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diritto privato dispense, Dispense di Diritto Privato

diritto privato dispense utile per esami

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 03/02/2026

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rosanna-giovinazzo-1 🇮🇹

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Dispensa di
DIRITTO PRIVATO: A.TORRENTE - P. SCHLESINGER
NOZIONI PRELIMINARI
Capitolo 1: L’ORDINAMENTO GIURIDICO
L’ordinamento giuridico.
L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni, mediante le quali viene
regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli.
La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero altrimenti irraggiungibili per il
singolo.
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato
“ordinamento”.
Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea.
l’art.10 della Costituzione enuncia il principio per cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Il diritto internazionale - insieme di regole che disciplinano i rapporti fra Stati sovrani - è un diritto che ha
fonte essenzialmente consuetudinaria, trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli Stati, o ha fonte
pattizia, ossia nasce da accordi bilaterali o plurilaterali.
La norma giuridica.
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole.
Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità, si
chiama norma; e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il
diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica (dotata di autorità).
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”.
Diritto positivo e diritto naturale.
Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico - l’insieme delle regole
scaturenti dalle fonti - rappresenta il “diritto positivo” di quella società.
Il c.d. “diritto naturale” è talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talaltra come criterio di
valutazione critica dei concreti ordinamenti, talvolta raffigurato come un complesso di principi eterni ed
universali (giusnaturalismo).
La struttura della norma. La fattispecie.
previsione di accadimento eventuale fattispecie”:
a) fattispecie astratta complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una
norma.
b) fattispecie concreta complesso di fatti realmente verificatisi e rispetto ai quali occorre accertare se
e quali effetti giuridici ne siano derivati consiste nell’accertamento.
fattispecie semplice:consiste in un unico fatto.
fattispecie complessa:più fatti in uno stesso arco di tempo
fattispecie a formazione progressiva: più fatti con il susseguirsi del tempo
La sanzione.
la violazione della norma porta alla sanzione.
sanzione amministrativa: pagamento di una somma pecuniaria(multa).
sanzione penale: quando si viola il codice penale (rischio carcere).
sanzione civile:risarcimento del danno.
Caratteri della norma giuridica: Generalità ed astrattezza.
Il principio Costituzionale di eguaglianza.
Con il carattere della generalità la legge è rivolta alla collettività
Con il carattere della astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per
specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie.
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Dispensa di

DIRITTO PRIVATO: A.TORRENTE - P. SCHLESINGER

NOZIONI PRELIMINARI

Capitolo 1: L’ORDINAMENTO GIURIDICO

L’ordinamento giuridico.

L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero altrimenti irraggiungibili per il singolo.

Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato “ordinamento”.

Gli ordinamenti sovranazionali. L’Unione Europea.

l’art.10 della Costituzione enuncia il principio per cui “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Il diritto internazionale - insieme di regole che disciplinano i rapporti fra Stati sovrani - è un diritto che ha fonte essenzialmente consuetudinaria , trae origine dalla prassi delle relazioni tra gli Stati, o ha fonte pattizia , ossia nasce da accordi bilaterali o plurilaterali.

La norma giuridica.

L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole. Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità, si chiama norma; e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica ( dotata di autorità ). I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”.

Diritto positivo e diritto naturale.

Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico - l’insieme delle regole scaturenti dalle fonti - rappresenta il “diritto positivo” di quella società. Il c.d. “diritto naturale” è talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talaltra come criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti, talvolta raffigurato come un complesso di principi eterni ed universali ( giusnaturalismo ).

La struttura della norma. La fattispecie.

previsione di accadimento eventuale → “ fattispecie” : a) fattispecie astratta → complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma. b) fattispecie concreta → complesso di fatti realmente verificatisi e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati → consiste nell’accertamento. fattispecie semplice:consiste in un unico fatto. fattispecie complessa:più fatti in uno stesso arco di tempo fattispecie a formazione progressiva: più fatti con il susseguirsi del tempo

La sanzione.

la violazione della norma porta alla sanzione.

sanzione amministrativa: pagamento di una somma pecuniaria(multa).

sanzione penale: quando si viola il codice penale (rischio carcere).

sanzione civile:risarcimento del danno.

Caratteri della norma giuridica: Generalità ed astrattezza.

Il principio Costituzionale di eguaglianza.

Con il carattere della generalità la legge è rivolta alla collettività Con il carattere della astrattezza si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per fattispecie.

Nell’art. 3 della Cost. è invece codificato il vero principio di eguaglianza, che ha due profili: a) il primo è di carattere formale (art. 3.1) ed importa che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge , senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali”. b) il secondo è di carattere sostanziale (art. 3.2) ed impegna la Repubblica a ”rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il controllo del rispetto del principio di eguaglianza è affidato alla corte Costituzionale,

L’equità.

L’equità è stata, pertanto, definita la giustizia del caso singolo.

Si tratta di un giudizio elaborato dalla coscienza del giudice, basato su principi di etica e

giustizia sostanziale, per integrare o correggere gli effetti di una decisione che risulterebbe

altrimenti ingiusta nel caso concreto.

Capitolo 2 : IL DIRITTO PRIVATO e LE SUE FONTI

Diritto pubblico e diritto privato.

Una distinzione tradizionale, un tempo considerata fondamentale, è quella tra diritto pubblico e diritto privato.

  • diritto pubblico → disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici.
  • diritto privato → invece, si limita a disciplinare le relazioni interindividuali , sia dei singoli che degli enti privati.

Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili.

Le norme di diritto privato si distinguono in:

  • derogabili (o dispositive) → quelle norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati;
  • inderogabili (o cogenti) → quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli, il cui carattere risulta spesso direttamente dalla formulazione
  • suppletive → sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie,

Fonti delle norme giuridiche.

Per “fonti” legali di “produzione” delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. Per fonti di “cognizione”, si intendono i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (es. la Gazzetta Ufficiale). Le fonti si possono distinguere in materiali (atti o fatti produttivi di norme generali e astratte ) e formali ( atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal concreto contenuto della singola fattispecie, l’accento cade sull’atto non sul suo risultato ).

Fonti nazionali: basate sullo stato italiano.

Fonti sovranazionali: basate sulle norme dell'unione europea. abbiamo riguardo le leggi un gerarchia: Costituzione,legge fondamentale e nessuna può contraddirla. Legge costituzionale,servono per modificare la costituzione. Leggi ordinarie,vengono fatte dal parlamento e regolano la vita quotidiana. nelle leggi ordinarie troviamo: atti aventi forza di legge,atti che hanno lo stesso valore di una legge.questi atti sono: decreti legge,fatti dal governo in casi di urgenza che devono essere approvati dal parlamento entro 60 giorni. decreti legislativi,fatti dal governo su delega del parlamento. Le leggi regionali:

Il codice civile.

Il codice civile oggi vigente in Italia è il Codice emanato nel 1942

  • Libro Primo - Delle Persone e della Famiglia ,
    • Libro Secondo - Delle Successioni ,
      • Libro Terzo - Della Proprietà ,

privati, la cui decisione acquisterà valore vincolante analogo a quello delle sentenze.

Ciascuna delle parti, se non vuole lasciare insoluta la lite ha sempre il diritto di rivolgersi ai giudici dello Stato, chiamando in giudizio la controparte.

Di fronte all’iniziativa giudiziale dell’attore, il convenuto può assumere uno dei seguenti atteggiamenti:

a) non costituirsi in giudizio, rinunciando a difendersi; anche in tale ipotesi, tuttavia, il giudice non può accogliere la domanda proposta dall’attore, ma deve controllare il fondamento sia in linea di fatto che in linea di diritto

b) costituirsi in giudizio per opporsi all’accoglimento della domanda dell’attore; c) costituirsi in giudizio per proporre a sua volta delle domande riconvenzionali contro l’attore.

L’interpretazione della legge.

Interpretare un testo normativo vuol dire attribuire un senso, ossia decidere che cosa si ritiene che il testo effettivamente possa significare.L’attività di interpretazione non può mai esaurirsi nel solo esame dei dati testuali.Si distingue tra interpretazione giudiziale, dottrinale e autentica. L’attività interpretativa assume valore vincolante solo quando è compiuta dai giudici dello Stato nell’esercizio della funzione giurisdizionale (c.d. interpretazione giudiziale ). Si deve chiarire che l’interpretazione giudiziale svolge il suo ruolo autoritativo nei confronti delle sole parti del giudizio.L’interpretazione dottrinale è costituita dagli apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche, i quali si preoccupano di raccogliere il materiale utile alla interpretazione delle varie disposizioni, di illustrarne i possibili significati, di sottolineare le conseguenze delle varie soluzioni interpretative.L’interpretazione autentica, ossia quella che proviene dallo stesso legislatore, che emana apposite norme per chiarire il significato di norme preesistenti.

Le regole dell’interpretazione.

L’indagine dell’interprete non può dunque limitarsi alla lettura della legge. Si impone di valutare non solo il significato proprio delle parole (c.d. interpretazione letterale ), ma anche l’intenzione del legislatore. a) il criterio logico , b) il criterio storico: nessuna disposizione spunta all’improvviso in un ordinamento, c) il criterio sistematico: per determinare il significato di una disposizione è indispensabile collocare nel quadro complessivo delle norme in cui va inserita, d) il criterio sociologico: la conoscenza degli aspetti economico-sociali dei rapporti regolati è spesso illuminante e) il criterio equitativo: volto ad evitare interpretazioni che contrastino col senso di giustizia della comunità.

L’analogia.

L’art.12 delle preleggi stabilisce che qualora il giudice non riesca a risolvere il caso su cui deve pronunciarsi né applicando una norma direttamente, nè utilizzandone un altra per interpretazione estensiva, deve procedere applicando “per analogia” le disposizioni che regolano casi simili, e qualora il caso rimane ancora dubbio, applicando “i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. Ricorrere ad un ragionamento per analogia significa applicare ad un caso non regolato una norma non scritta ricopiata da una norma scritta, la quale, però, risulta dettata per regolare un caso diverso, sebbene simile a quello da decidere.

  • analogia legis → colma la mancanza normativa utilizzando un'altra norma magari della stessa branca del diritto o di branche simili;
    • analogia iuris → colma la mancanza normativa facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Il ricorso all’analogia è sottoposto, nel nostro ordinamento a limiti: essa non è consentita né per le leggi penali, né per quelle che fanno eccezione a regole generali.

Capitolo 5: I CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO

Il diritto internazionale privato.

Il diritto internazionale privato è l’insieme delle norme di diritto interno che il giudice italiano deve applicare.E’ l'insieme delle norme nazionali che regolano i rapporti tra persone private (cittadini, imprese, famiglie) che

presentano un elemento di estraneità, cioè che coinvolgono più ordinamenti giuridici diversi.Ha il compito di risolvere tre

problemi principali: stabilire quale giudice sia competente (giurisdizione), quale legge nazionale applicare (legge applicabile) e come riconoscere le decisioni prese da altri Stati (riconoscimento delle sentenze straniere).

Qualificazione del rapporto e momenti di collegamento.

Per stabilire quale sia l’ordinamento da applicare occorre in primo luogo procedere alla qualificazione del rapporto in questione, Fatto ciò, occorre che la norma di diritto internazionale privato precisi un elemento del rapporto per elevare al momento di collegamento ,

I vari momenti di collegamento.

a) Per quanto riguarda la capacità giuridica delle persone fisiche (art.20) si applica la legge nazionale della persona. b) La capacità di agire delle persone fisiche è pure regolata dalla loro legge nazionale (art. 23, comma 1). c) Gli enti, le società, le associazioni e le fondazioni sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione (art. 25, comma 1). d) Per quanto riguarda il matrimonio si distingue tra:

  • la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio, sono regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio (art.27);
  • per la forma del matrimonio vale la legge del luogo di celebrazione,
  • per i rapporti personali tra coniugi si applica la legge nazionale se hanno uguale cittadinanza o, se hanno diversa cittadinanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è localizzata (art.29);
    • i rapporti patrimoniali tra coniugi vanno regolati dalla legge applicabile ai rapporti personali e) Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. f) L’adozione è regolata dal diritto nazionale dell’adottato o degli adottanti se comune g) La successione mortis causa è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte (art.46, comma 1); h) Per i beni immobili ( diritti reali e possesso ) si applica la lex rei sitae (art.54, comma 1), per i beni immateriali la legge dello Stato di utilizzazione (art.54); i) Le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge dello Stato l) Le obbligazioni non contrattuali sono regolate con riferimento al Regolamento 864/2007/CE - Roma II - si tratta anche in questo caso di un regolamento di applicazione universale.

Il rinvio ad altra legge. Il limite dell’ordine pubblico.

l’art. 13, comma 1, della L. n. 218 stabilisce che “si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. L’art. 16 comma 1, della citata L. n. 218 ribadisce che la legge straniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico, il 2 comma aggiunge che - nel caso operi il ricordato limite della contrarietà all’ordine pubblico - si deve tentare ugualmente di applicare la legge richiamata “mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa”.

La conoscenza della legge straniera.

Art.14 stabilisce invece che spetta al giudice accertare il contenuto della legge straniera applicabile, anche interpellando il Ministero della Giustizia o istituzioni specializzate ed eventualmente con la collaborazione delle parti. Nel caso in cui non risulti possibile in alcun modo, il giudice deciderà in base alla legge italiana.

La condizione dello straniero.

Tra gli stranieri occorre distinguere i c.d. cittadini comunitari dai c.d. extracomunitari .Ai cittadini comunitari non solo va riconosciuto pieno diritto di circolazione e soggiorno negli stati membri, ed il godimento degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino nazionale, ma spettano perfino alcuni limitati diritti politici, quali il voto delle elezioni comunali. Per gli extracomunitari è applicabile sia il diritto d’asilo, sia l’inammissibilità della estradizione per reati politici. Inoltre allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana.Pure all’extracomunitario “regolarmente soggiornante” è assicurato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano.A tutti i lavoratori stranieri, infine, è garantita parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

L’ATTIVITA’ GIURIDICA e LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

Capitolo 6: LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Il rapporto giuridico.

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, regolata dall’ordinamento giuridico (diritto oggettivo).

  • Soggetto attivo → colui a cui l’ordinamento giuridico attribuisce il potere (o diritto soggettivo) (per es. di pretendere il pagamento).
  • Soggetto passivo → colui a carico del quale sta il dovere (per es. di pagare). Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico si usa l’espressione

Situazioni di fatto.

L’ordinamento stesso protegge provvisoriamente contro la violenza e il dolo altrui anche la situazione di fatto.Si hanno le due figure del:

  • Possesso,
  • Detenzione.

Situazioni soggettive passive (dovere, obbligo, soggezione, onere).

  • la figura del dovere generico di astensione incombe su tutti come rovescio della figura del diritto assoluto: dovere di astenersi dal ledere il diritto assoluto;
  • la figura dell ’obbligo cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro nel soggetto attivo la pretesa, ossia il potere di esigere il comportamento;
  • la figura della soggezione invece, corrisponde al diritto potestativo.

Da queste situazioni passive si deve distinguere la figura dell’ onere. Quest’ultima ricorre quando ad un soggetto è attribuito un potere, ma l’esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento.

Vicende del rapporto giuridico.

Il rapporto giuridico si costituisce quando un soggetto attivo acquista il diritto soggettivo. L’acquisto può essere di due specie:

  • a titolo derivativo → quando il diritto si trasmette da una persona ad un’altra (fenomeno di successione);
  • a titolo originario → quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza essere trasmesso da nessuno. Capitolo 7: IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

Soggetti e Persone.

Le situazioni giuridiche soggettive (diritti, obblighi) fanno capo ai soggetti. L’idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive viene definita capacità giuridica. La capacità giuridica nel nostro ordinamento compete: a) alle persone fisiche, b) agli enti (es. associazioni, fondazioni, comitati) tra cui distinguiamo:

  • enti ‘ persone giuridiche ’ (associazioni riconosciute, società di capitali,etc) con autonomia patrimoniale perfetta.
  • enti non dotati di personalità (associazioni non riconosciute, società di persone,etc) che difettano di autonomia patrimoniale. c) ad altre strutture organizzate(es: il condominio).

A) LA PERSONA FISICA

La capacità giuridica della persona fisica.

La capacità giuridica è l’idoneità a diventare titolare di diritti e doveri, e compete indifferentemente a tutti gli esseri umani (art.3 Cost. “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale... ”). Capacità giuridica di diritto privato compete non solo al cittadino ma anche allo straniero, con il limite del principio di reciprocità , mentre in ogni caso sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana. Le persone fisiche acquistano la capacità giuridica al momento della nascita (art.1.1 c.c.), ossia con la piena indipendenza dal corpo materno che si realizza con l’inizio della respirazione polmonare. Entro dieci giorni l’evento della nascita deve essere dichiarato all’ufficiale dello stato civile per la formazione dell’atto di nascita. La capacità giuridica si perde con la morte oggi sempre più difficile da stabilire (tecniche di rianimazione, etc). Entro 24h dal decesso la morte va dichiarata all’ufficiale di stato civile per la formazione dell’ atto di morte.

Le incapacità speciali.

Per l’accesso a taluni rapporti non è sufficiente la nascita (condizione di acquisto della capacità giuridica generale ) ma è richiesto il concorso di altri presupposti.Dette capacità si distinguono in: a) assolute (se al soggetto è precluso quel determinato tipo di rapporto o di atto), b) relative (se al soggetto è precluso quel determinato tipo di rapporto o di atto ma solo con determinate persone o solo in determinate circostanze). In tutti questi casi si ravvisa una limitazione della capacità giuridica.

Il concepito.

Talune posizioni giuridiche sono tutelate anche a favore di chi, seppur non ancora nato , sia però concepito:

  • L’art.462.2 c.c. attribuisce al concepito la capacità di succedere per causa di morte, sia per legge che per testamento.
  • il legislatore accorda pure una capacità di ricevere per donazione (art.784 c.c.) sempre che sia fatta sempre in favore di figli
  • La giurisprudenza riconosce al concepito il diritto al risarcimento del danno alla salute ed all’integrità fisica eventualmente cagionatogli, prima o durante il parto, o al danno sofferto dall’uccisione del padre ad opera di un terzo durante la gestazione. In ogni caso questi diritti potranno essere fatti valere solo se e quando avvenga la nascita.

La capacità di agire.

La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica. La capacità di agire si acquista al raggiungimento della maggiore età (art.2, comma 1, c.c.). A protezione di soggetti privi in tutto o in parte di autonomia (malattia fisica, mentale, disagio), il codice civile prevede gli istituti: a) della minore età; b) dell’interdizione giudiziale; c) dell’inabilitazione; d) dell’emancipazione; e) dell’amministrazione di sostegno; f) dell’incapacità di intendere o di volere ( incapacità naturale ). Ad una logica sanzionatoria e non di protezione risponde invece l’ interdizione legale.

Da distinguere infine: a) la capacità negoziale (di cui abbiamo trattato fin qui) → ossia l’idoneità del soggetto a compiere personalmente atti di autonomia negoziale (es: vendere, comprare). b) la capacità extranegoziale → l’idoneità del soggetto a rispondere delle conseguenze dannose degli atti dallo stesso posti in essere (es: ferite cagionate).

La minore età.

Con la legge 8 marzo 1975 la maggiore età è fissata al compimento del 18° anno (art.2 c.c.). Con essa si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non si è richiesta un’età diversa (sup. inf.). Gli atti posti in essere da un minorenne sono, di regola, annullabili ( art.1425 c.c.) , a meno che il minore abbia, non soltanto dichiarato, falsamente, di essere maggiorenne, ma addirittura abbia con raggiri occultato la sua minore età (art.1426 c.c.). L’atto annullabile può essere impugnato dal rappresentante legale del minore o dallo stesso minorenne entro cinque anni da quando sia divenuto maggiorenne. Nella quotidianità i minori vengono ammessi a stipulare tutta una serie di contratti (es: acquistare biglietti dell’autobus).La gestione del patrimonio del minore ed il compimento di ogni atto relativo, competono ai genitori in via esclusiva:

  • disgiuntamente , per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione
  • congiuntamente , per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione che incidono significativamente. Peraltro la legge richiede che i genitori, per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, si muniscono della preventiva autorizzazione del giudice tutelare (art.320, 3 e 4 cod. civ.). Gli atti posti in essere dai genitori senza l’autorizzazione del giudice sono annullabili .Se uno dei due genitori è morto, l’amministrazione spetta in via esclusiva all’altro genitore. Se entrambi i genitori sono morti, o per altra causa non possono esercitare la potestà, la gestione del patrimonio del minore e la relativa rappresentanza competono ad un tutore (art. 343, comma 1 c.c.) nominato dal giudice tutelare.

L’interdizione giudiziale.

L’interdetto non può compiere direttamente alcun atto negoziale, se non quelli di stretta necessità di vita quotidiana. L’interdizione è pronunciata con sentenza del tribunale in base ai seguenti presupposti a) infermità di mente ; b) abitualità di detta infermità (infermità non transitoria); c) incapacità del soggetto , a causa di detta infermità, di provvedere ai propri interessi ; d) necessità di assicurare al soggetto una adeguata protezione.

c) dalla persone stabilmente convivente; d) dai parenti entro il quarto grado; e) dagli affini entro il secondo grado; f) dal tutore o curatore; g) dal pubblico ministero.

Fasi del procedimento di amministrazione di sostegno: a) promozione del procedimento di amministrazione di sostegno b) audizione personale dell’interessato da parte del giudice c) se il giudice lo ritiene, può nominare un amministratore di sostegno provvisorio d) gli effetti dell’amministrazione di sostegno decorrono dal deposito del relativo decreto di apertura, emesso dal giudice tutelare che viene annotato dal cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno e comunicato, entro dieci giorni, all’ ufficiale di stato civile per essere annotato in margine all’atto di nascita; e) gli effetti dell’amministrazione di sostegno sono determinati volta a volta dal giudice tutelare.

Il giudice tutelare nomina all’interessato un amministratore di sostegno nella persona designata - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, o in mancanza scegliendolo tra i familiari.

Il giudice tutelare, all’atto della nomina dell’amministratore di sostegno, indica, in relazione alla specificità della situazione ed alle esigenze del singolo amministrato: a) gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, b) gli atti cui l’amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso, prestando assistenza Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal giudice sono annullabili.

L’incapacità naturale.

E’ incapace naturale la persona che sebbene legalmente capace, sia tuttavia incapace di intendere o di volere nel momento concreto in cui pone in essere un atto determinato. In tale situazione può trovarsi l’infermo di mente, il malato grave, l’anziano, il drogato, l’ubriaco. Come si vede l’incapacità naturale può consistere sia in una condizione permanente di incapacità, sia in una situazione transitoria.L’impugnabilità consegue automaticamente alla sola incapacità naturale per alcuni atti più gravi (matrimonio, testamento, donazione).

Incapacità legale ed incapacità naturale.

Incapacità legalerileva il fatto che il soggetto si trovi in una determinata situazione di : minore età, interdizione giudiziale. Incapacità naturalerileva il fatto che il soggetto - seppur legalmente capace - si trovi concretamente, nel momento in cui compie l’atto negoziale, in una situazione di menomazione della propria sfera intellettiva e/o volitiva.

La legittimazione. L’apparenza.

La legittimazione è l’idoneità del soggetto ad esercitare e/o a disporre di un determinato diritto. Legittimato è chi ha il potere di disposizione rispetto ad un determinato diritto (es: proprietario), o, chi è qualificato o ha la veste per esercitare. Il difetto di legittimazione produce l’invalidità dell’atto

La sede della persona.

Il luogo dove la persona fisica vive e svolge la propria attività ha per l’ordinamento giuridico rilievo da diversi punti di vista. Al riguardo la legge distingue: a) il domicilio → luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari, anche morali e familiari: ( legale se fissato dalla legge, volontario se eletto dall’interessato); b) la residenza → luogo in cui la persona ha la sua volontaria ed abituale dimora; c) la dimora → luogo in cui la persona attualmente abita.

L’interdetto ha il domicilio del tutore e il minore quello del luogo di residenza della famiglia o del tutore. Se i genitori non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. Inoltre, per determinati affari si può stabilire un luogo diverso (domicilio speciale) da quello in cui è la sede principale dei propri affari (domicilio generale).

La cittadinanza.

La cittadinanza è la situazione di appartenenza di un individuo ad un determinato Stato. La cittadinanza italiana si acquista: a) iure sanguinis → è cittadino per nascita il figlio di madre o padre con cittadinanza italiana (acquisto

originario). Anche i figli adottivi, se stranieri, acquistano la cittadinanza italiana ove l’adottante o uno degli adottanti sia cittadino italiano b) iure soli → è cittadino chi è nato nel territorio della repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi; c) per iuris communicatio → acquista la cittadinanza il coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano purché ne faccia richiesta e in quanto o risieda da almeno 6 mesi in Italia o sia unita in matrimonio da almeno 3 anni; d) per naturalizzazione/concessione → la cittadinanza può essere concessa allo straniero del quale un genitore o un nonno fosse cittadino italiano purché risieda in Italia da almeno 3 anni o presti il servizio militare per l’Italia o assuma pubblico impiego alle dipendenze dello Stato; Con la nuova disciplina si è ammessa la possibilità che un cittadino abbia anche contemporaneamente un’altra cittadinanza e si è ammessa la possibilità di riacquistare la cittadinanza anche avendola in precedenza perduta.

La posizione della persona della famiglia.

Il rapporto che lega le varie persone appartenenti alla stessa famiglia dà luogo ad una serie di diritti e doveri ( status familiae ). La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona e quindi dallo stesso stipite.

Occorre considerare le linee e i gradi:

a) la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (nonno-nipote, padre-figlio);

b) la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune non discendono l’una dall’altra (art. c.c. es. fratelli, zio e nipote). c) I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite. Così tra padre e figlio vi è parentela di primo grado; tra fratelli, di secondo grado (figlio, padre, figlio=3; 3-1=2;); tra nonno e nipote vi è parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio=3, 3-1=2); tra cugini vi è parentela di 4°grado e cosi via (art.76 c.c.).

Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela solo fino al 6° grado.

L’affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuora sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado. Di regola la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l’affinità. Questa cessa, invece, se il matrimonio è stato dichiarato nullo. Tra coniugi non v’è né rapporto di parentela né di affinità ma di coniugio.

Scomparsa, assenza e morte presunta.

La personalità giuridica dell’individuo si estingue con la morte. Si tende a considerare decisiva la morte cerebral Nel nostro ordinamento, il tentativo di suicidio non è sanzionabile mentre è punita la istigazione al suicidio. Se due persone muoiono nello stesso sinistro, può avere talora rilevanza stabilire quale delle due sia morta prima.

- Persona scomparsa → è quella rispetto alla quale concorrono questi due elementi: l’allontanamento dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza; la mancanza di notizie.

  • L’assenza → è la situazione che si verifica quando la scomparsa della persona si protrae per più tempo. Essa è dichiarata con sentenza, trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia della persona - La dichiarazione di morte presunta → viene pronunciata con sentenza del tribunale quando la scomparsa si protrae per un periodo di tempo maggiore o si riconnette ad avvenimenti (guerra, infortuni) che fanno apparire probabile la morte, produce effetti analoghi a quelli prodotti dalla morte: gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni ,il coniuge può contrarre nuovo matrimonio,se la persona ritorna e se ne prova l’esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano ed ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati,il nuovo matrimonio contratto dal suo coniuge è invalido. Tuttavia, l’annullamento non pregiudica i figli, i quali restano legittimi. Per la dichiarazione di morte presunta occorre che siano trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente,termini minori sono richiesti nell’ipotesi di scomparsa in operazioni belliche, prigionia di guerra, infortuni.

Gli atti dello stato civile.

Le vicende più importanti della persona fisica sono documentate in appositi registri (registri dello stato civile), tenuti nell’ufficio di ogni comune.

  • (^) l’usurpazion e: un terzo utilizza un nome altrui per indicare la propria persona ( es. per accreditarsi nel mondo degli affari);
  • (^) l’utilizzazione abusiva: un terzo utilizza il nome altrui per identificare un personaggio di fantasia o un prodotto commerciale. La vittima può richiedere la cessazione del fatto lesivo e il risarcimento del danno oltre che la pubblicazione su uno o più giornali della sentenza che accerta l’illecito. Anche lo pseudonimo (nome in cui si è conosciuti in certi ambienti) usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, è tutelato come il nome (es: cantante famoso). L’avente diritto al nome ne può concedere l’utilizzo a titolo oneroso per fini commerciali.

Diritto all’integrità morale.

Sotto il punto di vista dell’integrità morale, ha importanza il diritto:

  • all’onore, ( insieme dei valori morali di un soggetto)
  • al decoro ( insieme dei valori intellettuali fisici e altre qualità dell’individuo
  • alla reputazione ( opinione che altri hanno del soggetto)

Diritto all’immagine.

Il diritto all’immagine importa il divieto, a carico di terzi, di esporre, pubblicare, mettere in commercio il ritratto altrui

  • intendendosi per tale sia le sembianze fisiche del soggetto che possono essere riprese da un ritratto, sia le caratteristiche individuanti di una persona che possono risultare da una rappresentazione cinematografica o televisiva
  • senza il consenso anche solo implicito dell’interessato. Il consenso dell’effigiato vale solo a favore di colui a cui è stato prestato, per i fini e con le modalità indicate dal consenziente, per il tempo da questi stabilito. Tuttavia non occorre il consenso dell’interessato quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici o culturali, Qualora l’immagine di una persona sia esposta o pubblicata senza il consenso di questa, l’autorità giudiziaria può disporre che cessi l’abuso (azione inibitoria), oltre al diritto del soggetto leso al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

(ovviamente il titolare può prestare la sua immagine a scopi sia gratuiti che onerosi).

Anche il ritratto non può essere esposto o messo in commercio in nessun caso qualora ciò rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata

Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali.

A ciascuno va anche riconosciuto il diritto di escludere ogni invadenza estranea nella sfera della propria intimità personale e familiare (c.d. diritto alla riservatezza). Con il d.lgs del 30/06/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali: l’interessato può vietare il trattamento dei dati personali e ha anche il diritto di vigilare sul loro utilizzo. Per il trattamento dei dati personali occorre il consenso espresso dell’interessato che è validamente prestato solo se espresso liberamente e documentato per iscritto; In ogni caso i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza.Il D.Lgs n. 196/2003 ha istituito un'apposita Autorità Garante per la protezione dei dati personali (artt.153 ss.).

Diritto all’identità personale.

Il diritto all’identità personalerispetto del principio della verità : si tratta del diritto di ciascuno a vedersi rappresentato con i propri reali caratteri, senza travisamenti della propria storia, delle proprie idee, della propria condotta, del proprio patrimonio ideologico, intellettuale, etico e professionale.

C) GLI ENTI

Gli enti: soggettività giuridica e personalità giuridica.

Nel nostro ordinamento “ soggetti di diritto ” ( titolari di situazioni giuridiche soggettive ):

  • le persone fisiche,
  • gli enti [esempio: responsabilità per atto illecito - un’auto dei carabinieri investe un pedone]

Ente giuridico → ente dotato di soggettività giuridica.

Personalità giuridica → si dicono dotati di personalità giuridica solo quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta. [esempio: l’associazione riconosciuta, la società di capitali, etc.]

Gli organi → gli enti ovviamente non possono agire che attraverso persone fisiche, che fanno parte della loro struttura organizzativa: dette persone si dicono organi dell’ente. Gli organi dell’ente si distinguono in:

  • interni ( poteri di gestione interna )
  • esterni ( poteri di rappresentanza esterna )

Classificazione degli enti.

Gli enti si distinguono in base ai diversi criteri di classificazione: a) enti pubblici (persone giuridiche pubbliche art.11 c.c. ) → Tra cui lo Stato , gli enti pubblici territoriali ( Regioni, Province, Comuni ), nonché altri numerosi enti pubblici ( Inps, Inail, etc) Gli enti pubblici, se almeno di regola, possono operare attraverso l’esercizio di poteri pubblicistici b) enti privati ( persone giuridiche private art.12 c.c. ), tra cui → classificazione:

  • enti registrati
  • associazioni riconosciute, fondazioni, etc) ed enti non registrati
  • enti dotati di personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta) ed enti privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati non riconosciuti, società di persone,etc);
  • enti a struttura associativa (a base contrattuale e con la partecipazione di una pluralità di persone) tra cui: enti con finalità di lucro ( con finalità egoistiche, in cui gli operatori intendono appropriarsi degli eventuali lucri ricavati ), ed enti con finalità ideali ( enti c.d. non profit, in cui gli operatori, invece, si impegnano a reinvestire gli utili dell'impresa o a destinare ad altri scopi non lucrativi
  • associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati riconosciuti e non, le altre istituzioni di carattere privato ;
  • ed enti a struttura istituzionale, costituiti da volontà unilaterale di un fondatore (Stato o privato).

Il fenomeno associativo.

Art. 18, comma 1, Cost.: “ I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione ”. Art. Cost.: la Costituzione affida alla Repubblica l’impegno di riconoscere e garantire “ i diritti inviolabili dell’uomo anche all’interno delle formazioni sociali ”.

Le organizzazioni collettive diventano ora un perno importante nella vita sociale, in quanto considerate strumento privilegiato per la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sindacale del paese vengono perciò tutelate e promosse (es. partiti sindacati)

Associazione e società.

L’associazione è un organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economiche ( c.d. no profit ).Gli associati non traggono perciò benefici economici dalla loro attività. Le associazioni possono svolgere attività economica per procurarsi entrate da destinare al perseguimento del loro scopo ideale.

L’associazione riconosciuta.

Sono quelle associazioni con personalità giuridica , vale a dire quegli organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta. L'acquisizione della personalità giuridica implica l'acquisizione della piena autonomia dell'organismo rispetto agli associati sia nei confronti dei soci stessi, che di terzi estranei. La domanda di riconoscimento deve essere. Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, modificando la normativa vigente del codice civile, ha stabilito che l'acquisto della personalità giuridica consegua di diritto all'Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e tenuto sotto la sorveglianza del Prefetto. l'iscrizione, in tal modo, assume valenza di pubblicità costitutiva. la persona giuridica, dunque, può oggi dirsi costituita dal momento della sua iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

L’ associazione non riconosciuta.

In questa categoria rientrano la maggior parte delle associazioni, considerati gli oneri che comporta il riconoscimento. Si tratta di organismi che godono di una capacità giuridica oggi piena,ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di personalità giuridica, le cui responsabilità in sede civile.I partiti ed i sindacati rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute.

L.266/91 recante disposizione per le organizzazioni di volontariato, o i disposti del D.Lgs. del 4 dicembre

  • le cooperative sociali,
  • le ONLUS ( organizzazioni non lucrative di utilità sociale ) che possono assumere qualsiasi forma giuridica (comitato, fondazione, associazione ecc.). Capitolo 8: L’OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

Il bene.

“Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. I concetti di bene e di cosa sono spesso confusi ed adoperati come sinonimi. In realtà si tratta di concetti ben diversi:

  • cosa → è una parte di materia (solida, gassosa, non importa),
  • bene → tale è solo la cosa che possa essere fonte di utilità ed oggetto di appropriazione.

Non sono quindi beni né le cose da cui non si è in grado di trarre vantaggio alcuno (es. giacimento sulle stelle), né le cose di cui tutti possono fruire (es. l’aria, la luce).

Categorie di beni: materiali ed immateriali.

a) Beni materiali → le cose che possono essere oggetto di diritti reali si caratterizzano, oltre che per valutazione economica, anche per la loro corporeità, Il legislatore comprende tra i beni materiali anche le energie naturali (es. l’energia elettrica) purché anch’esse abbiano valore economico (art.814 c.c.). b) Beni immateriali → molto più delicata è l’analisi relativa all’ammissibilità e all’utilità pratica della categoria dei beni immateriali:

  • gli stessi diritti quando possono formare oggetto di negoziazione
  • gli strumenti finanziari
  • i dati personali
  • il contenuto delle banche-dati
  • le opere di ingegno
  • la ditta, l’insegna, il marchio, le invenzioni, e gli altri possibili oggetti di proprietà industriale;
  • qualsiasi idea - anche se non coperta da privative - può diventare un bene.

Beni mobili ed immobili.

I beni si distinguono in: a) immobili → il suolo (compresi sorgenti e corsi d’acqua) e tutto ciò che naturalmente (es. alberi) o artificialmente (es. edifici) è incorporato al suolo stesso, o saldamente ancorato alla riva (es. mulini, bagni, edifici galleggianti); b) mobili → tutti gli altri beni (art. 812, comma 3, c.c.) comprese le energie.

I beni registrati.

  • beni registrati - sono oggetto di iscrizione in registri pubblici.

I prodotti finanziari.

I prodotti finanziari : si intendono tutte le forme di investimento di natura finanziaria Tra i prodotti finanziari una posizione di particolare rilievo occupano i c.d. strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, etc).

Beni fungibili e infungibili.

I beni possono altresì distinguersi in: a) fungibili → i beni che sono individuati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere (es. denaro, titoli di Stato), b) infungibili → i beni individuati nella loro specifica identità (es. un’opera d’arte), tali sono di regola i beni immobili.

Beni consumabili e inconsumabili.

I beni si distinguono anche in: a) consumabili → quelli che non possono arrecare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità (es. il cibo, bevanda, carburante); b) inconsumabili → quelli che sono suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti nella loro consistenza (es. un edificio, un fondo rustico) ancorché si deteriorano con l’uso (deteriorabili: es. vestito, macchina).

Beni divisibili e indivisibili.

I beni si distinguono ancora, in:

a) divisibili → quelli suscettibili di essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica (es. un appezzamento di terreno); b) indivisibili → quelli che non rispondono a tale caratteristica di divisibilità (es. un animale vivo). La nozione di bene divisibile assume rilievo in caso di contitolarità di diritti sul bene.

Beni presenti e futuri.

Altra distinzione tra: a) beni presenti → quelli già esistenti in natura (solo questi possono formare oggetto di proprietà o di diritti reali); b) beni futuri → quelli non ancora presenti in natura possono formare oggetto solo di rapporti obbligatori

I frutti.

I frutti si distinguono in due categorie: frutti naturali e frutti civili. a) I frutti naturali → provengono direttamente da altro bene, con o senza l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, i prodotti delle miniere. b) I frutti civili → sono i redditi che si conseguono da un bene, come corrispettivo del godimento che ne venga concesso ad altri (art.820, comma 3, c.c.). Tali sono gli interessi di capitali, i dividendi azionari, le rendite vitalizie, il corrispettivo delle locazioni. I frutti civili devono avere il requisito della periodicità. Si acquistano giorno per giorno in ragione alla durata del diritto

Combinazione di beni.

I beni possono essere impiegati collegati ad altri per accrescere l’utilità. a) bene semplice → quello i cui elementi sono talmente compenetrati tra di loro che non possono staccarsi senza distruggere o alterare la fisionomia del tutto (es. un animale) b) bene composto → quello risultante dalla connessione, materiale o fisica, di più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere autonoma rilevanza giuridica (es. autovettura)

Le pertinenze. La figura della pertinenza (art. 817 cod. civ.) → se una cosa è posta a servizio o ad ornamento di un’altra, senza costituirne parte integrante e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza.

Le universalità patrimoniali.

Art. 816 cod. civ.: universalità → le pluralità di cose mobili che: a) appartengono alla stessa persona; b) hanno una destinazione unitaria (es. i libri di una biblioteca).

L’universalità di mobili si distingue:

- dalla cosa composta (non vi è coesione fisica tra le cose), - dal complesso pertinenziale (le cose non si trovano l’una rispetto all’altra in rapporto di subordinazione).

I beni che formano l’universalità possono essere considerati a volte separatamente (art. 816, comma 2, cod. civ.) a volte come un tutt’uno.

La dottrina distingue tra:

- universalità di fatto, costituita da più beni mobili unitariamente considerati (es. biblioteca) - universalità di diritto , costituita da più beni in cui la riduzione ad unità è operata dalla legge

L’azienda.

Art. 2555 c.c. : L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, ossia per la produzione di beni o di servizi ovvero per lo scambio di beni o di servizi.

Tra gli elementi che formano l’azienda ha particolare importanza l’ avviamento che si può definire come la capacità di profitto dell’azienda. l’avviamento è una qualità dell’azienda.Uno dei fattori che costituiscono l’avviamento - ossia la sede dell’attività aziendale - è tutelata dalla giurisprudenza, che ha previsto il diritto a conseguire da parte dell’imprenditore un'indennità nel caso venga a cessare la locazione dell’immobile purché non a seguito di sua inadempienza o recesso.

a) l’impresa , è l’attività economica svolta dall’imprenditore; b) l’azienda, è, invece, il complesso dei beni di cui l'imprenditore si avvale per svolgere l’attività di impresa.

Il patrimonio.

Si chiama patrimonio il complesso dei rapporti attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad un soggetto.

una S.P.A.). Nell’atto collegiale si applica il principio della maggioranza

  • atto complesso: L’atto collegiale differisce dall’ atto complesso (volontà di più parti che si fondono in modo da formarne una sola)

b) in relazione alla funzione

Ulteriori distinzioni del negozio giuridico si ricollegano alla sua funzione (o causa).

  • mortis causa e inter vivos: Si distinguono così i negozi mortis causa (unico es. il testamento), i cui effetti presuppongono la morte di una persona, dai negozi inter vivos, che prescindono da tale presupposto (es. vendita).
  • patrimoniali e apatrimoniali: Secondo che si riferiscano ad interessi economici o meno si distinguono i negozi apatrimoniali (es. i negozi di diritto familiare in cui prevale sull’interesse del singolo l’interesse superiore del nucleo familiare), dai negozi patrimoniali che a loro volta si distinguono in negozi di accertamento (che si propongono solo di eliminare controversie, dubbi sulla situazione esistente) e negozi di attribuzione patrimoniale (spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro (es. vendita). I negozi di attribuzione patrimoniale , a loro volta, si distinguono in negozi di obbligazione (che danno luogo solo alla nascita di una obbligazione ancorchè diretta al trasferimento di un diritto - es. vendita di cosa altrui nella quale il venditore si obbliga ad acquistare la cosa dal proprietario in maniera che il compratore possa, di conseguenza, diventarne a sua volta immediatamente proprietario) e negozi di disposizione (che importano una immediata diminuzione del patrimonio mediante alienazione o rinuncia). I negozi di disposizione si distinguono in negozi traslativi ( se attuano il trasferimento o la limitazione del diritto a favore di altri) o traslativo-costitutivi (se costituiscono un diritto reale limitato su di un bene del disponente) e abdicativi.

I Negozi Giuridici: Gratuiti e Onerosi

Un negozio giuridico è un atto attraverso cui una persona crea, modifica o estingue un rapporto giuridico. I negozi possono essere distinti principalmente in due categorie: a titolo gratuito e a titolo oneroso.

  1. Negozi a titolo gratuito: In questo caso, una persona ottiene un vantaggio senza dover offrire nulla in cambio. Per esempio, una donazione è un negozio a titolo gratuito, perché chi riceve un bene non deve restituirlo o dare nulla in cambio. Questo tipo di negozio può però non avere l’intento liberale di una donazione, come nel caso di un imprenditore che organizza un servizio gratuito per i propri dipendenti, ma in cui non c'è un arricchimento o vantaggio personale. È importante notare che, generalmente, l’acquirente a titolo gratuito è protetto meno di chi acquista a titolo oneroso.
  2. Negozi a titolo oneroso: Qui, chi acquisisce un diritto deve compiere un sacrificio in cambio, come nel caso di una compravendita, in cui l'acquirente paga per ottenere un bene o diritto. In questi negozi, c'è un corrispettivo tra le parti, che può essere in denaro o in altri beni o prestazioni.

La Rinuncia: Un Esempio di Negozio Abdicativo

Un esempio di negozio giuridico in cui una persona perde un diritto senza trasferirlo a qualcun altro è la rinuncia. La rinuncia è la dichiarazione unilaterale con cui una persona decide di abbandonare un diritto, come un credito. Se la rinuncia riguarda un diritto di credito, si parla di remissione del debito. È

importante notare che la rinuncia può comportare vantaggi indiretti per altri, ma solo occasionalmente.

Gli Elementi del Negozio Giuridico

Un negozio giuridico è composto da diversi elementi che possono essere distinti in essenziali e accidentali.

  1. Elementi essenziali: Sono quelli necessari affinché il negozio sia valido. Possono essere generali (come la volontà, la causa, e la dichiarazione) oppure particolari, specifici per ciascun tipo di negozio (per esempio, nel contratto di compravendita, l'elemento essenziale è il prezzo).
  2. Presupposti del negozio: Questi sono fattori esterni al negozio che devono essere presenti affinché l'atto giuridico sia valido, come la capacità delle parti, l'idoneità dell'oggetto e la legittimazione della parte che compie l’atto.
  1. Elementi naturali: Questi effetti si verificano automaticamente, senza bisogno di essere previsti dalle parti, salvo diversa volontà. Per esempio, in un contratto di vendita, la legge prevede la garanzia per evizione, che tutela l’acquirente se il bene acquistato viene rivendicato da terzi, anche se il contratto non lo specifica.

La Dichiarazione di Volontà

Un altro aspetto fondamentale è la dichiarazione di volontà, che deve essere espressa in modo chiaro per produrre effetti giuridici. La dichiarazione può essere:

● Espressa: Con parole o atti concreti, come firmare un contratto o dichiarare una volontà in modo diretto.

● Tacita: Quando la volontà è deducibile dal comportamento, anche senza una dichiarazione esplicita. Per esempio, se una persona chiede una dilazione del pagamento di un debito prescritto, sta tacitamente rinunciando alla prescrizione.

In alcuni casi, la legge impone che la dichiarazione sia espressa per evitare confusioni. Per esempio, per la fidejussione (garanzia di un debito) è necessaria una dichiarazione esplicita.

La Forma del Negozio Giuridico

Il nostro ordinamento giuridico solitamente non prevede formalismi rigidi per i negozi giuridici, ma alcune tipologie di negozi richiedono una forma specifica per essere validi. Questa forma può essere:

● Solenni: Quando la legge richiede una forma particolare, come nel caso di un matrimonio o un testamento.

● Vincolate: Quando il contratto riguarda beni immobili o determinati diritti (per esempio, il contratto di compravendita di una casa deve essere redatto in forma scritta).

In generale, la forma è importante per la validità del negozio (ad substantiam actus) o per provare l’esistenza dell'atto in caso di dispute legali (ad probationem).

Bollo e Registrazione

Nonostante non siano requisiti di forma, il bollo e la registrazione sono strumenti usati in alcuni negozi per scopi fiscali.

● Bollo: Si usa principalmente per pagare imposte dovute su determinati documenti. La mancata applicazione del bollo non invalida l'atto, ma può comportare una sanzione economica.

● Registrazione: Serve a registrare ufficialmente un documento, per esempio, nel caso di atti relativi ai diritti reali su beni immobili. La registrazione ha anche un valore probatorio, rendendo certa la data dell’atto.

La pubblicità La pubblicità giuridica serve a far conoscere a terzi fatti o negozi giuridici per renderli efficaci anche verso chi non è direttamente coinvolto. Si distingue in tre tipi: la pubblicità notizia, che dà solo informazioni senza influire sulla validità; la pubblicità dichiarativa, che rende l'atto opponibile ai terzi ma non ne condiziona la validità; e la pubblicità costitutiva, necessaria perché l'atto produca effetti validi anche tra le parti, come nel caso dell'iscrizione dell'ipoteca o della nascita giuridica di una società.