Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


dispense di diritto pubblicooo, Dispense di Diritto

dispense di diritto pubblico ( costituzionale)

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 04/03/2026

rosanna-giovinazzo-1
rosanna-giovinazzo-1 🇮🇹

9 documenti

1 / 69

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO PUBBLICO
Il diritto pubblico serve per gestire e limitare il potere. Il potere può essere esercitato dallo Stato (potere
pubblico), o tra singoli privati. Il potere è una relazione fra soggetti asimmetrica, quindi una relazione non
paritaria, nella quale una persona ha il potere e le altre sono sottoposte.
All’interno di una società ci sono tante forme di potere, ne elenchiamo tre tipi:
1. POTERE ECONOMICO: ciò vuol dire che c’è qualcuno che ha i mezzi per creare o soddisfare la
dipendenza economica di altre persone.
2. POTERE IDEOLOGICO O DELLA CONOSCENZA: c’è qualcuno che ha tecnica, conoscenza, che è dotato di
sapere e cultura. Anche il potere spirituale è parte integrante del potere ideologico, e consiste nel
potere di affermare se una cosa sia giusta o meno (in riferimento ai peccati).
3. POTERE POLITICO: a differenza delle altre forme di potere, il potere politico è l’unico che ha l’uso della
forza, per convincere i soggetti a tenere determinati comportamenti. L’uso della forza appartiene agli
enti politici, che esercitano il potere all’interno di spazi, nei propri territori e confini, tra cui lo Stato
che è l’unico ente territoriale a fini generali, che possiede il monopolio dell’uso legittimo della forza.
Gli ordinamenti giuridici sono un insieme di persone che si danno un’organizzazione (istituzioni che
hanno un ordinamento giuridico. All’interno di uno Stato sono presenti tanti ordinamenti giuridici (la
famiglia, le organizzazioni criminali ecc…) Perciò si parla di pluralità degli ordinamenti giuridici. Ogni
ordinamento ha la propria organizzazione, le proprie regole, e ciò può provocare dei conflitti tra i vari
ordinamenti. Tali conflitti verranno gestiti dallo Stato, che decide quando un conflitto è sanabile o
meno.
Principio di relatività: gli ordinamenti che hanno un proprio regolamento e una propria gestione sono
legittimi, possono però sorgere conflitti tra altri ordinamenti con punti di vista diversi.
Oltre agli ordinamenti interni, ci sono anche gli ordinamenti esterni (diritto Internazionale privato).
Lo Stato è un ente originario, cioè si forma da sé (in genere si afferma con la guerra). Lo Stato è un
ente indipendente dagli altri Stati. La sovranità è un potere senza limiti svincolato dalla legge, e vale
sia verso l’esterno che verso l’interno (sul territorio).
Nel corso del tempo si passa dalla sovranità, come concetto di potere senza limiti nelle mani di
qualcuno, che può essere un ente, al concetto di sovranità dello Stato costituzionale.
Razionalità indiretta: consiste nel privarsi di una parte di potere o libertà per poter raggiungere uno
scopo, un obiettivo, un risultato.
La sovranità del popolo deve essere con limiti (di contenuto, di procedura o forma), nell’interesse
generale e non individuale, e composta da organi di garanzia.
Limiti di contenuto cioè di principi che non possono essere cancellati, neppure dal parlamento, e
forme stabilite per creare delle leggi.
Gli organi di garanzia, ovvero il PDR e la Corte costituzionale, hanno il particolare compito di
mantenere una posizione di imparzialità e indipendenza garantendo il rispetto della Costituzione.
Il PDR ha poteri tendenzialmente di persuasione, e in casi estremi può avere poteri più forti.
La Corte costituzionale ha invece poteri più incisivi, infatti può annullare la legge, è l’unico organo del
nostro ordinamento che può farlo.
Ogni potere nel nostro ordinamento si fonda sulla Costituzione.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45

Anteprima parziale del testo

Scarica dispense di diritto pubblicooo e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity!

DIRITTO PUBBLICO

Il diritto pubblico serve per gestire e limitare il potere. Il potere può essere esercitato dallo Stato (potere pubblico), o tra singoli privati. Il potere è una relazione fra soggetti asimmetrica, quindi una relazione non paritaria, nella quale una persona ha il potere e le altre sono sottoposte. All’interno di una società ci sono tante forme di potere, ne elenchiamo tre tipi:

  1. POTERE ECONOMICO: ciò vuol dire che c’è qualcuno che ha i mezzi per creare o soddisfare la dipendenza economica di altre persone.
  2. POTERE IDEOLOGICO O DELLA CONOSCENZA: c’è qualcuno che ha tecnica, conoscenza, che è dotato di sapere e cultura. Anche il potere spirituale è parte integrante del potere ideologico, e consiste nel potere di affermare se una cosa sia giusta o meno (in riferimento ai peccati).
  3. POTERE POLITICO: a differenza delle altre forme di potere, il potere politico è l’unico che ha l’uso della forza, per convincere i soggetti a tenere determinati comportamenti. L’uso della forza appartiene agli enti politici, che esercitano il potere all’interno di spazi, nei propri territori e confini, tra cui lo Stato che è l’unico ente territoriale a fini generali, che possiede il monopolio dell’uso legittimo della forza. Gli ordinamenti giuridici sono un insieme di persone che si danno un’organizzazione (istituzioni che hanno un ordinamento giuridico. All’interno di uno Stato sono presenti tanti ordinamenti giuridici (la famiglia, le organizzazioni criminali ecc…) Perciò si parla di pluralità degli ordinamenti giuridici. Ogni ordinamento ha la propria organizzazione, le proprie regole, e ciò può provocare dei conflitti tra i vari ordinamenti. Tali conflitti verranno gestiti dallo Stato, che decide quando un conflitto è sanabile o meno. Principio di relatività: gli ordinamenti che hanno un proprio regolamento e una propria gestione sono legittimi, possono però sorgere conflitti tra altri ordinamenti con punti di vista diversi. Oltre agli ordinamenti interni, ci sono anche gli ordinamenti esterni (diritto Internazionale privato). Lo Stato è un ente originario, cioè si forma da sé (in genere si afferma con la guerra). Lo Stato è un ente indipendente dagli altri Stati. La sovranità è un potere senza limiti svincolato dalla legge, e vale sia verso l’esterno che verso l’interno (sul territorio). Nel corso del tempo si passa dalla sovranità, come concetto di potere senza limiti nelle mani di qualcuno, che può essere un ente, al concetto di sovranità dello Stato costituzionale. Razionalità indiretta: consiste nel privarsi di una parte di potere o libertà per poter raggiungere uno scopo, un obiettivo, un risultato. La sovranità del popolo deve essere con limiti (di contenuto, di procedura o forma), nell’interesse generale e non individuale, e composta da organi di garanzia. Limiti di contenuto cioè di principi che non possono essere cancellati, neppure dal parlamento, e forme stabilite per creare delle leggi. Gli organi di garanzia, ovvero il PDR e la Corte costituzionale, hanno il particolare compito di mantenere una posizione di imparzialità e indipendenza garantendo il rispetto della Costituzione. Il PDR ha poteri tendenzialmente di persuasione, e in casi estremi può avere poteri più forti. La Corte costituzionale ha invece poteri più incisivi, infatti può annullare la legge, è l’unico organo del nostro ordinamento che può farlo. Ogni potere nel nostro ordinamento si fonda sulla Costituzione.

Potere costituente: è il potere di dar vita alla Costituzione. Una volta creta la Costituzione, il potere Costituente deve cessare. La costituzione deve avere certi contenuti, certi diritti inviolabili, che nessun potere è in grado di cancellare. Potere costituito: è il potere fondato sulla costituzione. Potere costituente e potere costituito non possono coesistere. Cancellando il potere costituente rimangono tutti i poteri costituibili fondati sulla costituzione. In Italia il potere costituente è rappresentato dall’Assemblea costituente, eletta dal popolo il 2 Giugno 1946 e sciolta nel Dicembre ’48. Il 22 Dicembre ’47 dall’Assemblea costituente viene approvata la costituzione, che entra in vigore il 1° gennaio 1948. La Costituzione può essere definita in due modi: teorico-descrittivo (quindi ogni Stato ha una Costituzione); Storico-politico (secondo l’art.16 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, anno della Rivoluzione francese, un popolo che non attua la separazione dei poteri e non garantisce i diritti fondamentali non ha una Costituzione. La nostra Costituzione si chiama Costituzione in senso storico-politico, perché ha un certo contenuto che non può essere cancellato (nucleo duro). Fanno parte del nucleo duro i diritti fondamentali, il principio di separazione dei poteri, la democrazia ecc. La nostra Costituzione è rigida e non flessibile, a differenza dello Statuto Albertino, in quanto non può essere modificata da alcuna legge ordinaria, ma solamente da una procedura specifica di revisione costituzionale (procedura aggravata). 3 caratteristiche dello stato in senso ampio: queste caratteristiche si trovano all’interno dell’art. comma 1 della Costituzione: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.

  1. Repubblica: il Capo di Stato viene eletto, non è una monarchia.
  2. Democratica
  3. Fondata sul lavoro Art.1 comma 2: La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. Lo Stato Repubblicano si fonda su un consenso popolare, l’apparato democratico ne è lo strumento e attraverso il voto i cittadini possono rappresentare ciò. L’esercizio al voto è disciplinato dall’art. della Cost.: “Il voto è personale, libero, uguale e segreto” Eguaglianza in entrata: presupposto della democrazia è che il voto abbia lo stesso peso per ciascuno. Eguaglianza in uscita: in uscita il voto può subire trasformazioni, si potrebbe considerare il voto con un peso diverso a seconda del sistema elettorale. STATUS DEL PARLAMENTARE E SISTEMI ELETTORALI I PARLAMENTARI GODONO DI UN INSIEME DI DIRITTI E DOVERI INERENTI ALLA CARICA CHE FORMANO IL NUCLEO SPECIFICO DEL LORO STATUS. La Corte costituzionale ha affermato nella importante ordinanza (n.17/2019) con la quale ha riconosciuto che, in certe circostanze, il singolo parlamentare può sollevare conflitto tra i poteri dello Stato a difesa delle sue competenze. A questo proposito la Costituzione stabilisce che sia la legge a determinare i casi di: INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBLITÀ.

durata degli organi elettivi. Comma 2- Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

  • Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
  • I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
  • Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. Art 135 comma 6: L’ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibili con quello di membro del Parlamento, avvocato o consigliere regionale. Le cause previste dalla legge per il Parlamento sono le seguenti: innanzitutto, per quanto riguarda, il Parlamento dobbiamo far riferimento alla Legge 60/1953 perché:
  • I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche in uffici di enti pubblici o privato;
  • I deputati, i senatori o il ministro sono incompatibili con la carica di componenti delle assemblee di organi legislative di altri Strati;
  • Il Parlamentare non può esercitare le funzioni da amministratore, di consulente legale in associazioni che gestiscono servizi per conto dello Stato INCOMPATIBILITÀ: È un istituto che ha un altro scopo, non ha l’obiettivo di assicurare la libertà del voto, ma piuttosto di assicurare L’IMPARZIALITÀ del voto. Si tratta di casi volti ad impedire che l’eletto eserciti contemporaneamente funzioni tra loro inconciliabili: ad esempio quella di parlamentare e quella di componente del Consiglio Superiore della magistratura: art 65 Cost. La persona che occupa due cariche contemporaneamente potrebbe non eseguire il compito per bene, e un secondo motivo è che potrebbe esserci un conflitto di interessi fra le due parti. In questi casi la persona deve rinunciare alla carica incompatibile. L’incompatibilità è fondamentale perché assicura dunque l’assenza di conflitti e il fatto che qualcuno possa esercitare nei migliori dei modi la carica. Una delle cause di incompatibilità tra i consiglieri regionali è quella di Sindaco del territorio regionale. Esempio: chi abbia fatto il sindaco, o abbia un mandato in scadenza, spesso si candida in consigliere regionale, questa è una causa di incompatibilità e non di ineleggibilità che rende le elezioni nulla perché la causa di ineleggibilità incide sul voto. LEGGE 2004 n. Con la legge n.165 del 2 luglio 2004, il Parlamento ha approvato le disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione concernente il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
  • Bisogna prevedere dei casi di incompatibilità per i consiglieri regionali o per il Presidente della regione, rispetto ad altre situazioni o cariche che possono mettere in dubbio il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione della carica effettiva;
  • Stabilisce anche che la regione può introdurre una causa di incompatibilità tra

assessore e consiglieri regionale Le cause previste dal Decreto legislativo 267/2000 che riguarda i comuni. art 65: incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale La carica di sindaco o direttore amministrativo, di Presidente, assessori provinciali, sono INCOMPATIBLI con la carica di CONSIGLIERE REGIONALE. Bisogna capire o vedere se ci sono diversi consiglieri regionali che erano già sindaci, quindi devono scegliere quelli delle due cariche svolgere, a decidere questo è la giunta comunale, che è un organo di governo del comune. La composizione della giunta comunale è determinata dalla legislazione statale che fissa il numero degli assessori in relazione al numero di abitanti del comune. Altri istituti:

  1. INCANDIDABILITÀ
  2. DECADENZA
  3. SOSPENSIONE
  4. REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
  5. L’incandidabilità è un istituto molto recente, nato a cavallo tra gli anni 80 e 90. Nasce a seguito di fatti nazionali come il cosiddetto “SCANDALO DI TANGENTOPOLI” (un sistema di corruzione e finanziamento illecito che coinvolge i vertici del mondo politico ed economico. La causa di incandidabilità nasce per impedire che alcune persone collegate alla criminalità, e quindi indegne, possano ricoprire una carica pubblica, e quindi per evitare infiltrazioni criminali nelle istituzioni. Tali infiltrazioni violano moltissimi principi costituzionali, tra cui: IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, in quanto è facile immaginare che essendo legati ad associazioni criminali, queste persone abbiano l’obiettivo di avvantaggiare sé stessi o altri. Inoltre, viene violato il PRINCIPIO DELL’IMPARZIALITÀ DELLA P.A., disciplinata dall’art. 97 Cost. IMPARZIALITÀ significa che nell’individuare l’interesse del pubblico da perseguire, non si può avvantaggiare l’una o l’altra parte. Infine, le infiltrazioni criminali violano anche il PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., che si suddivide in: - PRINCIPIO DI EFFICACIA, cioè la capacità di realizzar l’obiettivo o il fine previsto dalla legge. - PRINCIPIO DI EFFICIENZA, cioè la capacità della P.A. di realizzare quell’obiettivo con un ottimale impiego delle risorse, ed erogare un servizio con un costo non sproporzionato. Colui che appartiene ad un rapporto criminale è ritenuto indegno. L’art 48 Cost. che ci para dei casi di indegnità, enuncia che ogni cittadino può votare e candidarsi, ma ci sono dei limiti e delle cause che ci rendono incandidabili e alcune di queste sono legate all’indegnità. La causa di incandidabilità non è removibile dall’interessato, e nasce da una sentenza di condanna. ELETTORATO PASSIVO: la capacità di un cittadino italiano, aventi pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. È disciplinato dall’art.15 Cost. La legge che ci occupa dell’incandidabilità è la LEGGE SEVERINO. La legge Severino è il decreto legislativo 235 del 2012, esso ha dato attuazione alla LEGGE DELEGA n.190/ Questo decreto legislativo prevede l’incandidabilità a diversi livelli:
  1. PARLAMENTO NAZIONALE
  2. QUOTA ITALIANA DI PARLAMENTARI EUROPEI
  3. LIVELLO REGIONALE

L’incandidabilità si applica a tutti i livelli, mentre la sospensione solo a livello regionale e locale; quindi, non si applica al parlamento nazionale ed europeo. La sospensione è una misura provvisoria, ha una finalità cautelare e non impedisce di coprire la carica, ma semplicemente impedisce in via provvisoria l’esercizio dei poteri. PRESUPPOSTI DELLA SOSPENSIONE:

  • Sentenza non definitiva, di I grado
  • Condanna ad una pena non inferiore ai 2 anni, successiva alla nomina e confermata in appello.
  • Una misura non definitiva di prevenzione. Sono cause più o meno simili a quelle dell’incandidabilità, ma sono dei provvedimenti non definitivi. La sospensione opera di diritto. Per quanto riguarda il presidente della regione, ci sarà sempre un accertamento (DPCM), che sospenderà il Presidente della regione. A livello comunale è il prefetto che effettua l’accertamento. La sospensione è transitoria, cessa di effetti dopo 18 mesi. Dopo il rigetto dell’impegno ci sono altri 12 mesi. Il problema della sospensione è che nelle regioni vige una forma di governo neoparlamentare, dove noi stessi eleggiamo il presidente regionale, e il sindaco delle varie città. Nel caso in cui queste due figure dovessero dimettersi o decadere, si determina un effetto a catena, in quanto decadono rispettivamente la giunta regionale e comunale. Mentre a livello nazionale, se decade il presidente del consiglio si forma un nuovo governo, a livello regionale non è così, i quanto decade tutto” l’impianto”. La sospensione può cessare:
  • Di diritto
  • Prima, se viene assolta
  • Per decadenza (effetto a catena) REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: siamo nell’ambito di un reato, cioè di un illecito penale che viene punito dall’articolo 416 bis. Spesso accade che le organizzazioni mafiose ostacolano il libero esercizio del voto, per cercare di favorire e procurare voti a un candidato “fidato”. Ciò comporta il condizionamento del voto e ovviamente un reato, che può portare i soggetti colpevoli ad una pena di reclusione dai 10 ai 15 anni. Quindi le esigenze sono due: evitare le infiltrazioni criminali nelle istituzioni; evitare il condizionamento della libertà di voto. La pena che va dai 10 ai 15 anni è prevista anche quando il candidato che viene “favorito” in maniera illecita, non venga eletto. Quindi l’avvenuta elezione non è necessaria, ma diventa una circostanza aggravante. Qualora si sia condannati al reato di scambio elettorale politico-mafioso, è prevista l’interdizione perpetua dei pubblici uffici. INTERDIZIONE PERPETUA: Il condannato viene privato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, da ogni pubblico ufficio e di ogni incarico (art. 28 Codice penale). Dopo la descrizione di tutti questi istituti, possiamo affermare che la democrazia può sopravvivere solo se ci sono dei limiti. Stesso discorso vale per la libertà, che deve avere dei limiti, in quanto non possiamo fare ciò che ci pare. Popper afferma che, se la libertà è fare ciò che ci pare, allora avremo un’anarchia, e ciò porta il potere di qualcuno che domina ad aumentare. Ù FORME DI STATO: per forme di Stato intendiamo tutti quegli elementi che possiamo osservare e che ci permettano di capire quali sono le finalità fondamentali di uno Stato. La forma di Stato indica quindi l’insieme degli attributi esteriori che rivelano quali sono i principi di fondo e costitutivi di uno Stato. Quindi possiamo capire di che tipo di Stato si tratta, che tipo di rapporto c’è tra chi detiene il potere, principalmente quello politico, e soprattutto a chi appartiene questo potere politico. DISTINZIONE FORME DI STATO: statica e dinamica.

Nella distinzione statica, due forme di Stato non possono coesistere. Ne fanno parte l’autocrazia, la democrazia e la democrazia illiberale. Nella distinzione dinamica, vi è l’evoluzione storica delle forme di Stato, dallo Stato feudale allo Stato contemporaneo. Autocrazia e democrazia si trovano in poli opposti, la democrazia illiberale è invece una forma di Stato intermedia. AUTOCRAZIA: in tale forma di Stato, il potere (principalmente quello politico), è nelle mani di un singolo organo. Tale organo non è eletto dal popolo attraverso elezioni, ma attraverso un principio diverso di legittimazione. Può essere una legittimazione tradizionale, come la monarchia assoluta. Può essere la teocrazia, ovvero uno Stato in cui il potere politico è in mano a chi detiene il potere religioso (es. Arabia Saudita). Oppure la dittatura militare, cioè potere che deriva da un colpo di Stato. Lo Stato totalitario è invece quella forma di Stato in cui è presente il carisma del leader, come ad esempio gli Stati a partito unico (Fascismo, Nazismo, Stalinismo). DEMOCRAZIA: Definita da Sartori, “il governo del popolo per il popolo”. In questa forma di Stato, si presuppone che siano i cittadini stessi ad arrivare al potere, in quanto grazie alle elezioni, possono eleggere i loro rappresentanti politici. (elezioni nell’interesse generale). Nella nostra Costituzione, è presente una democrazia illiberale (Stato liberal democratico). Vediamo le caratteristiche:

  1. Elezioni regolari e libere: le elezioni hanno sempre una procedura da rispettare; ci deve essere un termine max di durata di un mandato. Elezione ma non oclocrazia. Il voto è la prima espressione di libertà. Elezioni libere per la libertà di parola e propaganda.
  2. Suffragio universale: Nella democrazia, tutti i cittadini hanno il diritto di voto. Possiamo affermare che, tante più persone votano, tanto più democratico può essere considerato lo Stato.
  3. Garanzia della libertà e segretezza del voto
  4. Possibilità di alternanza del potere politico: In quanto è presente il parlamento, che concede fiducia al Governo, è presente minoranza e maggioranza.
  5. Possibilità al dissenso: solo nella democrazia liberale è possibile il dissenso, cioè esprimere un’opinione diversa, ovviamente senza l’uso della violenza. Popper affermava che, il sale della democrazia è il dissenso. PRINCIPI DI MAGGIORANZA: tale principio è fondamentale, ed enuncia che il Parlamento non potrebbe mai deliberare a maggioranza e neppure all’unanimità tutto ciò che vada in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. Il principio di maggioranza viene quindi temperato per evitare che la maggioranza diventi tirannica. Il giurista austriaco Hans Kelsen affermò che autocrazia e democrazia sono a due poli opposti, però ammettono due soluzioni intermedie. Uno stato può essere più o meno democratico, o più o meno autoritario. Ci possono essere quindi degli elementi che si mescolano. La soluzione intermedia è rappresentata dalla democrazia illiberale o democrazia bifacciata (Stato in cui mancano delle libertà fondamentali). DEMOCRAZIA ILLIBERALE: ci sono degli Stati, soprattutto in Africa, in cui ci sono delle elezioni che molto spesso non sono regolari, perché vengono manipolate in quanto vi è molta corruzione. Perciò vengono a mancare delle libertà e dei diritti strettamente necessari alle elezioni (libertà di propaganda, di associarsi a partiti ecc). Quindi la democrazia illiberale serve ad avere una facciale democrazia. Questi regimi preferiscono avere questo sistema, perché riescono a manipolare le elezioni ed evitare una normale democrazia, perché quest’ultima porta al dissenso, che può essere pericoloso per questi regimi. (Ungheria e polonia in Europa) PROCEDURA D’INFRAZIONE: Accertamento se lo Stato viola o meno i diritti del voto.
  1. Principio di eguaglianza formale: Due versanti: - 1. rapporto tra stato liberale e diritti politici; 2. rapporto tra stato liberale ed economia.
    1. Nello Stato liberale sono garantiti i diritti, come ad esempio i diritti politici dei cittadini (diritto di voto e di candidarsi alle elezioni). Nasce una rappresentanza politica, e cittadini con diritto di voto esprimono la propria preferenza al singolo individuo e non più al gruppo. (rapporto tra individuo e stato). La persona che viene eletta diventa il rappresentante che gode di un mandato non vincolante/imperativo, mentre nello stato assoluto era un mandato vincolante. Articolo 67 Cost: il rappresentante è chiamato a decidere nell’interesse generale e rappresenta la nazione, non è vincolato dagli altri elettori.
    2. Due possibili varianti tra questo rapporto. La prima versione è quella dello stato guardiano notturno, cioè uno Stato che non interviene nell’economia (concezione anti- statalistica). Secondo Keynes il mercato deve essere libero di regolarsi, e di conseguenza ci sarà un abuso di potere dominante, dove i più forti schiacceranno i più deboli. La seconda versione, consiste in uno Stato che interviene sull’economia, e come disse Roosevelt deve essere interventista e sociale. DEMOCRAZIA EMBRIONALE: Nello Stato embrionale di diritto ancora non ci sono i partiti, in quanto non sono visti di buon occhio. Ci deve essere un rapporto singolo individuo-Stato. L’idea di scienza-coscienza nello stato liberale è considerata assoluta. In tale forma di Stato potevano votare solo i notabili, cioè persone degne di nota (medici, avvocati ecc.). Proprio per questo si chiama democrazia embrionale, perché in pochi potevano votare e candidarsi. Dallo Stato liberale di diritto, in alcune esperienze si passa allo stato Totalitario e Autoritario (Italia, Germania, Portogallo). Perché l’individuo è semplicemente considerato come il mezzo per far funzionare una macchina, quindi non detiene diritti. Ogni forma di totalitarismo elimina quelle persone che ha legami o appartenenze all’interno di una società, perché potrebbero ostacolare il regime totalitario. Anche la Chiesa è considerata un ostacolo, a meno che non si riesca a trarre vantaggio da essa. Spesso avvennero accordi tra Stati totalitari e Chiesa, come i Patti Lateranensi del 1929. Lo Stato Autoritario e lo Stato Totalitario hanno in comune alcune caratteristiche: legittimazione carismatica; Stati a partito unico; Stato che sopprime i diritti e il dissenso e fa uso della violenza; interventismo sull’economia. STATO AUTORITARIO: un esempio è lo Stato fascista. È una forma di Stato che rifiuta i caratteri propri dello Stato liberale di diritto e recupera alcuni aspetti dello Stato Assoluto, come la concentrazione dei poteri o l’interventismo nella sfera economica. La legittimazione del potere è di tipo carismatico, non esiste la separazione dei poteri, che sono concentrati in un soggetto unico, né il principio di legalità. In Italia il passaggio ad una forma di Stato autoritaria dapprima e totalitaria poi fu possibile grazie al carattere flessibile dello Statuto Albertino. STATO TOTALITARIO: Nello Stato Totalitario, i caratteri dello Stato Autoritario sono ancora più accentuati assumendo il volto di una ideologia “totalizzante” pervasiva di ogni aspetto del vivere sociale. È uno Stato che vuole esercitare il proprio controllo totale sulla società, soffocandone ogni autonomia e libertà, ad esempio la Germania nazista.

Questi regimi terminano con la II Guerra Mondiale, ad eccezione di alcuni Stati (Grecia 1975, Portogallo 1976.) Solo alla fine degli anni 70, arriva lo Stato Liberal Democratico; quindi, inizia l’esperienza dello Stato Costituzionale liberal democratico: stato sociale che non si limita alle libertà classiche, ma garantisce anche i cosiddetti diritti sociali (diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute). È proprio lo Stato che garantisce tali diritti, proprio per questo si chiamano diritti sociali. STATO COSTITUZIONALE: è costituito da 10 pilastri, i primi tre sono le tre chiavi di lettura della nostra Costituzione. 1.Principio personalista: il soggetto è la persona umana e non più un individuo. Nell’ambito costituzionale questi due termini non sono simili. “Persona” in greco vuol dire “volto che sta davanti”, quindi significa relazione. Il principio personalista presuppone la garanzia della persona umana. Il personalismo si può capire dall’Assemblea costituente, in quanto in essa troviamo” l’ordine del giorno”, cioè l’insieme di affermazioni che devono guidare l’assemblea, un elenco di punti, rappresentato da Giuseppe Dossetti che stabiliva:

  • il rifiuto della prospettiva fascista.
  • il rifiuto della prospettiva liberale: bisogna riconoscere il pluralismo, le persone in società, la libertà di formare un sindacato.
  • il principio di sussidiarietà: di tipo orizzontale, Lo Stato deve agevolare spontaneamente l’iniziativa dei singoli e l’interesse generale. ARTICOLO 2 COST: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. ARTICOLO 36 COST: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. (L’articolo 36 non sempre viene rispettato.)
  1. Principio pluralista: presenza di più forme sociali ed esperienze. Il pluralismo è una conseguenza del personalismo. Nel nostro Stato Costituzionale, i diritti e le libertà diventano garanzia di espansione sociale. Possiamo avere diversi tipi di pluralismo: sociale (famiglie); territoriale-istituzionale; partitico (i cittadini attraverso i partiti possono partecipare attivamente; sindacale; culturale (che comprende altri tre tipi, ovvero religioso, linguistico, scolastico.)
  2. Principio lavorista: i primi 12 art. sono i principi fondamentali della Costituzione, anche se non tutti sono nei primi 12. Il concetto di lavoro è compreso in ben tre articoli. Art.1 Cost: l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro; L’art 4 comma 2 esprime il lavoro in senso lato: qualsiasi attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Non riguarda solo le persone che sono attive lavorativamente in senso stretto, ma qualsiasi persona. Il lavoro ci dà dignità, è inclusivo per la persona. Art. 3 comma 1 (principio di eguaglianza formale): tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Art.3 comma 2 (principio di eguaglianza sostanziale): è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
  3. Democrazia rappresentativa: il popolo esercita il suo potere sovrano.

Territorio: porzione di suolo che viene delimitato dai confini. Esso è la condizione perché lo Stato possa esercitare il potere sovrano sul suo territorio. I confini possono essere artificiali (es. muri), cioè qualcosa che viene tracciato/delimitato dall’uomo, o naturali (ad esempio il fiume che divide in maniera equa.) Nel fiume navigabile la linea di confine è la riga dove la corrente è più forte. Nella catena montuosa, il confine è la linea che congiunge la vetta più alta. Il territorio è un elemento costitutivo, come la sovranità. È lo spazio della sovranità ove si esercita il potere sovrano dallo Stato. Ma rappresenta anche degli interessi (interessi del popolo). Fiumi e laghi che appartengono a Stati sono definiti acque interne che appartengono allo Stato. Ciò che sta sopra e sotto allo spazio/territorio/suolo fa parte del territorio (risorse minerali, spazio aereo). Lo Stato ha il potere di consentire ad un aereo di passare o meno. Il potere corrisponde allo spazio sottostante al suolo. Quando uno Stato ha delle coste vi è una regola per cui il territorio si estende per 12 miglia verso il mare. Dopo 12 miglia, il confine si supera (mare territoriale). Entro questi 12 miglia può essere esercitata la sovranità dello Stato; quindi, avremo il controllo della Guardia costiera. Dopo il mare territoriale, lo spazio non appartiene a nessuno, è un mare libero dalla sovranità di uno Stato in particolare, ma questo mare non è libero dal diritto, infatti esiste il Diritto Internazionale. Per quanto riguarda l’imbarcazione naufraghi, il Diritto Internazionale prevede “l’attività di ricerca e soccorso”. Vi è l’obbligo di far sbarcare i naufraghi in un porto sicuro. Il presupposto del porto sicuro è garantire i diritti fondamentali. Libia e Tunisia non sono porti sicuri. L’Italia ha l’obbligo di condurre le operazioni di salvataggio in un porto sicuro. ZONA SAR: Search and reascue, formata da Italia e Malta, è una zona di competenza, dove in caso di migranti, devono intervenire questi due paesi che rappresentano porti sicuri. Territorio fluttuante (istituto extraterritoriale): istituto per cui se anche una nave italiana si trova nel mare libero per certi fini lo considero territorio italiano. Una nave militare che si trova su un territorio di un altro Stato è considerata territorio dello Stato d’origine. Articolo 10 Cost: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del Diritto Internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle sue libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo. Immunità territoriale: tale istituto enuncia che, l’ambasciata pur situata in territorio italiano, è immune alla sovranità italiana. (un esempio è il concordato fra Stato italiano e Stato Vaticano per quanto riguarda Piazza San Pietro, che consiste nel fatto che è la polizia italiana a mantenere la sicurezza fino alle scalinate, pur non avendo lo Stato italiano la sovranità sul territorio, mentre dalle scalinate in poi il controllo è affidato alle guardie svizzere, facenti capo allo Stato Vaticano.) POPOLO: non è altro che l’insieme dei cittadini di uno Stato, quindi anche non residenti. Si diventa cittadini italiani secondo i criteri della legge 91 del 1992 (legge sulla cittadinanza italiana). La cittadinanza può essere acquistata solamente tramite il diritto di sangue, cioè tramite discendenti di padre in figlio (teoria scientifica della razza). L’appartenenza allo Stato non è oggetto di una volontà, ma deriva dalla condizione personale. (Quindi noi non possiamo abbandonare il concetto di razza). Il diritto di sangue esiste ancora oggi perché questo criterio ha una finalità prettamente culturale, e consente che la cultura di un paese possa conservarsi nel tempo. La nostra Costituzione non accetta un concetto etnico di popolo, la Repubblica non è fondata sulla razza o sull’etnia ma sul contributo che i cittadini danno allo Stato, partecipando attivamente. Questo non è però l’unico criterio. Il secondo criterio è per naturalizzazione, significa che se una persona risiede per tanti anni nel territorio italiano, può richiedere la cittadinanza italiana. (Dopo 4 anni per i cittadini UE, dopo 5 anni rifugiati e apolidi, dopo 10 anni per altri stranieri extracomunitari).

I rifugiati sono coloro i quali sarebbero verosimilmente sottoposti a persecuzione politica. Gli apolidi invece sono quei soggetti che non hanno cittadinanza, che può succedere nei casi di guerra, oppure persone proprio prive di documenti, di cui nessuno può attestare la cittadinanza. L’apolidia può essere una conseguenza del modo in cui la vita della persona interagisce con i criteri di acquisto della cittadinanza dello Stato. L’Italia, per ridurre il fenomeno dell’apolidia, riconosce la cittadinanza italiana a coloro che nascono in Italia e restano privi di cittadinanza. Esiste anche una convenzione tra gli Stati per evitare il più possibile questo fenomeno. (la cittadinanza tedesca si assume tramite criterio di sangue, mentre la cittadinanza francese si basa sulla condivisione dei principi e delle finalità della nazione). Il modello puro francese è l’idea della cittadinanza non come conseguenza di appartenenza ad una razza o etnia, ma alla facoltà di condividere il destino di una nazione. È un modello molto più inclusivo, è un criterio che ispira dei criteri alternativi, ad esempio la naturalizzazione, ma ce ne sono anche altri che nascono da questo modello francese: CRITERIO IUS SOLI: criterio che acconsente di acquistare la cittadinanza attraverso la nascita in un territorio di uno Stato. Ci sono certi casi in cui la nascita in un territorio è una condizione necessaria ma anche sufficiente, cioè tutti quelli che nascono in un territorio di uno Stato acquistano la cittadinanza di quello Stato (IUS SOLI PURO). Questo criterio difficilmente si trova negli ordinamenti, ma esiste ancora in paesi come, ad esempio, l’Irlanda o gli Stati Uniti (si trova nel 14esimo emendamento della Cost. dopo la guerra civile, ha quindi un motivo storico.) Matrimonio con una cittadina o cittadino italiano: il matrimonio non è sufficiente, perché serve anche la residenza legale in Italia, da almeno 2 anni dalla data del matrimonio, ridotta la metà in presenza dei figli, sia per i residenti all’estero che per quelli residenti in Italia. Tra i diritti politici, vi è il diritto di voto. Diritti politici: quei diritti mediante i quali i cittadini contribuiscono alla formazione dello Stato (diritto di voto, diritto di associazione in partiti politici, il diritto di petizione, diritto di accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive). SISTEMA ELETTORALE: dettagli del sistema elettorale Sistema elettorale in senso lato/ampio (istituti direttamente o indirettamente legati all’elezione). Dentro questo sistema vi è il sistema elettorale in senso stretto (trasformazione dei voti in seggio, scheda, modalità di voto, formula elettorale, magnitudine). Legislazione elettorale di contorno: incandidabilità, ineleggibilità, reati, par condicio, quote rosa. Le schede di Stato dipendono dalla modalità di voto, e dal sistema elettorale. Formula elettorale: è una formula matematica che ha la funzione di trasformare i voti in seggi. Da ciò potremmo capire quanti candidati potranno essere eletti. Abbiamo tanti tipi di formule, due di queste sono le formule maggioritarie e le formule proporzionali. Lo scopo delle formule è darci una fotografia della pluralità di posizioni politiche della società. Le formule proporzionali dovrebbero tendere a includere anche piccoli partiti, e rappresentano anche la ricchezza delle decisioni politiche. Un difetto delle formule è che includendo i partiti più piccoli si potrebbe creare una ripartizione che ha un impatto negativo per il governo. Spesso queste ripartizioni partitiche possono far perdere la capacità al governo di un maggiore prestigio. Il difetto delle formule proporzionali è la non selezione e quindi riproduce la realtà sociale. Il difetto non è dunque la moltiplicazione dei partiti includendo anche quelli più piccoli, ma è proprio il sistema sociale, la realtà che viene riprodotta. Ci sono formule più o meno proporzionali. La formula più proporzionale è la formula del quoziente naturale: ovvero numero voti complessivi/numero seggi elettorali. Più il numero dei seggi è basso, più difficile è il rendimento della formula proporzionale. Se il collegio ha pochi seggi, la formula proporzionale non avrà un rendimento buono. Con pochi seggi ma più collegi, la formula proporzionale è molto più inclusiva (questo fenomeno si chiama magnitudine, ovvero dipende dall’ampiezza in numero di seggi). Da questo fenomeno dipende la formula proporzionale, quindi la presenza di una formula più proporzionale ma garantisce l’inclusione, ciò dipende dal sistema elettorale e quindi dal numero di seggi.

Nel passaggio dal primo al secondo turno bisogna capire se sono possibili i cosiddetti apparentamenti, cioè se formalmente è possibile che i partiti che hanno perso, possano unirsi formalmente ad uno dei partiti dei candidati del secondo turno. Gli apparentamenti si distinguono in:

  • apparentamenti formali, in cui è espressamente consentito tramite dichiarazione la possibilità di collegarsi ad altri partiti.
  • apparentamenti sostanziali, in cui vi è un accordo tra i candidati. Entrambi gli apparentamenti tendono a generare coalizioni con gli altri candidati. Con gli apparentamenti e il doppio turno aumentano i consensi. Il majority lo applichiamo sicuramente in Francia (che è la patria del majority), ma anche nel nostro ordinamento il majority è presente, ad esempio, nelle elezioni dei sindaci di comuni più grandi con più di 15mila abitanti. SISTEMI MISTI:

SISTEMA ELETTORALE

  • MATTARELLUM (1993) : I parlamentari erano eletti per il 75% in collegi UNINOMINALI , quindi con sistema maggioritario e per il 25% con sistema proporzionale per chi superava la soglia del 4%.
  • PORCELLUM – CONSIDERATO ANTICOSTITUZIONALE
  • ROSATELLUM (2017) : è una nuova riforma elettorale che prende il nome di ETTORE ROSATO.
    • Nell’ottobre del 2020 vi fu una nuova proposta di legge: IL ROSATELLUM BIS UN SISTEMA ELETTORALE SI DEFINISCE MAGGIORITARIO SE IL VOTO SI ESPRIME IN COLLEGI, ovvero porzioni del territorio nazionale che comprendono un dato numero di elettori. Nel maggioritario questi collegi sono di norma UNINOMINALI , permettono cioè l’assegnazione di un solo seggio in Parlamento e quindi l’elezione di un solo candidato per collegio elettorale. 1 COLLEGGIO = 1 SEGGIO = 1 CANDIDATO ELETTO SI DEFINISCE INVECE SISTEMA PROPORZIONALE OGNI SISTEMA ELETTORALE IN CUI IL VOTO VIENE ESPRESSO IN COLLEGI O CIRCOSCRIZIONI PLURINOMINALI , dove cioè vengano assegnati due o più seggi per collegio. SISTEMA ELETTORALE MISTO: 36% MAGGIORITARIO 64% PROPORZIONALE Nel sistema MAGGIORITARIO vince e viene eletto chi riceve il maggior numero di voti, mentre gli altri candidati anche se ricevono percentuali di voto importanti vengono esclusi. Anche se con questo sistema vengono escluse completamente le minoranze, il vantaggio è che il candidato eletto è espressione diretta del suo territorio e nel momento in cui diventa parlamentare, gli elettori di quel collegio avranno un loro rappresentante alla camera o al senato a cui fare riferimento

MODELLI DI STATO E FORME DI GOVERNO: Abbiamo già analizzato le forme di Stato (Autocrazia, Democrazia ecc.), quindi quando si parla di modelli di Stato, ci si riferisce al modo in cui viene modulato il principio di separazione verticale dei poteri. Separazione verticale: cioè il rapporto fra il centro e gli enti politici più piccoli, quindi oggi potremmo dire tra lo Stato e le regioni o città metropolitane. Forme di governo STATO UNITARIO: vi è un solo ente originario che detiene il potere sovrano, che è lo Stato. All’interno di questa categoria ampia possiamo avere diverse autonomie, cioè la possibilità di darsi delle regole: - autonomia politica; - autonomia amministrativa; - autonomia statutaria; - autonomia finanziaria. Il nostro paese ha un alto livello di decentramento politico. Lo Stato unitario può essere uno Stato adatto al decentramento (articolo 5 Cost: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.) Ci possono essere però delle forme di Stato unitario che non hanno un forte decentramento, ma semplicemente il decentramento burocratico (ovvero non c’è un’autonomia regionale o locale, ma semplicemente ci sono degli uffici statali che sono dislocati nelle diverse regioni). STATO COMPOSTO: Compresenza di più enti sovrani. Possiamo avere due tipi di Stato composto, ovvero Confederazione e Federazione. Nella Confederazione , più Stati si uniscono per avere dei vantaggi (ad esempio un esercito migliore ecc.…) Ogni Stato conserva la propria sovranità e anche il diritto di uscire dalla Confederazione. La Confederazione è una fase iniziale di unione (fase transitoria), dalla quale si può uscire legalmente. Nella Federazione (unione costretta), abbiamo invece più enti sovrani che sono: la federazione dei membri (che hanno maggiore competenza). Nella federazione non è contemplato il diritto di uscire legalmente (secessione). Questo è il motivo per cui ci fu la guerra civile negli Stati Uniti. Forma di Governo: la forma di governo indica la mobilità con le quali la funzione di indirizzo politico (cioè la determinazione, di volta in volta, delle finalità da perseguire da parte dei poteri pubblici. In altre parole, la scelta delle politiche pubbliche, che dovranno essere attuate) è ripartita tra gli organi costituzionali e le relazioni che intercorrono tra questi. È evidente che il concetto di forma di governo è strettamente legato a quello di forma di Stato. In particolare, una precondizione per poter parlare di forma di governo è l’esistenza della separazione dei poteri. La forma di Governo è il modo in cui il potere politico viene suddiviso fra gli organi costituzionali. Essa ci dice quali organi hanno il potere di fissare il cosiddetto indirizzo politico, ovvero quali sono le priorità da eseguire. È presupposta una divisione tra gli organi politici e partitici (es. governo, leader del partito e componenti) ed organi di garanzia (organi terzi, non partitici, ovvero il PDR e la Corte costituzionale.) Quando vogliamo classificare le forme di governo dobbiamo esaminare degli elementi fondamentali che noi possiamo osservare. Il primo elemento è capire se si tratta di sistemi o forme moniste o dualiste. Forma/sistema monista: un solo organo costituzionale eletto direttamente dal corpo elettorale (es. forma parlamentare e direttoriale). Ad esempio, in Italia il parlamento è eletto dal corpo elettorale, mentre il governo non è eletto dal corpo elettorale. Esso non è un organo elettivo, in quanto si forma attraverso una procedura, che serve per valutare se ci sia la fiducia delle camere. (il governo ha una legittimazione diretta). Forma/sistema dualista: più organi costituzionali eletti dal corpo elettorale (Francia e Stati Uniti). La Francia è semi-presidenziale, mentre gli Stati Uniti hanno una forma di Governo Presidenziale. Queste due forme di governo più quello neoparlamentare sono forme di Governo dualiste. Elementi essenziali da osservare per le forme di Governo sono:

  • Norme costituzionali: norme con cui possiamo capire la forma di governo.
  • Consuetudini: prassi che fanno funzionare in un certo modo la forma di Governo. (Ad esempio, in Germania se vogliamo sfiduciare un Governo, il Parlamento deve approvare la mozione di sfiducia ed eleggere in maggioranza assoluta il nuovo Presidente del consiglio. Nel nostro ordinamento italiano, i governi non cadono perché viene votata la mozione di sfiducia. Solo due sono stati i casi in tutta la storia: il primo e il secondo governo Prodi. I governi cadono perché cambiano i rapporti di forza all’interno di una coalizione, e non per la mozione di sfiducia.
  • Sistema elettorale: avere un sistema elettorale diverso da un altro, può condizionare la forma di Governo. Ad esempio, un sistema proporzionale puro potrebbe portare instabilità, oppure un sistema maggiorato che ha la maggioranza, ma poi la situazione può ribaltarsi. Il sistema elettorale non è decisivo, ma può avere un effetto a spinta. In Inghilterra abbiamo quello che Sartori definisce: il Sistema a due partiti (two party-system). Questo sistema è agevolato dal sistema plurality: spinge alla creazione dei più partiti. Il two-party system consiste nell’alternare i due partiti. FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE: Gli Stati Uniti hanno una forma presidenziale dal 1787, anno della nascita della Costituzione negli Stati Uniti. Caratteristiche della forma di governo Presidenziale:
  • Il capo dello Stato ha una sua legittimazione popolare, un rapporto diretto con il popolo, ed è eletto direttamente dal popolo.
  • Il Presidente della Repubblica non è solo capo dello Stato, ma anche capo del Governo. Il Governo è quindi monocratico.
  • durata prefissata: Il mandato del Presidente, nel caso degli Stati Uniti, è di 4 anni. Il Presidente, avendo una legittimazione popolare, non ha bisogno di avere la fiducia delle camere, di conseguenza non può essere sfiduciato. Stati Uniti: Vi è un’elezione autonoma ogni 4 anni del Presidente, prima della scadenza del mandato. La durata della camera del congresso è diversa dalla durata del Presidente. La durata del mandato della camera è di 2 anni, mentre il mandato della carica di senatore è di 6 anni. Ogni 2 anni cambia un terzo dei componenti del senato. È a metà mandato che il Presidente può capire come sarà l’andamento. Il Presidente come viene eletto? Innanzitutto, ogni partito presenta un candidato alla presidenza. L’elezione del Presidente avviene in una maniera molto più complicata, non avviene direttamente. Nei singoli Stati, ogni partito presenta una lista di cosiddetti grandi elettori (coloro i quali dovranno votare il Presidente.) In ogni Stato (in tutto sono 50), ogni partito presenta una lista e l’obiettivo per il partito è di conquistare lo Stato. Ad esempio, il partito democratico o conservatore, presentano la loro lista, la lista vince, vuol dire che i 10 grandi elettori saranno scelti dai partiti. (È un doppio sistema per cui i partiti possano conquistare un gran numero di grandi elettori.) PLURALITY DI LISTA: è un sistema per eleggere i grandi elettori. La lista che ottiene anche un voto in più rispetto all’altra lista, per quello Stato tutti i grandi elettori saranno scelti per quel partito. Si tratta di un’elezione di secondo grado, però i grandi elettori hanno solo un compito, ovvero votare il Presidente, perché sono scelti solo per votare il candidato. Il Presidente rimane in carica per 4 anni, a meno che non viene colpito da Impeachment: è una sorta di messa in stato d’accusa del congresso per corruzione o anche gravi motivi. È un istituto che non ha valenza penale, ma è volto solo alla destituzione dell’ufficio. Il Presidente per realizzare i suoi indirizzi politici deve avere l’efficienza che i suoi disegni di legge vengano approvati dal congresso. Uno dei problemi della forma presidenziale è se non c’è una maggioranza che sostiene il presidente, perché per come è strutturata, la forma Presidenziale può creare delle situazioni di blocco in cui non si riesce a governare. Negli Stati uniti il sistema dei partiti può condizionare il funzionamento della forma di Governo. I partiti degli Stati Uniti sono diversi da quelli europei. I nostri partiti sono partiti che hanno un programma/quadro definito con un vincolo di partito: cioè se il partito dice che ad una certa