Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


DIRITTO PRIVATO intero programma, Dispense di Diritto Privato

in questo pdf sono contenuti appunti delle lezioni ed integrazioni del libro Torrente. Intero programma di diritto privato. Ottimo per superare l'esame

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 24/03/2025

strange_
strange_ 🇮🇹

4.6

(21)

31 documenti

1 / 120

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO
PRIVATO
NOZIONI PRELIMINARI
L’agire dei consociati è disciplinato da regole di condotta poste in essere dagli organi
appositi dell’ordinamento, disciplinati da regole di struttura, di competenza e
organizzative.
La NORMA è un enunciato prescrittivo articolato nella formulazione di ipotesi di
fatto, al cui verificarsi di una norma, ricollega un effetto giuridico. L’evento regolato
dalla norma è la fattispecie, la quale è concreta quando s’intende il fatto descritto
ipoteticamente dalla norma e concreta quando corrisponde a un determinato fatto
realmente verificatosi, per il quale la norma detta gli effetti giuridici derivanti.
Deve avere i caratteri della generalità, dell’astrattezza, rispettare i principi di
eguaglianza e imparzialità.
Il DIRITTO PUBBLICO disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti
pubblici, regola la loro azione e impone ai singoli comportamenti per garantire la
vita associata; il DIRITTO PRIVATO disciplina le relazioni interindividuali, sia
dei singoli che degli enti privati, lasciando all’iniziativa personale un’ampia sfera di
autonomia. Le norme di diritto privato possono essere derogabili, cogenti e
suppletive.
FONTI
L’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale organizza gerarchicamente le fonti,
classificandole rispettivamente in leggi, regolamenti, norme corporative (non più
efficaci) e usi.
Oggi tuttavia il sistema delle fonti si è arricchito, potendole quindi classificare così:
- principi supremi e fondamentali garantiti dall’art. 2 Cost.;
- disposizioni della Carta costituzionale, leggi costituzionali e norme di diritto
internazionale comunitario;
- leggi ordinarie statali e regionali, atti aventi forza di legge, referendum abrogativo;
- regolamenti;
- consuetudini.
Le fonti comunitarie hanno disciplina particolare attraverso i regolamenti, le
direttive, le decisioni, le leggi comunitarie e le leggi europee.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica DIRITTO PRIVATO intero programma e più Dispense in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

NOZIONI PRELIMINARI

L’agire dei consociati è disciplinato da regole di condotta poste in essere dagli organi appositi dell’ordinamento, disciplinati da regole di struttura, di competenza e organizzative.

La NORMA è un enunciato prescrittivo articolato nella formulazione di ipotesi di

fatto, al cui verificarsi di una norma, ricollega un effetto giuridico. L’evento regolato dalla norma è la fattispecie, la quale è concreta quando s’intende il fatto descritto ipoteticamente dalla norma e concreta quando corrisponde a un determinato fatto realmente verificatosi, per il quale la norma detta gli effetti giuridici derivanti. Deve avere i caratteri della generalità, dell’astrattezza, rispettare i principi di eguaglianza e imparzialità.

Il DIRITTO PUBBLICO disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti

pubblici, regola la loro azione e impone ai singoli comportamenti per garantire la

vita associata; il DIRITTO PRIVATO disciplina le relazioni interindividuali, sia

dei singoli che degli enti privati, lasciando all’iniziativa personale un’ampia sfera di autonomia. Le norme di diritto privato possono essere derogabili, cogenti e suppletive.

FONTI

L’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale organizza gerarchicamente le fonti, classificandole rispettivamente in leggi, regolamenti, norme corporative (non più efficaci) e usi. Oggi tuttavia il sistema delle fonti si è arricchito, potendole quindi classificare così:

  • principi supremi e fondamentali garantiti dall’art. 2 Cost.;
  • disposizioni della Carta costituzionale, leggi costituzionali e norme di diritto internazionale comunitario;
  • leggi ordinarie statali e regionali, atti aventi forza di legge, referendum abrogativo;
  • regolamenti;
  • consuetudini. Le fonti comunitarie hanno disciplina particolare attraverso i regolamenti, le direttive, le decisioni, le leggi comunitarie e le leggi europee.

INTERPRETAZIONE

L’art. 12, comma I, delle preleggi enuncia che bisogna valutare il significato proprio delle parole e l’intenzione del legislatore, tuttavia oggigiorno sono molti i criteri adottabili:

  • Criterio logico: esclude dalla norma quanto non vi è compreso;
  • Criterio storico: analizza le motivazioni e il contesto storico dell’introduzione della disposizione;
  • Criterio sistematico: colloca la disposizione nel quadro complessivo;
  • Criterio sociologico: collega la disposizione con gli aspetti economico-sociali;
  • Criterio equitativo: evita interpretazioni contrarie al senso di giustizia sedimentato nell’ordinamento. Il comma II dispone che il giudice, quando non sia riuscito a risolvere il caso su cui deve pronunciarsi né applicando una norma che lo contempli direttamente, né applicando una norma che possa essere interpretata estensivamente, deve

procedere applicando PER ANALOGIA le disposizioni che regolino casi simili o

materie analoghe.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

In un rapporto giuridico, soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento attribuisce un potere o un diritto soggettivo, mentre soggetto passivo è colui a carico del quale sussiste un dovere. Con diritto soggettivo s’intende il riconoscimento di una situazione di libertà, il potere di agire per soddisfare un proprio interesse individuale protetto dall’ordinamento. Essi si dividono in diritti assoluti (reali e della personalità) e diritti relativi (di credito). Le situazioni giuridiche soggettive comportano al soggetto passivo l’attribuzione di un dovere , un obbligo , una soggezione o un onere. Le situazioni giuridiche attive fanno capo ai soggetti. L’idoneità ad essere titolari di esse è la CAPACITA’ GIURIDICA , la quale compete a persone fisiche e ad enti.

PERSONA FISICA

Ai sensi dell’art. 1 c.c., l’uomo acquista capacità giuridica con la nascita (acquisizione della piena indipendenza dal corpo materno che si realizza con la respirazione polmonare) e la perde con la morte (cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo).

gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente (di comune accordo) per gli atti straordinari. Inoltre, per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (altrimenti essi sono annullabili). Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale, la gestione del patrimonio del minore e la rappresentanza competono a

un TUTORE , nominato dal giudice tutelare, prevedendo che, ove capace di

discernimento, il minore abbia diritto di essere ascoltato nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano.

  • Interdizione giudiziale : E’ pronunciata dal tribunale se ricorrono congiuntamente l’ infermità mentale (malattia che mini profondamente la sfera intellettiva e volitiva del soggetto), l’ abitualità di questa (di natura non transitoria), l’ incapacità di provvedere ai propri interessi e la necessità di assicurare un’adeguata protezione (si ricorre all’interdizione quando non sono sufficienti gli strumenti di protezione all’incapace). Può essere nominata solo a carico del maggiore di età. Il procedimento può essere promosso dall’interdicendo, dal coniuge, dal partner, dai parenti entro in quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal pubblico ministero. Il giudice esamina direttamente l’interdicendo e può provvedere anche con la nomina di un tutore provvisorio. Il tutore può compiere anche atti personalissimi per conto dell’interdetto e il giudice può peraltro prevedere che taluni atti di ordinaria amministrazione siano compiuti autonomamente dall’interdetto o da esso con l’assistenza del tutore. L’ interdizione legale è la condizione di pena accessoria a una condanna definitiva all’ergastolo o alla reclusione per reati non colposi per un tempo non inferiore a 5 anni. L’interdetto legale, durante la pena, si trova nella stessa situazione degli interdetti giudiziali. E’ tuttavia prevista l’annullabilità assoluta per gli atti posti in essere. Per gli atti di carattere personale non consegue nessuna incapacità.
  • Inabilitazione : Pronunciata dal tribunale se ricorrono infermità mentale non tanto grave da far luogo all’interdizione , prodigalità (impulso patologico che incide negativamente sulla capacità di valutare la rilevanza economica dei propri atti), l’ abuso abituale di bevande alcoliche e stupefacenti , sordità o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia.

Viene nominato un CURATORE PROVVISORIO , ma l’inabilitato può

autonomamente compiere atti di ordinaria amministrazione. Per quelli di

straordinaria amministrazione, è necessario che il soggetto compia l’atto unitariamente al curatore. L’assistenza del curatore è sempre necessaria per stare in giudizio.

  • Emancipazione : Il minore ultra-sedicenne, con sentenza dal tribunale a contrarre matrimonio, con le nozze acquista automaticamente quest’istituto. Egli può compiere atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell’assistenza di un curatore, autorizzato dall’autorità giudiziaria. Se l’emancipato è spostato con persona maggiorenne, essa diventa il suo curatore. Lo stato di emancipazione cessa con la maggiore età.
  • Amministratore di sostegno : Si apre con decreto motivato del giudice tutelare quando ricorrono congiuntamente l’ infermità o la menomazione fisica o psichica e l’ impossibilità di provvedere ai propri interessi , anche non patrimoniali. Il procedimento può essere promosso dal beneficiario, dal coniuge, dal partner, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore, dal curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati alla cura della persona. Consegue l’audizione personale da parte del giudice. Gli effetti decorrono dal deposito del decreto di apertura del giudice tutelare. Gli effetti dell’amministratore di sostegno sono determinati volta per volta dal provvedimento del giudice, egli indica gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti cui deve chiedere il proprio assenso, prestando assistenza al beneficiario. Vige di norma il principio della generale capacità del soggetto amministrato, salve limitazioni espressamente previste, poiché il giudice deve tendere alla minore limitazione possibile della capacità di agire (massima salvaguardia di autodeterminazione).
  • Incapacità di intendere e di volere : Può accedere che un soggetto, pur legalmente capace di compiere un determinato atto, in concreto si trovi, nel momento in cui lo pone in essere, in una situazione di incapacità naturale per cause permanenti o temporanee. Gli atti sono quindi annullabili se si prova che, nel momento in cui sono stati compiuti, il soggetto versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere. Il matrimonio, l’unione civile, il testamento e la donazione sono impugnabili solo che si dimostri l’incapacità naturale nel momento di compimento dell’atto.

almeno 2 anni in Italia, oppure dopo 3 anni dalla data dell’unione se risieda all’estero;

  • per naturalizzazione: in forza di decreto del PDR, è conferita la cittadinanza al cittadino di uno Stato UE che risieda legalmente nel territorio italiano da 4 anni, all’apolide che risieda legalmente da 5 anni e allo straniero che risieda legalmente da 10. L’art. 10 del TFUE prevede che sia cittadino UE chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e che la cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale e non la sostituisce.

PARENTELA

E’ il vincolo che unisce i soggetti che discendono dalla stessa persona. Può essere considerata in linea retta (unisce le persone di cui l’una discende dall’altra), in linea collaterale (quando hanno uno stipite comune) e in gradi (calcolando le persone e togliendo lo stipite). La legge riconosce effetti parentali fino al sesto grado. L’affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge.

SCOMPARSA, ASSENZA E MORTE PRESUNTA

La scomparsa è dichiarata con decreto del tribunale quando ricorrono l’allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e la mancanza di sue notizie oltre il lasso di tempo che può essere giustificato dagli ordinari allontanamenti della persona. Se la persona ritorna, gli effetti della dichiarazione di scomparsa cessano, senza necessità di nuova pronuncia giudiziale. L’ assenza è dichiarata con sentenza dal tribunale quando ricorrono l’allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e la mancanza di sue notizie da oltre 2 anni. Gli effetti della dichiarazione di assenza cessano se l’assente ritorna o ne è provata l’esistenza. La morte presunta è dichiarata con sentenza dal tribunale quando ricorrono l’allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e l’assenza di sue notizie da 10 anni. Gli effetti (ricollegati alla morte) cessano retroattivamente in forza di sentenza che accerta il ritorno o l’esistenza in vita della persona.

ATTI DELLO STATO CIVILE

Le vicende più importanti della persona fisica sono documentate negli archivi dello stato civile, tenuti in ogni comune. Sono conservati tutti gli atti che riguardano cittadinanza, nascita, matrimoni, unioni civili e morti.

La rettificazione di un atto dello stato civile, la sua ricostruzione, la formazione o la cancellazione possono avvenire solo in forza di decreto motivato del tribunale.

DIRITTI DELLA PERSONALITA’

L’art. 2 Cost. enuncia che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, riecheggiando l’idea giusnaturalistica per la quale la persona è portatrice di diritti innati. Le garanzie di quest’articolo riguardano il riconoscimento di una sfera intangibile di libertà nei confronti dello Stato e degli altri consociati. Altre carte che garantiscono questi diritti sono la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo , la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( CEDU ), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. I diritti della persona hanno i caratteri della necessarietà (competono a tutte le persone fisiche, acquisendoli al momento della nascita e perdendoli con la morte), dell’ imprescrittibilità (il non uso prolungato non ne determina l’estinzione), dell’ assolutezza (tutelabili erga omnes, nei confronti di chiunque li contesti o pregiudichi), della non patrimonialità (non valutabili economicamente) e dell’ indisponibilità (non rinunciabili). DIRITTO ALLA VITA Viene definito il primo diritto inviolabile dell’uomo. Esso impone l’obbligo di astenersi dall’attentare la vita altrui. Il diritto a nascere trova tutela piena ed immediata nei confronti dei soggetti diversi dalla madre, mentre nei confronti di quest’ultima vanno distinte l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento (rimessa alla sua libera determinazione) e dopo i primi 90 giorni (solo se la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la donna). Il suicidio non può essere sanzionato, a differenza dell’ omicidio del consenziente. Importante è anche l’ eutanasia attiva , ovvero il diretto intervento acceleratore volto ad anticipare il decesso al fine di evitare la sofferenza del processo patologico terminale. Un soggetto può rifiutare il trattamento terapeutico volto a salvargli la vita o decidere di interromperlo (principio di autodeterminazione). Il medico è obbligato a rispettare la volontà dell’assistito. Ciò presuppone che l’interessato sia in grado di

Al di fuori dei casi eccezionali, gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari, ovvero richiedono il consenso dell’avente diritto. Affinché possa prestare un valido consenso, è necessario che egli venga informato correttamente, chiaramente ed esaustivamente circa le proprie condizioni, le relative diagnosi e prognosi e le alternative diagnostiche e terapeutiche disponibili ( consenso informato ). Il consenso può essere revocato fin quando l’atto medico non sia stato posto in essere. Esso dev’essere documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni. Gli atti dispositivi del proprio corpo sono consentiti a patto che non siano contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e che non cagionino diminuzioni permanenti dell’integrità fisica del soggetto. La legge altresì consente l’espianto da vivente del rene, di parti del polmone, pancreas e intestino a titolo gratuito e interventi di modificazione dei caratteri sessuali. Le parti legittimamente staccate dal corpo sono beni autonomi di spettanza del soggetto al cui corpo appartenevano. I limiti al potere di autodeterminazione valgono fino a che il soggetto è in vita. Per il momento successivo alla morte, il soggetto può disporre in ordine alla collocazione della propria salma, alla cremazione e al prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto (la mancata dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione). DIRITTO AL NOME Il nome, costituito da prenome e cognome, svolge la funzione di identificazione sociale della persona. Il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre ed il prenome attribuitogli all’atto della dichiarazione di nascita. Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. I bambini non riconosciuti assumono il cognome ed il prenome imposto dall’ufficiale di stato civile. Il figlio adottivo assume il cognome degli adottanti. La moglie, dopo il matrimonio, aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva anche durante la separazione personale. La donna divorziata perde il cognome maritale ma può chiedere al giudice di conservarlo. Le parti di un’unione civile possono assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune, scelto tra i loro.

Il nome è tendenzialmente immodificabile , mutamenti del nome possono essere concessi con decreto del Prefetto della provincia del luogo di residenza del richiedente. Il nome viene tutelato contro la contestazione (quando un terzo compie atti volti a precludere o ostacolare al soggetto l’utilizzo del nome), l’usurpazione (quando un terzo utilizza il nome altrui per identificare la propria persona) e l’utilizzazione abusiva (quando un terzo utilizza il nome altrui per identificare un personaggio di fantasia o un prodotto commerciale, oppure lo apponga in calce ad un apello o ad una lettera aperta di contenuto politico). L’avente diritto può concedere a terzi, anche a titolo oneroso, il diritto di utilizzare il proprio nome a fini commerciali. DIRITTO ALL’INTEGRITA’ MORALE La dignità umana è inviolabile, la legge tutela l’interesse di ciascuno all’onore, al decoro, alla reputazione. Esiste difatti un onore e un decoro minimo che compete ad ogni persona per il solo fatto di essere uomo. Al di sopra di questo minimo, onore e decoro vanno valutati in relazione alla personalità dell’interessato. Ogni espressione di mancato rispetto dell’integrità morale della persona, manifestata con parole, scritti, disegni, caricature, gesti, suoni o altro è illegittima. L’illiceità non viene meno se il fatto o il giudizio espresso rispondono a verità o sono di pubblico dominio. Questo diritto spesso entra in conflitto con quelli di cronaca e di critica, inoltre è destinato a cedere di fronte al diritto all’informazione qualora concorrano la verità della notizia, l’utilità sociale dell’informazione e la continenza espositiva (modalità espressive non eccedenti). L’illegittima lesione obbliga al risarcimento del danno. Il giudice può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali. DIRITTO ALL’IMMAGINE Importa il divieto, per i terzi, di esporre, pubblicare, mettere in commercio il ritratto (qualsiasi rappresentazione delle sue sembianze) altrui, senza il consenso – anche implicito – dell’interessato. Rientrano nei divieti l’utilizzo di una maschera scenica, la figura del sosia e la rappresentazione di oggetti notoriamente usati da un personaggio per caratterizzare la sua personalità. Il consenso è comunque revocabile in ogni tempo. E’ consentita la diffusione dell’altrui immagine senza il consenso quando è

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE dispone nell’art. 7 che ognuno ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, nell’art. 8 che i dati personali sono protetti per mezzo di un’autorità di controllo indipendente. La CEDU nell’art. 8 enuncia il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Importante è il Codice della privacy (2003) e il regolamento EU 2016 che introduce il già discusso diritto di cancellazione dei dati personali. DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE Consiste nel diritto di ciascuno a vedersi rappresentato coni propri reali caratteri, senza travisamenti della propria storia, delle proprie idee, della propria condotta, del proprio stile di vita, del proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico e professionale, nel rispetto del principio della verità.

PERSONE GIURIDICHE

Soggetti di diritto sono anche gli ENTI. Un bene, la responsabilità per un illecito fanno capo direttamente all’ente in quanto tale. L’ente è quindi quell’organizzazione dotata di soggettività giuridica cui l’ordinamento attribuisce la capacità (giuridica) di essere titolare di situazione giuridiche soggettive di contenuto sostanzialmente analogo rispetto a quello delle situazioni accessibili alla persona fisica. Essi sono entità che operano nel sociale con un’identità e un ruolo distinti da quelli dei loro componenti. Distinto dal concetto di soggettività giuridica è quello di personalità giuridica. Gli enti a cui essa è attribuita godono di autonomia patrimoniale perfetta: non solo hanno un patrimonio ma, al pari delle persone fisiche, rispondono delle loro obbligazioni solo con detto patrimonio. Gli enti possono agire solo mediante persone fisiche, che diventano organi dell’ente per mezzo del rapporto di immedesimazione organica. In un ente si distinguono poteri di gestione (interna), ovvero di decidere un’operazione, e poteri di rappresentanza (esterna), ovvero di porre in essere l’operazione decisa.

Tra gli ENTI PUBBLICI rientrano lo Stato, gli altri enti territoriali e una serie di altri

enti con finalità e strutture differenti. I loro caratteri di riconoscimento sono l’istituzione per legge, l’istituzione da parte dello Stato o di altro ente pubblico, l’esistenza di un potere di indirizzo, il controllo dello Stato o di altro ente pubblico, l’attribuzione di poteri autoritativi, la partecipazione di Stato o altro ente pubblico

alle spese di gestione. La giurisprudenza ormai ammette che un soggetto avente natura di ente pubblico a certi fini e per certi istituti possa non averlo per altri, conservando una natura privatistica. Se, di regola, gli enti pubblici possono operare attraverso il diritto pubblico, possono tuttavia avvalersi, in certi casi, di strumenti privatistici.

Gli ENTI PRIVATI si distinguono in:

  • registrati , le cui vicende risultano da un pubblico registro accessibile a chiunque, e non registrati ;
  • dotati di personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta) e privi di personalità giuridica ;
  • a struttura associativa , i quali danno vita a un’organizzazione stabile di più soggetti per l’esercizio di attività volte al perseguimento di uno scopo comune, e a struttura istituzionale , i quali danno vita a un’organizzazione stabile per la gestione di un patrimonio, finalizzata al perseguimento di scopi altruistici;
  • con finalità economiche , aventi come scopo la ripartizione tra i partecipanti degli utili conseguiti attraverso l’attività svolta o la fruizione di altri vantaggi economici connessi, e senza finalità economiche , in cui è esclusa la ripartizione tra i partecipanti di utili o di altri vantaggi economici conseguiti attraverso l’attività dell’ente (associazioni, fondazioni, comitati, altre istituzioni private). Le associazioni possono operare trasformazioni, scissioni e fusioni.

ASSOCIAZIONE

E’ un’organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economiche (ente non profit). Differisce dalla società poiché questa è caratterizzata da scopi lucrativi o mutualistici. Nell’associazione, invece, sono vietate la ripartizione tra associati degli utili e dei vantaggi economici derivanti da essa. E’ caratterizzata dalla prevalenza dell’elemento personale. L’ ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA prende vita in forza di un atto costitutivo di autonomia (contratto) tra i fondatori, che deve rivestire la forma dell’atto pubblico. L’atto deve contenere la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio, la sede, le norme su ordinamento e amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni di ammissione. Tali previsioni possono anche essere contenute in un documento separato, lo statuto. Per il riconoscimento, la prefettura deve verificare, attraverso un controllo di legittimità, non di merito, che siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge,

L’ ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA prende vita in forza di un atto di autonomia (contratto) tra i fondatori. Non sono richiesti né requisiti di forma né di contenuto. Essa non ha personalità giuridica, ma è dotata di una sua soggettività: è titolare del fondo comune, risponde in proprio alle obbligazioni, può stare in giudizio. L’ordinamento interno, l’amministrazione e la disciplina dei rapporti tra associati e associazione sono rimessi agli accordi degli associati. Se non derogati dallo statuto, dovranno ritenersi applicabili i principi del codice dettati in tema di associazione riconosciuta che non presuppongano il riconoscimento. Essa ha un suo fondo comune, il quale non può essere diviso fra gli associati per tutta la durata dell’associazione, né costituire quota-parte in caso di recesso. L’associazione non riconosciuta può effettuare liberamente qualsiasi tipo di acquisto. Per le obbligazioni del singolo non risponde l’associazione; per le obbligazioni dell’associazione, non risponde l’associato. Per le obbligazioni contrattuali rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente, con il loro patrimonio personale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, quand’anche non membri della stessa ( autonomia patrimoniale imperfetta ). Per i debiti dell’associazione a fonte non negoziale rispondono il fondo comune e i soggetti che abbiano diretto la complessiva gestione associativo nel periodo considerato. I partiti politici che assumono la veste di associazioni non riconosciute possono accedere a forme di erogazioni liberali in denaro. Il partito, per essere iscritto nel registro nazionale, deve dotarsi di uno statuto nella forma di atto pubblico, assoggettarsi a controlli volti a garantire trasparenza, correttezza, parità dei sessi nell’accesso alle cariche. FONDAZIONE E’ un’organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. Prende vita da un atto unilaterale di autonomia (atto di fondazione), che può essere:

  • atto inter vivos: forma di atto pubblico, revocabile dal fondatore fino al riconoscimento o fino alla morte di egli, o fino all’inizio dell’attività;
  • contenuto in un testamento: efficace al momento dell’apertura della successione. L’atto deve contenere la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio, la sede, le

norme su ordinamento e amministrazione, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Possono anche essere contenuti nello statuto. Necessario per la fondazione è il patrimonio. E’ quindi necessario che il fondatore ponga in essere un atto in forza del quale si spogli gratuitamente, in modo definitivo e irrevocabile, della proprietà di beni a favore della fondazione, con vincolo di destinazione ( atto di dotazione ). Per il riconoscimento valgono le stesse regole dell’associazione (autonomia patrimoniale perfetta). Le fondazioni non possono tuttavia operare senza il riconoscimento per il vincolo di destinazione. Lo scopo non può essere economico, bensì di pubblica utilità. E’ comune scegliere di indicare lo scopo con termini ampi e generici, lasciando all’organo di gestione la scelta di indicare l’attività e gli interessi da perseguire. Per il perseguimento dello scopo, la fondazione svolge un’attività non solo di erogazione, ma anche di impresa, volta a ricavare utili da destinare allo scopo o per realizzare immediatamente il proprio scopo istituzionale E’ gestita da un organo amministrativo non accompagnato da un’assemblea. Quando si verifica una causa di scioglimento, la fondazione modifica il suo scopo con un provvedimento dell’autorità governativa, che individua le nuove finalità dell’ente, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. COMITATO E’ un’organizzazione di più persone che attraverso la raccolta pubblica di fondi costituisce un patrimonio col quale realizzare finalità di natura altruistica. Nasce da un accordo associativo in forza del quale i promotori si vincolano all’esercizio in comune di un’attività di raccolta dei mezzi con cui realizzare il programma. L’ attività si articola in due fasi: i promotori annunciano al pubblico col programma la volontà di perseguire uno scopo, invitando gli interessati (sottoscrittori) ad effettuare offerte in denaro o altri beni; i promotori gestiscono i fondi raccolti. Il patrimonio è costituito quindi dai fondi pubblicamente raccolti con un vincolo di destinazione allo scopo programmato. Solo l’autorità governativa è legittimata a dar loro diversa destinazione. Lo scopo dev’essere altruistico e di pubblico interesse. Il codice prevede che il comitato possa vivere come ente non riconosciuto, oppure, una volta raccolti i fondi sufficienti al perseguimento dello scopo annunciato,

I BENI MATERIALI si distinguono per la loro corporeità e idoneità ad essere

percepite con i sensi o con strumenti materiali. Anche le energie naturali sono beni materiali se hanno valore economico.

I BENI IMMATERIALI sono gli stessi diritti che formano oggetto di negoziazione,

come il credito, gli strumenti finanziari, i dati personali, il contenuto delle banche dati, le opere dell’ingegno (il quale necessita di un sostrato materiale per esprimersi: diritto d’autore vs diritto reale sull’oggetto), la ditta, l’insegna, il marchio, le invenzioni. Sono beni immateriali le idee che possono diventare beni.

I BENI IMMOBILI sono il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è

incorporato al suolo stesso, in modo tale da perdere autonomia fisica.

I BENI MOBILI sono tutti gli altri beni, comprese le energie.

I BENI REGISTRATI sono oggetto di iscrizione in registri pubblici, consultabili

liberamente. Nel nostro ordinamento sono presenti il registro immobiliare, il pubblico registro automobilistico, i registri per navi e galleggianti e il registro aeronautico nazionale. I prodotti finanziari sono beni soggetti alla tutela degli investitori. Si intendono tali tutte le forme di investimento di natura finanziaria, esclusi depositi bancari e postali. Gli strumenti finanziari sono azioni, obbligazioni e altri titoli di debito idonei a formare oggetto di negoziazione sul mercato dei capitali.

I BENI FUNGIBILI (o di genere) sono quelli individuati con esclusivo riferimento

alla loro appartenenza ad un determinato genere e che possono essere sostituiti indifferentemente con altri, poiché non interessa avere proprio quel bene, ma una data quantità di beni di quel genere.

I BENI INFUNGIBILI sono quelli individuati nella loro specifica identità (di regola i

beni immobili). La fungibilità dipende dalla natura dei beni e può derivare dalla volontà delle parti: se per un bene infungibile è sufficiente un accordo, per i beni fungibili occorre la separazione, ovvero la numerazione, la pesatura o la misura della parte dovuta. Importante è il principio “ genus numquam perit ”, per cui un obbligazione riguardante un bene fungibile perduto non causa l’estinzione di essa.

I BENI CONSUMABILI sono quelli che non possono arrecare utilità all’uomo senza

perdere la loro individualità o senza che il soggetto se ne privi. Sono beni di utilità semplice (fecondità semplice).

I BENI INCONSUMABILI sono suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere

distrutti nella loro consistenza. Essi possono anche deteriorarsi con l’uso ( beni deteriorabili ). Sono beni ad utilità permanente (fecondità ripetuta).

I BENI DIVISIBILI sono quelli suscettibili di essere ridotti in parti omogenee senza

che se ne alteri la destinazione economica. Con rapporti giuridici relativi a questi beni, si può sempre ottenere lo scioglimento della comunione.

I BENI INDIVISIBILI sono quelli che non rispondono a tale caratteristica (animale

vivo, quadro, autovettura). Lo scioglimento della comunione può aver luogo sono con l’attribuzione dell’intero in porzione di coloro tra i condividenti che ne facciano richiesta o con la vendita del bene.

I BENI PRESENTI sono quelli già esistenti in natura, i quali possono formare

oggetto di proprietà o di diritti reali.

i BENI FUTURI sono quelli non ancora presenti in natura, i quali possono essere

oggetto solo di rapporti obbligatori. Se il bene futuro non viene in esistenza il contratto non produce effetto e nessun corrispettivo è dovuto all’altra parte.

I FRUTTI NATURALI sono prodotti direttamente da un altro bene, con o senza

l’opera dell’uomo. Occorre che la produzione abbia carattere periodico e non incida né sulla sostanza né sulla destinazione economica della cosa madre. Finché non si separano dalla cosa madre si chiamano pendenti formano parte di essa e non hanno nessuna esistenza autonoma (considerati quindi beni futuri).

I FRUTTI CIVILI sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del

godimento che altri ne abbia (art, 820, comma III, c.c.). Essi devono avere il carattere periodico, in quanto si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

I BENI SEMPLICI sono quelli i cui elementi sono talmente compenetrati tra di loro

che non possono staccarsi senza distruggere o alterare la fisionomia del tutto.

I BENI COMPOSTI sono quelli risultanti dalla connessione materiale o fisica di più

cose, ciascuna separabile dal tutto e idonea di avere autonoma rilevanza giuridica ed economica. Se singoli elementi appartengono a persone diverse dal proprietario del tutto si verificano situazioni diverse: se il bene è mobile il proprietario di un singolo