
























Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Diritto privato, fonti del diritto, ordinamento giuridico, principi e clausole, Stato sociale di diritto, principi, norme, fonti del diritto comunità europea, principio dí e uguaglianza, fatto ed effetto giuridico, fatto atto e negozio, liceità e meritevolezza, fatto ed effetto giuridico, situazione giuridica e rapporto, titolarità, dinamica delle situazioni soggettive. Libro blu perlingieri
Tipologia: Sbobinature
1 / 32
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

























Non riguarda solo relazioni commerciali, ma anche -esigenze esistenziali -esigenze personali Il diritto è un fenomeno STORICO e CULTURALE. È qualcosa di dinamico /in continua evoluzione (la società cambia= il diritto cambia). ASSIOLOGIA= l’insieme di valori che governa il nostro sistema giuridico, ci permette di tutelare lo sviluppo delle persone. Lo sviluppo della persona umana; gli interpreti siamo noi ma in primo Luogo il GIUDICE, che interpreta il diritto e ne ricava dal sistema la Norma da applicare (x garantire lo sviluppo della persona). PRINCIPIO PERSONALISTA= è la filosofia di una vita sottesa a un determinato sistema (In questo caso giuridico.) Vige al sistema giuridico. Tutela le persone che abbiano un ruolo all’interno del bilanciamento tra interessi e valori coinvolti. La persona è al centro della società: non è mai un mezzo ma un fine; non può essere usata x raggiungere altri scopi (profitto, potere, o altri interessi). Una branca del diritto che regola le relazioni familiari è: DIRITTO DI FAMIGLIA (Branca del diritto) che regola le relazioni familiari, che a loro volta sono regolate da principi di rango costituzionale, internazionale, europeo. Questo diritto assume valore nella materia in cui ci sono apporti interpersonali (es. coniugi). STRUTTURA GERARCHICA DELLA FAMIGLIA Prima Dal 1975 Società patriarcale e tradizionalista, padre. La riforma del 1975 ha introdotto Come “pater familia” aveva potere decisionale; L’uguaglianza giuridica tra i coniugi, La moglie aveva l’obbligo di curare casa e I quali possedevano = diritti e Figli (questi erano sotto patria potestà solo Doveri e le decisioni dovevano Del padre -art 144-). Esser prese di comune accordo. Nella realtà giuridica ci sono diversi tipi di famiglia. La corte di Strasburgo è l’organo che si occupa di garantire il rispetto dei diritti dell’uomo delle libertà fondamentali:
ART 29, Costituzione “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”: Ne fanno parte i DIRITTI E DOVERI DI CARATTERE ESISTENZIALE DELLA FAMIGLIA: sono aspetti fondamentali che riguardano la sfera affettiva, relazionale ed educativa dei suoi membri, al di là degli obblighi patrimoniali o economici. Sono legati al valore della famiglia come comunità di persone fondata sull’affetto, solidarietà, rispetto e crescita comune. (Ex. Diritto all’assistenza morale e materiale reciproca: i coniugi devono sostenersi, non solo economicamente). FAMIGLIA= SOCIETÀ naturale fondata sul lavoro 1948 visione evolve,prevaleva il diritto di uguaglianza dei membri. OGGI esclude dal nostro ordinamento accezioni che trascurino i diritti dei membri.
… i Principali DOVERI reciproci dei coniugi sono: 1. FEDELTÀ: prima era riferito solo alla sfera sessuale, oggi si riferisce alla violazione di fedeltà affettiva e fiducia reciproca. 1. ASSISTENZA MORALE E MATERIALE: è un dovere generale che costituisce un presupposto fisiologico della coppia, che impegna i coniugi al rispetto reciproco sia in ambito spirituale che economico. 1. COLLABORAZIONE NELL’INTERESSE DELLA FAMIGLIA: il coniuge deve impegnarsi specificamente nei bisogni/esigenze di vita familiare (il coniuge più abbiente deve permettere alla famiglia di partecipare a un certo livello di vita). 1. COABITAZIONE: è l’unico dovere (fra i 4) che se violato da luogo ad una specifica sanzione; un esempio di conseguenza è riportato nel comma 146 “allontanamento della residenza familiare”. “Il coniuge che senza giusta causa, abbandona la casa coniugale o rifiuta di adempiere gli obblighi nascenti dal matrimonio può esser escluso dal diritto al mantenimento”. ⁃ ART 146 interviene quando uno dei due coniugi non adempie ai doveri di coabitazione; in particolare quando si allontana dalla casa coniugale senza una giusta causa….in tale circostanza
L’ORDINAMENTO GIURIDICO: insieme di regole e principi che ordinano la coesistenza è l’aspetto normativo del sociale ( ubi società, ibi ius). Disposto gerarchicamente. Il linguaggio giuridico presuppone la conoscenza dei concetti elaborati dalla dottrina x poter valutare comportamenti, ciò affidato alla giurisprudenza (tradizione e scienza giuridica preesistono all’emanazione delle leggi). DIRITTO POSITIVO (è prevalentemente scritto, posto da fonti prederminate), assicura il rispetto delle regole, duplice funzione (statica, dinamica). X promuovere/trasformare la società in conformità ai bisogni emergenti.
COERCIBILITÀ= carattere dell’ordinamento giuridico. (Regole corercibili EX. Ambito rapporti patrimoniali e non). COATTIVITÀ= consiste nella sanzionabilità delle situazioni (non vale sempre, come nell’ambito del rapporto matrimoniale)
consenso morale. Nella maggior dei casi il diritto è complementare alla morale (x il contenuto), si differenziano x le sanzioni, risarcimento..entrano in conflitto x l’aborto. LINGUAGGIO GIURIDICO-COMUNE: Il linguaggio giuridico assegna alle parole una qualificazione giuridica che implica conseguenze giuridiche. X ogni termine esiste una definizione legislativa, è sempre sottoposta a interpretazione. Le definizioni legislativa possono essere adeguate (se congruenti con la realtà) o inadeguate.
Ogni norma, principio: è applicabile. Una regola è applicabile vi è necessariamente un principio x cui la regola è attuazione; in un ordinamento costituzionale nessuna regola ha senso se non è giustificabile dai principi della Costituzione. Il diritto è SIST GIURIDICO (insieme di relazioni ordinate tra principi e regole, dei nessi che definiscono gerarchie,..), è aperto cioè mutabile in relazione alle nuove esigenze.si attua mediante interpretazione dell’operatore (non è immutabile), ogni norma che entra a far parte del sistema può mutarne l’assetto, l’unico limite è dato dalla rigidità della Costituzione (stante il divieto di revisione dei principi fondamentali). Il sistema si adegua alla realtà x la rapidità e qualità della produzione delle regole legislative e principi. Il diritto è un complesso di valori orientati alla determinazione del vivere comune.
!!!SE 2 regole sono applicabili alla medesima fattispecie concreta= CONCORSO DI REGOLE Ogni norma è applicabile alle ipotesi (fatt concreti)che rientrano nel suo ambito di valutazione (fatt astratte). !!!SE tra le regole vi è conflitto, se 1 regola proibisce un comportamento e l’altra regola lo impone, 3 criteri (x risolvere conflitto):
PRINCIPIO= ogni norma importante, da quale emerge il senso in ambiti di vita/diritto. Per esser applicato deve essere fondato. È espresso da disposizioni.
Ogni società/forma di convivenza ha una legge che la governa: EX. 2 fratelli desiderano lo stesso gioco, si creano 2 possibilità:
COERCIVILITA ’: indica la possibilità di imporre il rispetto di una norma giuridica attraverso la forza o l’intervento dell’autorità pubblica, in particolare dello Stato. È la caratteristica delle norme giuridiche x cui il loro rispetto può esser garantito anche mediante l’uso della forza da parte dello Stato, qualora non vengano rispettate volontariamente. Se una persona non paga un debito, il creditore può ricorrere al giudice, che potrà emettere un’ingiunzione e in caso di ulteriore inadempimento, si potrà arrivare al pignoramento dei beni. PRINCIPI : sono norme che esprimono un valore che si può applicare nella nostra costituzione, norme che esprimono la valutazione di un COMPORTAMENTO. Distinzione tra: DIRITTO PRIVATO : DIRITTO PUBBLICO : Regola rapporti tra privati Regola rapporti tra Stato ed enti (I loro interessi), Pubblici (Rapporti tra persone fisiche). (Interessi pubblici che riguardano L’intera collettività) Le norme di diritto privato possono essere applicate ad enti pubblici. Ex. Il COMUNE vuole costruire una strada x raggiungere l’ospedale e questa strada dovrebbe attraversare un ente privato…. A questo punto Il comune ESPROPRIA il terreno e ottiene un trasferimento. In alternativa può usufruire del CONTRATTO DI COMPRAVENDITA. PARTIZIONI TRA NORME: Non sono isolate, ma connesse in un unico sistema giuridico. ⁃ Norme REGOLARI : conformi al sistema comportamentale ⁃ Norme ECCEZIONALI : regole che possono indurre a limitazioni (ex. Covid, terremoto, guerra), anche x la libertà dell’uomo (ex. Coprifuoco) ⁃ Norme SPECIALI : essa prevale su quella generale , quando entrambe possono applicarsi allo stesso caso (ex. Navigazioni: se una persona si fa male su una nave, durante un viaggio si applicano le norme speciali del Codice della Navigazione, che prevedono regole diverse su responsabilità, risarcimento, obblighi del comandante, ecc…) Ulteriori distinzioni: INDEROGABILI (o imperative): NORME DEROGABILI: Sì applicano ai rapporti fra privati, Si applicano se manca la volontà dei Controllano la loro attività Privati (possono regolare il proprio (ex. Le norme che stabiliscono il modo. Rapporto). in cui bisogna fare il testamento, il Quale può essere fatto solo tramite leggi dello Stato, non da noi). Inderogabili= non possono cambiare
La sua identificazione non va confusa con la sua validità…. (Un atto è fonte del diritto se rispetta determinati criteri formali; è valido se rispetta gerarchia e competenza). Si ricorre a: -criteri formali, (la denominazione ufficiale dell’atto e il processo dell’approvazione)= l’identificazione della legge. -criteri sostanziali (norme sono astratte-generali (pk la regola si applica +volte)) GENERALITÀ. ASTRATTEZZA Consiste nel fatto che la norma è rivolta non La norma è applicata ad una fattispecie A 1 solo individuo, ma alla totalità. Nelle innumerevoli volte che si presenta ATTI. —≥ adottati con decreti da PRESID REPUBBLICA. NORMAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA —≥ potere del Governo DECRETO LEGISLATIVO —≥ Parlamento delega il governo a legiferare su determinate materie entro una scadenza, sono adottati a seguito di legge parlamentare di delega. DECRETO LEGGE —≥ adottato da Governo x necessità, senza una precedente legge di delegazione e deve esser presentato alle Camere il gg x la sua conversione in legge.
1. LA COSTITUZIONE: legge che enuncia i principi fondamentali dello Stato -≥fonda ordinamento Stato, garantisce diritti fondamentali del cittadino. Tutte le fonti devono adeguarsi alla Costituzione, non può esser contrastata. La corte costituzionale è deputata a controllare/garantire che le leggi la rispettino, altrimenti sono incostituzionali=INVALIDI. Rigida non può esser modificata da leggi ordinarie del parlamento. La legge è subordinata alla Costituzione (rigida-modificabile solo con maggioranza qualificata del Parlamento). La forma Repubblicana però non può esser modificata da nessuna maggioranza (139 Cost). La Corte Costituzionale dichiara l’eliminazione degli atti aventi forza di legge che sono in contrasto con i principi costituzionali (134-136 Cost). Il CODICE= fonte contenente proposizioni prescrittive che disciplinano un determinato settore, 6 libri, 2969 articoli + leggi speciali.
- Generalità (norma non è rivolta ad 1 singolo, ma x coloro si trovino nella situazione) - Astrattezza (norma non si riferisce a un caso concreto, ma a una categoria di fatti possibili futuri) - Imperatività (norme impongono un comportamento e deve esser rispettato) - Coattività (lo Stato può imporre l’osservanza delle norme anche con sanzioni e forza) !!!! Assenza di generalità/astrattezza pone problemi di validità: una legge che introduce una disparità di trattamento è incostituzionale !!!! COMPETENZA= indica la materia sul quale la fonte è abilitata a porre norme giuridiche. ULTERIORI CRITERI ORDINATORI: sussidarietà verticale= (non riconducibile nè alla competenza nè alla gerarchia.
!!COMPLICA LE TEORIE DELLE FONTI= diffusione di centri di potere amministrativo e proliferazione di fonti extra ordinem. Oggi nascono fonti non + solo internazionali ma anche fonti prodotte da centri privati (non vincolanti se non in virtù di disposizioni contrattuali). Si discorre di soft-law (diritto morbido).
Fanno parte delle fonti primarie:
Il diritto. Studio del diritto x problemi. Il diritto è frazionato in una pluralità di settori in base al rapporto che disciplinano. La tradizione vuole che
Annullamento Abrogazione La sentenza di accoglimento della Corte Consiste nella eliminazione dell’efficacia fa cessare l’operatività della disposizione della legge da parte di una nuova legge impugnata, ne rimuove la significazione che delimita la sfera materiale di nei limiti della dichiarazione di di efficacia, quindi l’applicabilità. illegittimità costituzionale. Funzione legislativa e funzione di mercato La legge non può discostarsi o entrare in conflitto con il mercato perché esso, è tutelato dalla Costituzione (es: la libertà di iniziativa economica art. 41 cost.), ed è indirettamente una fonte (es: i contratti e gli accordi di lavoro). Quindi, il mercato pretende una certa indipendenza dallo Stato, il quale lo aiuta, e può intervenire nei casi in cui sono lesi i diritti fondamentali dell‘uomo. L‘intervento dello Stato nel mercato si configura tramite:
Concetti e loro conoscenza a fini applicativi CONCETTI: sono impiegati dalle norme nella formulazione dei giudizi sul comportamento, questi assegnano un ordine così che la realtà, umana e naturale, cessa di essere caotica. La scienza che analizza ed elabora i concetti viene chiamata dogmatica giuridica; il dogma giuridico non è quella verità religiosa eterna ed indiscutibile, ma è un concetto elaborato per servire alle esigenze di un determinato ordinamento giuridico. La dogmatica, perciò, è una forma particolare di conoscenza utile per l‘applicazione delle norme. Il concetto quindi non è vero o falso, ma è utile o inutile: utile SE idoneo a spiegare un problema pratico. La costruzione e l‘elaborazione dei concetti fondamentali non è scelta libera del giurista, infatti il diritto non opera individualmente, ma è prodotto dell‘incessante agire degli uomini. Il giurista è responsabile della sua opera: l‘attuazione della legalità costituzionale esige l‘innovazione dogmatica. Bisogna però conoscere prima la dogmatica acquisita, per poi ricostruire, modificare o anche abbandonare i dogmi non più giustificabili, quali strumenti per l‘applicazione delle norme del vigente ordinamento. Fatto, effetto, situazione soggettiva e rapporto. Fatto =è l‘evento o lo stato dal quale deriva una conseguenza giuridica. Effetto= è la conseguenza giuridica che si collega al fatto; gli effetti sono di tre specie: costitutivi, modificativi, estintivi. La situazione soggettiva= è ciò che si modifica: il fatto è ciò che ha come effetto la nascita, la modificazione o l‘estinzione di una situazione soggettiva. Rapporto giuridico= è la relazione tra due situazioni soggettive correlate. Dato che la norma è lo strumento della valutazione del comportamento umano, bisogna definire il comportamento rispetto alla norma e la posizione del soggetto: se bisogna pretendere un comportamento o lo si deve tenere, è la norma che lo decide. La situazione del soggetto rispetto alla norma è di potere (situazione attiva ) o di dovere (situazione passiva ): dovere e potere non sono mai assoluti, infatti vi sono momenti di prevalenza di uno o dell‘altro. Il soggetto che può o deve agire è il titolare della situazione soggettiva: il legame tra soggetto e situazione è la titolarità. Il trasferimento della situazione soggettiva è il passaggio di un diritto da un soggetto ad un altro: cambia il titolare della situazione soggettiva. La situazione soggettiva e il rapporto giuridico sono strettamente legati in quanto il comportamento umano è relazionale: ad esempio, se un soggetto ha il potere di pretendere un determinato comportamento (situazione attiva), c‘è necessariamente chi ha il dovere di tenerlo (situazione passiva). La situazione soggettiva è categoria generale della quale fanno parte il diritto soggettivo, la potestà, l‘obbligo, l‘interesse legittimo, ecc…; è strumento di ragionamento. Gli effetti del fatto giuridico sono le situazioni giuridiche soggettive costituite, modificate o estinte. La situazione soggettiva esprime gli interessi, qualificati dalla normativa applicabile in riferimento ad ogni concreto comportamento, qualificato come permesso o dovuto in base alla sit. sogg.va: permesso, se esercizio di sit. attiva, dovuto, se esecuzione di sit. passiva. La connessione delle situazioni soggettive nel rapporto giuridico esprime l‘esigenza di valutare il comportamento non solo nel momento statico, ma anche nel momento dinamico , come regolamento di interessi. Rilevanza ed efficacia del fatto giuridico Il fatto giuridico= è qualsiasi evento idoneo, secondo l‘ordinamento, ad avere giuridica rilevanza. La norma prevede l‘ipotesi del verificarsi dell‘evento (cioè del fatto) e la possibilità che questo, umano o naturale, una volta venuto ad esistenza, abbia rilevanza giuridica. Il fatto , quando si verifica, attua quanto previsto astrattamente dalla legge: l‘ordinamento gli attribuisce una qualifica e una disciplina. Rilevanza ed efficacia sono due concetti distinti: rilevante è il fatto valutato da norme giuridiche; efficace è l‘atto al quale sono riconducibili effetti giuridici (nascita, modificazione ed estinzione). Se un fatto è efficace, è anche rilevante; il contrario non vale, quindi un fatto rilevante può anche essere non efficace. Ogni fatto, anche il più semplice, ha giuridicità: alcuni cmq asseriscono l‘esistenza di fatti giuridicamente irrilevanti. Il fatto concreto è sempre giuridicamente rilevante; il fatto è rilevante ma non ancora efficace quando l‘interesse richiede un ulteriore evento per la sua attuazione, affinché abbia senso riferirlo a comportamenti. Il contratto sottoposto a condizione sospensiva (vendo la moto se sarò promosso) è rilevante, ma inefficace fino a quando non si verifichi l‘evento futuro e incerto (la promozione) dedotto in condizione, il che rende attuale il trasferimento. In tal caso la situazione è rilevante, ma non efficace sotto il profilo della sit. finale, bensì solamente sotto quella di aspettativa.