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DIRITTO PRIVATO (PERLINGERI), Tesine universitarie di Diritto Privato

tratta tutti i documenti del manuale

Tipologia: Tesine universitarie

2021/2022

In vendita dal 28/10/2022

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1: NOZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI FONDAMENTALI
ORDINAMENTO GIURIDICO
Qualsiasi forma di aggregazione sociale, per avere svolgimento ordinato e poter progredire, necessita di un
complesso di regole che disciplini le relazioni tra i suoi componenti e di istituti idonei a farle osservare (ubi
societas, ibi ius). Tale funzione è assegnata prima di tutto allo Stato,la principale forma di associazione che su
un dato territorio dà una serie di regole (norme giuridiche)per organizzare la vita della società.L’insieme di
tali regole costituisce l’ordinamento giuridico; si distinguono ordinamenti giuridici originari ederivati: è
originario quando la sua sovranità non dipende da nessun altro ordinamento (es. Stato); è derivato se
dipende da quella di un altro ordinamento (es. Regioni). Un ordinamento giuridico, nella teoria di Kelsen, è il
complesso delle norme giuridiche vigenti in un dato momento storico e in un determinato contesto
territoriale, mentre per Santi Romano l’ordinamento giuridico è l’istituzione (l’organizzazione della società) da
cui la norma scaturisce.
NORMA GIURIDICA
Le norme si distinguono in 2 categorie: norme morali egiuridiche. Le prime non prevedono alcuna sanzione
nel caso in cui siano violate, ma solo una disapprovazione morale; le seconde, invece, prevedono specifiche
sanzioni che dovranno essere applicate da appositi organi istituzionali nel caso di loro violazione. Non bisogna
confondere il concetto di “norma giuridica” e “legge”: quest’ultima, infatti, non è che un atto o documento
normativo che contiene norme giuridiche, le quali nel nostro ordinamento sono elaborate da organi
competenti secondo le procedure stabilite dalla Carta costituzionale (artt. 70 ss.). Le norme possono essere
contenute nella legge, nei regolamenti, nelle sentenze del giudice, nelle consuetudini. I caratteri essenziali
della norma giuridica sono:
- la generalità: la legge non è diretta a singoli individui ma a una serie indeterminata di possibili destinatari;
- l’astrattezza: in quanto la legge non riguarda un fatto concreto che si è già realizzato ma una serie di fatti che
potranno verificarsi in futuro;
- l’esteriorità: si limitano a regolare la vita di relazione degli individui, senza prendere in considerazione i vari
aspetti personali;
- la positività:in quanto sono create da appositi organi con apposite procedure;
- la coattività: deve essere osservata obbligatoriamente; la sua osservanza è imposta attraverso la minaccia
dell'applicazione di una sanzione.
- la relatività: il suo contenuto può variare nello spazio e nel tempo.
DIRITTO POSITIVO E NATURALE
a dottrina del diritto naturale ritiene che la base della norma giuridica sia la natura, ossia principi e regole
immutabili nello spazio e nel tempo, in quanto innate nella struttura e le esigenze dell'uomo. Tali regole
risultano valide per tutti i popoli e per tutte le epoche e questo proprio perché sono legate alle fondamentali
esigenze dell'uomo. Il diritto positivo èl'insieme delle norme vigenti in un certo momento storico su un
territorio; tali norme sono create da appositi organi (statali) mediante una procedura fissata. A differenza di
quello naturale, è caratterizzato dall'essere mutevole e instabile, connotazione che gli deriva dall'essere frutto
di scelte politiche operate dai governanti.
FATTISPECIE
Tutte le norme giuridiche sono riducibili a un giudizio ipotetico: “se A, allora B” (se accade un fatto
riconducibile al fatto “A”, si produrrà un effetto “B”). Dunque, elementi strutturali della norma sono la
fattispecie (A) e l’effetto (B). Di solito una norma giuridica è formata da 2 elementi: la fattispecie e la
statuizione. La fattispecie èl'insieme delle condizioni che devono verificarsi affinché la norma stessa risulti
applicabile, mentre la statuizione fa riferimento alla conseguenza, positiva o negativa. La fattispecie si
distingue in astratta, che rappresenta la situazione o ipotesi-tipo cui il legislatore si riferisce quando detta
precetti e divieti, e concreta, che rappresenta il fatto singolo specifico preso in considerazione per confrontarlo
con la fattispecie astratta. Di solito consiste nella descrizione di uno (fattispecie semplice) o più fatti
(complessa) futuri, che possono accadere o no. In tal senso, il legislatore ipotizza che si verifichino alcuni fatti,
all’accadere dei quali collega determinati effetti.
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1: NOZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ORDINAMENTO GIURIDICO

Qualsiasi forma di aggregazione sociale, per avere svolgimento ordinato e poter progredire, necessita di un complesso di regole che disciplini le relazioni tra i suoi componenti e di istituti idonei a farle osservare ( ubi societas, ibi ius ). Tale funzione è assegnata prima di tutto allo Stato , la principale forma di associazione che su un dato territorio dà una serie di regole ( norme giuridiche ) per organizzare la vita della società. L’insieme di tali regole costituisce l’ ordinamento giuridico ; si distinguono ordinamenti giuridici originari e derivati : è originario quando la sua sovranità non dipende da nessun altro ordinamento (es. Stato); è derivato se dipende da quella di un altro ordinamento (es. Regioni). Un ordinamento giuridico, nella teoria di Kelsen , è il complesso delle norme giuridiche vigenti in un dato momento storico e in un determinato contesto territoriale, mentre per Santi Romano l’ordinamento giuridico è l’ istituzione (l’organizzazione della società) da cui la norma scaturisce. NORMA GIURIDICA Le norme si distinguono in 2 categorie: norme morali e giuridiche. Le prime non prevedono alcuna sanzione nel caso in cui siano violate, ma solo una disapprovazione morale ; le seconde, invece, prevedono specifiche sanzioni che dovranno essere applicate da appositi organi istituzionali nel caso di loro violazione. Non bisogna confondere il concetto di “ norma giuridica ” e “ legge ”: quest’ultima, infatti, non è che un atto o documento normativo che contiene norme giuridiche , le quali nel nostro ordinamento sono elaborate da organi competenti secondo le procedure stabilite dalla Carta costituzionale (artt. 70 ss.). Le norme possono essere contenute nella legge , nei regolamenti , nelle sentenze del giudice, nelle consuetudini. I caratteri essenziali della norma giuridica sono:

  • la generalità : la legge non è diretta a singoli individui ma a una serie indeterminata di possibili destinatari;
  • l’ astrattezza : in quanto la legge non riguarda un fatto concreto che si è già realizzato ma una serie di fatti che potranno verificarsi in futuro;
  • l’ esteriorità : si limitano a regolare la vita di relazione degli individui, senza prendere in considerazione i vari aspetti personali;
  • la positività :in quanto sono create da appositi organi con apposite procedure;
  • la coattività : deve essere osservata obbligatoriamente; la sua osservanza è imposta attraverso la minaccia dell'applicazione di una sanzione.
  • la relatività : il suo contenuto può variare nello spazio e nel tempo. DIRITTO POSITIVO E NATURALE a dottrina del diritto naturale ritiene che la base della norma giuridica sia la natura , ossia principi e regole immutabili nello spazio e nel tempo, in quanto innate nella struttura e le esigenze dell'uomo. Tali regole risultano valide per tutti i popoli e per tutte le epoche e questo proprio perché sono legate alle fondamentali esigenze dell'uomo. Il diritto positivo è l' insieme delle norme vigenti in un certo momento storico su un territorio ; tali norme sono create da appositi organi (statali) mediante una procedura fissata. A differenza di quello naturale, è caratterizzato dall'essere mutevole e instabile, connotazione che gli deriva dall'essere frutto di scelte politiche operate dai governanti. FATTISPECIE Tutte le norme giuridiche sono riducibili a un giudizio ipotetico: “se A, allora B” (se accade un fatto riconducibile al fatto “A”, si produrrà un effetto “B”). Dunque, elementi strutturali della norma sono la fattispecie (A) e l’ effetto (B). Di solito una norma giuridica è formata da 2 elementi: la fattispecie e la statuizione. La fattispecie è l' insieme delle condizioni che devono verificarsi affinché la norma stessa risulti applicabile , mentre la statuizione fa riferimento alla conseguenza, positiva o negativa. La fattispecie si distingue in astratta , che rappresenta la situazione o ipotesi-tipo cui il legislatore si riferisce quando detta precetti e divieti , e concreta , che rappresenta il fatto singolo specifico preso in considerazione per confrontarlo con la fattispecie astratta. Di solito consiste nella descrizione di uno ( fattispecie semplice ) o più fatti ( complessa ) futuri, che possono accadere o no. In tal senso, il legislatore ipotizza che si verifichino alcuni fatti, all’accadere dei quali collega determinati effetti.

SANZIONE

Dal punto di vista strutturale, la norma giuridica è composta da 2 elementi:

  • precetto , cioè il comando contenuto nella norma o la regola comportamentale da rispettare ;
  • sanzione , cioè la conseguenza cui va incontro chi ha violato il comando primario. La sanzione è dunque il provvedimento applicato nei confronti di colui che non osserva spontaneamente la norma giuridica. Ha lo scopo di ristabilire l'ordine violato. Le sanzioni hanno 3 funzioni:
  • una funzione punitiva : essa consiste nel punire il comportamento di coloro che violano le norme giuridiche;
  • una funzione preventiva : il timore di incorrere in una sanzione scoraggia la violazione delle norme giuridiche;
  • una funzione riparatrice : la sanzione, in alcuni casi, obbliga colui che ha violato una norma a ripararne le conseguenze_._ Non tutte le norme presentano questa struttura: alcune non prevedono sanzioni in caso di violazione; si parla in tal caso di norme imperfette. DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO (oggettivo e soggettivo) Il diritto si manifesta in 2 differenti profili: come diritto oggettivo ( insieme delle regole che disciplinano in astratto la condotta dei consociati ) o come diritto soggettivo ( potere di agire riconosciuto a un soggetto per la soddisfazione di propri interessi ). Solitamente il diritto oggettivo si scompone in 2 grandi sistemi di norme:
  • diritto pubblico : è l’insieme delle norme che hanno per oggetto l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici; regolano i rapporti nei quali una delle parti è un soggetto pubblico, che esercita un potere di supremazia per soddisfare un interesse generale;
  • diritto privato : disciplina i rapporti giuridici nei quali le parti sono in una condizione di parità. NORME DEROGABILI, INDEROGABILI, ECCEZIONALI E SPECIALI In relazione alla loro efficacia , le norme giuridiche possono essere derogabili o inderogabili. Le norme derogabili pongono delle regole che i destinatari possono se vogliono disapplicare con una diversa volontà , disciplinando diversamente i rapporti che intercorrono tra di loro. Si distinguono in:
  • dispositive , quando regolano un rapporto, ma consentono agli interessati di disciplinarlo in modo diverso ;
  • suppletive , quando regolano un rapporto soltanto se gli interessati non lo hanno espressamente disciplinato. Le norme inderogabili , dette anche imperative, impongono delle regole di condotta anche contro la volontà dei destinatari che non possono disciplinare in modo diverso i loro rapporti. Sebbene le norme di diritto pubblico siano quasi sempre cogenti e quelle di diritto privato dispositive, possono anche aversi norme di diritto pubblico suscettibili di deroga o norme di diritto privato cogenti. Le norme poi si distinguono in eccezionali , se rappresentano un' eccezione rispetto ai principi generali dell'ordinamento giuridico per la presenza di esigenze lecite, e speciali , se disciplinano materie particolari all'interno di un tipo generale. Esse sono dette anche singolari e prevalgono su quelle comuni. FONTI delle norme giuridiche Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche. La fonte è il fatto o atto mediante la cui interpretazione viene determinata la norma; le fonti sono a loro volta individuate da altre norme. Quando lo Stato decentra i suoi poteri a entità autonome, ad es. enti locali o sovranazionali che dettano norme vigenti nello Stato (norme della CE), si produce un pluralismo di fonti. In particolare, le fonti si distinguono in:
  • fonti di produzione del diritto: sono quegli atti o fatti abilitati dall’ordinamento a creare le norme giuridiche;
  • fonti sulla produzione del diritto: regolano la produzione delle norme , disciplinando chi e in che modo può produrre diritto;
  • fonti di cognizione : sono gli atti e i documenti che contengono e divulgano le norme giuridiche (es. Gazzetta) per permettere la conoscenza da parte dei destinatari e l’applicazione da parte del giudice. Tradizionalmente si usa distinguere tra:
  • fonti atto , costituite da atti scritti emanati dagli organi (es. Governo) cui l’ordinamento attribuisce il potere di produrre norme giuridiche;
  • fonti fatto , costituite da quei comportamenti umani o fatti sociali che, sebbene non esplicitamente previsti da fonti normative o da atti scritti, sono tuttavia considerati rilevanti e capaci di produrre norme giuridiche (si pensi alla consuetudine).

Regolamenti Subordinate alle leggi vi sono altre fonti del diritto: l’art. 1 menziona i regolamenti, le norme corporative (ormai desuete dopo la caduta del fascismo) e gli usi. I regolamenti sono disposizioni emanate dal potere esecutivo che servono a completare la legge ; hanno contenuto normativo, in quanto pongono norme generali e astratte, e possono riguardare le materie più varie. Poiché il potere esecutivo è composto da vari organi, abbiamo diversi tipi di regolamenti a seconda dell’organo emanante (regolamenti governativi, ministeriali, ecc.). Consuetudini L’ultima fonte del diritto nazionale è la consuetudine (gli usi ), fonti non scritte ma basate sulla tradizione. Perché si abbia una consuetudine, occorrono 2 condizioni: il ripetersi in modo costante e uniforme di un certo comportamento ( elemento materiale ) da parte di un ampio numero di soggetti, nella convinzione ( elemento psicologico ) che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Esse possono regolare solo materie non disciplinate dalla legge ( consuetudine praeter legem ) o per le materie regolate dalla legge soltanto quando questa ne faccia espresso richiamo ( secundum legem ). Non è ammesso l’uso contra legem. Codice Civile Particolare importanza, fra tutte le leggi, rivestono i codici. Il Codice Civile Italiano si compone di un complesso di norme (31 articoli) dette disposizioni, sulla legge in generale e di 6 libri , ciascuno dei quali suddiviso in titoli, capitoli, sezioni, paragrafi e, infine, in articoli. Il codice, come raccolta completa, sembra però uno strumento ormai inadeguato a tener dietro alla rapida evoluzione della nostra società, tanto che si parla oggi di una crisi della codificazione e i codici vengono sempre più spesso modificati e integrati da altre leggi, che rimangono esterne a esso. Contrasti tra le fonti Accade spesso che 2 norme contrastino l’una con l’altra. Occorre allora determinare dei criteri che permettano di individuare la norma applicabile. Nel nostro ordinamento sono 4:

  • criterio gerarchico : la fonte di grado superiore prevale sulla fonte di grado inferiore;
  • criterio della competenza : la fonte competente prevale su quella incompetente. In caso di contrasto deve essere applicata la norma dell’ordinamento competente per materia e l’altra norma rimarrà valida e efficace ma non applicata nel caso di specie ;
  • criterio dell’abrogazione : la fonte successiva nel tempo prevale su quella precedente;
  • criterio della specialità : la fonte speciale deroga a quella generale; nel caso di contrasto tra una norma generale e una speciale , si deve preferire la speciale : la norma generale rimane valida e efficace ma non è applicata nel caso concreto. Interpretazione delle fonti Per interpretazione delle fonti s’intende l’attività diretta a individuare il significato reale della norma per facilitarne l’applicazione. L’ interpretazione di un testo normativo può essere svolta dal giudice , dal legislatore o dalla dottrina e si rende necessaria quando il significato delle parole utilizzato dalla norma è ambiguo o è in contrasto con quello delle altre parole. Tra le interpretazioni vi sono l’ autentica , la dottrinale e giudiziaria. La prima è quella fornita dallo stesso legislatore : quando una legge è poco chiara e le interpretazioni giurisprudenziali sono contraddittorie, il Parlamento può approvare una nuova legge in cui precisa il significato della legge anteriore. L’ interpretazione autentica , in quanto legge, è fonte del diritto e vincola tutti, mentre quella giudiziale è adottata dai giudici , gli organi deputati all’applicazione concreta della legge, mentre l’interpretazione dottrinale è quella effettuata dalla dottrina, dagli studiosi del diritto, che per ragioni scientifiche o didattiche chiariscono o completano il significato delle espressioni usate nei testi normativi. L e norme sull’interpretazione prevedono i criteri di cui l’interprete può servirsi e sono contenute nell’art. 12 Disp. prel. C.C. In particolare l’interpretazione può essere di tipo:
  • letteraria : si è legati a leggere il testo parola per parola per comprenderne il vero significato letterale. Tale interpretazione deve essere fedele alla legge. Poiché si devono interpretare testi scritti, il primo criterio cui attenersi è il significato proprio delle parole ;
  • storica : si cerca l'intenzione del legislatore in relazione al momento storico in cui è stata emanata;
  • sistematica : consiste nel comprendere il significato della norma confrontandola con le altre norme che disciplinano casi simili;
  • evolutiva : quando la disposizione da interpretare viene adattata al contesto storico, sociale e culturale in cui deve essere applicata;
  • adeguatrice : adatta il significato di una disposizione affinché non contrasti con il significato di altre norme di posizione superiore. Lacune In diritto si ha una lacuna quando una fattispecie non è prevista da alcuna norma giuridica (mancanza di norme). Non tutte le situazioni sono disciplinate dalla legge. Esistono 2 tipi di ragionamento analogico:
  • analogia legis : si ha quando il giudice, in mancanza di una norma specifica, disciplina il caso concreto ricorrendo alle norme contenute in una legge che regola casi simili o materie analoghe (in base alla comune ratio ).
  • analogia iuris : si ricorre quando il giudice, non avendo trovato leggi che regolano casi simili, ricorre ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico per risolvere la controversia sottopostagli. L’ iter che il giudice deve seguire è il seguente: prima ricerca la norma specifica che regola il caso in esame; se non lo trova, ricorre all’ analogia legis e ricerca norme che disciplinano casi simili; se neppure questo dovesse essere presente, applica i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano ( analogia iuris ). Una soluzione alla controversia il giudice deve sempre darla, non potendo lasciare liti insolute perché l’ordinamento non le ha disciplinate. L'analogia non può essere sempre applicata perché secondo l'art. 14 delle disposizioni preliminari, “ le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati ”.

2: L’ATTIVITÀ GIURIDICA E LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico è la relazione tra 2 soggetti regolata dal diritto. In base al rapporto giuridico, si distinguono:

  • il soggetto attivo , che è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce determinati poteri (diritto soggettivo);
  • il soggetto passivo , che è colui su cui grava l’obbligo o su cui incombe una soggezione. Le persone tra cui intercorre un rapporto giuridico sono dette parti , nel senso di centri di interessi. Opposto al concetto di parte è quello di terzo , chi non è soggetto di un rapporto giuridico. Regola generale è che il rapporto giuridico non produce effetti né a favore, né a danno del terzo. Il rapporto giuridico si realizza quando un soggetto attivo acquista il diritto soggettivo. L’ acquisto può essere di 2 specie: a titolo originario se il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza essere trasmesso da nessuno , o a titolo derivativo se si trasmette da un soggetto (autore o dante causa) a un altro (successore o avente causa). Si ha in tal caso la successione , che può essere:
  • a titolo universale : se il soggetto subentra complessivamente in tutti i rapporti di un’altra persona. Si fa riferimento alla successione mortis causa , in cui l’erede prende il posto del de cuius nel complesso di rapporti che possono essere trasmessi;
  • a titolo particolare : se il soggetto subentra solo in determinati rapporti. L’ acquisto a titolo derivativo può essere di 2 specie: si può trasmettere lo stesso diritto che aveva il precedente titolare ( acquisto derivativo traslativo) o può attribuirsi al nuovo titolare un diritto differente che nasce dal diritto del precedente titolare ( acquisto derivativo - costitutivo ). La modificazione del rapporto ricorre in relazione a determinati fatti, al verificarsi dei quali il rapporto subisce un mutamento, che può consistere nella limitazione del suo contenuto o nella variazione di un soggetto o dell’oggetto. Il rapporto si estingue quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri. Non di tutti i diritti soggettivi è consentito al titolare trasferendoli a altri o rinunziarvi. Oltre ai diritti disponibili ci sono quelli indisponibili che sono in genere i rapporti che servono a soddisfare un interesse superiore: es. potestà e diritti familiari.

altrui (diritti assoluti);

  • la soggezione : sottomissione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio dell’altrui diritto potestativo, senza potere in alcun modo reagire.
  • l’ onere : è la situazione del soggetto che è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole. SOGGETTI E PERSONE I soggetti di diritto sono coloro a cui la legge attribuisce la possibilità di agire nell’ordinamento giuridico per la difesa e la realizzazione dei propri interessi, oltre a riconoscere la capacità di essere titolari di diritti e doveri ( capacità giuridica ) e di poterne disporre ( capacità di agire ). Soggetti dell’attività giuridica sono le persone fisiche (uomo) e giuridiche (enti composti da più persone che seguono uno stesso obiettivo). PERSONE FISICHE Capacità giuridica La capacità giuridica è l’ idoneità di essere titolari di diritti e doveri e compete alle persone fisiche e agli enti. Ai sensi dell’art. 1, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita con la separazione del feto dal corpo materno: esso deve però essere (anche se per pochi istanti) vivo; il nato morto, infatti, non acquista la personalità. Non è considerato “soggetto” il concepito. Tra i soggetti che possono andare incontro a limitazioni della capacità giuridica rientra lo straniero , che è ammesso al godimento dei diritti civili in condizioni di reciprocità (art. 16 preleggi), ossia solo a condizione che il cittadino italiano possa godere dei medesimi diritti nel Paese in cui lo straniero ha la cittadinanza. La capacità giuridica può essere riconosciuta anche al nascituro , ossia al bambino che, pur concepito, non sia ancora nato e al concepturus , il bambino che non sia stato ancora neppure concepito. A essi la legge in particolare riconosce la piena capacità di succedere a causa di morte (art. 462.1) e di ricevere per donazione (art. 784). Sono previste alcune ipotesi di incapacità speciale che precludono al soggetto la titolarità di determinati rapporti giuridici (es. il minore di 16 anni non può concludere il contratto di lavoro). La capacità giuridica cessa solo a seguito della morte del soggetto: per nessun motivo infatti un individuo può essere privato della capacità giuridica (art. 22 Cost.). In seguito alla morte di una persona, determinati soggetti (gli eredi per l’acquisto dell’eredità, il vedovo per poter contrarre nuovo matrimonio ecc.) possono avere interesse a dimostrarne la morte. Questa di regola viene accertata e provata con l’atto di morte. Capacità di agire La capacità di agire è l’ idoneità del soggetto a acquistare e esercitare da solo situazioni giuridiche soggettive attive e a assumere situazione giuridiche passive. Presupposto della capacità di agire è l’esistenza di una piena capacità di intendere e di volere, che la legge presume raggiunta all’età di 18 anni ( maggiore età , art. 2). In particolari ipotesi, la capacità di agire si acquista a un’età diversa: è richiesto il 16° anno d’età per contrarre matrimonio (ma solo per gravi ragioni, art. 84.2); è sufficiente il raggiungimento del 15° anno d’età per stipulare il contratto di lavoro ed essere destinatario dei relativi diritti e doveri ( capacità di lavoro ). Raggiunta la maggiore età, tutti i soggetti sono capaci di agire: la capacità di agire si perde infatti solo con la morte. Essa è, comunque, legata all’idoneità del soggetto a curare i propri interessi. La capacità di agire è limitata o esclusa se un soggetto si trova in condizioni psicofisiche che lo rendano (in tutto o in parte) incapace di provvedere ai propri interessi (incapacità di intendere e/o di volere) ovvero abbia subìto particolari condanne penali. Se la persona fisica è incapace di agire occorre che altri provvedano per lui alla cura dei suoi interessi ( tutore ): ricorre così il fenomeno della rappresentanza legale. Anche la persona giuridica è sempre incapace di agire, e può compiere atti giuridici solo tramite i propri amministratori o rappresentanti ( rappresentanza organica ). Incapacità Sono definiti incapaci i soggetti sprovvisti della capacità di agire, ossia sprovvisti della capacità di poter disporre delle proprie situazioni giuridiche. Gli atti da loro compiuti sono ritenuti invalidi, salvo in alcuni casi. Le incapacità possono essere di 2 tipi: assolute e relative. ●L’ incapacità è detta assoluta quando si impedisce a un soggetto il compimento di qualsiasi atto , anche

quello apparentemente più innocuo. Sono incapaci assoluti i minorenni e gli interdetti. Tra le figure di incapacità totale ricordiamo:

  • la minore età : il minore di 18 anni è del tutto incapace di agire, ma per il compimento di alcuni atti, la legge ammette anche un’età inferiore: ad esempio, per operare il riconoscimento di un figlio naturale, basta l’età di 16 anni (art. 250). Gli altri atti compiuti dal minore sono annullabili, salvo che il minore abbia, non solo dichiarato, falsamente, di essere maggiorenne, ma abbia con raggiri occultato la sua minore età (art. 1426). L’atto annullabile può essere impugnato dal rappresentante legale del minore o dallo stesso minorenne quando sia divenuto maggiorenne;
  • l’interdizione giudiziale (artt. 414 ss.): è diretto a tutelare quei soggetti che, per particolari condizione psichiche o fisiche in cui si trovano, non sono in grado di provvedere a sé stessi. Può essere chiesta dal coniuge, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2°, dal tutore o dal PM. Con la L. 6/ l’interdizione non è più obbligatoria, ma deve essere disposta solo se si rivela necessario ai fini dell’adeguata protezione dell’incapace. Essa si estende anche agli atti personali, come il matrimonio o il riconoscimento di un figlio. L’interdizione può essere revocata, su istanza delle stesse persone che potevano richiederla, ogni qual volta siano venuti meno i presupposti che ne hanno determinato l’adozione;
  • l’interdizione legale: si tratta di una pena accessoria che consegue alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo superiore a 5 anni. A differenza di quanto accade per l’interdetto giudizialmente, l’interdizione legale non ha effetto per gli atti di carattere personale (es. per il testamento). L’annullamento per gli atti compiuti dall’interdetto ex lege può essere richiesto da chiunque. ●L’ incapacità è detta relativa quando si vieta al soggetto solo il compimento degli atti considerati importanti. Sono incapaci relativi gli inabilitati e i minori emancipati. Tra le figure di incapacità relativa ricordiamo:
  • l’emancipazione : si ha se il minore ultrasedicenne è autorizzato dal tribunale (per gravi motivi) a contrarre matrimonio (art. 84.2), sottraendosi così alla disciplina della maggiore età. In tal modo acquista una limitata capacità di agire che comporta la cessazione della potestà parentale e la possibilità di compiere atti riguardanti l’ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l’assistenza di un curatore (il coniuge, se maggiorenne) e anche l’autorizzazione del giudice (giudice tutelare o tribunale a seconda dell’importanza, art. 394);
  • l’inabilitazione (art. 415 C.C.): è pronunciata dal tribunale per infermità mentale abituale non così grave da far luogo all’interdizione: es. prodigalità (abitudine a spendere in modo smisurato, dovuto alla non conoscenza del valore del danaro); abuso di bevande alcooliche o stupefacenti , se espone sé stesso o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; sordità o cecità , sempre che il soggetto non abbia ricevuto un’educazione tale da assicurargli una sufficiente autonomia. L’inabilitazione può essere chiesta dall’inabilitando, dal coniuge, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2°, o dal PM. L’inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione (art. 424.1), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario l’assistenza di un curatore nominato dal giudice tutelare. Il giudice può comunque prevedere che alcuni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere autonomamente compiuti dall’inabilitato, senza l’assistenza del curatore (art. 427.1). Incapacità naturale Del tutto diversa dalle ipotesi precedenti è quella dell’ incapacità naturale (art. 428), ossia l’ incapacità di intendere e di volere dovuta a qualsiasi causa, anche breve (infermità di mente, sonnambulismo, suggestione ipnotica, delirio febbrile, ubriachezza ecc.). Essa consiste nell’inettitudine psichica in cui viene a trovarsi un soggetto normalmente capace nel momento in cui compie un determinato atto. L’atto posto in essere dall’incapace è sempre annullabile, ma essendo l’incapacità naturale uno stato dell’individuo non preventivamente accertato con sentenza, si pone il problema di tutelare la persona che in buona fede ha contrattato con l’incapace naturale. Riguardo ciò il legislatore ha distinto varie ipotesi: per gli atti unilaterali , l’annullabilità è possibile solo nel caso in cui dall’atto possa derivare un grave pregiudizio per il suo autore; per i contratti, è necessario, oltre al pregiudizio, anche la malafede dell’altro contraente (quindi, che approfitta delle condizioni in cui versa il soggetto incapace di intendere e di volere). Per gli altri atti (matrimonio, testamento, donazione) è sufficiente dimostrare la propria capacità di intendere e di volere al momento del fatto per ottenere l’annullamento dell’atto. Mentre in caso di incapacità giudiziale il soggetto che agisce per l’annullamento dell’atto non dovrà
  • INABILITAZIONE: il soggetto non è pienamente in grado di provvedere alla cura dei propri interessi a causa di infermità mentale abituale.
  • PRODIGALITÀ O ABUSO ABITUALE DI ALCOL E STUPEFACENTI: in questa situazione il soggetto viene inabilitato, può partecipare all'attività giuridica, ma non può compiere atti di straordinaria amministrazione. L'inabilitato deve essere assistito dal curatore. E’ una situazione di incapacità di agire integrata all'assistenza del CURATORE (ha il compito di giudicare adeguate le scelte del minore che si limitano agli atti di ordinaria amministrazione ( art. 394 C.C. ). ● L’ INCAPACITÀ NATURALE è la condizione di chi si trova in stato di incapacità di intendere o di volere per qualsiasi causa sia permanente, sia transitoria. L'incapacità naturale non si traduce nella perdita o riduzione della capacità di agire, ma gli atti negoziali sono suscettibili di annullamento. L'annullamento è sancito nell'interesse dell'incapace ed è subordinato all'accertamento che questo abbia subito un grave pregiudizio. ● INCAPACITÀ LEGALE : Nel l’incapacità di intendere o di volere si protrae nel tempo, si determina l’incapacità di agire. es: contratti stipulati dall’incapace di agire: sono annullabili perché il giudice deve valutare la capacità, quindi emette una sentenza costitutiva di annullamento (il contratto produce effetti retroattivamente, ma finché non viene annullato esso produce effetti. (Se l’inabilitato compie un atto di straordinaria amministrazione senza l’assistenza, l’atto è annullabile.) Tutela Il tutore è la figura che cura gli interessi dei minori , che per qualunque causa non siano sottoposti a potestà genitoria, degli interdetti giudiziali o legali. La sua nomina avviene a opera del giudice tutelare, al quale il tutore deve basarsi (art. 346). Nei gg successivi alla nomina, il tutore dovrà procedere all’inventario dei beni dell’incapace, poi, regolare la contabilità della sua amministrazione e rendere conto ogni anno al giudice tutelare (art. 380). Accanto al tutore deve essere nominato anche un protutore (una specie di istituto del tutore) il cui compito è quello di rappresentare l’incapace nei casi in cui l’interesse di costui sia in opposizione con quello del tutore e di promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui questi sia venuto a mancare , curando gli atti conservativi e quelli urgenti di amministrazione fino alla nuova nomina da parte del giudice tutelare. Il tutore compie in nome e per conto dell’incapace tutti gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio dell’incapace e quelli necessari per il suo mantenimento. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per gli atti dispositivi del patrimonio dell’incapace, il tutore deve avere l’autorizzazione del giudice tutelare o quella del tribunale (art. 374-5): se non autorizzato, gli atti saranno annullabili (art. 377). La tutela ha termine trascorsi 10 anni (art. 426), in caso di esonero dall’ufficio qualora l’esercizio di essa sia al tutore gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (art. 383) o in caso di rimozione del tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato di poteri, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente (art. 384). Curatela Serve per assistere la persona inabilitata e il minore emancipato. Il curatore, a differenza del tutore, ha la funzione di assistenza , integrando la volontà del minore emancipato o dell’inabilitato. La sua competenza è limitata, inoltre, agli interessi patrimoniali della persona assistita. Si parla di curatore speciale quando questi è nominato per il compimento di uno specifico affare. Vicende della persona fisica Quando non si hanno più notizie di una persona fisica si pone l’esigenza di come regolare i rapporti familiari e patrimoniali di quest’ultima. A tal fine il legislatore ha previsto queste figure:
  • commorienza (art. 4): si ha quando più persone muoiono a causa dello stesso evento (es. naufragio, incidente automobilistico) e non si può stabilire la priorità della morte dell’una o dell’altra. In base all’art. 4, i soggetti, in questi casi, si presumono morti tutti nello stesso istante: spetta alle parti interessate, così come dispone l’art. 2697 sull’onere della prova, provare la sopravvivenza di un soggetto rispetto ad un altro;
  • scomparsa (art. 48): situazione di fatto che si verifica se una persona non è più comparsa nel luogo del suo

ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie. A esso sono collegate 2 conseguenze giuridiche: lo scomparso non può ricevere eredità e acquistare altro diritto: il tribunale dell’ultimo domicilio o residenza può nominare un curatore, al fine di provvedere alla conservazione del suo patrimonio;

  • assenza (art. 49-57): è una situazione di diritto che si verifica quando siano trascorsi 2 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia su una determinata persona. Su istanza dei presunti successori legittimi e di chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dalla morte di lui, si può chiedere che il Tribunale ne dichiari con sentenza l’assenza. In seguito a ciò, il patrimonio dell’assente è devoluto provvisoriamente a coloro ai quali sarebbe spettata l’eredità dell’assente se fosse stata accertata la sua morte. Si tratta, peraltro, di possesso temporaneo su tali beni: titolare di essi rimane comunque l’assente. L’assenza cessa con l’accertamento della morte dell’assente, con la dichiarazione di morte presunta, o col ritorno dell’assente (o con la prova che è vivente);
  • morte presunta (art. 58-68): è dichiarata con sentenza del tribunale trascorsi 10 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente (art. 58). Gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono analoghi agli effetti della morte accertata e riguardano tanto il campo patrimoniale, quanto quello personale. Quindi gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni del presunto morto e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Si può dichiarare la morte presunta, anche se in precedenza non è stata chiesta la dichiarazione di assenza (art. 58.3). In caso di ritorno o di prova dell’esistenza del presunto morto, gli effetti della dichiarazione cessano ex nunc (dal momento del ritorno). Diritti della personalità I primi articoli del Codice Civile sono dedicati alla tutela della persona in quanto tale e trattano dei diritti della personalità. Essi spettano all’uomo in quanto tale e lo Stato ha il dovere di riconoscerli e garantirli. Tali diritti si caratterizzano per il fatto di essere:
  • necessari : competono a tutte le persone fisiche che li acquistano al momento della nascita e li perdono solo alla morte;
  • imprescrittibili : il non uso per un tempo anche lungo non comporta l’estinzione di tali diritti;
  • assoluti : sono inderogabili e fatti valere erga omnes ;
  • non patrimoniali : tutelano valori della persona non suscettibili di valutazione economica;
  • indisponibili : non sono rinunciabili. Diritto alla vita Il diritto alla vita è protetto dal diritto penale (che punisce l’omicidio e le lesioni personali) e dal diritto civile: l’art. 2043 prevede che per tutti gli atti lesivi di questo bene fondamentale, si ha l’obbligo al risarcimento del danno. Per vita non s’intende la vita biologica, ma anche quella libera, sociale e dignitosa (art. 36 Cost.). Il diritto a nascere trova piena tutela nei confronti dei soggetti diversi dalla madre: è penalmente sanzionata la condotta di chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza, senza il consenso della donna (L. 194/1978). Essa può abortire volontariamente entro i primi 90 gg dal concepimento; la gravidanza può essere sospesa anche dopo 90 gg in caso di pericolo per la salute della donna. Diritto alla salute La Costituzione (art. 32) riconosce il diritto alla salute come “ fondamentale diritto dell’individuo ”, da intendere come diritto al rispetto dell’integrità fisica, all’assistenza sanitaria, e come protezione del consumatore contro di prodotti nocivi. Inoltre, il diritto alla salute si configura anche come diritto alla salubrità dell’ambiente. La sua violazione impone il risarcimento del danno: tutti hanno diritto a essere curati, anche se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate agli indigenti, cioè a chi non è in grado di far fronte economicamente alle cure indispensabili per la propria salute. Nessuno può essere obbligato, se non per legge, a un determinato trattamento sanitario, che deve essere giustificato (es. vaccini). Oltre ai casi per i quali gli accertamenti sanitari sono obbligatori per legge, gli altri sono volontari: per operare, il medico ha bisogno del consenso del paziente o del rappresentante legale. Altra questione riguarda il diritto all’integrità , inteso come disponibilità del proprio corpo. Essa è irrinunciabile e indisponibile, salvo che gli atti di disposizione siano tollerabili col rispetto della dignità umana. Infatti, l’art. 5 sancisce che gli atti di disposizione del proprio corpo in tutti quei casi in cui cagionino

nettamente fra:

  • la dimora : è il luogo dove la persona si trova temporaneamente ; ha scarso rilievo giuridico ed è presa in considerazione solo quando non si conosce la residenza;
  • la residenza : è il luogo dove la persona decide di vivere (art. 43.2); può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere dichiarato nei modi prescritti dalla legge. Si può avere anche più di una residenza, se la dimora abituale è in più luoghi;
  • il domicilio : è il luogo dove il soggetto stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43.1), dove avviene la successione mortis causa e dichiarato il fallimento commerciale. Il domicilio può essere volontario , se stabilito dal singolo individuo, o legale , se stabilito dalla legge. L’elezione del domicilio speciale deve essere fatta per iscritto e con dichiarazione espressa (art. 47.3). Mentre possono aversi più residenze, il domicilio generale di un soggetto deve essere solo uno. L’interdetto ha lo stesso domicilio del tutore (art. 45.3). PERSONE GIURIDICHE Oltre alle persone fisiche, l’ordinamento giuridico riconosce come soggetti di diritto le persone giuridiche , ossia quelle organizzazioni di persone e di beni costituite per la realizzazione di uno scopo collettivo che i singoli individui non sarebbero in grado di raggiungere da soli. Le persone giuridiche , dette enti , sono realtà che non esistono in natura , ma sono create dall’uomo in funzione dei suoi interessi. Sono dotate di capacità giuridica , ma non della capacità di agire , poiché essa presuppone la capacità di intendere e di volere, che può essere posseduta solo dalle persone fisiche. Le associazioni hanno bisogno di 4 elementi:
  • elemento personale : perchè ha bisogno di una pluralità di persone che agiscono in nome e per conto dell’ente;
  • elemento reale : riguarda il patrimonio dell’ente che serve per raggiungere lo scopo prefissato;
  • elemento teleologico : è lo scopo dell’ente, che dovrà essere determinabile e lecito : deve essere necessariamente indicato nell’atto costitutivo;
  • elemento formale : il riconoscimento , grazie al quale l’ente ottiene la personalità giuridica e quindi l’autonomia patrimoniale perfetta. I primi 3 elementi costituiscono l’ elemento materiale dell’ente e sono considerati essenziali. Classificazione degli enti All’interno della categoria degli enti occorre innanzitutto distinguere gli enti pubblici dai privati. I primi perseguono interessi generali, propri dello Stato, e spesso godono di una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti con cui vengono in rapporto (gli enti pubblici), mentre gli enti privati perseguono fini che non sono propri dello Stato. Riguardo gli enti privati, è opportuno distinguere tra:
  • enti registrati (art. 34 e 2200 C.C.) ed enti “di fatto” ( quali le associazioni non riconosciute, le società semplici );
  • enti a struttura associativa ( a base contrattuale e con la partecipazione di una pluralità di persone ) e a struttura istituzionale , costituiti da volontà unilaterale di un fondatore ;
  • enti con finalità di lucro ed enti con finalità ideali (politiche, sindacali, culturali, sportive); tra gli enti con finalità di lucro distinguiamo quelli con finalità egoistiche , in cui gli operatori si appropriano degli eventuali lucri ricavati , e gli enti non profit , in cui gli operatori si impegnano a non distribuirsi gli utili, ma o a reinvestirli nell’impresa o a destinarli ad altri scopi non lucrativi. Le persone giuridiche si dividono in 2 categorie a seconda che l’ elemento prevalente nella loro organizzazione sia personale (soci) o patrimoniale (il patrimonio). Nella prima categoria ( corporazioni ) rientrano le società e le associazioni , nella seconda ( istituzioni ) i comitati e le fondazioni. Riconoscimento Gli elementi costitutivi della persona giuridica, anche se necessari per la sua esistenza, non sono sufficienti all’acquisto della personalità giuridica; occorre un ulteriore elemento formale, il riconoscimento : esso è attribuito dalla Regione per le persone giuridiche private. Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo; la denominazione della persona giuridica; lo scopo perseguito; il patrimonio; la durata, se determinata; la sede; i dati identificativi degli amministratori, con indicazione di quelli cui è attribuita la rappresentanza. L’organo competente provvede all’iscrizione entro 120 gg dalla presentazione della relativa

istanza. Se sussistono ragioni ostative alla concessione dell’iscrizione o la domanda è incompleta, l’autorità competente ne dà comunicazione agli istanti, che nei successivi 30 gg possono presentare memorie o documenti. Decorsi altri 30 gg, se l’autorità non ha ancora provveduto all’iscrizione questa si intende negata. Le organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale imperfetta sono prive di personalità giuridica, e vengono anche definite enti di fatto. Associazioni riconosciute Le associazioni sono organizzazioni liberamente costituite da più persone (elemento che consente di distinguerle dalle fondazioni, dove la costituzione è voluta da una sola persona) al fine di raggiungere uno scopo comune. L’atto con cui più persone decidono di dar vita a un’associazione prende il nome di “ atto costitutivo ” e deve rivestire la forma dell’atto pubblico (art. 14 C.C.). L’ atto costitutivo deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento (sul modo in cui l’associazione è organizzata) e sull’amministrazione (poteri dei singoli associati e degli organi dell’associazione). Deve determinare inoltre i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione (lo statuto , art. 16). È l’associazione di volta in volta a stabilire se ammettere colui che richiede di parteciparvi; al contrario, è sempre possibile recedere dall’associazione ma nessuna pretesa di natura patrimoniale può essere vantata. L’assemblea ha poi il potere di escludere l’associato per gravi motivi, decisione che l’interessato potrà impugnare di fronte all’autorità giudiziaria. Le associazioni, ma anche le altre persone giuridiche, operano attraverso organi (persone fisiche) che altro non sono che mere articolazioni dell’ente che hanno il compito di rendere evidente la volontà dell’associazione stessa. Gli organi dell’associazione sono:

  • l’ assemblea : costituita dai partecipanti all’organizzazione , a essa spettano le decisioni più importanti sull’ente, come l’identificazione degli amministratori. Per la validità delle deliberazioni, che sono prese a maggioranza dei presenti, in I° convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati; in II° convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli interventi. Deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e soprattutto quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da parte di 1/10 degli associati (art. 20);
  • gli amministratori : provvedono alla gestione dell’associazione e hanno il potere di agire all’esterno in nome e per conto dell’ente. Essi sono responsabili verso l’associazione secondo le norme in tema di mandato. Le associazioni si estinguono per le cause previste dallo statuto ; il raggiungimento dello scopo ; l’ impossibilità di raggiungere lo scopo ; il venir meno della pluralità degli associati ; la delibera di scioglimento dell’assemblea. Nel momento in cui l’associazione viene meno sorge la necessità di definire i rapporti pendenti: è questa la fase di liquidazione , nella quale agli amministratori è vietato compiere nuove operazioni (art. 29). Al termine della fase di liquidazione i beni rimasti sono devoluti in base all’atto costitutivo o allo statuto. In mancanza, è l’autorità governativa a provvedere ai beni, a meno che l’assemblea non abbia disposto diversamente. Fondazioni A differenza delle associazioni, la fondazione è costituita mediante un atto unilaterale che deve rivestire la forma di atto pubblico, in caso di atto compiuto da persona vivente, o la forma testamentaria. Essa si costituisce mediante un negozio di fondazione , dove si manifesta la volontà di costituire l’ente. L’atto di fondazione – oltre alla manifestazione di volontà del testatore di dar vita a un’organizzazione mirante al perseguimento di una finalità non economica – deve contenere: denominazione dell’ente; scopo, patrimonio e sede; norme sull’ordinamento e sull’amministrazione; criteri e modalità di erogazione delle rendite. La fondazione differisce dalle associazioni per la mancanza di pluralità di persone e dell’organo assembleare. Esiste inoltre un organo amministrativo sottoposto al controllo dell’autorità governativa. L’art. 25, infatti, prevede che l’autorità governativa eserciti il controllo e la vigilanza degli amministratori o dei rappresentanti, oppure annulli , sentiti gli amministratori, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico, all’atto di fondazione e al buon costume. Nella fondazione manca l’assemblea e il compito di gestione va agli amministratori. Quando lo scopo è stato esaurito o è divenuto impossibile, o il patrimonio è diventato insufficiente, l’autorità amministrativa anziché dichiarare estinta la fondazione la trasforma mediante la fusione fra più enti , oppure devolve il patrimonio a fondazioni che si allontanino il meno possibile dalla volontà del fondatore.

che la cosa abbia un valore d’uso (possa quindi essere utilizzata dall’uomo) e che sia presente in natura in quantità relativamente limitate , così che ogni soggetto possa impossessarsene per un uso esclusivo. La titolarità dei beni può spettare allo Stato , a enti o a privati (art. 42 Cost.). Le cose si distinguono in 2 grandi categorie:

  • cose in senso non giuridico , dette anche res extra commercium , che, non presentando alcun interesse economico e non formano oggetto di rapporti giuridici: tali sono le res communes omnium , come il sole, l’aria ecc.;
  • cose in senso giuridico , dette anche res in commercio , che, potendo formare oggetto di diritti, costituiscono, appunto, la categoria dei beni. Categorie di beni Beni materiali e immateriali Rispetto alla loro struttura , i beni si distinguono in:
    • beni corporali (materiali): sono quelle cose fisicamente percepibili ;
    • beni incorporali (immateriali), che sono « quei beni privi di materialità , ma che sono percepibili con i sensi o con l’intelligenza». Beni mobili e immobili Una delle più importanti distinzioni nell’ambito dei beni è quella tra beni mobili e immobili (art. 812). Sono immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, ciò che è naturalmente (es. gli alberi) o artificialmente (es. gli edifici) incorporato al suolo ( beni immobili per natura ). Inoltre, sono considerati beni immobili anche i mulini, gli stabilimenti balneari e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alle rive o all’alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per il loro utilizzo ( beni immobili per determinazione di legge ). Beni mobili sono tutti gli altri beni, oltre alle energie naturali e i beni immateriali. Diversa è la disciplina giuridica delle categorie di beni in base a:
    • forma degli atti : gli atti con cui si trasferisce la proprietà di beni immobili vanno redatti per iscritto , mentre possono essere conclusi con qualsiasi altra forma gli atti che riguardano il trasferimento di beni mobili;
    • pubblicità : le vicende giuridiche riguardanti i beni immobili sono trascritte in pubblici registri , in modo da porre i terzi in condizione di conoscerli; per i beni mobili vale il possesso , perché il trasferimento materiale di un bene mobile consente ai terzi di venire a conoscenza del suo trasferimento;
    • garanzia : i beni immobili sono oggetto di ipoteca , i beni mobili sono, invece, oggetto di pegno. Una categoria intermedia è quella dei beni mobili registrati, ossia beni mobili assoggettati a un particolare regime per ciò che riguarda il trasferimento della proprietà (navi, aeromobili e autoveicoli). Cose fungibili e infungibili Sono fungibili le cose identiche le une alle altre che si pesano, si contano, si misurano e che, perciò, possono essere sostituite con altre dello stesso genere (es. grano, stoffa, denaro). Infungibili sono, invece, quelle cose che non possono essere sostituite con altre e sono individuati nella loro singolarità. La fungibilità dipende non solo da qualità proprie delle cose, ma anche dalla volontà dei soggetti, i quali possono attribuire carattere infungibile a un bene che dovrebbe essere considerato fungibile (es. libro ricevuto in dono da una persona cara). La differenza tra cose fungibili e infungibili ha rilevanza in quanto:
    • la compensazione legale o giudiziale (che è un modo di estinzione dell'obbligazione) è ammissibile solo per i debiti di cose fungibili;
    • i negozi dai quali deriva l'obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis et qualitatis (es. il mutuo) possono avere a oggetto solo cose fungibili; i negozi dai quali deriva l'obbligo di restituire la cosa in natura, hanno ad oggetto cose fungibili (es. il deposito e il comodato). Cose consumabili e inconsumabili Sono beni consumabili quelli che non possono essere utilizzati senza essere consumate fisicamente (es. il cibo o i combustibili) o economicamente (es. il denaro). Sono inconsumabili quelli che possono essere usati ripetutamente , senza che restino distrutte o alterate (es. un fondo) e indipendentemente dal fatto che con l'uso si deteriorino (es. vestiti). I beni consumabili , siccome capaci di una sola utilizzazione , sono anche detti beni di utilità semplice ; i beni inconsumabili , poiché possono essere utilizzati più volte , sono detti beni di

utilità permanente. Riguardo le cose deteriorabili, vale il principio che chi è tenuto a restituirle, dopo averle usate, deve restituirle nello stato in cui si trovano, non rispondendo del loro deterioramento. Cose divisibili e indivisibili Divisibili sono le cose che possono essere frazionate in modo omogeneo, senza che se ne alteri la destinazione economica (es. un fondo, un edificio); indivisibili sono tutte le altre. L’ indivisibilità di un bene può derivare dalla natura dello stesso , dalla volontà delle parti , o dalla legge. Tale distinzione ha rilievo in materia di prestazioni indivisibili: ad esempio, se ci sono più creditori, ciascuno può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione da parte del debitore, e il pagamento ha effetto liberatorio nei riguardi degli altri creditori (art. 1319). Beni produttivi e di consumo I beni produttivi sono quelli destinati a un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose , mentre i beni di consumo sono quelli utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni. Beni dello Stato I beni appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici sono sottoposti ad un regime particolare e si distinguono in:

  • beni demaniali : sono quelli elencati negli artt. 822-24 e sono tutti quei beni che sono in qualche modo destinati alla generalità dei cittadini (mare, fiumi, laghi, acquedotti, fortezze militari ecc.), oppure i beni che servono ai servizi pubblici, come le ferrovie e le opere che servono per la difesa militare. I beni del demanio sono inalienabili (art. 823) e possono essere di proprietà solo dello Stato o di altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni); non sono oggetto di ipoteca o di possesso privato, né è ammessa usucapione a vantaggio di privati;
  • beni patrimoniali : sono i beni che non fanno parte del demanio e costituiscono il patrimonio dello Stato, delle Regioni ecc. Si distinguono in indisponibili (foreste, miniere, edifici destinati a sedi di uffici pubblici, destinati a pubblica utilità; inalienabili e disponibili (tutti i beni di proprietà pubblica non demaniali e non appartenenti al patrimonio indisponibile). I beni privati invece appartengono ai privati e sono disponibili. Rapporti di connessione tra le cose Oltre che nella loro individualità, le cose possono presentarsi come risultato dell'unione di più elementi o parti, ovvero in rapporto con altre cose. Sotto questo profilo, pertanto, occorre distinguere:
  • cose semplici : sono i beni i cui elementi sono talmente uniti tra loro che non possono staccarsi senza che venga meno il bene stesso (es. un animale, un minerale, un fiore);
  • cose composte : sono i beni formati da più cose, unite tra loro da un rapporto di complementarità economica (es. la cosa è fatta di mattoni…). Nella cosa composta le cose più semplici, che danno luogo al tutto, possono conservare la loro individualità ed essere separabili;
  • cose connesse : si ha connessione quando 2 o più cose sono poste in una determinata relazione tra di esse , per cui è possibile distinguere una cosa principale e una accessoria. Figure di connessione sono l’incorporazione e la pertinenza: ● incorporazione : si ha quando una cosa mobile (accessoria) è naturalmente o artificialmente incorporata in un'altra immobile (cosa principale): es. statua incorporata in una nicchia. Entrambe le cose devono appartenere alla stessa persona; ● pertinenze : sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un'altra cosa (art. 817; es. paracadute rispetto all’aereo, salvagente rispetto alla nave). Esse seguono, di regola, lo stesso destino della cosa principale, a meno che non sia diversamente disposto (art. 818). Per aver pertinenza è necessaria la volontà del proprietario della cosa principale, occorre inoltre che egli abbia anche la disponibilità della cosa accessoria per poterla destinare al servizio dell’altra. Le pertinenze, poiché conservano piena individualità, possono costituire oggetto di separati atti o rapporti giuridici. Frutti I frutti sono beni che provengono da un altro bene ; sono annoverati tra i beni futuri (se non ancora esistenti). Si distinguono in:

concreto il proprio diritto si ha interruzione della prescrizione : in tal caso il tempo comincerà a decorrere di nuovo da 0. La prescrizione opera indipendentemente dal volere delle parti. L’art. 2936 stabilisce la nullità dei patti diretti a modificare la disciplina legale della prescrizione. Così, ancora, l’art. 2937 prevede che il titolare di un diritto non possa rinunciare alla prescrizione prima che questa si compia. La prescrizione di cui si è sin qui trattato è detta estintiva , poiché ha come effetto l’estinzione del diritto a causa del suo mancato esercizio. Esiste un altro tipo di prescrizione, detta presuntiva , che si verifica quando la legge presume che, decorso un dato periodo di tempo, il diritto si sia estinto. DECADENZA Anche la decadenza consiste nell’ estinzione di un diritto per effetto del mancato esercizio da parte del suo titolare entro un termine stabilito dalla legge o dalle parti (art. 2964). La decadenza comporta l’estinzione di un diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine: l’inerzia del titolare e il decorso del tempo fanno sì che il diritto si estingue. La disciplina della decadenza, a differenza della prescrizione, è revocabile dalle parti, che possono accordarsi per modificare e disposizioni di leggi al riguardo. Si distinguono 2 tipi di decadenze:

  • convenzionale : le parti possono di comune accordo stabilire i termini di decadenza , a condizione che tali termini non siano eccessivamente gravosi per una delle 2 parti (art. 2965) e che i diritti siano disponibili;
  • legale : si ha nei casi in cui è la norma legislativa a indicare i termini entro i quali il diritto deve essere esercitato (art. 2969); non può essere rinunciata, e la sua disciplina è inderogabile, ovvero non può essere modificata dalle parti. A differenza della prescrizione, la decadenza è prevista dalla legge nei singoli casi e può essere concordata dalle parti entro i limiti esposti. Non si applicano alla decadenza le norme dettate dal legislatore per la prescrizione in tema di sospensione e interruzione. FATTI GIURIDICI Tra i vari avvenimenti che si producono nella realtà quotidiana, ad alcuni fatti ai quali il diritto ricollega delle conseguenze giuridiche e cioè la creazione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici. Tali fatti sono detti fatti giuridici. Essi possono essere sia gli accadimenti naturali (es. la fruttificazione di un albero, da cui deriva l’acquisto della proprietà dei frutti da parte del proprietario dell’albero), sia i fatti compiuti consapevolmente e volontariamente dall’uomo (es. il pescatore diventa proprietario del pesce che cattura in virtù di un fatto consapevole e volontario). Si distinguono pertanto:
  • FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO : fatti in cui manca del tutto la volontà dell’uomo o se tale volontà , secondo l’ordinamento, è del tutto irrilevante ;
  • ATTI GIURIDICI : caratterizzati da un’ attività umana realizzata da un soggetto capace di intendere e di volere, cui l’ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna. Gli atti giuridici a loro volta si suddividono, in base alla conformità o meno a norme giuridiche: in atti leciti, se non contrastano l’ordinamento, o illeciti, se contrastano con esso. In base al rapporto intercorrente tra la volontà dei soggetti agenti e le conseguenze giuridiche che l’atto produce, gli atti giuridici possono ancora suddividersi in atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici. ●Gli atti giuridici in senso stretto sono quei comportamenti consapevoli e volontari i cui effetti sono determinati dalla legge anche se il loro autore non li abbia voluti: pertanto, la volontà dei soggetti ha a oggetto solo il compimento dell’atto, e non la determinazione degli effetti. Di solito, gli atti giuridici in senso stretto si suddividono in: ➔ atti materiali (o operazioni ): consistono in modificazioni materiali del mondo esterno (es. presa di possesso di una cosa); ➔ dichiarazioni di scienza e di verità : sono gli atti con quali si comunica a altri di essere a conoscenza di un atto o di una situazione; l’effetto di tali dichiarazioni è quello di provare l’esistenza di fatti giuridici. ●Il negozio giuridico è qualunque manifestazione di volontà dei soggetti privati alla quale l’ordinamento ricollega gli effetti giuridici voluti da chi l’ha compiuta. In altre parole, il negozio giuridico si riferisce a quegli atti o dichiarazioni di volontà con i quali i singoli individui manifestano l’intento di realizzare

determinati loro interessi. Dalla definizione emergono i caratteri del negozio giuridico; esso è infatti: ➔ un atto giuridico , cioè un atto umano consapevole e volontario; ➔ lecito , in quanto conforme alle prescrizioni dell’ordinamento; ➔ consistente in una dichiarazione di volontà , in quanto diretto a comunicare ad altri una certa volontà; ➔ produttivo di effetti giuridici , volontariamente determinati dagli autori del negozio e riconosciuti e garantiti dall’ordinamento. Il negozio giuridico costituisce la manifestazione più importante dell’ autonomia privata , ossia il potere dei soggetti di realizzare da sé i propri interessi. Il nostro Codice Civile non dedica un’apposita disciplina al concetto di negozio giuridico: in esso è regolato il contratto , il testamento , il matrimonio , alcune altre figure negoziali, ma non il negozio giuridico in generale. Il negozio giuridico è un concetto entro il quale possono operare varie distinzioni a seconda della struttura, del significato sociale, della ragione economica, dell’occasione della manifestazione di volontà del privato. Il negozio può essere: ➔ tipico , se disciplinato dal legislatore; ➔ atipico , in tal caso le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322.2 C.C.). Secondo la struttura , i negozi giuridici si distinguono in: ➔ unilaterali , che producono i loro effetti in seguito alla manifestazione di volontà di un solo soggetto, anche se altri soggetti possono essere interessati. Tali negozi si distinguono a loro volta in recettizi e non recettizi , a seconda che, per produrre i loro effetti, debbano o non debbano essere “ricevuti” da un’altra persona, alla quale l’atto deve essere comunicato; ➔ bilaterali (o plurilaterali ), che producono i loro effetti solo quando vi sia la conforme manifestazione di volontà di 2 o più soggetti. Il caso più tipico di negozio giuridico di questo tipo è il contratto. Se le dichiarazioni di volontà sono dirette a formare la volontà di un soggetto diverso, si ha l’atto collegiale ; in tal caso si applica il principio della maggioranza : la deliberazione è valida e efficace anche se è approvata dalla maggioranza e non da tutti coloro che hanno diritto di partecipazione alla formazione della volontà della persona giuridica. Secondo la ragione economica , i negozi giuridici si distinguono in: ➔ onerosi , se tutti i soggetti che vi partecipano si caricano un certo sacrificio (onere) economico per ottenere un vantaggio (compravendita, in cui l’acquirente acquista la proprietà di un bene pagando il prezzo, e il venditore riceve il pagamento del prezzo, perdendo la proprietà del bene); ➔ gratuiti , quando solo un soggetto subisce una perdita economica e l’altro riceve un beneficio, senza dovere un corrispettivo (es. donazione). Secondo l’occasione , i negozi giuridici si distinguono in negozi: ➔ tra vivi , quando gli effetti giuridici sono destinati a operare tra persone fisiche tuttora viventi; ➔ a causa di morte , quando la volontà è destinata a operare al momento della morte di colui che l’ha manifestata (es. testamento). Infine, secondo il significato sociale , i negozi giuridici si distinguono in: ➔ non patrimoniali , che operano su oggetti che non si prestano a una valutazione economica (es. matrimonio).; ➔ patrimoniali , che operano su oggetti valutabili economicamente (per esempio un contratto di affitto, di compravendita, una donazione). Nell’ambito dei negozi patrimoniali si collocano i negozi di accertamento (che si propongono di eliminare controversie) e i negozi di attribuzione patrimoniale , che tendono a uno spostamento di diritti patrimoniali da un soggetto ad un altro (es. vendita). I negozi di attribuzione patrimoniale, a loro volta, si distinguono in negozi di obbligazione (che danno luogo solo alla nascita di una obbligazione diretta al trasferimento di un bene (es. vendita di cosa altrui, art.1478.2 c.c.)) e in negozi di disposizione (che comportano una diminuzione del patrimonio tramite alienazione o rinuncia). I negozi di disposizione si distinguono in negozi traslativi (se attuano il trasferimento o la limitazione del diritto