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Diritto Privato Romano, Dispense di Diritto Privato Romano

Appunti di Diritto privato Romano sulla base del manuale di Marrone e sulle lezioni del professore, appunti presi da frequentante

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 07/03/2026

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maria-cjl 🇮🇹

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FONTI E ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
INTRODUZIONE
Il diritto romano è l’insieme delle norme giuridiche vigenti nelle varie epoche della storia di Roma, si
tramanda fino all’ultima parte dell’Impero e rappresenta la base del diritto occidentale.
La sua storia non finisce con la caduta dell'impero d’occidente 476 d.C. ma con la compilazione del
“Corpus iuris civilis” di Giustiniano 529-34.
Diritto oggettivo: insieme delle leggi e norme scritte che regolano i rapporti tra soggetti.
Diritto soggettivo: insieme dei diritti e doveri attribuiti alle singole persone a partire dal diritto oggettivo.
I Romani usano il termine ius per indicare il “diritto” in senso ampio, senza una definizione univoca,
riferendosi sia al diritto oggettivo sia a quello soggettivo.
Nel diritto romano, fin dalle origini come nelle XII Tavole, il diritto non è solo una norma astratta (ius
oggettivo), né solo un diritto del singolo (ius soggettivo).
L’espressione ita ius esto (“così sia il diritto”) indica un momento in cui la norma si applica concretamente a
una persona o situazione, unendo quindi entrambe le dimensioni.
I giuristi romani classici distinguevano:
-Ius publicum: il diritto che riguarda lo Stato e l’interesse pubblico (es. leggi penali, diritto costituzionale).
-Ius privatum: il diritto che regola i rapporti tra privati (es. contratti, proprietà).
Le norme pubbliche erano obbligatorie e non modificabili. Quelle private, invece, potevano essere adattate
dai singoli.
Nel Corpus Iuris Civilis ci sono anche espressioni etiche, come: i praecepta iuris (vivere onestamente, non
recare danno), la definizione della giurisprudenza come ars boni et aequi (l’arte del bene e dell’equo) che
sono a metà tra riflessione morale e aspirazione scientifica.
All’inizio, ius, fas (diritto divino) e mores (costumi) non erano distinti. Solo a partire dalla tarda Repubblica il
diritto diventa un oggetto separato, studiato e insegnato come materia propria.
Non esistevano termini tecnici moderni come “dovere” o “rapporto giuridico”. Il verbo agere indicava
genericamente azioni legali che servivano a far valere diritti.
I Romani distinguevano il diritto OGGETTIVO in vari modi:
Dal punto di vista Storico-formale: Ius / Lex: diritto generale / legge scritta.
Ius civile / Ius honorarium: diritto dei cittadini / diritto introdotto dai magistrati (come i pretori).
Ius ex scripto / ex non scripto: diritto scritto / diritto non scritto. La distinzione nasce sotto influsso greco:
accanto alle leggi scritte, esiste un diritto non scritto fondato sull’interpretazione dei giuristi che non
coincide con la consuetudine che emerge solo in epoca postclassica
Ius civile / gentium / naturale: diritto dei cittadini / dei popoli / naturale. La dottrina classica contrappone il
primo, proprio dei cittadini, al secondo, fondato sulla naturalis ratio e comune a tutti i popoli che abbiano
raggiunto la civiltà. Con lo sviluppo dei traffici con gli stranieri nasce la figura del pretore peregrino e
l’espansione del ius gentium anche nei rapporti fra cittadini. in età postclassica si aggiunge il ius naturale,
inteso come esigenza contraria a certe istituzioni (es. la schiavitù).
Dal punto di vista sistematico: Ius publicum / privatum: La distinzione, formulata da Ulpiano, si fonda
sulla prevalenza dell’interesse collettivo o individuale. Le norme pubbliche sono cogenti e inderogabili;
quelle private possono essere modificate dai singoli.
Ius commune / singulare: Ius singulare: eccezione alla regola per motivi pratici (es. testamento dei
soldati).
Da qui nasce il concetto di privilegio, prima negativo (pena speciale), poi positivo (favore per un gruppo).
Beneficium: vantaggi concessi dallo Stato, a volte generali ma su richiesta individuale (es. beneficium
inventarii per gli eredi).
La scienza moderna distingue Diritti assoluti: validi verso tutti (es. proprietà)
Diritti relativi: validi solo verso alcuni (es. un credito). I Romani parlavano di:Actiones in rem: per far
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FONTI E ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

INTRODUZIONE

Il diritto romano è l’insieme delle norme giuridiche vigenti nelle varie epoche della storia di Roma, si tramanda fino all’ultima parte dell’Impero e rappresenta la base del diritto occidentale. La sua storia non finisce con la caduta dell'impero d’occidente 476 d.C. ma con la compilazione del “Corpus iuris civilis” di Giustiniano 529-34. Diritto oggettivo: insieme delle leggi e norme scritte che regolano i rapporti tra soggetti. Diritto soggettivo: insieme dei diritti e doveri attribuiti alle singole persone a partire dal diritto oggettivo. I Romani usano il termine ius per indicare il “diritto” in senso ampio, senza una definizione univoca, riferendosi sia al diritto oggettivo sia a quello soggettivo. Nel diritto romano, fin dalle origini come nelle XII Tavole, il diritto non è solo una norma astratta (ius oggettivo), né solo un diritto del singolo (ius soggettivo). L’espressione ita ius esto (“così sia il diritto”) indica un momento in cui la norma si applica concretamente a una persona o situazione, unendo quindi entrambe le dimensioni. I giuristi romani classici distinguevano:

  • Ius publicum : il diritto che riguarda lo Stato e l’interesse pubblico (es. leggi penali, diritto costituzionale).
  • Ius privatum : il diritto che regola i rapporti tra privati (es. contratti, proprietà). Le norme pubbliche erano obbligatorie e non modificabili. Quelle private, invece, potevano essere adattate dai singoli. Nel Corpus Iuris Civilis ci sono anche espressioni etiche, come: i praecepta iuris (vivere onestamente, non recare danno), la definizione della giurisprudenza come ars boni et aequi (l’arte del bene e dell’equo) che sono a metà tra riflessione morale e aspirazione scientifica. All’inizio, ius, fas (diritto divino) e mores (costumi) non erano distinti. Solo a partire dalla tarda Repubblica il diritto diventa un oggetto separato, studiato e insegnato come materia propria. Non esistevano termini tecnici moderni come “dovere” o “rapporto giuridico”. Il verbo agere indicava genericamente azioni legali che servivano a far valere diritti. I Romani distinguevano il diritto OGGETTIVO in vari modi: Dal punto di vista Storico-formale: Ius / Lex : diritto generale / legge scritta. Ius civile / Ius honorarium : diritto dei cittadini / diritto introdotto dai magistrati (come i pretori). Ius ex scripto / ex non scripto : diritto scritto / diritto non scritto. La distinzione nasce sotto influsso greco: accanto alle leggi scritte, esiste un diritto non scritto fondato sull’interpretazione dei giuristi che non coincide con la consuetudine che emerge solo in epoca postclassica Ius civile / gentium / naturale : diritto dei cittadini / dei popoli / naturale. La dottrina classica contrappone il primo, proprio dei cittadini, al secondo, fondato sulla naturalis ratio e comune a tutti i popoli che abbiano raggiunto la civiltà. Con lo sviluppo dei traffici con gli stranieri nasce la figura del pretore peregrino e l’espansione del ius gentium anche nei rapporti fra cittadini. in età postclassica si aggiunge il ius naturale, inteso come esigenza contraria a certe istituzioni (es. la schiavitù). Dal punto di vista sistematico: Ius publicum / privatum : La distinzione, formulata da Ulpiano, si fonda sulla prevalenza dell’interesse collettivo o individuale. Le norme pubbliche sono cogenti e inderogabili; quelle private possono essere modificate dai singoli. Ius commune / singulare : Ius singulare: eccezione alla regola per motivi pratici (es. testamento dei soldati). Da qui nasce il concetto di privilegio, prima negativo (pena speciale), poi positivo (favore per un gruppo). Beneficium: vantaggi concessi dallo Stato, a volte generali ma su richiesta individuale (es. beneficium inventarii per gli eredi). La scienza moderna distingue Diritti assoluti: validi verso tutti (es. proprietà) Diritti relativi: validi solo verso alcuni (es. un credito). I Romani parlavano di:Actiones in rem: per far

valere diritti assoluti, Actiones in personam: per far valere diritti relativi. L’interpretazio del diritto era compito dei giuristi, non dei giudici.I giuristi adattavano le vecchie regole ai nuovi bisogni, spesso in contrasto tra ciò che diceva la legge (lex) e ciò che era giusto (ius). Erano visti come "creatori del diritto", con tecniche simili a quelle moderne (interpretazione letterale, logica, analogia), anche se non le teorizzavano.

Sul piano delle istituzioni distinguiamo tre fasi:

● periodo monarchico (750–450 a.C)

● periodo repubblicano (450–0 a.C.);

● periodo imperiale (0–533/560/565 d.C.).

Sul piano del diritto privato distinguiamo quattro fasi:

● arcaico (750–200 a.C.),

● preclassico (200–0 a.C.),

● classico (0–180 d.C.) che termina con la fine della dinastia degli Antonini,

● tardo-imperiale (200/180–560 d.C.), fino alla caduta di Giustiniano.

Il ius civile è il diritto dei cittadini romani (cives) a partire dal III secolo, detto anche ius Quiritium. Ciò che è predominante nello ius è il costume (mos maiorum) prima gestito da pontefici poi da giuristi laici. Le leggi scritte (leges) erano emanate solo se necessario, limitavano il costume inadeguato. es => Lex Furia, XII tavole. possiamo considerarlo a) dal dal punto di vista della fruibilità, delle persone cioè alle quali si estendeva, lo ius civile era il diritto riservato ai cives romani b) Dal punto di vista degli effetti il ius civile era il diritto in cui diritti e doveri venivano qualificati in uno dei seguenti modi:

  • Ex iure Quiritium = (secondo il diritto dei Quiriti) diritto di proprietà "dico che questa cosa è mia” -ius = (è diritto che) ad esempio l'usufrutto, “a me spetta il diritto di usufrutto sul fondo Corneliano”
  • Oportere = (è doveroso) Es: il diritto di credito a una somma di denaro pari a 100; “dico che tu mi devi 100” Si distingue da:
  • ius gentium (diritto dei peregrini); differisce per la fruibilità -ius honorarium (o pretorio), fondato sugli editti del pretore, caratterizzato da norme generali e astratte, mentre lo ius civile aveva norme concrete e specifiche (ad hoc).

Nella scienza giuridica moderna si definiscono soggetti di diritto quegli esseri ai quali l’ordinamento riconosce la capacità di essere titolari di diritti e doveri. Tale condizione giuridica prende il nome di capacità giuridica. Il termine persona non aveva in epoca romana lo stesso significato. Nel linguaggio comune dei Romani, infatti, persona indicava semplicemente l’uomo, a prescindere dalla sua condizione giuridica. Così, anche lo schiavo veniva definito “persona” in quanto essere umano, pur non essendo considerato un soggetto di diritto, ma piuttosto oggetto di diritti altrui. Il diritto romano utilizzava soprattutto due concetti fondamentali: caput e status.

condizione quasi servile e infamante. Simile anche la condizione del redemptus ab hostibus, cittadino riscattato da prigionia e obbligato a servire il suo liberatore per un periodo. 3) Classi, ceti e professioni: Alcuni ceti avevano restrizioni o privilegi.

● Senatori, magistrati provinciali e militari avevano limiti (divieto di matrimoni o commerci).

● Nell’età tardo imperiale nacque un sistema di caste: corporazioni ereditarie e coloni legati alla terra, in condizione semi-servile. Il colono non poteva abbandonare il fondo, né essere venduto separatamente da esso, e la sua condizione si trasmetteva ai figli.

4) Sesso: La donna, pur libera, era limitata: non poteva adottare, essere tutrice, succedere in certi casi (lex Voconia), né obbligarsi per altri stabilito dal senatoconsulto Valleiano (pagare debiti o garanzie per conto di altri). 5) Capacità di agire: Diversa dalla capacità giuridica, riguarda la possibilità di compiere validamente atti. Riguarda solo i sui iuris e varia in base all’età, al sesso, alla sanità mentale e alla condotta (minori, donne, furiosi, prodigi).Nella tarda età imperiale, l’ampliarsi della capacità patrimoniale dei figli di famiglia trasforma l’antica incapacità in una semplice limitazione della capacità di agire. PERIODO MONARCHICO Comizio curiato: è organizzato seguendo l’esempio dell’esercito, c’è quindi una divisione in 30 curie (co-viria: riunione di uomini) che a loro volta sono divise in tre tribù e corrispondono ad etruschi,latini e sabini. Ogni tribù dà 10 curie, la divisione interna è probabilmente legata ad una separazione per zone. Ogni curia è formata da 100 cittadini (uomini tra i 17 ed i 60 anni) che ricevevano l’accesso a queste cariche in corrispondenza alla leva militare obbligatoria, se rifiutano la chiamata alle armi avviene la renitenza alla lega => la vendita fuori dalla comunità come schiavi (fuori dalla comunità poiché considerato deplorevole a Roma) Le principali funzioni di questa assemblea erano: La nomina del re (lex curiata de imperio), l’approvazione delle proposte di legge fatte dal re; non potevano modificare il contenuto di queste ultime ma solo approvare o disapprovare; la votazione avveniva tramite l’acclamazione, si emetteva un boato. In seguito sappiamo anche che riceveranno il potere di intervenire in un processo privato che veniva chiamata legis agere, successivamente vennero date anche le possibilità sia al popolo di partecipare sia di avere una persona del popolo come propria “difesa”. In seguito anche la testimonianza delle dichiarazioni delle ultime volontà, ovvero il testamento, in questo caso il comizio non interveniva ma fungeva da testimone due volte all’anno (24 marzo e maggio). Quest’ultimo potere aveva una doppia funzione: serviva sia ad avere un controllo sociale sul popolo, poiché in caso qualcuno voleva diseredare i propri discendenti per favorire altri doveva farlo davanti a tutti e la vergogna quindi era una grande attenuante sia una funzione di testimonianza per assicurarsi che le volontà del defunto venissero rispettate. In caso non c’era alcuna disposizione la legge regia prevedeva che l’eredità andasse a tutti i discendenti legittimi, sia maschi che femmine. Mancipatio: un antico atto formale del diritto romano, utilizzato per il trasferimento di res mancipi (terre italiche, schiavi, animali da tiro e da soma). Si svolgeva alla presenza di cinque testimoni cittadini romani puberi (età della pubertà) e di un sesto soggetto, il libripens, incaricato di reggere una bilancia di bronzo (libra). Davanti a loro l’acquirente affermava solennemente di acquistare la cosa “secondo il diritto dei quiriti”, toccava l’oggetto e colpiva la bilancia con un pezzo di bronzo (aes), consegnandolo come prezzo

simbolico all’alienante (contrario di acquirente). In questo modo l’atto assumeva valore giuridico e sanciva il passaggio di proprietà. Pomponio era un giurista del II secolo d.C., lascia la storia ufficiale delle fonti del diritto romano. Pomponio dice nel 130 d.C., tale divisione in curie della popolazione romana fu fatta dal re Romolo, fa intendere che già prima di lui ci fosse una divisione ordinata della società, dunque roma sarebbe sorta nel’

  1. In questi ipotetici 100 anni, tuttavia, non vi sarebbe stata alcuna ripartizione della cittadinanza e «tutto era governato dalla mano dei re». comunque la più antica cinta muraria rinvenuta ( stazione Termini) si fa

in risalire al 750-700 a.C. Consilium patrum: consesso dei capi di famiglia più influenti (circa 100 membri). La prerogativa principale era designare il re. Esaltava le virtù militari. Non esisteva un vero principio dinastico: il figlio subentra solo se giudicato degno (cooptazione=accettato dai precedenti componenti). I re etruschi di Tarquinia inserirono nuovi membri; normalmente si sceglie un re dal consesso, non obbligatorio. Re: capo politico e militare della comunità. Comandava l’esercito, composto da cittadini maschi. Era scelto dal consilium patrum ma nominato (investito del potere) dal popolo riunito nel comizio curiato. Deteneva l’imperium (da non pari, rimarrà invariato negli anni, avrà dei limiti in periodo repubblicano), potere monocratico e vitalizio, con potere di vita e di morte sui cittadini (cambierà quando introdotto il processo al popolo e processo equo), potere di comandare l’esercito e di convocare l’assemblea. Emanava ordinanze singole e generali incise su pietre: es => una pietra sacra, rinvenuta nel Foro romano nel 1899 e scritta con caratteri greci usati dagli etruschi in andamento bustrofedico (“aratro”), conteneva una pena sacrale per chi passasse su un certo luogo (probabile tomba di Romolo), escludendo il colpevole dalla comunità e affidandolo agli dei. Le fonti di diritto di quest’epoca sono la consuetudine e le leggi regie, fino ad arrivare poi alle XII Tavole, che segnano la chiusura di questo periodo e l’inizio del nuovo. Consuetudo: Le consuetudini sono quelle pratiche che, per spontanea formazione e spontanea ripetizione, vengono osservate dalla popolazione romana, al di fuori di un comando in tal senso. L’insieme dei comportamenti abitudinari che creano una norma (qualcosa di normale) eseguita spontaneamente, osservata al di fuori di un manuale scritto. Es=> Mos maiorum (base dello ius quiritium) la regola che prevede che tutti i poteri patrimoniali e personali vengano attribuiti al pater familias , l’ascendente maschio di grado più remoto. Egli aveva quindi sia tutti i poteri patrimoniali sia il potere sui soggetti familiari, è da considerare che è stato deciso di dare il potere all'ascendente del grado più remoto poiché la vita media era molto bassa (40-42 anni) ed era quindi assicurato un passaggio del potere senza che un soggetto mantenga il potere per una quantità di tempo particolarmente lunga (nonno—>padre—>figlio maggiore maschio). Questa “tradizione” però non era regolata da alcuna legge regiae. leggi regiae: sono le leggi che vengono formate attraverso la scrittura di una proposta di legge da parte del re, successivamente essa verrà presentata al consiglio del popolo ed entrerà in vigore solo se riceverà la loro approvazione; non potevano essere modificate e venivano acclamate o rifiutate attraverso un boato, anche se la possibilità che queste venissero rifiutate è molto bassa. Siamo a conoscenza del loro contenuto poiché Sesto Papirio nel 130 a.C., verso la fine dell’epoca romantica, prese queste leggi che prima erano scolpite su un'epigrafe (tavola di bronzo) ed esposte nel foro e le raccolse in un libro. Queste vennero riscritte alla rinfusa senza seguire l’ordine cronologico. Esse arrivarono alla fine della repubblica (50 a.C.) ed alcuni antiquari eruditi e persone colte le commentarono (in quell’epoca non erano più in vigore). Vennero così tramandate e grazie a storici romani come Livio o Dionigi di Alicarnasso Abbiamo quindi tutte traduzioni indirette tranne una legge che è stata trovata nel foro romano nel 1899 che è risalente al 100/50 a.C. Quest’ultima è scritta in greco (come il movimento di un aratro) e sancisce una pena sacrale per chi passa su quel luogo che è probabilmente la tomba di Romolo. L’eventuale persona colpevole verrà quindi espulsa dalla società ed il suo destino sarà affidato agli dei. Si presume che la maggior parte delle altre pietre siano state perse.

l’Italia del nord era provincia,ricevettero la cittadinanza e quindi la loro amministrazione diventò romana, mentre Sicilia e Sardegna rimasero sempre province). Magistrati con imperium: =>consoli e i pretori.

  • Consoli: erano due, eletti annualmente ed entrambi avevano un potere solidale, ciascuno poteva compiere solo ogni atto di governo, ma il collega disponeva del diritto di veto. Rappresentavano la più alta magistratura ordinaria.
  • Pretori: il primo comparve nel 367 a.C. Capeggiavano l’esercito romano (etimologia: pre-itor,chi guida). Dal 242 il numero aumentò a due poiché con l’espansione territoriale uno divento il pretore urbano (che si occupava delle controversie tra cittadini romani e stranieri), il secondo era il praetor peregrinus; venne creato perché il primo era occupato in battaglia. I pretori urbani a Roma si occupavano sia della giurisdizione civile che penale, per quanto riguarda le cause con gli stranieri, essi di base non avevano diritto alla protezione giurisdizionale, ma il pretore gliela poteva concedere. ES=>nel processo civile più antico, riservato esclusivamente ai cittadini romani, lo straniero non godeva di alcuna protezione giuridica e un cittadino romano aveva il diritto di rivalersi sui beni dello straniero. Il pretore, tuttavia, poteva decidere caso per caso se concedere tutela allo straniero, affidandogli così la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice. In questo modo, gradualmente, si aprì uno spazio di giurisdizione anche per i non cittadini. Il Praetor urbanus correggeva il rigido diritto civile introducendo strumenti più flessibili da adattare ai casi concreti come le exceptiones, cautiones e actiones in factum. Le norme pretoriane venivano asserite annualmente nell edictum; Con l’avvento dell’Impero, la funzione creativa del pretore si ridusse, finché l’imperatore Adriano ne fissò definitivamente i contenuti affidando il compito al giurista

Salvio Giuliano. -Pretori ad hoc: con la conquista di nuovi territori al di fuori dell'Italia, le province vennero inizialmente amministrate da ex pretori. Successivamente, questo compito passò agli ex consoli e agli ex pretori di roma, che mantenevano il governo della provincia fino all’arrivo del successore designato. L’assegnazione delle province avveniva tramite sorteggio. A partire dalla metà del 2 secolo a.C., con l’aumento del numero delle province, si rese sempre più frequente la prorogatio imperii, cioè la proroga del comando oltre la scadenza annuale: celebre è il caso di Giulio Cesare, la cui permanenza in Gallia fu appunto prolungata con questo meccanismo. Magistrati senza imperium =>questori e i censori -Questori: si occupavano delle finanze pubbliche, in particolare la riscossione fiscale delle imposte e delle multe. Es=> sulla manomissione degli schiavi, una tassa del 5% applicata sugli atti (paragonabile a una sorta di “iva” antica) e l’imposta di successione anch’essa fissata al 5%. -Censori: venivano eletti ogni 5 anni e rimanevano in carica per circa un anno e mezzo, avevano tre funzioni principali: censitaria=> il compito di registrare i cittadini ed il loro patrimonio ( per stabilire la classe di appartengano e quindi la collocazione nell’esercito); censoria=> con la facoltà di valutare i comportamenti dei cittadini, anche se non ritenuti illeciti, ma ritenuti disdicevoli (chi era colpito da una nota censoria poteva subire infamia, esclusione del senato o incapacità di testimoniare) ed infine quella politica=>compito di selezionare i senatori. Celebre censore fu Catone noto per la sua severità, al punto da espellere un senatore per aver abbracciato la moglie davanti alla figlia. Tribuni della plebe : magistratura particolare che non rientra pienamente nell’ordinamento urbano. All’inizio della repubblica i plebei,esclusi dai privilegi patrizi, si trovarono in una condizione di forte disagio e discriminazione. Alcuni studiosi, come Marx, interpretano la distinzione tra patrizi e plebei come di natura economica, altri di una differenza etnica (gli etruschi da una parte e i non etruschi dall’altra). In ogni caso, dopo la cacciata dei re etruschi, i plebei furono vessati dai nuovi detentori del potere e reagirono con la prima grande protesta collettiva: la secessione dell’aventino (494 a.c.), quando rifiutarono di prestare servizio militare. In quell’occasione i plebei nominarono i propri rappresentanti, i tribuni della plebe. Inizialmente non erano magistrati poiché non avevano imperium, ma solo potestas: cioè un potere limitato e legato alla funzione di protezione della plebe. La prerogativa principale era il diritto di veto, che permetteva loro di bloccare l’attività degli altri magistrati: venivano considerati “magistrati extra legali”.

Col tempo furono integrati nel sistema istituzionale romano; diventarono inviolabili: chiunque li avesse colpiti cadeva nella sacertas, una condizione di maledizione giuridica e religiosa. Il loro numero arrivò a dieci, ma ciascuno poteva bloccare anche l’azione di un collega, creando così possibili conflitti interni. Un caso famoso avvenne nel 133 a.c., quando un tribuno che impediva a Tiberio Gracco di portare avanti la sua riforma agraria fu deposto per decisione del concilio della plebe, sulla base di una legge scritta da Publio Mucio che permetteva la deposizione dei tribuni che non difendevano plebei. Oltre alla funzione di difesa, i tribuni promuovevano anche i processi penali, paragonabili a un moderno pubblico ministero. Va però ricordato che il diritto di difesa era pienamente garantito nei casi in cui l’imputato rischiava la vita. Assemblee Senato: non aveva potere di emanare norme giuridiche vincolanti, ma costituiva un organo di altissima autorità politica e morale. Era formato solitamente da trecento membri di nomina censoria , infatti i censori a termine del censimento nominavano senatori i cittadini che ritenevano degni di ricoprire la carica. Di norma erano scelti fra gli ex consoli e gli ex pretori, solo verso la fine della Repubblica si ampliò la scelta con i tribuni della plebe ed i magistrati minori. Aveva il compito di autorizzare un magistrato cum imperio a presentare la proposta di legge al comizio centuriato. Comizi curiati: Lex Curiata de Imperio :ratificare formalmente l’imperium dei magistrati che già erano stati eletti nelle assemblee principali (es. consoli, pretori) oppure nominati in casi speciali; senza questa ratifica, il magistrato non poteva esercitare legalmente l’imperium. I Comitia Curiata mantenevano funzioni cerimoniali legate al diritto privato, al diritto familiare (come l’adrogatio, cioè l’adozione legale di un pater familias da parte di un altro) oppure a testamenti. Nel corso della Repubblica, l’assemblea diventa più simbolica che effettiva: molte delle sue funzioni diventano automatiche o puramente formali; In alcuni tempi tardi, pare che invece di tutti i cittadini divisi in curie, vi fossero solo 30 littori (uno per curia) che partecipavano ai Comitia Curiata come rappresentanti simbolici. Nei primi anni della Repubblica, i Comitia Curiata avrebbero avuto anche competenze più “piene” (legislative, elettive, giudiziarie) che però ridussero presto, dato che le altre assemblee assunsero ruolo predominante. Comizi centuriati: organizzati secondo un criterio timocratico: la popolazione era suddivisa in cinque classi sulla base della ricchezza, stabilita dal censimento. Chi possedeva più beni veniva collocato nelle prime classi e combatteva nelle prime file dell’esercito, mentre i cittadini più poveri erano relegati nell’ultima categoria, detta dei proletarii, che forniva solo “i figli” (proles) ma non partecipava direttamente alla battaglia. Mentre per quanto riguarda il suo potere rimase limitato, con funzioni legate più a formalità religiose e all’investitura dell’imperium. Questa assemblea aveva funzioni molto ampie: in primo luogo esprimeva l’esercito romano, che rimase obbligatorio fino al 100 a.C., per poi trasformarsi in esercito volontario. Aveva inoltre funzione legislativa, approvando le leggi, e funzione elettorale, poiché eleggeva i magistrati dotati di imperium. Infine esercitava una funzione giudiziaria, soprattutto nei processi capitali: dal 3 al 2 secolo a.C., infatti, se un cittadino accusato di un crimine capitale faceva appello (provocatio), il giudizio passava al popolo riunito nei comizi centuriati. Il sistema di voto subì un’evoluzione: fino al 130 a.C. si votava in modo palese e orale, dichiarando la propria scelta a voce davanti a tutti, un metodo che non garantiva libertà di voto. In seguito venne introdotto il voto scritto e segreto, espresso su un pezzetto di coccio che i cittadini depositano in un’apposita cesta. Formalmente potevano votare tutti i cittadini, ma il voto era conteggiato per centuria, non per singolo individuo: ciò significava che, pur essendo 193 i voti complessivi, l’esito dipendeva dal peso attribuito alle centurie, a favore delle classi più ricche. Comizi tributi: organizzati in tribù e divisi su base territoriale. A Roma le tribù urbane erano 4, mentre quelle extraurbane erano 31: vi rientravano tutti i cittadini romani residenti in Italia. Inizialmente le votazioni avvenivano a voce, in seguito fu introdotto anche qui il voto scritto e segreto. Il conteggio non avveniva per singolo individuo, ma per tribù: ciascuna esprimeva un voto collettivo. Le funzioni dei comizi tributi erano molteplici: legislativa=> approvano leggi che, col tempo, furono equiparate a quelle dei comizi centuriati, importanti furono i plebiscita, come quello proposto da Aquilio, che disciplinava i risarcimenti per i danni arrecati al patrimonio; elettorale =>eleggevano i tribuni della plebe e gli edili, incaricati anche della tutela

attività cautelare (cavere=suggerire modi per ottenere determinati effetti) => danno responsi ai cittadini sull'interpretazione di una certa legge che avevano dubbi sul diritto e forniscono suggerimenti su come compiere determinati atti giuridici ES = Schema suggerito dai pontefici => pater familias vende 3 volte il figlio, I pontefici sfruttano questa norma per consentire di emancipare un figlio dalla potestà. mio figlio è console ma si trova sotto la mia potestà, nasce l'esigenza di dare facoltà al pater familias di liberare i figli dalla protesta, dunque i pontefici la consigliano. Devo venderlo a un amico, la prima volta “ipso iure”= per diritto stesso, torna alla mia potestà di nuovo, si vende e la terza volta ho perso la potestà; quando il mio amico lo libera è emancipato. Si usava di Più un'altra strada però: l'amico lo rivende a me, lo ritrasferisce, ora e' schiavo perché la protesta è estinta e ora lo libero dalla schiavitù. Si preferiva questo modo perché chi vende lo schiavo ha determinati diritti sullo schiavo stesso, percepisce patrimonio alla sua morte.

  1. Respondere - responsi dati dai pontefici ES = Nel 123 a.C. una sacerdotessa, Licilia,erige un tempio alla dea innominata solo per donne, il problema è che una legge diceva che "qualunque consacrazione di beni alla divinità deve essere autorizzata legislativamente dal popolo”. Non si sa se avesse diritto perché il culto della dea era rigidamente femminile, un'assemblea di soli maschi, del popolo aveva diritto di intervenire? I pontefici risposero che la sacerdotessa doveva farsi autorizzare e si abbattè il tempietto
  2. Attività di AGERE cioè processuale es:Rubano uno schiavo dunque chi si lamenta deve recitare il formulario delle legge e portare schiavo e ladro in tribunale; prima la vittima afferma che l'uomo fosse suo e poi lo toccava, se l'altro stava zitto tutto apposto, se si opponeva avveniva una sfida di giuramento. ES = Giovane uomo senza pater familias a 14 esce dalla tutela si lamenta che il tutore gli ha diminuito il patrimonio, dunque nel 127 ac gli unici illeciti del tutore repressi erano i furti e solo ciò poteva essere perseguito. Il ragazzo deve recitare la formula senza inserire in essa qualcosa che non fosse previsto dal formulario stesso, sennò avrebbe perso la causa perché era recitata in maniera non conforme. Cicerone diceva che era stato dichiarato di più rispetto a quello che era previsto nella formula di legge. Le 12 tavole prevedevano che si potessero tagliare gli alberi del vicino ma fino a 4 metri, se li tagli stai commettendo danneggiamento. ES = Gaio fa esempio che perse la causa un tale che si lamentava di un danneggiamento degli alberi; ma invece di albero aveva menzionato le viti, dunque perse la causa, doveva fare riferimento al nome generale cioè all'albero. In questo periodo si sviluppano anche nuove forme di produzione formativa, come le constitutiones principum (editti, mandati, decreti), e si assiste a una straordinaria fioritura della scienza giuridica, che raggiunse il suo apice tra Augusto e i Severi (31 a.C. – 235 d.C.), con giuristi come Mucio Scevola e Rufo. Lo studio del diritto romano si concentra soprattutto sul diritto privato e sul processo civile (lo strumento con cui il diritto diventava effettivo) su cui i primi giuristi svilupparono le prime riflessioni teoriche La giurisprudenza laica comincia a svilupparsi a Roma tra il 300 e il 200 a.C., anche se la sua piena affermazione avviene dopo il 180 a.C. I fattori principali che indicano questo processo sono: L’ampliamento del collegio pontificale ai plebei; La pubblicazione dei formulari processuali di Appio Claudio, insieme al calendario delle azioni; L’inizio della trasmissione del sapere giuridico Secondo Pomponio, tuttavia, solo il terzo fattore è determinante, afferma che prima di Tiberio Coruncanio , nessuno trasmetteva pubblicamente la sapienza giuridica: essa era custodita gelosamente dai pontefici in modo esoterico, segreto. Come racconta Cicerone, Tiberio Coruncanio – primo plebeo a diventare pontefice massimo nel 250 a.C. – fu il primo a rendere pubblici i responsi dei pontefici. Cicerone lascia intendere che Tiberio affisse il testo dei responsi fuori dalla Domus Regia. Tuttavia, Pomponio, pur riconoscendo questa apertura, non è in grado di citare allievi diretti di Tiberio, facendo nascere un'incongruenza tra l'affermazione di principio e i fatti documentati. Pomponio commette anche un errore attribuendo a Quinto Muzio Scevola un episodio storico in realtà compiuto da Fabio Massimo: quello della restituzione ai cartaginesi delle tavole della guerra e della pace.

Inoltre, Licinio, pontefice massimo fino al 183 a.C., ebbe un'influenza giuridica ben maggiore rispetto a Quinto Muzio.Ciò conferma che fino al 180 a.C. circa, i pontefici continuavano ad avere un ruolo predominante nella gestione del diritto. Possiamo quindi concludere che la giurisprudenza laica nasce dopo il 180 a.C., in particolare con la prima opera scritta sul diritto: la cosiddetta Tripartita, attribuita a Sesto Elio Peto (console nel 198 a.C.). Tuttavia, nella tradizione romana, la vera svolta è rappresentata proprio dalla scrittura giuridica e interpretativa introdotta da Sesto Elio. La Tripartita – il cui nome è attribuito solo in epoca augustea – è considerata la prima opera giuridica romana. Anche se oggi l’opera è andata perduta, si sa che era articolata in tre parti: Prima parte: il testo delle XII Tavole => il testo veniva ammodernato nel latino del 175 a.C. L’attività di copiatura serviva a garantirne l’affidabilità. Le XII Tavole restano al centro dell’ordinamento giuridico romano, anche se alcune norme venivano modificate da leggi successive=>ES: inizialmente chi non si presentava in tribunale perdeva automaticamente. Successivamente, una legge introdusse l’obbligo di attendere fino a mezzogiorno, se una delle parti fosse assente. Seconda parte: l’interpretazione delle norme => Sesto Elio forniva interpretazioni giuridiche delle XII Tavole, comprensive anche delle evoluzioni normative nei 250 anni successivi. ES=> La norma "Le donne ai funerali non hanno il lessus", viene interpretata da Sesto Elio come divieto di indossare un particolare abito funebre. ES 2=>nel caso di vendita di uno schiavo con consegna differita, se il compratore era in mora, doveva rimborsare al venditore le spese di mantenimento dello schiavo. Terza parte: i formulari processuali => I più antichi risalgono ad Appio Claudio (300 a.C.). Sesto Elio li aggiorna e modernizza, adattandoli anche linguisticamente e includendo nuove azioni di legge (es. in tema di prestito di denaro). L’attività cautelare (orale, pratica) non dà origine alla scienza giuridica; Questa nasce invece con l’attività scritta e interpretativa, ovvero quando le norme vengono spiegate, motivate e sistematizzate. È proprio questa l’innovazione dei giuristi laici rispetto ai pontefici. Essi scrivono opere giuridiche strutturate, dando inizio a una vera scienza del diritto, come osservano anche Cicerone e Pomponio. Dopo Sesto Elio, la giurisprudenza romana si sviluppa secondo il modello introdotto da Catone il Giovane, figlio di Catone il Censore. Catone il Giovane (detto Vaticatone) scrive una grande opera giuridica in 15 libri, i primi 12 libri sono dedicati all’interpretazione delle XII Tavole, gli ultimi 3 libri contengono formulari dei contratti e dei testamenti, commentati. ES: riflette sulla validità della garanzia per uno schiavo con un dito mozzato: è sano o malato? Questa opera introduce una novità strutturale: i formulari non vengono solo trascritti, ma commentati. In questo modo si passa da una mera attività pratica a una riflessione giuridica. Pomponio afferma che i giuristi successivi non seguirono più lo schema della Tripartita, ma adottarono quello di Catone: non riportano più il testo delle XII Tavole, poiché era già stato codificato da Sesto Elio. I giuristi del II secolo a.C. , i principali successori di Catone il Giovane: Manio Manilio (console nel 149 a.C.) scrive un commento alle XII Tavole e riporta anche formulari. Publio Mucio Scevola (pretore nel 133 a.C.) = scrive un’opera in 12 libri. Abbandona i formulari (ormai considerati strumenti pratici, non teorici). Introduce un approccio puramente intellettuale e interpretativo. Marco Bruto (retore, 142 a.C.) = scrive un’opera in 3 libri. Introduce una nuova formula espositiva: dialoghi con il figlio, innovativa ma non ripresa da altri In conclusione = la scienza giuridica romana nasce quando il diritto viene: scritto,interpretato, trasmesso,sistematizzato. Questo processo si afferma pienamente dopo il 180 a.C., con l’opera di Sesto Elio, e si consolida con Catone, Manilio, Scevola e altri. Il modello non è più quello dei pontefici, ma quello dei giuristi laici, veri scienziati del diritto. Giuristi del I secolo Primi allievi giuristi sono di Manilio, Publio Mucio e Bruto. Catone dice che questi tre consolidarono il diritto civile o meglio l’interpretazione del diritto: scrissero molti libri e seguirono la strada di Catone il giovane di

Le 12 tavole hanno ruolo principale fino al 190, sostituite da ordinanze dei magistrati, editto del pretore, pontefici e giuristi laici

PERIODO IMPERIALE

PERIODO CLASSICO Caratterizzato dalla convivenza tra istituzioni repubblicane e le nuove imperiali che tendono a prevalere sulle prime. -Le assemblee del popolo dopo il 50 d.C. non si convocano più perché ci sono troppi cittadini; -la legge curiata sull'impero c’è ma le curie sono rappresentate dai littori -Magistrati cum imperium (Consoli,pretori,tribuni della plebe) ci sono,ma c’è nuovo magistrato, il principe che in concreto racchiude i poteri dei magistrati; è superiore ai magistrati repubblicani. Il senato è dove principe viene scelto dai senatori. Princeps è primo cittadino, il primo del senato cioè il senatore più importante; gli viene attribuito il titolo di Augusto= aumenta, autorevole. Colui che è custode delle istituzioni repubblicane=> si spaccia come soggetto che custodisce la tradizione ma in realtà la sconquassa completamente. Si autoproclama, alla morte di un principe segue la nomina di uno nuovo. Arangio Ruiz definisce un protettorato. Il primo principe è Ottavio, viene adottato da Cesare e acquista il nome di Ottaviano; dopo la vittoria nelle guerre civili ad Azio Antonio e Cleopatra Precisa i suoi poteri facendosi dare il potere dai soldati. Infatti ottiene il potere -dall’esercito, che ormai non è leva obbligatoria ma professionale; -dal Senato che gli conferisce numerosi poteri speciali; Detiene imperium Magnus , (potere maggiore), dunque può porre il veto a tutti i magistrati repubblicani e non è limitato nello spazio, sia in Italia sia su tutto il territorio romano. L'altro potere è tribunizio a vita ; ma questo ruolo dura un anno e lui non è tribuno della plebe; ha,infatti, solo il potere dei tribuni della plebe, dunque i tribuni non possono porre veto a lui. Amministrazione tra province: avvicinamento tra

  • Province repubblicane ( senatorie o del popolo romano): governate da magistrati repubblicani che, terminato l’imperium a Roma, vengono inviati nelle province come proconsoli o propretori. Accanto a loro possono esserci funzionari imperiali.
  • Province imperiali a capo vi sono i magistrati repubblicani + governatori delle province imperiali nominati dal princeps e suoi collaboratori, “prefetti”. Es =>prefetto dell’egitto, in egitto esiste anche il procuratore dell’amministrazione fiscale. /procuratore della Giudea Ponzio Pilato. I governatori delle province sono anche capi militari; il cuore dell’impero romano rimane l’Italia, escluse Sicilia e Sardegna. ITALIA E ROMA Nel 130 d.C. accanto ai magistrati cittadini (repubblicani) si affiancano nuovi funzionari inviati dal principe a capo della giurisdizione =>processi o dell’amministrazione => consolari A Roma vi sono ancora pretori, edili e censori. Il principe crea nuovi Consoli e pretori con giurisdizione su una materia specifica a fianco dei tradizionali, che fa proporre al suo il processo cognitorio=>garantisce tutela giudiziaria più ampia.Per esempio introduce il diritto agli alimenti,prima non riconosciuto, e istituisce un pretore apposito per farlo rispettare. Prefetto dell’urbe=>capo dell’amministrazione civile a Roma. Il primo, Corvino si dimise dopo 6 giorni perché carica costituzionale, molto onesto. Prefetto dei vigili => capo dell’ordine pubblico es. Vigili del fuoco. In contrasto con gli edili, capi della polizia Prefetto dell’annona=> cura il rifornimento alimentare della città, una sorta di “reddito della cittadinanza". Quantità di cibo distribuito gratuitamente, anche loro in contrasto con gli edili. FONTI

Le fonti precedenti Leggi e plebisciti => gli ultimi si datano intorno al 40 d.C. Impossibile convocare tutti i cittadini Consuetudine => Cicerone la citava nel 44 a.C., ora i giuristi sono molto più scettici; Giuliano, un contemporaneo di Pomponio ne limita gli usi locali. Ordinanza dei magistrati (editti) => abbiamo ancora editti dei pretori e degli edili, es. Nell’epoca di Ottaviano gli edili estendono la tutela alla vendita di schiavi anche a bovini ed equini, poi tutti i quadrupedi. Aggiungono l’azione per la riduzione del prezzo => se il bene è difettoso ma non troppo si può richiedere un prezzo più basso. Nel 130 Adriano incarica Giuliano di redigere una versione definitiva dell’editto del pretore, l’editto perpetuo. Giuristi => Al loro apogeo dal 27 al 180. Tante novità non le introducono, sistemano il diritto vigente. Labeone (età augustea) => Ultimo a introdurre novità secondo pomponio;il primo a commentare l'editto degli edili; voleva estendere il diritto di restituzione del prezzo a ogni tipo di bene, non solo ai quadrupedi e agli schiavi. nel digesto le opere dei giuristi, in realtà, parlano solo di schiavi e animali e ciò ci fa pensare che la proposta di Labeone non fu accettata. Ostile al principe ma innovatore Capitone=> si occupava di diritto pubblico e sacro per legittimare le istituzioni del principe; cerca di legittimare le nuove istituzioni imperiali; sosteneva che la proprietà su un animale selvatico si acquistasse ferendolo per primo (respinta) Sabino (veronese)=>Sotto Tiberio; un’opera insuperata: un compendio di diritto civile in tre libri. Fondatore della scuola sabiniana. Proculo =>Fondatore scuola proculiana; autore di libro di epistole con risposte a questioni giuridiche (postliminio) Scuola dei sabiniani e proculiani; In cosa si differenzieranno non è chiaro. La Tesi di un giurista tedesco afferma che i proculiani si rifacevano a Servio ed erano più legati al diritto positivo, creato dalle istituzioni. Mentre i sabiniani si rifacevano a Quinto Mucio e al diritto naturale, scaturito dall’equità. Tra i sabiniani abbiamo Giuliano, attivo tra 120-160 incaricato di consolidare il diritto, scrisse il Digesta=> l’opera più profonda di diritto Tra i proculiani abbiamo Celso, scrisse un’opera di Digesta che lui, era noto per le interpretazioni polemiche in cui criticava i colleghi. Gaio e Pomponio => tra 130-180, mentre gli altri giuristi erano anche uomini politici, loro erano solo professori di diritto, dunque pubblicarono rispettivamente molte opere: commenti all'editto del pretore, gaio commenta l’editto delle province, entrambi commentano le XII tavole anche se superate, commenti al trattato di diritto civile di Quinto Mucio, Pomponio commenta l’opera di Sabino. Lo schema delle institutiones di gaio è importante: segue il nostro codice civile, è tripartito => personae, res, actiones. Unica opera della giurisprudenza che ci è stata tramandata, ci scrissero sopra un saggio di san gerolamo e qualcosa è andato perso, la copia è del V secolo. Alcuni passi sono stati scoperti da papiri rinvenuti in Egitto da cui si è appreso che Gaio omette alcune parti, es. Gaio parla del contratto di società e nel testo di Verona non vi sono introduzioni e antecedenti storici, nel papiro sì. Tra le opere più importanti scritte dai giuristi vi sono i Digesta, trattati dell’editto e governatori provinciali, compendio del diritto civile di sabino, manuali di gaio e pomponio, commenti di diritto civile di Quinto Mucio e sabino, epistole di proculo. Senatoconsulti => nuove norme di diritto emanate dal senato; un testo legale proposto dal magistrato, poi dall’imperatore e, infine, approvato dal senato. Esistevano anche prima ma non producevano norme di diritto privato ma questioni costituzionali. Es => Senatoconsulto Tertullianum del 130 d.C. che legittima la madre alla successione dei figli; la madre infatti non era parente agnatizia poiché non aveva patria potestas e non c’era diritto di successione ab intestato. Un altro legittima ai figli la successione della madre; senatoconsulto Orfitianum del 178 d.C. Quando c’è assenza di testamento si introduce una nuova categoria di eredi. Gaio afferma che si dubitava in un primo momento se avessero valore di legge.

CODICE TEODOSIANO (438 d.C.) Promosso da Teodosio II, che incarica 12 commissari di raccogliere tutte le costituzioni generali da Costantino in poi. Si basa su tre codici:

  1. Codice Gregoriano (da Adriano a Traiano, raccolta privata in 12 libri)
  2. Codice Ermogeniano (appendice del gregoriano, privata)
  3. Codice Teodosiano (raccolta ufficiale di costituzioni dal 313 al 437) La struttura del Codice Teodosiano (16 libri): - Libro 1 = cariche imperiali e fonti del diritto
  • Dal libro 2 al libro 8 = diritto privato
  • Libro 9 = diritto penale
  • Dal libro 10 al libro 16 = diritto amministrativo, tributario ed ecclesiastico L’ordine delle costituzioni è cronologico. In caso di contraddizione, prevale la più recente. Teodosio riconosce anche valore legale ai codici Gregoriano ed Ermogeniano. Gli obiettivi principali erano:
  • Dare certezza giuridica - Limitare i rescritti (spesso falsificati). - Rendere le costituzioni generali, eliminando riferimenti ai casi specifici. C’è un innovazione del materiale, le leggi vengono raccolte su fogli cuciti insieme (codex) invece che su rotoli, riducendo il rischio di falsificazione. La legge delle citazioni (426 d.C.) Stabilisce che si possono citare in giudizio solo i cinque grandi giuristi Gaio, Papiniano, Ulpiano, Paolo, Modestino. Gli altri possono essere citati solo se richiamati da questi cinque. Lo scopo era ridurre la confusione e uniformare le decisioni giudiziarie. La compilazione di Giustiniano (527–565 d.C.) L’imperatore Giustiniano, originario dell’Illiria, vuole:
  • Restaurare le tradizioni latine - Riconquistare l’Occidente - Riorganizzare il diritto romano. Le due grandi linee della sua opera 1. Costituzioni imperiali 2. Opere dei giuristi classici Le opere del Corpus Iuris Civilis
  • Codice Giustinianeo (529, poi 534) = sintesi dei tre codici precedenti + nuove costituzioni (fino al 534). Organizzato in 12 libri per materia. La prima versione (529) viene distrutta dopo la revisione del 534.
  • Novelle (535–565) = nuove costituzioni successive al codice. Raccolte in tre versioni principali: Epitome di Giuliano (535–534): 122 costituzioni, tradotte e riassunte in latino; Collectio Optima (570–565): 168 costituzioni in greco, la più affidabili; Authenticum: raccolta medievale, con testi originali e traduzioni latine.
  • Istituzioni (533) = manuale didattico per studenti di diritto (4 libri). Il modello sono le Istituzioni di Gaio, ma riorganizzate in paragrafi e scritte come lezione pronunciata da Giustiniano. Hanno valore di legge Contemporaneamente, Giustiniano riforma gli studi giuridici, portandoli da 4 a 5 anni.
  • Digesto (533–534) = raccolta di passi tratti dalle opere dei giuristi romani, ordinati per materia (50 libri). I giuristi più citati (180–240 d.C.): Scevola, Fiorentino, Papiniano, Paolo: 1. Codice 2. Digesto 3. Istituzioni 4. Novelle I giuristi del 500’ hanno cambiato i testi dei giuristi del 200 nei casi più microscopici per adattarsi al tempo, ad esempio si parlava di atti solenni come la mancipatio che nel 500 scompare ma poiché i giuristi del 150 ne parlavano ancora, i giuristi di Giustiniano li sostituivano con “consegna informale” , cioè “traditio”

DIRITTO DELLE PERSONE

L’elemento personale viene classificato in tre status (condizioni) che indica la relazione della persona con una collettività. Status libertatis => rapporto generale rispetto all’umanità; i giuristi dicono che per natura tutti gli esseri umani sono liberi, se diventano schiavi è perché così lo stabilisce l’ordinamento. La condizione di liberta' è condizione naturale; quella di schiavitù è un’ eccezione della legge Status civitatis => posizione della persona rispetto a una comunità statale Status familiare => posizione rispetto alla famiglia; colui che è titolare dei diritti è il pater familias Status di famiglia e di libertà sono collegati perché il capo famiglia ha posti a lui sia suoi discendenti, nati da matrimonio o acquisiti, sia gli schiavi. Invece la donna può avere sotto di sé solo schiavi; la potestà sui discendenti appartiene solo ai maschi e all’ascendente di grado più remoto (nonno poi padre). CITTADINANZA. Il principio della cittadinanza subisce diverse attenuazioni e viene applicato in tutto il diritto romano. Nella Roma antica, solo i membri delle classi dominanti erano cittadini a pieno titolo, mentre i plebei avevano diritti politici molto limitati. Con l’espansione di Roma, la cittadinanza fu inizialmente ristretta agli abitanti della città e delle tribù rustiche. Gli altri popoli italici erano legati a Roma da alleanze, che li lasciavano formalmente stranieri. Dopo la guerra sociale la cittadinanza fu estesa a tutti gli Italici, e successivamente anche alla Gallia Cisalpina e alla Sicilia sotto Cesare. Nonostante ciò, gran parte degli abitanti dell’Impero restano peregrini (stranieri). Peregrini alicuius civitatis, appartenenti a città preesistenti e dotati di propri ordinamenti; Peregrini senza civitas, sudditi privi di autonomia.

Le categorie intermedie: i Latini Tra cittadini e peregrini si collocavano i Latini, originari del Lazio

che parlano e scrivono latino. Avevano una comunanza di costumi e lingua con Roma. distinti in tre gruppi: Latini prisci :antichi abitanti del Lazio, legati a Roma da rapporti privilegiati (matrimonio con i Romani), diritto di accedere al diritto romano e potevano ottenere la cittadinanza se ricoprivano magistrature nella loro città. Latini coloniarii: Nel 338 Roma conquista tutto il Lazio e, tranne 6 città, tra cui Tivoli, i latini diventano romani. Roma fonda al centro e al nord italia colonie latine come Piacenza e Cremona che sono colonie latine e non città romane perché i cittadini che si spostano perdono la cittadinanza romana e acquistano quella locale. Connubio possibile e anche accesso al diritto romano, intorno al 200 si aggiunge il diritto di ritornare a Roma riprendendo la cittadinanza purché io lasci un discendente nella colonia perché a Piacenza e Cremona non era facile sopravvivere. Tra 90 e 88 la cittadinanza viene data a universum lazio, anche Piacenza e Cremona. Dunque i latini sono diventati tutti cittadini romani ma nel 89 tutte le città del nord Italia che non sono romane diventano città latine=> colonie fittizie. Dal 89 non si prevede più il connubio e neanche il diritto di accedere al diritto romano ma di fatto lo usano. Nel 43 si c'è il diritto latino in Sicilia, poi spagna e Francia=> sprovviste di connubio e di diritto romano Latini Iuniani: Comparvero in età imperiale; erano schiavi liberati che non ottenevano la cittadinanza romana. Avevano capacità di commercium, ma non potevano fare testamento; alla morte, i loro beni tornavano al padrone. Con la constitutio Antoniniana di Caracalla (212 d.C.), la cittadinanza romana fu estesa a tutti gli abitanti liberi dell’Impero. Da quel momento, la distinzione tra cives e peregrini rimase solo per gli stranieri esterni all’Impero. Le categorie dei Latini scomparvero. Si acquista la cittadinanza romana:

- Per nascita => 1) quando si nasce da genitori romani, sia da matrimonio legittimo, sia illegittimo.

  1. Quando i genitori hanno cittadinanze differenti sia che l’unione dei genitori sia riconosciuta dal diritto romano come matrimonio o no=> se è riconosciuta i figli seguono la cittadinanza del padre al momento del concepimento. Se no la prole segue la cittadinanza della madre al momento della nascita. Intorno al 90 a.C. si introdusse un’eccezione poi eliminata da Adriano nel 130 dc=>La legge Minicia; nel

cittadino liberato è ritornato greco. Bruto propose di votare la legge per mantenere la cittadinanza romana a meno che non avesse fatto ritorno entro 3 mesi. Questa è una condizione risolutiva STRANIERI coloro che non hanno le caratteristiche per essere romani o latini. Gli stranieri possono avere una cittadinanza autonoma oppure essere senza cittadinanza (apolidi) => russi scappati dalla rivoluzione d’ottobre. In Egitto la maggioranza era apolide. Straniero: le città alleate formalmente conservavano la loro autonomia, ma erano di fatto sottomesse a roma. → L’autonomia era una concessione unilaterale del governatore, non un vero trattato. In assenza di accordi, Roma tollerava l’autonomia locale ma imponeva il proprio controllo. Col tempo, molte città abbandonarono i loro diritti locali e adottarono il diritto romano, fino a quando nel 212 d.C. l’editto di Caracalla (Constitutio Antoniniana) concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell’Impero. Gli apolidi non hanno un loro diritto e applicano il diritto romano. Es Nella giudea una donna ebrea applicava il diritto romano, non quello ebraico. Diritto applicato nell’impero => tra romani e latini si applicava il diritto di Roma, con leggi, ordinanze, senatoconsulti ecc.. i problemi nascono con apolidi e stranieri. Tra romani e stranieri si applicava il diritto straniero se il rapporto era in una città straniera con autonomia, tra romano e apolide o straniero con cittadinanza fuori dalla città straniera (in campagna ad esempio) si applica il diritto romano contenuto nell editto del governatore provinciale. (Quello commentato da gaio) =>Diritto romano Con qualche aggiustamento ma il diritto del pretore romano con qualche particolarità del luogo. Il diritto civile=> dei cittadini romani e latini; ius civile: Diritto dei cittadini romani e latini; basato su leggi, senatoconsulti, consuetudini Ius honorarium: Diritto creato dai magistrati attraverso i loro editti per correggere o integrare il diritto civile ius gentium: diritto dei popoli, la parte del diritto civile applicata agli stranieri

Tutela Lo straniero non aveva piena tutela giuridica: il magistrato romano non era obbligato a

proteggerlo. In teoria, poteva esserci sequestro dei beni dello straniero o “giustizia privata”. In pratica, il pretore peregrino (e i governatori provinciali) tutelano gli stranieri fingendo che fossero cittadini romani, così da permettere l’accesso alla giustizia (nella procedura formulare). Testo esemplare: Quinto Mucio Scevola, “in pace quoque postliminium dat..” → Se non c’è trattato con un popolo straniero, non sono nemici, ma “quello che è nostro, se si trova presso di loro, diventa loro”, quindi riconosce una forma minima di diritto reciproco. RAPPORTO TRA DIRITTO CIVILE E ONORARIO Il diritto onorario nasce come diritto dei magistrati (pretori, edili, governatori) fondato sul loro imperium, cioè il potere di creare norme temporanee nei loro editti. Secondo Papiniano e Sabino, si distingue così: Ius civile: ciò che deriva dalle leggi e consuetudini dei cittadini; Ius honorarium: ciò che deriva dagli editti dei magistrati, volto a sostenere, correggere o completare il diritto civile. L’origine formale del diritto onorario è una legge di Augusto del 17 a.C. che fissava la durata degli editti → I giudizi iniziati sotto un magistrato cessavano se cambiava la carica: per questo i giuristi parlano di “diritto onorario”, legato alla funzione del magistrato. Esempio di adattamento provinciale In Egitto, il trasferimento di proprietà richiedeva registrazione scritta nei registri pubblici, regola locale poi mantenuta nel diritto provinciale. Quindi, il diritto onorario era simile al civile, ma con particolarità locali. DIRITTO DI SEQUESTRO se un cittadino romano subiva un torto in territorio straniero (ad esempio un credito non pagato, un furto, o un danno commerciale) Roma non interveniva ufficialmente. In quel contesto vigeva una forma di autotutela privata chiamata comunemente ius belli privati che includeva il cosiddetto diritto di sequestro o rappresaglia: Questo non era un “diritto codificato” nel senso moderno, ma una prassi consuetudinaria riconosciuta tra comunità in assenza di un’autorità superiore. In effetti, anche se il diritto lo permetteva, non era conveniente abusarne, perché: Poteva provocare

rappresaglie reciproche , Danneggiava i rapporti commerciali; Poteva compromettere future alleanze o trattati. Perciò, i cittadini romani più accorti valutavano la situazione: se valeva la pena esercitare quel diritto o se era meglio trovare un accordo pacifico. STATO DI LIBERTA’ la schiavitù è eccezione introdotta legislativamente. In origine, a Roma, la schiavitù era poco diffusa: Con le guerre vittoriose, la prigionia di guerra aumentò negli ultimi secoli della Repubblica e nei primi dell’Impero: Le guerre transmarine portarono migliaia di prigionieri; I mercanti compravano schiavi nei mercati della Grecia e dell’Asia Minore; Il lusso delle classi ricche accrebbe la domanda di schiavi. Nella capitale, i servi divennero più numerosi dei cittadini liberi; Il lavoro servile finì per ridurre quasi a zero il lavoro libero. Sotto Augusto furono emanate leggi per limitare le manomissioni e controllare i liberti, Tuttavia, la schiavitù non era così diffusa nelle campagne e nelle province come a Roma. Con la fine delle guerre e l’avvento del colonato (contadini legati alla terra) la schiavitù diminuì. Anche il cristianesimo, predicando l’uguaglianza, favorì le liberazioni per abusi. Ai tempi di Giustiniano, la schiavitù esisteva ancora nel diritto, ma era in declino. Giuridicamente, lo schiavo è una cosa (res), oggetto di proprietà e di scambio. Tuttavia, poiché è un essere umano può compiere atti giuridici validi per conto del padrone (acquisti, obbligazioni, successioni); può avere un peculio (piccolo patrimonio gestito da lui ma appartenente al padrone); può rendere locus religiosus (fuori commercio) il luogo in cui è sepolto. È anche soggetto di pena: le leggi gli attribuiscono responsabilità penali (es. pena della rupe Tarpea per il furto flagrante). Se uno schiavoperdeva il padrone era detto servus sine domino e poteva essere occupato da chiunque Si diventa schiavi della comunità romana:

  • Per cattura: in guerra o in tempo di pace, nei confronti di stranieri (peregrini).

Cattura in guerra =>Quando un individuo straniero veniva catturato dai Romani durante un conflitto,

diventava schiavo della comunità romana. Secondo la concezione arcaica, chiunque non fosse alleato di Roma era considerato nemico di diritto (hostis iure). Questo era il pensiero del giurista Quinto Mucio Scevola (II sec. a.C.), secondo il quale Roma poteva legittimamente catturare e ridurre in schiavitù chiunque non avesse un trattato di alleanza. In seguito, intorno al 90 a.C., Quinto Mucio Scevola (il figlio) affermò che La cattura poteva riguardare soldati e civili nemici. Nel periodo monarchico, il nemico catturato apparteneva personalmente a chi lo aveva catturato. Nell’età repubblicana, invece, i prigionieri di guerra e gli altri beni del nemico entravano a far parte del bottino mobiliare di guerra (praeda bellica), considerato proprietà collettiva dell’esercito romano. Fino alla decisione del magistrato, tali beni erano adespoti (res nullius, cioè senza proprietario). Il magistrato poteva: acquistarli personalmente; destinarli alla Repubblica romana, rendendoli pubblici; assegnarli ai soldati come premio (assegnazioni gratuite); oppure venderli ai “divisores praedae”, cioè mercanti che seguivano l’esercito per acquistare bottino e prigionieri. La vendita dei prigionieri di guerra avveniva tramite la mancipatio, una cerimonia solenne con cui si trasferiva la proprietà di beni o persone.Tuttavia, il primo acquirente dello schiavo non compiva la mancipatio, ma prendeva possesso dello schiavo ponendogli una ghirlanda di fiori sul capo, gesto simbolico che indicava che era stato “salvato” dalla morte: da qui il termine servus, derivante da servare (“salvare”). Cattura in tempo di pace => Non è un trasferimento, la cattura di stranieri era lecita solo se non esisteva un’alleanza. La schiavitù per cattura (ex captivitate) apparteneva al ius gentium, poiché era riconosciuto anche presso altri popoli antichi. -Per nascita : da madre schiava, al momento del parto si cade in schiavitù. Il padre non rileva ai fini dello status libertatis. Giustiniano, nella sua legislazione, stabilì che: “ Se la madre è stata libera anche solo per un momento tra concepimento e parto, il figlio nasce libero”. Questa norma umanitaria