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Diritto privato romano, Dispense di Diritto Privato Romano

Appunti + libro: completo per lo studio. Prof. Sciandrello.

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 23/03/2026

vitto1701
vitto1701 🇮🇹

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DIRITTO PRIVATO ROMANO
Lo studio del diritto romano serve a comprendere che il diritto è un prodotto della storia, a tal
proposito Pomponio osservava: "Il diritto non può esistere se non c'è qualcuno esperto del diritto che
di giorno in giorno possa migliorarlo”.
Il giurista adegua (ATTIVITA INTERPRETATIVA) il diritto alla realtà che ogni giorno si rinnova;
l’inquadramento di un'esperienza giuridica dipende dal contesto storico - costituzionale.
Le principali concezioni di diritto si dividono in due correnti:
la visione normativa, che identifica il diritto con un complesso di norme e regole di condotta;
la visione istituzionale, che lo intende come ordinamento giuridico, cioè l’organizzazione
stessa della società.
La distinzione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo è un concetto fondamentale nel diritto, che
riguarda la relazione tra norme giuridiche e individui.
- diritto oggettivo
si intende quel complesso di regole create da una comunità di persone per regolare la loro
convivenza (“norma agendi”).
Si riferisce all’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra le persone in una società.
In altre parole, è il sistema normativo nel suo complesso, ossia l’insieme di leggi, regolamenti e
consuetudini che definiscono ciò che è giuridicamente lecito o illecito.
Il diritto oggettivo ha un carattere generale e astratto, applicandosi a tutti i soggetti di una determinata
comunità.
Esempio: Il codice civile, il codice penale o la Costituzione sono esempi di diritto oggettivo, perché
contengono norme valide per tutti.
L'esperienza giuridica Romana nell'ambito del diritto oggettivo si divide in:
ius civile: intende il diritto proprio dei Romani e perciò unicamente fruibile dai cittadini (cives).
ius gentium: intende il diritto comune a tutti i popoli e perciò fruibile anche dagli stranieri (peregrini).
Nel sistema di diritto romano ci sono norme di ius civile e norme di ius gentium:
non ci sono solo quelle create dai romani, ma anche altri tipi di regole, poichè si sta considerando un
diritto che si sviluppa nell’arco di 14 secoli, quindi non è solo quello delle origini.
Nonchè si divide inoltre tra:
ius civile: in questo caso si intende il diritto prodotto da fonti tipicamente riconducibili all’ordinamento
giuridico romano (ad es. mores, leges, senatus consulta, responsa, etc…).
ius honorarium: si intende il diritto prodotto dai magistrati romani aventi potere giurisdizionale (ad es.
edictum praetoris). → Il diritto onorario inizia ad affermarsi durante l’età repubblicana di Roma perché
il pretore viene istituito 367 a.C.
Si distingue poi in:
ius Privatum: regola i rapporti tra individui in quanto tali.
ius Publicum: regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività (populus).
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DIRITTO PRIVATO ROMANO

Lo studio del diritto romano serve a comprendere che il diritto è un prodotto della storia , a tal proposito Pomponio osservava: "Il diritto non può esistere se non c'è qualcuno esperto del diritto che di giorno in giorno possa migliorarlo”. Il giurista adegua ( ATTIVITA’ INTERPRETATIVA ) il diritto alla → realtà che ogni giorno si rinnova; l’inquadramento di un'esperienza giuridica dipende dal contesto storico - costituzionale.

Le principali concezioni di diritto si dividono in due correnti: ● la visione normativa , che identifica il diritto con un complesso di norme e regole di condotta; ● la visione istituzionale , che lo intende come ordinamento giuridico, cioè l’organizzazione stessa della società.

La distinzione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo è un concetto fondamentale nel diritto, che riguarda la relazione tra norme giuridiche e individui.

- diritto oggettivo si intende quel complesso di regole create da una comunità di persone per regolare la loro convivenza (“norma agendi”). Si riferisce all’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra le persone in una società. In altre parole, è il sistema normativo nel suo complesso, ossia l’insieme di leggi, regolamenti e consuetudini che definiscono ciò che è giuridicamente lecito o illecito. Il diritto oggettivo ha un carattere generale e astratto, applicandosi a tutti i soggetti di una determinata comunità.

Esempio: Il codice civile, il codice penale o la Costituzione sono esempi di diritto oggettivo, perché contengono norme valide per tutti.

L'esperienza giuridica Romana nell'ambito del diritto oggettivo si divide in: ius civile : intende il diritto proprio dei Romani e perciò unicamente fruibile dai cittadini (cives). ius gentium : intende il diritto comune a tutti i popoli e perciò fruibile anche dagli stranieri (peregrini).

Nel sistema di diritto romano ci sono norme di ius civile e norme di ius gentium: non ci sono solo quelle create dai romani, ma anche altri tipi di regole, poichè si sta considerando un diritto che si sviluppa nell’arco di 14 secoli, quindi non è solo quello delle origini.

Nonchè si divide inoltre tra: ius civile : in questo caso si intende il diritto prodotto da fonti tipicamente riconducibili all’ordinamento giuridico romano (ad es. mores, leges, senatus consulta, responsa, etc…). ius honorarium : si intende il diritto prodotto dai magistrati romani aventi potere giurisdizionale (ad es. edictum praetoris). → Il diritto onorario inizia ad affermarsi durante l’età repubblicana di Roma perché il pretore viene istituito 367 a.C.

Si distingue poi in: ius Privatum : regola i rapporti tra individui in quanto tali. ius Publicum : regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività (populus).

- diritto soggettivo si intende una pretesa, riconosciuta dall’ordinamento giuridico, ad un comportamento altrui, normalmente espresso in termini di doverosità nella prospettiva del singolo (“facultas agendi”). Indica il potere o la facoltà che una persona ha di esigere o ottenere qualcosa, sulla base delle norme del diritto oggettivo. È il riconoscimento di un interesse o di un bene giuridico a favore di un singolo individuo, protetto dal diritto. → Il diritto soggettivo rappresenta quindi la capacità di un soggetto di agire e far valere un proprio diritto.

Esempio: Il diritto di proprietà su un bene, il diritto di voto, o il diritto alla salute sono esempi di diritti soggettivi, perché fanno riferimento a diritti che spettano a singole persone.

Il diritto soggettivo può essere ulteriormente classificato in diverse categorie, tra cui potestà e facoltà, a seconda della natura del potere o della capacità attribuita al soggetto:

potestà , cioè il potere-dovere esercitabile su altri indipendentemente dalla loro volontà. E’ un diritto soggettivo che si manifesta come un potere giuridico esercitabile in modo unilaterale da parte di un soggetto nei confronti di altri, che sono in una posizione di soggezione. A differenza di un diritto soggettivo ordinario, la potestà viene esercitata non solo per il beneficio del titolare del diritto, ma anche nell' interesse di un'altra persona o della collettività. Esempio: La potestà genitoriale (oggi definita come responsabilità genitoriale) è il diritto e dovere che i genitori hanno di esercitare un potere decisionale nell'interesse del figlio minore. In questo caso, il figlio è soggetto a tale potere, che viene esercitato nel suo interesse.

facoltà , cioè le possibilità di utilizzo comprese in un diritto (es. il proprietario può usare, alienare o godere dei frutti del bene). E’ un aspetto di un diritto soggettivo che consente al titolare di scegliere liberamente se esercitare o meno il proprio diritto. Si tratta di una libertà d'azione che il diritto conferisce al soggetto, senza la necessità di ottenere il consenso di altri e senza un obbligo specifico di agire. Esempio: Il proprietario di un immobile ha la facoltà di vendere o affittare il proprio bene. Non è obbligato a farlo, ma può decidere se e quando esercitare questa possibilità.

Al diritto soggettivo corrisponde sempre un DOVERE GIURIDICO , all’interno del quale si distinguono diverse categorie: Obbligo → il dovere giuridico che impone a un soggetto (debitore) di compiere una determinata prestazione a favore di un altro soggetto (creditore). Si tratta di un dovere vincolante, il cui mancato adempimento può comportare conseguenze giuridiche, come sanzioni o risarcimenti. Esempio: L’obbligo di pagare una somma di denaro in base a un contratto di compravendita.

Soggezione →È la situazione in cui un soggetto si trova subordinato , anche contro la sua volontà, all’esercizio di un diritto da parte di un altro soggetto (al potestà altrui). Il soggetto passivo (colui che si trova in soggezione) non ha la possibilità di impedire l’esercizio di tale diritto, anche se ne subisce gli effetti. In questo caso, il soggetto non deve compiere un’azione specifica, ma deve accettare l’effetto giuridico che deriva dal potere di un altro soggetto. Esempio: Una persona è soggetta all’espropriazione di un bene per pubblica utilità. Non può impedirlo se l’autorità competente esercita il suo diritto.

ETA’ ARCAICA

(dalle origini di Roma – 754 a.C. – a metà del III secolo a.C.)

L’età arcaica coincide con la fase monarchica e con i primi secoli della repubblica.

La società è semplice e chiusa, e questo si riflette sul diritto, che mantiene per tutto il periodo caratteri originari:

  • Povertà di strutture: sono pochi i comportamenti giuridicamente rilevanti, poche le figure di diritti soggettivi e di potestà riconosciute.
  • Formalismo: per produrre effetti giuridici occorre l’uso di formule solenni (certa verba) e di gesti rituali.
  • Chiusura: il diritto è valido solo per i cittadini romani, non per gli stranieri.
  • Funzione pratica: il diritto è ancora strettamente collegato alle esigenze elementari di una società agricola e patriarcale.

Le fonti di produzione del diritto romano in età arcaica sono:

  • Mores → consuetudini = comportamento ripetuto nel tempo e avvertito dai consociati come obbligatorio; sono la principale esperienza di produzione nella roma arcaica.
  • Leges → occupano lo spazio residuo/molto piccolo, si intendono le/i leggi/provvedimenti emanate/i dal re che riguardano più che altro il diritto penale. Facendo riferimento all’età arcaica monarchica, per leges si intendono le leges regie , cioè le leggi emanate dal re, provvedimenti originati dalla volontà del monarca.
  • Interpretazione pontificale → figure religiose (i pontefici), i quali avevano nella società primitiva una funzione religiosa che spesso si mischiava con quella giuridica, dunque interpretavano i mores/le consuetudini e li/le divulgavano arrivando a volte a modificarli/e. Ecco perchè nell’elenco delle fonti di produzione del diritto si include l’interpretazione dei pontefici, poichè hanno questa doppia funzione di interpretazione e comunicazione delle fonti consuetudinarie. → L’attività interpretativa è essa stessa attività di creazione del diritto.

Il diritto arcaico si identifica dapprima con il ius Quiritium , il più antico nucleo giuridico di Roma, riservato ai cittadini (i Quiriti ); esso riconosceva soprattutto posizioni di potere assoluto: sul patrimonio (dominium ex iure Quiritium), sulla famiglia (patria potestas), sulla moglie (manus), e sui beni acquistati tramite mancipium.

Successivamente il diritto assume la denominazione di ius civile , perché riguardava tutti i cittadini romani ( cives ). Al suo interno si sviluppano nuove figure: ● le obbligazioni (oportere), che introducono rapporti relativi tra creditore e debitore; ● le servitù e l’usufrutto, che attribuiscono diritti parziali su beni altrui.

Il ius civile comprende quindi il ius Quiritium , ma è più ampio e complesso: accanto ai diritti assoluti si affermano diritti e obblighi relativi, connessi ai rapporti obbligatori.

ETA’ REPUBBLICANA / PRECLASSICA

(dal III secolo a.C. alla fine della repubblica) La società romana si trasforma: si arricchisce grazie al commercio, entra in contatto con la civiltà greca e si raffina culturalmente; questi cambiamenti portano anche a tensioni sociali, guerre civili e alla crisi delle istituzioni repubblicane. L’età repubblicana si caratterizza per la democrazia partecipativa , quindi le fonti di produzione sono più numerose.

Le fonti del diritto in età repubblicana sono:

  • Mores → norme consuetudinarie.
  • Leges → atto normativo frutto di un particolare e complesso procedimento di approvazione del testo normativo, che vedeva coinvolti i magistrati proponenti , ma anche il popolo riunito in diverse forme assembleari. Avviamento non indicano più le leges regie del rex, poichè l’assetto costituzionale è mutato e il re non c’è più: al vertice ci sono i due consoli. In età repubblicana, tra i vari organi costituzionali vi sono le assemblee del popolo ↓ comizi curiati, comizi centuriati, concili della plebe Le leges sono un testo normativo proposto dal magistrato e approvato dal popolo : come avviene oggi in Parlamento.
  • Plebiscita → testi normativi votati da un'assemblea popolare ristretta ai soli plebei, il magistrato proponente è anch'esso un plebeo, " tribuno della plebe ", e fa votare loro un testo normativo. I plebisciti rappresentano una delle diverse conquiste ottenute dai plebei nei confronti del patriziato: la prima fase della repubblica è inizialmente caratterizzata da conflitti tra patrizi e plebei per chi deve dirigere la città. I plebei ottengono alcune garanzie tra cui il poter di votare i provvedimenti normativi valevoli anche per tutti gli altri, e non solo per loro. Sempre durante la repubblica romana, i plebisciti vengono equiparati alle leges, quindi si esaurisce la necessità di dover distinguere tra leges comiziali e plebisciti.

Un plebiscito famosissimo è quello aquiliano che introduce la responsabilità da danno

extracontrattuale, che si riflette ancora oggi nel nostro Codice civile.

  • Senatus consulta → provvedimenti normativi che consistono in delibere del Senato, uno dei pochi organi già presenti in età monarchica, detta assemblea dei papes , anziani e saggi che si riunivano. In età repubblicana il Senato decide deliberatamente di intervenire su una materia producendo norme.
  • Interpretatio prudentium → il diritto romano inizia ad assumere un valore scientifico; questo fa riferimento all’attività dei prudentes , ovvero esperti in diritto che, in età repubblicana, cominciano ad interessarsi a questa materia per portare un contributo alla società in quanto nello stesso periodo si stava esaurendo l'attività interpretativa dei Pontefici a causa della divulgazione dei primi testi scritti sul diritto. In una prima fase il diritto circolava oralmente → Pontefici → attività interpretativa; con la diffusione degli scritti affissi ai fori romani questa non è più possibile. La scrittura riduce i poteri dei pontefici e uno degli importanti esempi più importanti riguarda la pubblicazione dei formulari delle actiones nei processi romani, i quali in epoca precedente circolavano solo in maniera orale → la pubblicazione di questi formulari contribuisce alla conoscibilità del diritto.

Nell’età preclassica il ius civile subì una forte espansione. A partire dal III secolo a.C. Roma iniziò a riconoscere e tutelare nuovi negozi giuridici, cioè atti capaci di produrre effetti giuridici, anche se compiuti da non cittadini ( peregrini ). Questi nuovi negozi producevano effetti espressi con il verbo “ oportere ”, già usato nel ius civile più antico, ma con una nuova precisazione: “ ex fide bona ”, cioè secondo buona fede. Da ciò derivarono due significati di ius civile:

  1. il diritto che regolava istituti e negozi riservati ai soli cittadini romani;

2. il diritto che comprendeva anche quei negozi riconosciuti e tutelati nei confronti dei peregrini ,

purché producessero obbligazioni espresse nei termini di oportere.

Era possibile così adeguare il diritto alle nuove realtà , senza bisogno di continue nuove leggi: i giudici non si sostituivano al legislatore, perché in concreto essi seguivano le interpretazioni e i principi elaborati dalla giurisprudenza (ossia dai giuristi). Erano dunque i giuristi, e non i giudici, a “creare” diritto, adattandolo alle esigenze sociali ed economiche. Poiché questi nuovi negozi si applicavano anche ai peregrini, furono presto qualificati come parte del

ius gentium (“diritto delle genti”).

Il ius gentium si contrapponeva al ius civile in senso stretto, perché non era riservato ai soli cittadini, ma si applicava a tutti. Tuttavia, poiché le obbligazioni derivanti da tali negozi erano espresse in termini di oportere , esso fu considerato anche parte del ius civile in senso lato. La giurisprudenza estese progressivamente la qualifica di ius gentium anche ad altri istituti del vecchio ius civile, rendendoli fruibili pure ai non cittadini: ad esempio, la traditio, la stipulatio (nelle forme diverse dalla sponsio) e il mutuo.

In questo modo il ius gentium divenne una categoria ampia di istituti accessibili anche agli stranieri, ma che restavano parte integrante del ius civile quanto agli effetti giuridici.

Accanto al ius civile, in età preclassica si sviluppò il ius honorarium , ossia il diritto creato

dall’attività dei pretori , quei magistrati istituiti a partire da 367 a.C., ai quali è affidato l'esercizio dell'attività giurisdizionale: ius dicere →dire il diritto. I principali magistrati coinvolti furono:

  • pretore urbano , istituito con compito di dicere ius (amministrare la giustizia tra cittadini romani);
  • edili curuli , magistrati senza imperium, con competenze sul mercato e sulle controversie riguardanti la compravendita di schiavi e animali;
  • pretore peregrino (praetor peregrinus), istituito nel 242 a.C., incaricato di dirimere le controversie tra cittadini e stranieri o tra stranieri stessi, con pari dignità rispetto al pretore urbano; → stranieri che vivono in territori sotto il controllo di Roma, che quindi non hanno la cittadinanza romana però rispondono alle regole dell'ordinamento giuridico romano.
  • governatori provinciali , che esercitavano funzioni giurisdizionali nelle province conquistate.

Attraverso l'istituzione di queste due figure si comincia a diffondere la pratica, da parte di costoro, di emanare all'inizio dell'anno di carica (perché questi magistrati duravano in carica un anno) un editto,

l’ editto pretorio (deriva da qua lo ius honorarium) pubblicato dal pretore all’inizio del suo anno di

carica. L’editto non conteneva ordini, ma rappresentava un vero e proprio programma di azione , con la promessa di strumenti giuridici che il pretore si impegnava a concedere. Poiché ogni pretore durava in carica un anno, l’editto aveva durata annuale. Tuttavia, di fatto, i pretori successivi confermavano le clausole precedenti, quelle più utili e sperimentate, arricchendole con nuove disposizioni. Si formò così l’ edictum tralaticium , un nucleo stabile e trasmesso di generazione in generazione, che troverà sistemazione definitiva nell’età classica.

EDITTO PRETORIO : contiene sia istituti aventi fondamento nel diritto civile (ius civile), che istituti aventi fondamento nel diritto dei magistrati (ius honorarium). Il diritto onorario segue la successione dei pretori anno dopo anno, in costante aggiornamento/in costante dialogo con la prassi, e perciò, pur non avendo il potere di abrogare le norme riguardanti i civili, ha il potere di “correggerle” (introducendo azioni adiettizie). L’attività del magistrato dunque corregge le norme dello ius civile. Sul finire dell’età repubblicana, l’editto ha una struttura pressoché definitiva (considerato abbastanza completo, nonostante la costante possibilità da parte dei magistrati di integrarlo e correggerlo).

Questo testo normativo, l'editto pretorio, contiene sia istituti, e quindi corrispondenti mezzi di tutela aventi fondamento nello ius civile , sia istituti aventi fondamento esclusivamente nello ius honorarium , cioè del diritto dei magistrati, perché onorario è l'aggettivo che qualifica l'attività dei magistrati.

Funzioni del diritto pretorio

Il diritto pretorio non abrogava il ius civile, ma lo integrava e correggeva attraverso strumenti processuali nuovi. L’intervento del pretore aveva tre direzioni principali:

  1. agevolare l’applicazione del ius civile ( adiuvandi ), con rimedi che rendevano più pratico l’uso delle norme esistenti; (funzione d’aiuto)
  2. colmare le lacune del ius civile ( supplendi ), introducendo nuove azioni (actiones utiles, in factum) e tutelando rapporti non previsti dalla legge; (funzione suppletiva)
  3. correggere il ius civile ( corrigendi ), intervenendo nei casi in cui l’applicazione rigida delle norme avrebbe portato a risultati iniqui; (funzione correttiva)

Perché ha queste tre caratteristiche il diritto honorarium rispetto al diritto civile? Perché essendo un diritto (quello onorario) che di fatto segue la successione dei pretori anno dopo anno, è un diritto in costante aggiornamento , cioè in costante dialogo con quella che è la prassi, quindi è capace di recepire quelle che sono le istanze della prassi. E pur non avendo mai il potere di abrogare norme di ius civile perché il pretore o il magistrato non ha questo potere, i suoi interventi non sono mai abrogativi né tacitamente né espressamente di ius civile, però ne colma le lacune (adiuvandi.. supplendi..), oppure corregge le storture.

Nel diritto romano assistiamo a un grande sviluppo di generi letterari giuridici, che diventano la principale fonte di produzione del diritto. I giuristi partivano da casi pratici reali o da ipotesi elaborate sulla base della loro esperienza, proponendo soluzioni che poi venivano sottoposte alla verifica della prassi. Da questo continuo dialogo tra teoria e pratica nasceva lo ius controversum , cioè un diritto caratterizzato da opinioni contrastanti. A noi moderni questa situazione può sembrare problematica, perché siamo abituati a pensare che il diritto debba offrire un’unica regola certa da applicare, ma nel sistema romano, aperto e casistico , prevaleva la soluzione che risultava più convincente e meglio accolta dalla pratica giudiziaria.

Ius controversum → diritto che ha al suo interno aspetti di controversialità, il diritto romano vede prevalere la norma che meglio viene recepita nella prassi ↓ sistema casistico : fornire la soluzione più corretta per quel caso. I giuristi entrano nel consilium principis → entrano a far parte dell'amministrazione imperiale; dopo il III secolo d.C. si assiste ad un esaurimento dell’attività dei giuristi, poiché la cancelleria imperiale comincia a richiedere che la decisione ultima delle norme da seguire spetti all’imperatore.

Un esempio significativo è quello della compravendita : contratto, introdotto nella metà dell’età repubblicana, si basava sull’uso della moneta coniata e si distingueva dal più antico baratto (o permuta ), che prevedeva lo scambio di un bene contro un altro. A un certo punto sorse una questione: la permuta doveva essere considerata una forma di compravendita, oppure un contratto autonomo con un proprio regime giuridico?

Su questo tema si divisero due scuole di pensiero contrastanti l’una con l’altra: ● Sabiniani , guidati da Masurio Sabino, da cui presero il nome (Salvio Giuliano); ritenevano che la permuta fosse una semplice variante della compravendita, poiché in entrambi i casi si trattava di uno scambio tra due parti. Inoltre, la compravendita sembrava discendere storicamente dalla permuta, quindi non c’era motivo di escludere quest’ultima dal suo regime.

● Proculiani , fondati da Marco Antistio Labeone, giurista di grande rilievo e avversario politico

di Augusto; la scuola però prese nome dal suo successore, Proculo; sostenevano che la permuta dovesse avere un regime distinto. L’argomento decisivo era che, se fosse stata assimilata alla compravendita, non si sarebbe potuto distinguere tra la figura del compratore e quella del venditore. Tale distinzione era necessaria, perché gli obblighi previsti dal contratto di compravendita erano differenti: il compratore doveva solo pagare il prezzo, mentre il venditore aveva numerosi obblighi (garantire il pacifico godimento della cosa, l’assenza di vizi, la protezione contro l’evizione, ecc.) → nella permuta, invece, non era chiaro a chi attribuire tali obblighi.

→ Il contrasto fra sabiniani e proculiani durò fino al II secolo, quando fu superato grazie all’opera di Salvio Giuliano; nel caso della compravendita però prevalse la posizione dei Proculiani.

Questa realtà ci appare strana perché, dopo l’Illuminismo, siamo cresciuti con l’idea che “ la legge è uguale per tutti ” sia un principio assoluto. Tuttavia, anche oggi l’applicazione concreta delle norme dipende dal caso specifico e dalle circostanze. Ad esempio, la disponibilità economica può influenzare l’esito di un processo: chi ha più risorse può permettersi avvocati migliori o strategie dilatorie che portano alla prescrizione, mentre chi non può sostenere lunghe spese legali tende ad accettare soluzioni meno favorevoli.

Intorno al 130 d.C. l’imperatore Adriano incarica il giurista Salvio Giuliano di fissare un testo definitivo

dell’ editto pretorio : questo testo, approvato dal Senato, prende il nome di Editto perpetuo.

Adriano, sfruttando questa stabilizzazione dell'editto, interviene con il Senato consulto sottraendo definitivamente il potere dei magistrati di introdurre nuove norme nell'editto pretorio. Lascia al pretore l'esercizio dell' attività giurisdizionale intesa come attività che si svolgeva nei processi, perché il pretore oltre a emanare l'editto all'inizio dell'anno di carica presenziava all'attività processuale. → I pretori mantengono la loro funzione giurisdizionale, ma non hanno più la possibilità di innovare il diritto ( ius edicendi ), dovendo riprodurre l’editto giulianeo: così viene meno il ruolo creativo del pretore.

Edicta magistratuum → gli editti dei magistrati continuano ad essere regolarmente emanati all’inizio dell’anno di carica dei pretori: nella prima metà del II secolo d.C. l’imperatore stabilì che gli editti dei magistrati non potevano più essere modificati se non per volontà imperiale (l’imperatore Adriano intervenne mediante il senato consulto ).

Questo accentramento della produzione del diritto nelle mani dell'imperatore è un percorso graduale e infine si assiste all’esaurimento della produzione del diritto tanto da parte dei magistrati giusdicenti. Questo percorso inaugurato da Augusto con lo ius respondendi risulta con la desertificazione delle fonti di produzione in età poi post-classica → le fonti di produzione variano a seconda del contesto storico e costituzionale di riferimento.

Rescriptum fa riferimento al foglio di pergamena che conteneva la domanda rivolta alla cancelleria imperiale e conteneva la risposta nel retro del foglio, quindi veniva rispedita la risposta al cittadino che richiedeva un parere. Questa attività, quella rescrittoria, è un'attività molto simile e quindi si pone in concorrenza con quella dei giuristi. I giuristi davano responsi ai privati e gli imperatori incominciano anche loro a intervenire nell'ambito delle richieste che i cittadini rivolgono all'autorità imperiale, secondo quel percorso che vi delineavo prima, cioè in una prima fase evidentemente l'autorevolezza del giurista era tale che comunque superava anche la decisione di una cancelleria imperiale, in progresso di tempo le decisioni delle cancellerie imperiali emanate in forma di rescritti finiscono per soppiantare anche l'attività dei giuristi stessi.

Consuetudines → sono delle forme di produzione del diritto a carattere consuetudinario, che però riguardano esclusivamente le popolazioni provinciali. I mores e le consuetudines sono entrambi forme di produzione consuetudinaria del diritto, cioè comportamenti ripetuti nel tempo e percepiti come doverosi.

La differenza principale sta nel loro ambito e nella loro efficacia:

  • I mores riguardano i costumi degli antichi romani e non avevano limitazioni: potevano perfino abrogare tacitamente norme introdotte da leggi o senatoconsulti tramite il fenomeno della desuetudine (quando una norma viene costantemente disattesa dalla prassi sociale).
  • Le consuetudines , invece, riguardano i costumi delle popolazioni provinciali sottomesse a Roma; hanno valore giuridico solo praeter legem , cioè finché non contrastano con le norme romane: non possono né abrogare né modificare disposizioni dell’ordinamento giuridico romano.

La ragione di questa differenza è chiara: ➔ i mores esprimono la volontà del popolo romano; ➔ le consuetudines esprimono la volontà delle popolazioni conquistate. In comune, però, rimane il fatto che entrambe siano fonti consuetudinarie del diritto. Queste consuetudini hanno valore giuridico solo nella misura in cui non contrastino con norme dell’ordinamento giuridico romano.

La vera caratteristica dell’età classica è l’attività dei giuristi, che raggiungono il massimo livello scientifico. Si parla di giurisprudenza classica per la perfezione tecnica delle soluzioni, ma soprattutto per il metodo , considerato un modello universale.

ETA’ POSTCLASSICA e GIUSTINIANEA

Dalla prima metà del III secolo l’attività giurisprudenziale si arresta bruscamente a causa della crisi politica e militare dell’impero (anarchia militare). Tradizionalmente si considera classico tutto il III secolo (fino all’abdicazione di Diocleziano nel 305), perché le costituzioni di questo imperatore conservano lo stile della cultura classica.

L’attività scientifica si riduce e quella che viene svolta non lascia traccia nella storia. Questo è possibile che sia dovuto dall'accentramento della produzione del diritto nelle mani dell'imperatore, cioè la cancelleria imperiale richiede che la decisione ultima sulle regole di diritto da seguire spetti all'imperatore: si assiste quindi a un’attrazione dei migliori giuristi nella cancelleria imperiale e nel consilium principis e poi si assiste a una burocratizzazione della figura del giurista, per cui il giurista non conta più in quanto autorevole ma conta l' organo amministrativo di governo al quale ci si deve rivolgere per avere un parere giuridico.

Con Costantino (inizi IV sec., 312) inizia l’età postclassica. Il principato lascia il posto al dominato → sistema di governo assoluto e dispotico con a capo l’imperatore. Per motivi strategici l’impero viene diviso in due parti:

  1. Occidente (capitale Roma)
  2. Oriente (capitale Bisanzio/Costantinopoli)

L’impero d’Occidente si disgrega progressivamente per cause interne (crisi economiche, sociali e morali, diffusione del Cristianesimo) ed esterne (invasioni barbariche), fino alla deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre nel 476. L’impero d’Oriente, invece, sopravvive: sarà Giustiniano (imperatore dal 527) a tentare la riconquista dell’Italia e a compilare il Corpus iuris civilis.

In questo riutilizzo del diritto giurisprudenziale romano di epoca precedente si avvia quello che è un

dialogo tra strumenti, tra testi giuridici, che viene riassunto nel binomio leges iura.

  • Le leges sono le costituzioni imperiali ( Constitutiones principum ), in qualsiasi forma: (edicta, rescripta, mandata, epistulae, decreta) potere quasi interamente nelle mani dell’imperatore. L’imperatore è l’unica fonte viva del diritto: le costituzioni imperiali, ora chiamate leges, sono spesso innovative, ma decadono sul piano tecnico e stilistico (fenomeno di “imbarbarimento”).
  • Gli iura non sono altro che questi frammenti delle opere dei giuristi che continuano a essere utilizzati nella prassi giudiziaria quotidiana. Questi frammenti di opere della giurisprudenza romana vengono chiamati iura e da lì poi ripartiremo per vedere come vengono raccolti in età giustinianea.

Consuetudines → era una fonte del diritto, il cui fondamento era la ripetizione costante e uniforme di un comportamento (diuturnitas) da parte della comunità, accompagnata dalla convinzione che tale comportamento fosse giuridicamente obbligatorio (opinio iuris). Anche se la legge scritta acquisiva sempre più importanza, nel periodo postclassico le consuetudini mantenevano un ruolo, seppur talvolta limitato o messo in discussione, in particolare se conformi al diritto esistente.

Il diritto romano e il diritto giustinianeo

Prospettiva ROMANA Prospettiva GIUSTINIANEA

  • sistema casistico-prudenziale
  • sistema aperto
    • sistema normativo
    • sistema chiuso

DIRITTI REALI E DI CREDITO

1. diritti reali : rientrano nei diritti soggettivi, che possono essere a carattere assoluto, quindi

una pretesa che può essere fatta valere nei confronti di chiunque. → I diritti reali sono quei diritti che una persona ha su una cosa, conferendo un potere immediato e diretto sul bene. Sono caratterizzati dall’essere assoluti, cioè opponibili a tutti ( erga omnes ). Chiunque deve rispettare il diritto reale di un altro soggetto su una determinata cosa, tutti devono avere un comportamento astensivo e passivo nei confronti del mio diritto. Oggetto: il bene stesso, che può essere mobile o immobile. Opponibilità: sono opponibili a chiunque, quindi erga omnes. Esempi: proprietà, usufrutto, servitù, pegno, ipoteca. Caratteristica principale: il titolare del diritto reale ha un potere immediato sulla cosa, senza la necessità dell’intervento di altri soggetti.

2. diritti di credito : la soddisfazione del mio diritto passa necessariamente attraverso un

comportamento generalmente attivo richiesto ad una parte individuata, precisa. Ad esso corrisponde un obbligo giuridico: obbligazione. Si ha un creditore (pretende una prestazione) e un debitore (che ha un comportamento attivo). I diritti di credito nascono da un rapporto obbligatorio tra due soggetti, dove uno (il creditore) ha il diritto di pretendere una prestazione dall’altro (il debitore). La prestazione può consistere in un dare , fare o non fare. Oggetto: una prestazione da parte del debitore. Opponibilità: sono relativi, poiché possono essere fatti valere solo nei confronti di una persona determinata (il debitore). Esempi: un contratto di prestito, una vendita a credito, la prestazione di un servizio. Caratteristica principale: il titolare del diritto di credito può ottenere la prestazione solo dal debitore, non da terzi.

Differenze principali :

  • Oggetto: i diritti reali riguardano beni, mentre i diritti di credito riguardano prestazioni.
  • Opponibilità: i diritti reali sono opponibili a chiunque, mentre i diritti di credito solo al debitore.
  • Protezione: i diritti reali sono tutelati con azioni reali (es. azione di rivendicazione per la proprietà), mentre i diritti di credito sono tutelati con azioni personali (es. azione per il pagamento di un debito).

CAP. II Il processo

aktionenrechtliches Denken ↓

Questa espressione, che significa “ modo di pensare il diritto attraverso le azioni ”, è stata coniata dalla dottrina tedesca per evidenziare una delle caratteristiche principali del diritto privato romano, ossia l’ inversione , rispetto alla visione moderna, del rapporto tra diritto sostanziale e diritto processuale. → Il logico corollario di questo rapporto invertito tra diritto sostanziale e diritto processuale risiede nella tipicità delle azioni del processo privato romano.

Il processo privato nel diritto romano

Il processo privato è l’insieme delle attività dirette ad accertare e realizzare diritti soggettivi , cioè posizioni giuridiche attive che spettano a un individuo. A differenza dei processi penali o pubblici, nel processo privato : l’iniziativa parte dal cittadino privato (non dallo Stato), ma interviene anche un organo pubblico, cioè un giudice o magistrato.

Si parla di processo privato e non di processo civile perché nelle fonti romane “ civile ” aveva molti

significati diversi e perché, nell’antica Roma, il processo tra privati era davvero “privato”: era cioè gestito in larga parte dalle stesse parti, con poco intervento pubblico.

Oggi si distingue tra:

● diritto sostanziale : consiste in norme primarie che regolano i rapporti tra le persone nella

società. Queste norme definiscono i diritti soggettivi, cioè i diritti che una persona ha rispetto a un’altra o rispetto alla società. Il diritto sostanziale stabilisce le condizioni per il riconoscimento di questi diritti. (es. “io sono proprietario di un bene”)

● diritto processuale : è considerato secondario rispetto al diritto sostanziale.

Le norme processuali sono strumentali, in quanto servono a garantire che i diritti sostanziali siano accertati e tutelati in tribunale. Stabilisce quindi come far valere quei diritti in giudizio e il processo serve per farli riconoscere o tutelare se vengono violati.

In diritto moderno, dunque:

  1. prima esiste il diritto soggettivo (la posizione tutelata)
  2. poi esiste l’azione (il mezzo per farlo valere in giudizio).

Nel diritto romano, la relazione era opposta:

un diritto esisteva solo se esisteva un’azione ( actio ) per farlo valere: nelle fonti romane si parla di “actiones” (al plurale), cioè di una serie di azioni tipiche , ciascuna prevista per un caso preciso.

Azione : ad ogni diritto soggettivo (un diritto di cui un individuo può direttamente beneficiare e richiedere il rispetto) corrisponde un’azione legale, ovvero la possibilità di avviare un processo per far valere tale diritto. L’azione è il “potere” di promuovere un giudizio e far valere le proprie ragioni. → Questo significa che, se un individuo ha un diritto (ad esempio, il diritto alla proprietà di un bene), ha anche la possibilità di difendere questo diritto avviando un processo in tribunale. L’azione è vista come una conseguenza automatica del riconoscimento di un diritto soggettivo: prima c’è il diritto (prius), e da questo deriva l’azione (posterius).

Le legis actiones

Le legis actiones furono il più antico tipo di processo privato, usato solo dai cittadini romani. Non era un unico processo, ma cinque riti diversi, con comuni caratteristiche:

  • molto formali e orali (bisognava pronunciare parole precise: certa verba);
  • richiedevano la presenza delle parti e del magistrato;
  • si basavano su un forte formalismo rituale.

Le cinque legis actiones erano:

  1. Legis Actio Sacramenti → dichiarativa (per accertare un diritto incerto);
  2. Legis Actio per iudicis arbitrive postulationem → dichiarativa;
  3. Legis Actio per condictionem → dichiarativa;
  4. Legis Actio per manus iniectionem → esecutiva (per far eseguire una sentenza o obbligazione);
  5. Legis Actio per pignoris capionem → esecutiva.

Le prime tre erano dichiarative (o di cognizione), volte cioè all'accertamento di situazioni giuridiche incerte o controverse e le ultime due erano esecutive , cioè volte a far rispettare una decisione o un debito certo.

La struttura del procedimento era divisa in due fasi

  1. In iure (davanti al magistrato): si fissavano i termini giuridici della lite; il pretore nominava il giudice (iudicem dabat); le parti chiamavano testimoni per attestare il rito → litis contestatio, che “chiudeva” la possibilità di ripetere la causa (bis de eadem re ne sit actio).
  2. Apud iudicem (davanti al giudice privato): il giudice raccoglieva le prove e pronunciava la sentenza; il formalismo era molto minore; se una parte non si presentava, dopo mezzogiorno il giudice dava ragione all’altra (regola delle XII Tavole).

Dal 367 a.C., grazie alle Leges Liciniae Sextiae , il magistrato che gestiva il processo era il pretore. Aveva il potere di giurisdizione (iuris dictio), cioè di: ● nominare il giudice ● assegnare provvedimenti ● convalidare la correttezza del rito.

L’attore doveva assicurarsi che il convenuto si presentasse: lo faceva tramite la in ius vocatio , cioè la chiamata in giudizio, un atto privato e solenne. Se il convenuto non obbediva, l’attore poteva persino usare la forza per portarlo davanti al magistrato.

ATTORE : È la parte che avvia il processo al fine di far valere un diritto che gli ritiene di avere. CONVENUTO : Soggetto contro il quale l'attore esercita un'azione legale, mediante proponimento di domanda giudiziale.

Le caratteristiche delle legis actiones sono:

Accessibilità solo da parte dei cittadini romani

Oralità

Rigido formalismo

Necessaria presenza di entrambe le parti in giudizio (tranne che in un caso)

Struttura bifasica (azioni dichiarative)

Non erano adatte

  • ai rapporti di buona fede (es. contratti consensuali)
  • alle situazioni create dal diritto pretorio Per questo, con l’evoluzione del diritto, furono sostituite da forme più flessibili, come il processo formulare.

Le Legis Actiones più importanti:

● La legis actio sacramenti

È la più antica e importante delle legis actiones dichiarative , cioè quelle che servivano ad accertare

un diritto incerto) ed è anche quella che sopravvisse più a lungo ed era detta “ generalis ”, perché

poteva essere usata per qualunque pretesa prevista dallo ius civile arcaico , salvo i casi in cui fosse prevista un’altra legis actio.

Poteva essere:

1. in rem → per tutelare diritti assoluti (es. proprietà, eredità);

2. in personam → per tutelare diritti relativi (es. diritti credito)