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Prova esame diritto privato romano Sciandrello, Prove d'esame di Diritto Privato Romano

Prova esame diritto privato romano Sciandrello

Tipologia: Prove d'esame

2023/2024

Caricato il 04/02/2025

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vittoria-vernuccio-zito-1 🇮🇹

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SIMULAZIONE ESAME SCRITTO DI DIRITO PRIVATO ROMANO
VITTORIA VERNUCCIO ZITO
1) Le azioni pretorie
2) I minori di 25 anni: regime giuridico
3) Gli effetti della litis contestatio nel processo formulare
1) Le azioni pretorie sono quelle situazioni non previste da ius civile
ma considerate disciplinate e tutelate direttamente dal pretore.
Fondate su ius praetorium.e a loro volta suddivisibili in azioni utiles,
con trasposizione di soggetti e in factum. Erano azioni volte a
difendere situazioni giuridiche non contemplate dallo ius civile
quindi disciplinate dall’editto pretorio, quindi erano fondate sullo ius
praetorium e a loro volta suddivisibili in azioni utiles con
trasposizione di soggetti e azioni in factum. Le azioni utiles o astio
ficticia rimandano allo ius civile che serviva ad estendere la portata
applicativa di una norma dello ius civile a situazioni che questo
stesso non prevedeva. Con le azioni in factum non vi era alcun
rimando allo ius civile quindi erano uno strumento del pretore per
introdurre la tutela di situazioni giuridiche del tutto estranee allo ius
civile stesso. Queste azioni avevano una similarità con l’applicazione
del diritto per analogia iuris ovvero l’applicazione del diritto facendo
riferimento ai principi generali dell’ordinamento.
2) Per quanto riguarda i minori di venticinque anni il regime
giuridico ha posto una curatela che ebbe inizio con la lex Laetoria
del 200 a.C. dove venne introdotta una sanzione per coloro i quali
avessero raggirato un minore di venticinque anni in occasione della
conclusione di un negozio giuridico. Il pretore concesse quindi
un’azione penale ed infamante, l’actio legis Laetoriae, alla quale
affiancò un’exceptio, la legis Laetoriae, ed una in integrum restitutio,
la propter aetatem, per neutralizzare con iure praetorio gli effetti del
negozio concluso dal minore. L’assistenza di un curatore nella
conduzione della trattativa negoziale venne riconosciuta come
forma di garanzia sia per il minore che per i terzi, i quali non
rischiavano di vedere vanificata l’operazione negoziale, vista
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SIMULAZIONE ESAME SCRITTO DI DIRITO PRIVATO ROMANO

VITTORIA VERNUCCIO ZITO

  1. Le azioni pretorie
  2. I minori di 25 anni: regime giuridico
  3. Gli effetti della litis contestatio nel processo formulare
  4. Le azioni pretorie sono quelle situazioni non previste da ius civile ma considerate disciplinate e tutelate direttamente dal pretore. Fondate su ius praetorium e a loro volta suddivisibili in azioni utiles, con trasposizione di soggetti e in factum. Erano azioni volte a difendere situazioni giuridiche non contemplate dallo ius civile quindi disciplinate dall’editto pretorio, quindi erano fondate sullo ius praetorium e a loro volta suddivisibili in azioni utiles con trasposizione di soggetti e azioni in factum. Le azioni utiles o astio ficticia rimandano allo ius civile che serviva ad estendere la portata applicativa di una norma dello ius civile a situazioni che questo stesso non prevedeva. Con le azioni in factum non vi era alcun rimando allo ius civile quindi erano uno strumento del pretore per introdurre la tutela di situazioni giuridiche del tutto estranee allo ius civile stesso. Queste azioni avevano una similarità con l’applicazione del diritto per analogia iuris ovvero l’applicazione del diritto facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento.
  5. Per quanto riguarda i minori di venticinque anni il regime giuridico ha posto una curatela che ebbe inizio con la lex Laetoria del 200 a.C. dove venne introdotta una sanzione per coloro i quali avessero raggirato un minore di venticinque anni in occasione della conclusione di un negozio giuridico. Il pretore concesse quindi un’azione penale ed infamante, l’actio legis Laetoriae, alla quale affiancò un’exceptio, la legis Laetoriae, ed una in integrum restitutio, la propter aetatem, per neutralizzare con iure praetorio gli effetti del negozio concluso dal minore. L’assistenza di un curatore nella conduzione della trattativa negoziale venne riconosciuta come forma di garanzia sia per il minore che per i terzi, i quali non rischiavano di vedere vanificata l’operazione negoziale, vista

l’impossibilità per il minore di invocare l’inesperienza come causa di invalidità dell’atto così concluso.

  1. Anche nel processo formulare era presente la struttura bifasica ovvero la divisione tra fase in iure e la fase apud iudicem. Durante lo svolgimento della fase in iure, avvenuta la causae cognitio che avviava il processo si poteva dare inizio alla litis contestatio che era il momento decisivo per la fissazione dei termini giuridici della lite poiché si stabiliva in via definitiva il testo della formula giuridica su cui il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi. La litis contestatio si componeva di tre atti: dare iudicium (pretore), dictare iudicium (attore), accipere iudicium (convenuto). La litis contestatio produceva due tipi di effetti: effetti preclusivi ed effetti conservativi. A causa degli effetti preclusivi, dopo la litis contestatio non si sarebbe potuta ripetere l’azione per la stessa pretesa e tra le stesse parti; in questo caso si parla di consumazione della pretesa e, quindi, della lite. Invece, grazie agli effetti conservativi la pretesa dell’attore era posta al riparo da qualunque evento successivo che avrebbe potuto pregiudicare il riconoscimento della sua azione.