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DIRITTO PRIVATO ROMANO LEZIONE 1
Significato del diritto romano (privato)
Un illustre studioso: Riccardo Orestano (seconda meta del ‘900) da 5 significati al diritto romano
DIRITTO ROMANO PURO: dei Romani, creato da essi e adottato con mutamenti anche in seguito
fra privati e pubblico.
DIRITTO ROMANISTICO: diritto romano pubblico non esclusivamente Romano puro. Recezione del
patrimonio puro in un contesto mutato, questa divisione fa si che ci sia un riuso del materiale
creato.
Impero romano d’Oriente (Giustiniano-6 secolo)
DIRITTO COMUNE EUROPEO: diritto che possiamo rintracciare come nucleo comune dei sistemi
dell’Europa continentale.
Vi sono due grandi famiglie di sistemi giuridici nel mondo occidentale : CIVIL LAW(tradizione
romanistica, Europa, Sud America) e COMMON LAW(anglosassoni, nord America)
PANDETTISTICA : dal diritto Romano applicati al contesto dell’800. La Germania lo applica fino alla
fine del ‘900 basata sullo studio delle Pandette (opere di Giustiniano), si occupa di riutilizzare i
materiali del diritto romano in una chiave storica e di applicazione al contesto dell’epoca.
BGB (beghebé) tedesco (codice civile adottato nel 1900).
GIUSROMANISTICA scienza di oggi che studia il diritto romano come fenomeno storico-giuridico e
di conoscenza dei moderni orientamenti romanistici.
Utilità principale del diritto romano è comprendere che il diritto è un prodotto della storia.
Nel secondo secolo d.C. SESTO POMPONIO affermava che “il diritto non può esistere se non c’è di
giorno in giorno qualcuno (esperto del diritto)che possa migliorarlo”.
Perché si sceglie il diritto romano? Perché vi erano gli esperti. Specificità che non ha eguali nel
passato.
IUS: significa diritto, ovvero SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA
DIRITTO PRIVATO: e’ quel settore del diritto pubblico che regola i rapporti tra individui
DIRITTO PUBBLICO: è quel settore che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività
PERIODIZZAZIONE DEL DIRITTO ROMANO
Si sviluppa su un arco cronologico che occupa quasi 14 secoli dalla fondazione di Roma (753 a.C)alla
morte di Giustiniano (565 d.C).
Carlo Augusto Cannata (giurista) riteneva che ci fossero più mutamenti sul diritto dalla fondazione
di Roma al periodo augusteo piuttosto che dall’età augustea ad oggi.
-L’età arcaica occupa tutta la fase monarchica e la prima parte dell’età repubblicana.
-L’ età preclassica inizia nel terzo secolo a.C fino al 27 a.C.
-L’età classica corrisponde all’età del PRINCIPATO ( IMPERATORE- politica Augustea).
L’imperatore si identificava come il PRIMUS INTER PARES (primo fra i pari). Dura fino a
DIOCLEZIANO: primi tre secoli dell’età classica.
Poi sempre nel contesto imperiale, dopo Diocleziano c’ la figura di DOMINUS= padrone,
proprietario dell’impero. All’avvio di questa forma costituzionale di governo corrisponde il TARDO
IMPERO:- EPOCA POST CLASSICA, di decadenza.
-L’ETA’ GIUSTINIANEA dal punto di vista giuridico è un’età decisiva sotto il punto di vista
dell’approccio al diritto e memoria del diritto dei secoli precedenti (CORPUS IURIS CIVILIS).
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DIRITTO PRIVATO ROMANO LEZIONE 1

Significato del diritto romano (privato) Un illustre studioso: Riccardo Orestano (seconda meta del ‘900) da 5 significati al diritto romano DIRITTO ROMANO PURO : dei Romani, creato da essi e adottato con mutamenti anche in seguito fra privati e pubblico. DIRITTO ROMANISTICO : diritto romano pubblico non esclusivamente Romano puro. Recezione del patrimonio puro in un contesto mutato, questa divisione fa si che ci sia un riuso del materiale creato. Impero romano d’Oriente (Giustiniano-6 secolo) DIRITTO COMUNE EUROPEO : diritto che possiamo rintracciare come nucleo comune dei sistemi dell’Europa continentale. Vi sono due grandi famiglie di sistemi giuridici nel mondo occidentale : CIVIL LAW(tradizione romanistica, Europa, Sud America) e COMMON LAW(anglosassoni, nord America) PANDETTISTICA : dal diritto Romano applicati al contesto dell’800. La Germania lo applica fino alla fine del ‘900 basata sullo studio delle Pandette (opere di Giustiniano), si occupa di riutilizzare i materiali del diritto romano in una chiave storica e di applicazione al contesto dell’epoca. BGB (beghebé) tedesco (codice civile adottato nel 1900). GIUSROMANISTICA scienza di oggi che studia il diritto romano come fenomeno storico-giuridico e di conoscenza dei moderni orientamenti romanistici. Utilità principale del diritto romano è comprendere che il diritto è un prodotto della storia. Nel secondo secolo d.C. SESTO POMPONIO affermava che “il diritto non può esistere se non c’è di giorno in giorno qualcuno (esperto del diritto)che possa migliorarlo”. Perché si sceglie il diritto romano? Perché vi erano gli esperti. Specificità che non ha eguali nel passato. IUS: significa diritto, ovvero SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DIRITTO PRIVATO: e’ quel settore del diritto pubblico che regola i rapporti tra individui DIRITTO PUBBLICO: è quel settore che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività PERIODIZZAZIONE DEL DIRITTO ROMANO Si sviluppa su un arco cronologico che occupa quasi 14 secoli dalla fondazione di Roma (753 a.C)alla morte di Giustiniano (565 d.C). Carlo Augusto Cannata (giurista) riteneva che ci fossero più mutamenti sul diritto dalla fondazione di Roma al periodo augusteo piuttosto che dall’età augustea ad oggi. -L’età arcaica occupa tutta la fase monarchica e la prima parte dell’età repubblicana. -L’ età preclassica inizia nel terzo secolo a.C fino al 27 a.C. -L’età classica corrisponde all’età del PRINCIPATO ( IMPERATORE- politica Augustea). L’imperatore si identificava come il PRIMUS INTER PARES (primo fra i pari). Dura fino a DIOCLEZIANO: primi tre secoli dell’età classica. Poi sempre nel contesto imperiale, dopo Diocleziano c’ la figura di DOMINUS= padrone, proprietario dell’impero. All’avvio di questa forma costituzionale di governo corrisponde il TARDO IMPERO:- EPOCA POST CLASSICA, di decadenza. -L’ETA’ GIUSTINIANEA dal punto di vista giuridico è un’età decisiva sotto il punto di vista dell’approccio al diritto e memoria del diritto dei secoli precedenti (CORPUS IURIS CIVILIS).

Si parte da una figura apicale del REX alla figura del DOMINUS. Come questa periodizzazione ha inciso sulle fonti di produzione del diritto? In un’ottica tardoantica avremo una visione puramente autoritaria rispetto all’età repubblicana. Differenza tra diritto OGGETTIVO: complesso di regole create da una comunità di persone per regolare la loro convivenza Diritto SOGGETTIVO: pretesa volta ad ottenere da altri un comportamento tutelato dall’ordinamento giuridico, espresso in termini di doverosità. L’esperienza giuridica romana ha diversi gruppi di regole, di diritto oggettivo:

  • IUS CIVILE : diritto proprio dei Romani e fruibile direttamente dai civili romani
  • IUS GENTIUM : diritto comune a tutti i popoli fruibile anche dagli stranieri (esempio: modi di acquisto della proprietà ve ne sono sia di ius civile che di ius gentium- occupazione che consiste nella presa di possesso di un bene che non appartiene a nessuno era uno ius gentium, non ristretta ai confini di Roma). Un’altra distinzione è quella tra IUS CIVILE e IUS HONORARIUM con l’affermazione di organi della Repubblica che hanno la possibilità di emanare dei testi normativi in grado di integrare e correggere la disciplina di ius civile. (prodotti dai magistrati pretori -337 a.C- la cui figura ha il compito di “DICERE IUS” tra privati cioè affermare i diritti tra privati o tra privati e lo Stato) Il pretore ha dunque un ruolo decisivo: applicazione del diritto e creazione di esso. Ricoprirà questo ruolo in un’ottica di integrazione e correzione di ius civile. 2 LEZIONE La RESPONSABILITA’ PER GLI ATTI LECITI NEGOZIALI COMPIUTI DAGLI SCHIAVI : gli schiavi non potevano fare alcun atto giudiziale (contratti, negozi): la ius civile prevedeva che lo schiavo non potesse far sorgere obbligazioni sul proprio padrone ma solo far sorgere dei crediti. Era una regola di protezione nei confronti dei proprietari degli schiavi. LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO FONTI DI PRODUZIONE Atti o fattori di produzione del diritto idonei a creare diritto oggettivo secondo l’ordinamento giuridico FONTI DI COGNIZIONE: ogni materiale che consente di conoscere fonti e contenuti del diritto oggettivo (CODICE CIVILE) Le FONTI DI PRODUZIONE classificate in base all’età sono: Nell’ETA’ ARCAICA (fondazione di Roma fino al III secolo A.C-ETA’ REPUBBLICANA) il principale modo di produzione di quest’epoca è i MORES MAIORUM: richiama i costumi degli antichi Romani e sono comportamenti ripetuti nel tempo: le CONSUETUDINI. Un ruolo integrativo nello svelamento di questi Mores era affidato ai PONTEFICI che erano considerati depositori delle regole di condotta da adottare. Non possiamo però dire di trovarci di fronte ad uno scienziato del diritto ma piuttosto ad un ORACOLO che dava responsi ed indicava le vie da seguire. Quando i testi normativi saranno SCRITTI cambia anche il ruolo dei pontefici.

L’imperatore Adriano all’inizio del secondo secolo d.C decide attraverso un Senato consulto che l’editto non possa essere più cambiato. Lo fa redigere da un giurista di spicco: SALVIO GIULIANO e riserva all’imperatore (cioè a sé stesso) il potere di aggiornarlo: l’EDITTO PERPETUO. -Le CONSTITUTIONES PRINCIPUM sono quelle costituzioni imperiali emanate dalla cancelleria imperiale (EDICTA; RESCRIPTA;MANDATA; EPISTULA;DECRETA) assumono sempre più rilievo nel corso dei secoli Gli edicta sono a carattere generale che contenevano le istruzioni o i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati provinciali I mandata sono istruzioni diramate ai funzionari dell’amministrazione pubblica, avevano contenuto amministrativo I decreta erano sentenze emanate senza l’osservanza delle formalità processuali su richiesta delle parti o di pubblici funzionari I rescripta erano responsi richiesti all’imperatore, su determinate questioni giuridiche, da privati, magistrati o funzionari Le epistule erano lettere preparate dall’ufficio della cancelleria imperiale in risposta ai giudici o ai funzionari che sottoponevano all’imperatore una questione di diritto controversa. -Le CONSUETUDINI che si distinguono dai MORES MAIORUM perché riguardano comportamenti ripetuti nel tempo e avvertiti come doverosi nell’ambito delle province. Esse erano considerate valide nel caso in cui non andassero a confliggere con una norma stabilita nell’ambito dell’ordinamento giuridico romano. In ETA’ POSTCLASSICA il potere di produzione del diritto è concentrato nelle mani dell’imperatore. Si fa ancora uso del materiale precedente ma non è più una fonte viva del diritto. Vengono utilizzate le IURA, frammenti di legge DIGESTO (parte fondamentale del CORPUS IURIS CIVILI).

3 LEZIONE

FONTI DI COGNIZIONE

Sono quei materiali dai quali possiamo desumere il contenuto della norma che ci interessa. In diritto rimano si distinguano nettamente quelle pregiustinianee tra quelle giustianee. L’attività normativa dell’imperatore Giustiniano nel primo secolo dopo cristo è stata contemporaneamente rivoluzionaria e conclusiva, la si considera come un’attività che ha esaurito il diritto romano e che diventa diritto bizantino. Quello che ci è rimasto delle fonti prima di Giustiniano è molto poco: 6 fonti -XII Tavole -Istituzioni di Gaio -Codice Teodosiano -Tituli ex corpore Ulpiani -Fragmenta Vaticana -Mosaicarum et Romanarumlegum Collatio Questo è quello che ci è rimasto da un numero di opere scritte da giuristi, assolutamente imponente. Nel progetto di riforma giuridica di Giustiniano c’era l’idea di rendere immodificabile nel tempo, cristallizzare il diritto. Le XII TAVOLE sono un’esperienza normativa essenziale nella storia di Roma. Furono nominati 10 soggetti che dovevano redigere la produzione normativa redatta in 12 tavole. Non erano omogenee minimamente paragonabili a un codice e comprendevano norme di diritto privato, pubblico, criminale. Erano molto importanti perché erano la prima espressione di quel principio chiamato CERTEZZA DEL DIRITTO. Molte norme erano già esistenti ma non erano mai state rese pubbliche, il diritto era a panaggio dei pontefici e questo generava una società chiusa. Dietro questa pubblicazione c’è uno scontro politico tra patrizi e plebei. Le norme delle dodici tavole che attengono al diritto privato sono poche ma importanti. Non ci sono pervenute come testo integrali ma attraverso svariate fonti. Il testo delle 12 tavole che più o meno abbiamo è un testo ricostruito. Le ISTITUZIONI DI GAIO (II secolo d.C) Sono fondamentali per ragioni che sono in parte dipendenti dall’opera in sé, per il successo che l’opera ha avuto e dipendenti da un evento imprevedibile: all’inizio del 19 secolo fu ritrovata la copia. Sono l’unica opera giurisprudenziale pervenuta pressoché integra dall’età classica ad oggi. E’ un’opera a carattere didattico, manuale di studio che questo giurista , che verosibilmente era un giurista, provinciale scrisse per fare conoscere il diritto anche nelle province. E’ un’opera divisa in tre parti, 4 libri; ha

I DIGESTA o PANDETTE sono la parte del diritto romano più importante: raccolta di Iura sono raccolta di frammenti provenienti dalle opere dei giura consulti romani precedenti di Giustiniano. Questa raccolta redatta da TRIBUNIANO, includele opere di PAOLO, ULPIANO e PAPINIANO (grandi giuristi dell’età tardo-classica) che sono considerati quelli che concludono la grande epoca della giurisprudenza romana. E’ diviso in 50 libri ma non è redatto in senso sistematico. Ha una ripartizione molto chiara diviso per titoli. Le INSTITUZIONI sono un manuale con una struttura abbastanza analoga alle istituzioni di Gaio anche se sono passati 4 secoli. (Il diritto romano è molto più conservatore di quello moderno ma è molto mutato dall’inizio alla fine.) Le instituziones sono anche modellate su quelle di Paolo che però non ci sono pervenute integralmente. Sono scritte in forma di discorso diretto che l’imperatore tiene ai giovani che si avviano agli studi giuridici: hanno quindi funziona didattica Il CODEX Ha conosciuto due edizioni, una prima emanazione divenne subito obsoleta per cui Giustiniano ne emanò subito un altro. E’ una raccolta di leggi un po’ più ampia di quella di Teodosio sia dal punto di vista della datazione e comprende alcune costituzioni contenute nel Teodosiano. Le NOVELLE Le ultime costituzioni emanate da Giustiniano. Tutto il corpus giustianianeo può essere definito normativo perché tutte le sue parti hanno forza di legge quindi poteva essere applicato come tale. Ai fini della redazione di esso Giustiniano consente (tal volta obbliga) a chi lo redigeva di fare dei tagli e degli inserimenti (INTERPOLAZIONI). IL PROCESSO Per i romani :“io ho un’azione cioè io ho uno strumento giuridico che mi consente di agire in giudizio”. Bisogna immaginare un sistema giuridico basato su questo concetto: è normale è corretto dire (nel linguaggio giuridico romano) essere tenuti da un’azione. Nella nostra prospettiva invece il piano sostanziale è completamente diverso da quella processuale, nella nostra prospettiva si è tenuti da un’OBBLIGAZIONE. I tedeschi che sono i più grandi studiosi di diritto romano hanno coniato un termine che significa MODO DI PENSARE ATTRAVERSO LE AZIONI. OGGI L’AZIONE PRESUPPONE IL DIRITTO SOGGETTIVO; PER IL DIRITTO ROMANO IL DIRITTO SOGGETTIVO PRESUPPONEVA L’AZIONE

Il giurista CELSO (dalle idee innovatrici) ci da una definizione dell’AZIONE: l’azione è uno IUS cioè un diritto. 4 LEZIONE RITI PROCESSUALI Caratteristiche comuni: 5 RITI PROCESSUALI (LEGIS ACTIONES) ACCESSIBILITA’a questo tipo di processo che riguardava esclusivamente i cittadini romani (cives) ORALITA’ che si svolge unicamente in forma orale RIGIDO FORMALISMO : siamo in un’ epoca imperniata sulla forma, c’è una stretta corrispondenza tra contenuto e forma e tutta la ritualità che appare inderogabile Necessaria presenza di entrambe le parti di giudizio: non potevano essere svolti processi in assenza di una delle parti (CONTUMACIALI= assenza di una delle parti) STRUTTURA BIFASICA del processo si intende il procedimento che si articolava in due momenti distinti ma successivi uno all’altro: il primo è la fase IN IURE : quella diretta da un magistrato che dal 367 a.C in avanti sarà il pretore , serviva ad inquadrare giuridicamente i termini della controversia. In questa fase venivano fissati i termini giuridici della lite: dinnanzi al pretore le parti manifestavano le proprie ragioni. L’attore indicava all’avversario la formula dell’azione che intendeva promuovere facendo riferimento all’all’albo pretorio. L’albo pretorio riproduceva l’editto nel quale erano contemplati i modelli delle diverse formule o IUDICIA; faceva poi seguito la POSTULATIO che era rivolta al pretore e mediante la quale l’attore chiedeva che si procedesse con l’azione indicata e illustrava le proprie pretese. Se il pretore si fosse convinto che la pretesa dell’attore fosse infondata avrebbe denegato l’azione: DENEGATIO ACTIONIS; se invece il pretore desse l’azione DATIO ACTIONIS dava il via libera al procedimento. Le parti, con la partecipazione ed approvazione del pretore , utilizzando un modello presente nell’editto concordavano il testo della FORMULA da adottare La fase APUD IUDICEM è presieduta da un giudice inteso come cittadino privato scelto di comune accordo tra le parti (PROCESSO ARBITRALE MODERNO) che deve valutare chi ha torto e chi ha ragione. AZIONI DICHIARATIVE (Ne abbiamo 3) si intendono quelle azioni il cui esercizio serve ad avviare un processo volto alla definizione di una situazione giuridica controversa. Con un processo DICHIARATIVO, o di cognizione, si stabilisce come stanno le cose, in situazioni incerte o controverse. Con un processo ESECUTIVO si tende a far eseguire una situazione giuridica considerata certa cioè INCONTROVERSA, certa. Le azioni dichiarative sono:

La LEGIS ACTIO SACRAMENTI viene ulteriormente classificata in sacramenti in REM e in

PERSONAM.

Copriva tutte le possibili pretese nascenti tra rapporti tra privati. Prevedeva che le parti si sfidassero in sacramento cioè alla promessa in forma sacra di pagare una somma di denaro all’erario nel caso in cui si fosse riconosciuti soccombenti. Questo faceva si che il giudice si pronunciasse sul carattere giusto o ingiusto del sacramentum di una delle due parti ma indirettamente si pronunciava sul merito della lite.

Si usava dunque per: -CREDITI nascenti da SPONSIO/STIPULATIO cioè schemi negoziali(contratti) che prevedevano la nascita di obbligazioni a seguito di pronuncia di parole determinate. Le due parti fanno sorgere un’obbligazione e il creditore vedrà soddisfatto il proprio diritto solo se il debitore presterà fede alla promessa effettuata. La sponsio era accessibile solo ai cittadini romani, la stipulatio anche agli stranieri. -SCIOGLIMENTO DI FORME DI COMPROPRIETA’ che potevano dipendere o da una comunione ereditaria (coeredi) o volontarie dove due o più persone hanno deciso di divenire comproprietari. Nel momento in cui si volesse sciogliere queste forme di comproprietà si faceva ricorso a questo rito. Il procedimento del rito è simile a quello della legis actio ad personam ma non c’è più l’obbligo delle parti di sfidarsi al sacramentum. C’è la fase di chiusura con l’invocazione dei testimoni e poi la fase apud iudicem: diretta dal giudice nei casi nascenti da sponsio/stipulatio oppure dall’arbiter nel caso di scioglimento delle forme di comproprietà, perché soprattutto con riguardo ai FONDI questa particolare divisione comportava la “lottizazzione” dei fondi e per farlo in modo equo e corretto occorreva una competenza particolare.

LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM (introdotta nel 3 secolo a.C)

Facciamo riferimento ad un’ azione dichiarativa che una LEX SILIA ha introdotto per crediti aventi ad oggetto una determinata somma di denaro (CERTA PECUNIA), un importo esatto di denaro; l’ambito di applicazione venne esteso alle pretese di una quantità di cose determinate, diverse dal denaro, da una LEX CALPURNIA ( 2 secolo a.C). Vi è sempre la struttura bifasica, necessaria presenza delle parti. La caratteristica peculiare è il fatto che nella dichiarazione formale della pretesa dell’attore mancasse la descrizione della fonte giuridica della pretesa, la cosiddetta CAUSA PETENDI (il fatto su cui si fonda giuridicamente la pretesa). Trovava quindi pochissima applicazione perché l’azione non è ancorata a una situazione giuridica predeterminata a priori. Fu la prima legis actio ad essere abolita. AZIONI ESECUTIVE Azioni che servono a far eseguire una situazione giuridica certa perché accertata a seguito di un procedimento dichiarativa o perché accertata a priori dall’ordinamento.

LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM

Prevede l’esecuzione sulla persona del debitore arrivando addirittura alla sua uccisione. Era utilizzabile contro :

  • GIUDICATO o il CONFESSUS ( cioè quello che ammette la sua colpa) : sentenza di condanna emessa nell’ambito di un processo dichiarativo e a seguito della sentenza chi è stato condannato deve adempiere nei confronti della parte creditrice. Per poter esercitare la manus iniectiom bisognava attendere 30 giorni.
  • PRO IUDICATO Riguarda il caso di un debitore che non avesse restituito entro sei mesi al garante detto SPONSOR l’importo di un debito per il quale era stata costituita la garanzia. Es: creditore debitore e garante che nel caso in cui il debitore non adempia sarà lui (il garante) a provvedere a favore del debitore

MANUS INIECTIO PURA : si considerava il caso del LEGATARIO ( colui al quale era assegnato un bene

all’infuori del testamento, non essendo un erede legittimo) se il legatario avesse ricevuto un bene che superava il valore di 1000 assi doveva restituire all’erede l’importo eccedente, se questo non avveniva l’erede poteva esercitare la manus iniectio pura. 5 LEZIONE PROCEDIMENTO DELLA MANUS INIECTIO Il preteso creditore portava il debitore dal magistrato esprimendo la volontà di esercitare la manus sul debitore. Il debitore poteva nominare un VINDEX una persona che avrebbe sostenuto la difesa del debitore. Si sarebbe offerto di contestare la pretesa del creditore in un nuovo processo dichiarativo ma se il processo dichiarativo avesse avuto esito favorevole per il debitore insolvente ci sarebbe stata la condanna a pagare il doppio della condanna iniziale (DUPLUM). ADDICTIO è il provvedimento emanato dal magistrato per consentire al creditore di poter vantare un potere sulla persona del debitore. (vendita del debitore come schiavo o sua uccisione). La procedura della manus iniectio prevedeva che il creditore portasse il debitore per tre mercati (60 giorni) consecutivi per verificare se qualcuno estinguesse il suo debito, diversamente ci sarebbe stato la vendita del debitore come SCHIAVO fuori Roma o addirittura la sua uccisione. Nella manus iniectio pura era possibile per il debitore avviare un nuovo processo contestatorio dichiarativo in prima persona, sempre con il rischio di incorrere nell’INFICTIATIO (pagare il doppio). Col passare del tempo la nomina dei vindex viene eliminata (tramite una lex vallia) in tutti i casi di manus iniectio.

LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM

Vi sono su di essa poche informazioni. Non era necessaria la presenza del magistrato e dell’avversario, era necessario che l’attore pronunciasse delle parole determinate e prendesse possesso dei beni del debitore (COME PEGNO) con la possibilità del debitore di riscattarli in seguito dopo aver saldato il debito. Si poteva far ricorso anche nei DIES NEFASTI quei giorni vietati per fare processi.

NASCITA DEL PROCESSO FORMULARE(metà dell’età repubblicana e abolito in età classica)

Viene introdotto quando è vigente il processo delle legis actionem (242 a.C) periodo in cui risale la figura del PRETUS PEREGRINUM (magistrato) per risolvere le controversie tra cittadini e stranieri e del PRETUR URBANUS per le controversie tra vari cittadini romani. Nel 130 a.C fu emanata una legge : LEX AEBUXIA che molto probabilmente abolì la legis actio per condictionem che prevedeva la sostituzione con una versione formulare chiamata la CONDICTIO che è utilizzabile per divere cause perché non confinata ad un’unica ipotesi applicativa.

1)PRECLUSIVI: impossibilità di ripetere l’azione in ordine alla stessa pretesa e tra le stesse parti: Quella controversia non potrà essere più riproposta in giudizio. DUE VOLTE SULLA STESSA CONTROVERSIA NON CI PUO’ ESSERE L’AZIONE , NON SI PU’ RIMETTERE IN DISCUSSIONE CIO’ CHE E’ STSATO GIA’ DECISO.

  1. CONSERVATIVI: la pretesa dell’attore sia posta al riparo da qualunque evento successivo alla litis contestactio: per esempio nelle azioni penali (che mirano ad infliggere una pena al convenuto che si è macchiato di un illecito). La responsabilità penale è a carattere personale quindi se l’autore dell’illecito fosse morto la vittima dell’illecito non può rivalersi sugli eredi. Il processo nel caso fosse già stata dichiarata la litis contestactio e il convenuto fosse morto dopo, il processo potrebbe, in virtù dell’effetto conservativo, continuare nei confronti dell’erede del convenuto. Una volta celebrata la litis contestactio la pretesa dell’attore è posta al riparo. Nel processo formulare c’è sempre una CONDANNA IN FORMA PECUNIARIA (pagamento di una somma di denaro valuta sulle pretese formulate dall’attore). FASE APUD IUDICEM Diretta da un giudes (unico o collegiale). Questa fase si caratterizza per assenza di formalità. La sentenza doveva essere resa in forma orale e non necessitava di motivazioni. Dal principato in poi invece, vennero motivate le sentenze. LA SENTENZA DI CONDANNA ERA SEMPRE ESPRESSA IN DENARO. PARTI DELLA FORMULA Le parti ordinarie sono quelle porzioni di testo che vengono previste dal pretore nel momento in cui egli concepisce in via astratta il testo della formula cioè queste parti ordinarie non sono a disposizione dei soggetti coinvolti nella controversia. L’attore dovrà accettare il testo come l’ha scritto il pretore nella formula dell’editto pretorio. Le parti dovranno corredare la formula degli elementi concreti ma ciò non vuol dire poter modificare il testo della formula. Sono sempre presenti l’intento e la condennactio: INTENTIO, DEMOSTRATIO, IUDICATIO, CONDENNACTIO. L’intentio descrive il PETITUM: ciò che richiede l’attore. In taluni casi è accompagnata dalla fonte giuridica (CAUSA PETENDI), quando l’oggetto della pretesa risulta indicato in maniera CERTA. Quando l’intentio è INCERTA la formula contiene anche la demonstactio nella quale verrà descritta la causa petendi. Esempi: INTENTIO CERTA : azione volta alla tutela di un diritto reale (diritto di proprietà) Aulo Agerio (attore: il nostro Tizio) Numerio Degidio (convenuto: il nostro Caio) Verbo DEPOSIUSSE

INTENTIO INCERTA

Es: QUALUNQUE COSA (non capiamo questo qualunque cosa a cosa si riferisse) Le parti non ordinarie invece sono al di fuori del testo della formula perché il loro inserimento dipenderà dalla richiesta di una delle parti interessate. PRESCRITIO, ECCEZIO, REPLICATIO. LEZIONE 6 PARTI ORDINARE DELLA FORMULA

  • INTENTIO Un’intentio certa esponeva l’attore al rischio del PLURIS PETITIO cioè chiedere di più del dovuto. La sanzione per l’attore che avesse chiesto più del dovuto sarebbe stata la perdita della lite e la possibilità di riproporre la controversia in un secondo momento. La pluris petitio poteva essere anche TEMPORE: cioè l’attore poteva chiedere di più in relazione al tempo (anticipare il vincolo obbligatorio); oppure LOCO: legata al luogo dell’adempimento della prestazione (diverso da quello stabilito) ; oppure CAUSA che si verificava quando il creditore comprimeva il diritto di scelta del debitore in relazione ad obbligazioni aventi natura alternativa o generica. ( in entrambi i casi di obbligazioni al debitore è dato diritto di scegliere su che tipo di prestazioni fare tra due alternative o su un genere come ad esempio un kg di grano). Quindi se il creditore non permettere la scelta viene compresso il diritto di scelta autonoma , l’attore quindi chiedendo di più viene sanzionato. Questo rischio non poteva accadere nei casi di Intentio incerta, dove la pretesa era formulata in modo incerto. -DEMONSTRATIO Parte ordinaria della formula che descrive la causa petendi quando l’intentio risulta essere incerta. La demostratio precede l’intentio e da conto di quella che è la fonte giuridica della pretesa: esempio: Poichè Aulo Agerio ha comprato da Numerio Negidio lo schiavo in relazione al quale si agisce, qualunque cosa Numerio Negidio debba dare o fare in favore di Aulo Agerio valutalo in base a buona fede.
  • ADIUDICATIO Nei giudizi divisori cioè quelle azioni che servono a sciogliere comproprietà e ad assegnare a ciascuna delle parti coinvoltre in giudizio una parte di quel bene comune. Il giudice trae i propri poter/doveri dal testo della formula è necessario, in ipotesi di questo tipo, che la formula gli dia il potere di far sorgere su ciascuno dei litiganti un diritto di proprietà o un altro diritto reale minore sulla porzione di bene a ciascuno assegnata. Grazie alla iudicatio la sentenza emessa dal giudice la sentenza ha effetti COSTITUTIVI REALI. Non occorre alcun altro atto che faccia sorgere il diritto reale (o di proprietà o altri diritti minori).
  • CONDEMNATIO La si trova in quasi tutte le formule , come l’intectio, tranne nei PRE JUIDICIA (formule che vogliono risolvere questioni pregiudiziali).

Il convenuto con l’exceptio ammette quanto affermato dall’attore nell’intentio ma aggiunge un fatto in grado di depotenziare del tutto la pretesa vantata dall’attore medesimo: E’ VERO QUANTO AFFERMATO DALL’ATTORE MA… Es: Il pretore decide di concedere tutela a coloro i quali venivano raggirati al fine della conclusione di un negozio (contratto) giuridico: concede degli strumenti processuali come l’ECCEZIONE DI DOLO che funziona nel caso in cui la vittima del raggiro si accorga di essere stata raggirata prima dell’esecuzione della prestazione. Ciò comporta che il giudice accertata la veridicità di quanto affermato dall’attore dovrà accertare che non ci sia stato dolo da parte dell’attore: dovrà accertare il fatto che l’attore pone alla sua attenzione. L’exceptio funziona quindi come condizione negativa della condanna perché condiziona negativamente la pretesa dell’attore e di conseguenza la condanna del convenuto. E’ un mezzo tipico dello IUS PRETORIO In relazione all’exceptio si parla anche di: EFFICACIA IPSO IURE : significa osservare come in relazione a talune vicende giuridiche l’effetto di tali vicende sia automaticamente previsto da ius civile e come in altri l’effetto discenda dall’uso di un’exceptio. Nel caso in cui l’efficacia sia quindi ipso iure il giudice avrebbe dovuto tenere conto di tale effetto anche se la formula non ne avesse fatto menzione EFFICACIA OPE EXCEPTIONIS: l’unico modo per il giudice di tenere conto di quella data circostanza era quello di prenderne conoscenza attraveso un’exceptio. Esempi: Estinzione dell’obbligazione. Esse potevano estinguersi per alcuni fatti come l’adempimento della prestazione( SOLUTIO), se un soggetto che ha ricevuto la prestazione dal proprio debitore, agendo scorrettamente, dice che costui non ha adempiuto, quando in realtà l’adempimento c’è stato, il giudice dovrà verificare se l’affettivo adempimento ( la solutio) è avvenuta o meno senza la necessità che il convenuto chieda l’inserimento di un exceptio. Sarà sufficiente che il convenuto segnali informalmente al giudice di aver adempiuto e così accertato questo fatto potrà essere assolto. Il PACTUM DE NON PETENDUM : accordo che creditore e debitore stipulano formalmente e in base al quale il creditore si impegna a non richiedere la prestazione al debitore (remissione del debito) Questo patto aveva efficacia estintiva dell’obbligazione OPE EXCEPTIONIS cioè era unaccordo ritenuto meritevole di tutela sul piano dello ius onorario e allora la parte del debitore avrebbe dovuto portarlo all’attenzione del giudice nel caso in cui il creditore scorrettamente avesse voluto agire per il mancato adempimento della prestazione attraverso un’ exceptio che in questo caso prende il nome di EXCEPTIO PACTI CONVENTI. Qui il convenuto per poter portare all’attenzione del giudice questa circostanza deve necessariamente, nella fase in iure, chiedere l’inserimento dell’exceptio. -La REPLICATIO è prevista a vantaggio dell’attore inseribile su su richiesta, dopo l’exceptio e prima della condemnatio. Funzionava in maniera uguale e opposta a proposito dell’exceptio perché serviva a condizionare negativamente l’assoluzione del convenuto ossia serviva a portare all’attenzione del giudice un fatto che depotenziava quanto sostenuto dal convenuto nell’exceptio. Serve a dare ulteriore spazio alla dialettica processuale tra attore e convenuto -La DUPLICATIO era invece a favore del convenuto -La TRIPLICATIO era invece di nuovo a favore dell’attore.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI

In ragione di quelli che sono i contenuti della formula si potevano operare diverse tipologie di classificazioni del processo formulare. Il rito è unico ma le tipologie d’azioni sono diverse. 1 ) distinzione tra AZIONI CIVILI E AZIONI PRETORIE che si base sul fondamento dell’azione che siamo in grado di ricavare dal testo della formula perché saremo in grado di capire se l’azione è fondata su ius civile ( tutelare una situazione già conosciuta da ius civile con azione IUS CONCEPTE) o su ius onorario ( non contemplate da ius civile)

  1. distinzione tra azioni in REM e azioni in PERSONAM A seconda che l’oggetto della pretesa dell’attore fosse la tutela di un diritto reale (soggettiva assoluta) o di un diritto di credito (soggettiva relativa)
  2. tra azioni PENALI e REIPERSECUTORIE
  3. azioni ARBITRARIE 7 LEZIONE AZIONI CIVILI E AZIONI PRETORIE le prime sono fondate su ius civile, le seconde fondate su ius honorarium. Le CIVILI si dividono a loro volta in azioni civili di STRETTO DIRITTO e azioni civili di BUONA FEDE , quelle PRETORIE si dividono a loro volta un azioni UTILES e azioni IN FACTUM e con TRASPOSIZIONI DI SOGGETTI. Le azioni civili si diversificano a seconda se nell’intentio della formula vi siano le parole EX FIDE BONA (in buona fede) che accompagnano la pretesa dell’attore Esempi di azioni civili (bisogna osservare l’intentio)

Azioni di stretto diritto

  • Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerii esse… Intenzio dell’azione di rivendita dal proprietario per Riottenere il possesso di una cosa che si trova presso terzi: azione in REM. Nel caso delle azioni in rem che tutelano diritti reali la spia che ci mostra come e siamo dinnanzi ad un’azione civile è il fondamento della pretesa dell’ attore è basata su IUS QUIRITIUM (diritto dei Quiriti, fu il nucleo più antico del diritto romano: tutto di formazione consuetudinaria; in esso erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive come posizioni di potere su persone o cose): il riferimento ad un’appartenenza basata sul verbo ESSE
  • Si paret N. Negidium A. Agerio sestertium X milia dare oportere… Per riottenere un qualcosa precedentemente dato: azione in personam. Nelle azioni in personam il lessico del pretore è rappresentata dal verbo OPORTERE : verbo che sta ad indicare un obbligo giuridico fondato su ius civile.

Azioni di buona fede

- Quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona… L’elemento che caratterizza le azioni in buona fede sono le parole EX FIDE BONA che comportava per il giudice un potere/dovere di valutazione della condotta delle parti , più ampio rispetto al normale, che comporta una valutazione oggettiva della condotta delle parti e di tenere conto se il comportamento di attore e convenuto sia improntato sui doveri reciproci di lealtà e correttezza.

effetti della pronuncia giudiziale sarebbero stati ricondotti in capo alla parte rappresentante che stava in giudizio. Un altro caso poteva essere quando il soggetto che aveva dato origine alla controversia fosse un soggetto privo di capacità giuridica (schiavi). Di quell’atto ne avrebbe risposto il proprietario dello schiavo. Nell’intentio compariva il nome dello schiavo, nella comdennatio il nome del padrone dello schiavo. Azioni in factum Si paret A. Agerium apud N. Negidium mensam argenteam deposuisse Sono concepite sul fatto concreto e fondano la protezione sulla valutazione del fatto operata dal pretore. Non c’è alcuna spia lessicale che faccia pensare a ius civile : si descrive solo il fatto concreto.

AZIONI IN REM AZIONI IN PERSONAM

Già visto con le legis actiones (LEGIS ACTIO SACRAMENTI) che tutelava diritti reali (in rem) o diritti di credito (in personam). Sul piano del processo formulare: 1) TECNICA FORMULARE -AZIONI IN REM: Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerii esse… NELL’ INTENTIO C’È SOLO IL NOME DELL’ATTORE (AULO AGERIO) questo perché si individua che nell’ambito di un’azione in rem, diritto reale, non si passa attraverso un comportamento positivo attivo, l’unico obbligo è quello di ASTENERSI DAL RECARE TURBATIVE. I Diritti reali sono ERGA OMNES cioè riferiti a una schiera indeterminata di soggetti. Il nome del convenuto sarebbe poi apparso nella comdennatio. -AZIONI IN PERSONAM: Si paret N. Negidium A. Agerio sestertium X milia dare oportere (Numerio Negidio non ha versato i 10.000 sestersi a favore di Aulo Agerio) NELL’INTENTIO SI TROVA SIA IL NOME DELL’ATTORE CHE IL NOME DEL CONVENUTO. La soddisfazione di quel diritto passa necessariamente attraverso un comportamento attivo tenuto dal DEBITORE che è tenuto a fare un’azione nei confronti del CREDITORE.

  1. REGIME DELL’ INDEFENSIO AZIONI IN PERSONAM: quando il convenuto non collaborasse nell’ ambito della LITIS CONTESTATIO. L’INDEFENZIO è quella particolare situazione in cui si venga a trovare il convenuto che non decida di collaborare al momento della litis contestazio cioè nel momento nel quale tutte e tre le persone (magistrato, attore e convenuto) devono compiere un atto: DARE IUDICIUM da parte del magistrato DETTARE IUDUCIUM da parte dell’attore ACCIPERE IUDICIUM da parte del convenuto (in questo caso il convenuto non accetta la formula) Il convenuto andava incontro alla MISSIO IN BONA (con la vendita all’asta dei beni del debitore). Nelle AZIONI IN REM nessuna parte poteva essere obbligata a difendere una cosa purché però di fronte a questa volontà di non difendere la cosa, il convenuto si rendesse disponibile a riconsegnare il bene alla controparte (TRANSLATIO POSSESIONEM). Qualora il convenuto non avesse effettuato questa traslazione l’attore avrebbe avuto dei rimedi processuali per costringerlo ad adempiere: nel caso di un bene MOBILE si avrebbe avuto una ACTIO AD EXIBENDUM; o nel caso di un bene IMMOBILE un INTERDICTUM QUEM FUNDUM (strumento volto a far esibire il bene da parte del convenuto in favore dell’attore).
  2. EFFETTI PRECLUSIVI DELLA LITIS CONTESTATIO (IB IPSE IBIDEM) Si intende quell’effetto che riguarda l’impossibilità giuridica di riproporre una seconda volta una questione controversa sulla quale era già stato fatto un processo. Le AZIONI IN PERSONAM che si svolgevano a Roma tra cittadini romani erano le IUDICIA LEGITTIMA: l’effetto preclusivo operava IPSO IURE Le AZIONI IN PERSONAM fuori Roma o tra cittadini non romani o le AZIONI IN REM erano le IUDICIA IMPERIO CONTINENTIA (fondati sull’imperium del magistrato): l’effetto preclusivo operava OPE