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Appunti e riassunti primo parziale diritto fallimentare
Tipologia: Appunti
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fino anni 2000 → l’imprenditore fallito prendeva una sorta di macchia per cui veniva considerato incapace di essere imprenditore, per tanto non poteva più entrare a far parte dell’economia. Riforma 2006 → maggior comprensione nei confronti dell’imprenditore fallito. Anziché condannare si cerca di aiutare le imprese che vanno male (filosofia di RISANAMENTO E RISSTRUTTURAZIONE delle imprese), parliamo degli aiuti normativi, non economici (in questa materia). Nuova legge non ancora entrata (2021) →termine cambia da fallimento a liquidazione giudiziaria
Si nota uno stravolgimento del pensiero che si ha su queste persone:
Comma 1 Soggetti che possono essere dichiarati falliti: solo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale ➔ Esclusi: enti pubblici, imprenditori agricoli, ➔ Esclusi coloro che nonostante siano imprese commerciali dimostrano il possesso congiunto nei 3 esercizi precedenti di : (se si è in possesso si viene considerati imprenditori commerciali piccoli) o Attivo Patrimoniale < 300. o Ricavi Lordi < 200. o Ammontare di debiti non scaduti < 500.
Si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esterni che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori (come accade nella maggior parte dei casi) o su richiesta del pubblico ministero (vista la repressione della dichiarazione di fallimento d’ufficio, si controbilancia attraverso l’attribuzione dell’iniziativa di chiedere il fallimento)
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Il trasferimento della sede (effettuato nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento) non rileva ai fini della competenza. Se ha sede all’estero può essere dichiarato fallito nella Repubblica Italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero. Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana (se ciò è avvenuto dopo il deposito del ricorso)
Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti (è sufficiente emissione sentenza dichiarativa, anche se non depositata in cancelleria) entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Fatta salva la possibilità per i creditori o il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine di un anno (solo per loro, per l’imprenditore fa fede ciò che risulta dal registro delle imprese)
Ha Funzioni di Vigilanza e di Controllo sulla regolarità della procedura:
Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, in caso di sostituzione o di revoca con decreto del tribunale. Il curatore per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale (art 30)
Possono essere chiamati a svolgere la funzione del curatore:
Il curatore deve far pervenire al giudice delegato la propria Accettazione, entro i 2 giorni successivi alla partecipazione della sua nomina. Se ciò non avviene il tribunale in camera di consiglio provvede alla nomina di un altro curatore d’urgenza.
Il curatore PREVIA autorizzazione del comitato dei creditori può:
amministrazione. Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore (previa autorizzazione del giudice delegato e del comitato dei creditori). Il curatore deve rendere conto della gestione.
Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (sulla base delle risultanze documentali, sentiti curatore e creditori {che precedentemente hanno dato la disponibilità a assumere tale incarico}). La composizione può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altri motivi giustificati. Il comitato dei creditori è composto da 3 o 5 membri scelti tra i creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Entro 10 giorni dalla nomina su convocazione del curatore nominano a maggioranza il proprio presidente. Il comitato si considera costituito con l’accettazione per via telematica (quindi prima della convocazione dinanzi al curatore e prima dell’elezione del presidente). Ciascun componente può delegare (totalmente o parzialmente) le proprie funzioni ad un soggetto che ha i requisiti (art 28 REQUISITI CURATORE) (previa comunicazione al giudice delegato)
VIGILANZA operato del curatore (funzione di controllo sul curatore, indipendentemente da quanto indicato dal curatore) AUTORIZZAZIONE per determinati atti del curatore (funzione amministrativa) CONSULTIVA : ESPRIME pareri nei casi/materie previsti dalla legge (su richiesta del tribunale o del giudice delegato, motivando le proprie deliberazioni) è obbligato a esprimersi. Inoltre può fare osservazioni e reclami RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DEI CREDITORI: assimilata alla responsabilità del collegio sindacale delle spa. Accettando l’incarico si accetta pure la responsabilità per determinati comportamenti e omissioni + per i danni causati dalla poca/male vigilanza e altre funzioni (risarcimento danni)
Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento il fallito viene privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento e anche quelli che pervengono al fallito durante la procedura di fallimento (da dedurre le passività per l’acquisto e mantenimento dei beni) Il Curatore può con autorizzazione del comitato dei creditori rinunciare all’acquisizione di certi beni che pervengono durante la procedura SE i costi da sostenere risultano superiori al valore di realizzo dei beni stessi.
Nelle controversie (nuove o in corso) relative a rapporti di diritto patrimoniali sta il curatore in giudizio. Il fallito può intervenire solo per questioni da cui può dipendere una bancarotta a suo carico (se ciò è previsto dalla legge). L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo automatica per evitare lungaggini della dichiarazione in udienza.
Tutti gli atti e pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Similmente sono inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione.
Se al fallito vengono meno i mezzi di sussistenza il giudice delegato (sentiti curatore e comitato dei creditori) può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e la sua famiglia. La casa di proprietà del fallito se utilizzata come abitazione sua e della famiglia non può essere tolta da tale so.
Sono REVOCATI (salvo che la controparte non provi che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore):
Dichiarato il fallimento il curatore procede all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore. Può richiedere anche l’assistenza della forza pubblica. Se i beni si trovano in luoghi diversi allora può completare le operazioni con la delega di uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
ART 86 CONSEGNA DEL DENARO, TITOLI, SCRITTURE CONTABILI E DI ALTRA DOCUMENTAZIONE Vanno consegnate al curatore:
ART 93 DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO Si propone con ricorso da trasmettere entro trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Il ricorso è sottoscritto personalmente dalla parte e entro il termine deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato. Il ricorso contiene: 1 - Procedura cui si intende partecipare e generalità del creditore 2 - Determinazione della somma che si intende insinuare al passivo o la descrizione dei beni di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione 3 - Esposizione dei fatti e elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda 4 - Indicazione dell’eventuale titolo di prelazione (oltre alla descrizione del bene sul quale si esercita la prelazione se di carattere speciale) 5 - Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (dove si ricevono tutte le comunicazioni relative alla procedura), se varia va comunicato al curatore. Se 1- 2 - 3 mancano o incerti ricorso inammissibile Manca 4 allora considerato come credito chirografario. Al ricorso vanno allegati documenti dimostrativi del diritto del creditore. Il ricorso può essere presentato anche dal rappresentante comune per gruppi di creditori. ART 95 PROGETTO DI STATO PASSIVO E UDIENZA DI DISCUSSIONE Il curatore esamina le domande e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può decidere se ammettere o escludere un credito e eccepire fatti estintivi, modificativi del diritto (es inefficacia del titolo di prelazione ). Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. I creditori e i titolari di diritti possono esaminare tale progetto e presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi entro 5 giorni prima dell’udienza. All’udienza per l’esame dello stato passivo il giudice delegato decide su ciascuna domanda (nei limiti delle conclusioni formulare dal curatore. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti. Il fallito può chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale. ART 96 FORMAZIONE ED ESECUTIVITA’ DELLO STATO PASSIVO Il giudice delegato con DECRETO MOTIVATO accoglie in tutto o in parte o respinge e dichiara inammissibile la domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità non ne preclude la successiva riproposizione.
Provvedimento di accoglimento della domanda Il giudice delegato indica anche il grado di diritto di prelazione. Sono ammessi al passivo con RISERVA ():
ART 104 ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA DEL FALLITO Con la sentenza dichiarativa di fallimento il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa anche limitatamente a rami specifici dell’azienda (se dall’interruzione ne può derivare un danno grave. Su proposta del curatore il giudice delegato può (previo parere favorevole del comitato dei creditori) autorizza con decreto motivato la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa o del ramo d’azienda fissandone la durata. Durante l’esercizio provvisorio il curatore convoca almeno ogni 3 mesi il comitato dei creditori per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio. Se il comitato non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio il giudice delegato ne ordina la cessazione. Ogni semestre o alla conclusione del periodo provvisorio d’esercizio il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento dove ne ravvisi l’opportunità. Con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclami. ➔ Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. ➔ I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione 104 - BIS AFFITTO DELL’AZIENDA O DI RAMI DELL’AZIENDA Il giudice delegato previo parere favorevole del comitato dei creditori autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a rami quando appare utile ai fini della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa. La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore sulla base di stima assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Nella scelta deve tener conto: ◼ Canone offerto ◼ Garanzie prestate ◼ Attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali (tenendo a riguardo la conservazione dei livelli occupazionali) Il contratto di affitto stipulato dal curatore prevede il diritto del curatore di ispezione dell’azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal contratto e dalla legge; diritto di recesso del curatore può essere esercitato sentito il comitato dei creditori con la corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere. La durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tal caso finito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda o del ramo d’azienda, il curatore entro 10 giorni lo comunica all’affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. 104 - TER PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. Il programma forma l’atto di pianificazione e di indirizzo per le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo. Deve specificare:
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita è data notizia mediante notificazione da parte del curatore a ciascuno dei creditori ipotecari o muniti di privilegio. Il giudice delegato e il comitato dei creditori vengono informati dal curatore degli esiti delle procedure attraverso il deposito in cancelleria della relativa documentazione. ART 110 PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE A 4 mesi dal decreto di accertamento del passivo (o termine diverso stabilito dal giudice delegato) Il curatore presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime. Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria disponendo che a tutti i creditori ne sia data comunicazione mediante l’invio di copia mezzo posta elettronica certificata. I creditori entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto.
111 - TER CONTI SPECIALI La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili e dei loro frutti e pertinenza, e dalla quota proporzionale degli interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. In tale conto vanno indicate in modo analitico le entrate e le uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. 111 - QUATER CREDITI ASSISTITI DA PRELAZIONE I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. ART 116 RENDICONTO DEL CURATORE Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale (soprattutto se cessa delle proprie funzioni) il curatore deve presentare al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e dell’attività di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito in cancelleria del conto e fissa l’udienza che non può essere tenuta prima che decorrano i 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo del deposito del rendiconto e della fissazione dell’udienza con posta elettronica certificata (invia copia rendiconto e gli avvisa che possono presentare osservazioni o contestazioni fino 5 giorni prima dell’udienza). La comunicazione si effettua pure al fallito che in caso non sia possibile in maniera telematica avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se all’udienza non sorgono contestazioni o si raggiunge un accordo il giudice approva il conto con un decreto e fissa l’udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.