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Diritto Fallimentare: Esercizi e Casi Pratici, Appunti di Diritto fallimentare

Appunti e riassunti primo parziale diritto fallimentare

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 24/05/2021

bohi
bohi 🇮🇹

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PROCEDURE CONCORSUALI:
DATA 26.02.2021
fino anni 2000 l’imprenditore fallito prendeva una sorta di macchia per cui veniva considerato
incapace di essere imprenditore, per tanto non poteva più entrare a far parte dell’economia.
Riforma 2006 maggior comprensione nei confronti dell’imprenditore fallito. Anziché condannare si
cerca di aiutare le imprese che vanno male (filosofia di RISANAMENTO E RISSTRUTTURAZIONE delle
imprese), parliamo degli aiuti normativi, non economici (in questa materia).
Nuova legge non ancora entrata (2021) termine cambia da fallimento a liquidazione giudiziaria
NOVITA’ DISCIPLINA 2006
Si nota uno stravolgimento del pensiero che si ha su queste persone:
Circoscrizione dei soggetti “fallibili”
Viene eliminata la dichiarazione di fallimento d’ufficio (l’imprenditore ha quindi l’occasione
di portare le proprie prove, spiegazioni quindi esprime il proprio disappunto che va
documentato/dimostrato)
Viene eliminato il registro delle imprese fallite (cd libro nero dei falliti)
ART 1
Comma 1 Soggetti che possono essere dichiarati falliti: solo gli imprenditori che
esercitano un’attività commerciale
Esclusi: enti pubblici, imprenditori agricoli,
Esclusi coloro che nonostante siano imprese commerciali dimostrano il possesso
congiunto nei 3 esercizi precedenti di : (se si è in possesso si viene considerati
imprenditori commerciali piccoli)
o Attivo Patrimoniale < 300.000
o Ricavi Lordi < 200.000
o Ammontare di debiti non scaduti < 500.000
ART 5 STATO DI INSOLVENZA:
Si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esterni che dimostrano che il debitore non è più in
grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
ART 6
Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori (come accade nella maggior
parte dei casi) o su richiesta del pubblico ministero (vista la repressione della dichiarazione di
fallimento d’ufficio, si controbilancia attraverso l’attribuzione dell’iniziativa di chiedere il fallimento)
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PROCEDURE CONCORSUALI:

DATA 26.02.

fino anni 2000 → l’imprenditore fallito prendeva una sorta di macchia per cui veniva considerato incapace di essere imprenditore, per tanto non poteva più entrare a far parte dell’economia. Riforma 2006 → maggior comprensione nei confronti dell’imprenditore fallito. Anziché condannare si cerca di aiutare le imprese che vanno male (filosofia di RISANAMENTO E RISSTRUTTURAZIONE delle imprese), parliamo degli aiuti normativi, non economici (in questa materia). Nuova legge non ancora entrata (2021) →termine cambia da fallimento a liquidazione giudiziaria

NOVITA’ DISCIPLINA 2006

Si nota uno stravolgimento del pensiero che si ha su queste persone:

  • Circoscrizione dei soggetti “fallibili”
  • Viene eliminata la dichiarazione di fallimento d’ufficio (l’imprenditore ha quindi l’occasione di portare le proprie prove, spiegazioni quindi esprime il proprio disappunto che va documentato/dimostrato)
  • Viene eliminato il registro delle imprese fallite (cd libro nero dei falliti)

ART 1

Comma 1 Soggetti che possono essere dichiarati falliti: solo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale ➔ Esclusi: enti pubblici, imprenditori agricoli, ➔ Esclusi coloro che nonostante siano imprese commerciali dimostrano il possesso congiunto nei 3 esercizi precedenti di : (se si è in possesso si viene considerati imprenditori commerciali piccoli) o Attivo Patrimoniale < 300. o Ricavi Lordi < 200. o Ammontare di debiti non scaduti < 500.

ART 5 STATO DI INSOLVENZA:

Si manifesta attraverso inadempimenti o altri fatti esterni che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

ART 6

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori (come accade nella maggior parte dei casi) o su richiesta del pubblico ministero (vista la repressione della dichiarazione di fallimento d’ufficio, si controbilancia attraverso l’attribuzione dell’iniziativa di chiedere il fallimento)

ART 7 Quando il pubblico ministero presenta la richiesta di fallimento?

  • Insolvenza nel corso di un procedimento penale (fuga, irreperibilità)
  • Insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’ha rilevata durante un procedimento civile

ART 9 COMPETENZA

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Il trasferimento della sede (effettuato nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento) non rileva ai fini della competenza. Se ha sede all’estero può essere dichiarato fallito nella Repubblica Italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero. Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana (se ciò è avvenuto dopo il deposito del ricorso)

ART 10 Dopo la cancellatura dell’impresa dal registro?

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti (è sufficiente emissione sentenza dichiarativa, anche se non depositata in cancelleria) entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Fatta salva la possibilità per i creditori o il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine di un anno (solo per loro, per l’imprenditore fa fede ciò che risulta dal registro delle imprese)

ART 14 OBBLIGHI DELL’IMPRENDITPRE CHE CHIEDE IL PROPRIO FALLIMENTO

  1. Depositare le scritture contabili e fiscali (3 esercizi precedenti) presso la cancelleria
  2. Depositare uno stato particolareggiato ed estimato delle proprie attività
  3. Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti
  4. Indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi 3 esercizi
  5. Elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali sulle cose in suo possesso (con indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge tale diritto)

ART 15 PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

  1. Si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
  2. Il tribunale convoca. con decreto apposto al ricorso, il debitore e i creditori istanti per il fallimento.
  3. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore. Il ricorso e il decreto devono essere notificati a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese. Qualora la notificazione non è possibile in questa maniera allora la notifica è a cura del ricorrente e si

ART 25 POTERI DEL GIUDICE DELEGATO

Ha Funzioni di Vigilanza e di Controllo sulla regolarità della procedura:

  • riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio
  • emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi incompatibili con l’acquisizione
  • convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni volta lo ritenga opportuno
  • su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento
  • provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (nel termine di 15 gg)
  • autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto
  • su proposta del curatore nomina arbitri verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge
  • procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi. I decreti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato. CURATORE:

ART 27 NOMINA DEL CURATORE

Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, in caso di sostituzione o di revoca con decreto del tribunale. Il curatore per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale (art 30)

ART 28 REQUISITI PER LA NOMINA A CURATORE

Possono essere chiamati a svolgere la funzione del curatore:

  1. Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
  2. Studi professionali associati o società tra professionisti (se i soci hanno le precedenti professioni) In questo caso l’accettazione deve essere effettuata da una persona fisica responsabile della procedura
  3. Persone che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni (dando prova di aver adeguate capacità imprenditoriali, e purché non abbiano avuto una dichiarazione di fallimento a se stessi). Nel provvedimento di nomina il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. NON possono essere nominati curatore il congiunto, parenti e affini fino al 4° grado del fallito, i creditori di questo e chi ha fatto concorso al dissesto dell’impresa durante i 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, infine chiunque abbia un conflitto di interessi con il fallito.

ART 29 ACCETTAZIONE DEL CURATORE

Il curatore deve far pervenire al giudice delegato la propria Accettazione, entro i 2 giorni successivi alla partecipazione della sua nomina. Se ciò non avviene il tribunale in camera di consiglio provvede alla nomina di un altro curatore d’urgenza.

ART 33 RELAZIONE AL GIUDICE E RAPPORTI RIEPILOGATIVI

  1. Curatore entro 60 gg da Dichiarazione di fallimento, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata su: a. cause e circostanze del fallimento b. sulla diligenza nell’esercizio dell’impresa c. sulle responsabilità del fallito/o altri d. informazioni di interesse ai fini delle indagini preliminare in sede penale
  2. Curatore deve indicare gli atti del fallito impugnati dai creditori e quelli che intende impugnare. Il giudice delegato può richiedere una relazione sommaria anche prima del termine.
  3. Se società la relazione deve includere fatti accertati e informazioni su: a. Responsabilità amministratori b. Responsabilità organi di controllo c. Responsabilità soci d. E soggetti estranei alla società
  4. Giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria (con la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale e alle azioni che il curatore intende proporre se “provvedimenti cautelari” e “altre circostanze estranee” agli interessi della procedura e cose che investono la sfera personale del fallito.
  5. Una copia col testo integrale viene trasmesso al pubblico ministero.
  6. Ogni 6 mesi dopo la presentazione della relazione il curatore redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte (con indicazione delle informazioni raccolte dopo la prima relazione + conto della sua gestione). Una copia del rapporto assieme a estratti conto dei depositi è trasmessa al comitato dei creditori. a. Comitato dei creditori o ogni membro di esso possono fare osservazioni scritte. b. Altre copie inviate a 1Registro delle imprese (per via telematica) e 2Creditori e Titolari di diritti sui beni (via posta elettronica certificata)

ALTRE NOZIONI CURATORE

ART 35 INTEGRAZIONE DEI POTERI DEL CURATORE

Il curatore PREVIA autorizzazione del comitato dei creditori può:

  • Riduzioni di crediti
  • Transazioni
  • Compromessi

amministrazione. Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore (previa autorizzazione del giudice delegato e del comitato dei creditori). Il curatore deve rendere conto della gestione.

ART 40 NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI

Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento (sulla base delle risultanze documentali, sentiti curatore e creditori {che precedentemente hanno dato la disponibilità a assumere tale incarico}). La composizione può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altri motivi giustificati. Il comitato dei creditori è composto da 3 o 5 membri scelti tra i creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Entro 10 giorni dalla nomina su convocazione del curatore nominano a maggioranza il proprio presidente. Il comitato si considera costituito con l’accettazione per via telematica (quindi prima della convocazione dinanzi al curatore e prima dell’elezione del presidente). Ciascun componente può delegare (totalmente o parzialmente) le proprie funzioni ad un soggetto che ha i requisiti (art 28 REQUISITI CURATORE) (previa comunicazione al giudice delegato)

ART 41 FUNZIONI DEL COMITATO DEI CREDITORI

VIGILANZA operato del curatore (funzione di controllo sul curatore, indipendentemente da quanto indicato dal curatore) AUTORIZZAZIONE per determinati atti del curatore (funzione amministrativa) CONSULTIVA : ESPRIME pareri nei casi/materie previsti dalla legge (su richiesta del tribunale o del giudice delegato, motivando le proprie deliberazioni) è obbligato a esprimersi. Inoltre può fare osservazioni e reclami RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DEI CREDITORI: assimilata alla responsabilità del collegio sindacale delle spa. Accettando l’incarico si accetta pure la responsabilità per determinati comportamenti e omissioni + per i danni causati dalla poca/male vigilanza e altre funzioni (risarcimento danni)

ART 42 BENI DEL FALLITO

Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento il fallito viene privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento e anche quelli che pervengono al fallito durante la procedura di fallimento (da dedurre le passività per l’acquisto e mantenimento dei beni) Il Curatore può con autorizzazione del comitato dei creditori rinunciare all’acquisizione di certi beni che pervengono durante la procedura SE i costi da sostenere risultano superiori al valore di realizzo dei beni stessi.

ART 43 RAPPORTI PROCESSUALI

Nelle controversie (nuove o in corso) relative a rapporti di diritto patrimoniali sta il curatore in giudizio. Il fallito può intervenire solo per questioni da cui può dipendere una bancarotta a suo carico (se ciò è previsto dalla legge). L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo automatica per evitare lungaggini della dichiarazione in udienza.

ART 44 ATTI COMPIUTI DAL FALLITO DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Tutti gli atti e pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Similmente sono inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione.

ART 46 BENI NON COMPRESI NEL FALLIMENTO

  • Beni e diritti di natura strettamente personale
  • Assegni aventi carattere alimentare, stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con l’attività (limitatamente al mantenimento suo e della famiglia
  • I frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli
  • I frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotali
  • Le cose che non possono essere pignorate per legge

ART 47 ALIMENTI AL FALLITO E ALLA FAMIGLIA

Se al fallito vengono meno i mezzi di sussistenza il giudice delegato (sentiti curatore e comitato dei creditori) può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e la sua famiglia. La casa di proprietà del fallito se utilizzata come abitazione sua e della famiglia non può essere tolta da tale so.

DATA 05.03.

ART 67 ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE

Sono REVOCATI (salvo che la controparte non provi che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore):

  1. Atti a titolo oneroso (anno anteriore dichiarazione di fallimento), in cui le obbligazioni del fallito sorpassano di oltre un quarto di ciò a lui dato/promesso
  2. Atti ESTINTIVI di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o altri mezzi normali di pagamento (compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione)
  3. Pegni, anticresi e ipoteche (se volontarie anno anteriore per debiti preesistenti, se giudiziali 6 mesi prima della dichiarazione) Non sono soggetti all’azione revocatoria:
  4. Pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa
  5. Le rimesse effettuate sul conto corrente bancario (purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito)
  6. Le vendite e i preliminari di vendita, se conclusi a giusto prezzo ed aventi oggetto immobili ad uso abitativo (per costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti e affini fino al terzo grado) o destinato a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente (purché alla data di dichiarazione di fallimento siano stati compiuti investimenti per darvi inizio a tale attività)
  7. Atti, pagamenti e garanzie concesse purché in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. a. Un professionista indipendente dal fallito, ma designato dal debitore (iscritto nel registro dei revisori legali e in possesso di requisiti) deve attestare laa veridicità e la fattibilità.
  8. Atti, pagamenti e garanzie posti in essere del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata.
  9. I pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori del fallito.
  10. Pagamenti di debiti liquidi e esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi utili/strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

ART 84 DEI SIGILLI

Dichiarato il fallimento il curatore procede all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore. Può richiedere anche l’assistenza della forza pubblica. Se i beni si trovano in luoghi diversi allora può completare le operazioni con la delega di uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

ART 86 CONSEGNA DEL DENARO, TITOLI, SCRITTURE CONTABILI E DI ALTRA DOCUMENTAZIONE Vanno consegnate al curatore:

  • Denaro contante
  • Cambiali e altri titoli (compresi quelli scaduti)
  • Scritture contabili e ogni altra documentazione del medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria Il giudice può autorizzarne il deposito in luogo idoneo anche presso terzi. In ogni caso il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. Può essere anche rilasciato una copia (previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente). ART 87 INVENTARIO Il curatore rimossi i sigilli redige l’inventario nel più breve tempo possibile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori (formando, se nominato con l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute) Se occorre il curatore nomina uno stimatore. Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito (se società gli amministratori) a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell’inventario (con avvertenze per pene in caso di falsa-omessa dichiarazione) L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del tribunale. 87 - BIS INVENTARIO SU ALTRI BENI I beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori. Tali beni inoltre possono non essere inclusi nell’inventario. Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento (in virtù del titolo).

ART 93 DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO Si propone con ricorso da trasmettere entro trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Il ricorso è sottoscritto personalmente dalla parte e entro il termine deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato. Il ricorso contiene: 1 - Procedura cui si intende partecipare e generalità del creditore 2 - Determinazione della somma che si intende insinuare al passivo o la descrizione dei beni di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione 3 - Esposizione dei fatti e elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda 4 - Indicazione dell’eventuale titolo di prelazione (oltre alla descrizione del bene sul quale si esercita la prelazione se di carattere speciale) 5 - Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (dove si ricevono tutte le comunicazioni relative alla procedura), se varia va comunicato al curatore. Se 1- 2 - 3 mancano o incerti ricorso inammissibile Manca 4 allora considerato come credito chirografario. Al ricorso vanno allegati documenti dimostrativi del diritto del creditore. Il ricorso può essere presentato anche dal rappresentante comune per gruppi di creditori. ART 95 PROGETTO DI STATO PASSIVO E UDIENZA DI DISCUSSIONE Il curatore esamina le domande e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può decidere se ammettere o escludere un credito e eccepire fatti estintivi, modificativi del diritto (es inefficacia del titolo di prelazione ). Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. I creditori e i titolari di diritti possono esaminare tale progetto e presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi entro 5 giorni prima dell’udienza. All’udienza per l’esame dello stato passivo il giudice delegato decide su ciascuna domanda (nei limiti delle conclusioni formulare dal curatore. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti. Il fallito può chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale. ART 96 FORMAZIONE ED ESECUTIVITA’ DELLO STATO PASSIVO Il giudice delegato con DECRETO MOTIVATO accoglie in tutto o in parte o respinge e dichiara inammissibile la domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità non ne preclude la successiva riproposizione.

Provvedimento di accoglimento della domanda Il giudice delegato indica anche il grado di diritto di prelazione. Sono ammessi al passivo con RISERVA ():

  • Crediti condizionati
  • Crediti per mancata produzione del titolo dal quale deriva il diritto
  • Crediti accertati con sentenza del giudice non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di 8 giorni. Terminato l’esame di tutte le domande il giudice forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Tale decreto produce effetti solo ai fini del concorso. ART 97 COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO Dopo la dichiarazione di esecutività, il curatore dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento. ART 98 IMPUGNAZIONI Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. OPPOSIZIONE creditori o titolari di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda è stata respinta o parzialmente accolta. Viene proposta nei confronti del curatore. IMPUGNAZIONE curatore, creditori o titolari di diritti contestano che la domanda di un creditore o altro concorrente sia stata accolta (è rivolta nei confronti di un creditore concorrente la cui domanda è stata accolta). REVOCAZIONE curatore creditore o titolare di diritti decorsi i termini per la proposizione di opposizione o impugnazione possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che sono determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente.

ART 104 ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA DEL FALLITO Con la sentenza dichiarativa di fallimento il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa anche limitatamente a rami specifici dell’azienda (se dall’interruzione ne può derivare un danno grave. Su proposta del curatore il giudice delegato può (previo parere favorevole del comitato dei creditori) autorizza con decreto motivato la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa o del ramo d’azienda fissandone la durata. Durante l’esercizio provvisorio il curatore convoca almeno ogni 3 mesi il comitato dei creditori per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio. Se il comitato non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio il giudice delegato ne ordina la cessazione. Ogni semestre o alla conclusione del periodo provvisorio d’esercizio il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento dove ne ravvisi l’opportunità. Con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclami. ➔ Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. ➔ I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione 104 - BIS AFFITTO DELL’AZIENDA O DI RAMI DELL’AZIENDA Il giudice delegato previo parere favorevole del comitato dei creditori autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a rami quando appare utile ai fini della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa. La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore sulla base di stima assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Nella scelta deve tener conto: ◼ Canone offerto ◼ Garanzie prestate ◼ Attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali (tenendo a riguardo la conservazione dei livelli occupazionali) Il contratto di affitto stipulato dal curatore prevede il diritto del curatore di ispezione dell’azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal contratto e dalla legge; diritto di recesso del curatore può essere esercitato sentito il comitato dei creditori con la corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere. La durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tal caso finito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda o del ramo d’azienda, il curatore entro 10 giorni lo comunica all’affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. 104 - TER PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di 180 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. Il programma forma l’atto di pianificazione e di indirizzo per le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo. Deve specificare:

  1. Opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o l’affitto
  2. La sussistenza di proposte di concordato e il loro contenuto
  3. Le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e il possibile esito
  4. Possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di rami beni o rapporti giuridici in blocco
  5. Condizioni di vendita dei singoli cespiti
  6. Termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo Tale termine non può eccedere 2 anni dal deposito della sentenza di fallimento. Se il curatore ritenga necessario un termine maggiore è tenuto a motivare giustificare il maggior termine. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. Per sopravvenute esigenze il curatore può presentare supplementi del piano di liquidazione. Prima dell’approvazione del programma il curatore può procedere alla liquidazione di beni → previa autorizzazione del giudice delegati → sentito il comitato dei creditori (se già nominato) solo se dal ritardo può derivare un pregiudizio all’interesse dei creditori. Previa autorizzazione del comitato dei creditori il curatore può non acquisire all’attivo o rinunciare uno o più beni se appare non conveniente. In questo caso il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disposizione del debitore. Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che ne autorizza l’esecuzione degli atti.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita è data notizia mediante notificazione da parte del curatore a ciascuno dei creditori ipotecari o muniti di privilegio. Il giudice delegato e il comitato dei creditori vengono informati dal curatore degli esiti delle procedure attraverso il deposito in cancelleria della relativa documentazione. ART 110 PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE A 4 mesi dal decreto di accertamento del passivo (o termine diverso stabilito dal giudice delegato) Il curatore presenta un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime. Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria disponendo che a tutti i creditori ne sia data comunicazione mediante l’invio di copia mezzo posta elettronica certificata. I creditori entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto.

  • Decorsi i 15 giorni il giudice delegato su richiesta del curatore dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
  • Se sono proposti reclami il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone sulla destinazione delle somme accantonate. ART 111 ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate seguendo questo ordine: 1 - Pagamento crediti prededucibili (considerati tali quelli qualificati da una specifica legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali) 2 - Pagamento crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute (secondo l’ordine assegnato dalla legge) 3 - Pagamento creditori chirografari (in proposizione dell’ammontare del credito per cui ciascuno è stato ammesso. 111 - BIS DISCIPLINA DEI CREDITI PREDEDUCIBILI I crediti prededucibili vengono soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione (tenendo conto delle rispettive cause di prelazione e con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione di beni oggetti di pegno e ipoteca, che vanno ai creditori garantiti.) I crediti prededucibili sorti durante il fallimento sono liquidi ed esigibili se dal riparto dell’attivo è possibile presumibilmente soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori e dal giudice delegato(se importo superiore a 25.000) Se l’attivo risulta insufficiente la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità.

111 - TER CONTI SPECIALI La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili e dei loro frutti e pertinenza, e dalla quota proporzionale degli interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. In tale conto vanno indicate in modo analitico le entrate e le uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. 111 - QUATER CREDITI ASSISTITI DA PRELAZIONE I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. ART 116 RENDICONTO DEL CURATORE Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale (soprattutto se cessa delle proprie funzioni) il curatore deve presentare al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e dell’attività di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito in cancelleria del conto e fissa l’udienza che non può essere tenuta prima che decorrano i 15 giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. Il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo del deposito del rendiconto e della fissazione dell’udienza con posta elettronica certificata (invia copia rendiconto e gli avvisa che possono presentare osservazioni o contestazioni fino 5 giorni prima dell’udienza). La comunicazione si effettua pure al fallito che in caso non sia possibile in maniera telematica avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se all’udienza non sorgono contestazioni o si raggiunge un accordo il giudice approva il conto con un decreto e fissa l’udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.