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diritto privato vari capitoli, Appunti di Diritto Privato

diritto privato vari capitoli Francesco Galgano

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 15/05/2019

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camilla-casadei-1 🇮🇹

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Il DIRITTO PRIVATO
CHE COS’E’ IL DIRITTO? (primo capitolo)
È un sistema di regole per la prevenzione e soluzione dei conflitti fra
uomini.
Esso serve a indirizzare le scelte degli appartenenti ad una comunità.
La funzione del diritto è: proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti,
risolvendoli applicando le regole predeterminate che vanno a stabilire quale interesse sia:
Degno di protezione e debba prevalere;
Non sia degno d protezione e debba soccombere.
L’insieme di queste regole compongono un sistema, dove ciascuna norma concorre con
le altre ad assolvere una funzione complessiva, per arrivare ad un dato modello di
ordinata convivenza per un equilibrio generale.
Questi sistemi di regole mutano nel tempo o si diversificano nello spazio ogni epoca
storica e ogni nazione ha avuto un suo diritto con elementi di uniformità.
Per ordinare una società secondo il diritto è essenziale una apposita organizzazione
giuridica dove:
1. Una autorità superiore crea nuove regole per la soluzione dei conflitti;
2. Una autorità superiore per applicare le regole che vanno a risolvere i conflitti.
Nella società in cui viviamo ci sono 3 ordini di autorità:
Stato
Unione europea
Regioni e enti locali.
In altre tipologie di società common law: le pronunce dei giudici, oltre a risolvere i
conflitti, vincolano tutti i giudici successivi a dover risolvere dei casi analoghi.
È l’autorità giudiziaria fautrice del diritto.
La molteplicità degli interessi e dei conflitti sociali, sono i maggiori fattori che rendono
il sistema del diritto complesso grande estensione dei codici, migliaia di leggi in ciascun
stato. Ogni singola regola è solamente un frammento nel sistema unitario.
Un altro indice che incide nella complessità del sistema sono le migliaia di
controversie che si instaurano nei tribunali, dove sta al giudice applicare il diritto al caso
concreto, anche se a volte il diritto stesso appare incerto.
Per definire ancora meglio il diritto è necessario distinguere il sistema di regole da altri
sistemi che governano la convivenza umana come:
Principi della morale: basati sulla distinzione tra bene e male
Regole del costume: tra ciò che è corretto e ciò che è scorretto;
Comandamenti delle religioni: fonte sovrannaturale.
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Il DIRITTO PRIVATO

CHE COS’E’ IL DIRITTO? (primo capitolo)

È un sistema di regole per la prevenzione e soluzione dei conflitti fra uomini. Esso serve a indirizzare le scelte degli appartenenti ad una comunità. La funzione del diritto è: proibire l’uso della violenza per la soluzione dei conflitti, risolvendoli applicando le regole predeterminate che vanno a stabilire quale interesse sia:

  • Degno di protezione e debba prevalere ;
  • Non sia degno d protezione e debba soccombere.

L’insieme di queste regole compongono un sistema , dove ciascuna norma concorre con le altre ad assolvere una funzione complessiva, per arrivare ad un dato modello di ordinata convivenza per un equilibrio generale. Questi sistemi di regole mutano nel tempo o si diversificano nello spazio ogni epoca storica e ogni nazione ha avuto un suo diritto con elementi di uniformità.

Per ordinare una società secondo il diritto è essenziale una apposita organizzazione giuridica dove:

  1. Una autorità superiore crea nuove regole per la soluzione dei conflitti;
  2. Una autorità superiore per applicare le regole che vanno a risolvere i conflitti. Nella società in cui viviamo ci sono 3 ordini di autorità:
  • Stato
  • Unione europea
  • Regioni e enti locali. In altre tipologie di società common law: le pronunce dei giudici, oltre a risolvere i conflitti, vincolano tutti i giudici successivi a dover risolvere dei casi analoghi. È l’autorità giudiziaria fautrice del diritto.

La molteplicità degli interessi e dei conflitti sociali, sono i maggiori fattori che rendono il sistema del diritto complesso grande estensione dei codici, migliaia di leggi in ciascun stato. Ogni singola regola è solamente un frammento nel sistema unitario. Un altro indice che incide nella complessità del sistema sono le migliaia di controversie che si instaurano nei tribunali, dove sta al giudice applicare il diritto al caso concreto, anche se a volte il diritto stesso appare incerto.

Per definire ancora meglio il diritto è necessario distinguere il sistema di regole da altri sistemi che governano la convivenza umana come:

  • Principi della morale : basati sulla distinzione tra bene e male
  • Regole del costume : tra ciò che è corretto e ciò che è scorretto ;
  • Comandamenti delle religioni : fonte sovrannaturale.

I fattori che hanno fatto evolvere il diritto nel corso del

Queste regole spesso coincidono con contenuti del diritto, ad esempio: art 1175 c.c. impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza. Ma altre volte non coincidono , ad esempio: il matrimonio è indissolubile per la religione cattolica, ma non per il diritto in quanto è possibile il divorzio.

Il diritto si distingue per la caratteristica della coercitività : il sistema che lo caratterizza, non solo consiste in rego+le che prescrivono o proibiscono dati comportamenti, ma è anche un sistema organizzato per imporre l’osservanza delle proprie regole. In due modi:

  1. Quando è materialmente possibile , si eliminano fisicamente le trasgressioni: esempio ordine di demolizione;
  2. Quando non è materialmente possibile , si eliminano le trasgressioni attraverso minacce si sanzioni o pene.

Un tema importante per il diritto è la legittimazione il diritto è un insieme di comandi, posti da una autorità superiore, ai quali si deve obbedire. Questi comandi sono LEGITTIMI :

  • in forza del potere di cui sono state investite dall’autorità che lo emana e che ha il compito di farli osservare;
  • quando il diritto vigente in un dato tempo e luogo è l’espressione della società di quel tempo e luogo.

Il diritto è accettato solo qualora la maggior parte dei sottoposti abbia

dato il CONSENSO (non deve essere imposto dalla autorità).

COS’E’ LA NORMA GIURIDICA? L’elemento essenziale per il sistema del diritto è la norma giuridica: l’insieme delle norme prende il nome di ORDINAMENTO GIURIDICO, basato su:

  • norme tra loro coordinate chiamate istituto. (esempio: istituto della proprietàtutte le norme sulla proprietà);
  • (^) norme ciascuna norma consiste in un comando o precetto formulato in termini generali e astratti;

Gene rali: perch

diritti di famiglia diritti reciproci fra i componenti. I doveri correlati sono chiamati obblighi. Il diritto soggettivo è un interesse protetto dal diritto oggettivo: il soggetto portatore dell’interesse (protetto) coincide con il soggetto titolare del diritto. Questa coincidenza può mancare se il diritto oggettivo attribuisce ad un soggetto una pretesa a PROTEZIONE dell’interesse altrui.

In tal caso non si parla di diritto soggettivo, ma di POTESTA’. Oovero dei poteri propri del soggetto, non vanno confuse con i poteri derivati: soggetto abilitato ad agire nell’interesse altrui per incarico conferitogli dallo stesso interessato.

Il diritto oggettivo non sempre le norme di diritto oggettivo PRESCRIVONO DOVERI che sono traducibili in norme che riconoscono diritti soggettivi, come quelle norme di diritto pubblico che impongono obblighi e divieti di interesse generale. AD ESEMPIO: tutte quelle norme che impongono a tutti l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche pagando le imposte e le tasse. In questi casi l’osservanza degli obblighi o dei divieti imposti dal diritto oggettivo spetta al soggetto che impersona l’intera società ossia:

  • lo stato
  • ente pubblico con l’esclusione di ogni diritto soggettivo dei singoli. In questo rapporto giuridico il soggetto passivo si contrappone al potere sovrano (soggetto attivo) detto anche potestà di imperio: potere dello stato di ESIGERE il pagamento di tributi e tasse.

Così da tutelare interessi generali della società e dei singoli

Ulteriori situazioni:

  • la SOGGEZIONE quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui. La situazione attiva: si definisce potere esempio: potere sovrano.
  • L’ONORE il comportamento che il soggetto è libero di osservare o no. Ma se vuole perseguire un determinato obiettivo, dovrà osservare. Esempio: onere della prova soggetto è tenuto ad un dato comportamento, deve provare i fatti, solo se vuole realizzare un dato risultato.

FATTI GIURIDICI, ATTI GIURIDICI, NEGOZI GIURIDICI

Il diritto soggettivo regola i rapporti fra gli uomini e al tempo stesso prevede i fatti , al verificarsi dei quali i doveri o diritti si costituiscono, si modificano, si estinguono. Esempio: FATTO DOLOSO O COLPOSO fatto illecito: dovrà risarcire il danno.

I fatti giuridici:

ogni accadimento naturale o umano al quale l’ordinamento giuridico ricollega qualsiasi effetto giuridico. Può essere di due tipi:

  1. fatto naturale indipendentemente dall’opera dell’uomo. Esempio : fiume trasporta terra da monte a valle modificando i l’estensione dei fondi.

I proprietari dei fondi a valle acquisteranno nuove estensioni nuovi diritti di proprietà dalla conseguenza di un evento naturale.

  1. Fatto umano modificazione o estinzione di un rapporto giuridico per effetto di un consapevole e volontario comportamento umano. Esempio : fatto doloso o colposo. Da distinguere: atti o fatti leciti da quelli illeciti, a seconda siano conformi o contrari al diritto; fra comportamenti discrezionali o dovuti, a seconda che il soggetto sia libero o obbligato a compierli.

I fatti giuridici producono effetti nei confronti del soggetto solo che goda della capacità naturale di intendere e volere.

Gli atti giuridici:

sono una sottocategoria dei fatti giuridici, sono atti destinati a produrre effetti giuridici. Il codice civile li menziona, in quanto essi possono produrre effetti solo in caso ci sia:

  • Capacità naturale di intendere e volere;
  • Capacità di agire.

Due specie fondamentali :

  1. Dichiarazione di volontà: categoria dei fatti umani specifico ruolo: in essi svolge la VOLONTA’ dell’uomo. Occorre, perché l’effetto giuridico si produca, che il soggetto abbia altresì voluto l’effetto. Esempio : contratto bilaterale o plurilaterale diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. DIFFERENZA TRA FATTO UMANO E ATTO DI VOLONTA’: atto umano produce gli effetti che il diritto gli collega purchè fatto consapevole, l’atto di volontà non produce effetti se risulta che il soggetto non li abbia voluti.
  2. Dichiarazioni di scienza : con questi i soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. Esempio: il creditore dichiara di aver ricevuto il pagamento del proprio credito. L’effetto di codeste dichiarazioni è di provare l’esistenza dei fatti giuridici.

La legge equipara le dichiarazioni di scienza alle dichiarazioni di volontà sotto l’aspetto della capacità d’agire il minore di 18 anni non può compierle.

I negozi giuridici:

per indicare gli atti di volontà ossia quelli che per il codice civile rientrano fra gli atti giuridici atti unilaterali e contratti. Il nostro codice civile ha ignorato la categoria del negozio giuridico: ha reso applicabili soltanto le norme che fanno riferimento agli atti unilaterali tra vivi e a contenuto patrimoniale.

LE FONTI DEL DIRITTO (capitolo secondo)

  1. Leggi regionali sono il portato dell’autonomia, che la costituzione riconosce alle regioni nelle materie indicate nell’articolo 117. Questa autonomia concessa alle regioni, porta una limitazione delle sovranità dello Stato, che potrà dettare soltanto i principi fondamentali legislazione analitica spetta alle regioni. Rapporto gerarchico tra leggi nazionali e regionali: - Leggi regionali non posso essere in contrasto con ii principi posti dalla legge statele; - Lo stato non può invadere la competenza regionale; - Leggi regionali non possono toccare le leggi del codice civile e penale.
  2. (^) I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Sulla legittimità giudica il giudice ordinario. Vengono emanati dal governo o da altri enti. Si distinguono in: - regolamenti governativi di esecuzione : per regolare nel particolare materie già regolate dalla legge; - regolamenti governativi indipendenti : destinate a regolare materie non regolate da nessuna legge. Vengono utilizzati per alleggerire le funzioni del parlamento viene riconosciuto al governo il potere: + di emanare regolamenti indipendenti, purchè non siano materie con riserva di legge; + emanare regolamenti di esecuzione. La delegificazione ha consentito l’emanazione di regolamenti con efficacia equivalente alla legge, a due condizioni: 1. la materia non sia coperta dalla riserva di legge assoluta; 2. legge autorizza il governo, ma fissa elle regole da rispettare.
  3. Consuetudini fonte non scritta e non statuale di produzione di norme: che consistono nella pratica costante di comportamenti, eseguiti con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori. Ma occorre la convinzione che quel comportamento generalizzato sia ubbidienza ad una norma non scritta di diritto. Esempio : diritto bancario c’è voluta una legge per consentire al disco di superarlo per colpire gli evasori.

EFFICACIA DELLA LEGGE DEL TEMPO: Le leggi e i regolamenti diventano obbligatori a seguito della loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale (il 15esimo giorno successivo ad essa) si deve renderli conoscibili, perché l’ignoranza della legge non scusa.

Le leggi cessano di avere efficacia abrogazione espressa :

  • per espressa disposizione di una legge successiva;
  • per referendum popolare;
  • per sentenza di illegittimità costituzionale;
  • per incompatibilità con una nuova disposizione di legge e allora si dice che la precedente norma è stata tacitamente abrogata. Altro principio generale la legge non ha effetto irretroattivo :
  • vincolante solo per le leggi penali.
  • invece per il diritto privato il vincolo espresso da una norma generale che è derogabile con l’emanazione di altre leggi ordinarie.

L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE:

la sua applicazione traduce in comandi particolari e concreti, quali sono le sentenze dei giudici e le generali e astratte previsioni della legge. In cosa consiste l’interpretazione?

  1. Stabilire quale norma può risolvere e tradurre in comando particolare e concreto;
  2. Quale è il significato da attribuire alle norme.

l’interpretazione: secondi criteri fissati dalla legge.

Possono essere di due tipi:

  1. Interpretazione letterale significato proprio delle parole. La legge va interpretata alla lettera, senza possibilità dall’interprete di attribuire liberamente un senso.
  2. Interpretazione teologica le parole sono solo il mezzo mediante il quale si esprime l’intenzione del legislatore. Può dare luogo all’interpretazione estensiva: con la quale si attribuisce alla parola della legge un significato più ampio di quello letterale. Esempio art 3 cost: tutti i CITTADINI PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NON VALE PER GLI STRANIERI? Sicuramente si, norma va riinterpretata. All’interpretazione restrittiva: si contrappone quelle restrittiva, alla quale si da alle parole un significato più ristretto di quello comune. Esempio: art 117potere legislativo delle regioni riguardi solo norme di diritto pubblico e non privato.

L’analogia ogni ordinamento giuridico statuale rivendica il carattere della

completezza: esso non può ammettere di avere lacune, deve dare una soluzione. Il legislatore non deve avere tanta fantasia da prevedere tutti i possibili conflitti, ma deve colmare eventuali lacune provvedendo con l’applicazione dell’analogia. La mancanza di una precisa norma non autorizza il giudice a crearne di nuove. Egli deve trovare nell’ordinamento giuridico dello stato, una norma che contempli un caso analogo che può poi potrà avere una duplice applicazione:

  • applicazione diretta applica norma di legge ad un caso da essa previsto;
  • applicazione analogica applica una norma di legge ad un caso analogo da quello da esso previsto. Incontra un duplice limite: norme penali e eccezionali. Può accadere che il giudice non trovi una norma che preveda neppure norme a casa analoghi : egli dovrà decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato (sono principi non scritti che si ricavano per induzione).

L’attribuzione di significato, la ricerca di casa analoghi e l’identificazione sono operazioni funzionali: all’applicazione del diritto a casa concreti. Altri giudici che decidano casi identici, chiamati a decidere su un nuovo casa identico al precedente, possono pervenire a conclusioni diverse.

per il diritto l’uomo è una persona o un soggetto di diritto ovvero è il di centro di imputazione o punto di riferimento dei diritti e dei doveri. Nella nostra civilità:

  • Ogni uomo è una persona, dal momento della nascita al momento della morte.
  • (^) La capacità giuridica si definisce come l’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Si acquista al momento stesso della nascita e perdura fino alle morte.
  • Il già concepito, non ancora nato , è privo della capacità giuridica. La legge gli riserva dei diritti, ma l’acquisto è subordinato all’evento della nascita se questo evento non si verifica, i diritti a lui riversati andranno ad altri. Se è nato vivo, anche se muore subito dopo, i diritti da lui acquistati andranno al suo erede. La nascita è dichiarata dai genitori, dal medico o dalla ostetrica risoettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata, ed deve essere resa entro 10 gg all’ufficiale dello stato civile, che trascriverò l’atto di nascita nei registri dello stato civile, dove vengono scritti atti che influiscono sullo stato civile della persona. Esempio atto di morte.
  • Ogni persona è identificata con un nome che consiste in nome+cognome. Regola generale: Il cognome, se si tratta di un figlio nato da genitori coniugati, è quello del padre La corte costituzionale ha tuttavia dichiarato la illegittimità della norma:
  1. Prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa concorde volontà dei genitori;
  2. Figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto, porterà il cognome di chi lo ha riconosciuto per primo;
  3. Se è stato riconosciuto contemporaneamente il cognome è quello del padre;
  4. Altrimenti il neonato è iscritto nei registri dello stato civile come figlio di ignoti e il cognome gli è dato dallo stesso ufficiale. Se successivamente il figlio viene riconosciuto, ripresa regola precedente.
  • Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi;
  • residenza luogo della dimora abituale della persona. Esempio: casa dei coniugi stessa residenza, ma possono avere domicili diversi. Si distingue il domicilio speciale , con atto scritto per determinati atti. Dalla residenza si distingue la semplice dimora , luogo in cui la persona attualmente soggiorna. Esempio: la seconda casa per il fine settimana. Non è dimora il semplice soggiorno ( esempio: albergo).
  • Assenza e morte presunta se una persona scompare dal suo ultimo domicilio o ultima residenza e non se ne hanno più notizie, può sorgere il problema del suo patrimonio: a. Trascorsi i due anni, si nomina un curatore dello scomparso immetterà in possesso temporaneo i beni dell’assente a coloro che ne sarebbero stati eredi. Se l’assente ricompare gli dovranno essere restituiti i beni. b. Se trascorrono 10 anni, dall’ultima notizia dell’assente, il tribunale può dichiarare la morte presunta si apre la successione ereditaria: i beni sono acquistati in modo pieno dagli eredi. Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

Se il presunto morto ricompare, gli dovranno essere restituiti i beni, ma nello stato in cui si trovano.

LA CAPACITA’ DI AGIRE

È l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, medianti i quali acquista diritti o assumere doveri, essa presuppone che un essere umano è in grado di provvedere ai propri interessi per questo si consegue con il raggiungimento della maggiore età.

- Determinati atti giuridici sono consentiti al minore (dal tribunale): esempio Contrarre matrimonio. Il minore può acquistare diritti e assumere doveri solo per mezzo di coloro che sono i suoi legali rappresentati, in quanto è sottoposto alla responsabilità dei genitori o tutore ad essi spetta la legale rappresentanze: amministrano i beni a cui il minore sia proprietario e possono compiere atti di straordinaria amministrazione, solo per necessità o utilità evidente del minore e per via autorizzazione del giudice tutelare. Ma gli atti giuridici in suo nome, valgono solo per materie che non hann carattere strettamente personale esempio: matrimonio , non può compierli perché incapace di agire, ma se il 16enne è autorizzato dal tribunale: EMANCIPATO. 1. Acquisto piena capacità di agire, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione; 2. Atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice tutelare ed assistito dal curatore. -Persone fisiche maggiorenni, possono trovarsi ad essere prive in tutto o in parte di autonomia, sono soggette ad misure di protezione la più importante è la figura di amministrazione di sostegno: dotata di caratteristiche specifiche rispondenti a tutte le esigenze; presupposto per la nomina è lo stato di infermità o menomazione fisica che provoca l’impossibilità di provvedere ai propri interessi. La nomina avviene con decreto del giudice tutelare che deve indicare gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario. -Il maggiore di età può trovarsi in condizione di abituale infermità mentale : incapace di provvedere ai propri interessi. Egli può essere interdetto, ossia privato della capacità di agire , in quel caso la sentenza è pronunciata dl tribunale su istanza del coniuge o di un parente. Con la stessa sentenza è nominato un tutore dell’interdetto. Lo stato di infermità mentale può non essere talmente grave da giustificare la totale privazione della capacità di agire : allora si chiederà l’inabilitazionead esempio i prodighi , ossia coloro che sperperano il proprio patrimonio. All’inabilitato è nominato un curatore.

LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA

L’uomo è una persona fisica ; le organizzazioni collettive sono le persone giuridiche. Nel codice civile sono due specie di un medesimo genere. -E’ persona giuridica ogni persona di diretto diverso dalla persona fisica: un’associazione, una fondazione, una società.. La persona giuridica è dotata di una propria capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e doveri, di avere la proprietà di propri beni, di essere responsabile per i propri debiti e così via. Alla persona giuridica è riconosciuta anche una capacità di agire : essa compie atti giuridici per atto di persone fisiche che agiscono come suoi organi. Esempio Le organizzazioni collettive agiscono per mezzo di uomini attraverso assemblee o consigli, hanno amministratori e compiono atti in nome dell’organizzazione stessa.

personalmente responsabili delle obbligazioni assunte il nome dell’associazione qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori; nelle associazioni riconosciute risponde solo l’associazione con il suo patrimonio. L’ultimo punto si ricollega ai presupposti del riconoscimento: un’associazione viene riconosciuta e iscritta nel registro delle persone giuridiche solo se il patrimonio risulta adeguato al raggiungimento dello scopoidonea garanzia dei creditori.

La fondazione è una stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un

patrimonio privato con uno scopo di natura:

  1. natura assistenziale assistenza ai poveri 2)Di natura culturale gestire biblioteche 3)Natura scientifica.

Differenza tra associazione e fondazione: A) L’atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale effetti giuridici grazie alla volontà del fondatore, il quale destina in tutto o in parte i propri beni al perseguimento di una finalità ideale. B) La fondazione ha un solo organo , formato dagli amministratori vincolati a disporre dei beni della fondazione, al perseguimento dello scopo. Le associazioni e le fondazioni conseguono il riconoscimento della personalità giuridica in forza dell’iscrizione del registro delle persone giuridiche previsto dal codice civile.

DIRITTI DELLA PERSONALITA’

I diritti dell’uomo vengono anche detti diritti della personalità in quanto si considerano diritti che spettano all’uomo in quanto tale ogni stato deve riconoscerli e garantirli (diritto alla vita, alla salute, al nome, all’onore...).

- Anche nelle fonti di diritto internazionale vengono riconosciuti. Ad esempio nel trattato di Lisbona del 2009 che ha predisposto una corte europea dei diritti dell’uomo, (strumento di protezione dei diritti). -Art2 Cost “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, questi diritti hanno duplice referente , sono inviolabili da parte della pubblica autorità e da parte di altri uomini. -La protezione civile dei diritti della personalità risulta dal codice civile e dalle leggi essi riconoscono un diritto al risarcimento e alla reintegrazione in forma specifica (a chi ha subito un danno ingiusto). -I diritti della personalità si classificano tra i diritti assolut i ovvero i diritti protetti nei confronti di tutti; diritti imprescrittibili , diritti che non si estinguono; diritti indisponibili , diritti che il titolare non può non rinunciare questo carattere emerge nella norma che vieta una diminuzione permanente dell’integrità fisica, ad esempio trapianto della cornea da vivo. -il diritto della personalità spetta a ciascuno sul proprio nome , in quanto è il mezzo di identificazione della persona. E’ protetto da un duplice aspetto: 1) Come diritto all’uso del proprio nome, ossia come diritto di identificare sé stessi; 2) Come diritto all’uso esclusivo del proprio nome. E’ protetto contro chi usurpi il nome altrui per identificare sé o per indicare una cosa.

In entrambi i casi , l’azione mira ad ottenere dal giudice una sentenza che ordini la cessazione del fatto lesivo. Il diritto al nome è riconosciuto anche alle persone giuridiche. -Il diritto all’immagine da un lato si ha la protezione alla riservatezza a sottrarre la vita privata agli occhi estranei, dall’altro si ha la protezione del diritto di informazione del pubblico. L’equilibrio è così raggiunto : vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta; anche se la persona è nota il diritto di informazione non giustifica la divulgazione di immagine che riproducono fatti di vita intima.

  • Nuovi diritti inviolabili dell’uomo :
  1. Diritto all’identità personale è il diritto a non trovare la propria immagine con l’attribuzione di azioni non compiute. Il diritto leso anche se le azioni attribuite al soggetto non sono di per sé disonorevoli, ma è proprio la falsa attribuzione che altera l’identità della persona.
  2. Diritto alla riservatezza è il diritto a che non siano divulgati con stampa o altri strumenti di comunicazione di massa, fatti attenenti alla vita privata delle persone.
  3. Il trattamento dei dati personali gravi minacce alla riservatezza possono derivare dalla diffusione dell’informatica. I computer vengono sempre più utilizzati, per la tenuta delle banche dei dati, ossia la sistematica raccolta e memorizzazione di informazioni e qualvolta possono essere informazioni private o dati personali.

Il diritto alla riservatezza è protetto nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato che proceda alla raccolta: i dati possono essere raccolti solo per scopi determinati, pertinenti allo scopo, devono essere sempre aggiornati, ben conservati e l’interessato deve essere previamente informato.

  1. I dati sensibili rivelano l’origine razziale o etnica, convinzioni religiose… Il loro trattamento da parte di privati richiede il consenso scritto dell’interessato e l’autorizzazione del garante per la protezione e da parte di soggetti pubblici il loro trattamento è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. Diritti riconosciuti all’interessato:
  • Conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano
  • Ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge.
  • Diritto all’oblio, cancellare quei dati dopo il fine del trattamento che potrebbero essere utilizzati in modo anomalo.
  • Ha diritto di opporsi al trattamento.

TUTELA DEI DIRITTI (CAP 27esimo)

LA GIURISDIZIONE CIVILE

I principi fondamentali della protezione giurisdizionale sono contenuti nel codice civile; i modi e le forme sono regolate nel codice di procedure civile. -I soggetti:

  1. Chi si lamenta di una lesione del proprio diritto e si rivolge all’autorità giudiziaria è detto attore ;
    1. La persona contro cui questi agisce è detta convenuto. L’attore e il convenuto si dicono parti.
  1. possono essere legali: quando è la stessa legge che da un fatto noto reduce un fatto ignoto;
  2. sono semplici: quelle lasciate all’apprezzamento del giudicee;
  3. è assoluta non ammette prova contraria;
  4. relativa presunzione che ammette la prova contraria. Il giudice valuta liberamente le prove : è libero di ritenere attendibile o non attendibile un testimone, ed è libero di dedurre da un fatto noto un fatto ignoto. Alcune prove sono vincolanti per il giudice e si parla allora di prova legale esempio: confessione, giuramento..

LA PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI:

la legge presta diversi mezzi per dare pubblicità a determinate serie di fatti giuridici così da renderli conosciuti da chiunque: a. I registri dello stato civile: rendono conoscibile lo stato dalla persona fisica nascita, morte, cittadinanza… b. Il registro delle persone giuridiche: rende conoscibile le vicende relative alle associazioni e alle fondazioni riconosciute come persone giuridiche; c. Il registro delle imprese: dà pubblicità alle vicende relative alle imprese e alle società commercialità. d. I registri immobiliari: danno pubblicità ai fatti costitutivi della proprietà; e. Fatti relativi ad determinate categorie di beni immobili: registro navale… La pubblicità dei fatti giuridici può svolgere funzioni diverse, 3 fondamentali :

  1. Pubblicità- notizia : vale a rendere i fatti giuridici conoscibili a chiunque ne abbia interesse ed è funzione assolta da ogni mezzo di pubblicità. Esempio: registri stato civile. Determinati mezzi di pubblicità hanno solo questa funzione.
  2. Pubblicità dichiarativa : funzione di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico. Trasforma la conoscibilità del fatto in conoscenza legale: nessuno può ignorarlo.
  3. Pubblicità costitutiva : nei casi in cui l’iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perché si producano i suoi effetti giuridici. È il caso della ipoteca il diritto reale di garanzia è costituito sul bene solo dal momento della iscrizione del titolo nei registri immobiliari.

TRASCRIZIONE IMMOBILIARE:

Si debbono rendere pubblici per mezzo della trascrizione nei registri immobiliari:

  • I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o diritti reali di godimento su di essi;
  • Atti unilaterali. La trascrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa: il contratto è perfettamente valido ed efficacie tra le parti, anche in mancanza di trascrizione ma è un vantaggio trascrivere per primo, perché in caso di conflitto avrà prevalenza sull’altro soggetto. Varie tipologie: -Trascrizione sanante non vale per il contratto nullo: la sentenza che dichiara la nullità, travolge anche i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Ma se il contratto nullo è trascritto e siano passati 5 anni da quel momento, la sentenza non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede. Esempio : A vende un immobile a B, contratto trascritto passano 5 anni e B, vende o dono a C, che trascrive; A trascrive la domanda giudiziale di nullità della sua vendita: l’eventuale sentenza di accoglimento della domanda non pregiudicherà il diritto acquistato da C.

  • Trascrizione del preliminare : il contratto preliminare fa si che la successiva trascrizione prevalga sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite dopo la trascrizione del contratto preliminare. -Trascrizione di atti di destinazione : gli atti in forma pubblica con cui i beni immobili o mobili iscritti sono destinati, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione. -Trascrizione di atti costitutivi di vincoli : si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, atti di diritto privato, atti unilaterali, nonchè le convenzioni a favore dello stato, regioni… Il legislatore ha così introdotto una norma aperta al rinvio che consente la trascrizione da vincoli regionali e comunali:
    1. a base personale i registri fanno riferimento a persone, non a beni.
    2. Sistema tavolare iscrizione detta intavolazione, ha valore di pubblicità costitutiva: l’atto non è efficace finche non è avvenuta l’intavolazione. Altro da registri immobiliari è il catasto: l’inventario dei beni immobili nel territorio dello stato. -continuità delle trascrizioni: Ad ogni trascrizione, contro una persona (Tizio ha venduta a caio un immobile), deve corrispondere una trascrizione a favore della stessa persona (tizio aveva a suanvolta comprato da sempronio quell’immobile). se non lo si fa, resta inefficacie a trascrizione dell’ultimo acquisto.

Si considera l’impostazione a base personale.

In conclusione, si può acquistare un immobile con tutta sicurezza solo dai registri immobiliari risulta una serie continuativa di trascrizioni;

-titolo della trascrizione la trascrizione si esegue presso l’ufficio dei registri immobiliari. L’atto da trascrivere deve presentare specifici requisiti formali :

  • O di una sentenza
  • O atto pubblico con firme autentiche. Il titolo deve essere accompagnato da una nota di trascrizione, nella quale sono indicati gli estremi essenziali e gli immobili. La trascrizione è un obbligo per il notaio. La cancellazione è consentita o dalle parte interessate o se è ordinata dal giudice.

TRASCRIZIONE MOBILIARE:

Il sistema della trascrizione mobiliare è a base reale , e ciò semplifica le ricerche nei registri mobiliari. La conoscenza degli elementi di identificazione del bene (numero matricola), permette a chiunque di accertare rapidamente a chi il bene appartiene.

  • Risorse della natura terre fertili, minerali…
  • Cose che l’uomo stesso produce trasforma le risorse della natura (prodotti del suolo);
  • Beni di consumo soddisfano direttamente o indirettamente i bisogni umani;
  • Beni produttivi dai primitivi strumenti per la coltivazione dei campi alle moderne macchine industriali;
  • Beni che la natura offre in quantità superiore ai bisogni dell’uomo: la luce del sole…

Proprio per la loro abbondanza, TUTTI possono fruirne a volontà. Chiamate anche cose comuni a tutti nessuno ha interesse a stabilire un rapporto di appartenenza. Ma si creano dei problemi quando si parla di suolo e dei suoi prodotti o i minerali del sottosuolo la natura non offre sconfinati terreni e risorse inesauribili:

  • il rapporto fra uomo e cose è impari implica l’esclusione del loro uso da parte di altri;
  • il rapporto si trasforma in conflitto fra singoli, fra popoli… in quanto si mira all’appropriazione delle risorse della natura e delle altre cose, impedendo agli altri di poterle utilizzare.

In questi casi interviene il diritto: regola i rapporti fra gli uomini e si occupa delle cose solo nel caso possano essere motivo di conflitto.

-Concetto giuridico di bene (codice civile art 810): sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, ossia le cose che l’uomo aspira a fare proprie, così da escludere gli altri dalla sua utilizzazione. Inoltre il bene deve essere suscettibile di valutazione economica. Non è un bene le cose comuni di tutti, perché nessuno ha interesse a farle proprie.

-Ogni sistema giuridico deve garantire e riconoscere:

  1. il diritto di proprietà “godere e disporre delle cose in modo pieno e esclusivo;
  2. i modi di acquisto della proprietà per regolare i conflitti fra gli uomini per l’appropriazione delle cose. -Inoltre impone il divieto dell’uso della forza per l’appropriazione del bene esso si potrà acquistare solo nei modi previsti dalla legge.
  3. Beni pubblici: sottratti ad ogni possibilità di appropriazione da parte dei singoli, in quanto sono beni appartenenti alla società nel suo insieme. Sono beni che appartengono allo Stato, ed esso deve: a. Ha il compito di disciplinare l’uso da parte di tutti demanio naturale : spiagge, porti… non si può acquistare la proprietà neppure a titolo originario (mediante possesso). b. Ha il compito di utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti patrimonio indispensabile dello stato : foreste, miniere… non possono essere sottratti alla loro destinazione se non stabilito dalla legge.

Ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili

Ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili si addice anche la qualificazione di cose fuori dal commercio non possono essere alienati e il oro possesso è senza effetto, ovvero i privati non possono acquistarne la proprietà secondo i modi di acquisto. c. Beni patrimoniali disponibili dello stato beni che lo stato acquista in forza della sua capacità di diritto privato ed esercita il diritto di proprietà.

  • La proprietà pubblica ha la funzione di proteggere la natura o di salvaguardare il patrimonio culturale.
  • Differenza tra beni pubblici (esempio: beni demaniali) e cose comuni di tutti 8uso da parte di tutti) sta nella limitatezza dei beni pubblici: attribuiti allo Stato, che deve garantire il disciplinato uso di tutti.
    1. I sistemi giuridici devono anche porre limiti e imporre obblighi.

II DIRITTI SULLE COSE: LA PROPRIETA’ E GLI ALTRI DIRITTI

REALI

I diritti sulle cose prendono il nome di diritti reali, in tutto sono 7 : proprietà, diritti di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, di abitazione e di servitù. Ogni diritto reale consiste in una o più facoltà che il suo titolare può esercitare sulla cosa e che nel loro insieme compongono il: contenuto del diritto. Sono diritti reali su cose altrui gli altri 6 dei diritti reali che si presentano (TRANNE LA PROPRIETA’):

  • Come diritti limitati e parziali limitato il contenuto e in alcuni casi si esaurisce in una sola facoltà;
  • Come diritti su cosa altrui si esercitano su cose di cui altri è proprietario: il diritto di proprietà si riduce per permettere altri diritti reali.

Invece IL DIRITTO DI PROPRIETA’ , art 832 recita: “diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno e esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”. Vediamolo nel dettaglio:

FACOLTA’ CHE SPETTANO AL PROPRIETARIO : a. Diritto di godere delle cose:

  • (^) facoltà del proprietario di utilizzare la cosa : usarla o non, come usarla, se trasformala o distruggerla.
  • Per le cose fruttifere (diritto di fare propri, i frutti della cosa):
    1. Frutti naturali provengono direttamente dalla cosa (esempio: prodotti agricoli); Sono, finchè non avviene la separazione dalla cosa madre, parte di questa: la vendita del fondo agricolo comporta anche la vendita dei frutti ancora pendenti.
    2. Frutti civili il denaro che il proprietario ricava dalla cessione ad altri del godimento della cosa (esempio: rendita degli immobili). b. Diritto di disporre delle cose:
  • disposizione materiale delle cose facoltà di vendere o non la cosa, di donarla o non…
  • Facoltà del proprietario di costituire su di esse le garanzie reali ipoteca e pegno (per garantire l’adempimento di un debito proprio o di altri);
  • Facoltà di disporre del valore di scambio: il proprietario, vendendole ne realizza il contro-valore in denaro.