




























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Il diritto privato in generale – Le situazioni giuridiche soggettive – I fatti e gli atti giuridici – I soggetti: le persone fisiche e le persone giuridiche – I beni e i diritti reali – Le obbligazioni – Il contratto in generale – I contratti tipici – I contratti dei consumatori – Le fonti non contrattuali di obbligazione – I fatti illeciti – Il diritto di famiglia in generale – Il matrimonio – La filiazione – Le successioni per causa di morte – Le donazioni – La tutela dei diritti.
Tipologia: Appunti
1 / 178
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























































































Il diritto è un complesso di regole, necessario per garantire la pacifica convivenza tra gli uomini.
La parola “diritto” ha due significati. Può essere:
determinata società, che hanno lo scopo di disciplinare il comportamento degli uomini.
soddisfare i propri interesse.
Questo duplice significato della parola diritto si coglie molto bene con un esempio:
es.” Il diritto italiano riconosce il diritto di proprietà.” [“diritto italiano” è il diritto inteso in senso
oggettivo (complesso di regole vigenti in Italia- codice civile) “diritto di proprietà” è il diritto inteso
in senso soggettivo (facoltà che ha il proprietario di godere, disporre in modo pieno ed esclusivo)]
Una regola giuridica è una proposizione/enunciato che ha la funzione fondamentale di
prescrivere un comportamento, cioè di qualificarlo come obbligatorio, vietato o lecito.
La regola non ha la funzione di descrivere o raccontare , la regola ha la funzione di indirizzare i
comportamenti.
Non tutte le regole sono giuridiche: le regole sono di natura diversa. Possono essere morali,
religiose o di cortesia.
Per distinguere le diverse regole si fa ricorso a una pluralità di criteri che operano insieme:
1. Criterio funzionale: la regola giuridica, diversamente dalle altre regole, assume la
caratteristica di essere necessaria per la realizzazione della pacifica convivenza tra gli
uomini;
quella regola sia assistita da una sanzione esterna per il trasgressore
(la regola è coercibile: sono previste delle sanzioni per chi non osserva la regola );
3. Le regole giuridiche sono soltanto quelle che trovano la propria fonte in atti o fatti ai
quali i consociati riconoscono questa autorità (cioè la capacità di produrre regole
giuridiche).
La regola di diritto è soltanto quella che si forma in uno dei modi di produzione di regole
giuridiche previste dall’ordinamento.
Es. regole giuridiche sono ad esempio quelle contenute in una legge del parlamento, quelle
che troviamo in un decreto legislativo del governo…
Il contenuto di ogni regola è per forza diverso, mentre la struttura è ricorrente.
Schema logico costante : si tratta di una regola di comportamento condizionato , la quale prevede
che se si verificano certi fatti, allora si dovrà/potrà comportarsi in un certo modo.
Es. art 2043 del codice civile (fattispecie istantanea):
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Struttura: Se si realizza il fatto A (causazione di danno ingiusto) deriva la conseguenza B
(obbligo di risarcire il danno)
Il termine fattispecie (da facti species) significa immagine del fatto ed è una breve descrizione di
una determinata situazione, al verificarsi della quale, la norma ricollega determinate conseguenze.
Di fattispecie se ne può parlare in due diverse accezioni :
La fattispecie astratta è la situazione modello descritta dalla norma giuridica;
La fattispecie concreta è la situazione della vita reale/pratica in cui la regola si applica.
Sono il contenuto precettivo della norma: ciò che la norma dice che si può o non si può fare.
Es. art.2043- la conseguenza giuridica è l’obbligo di risarcire il danno
Spesso la fattispecie è composta non da un singolo elemento: la fattispecie, affinché possa
ritenersi ricorrente e integrata, richiede più elementi di fatto che devono tutti verificarsi affinché
alla fine si verifichi la conseguenza giuridica. ---> È una fattispecie complessa
Es. particolare modo di acquisto della proprietà- invenzione- art 927 e seguenti del codice civile
( L’invenzione -> da invenio=ritrovare).
1. La persona che trova un oggetto smarrito dal proprietario è tenuta a restituirlo al
proprietario, oppure, se non conosce il proprietario, a consegnarlo al sindaco del luogo di
ritrovamento.
2. Il sindaco dovrà poi rendere pubblico il ritrovamento dell’oggetto.
vivo, la cosa ritrovata diventa proprietà della persona che l’ha trovata.
[es. art 392 del 1978, contratto di locazione: immobile destinato ad uso abitativo (diritto
comune), la durata del contratto prevede una durata minima dettata in base alle esigenze
(diritto speciale)]
Norme eccezionali: deviano, a causa di esigenze eccezionali, dal diritto comune per
soddisfare determinate esigenze di carattere eccezionale.
Le norme eccezionali non possono applicarsi in altri casi diversi da quelli espressamente
previsti.
Diversamente dal diritto speciale, le norme eccezionali si pongono in contrasto con il
diritto comune.
Norme cogenti: sono norme inderogabili che il soggetto deve per forza osservare
(es. art 143 matrimonio: “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni
della famiglia)
Norme relative: sono norme derogabili, vale a dire che è data facoltà di prevedere
diversamente la norma
(es. art 1282 alle somme di denaro sono applicabili interessi a patto che non ci siano
accordi precedenti)
Tutte le norme giuridiche devono essere interpretate (a meno che non siano specifiche, individuali
o si faccia riferimento a numeri), il legislatore infatti utilizza parole ed espressioni che non sono
mai univoche, ma che possono avere un ampio numero di significati.
in relazione al contesto senza dare altro significato alle parole.
(art 12 delle disposizioni preliminari del codice civile: “Nell applicare la legge non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”)
(es. parola liquido intesa come soldi o aggettivo)
che la legge analizzata è portata ad ottenere. Alla luce del risultato bisogna leggere le
parole. Bisogna tenere conto dell’intenzione del legislatore, che è l’obiettiva finalità della
norma. (all’ art 12 delle disposizioni preliminari del codice civile si fa riferimento
all’ordinamento giuridico). (es. vietato sporgersi dal treno o dall’Arena)
Interpretazione estensiva: quando la regola interpretata ha un significato più ampio del
tenore letterario della norma;
Interpretazione restrittiva: quando la regola interpretata ha una portata più ristretta di
quanto appare dal tenore letterario.
1. Interpretazione giudiziale: fatta dal giudice per risolvere una controversia. La finalità
perseguita è quella di vincolare soltanto le parti coinvolte nella controversia.
Non è prevista la Common-Law come nei paesi anglofoni dove nei casi simili a casi
antecedenti hanno sempre lo stesso risultato, è previsto il precedente vincolante. In Italia è
previsto l’ orientamento consolidato , quando più giudici con atti simili seguono la stessa
interpretazione della regola.
2. Interpretazione dottrinale: fatta dalla dottrina (studiosi del diritto) per diversi fini:
Per fini scientifici
Per scrivere un articolo
Per finalità didattica
Per un fine pratico.
Nessuna vincolatività: questa interpretazione non è vincolante, ma ha autorevolezza.
3. Interpretazione autentica: effettuata dallo stesso legislatore allo scopo di prescrivere come
si devono interpretare norme di difficile o complicata interpretazione.
È formalmente vincolante per tutti.
Concetto di ordinamento giuridico e nozione di sistema
Ordinamento giuridico : complesso di regole giuridiche agenti all’interno di una determinata
società
Non esiste solo l’ordinamento giuridico, esistono una pluralità di ordinamenti: l’ordinamento
canonico, sportivo, ecc.. Noi studiamo l’ordinamento statale.
Sistema: insieme ordinato di regole all’interno del quale ogni parte completa l’altra.
L’interpretazione sistematica : (non prevista nell’articolo 12 delle disposizioni preliminari del
codice civile).
Per l’interpretazione sistematica viene in aiuto un criterio che impone all’interprete di attribuire a
una disposizione normativa quel significato che essa può avere in quanto letta in connessione con
tutte le norme giuridiche, allo scopo di evitare che si creino contrasti tra le norme.
Es. di interpretazione sistematica: art 2 “la maggiore età si acquista a 18 anni.”
Quando nelle altre norme si parla di maggiorenni o minorenni bisogna tenere conto
dell’articolo 2.
LE FONTI DEL DIRITTO : qualunque atto o fatto che in un dato ordinamento giuridico è capace di
creare norme giuridiche.
La fonte del diritto risponde alla domanda: “ chi nel nostro ordinamento può creare norme
giuridiche?”
Le fonti di produzione sono l’organo che, in determinate circostanze e con determinate modalità,
può produrre una norma giuridica, mentre la fonte di cognizione è la norma giuridica già formata,
sono i testi che contengono le norme già formate dalle fonti di produzione.
Le fonti di produzione le apprendo dal Codice Civile del 1942 , il quale è a sua volta una fonte di
cognizione che riunisce un insieme di norme su un determinato argomento, in questo caso del
diritto privato.
Il Codice civile è preceduto dalle disposizioni preliminari , sono delle norme che ci danno delle
indicazioni sulla legge in generale, sono 14 articoli che danno indicazioni sull’efficacia della legge,
sui tempi di efficacia…
In base all’art. 1 delle disposizioni preliminari, troviamo le fonti del diritto :
**1. leggi
queste sono le fonti del diritto nell’ambito del nostro ordinamento nel 1942.
Le norme corporative sono obsolete perché si riferiscono al fascismo e questa indicazione va
rivista. Le fonti indicate da questo articolo sono le fonti nazionali, alle quali dobbiamo
aggiungere le fonti europee, alle quali l’art. 11 dà un certo valore e una certa efficacia nel nostro
ordinamento.
Le fonti del diritto nazionale sono:
**1. la nostra legge fondamentale → Costituzione, del 1948
Le fonti del diritto europeo :
**1. regolamenti
Un elenco delle fonti del diritto è contenuto nelle disposizioni preliminari del Codice Civile o
preleggi. Il Codice Civile, essendo datato perché del 1942, deve essere ringiovanito con nuove fonti
o con l’abrogazione delle fonti preesistenti.
Successivamente sono state introdotte altre fonti :
limitazione della potestà legislativa, è lei che riconosce la diretta efficacia di norme
giuridiche che promanano da organi esterni: Fonti Europee che ci vincolano in virtù del
trattato di Roma del ’57 e del trattato di Maastricht del 1992.
Tutte queste fonti possono entrare in conflitto perché può darsi che una norma che deriva da un
regolamento, contrasti con una norma nazionale. Tale conflitto per il principio di coerenza
dell’ordinamento giuridico va risolto, coordinando le diverse norme in modo gerarchico : al
massimo grado c’è la Costituzione, che detta norme fondamentali, non tutte le fonti infatti hanno
lo stesso valore, ma hanno gradi diversi. Quindi una legge ordinaria non può mai essere contraria
ad un principio costituzionale. Se succedesse questa sarebbe dichiarata incostituzionale e
cesserebbe di produrre i propri effetti.
esempio: le regioni possono creare norme valide solo in quel territorio di competenza
regionale
una legge di grado superiore, pena la sua illegittimità a seguito di dichiarazione dell’organo
competente.
principio di competenza : Alcune fonti possono creare norme solo in una certa materia
principio cronologico : Potrebbero sorgere dei conflitti anche fra fonti dello stesso livello, per cui
vince la norma più recente.
L’attuale scaletta delle fonti del diritto è:
**1. Costituzione e leggi costituzionali
La Costituzione è una legge fondamentale perché sancisce i principi fondamentali
dell’ordinamento. La costituzione sancisce quali sono gli organi dello Stato e quali sono le sue
funzioni. Il principale principio, che è anche alla base del diritto privato, è il principio di
uguaglianza (art. 2: diritto della persona).
Le leggi ordinarie sono emanate dal parlamento in base agli artt. 70 e seguenti. Le leggi che
interessano a noi sono quelle contenute nel Codice Civile. Vi sono anche delle leggi speciali che
sono affiancate al Codice Civile. Vi sono anche gli atti con forza di legge : decreti legislativi e leggi
delegate. Le leggi delegate sono quelle per cui il Governo viene delegato dal Parlamento in certe
materie; i decreti legislativi vengono emanati su iniziativa del Governo in casi di necessità ed
urgenza, che devono comunque essere convertite in legge.
Nel 1960 la Costituzione ha ammesso la rilevanza delle leggi regionali , competenti nel territorio di
competenza. Le regioni non sono legittimate a legiferare in materia di diritto privato perché la
ratio è l’uniformità di trattamento dei cittadini sul territorio nazionale.
I regolamenti vengono emanati dal Governo, dagli organi amministrativi come il Comune. A noi
interessano perché i Comuni emanano regolamenti in materia di edilizia (piani regolatori che
stabiliscono quali parti vanno edificate, spazi pubblici…)
Gli usi sono una fonte non scritta, sono comportamenti che vengono tenuti in modo uniforme da
una determinata comunità con la convinzione da parte di chi li tiene, che è obbligatorio tenerli.
Dato che non sono scritti, ci sono delle raccolte che vengono detenute dalle camere di commercio,
non significa che allora diventano scritte, ma sono fonti di cognizione. Il valore degli usi sono
all’ultimo gradino e il legislatore ci dice che gli usi hanno efficacia normativa solo in materie in cui
non c’è una norma diversa. Se invece il legislatore è intervenuto con una legge o un regolamento,
l’uso ha efficacia solo in quanto è da essi richiamata.
esempio: chi vuole piantare gli alberi sul confine, deve osservare le distanze stabilite dai
regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Le preleggi oltre a dire quali sono le fonti del diritto, ci dicono in che ambito hanno effetto o sono
vincolanti tali norme.
L'Italia fa parte di un contesto internazionale di rapporti tra stati: entrano anche norme prodotte
da fonti sovranazionali.
Ne abbiamo traccia nella Costituzione (art.10) diritto consuetudinario internazionale :
"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute."
Prima venivano chiamate FONTI COMUNITARIE ma l'aggettivo comunitario è impreciso perché oggi
non esistono più le comunità, quindi FONTI EUROPEE di cui fa parte l'Italia in quanto Stato
membro.
1) Trattato sull'unione europea
2) Trattato sul funzionamento dell'UE
3) Carta dei diritti dell'UE
Questi trattati hanno valore (art.11) sovraordinato rispetto alla legge, paragonabile a quello della
Costituzione in quanto è essa stessa che lo prevede.
Articolo 11 Cost.
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. "
Quindi l’Italia autolimita parti della propria sovranità al fine di assicurare la pace tra le nazioni.
MA ATTENZIONE : non solo i trattati contengono norme di diritto dell'UE , alcune norme vengono
prodotte dalle fonti " direttive e regolamenti dell'UE ", che hanno valore sottostante alla
Costituzione.
Queste norme come entrano nel nostro ordinamento giuridico?
Vige il PRINCIPIO DI SUPREMAZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUL DIRITTO INTERNO sulla base del
consenso concesso dal Paese membro.
(escluse le norme intangibili ANCHE dall'Ue).
Questo principio di prevalenza è anche previsto dall 'articolo 117 della Costituzione (modificato
con legge costituzionale nel 2001)
"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali."
Differenze:
lo scopo è di uniformare la disciplina di una determinata materia in tutti
gli stati membri dell'UE.
Con il regolamento si producono norme immediatamente applicabili in tutti gli ordinamenti
dell'UE, quindi la disciplina di quella materia sarà uniforme perché è entrata
immediatamente (senza mezzi) negli ordinamenti degli stati membri.
Es: regolamento del 2016 n.679 sul trattamento degli stati nazionali
Cosa succede se quella legge era già regolamentata prima dal nostro Stato?
Le norme interne vengono DISAPPLICATE (ma non eliminate) dal regolamento a favore di
quelle europee.
Questo uso è previsto dalla stessa norma scritta.
lasso di tempo
collettività sia doveroso o che debba divenire doveroso (condizione di dolorosità effettiva)
I problemi riguardo agli usi:
I. Come si fa a sapere che esiste un uso? Esistono delle raccolte ufficiali di usi:
Dispositivo dell'art. 9 Preleggi
"Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati
si presumono esistenti fino a prova contraria"
II. Che rapporto c'è tra la consuetudine e lo strumento che serve per capire che norma si
applica quando nessuna norma scritta disciplini un caso reale?
La risposta è l' ANALOGIA LEGIS (applicazione di una norma a un caso simile a quello regolato dalla
norma quando sussiste somiglianza e IDENTITÀ' DI RATIO)
(esiste poi anche l'Analogia Iuris = principi generali dell'ordinamento giuridico nel caso in cui non si
trovasse un'analogia simile/legis)
III. Se non vi è alcuna norma scritta in una determinata disciplina, posso ricorrere agli USI
PRAETER LEGEM (oltre la legge)? No , prevale il ragionamento ANALOGICO.
COME RISOLVERE LE ANTINOMIE (conflitto tra norme)
Quando vi sono più norme incompatibili che descrivono una fattispecie astratta. ES. Se sferro
volontariamente un pugno a Tizio verrò incriminato tramite una norma penale, ma ho anche
compiuto un fatto illecito civile in quanto ho provocato un'azione dolosa e dunque dovrò risarcire i
danni; queste due norme però sono
compatibili.
(tra le fonti delle norme che devono
essere interpretate)
NB. Una norma di una legge ordinaria
non può avere un'interpretazione che
contraddice una norma sovraordinata!!
Se il giudice ordinario si trova una norma di legge che contrasta la costituzione, deve sospendere il
procedimento e sollevare la questione di legittimità costituzionale cioè rinvia gli atti alla Corte
Costituzionale la quale deciderà se la norma è conforme o meno alla costituzione.
Se la Corte Costituzionale verifica un contrasto, la norma di legge verrà dichiarata
INCOSTITUZIONALE (viene espunta).
La corte costituzionale può anche dichiarare in parte illegittima la norma e quindi IN-
COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA anche se non prevede una cosa.
disciplinare una certa materia)
Articolo 117
"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
La legge civile (con dei limiti) può avere effetto retroattivo.
Sono retroattive le leggi interpretative, perché interpretano le leggi precedenti.( Il problema è che
può succedere che il legislatore faccia passare per interpretativa una legge che in realtà non lo è.
Questa strada permette di sfruttare questa legge per renderla retroattiva. ATTENZIONE: un
legislatore non può utilizzare questo cavillo per fare in modo che la norma abbia effetti retroattivi
e vada a ledere)
IL CODICE CIVILE (1942)
CODICE = Insieme organico, universale e sistematico (con collegamenti) di norme attinenti ad
una materia, ordinate secondo un criterio logico. (codice civile, procedura civile, codice penale e
procedura penale).
Inizialmente, in Italia, erano presenti:
codice civile (1865)
codice del commercio (1882)
Questi due codici sono stati poi fusi insieme e hanno formato un unico CODICE CIVILE nel 1942 ,
assumendo valore di legge statale ordinaria. È stato in quel caso che si è passati dall’assetto della
proprietà all’assetto dell’ impresa.
Accanto al codice sono poi uscite le leggi complementari , anche chiamate leggi speciali. Queste
norme mettono in discussione la centralità del codice.
Il legislatore infatti, ha organizzate queste numerose norme formando dei nuovi codici, che hanno
come oggetto la disciplina di materie più specifiche come ad esempio:
codice della privacy
codice del consumo
codice della proprietà industriale
NB Un testo di legge può essere chiamato codice solo se ha determinate caratteristiche: ovvero
deve essere un sistema organico, sistematico e organizzato di norme.
Il codice civile è anteriore alla Costituzione Repubblicana (1948 ), la quale introduzione ha causato
un terremoto nel nostro ordinamento, ribaltando la centralità del patrimonio, portando
l’attenzione verso la persona e la sua realizzazione. Infatti, il codice civile, in seguito alla nascita
della costituzione, ha subito numerosi cambiamenti a favore dell’individuo e della famiglia
Esempi:
eguaglianza tra i coniugi e non più pater familias (nel 1942 era presente ancora un
concetto patriarcale della famiglia).
parità tra figli legittimi e figli naturali (dal 2012 si parla solo di figli con pari diritti e
doveri).
Riconoscimento delle Unioni Civili e della Convivenza di fatto (2016), sia per
persone dello stesso sesso che di sesso diverso. Questa legge è separata dal c.c.
portando lentamente al tramonto l’idea di centralità del codice.
Il diritto privato si distingue dal diritto pubblico - anche se non è possibile una distinzione netta. Ci
sono però delle differenti zone di interesse:
disciplina l’insieme di norme che regolano l’organizzazione e il funzionamento dello Stato ,
degli Enti pubblici , delle Regioni e l’attività di questi enti nei loro rapporti.
Regola il rapporto tra un Ente pubblico e il singolo privato quando lo stato si trova in
posizione di primazia (quando sta esercitando un potere pubblico nell’interesse della
collettività).
Del diritto pubblico fa parte il Diritto Costituzionale che studia il funzionamento dello Stato , dei suoi
organi , e i rapporti tra Stato e le autonomie locali (regioni, comuni, provincie).
Fa parte del diritto pubblico:
il diritto penale , in quanto disciplina l’esercizio della potestà punitiva dello stato (potere di
punire un singolo, di privarlo della libertà)
il diritto amministrativo
il diritto tributario
NB L’interesse coinvolto dal diritto pubblico è l’interesse pubblico.
che sono in posizione di reciproca uguaglianza.
Nel diritto privato rientra:
diritto civile
diritto commerciale
È possibile anche che un privato ponga in essere un’attività di interesse pubblico. Ugualmente un
soggetto pubblico, può agire come fosse un privato, utilizzando strumenti di diritto privato
(contratto) per perseguire il fine della sua attività. Perciò queste, sono solo informazioni di
carattere generale.
È vero che tutte le norme del diritto privato sono derogabili?
NO, anche se si stanno perseguendo interessi privati, è possibile che ci siano degli interessi
pubblici, quindi la norma diventa INDEROGABILE.
(es. Norma Inderogabile – art 1350- Alcuni contratti devono essere fatti in forma scritta.)
le disposizioni di attuazione del c.c.
le disposizioni transitorie.
Rapporto giuridico e situazioni oggettive
Il rapporto giuridico è una relazione tra soggetti giuridicamente rilevante.
Per semplificare esaminiamo un rapporto tra 2 soggetti:
Sono situazioni giuridiche attive:
1. DIRITTO SOGGETTIVO il soggetto attivo del rapporto giuridico è titolare di diritto
soggettivo, ovvero una posizione giuridica di vantaggio che attribuisce al suo titolare il
potere di agire per soddisfare un proprio interesse, il quale viene protetto
dall’ordinamento.
NB se viene esercitato quel potere per un fine diverso, oppure per ledere un interesse altrui, non
si può essere tutelati dalle norme (abuso del diritto).
Ci sono due tipi di diritto soggettivo:
a. ASSOLUTO (diritto di proprietà - art. 832 - e altri diritti reali di godimento o diritti della
personalità). In questo caso il titolare ha diritto di agire per soddisfare un suo interesse,
e non ha bisogno di nessun’altro per farlo, e ha inoltre la pretesa che tutti gli altri si
astengano dall’interferire nell’esercizio di quel potere se non ne hanno la facoltà.
Art 832- “ Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.”
NB. Il concetto di diritto è diverso da quello di facoltà, che sono le forme di manifestazione
dell’esercizio del diritto (es. recintare la proprietà se non voglio che nessuno entri), volto a
soddisfare un mio interesse.
b. RELATIVO Quando può esser fatto valere solo nei confronti di determinati soggetti.
Dunque necessita della collaborazione di altri, i quali sono obbligati a farlo, in modo da
soddisfare il mio interesse (diritto di credito). Sorge quindi l’ OBBLIGAZIONE. Questa
obbligazione può anche intendere un obbligo di non fare (atti emulativi)
2. POTESTÀ Attribuzione di un potere ad un soggetto, il quale lo deve esercitare per
soddisfare un interesse altrui. (responsabilità genitoriale, esercitata dai genitori
nell’interesse dei figli tenendo conto delle loro aspirazioni.)
3. DIRITTO POTESTATIVO Diritto che attribuisce al suo titolare il potere di incidere e
modificare la sfera soggettiva giuridica altrui per la realizzazione del suo interesse. Il
soggetto che subisce, è titolare della situazione giuridica passiva detta soggezione , il suo
comportamento è quindi irrilevante all’esercizio del potere.
NB La differenza dalla potestà è che esso è volto a soddisfare un interesse proprio e non
uno altrui.
4. ASPETTATIVA DI DIRITTO L’acquisto del diritto avviene progressivamente nella sfera
soggettiva giuridica del soggetto (esempio: contratto di compravendita nel quale è
presente una condizione sospensiva – effetto della compravendita sospeso affinché non si
realizza un evento dedotto in condizione). Nel frattempo il soggetto diventa titolare della
cosiddetta ASPETTATIVA DI DIRITTO (provvisoria), che ha delle tutele, ad esempio possono
essere messi in essere una serie di atti conservativi che servono per far sì che l’acquisto
definitivo del diritto rimanga possibile.
NB Questo concetto è diverso dall’ ASPETTATIVA DI FATTO, che non ha nessuna rilevanza
giuridica, quindi non è tutelata.
5. INTERESSE LEGITTIMO Quando un soggetto esercita un suo potere, per la soddisfazione di
un suo interesse ma, nella realizzare di questo suo interesse, questo soggetto sta in realtà
coinvolgendo anche l’interesse di un altro, che diventerà titolare dell’ interesse legittimo
(l’interesse di questo soggetto è che il potere dell’altro sia esercitato in modo corretto).
Ci sono due tipi di interesse legittimo:
a. PRETENSIVO quando il soggetto mira ad ottenere una posizione di vantaggio grazie
all’attività della PA in modo che incida in modo favorevole sulla sua situazione soggettiva
(Bando concorso pubblico)
b. OPPOSITIVO Nel caso in cui il privato miri a impedire provvedimenti amministrativi che
ledono le proprie situazioni soggettive (Espropriazione)
6. STATUS (non è una vera e propria situazione giuridica attiva) posizione di un
determinato soggetto nella società, da cui derivano una serie di diritti e doveri (es. il fatto
di essere cittadino italiano fa sorgere una serie di diritti e doveri)
7. ONERE Comportamento che un soggetto deve tenere se vuole esercitare un potere che
l’ordinamento gli attribuisce, o comunque realizzare un proprio interesse. (es. chi vuol far
valere un diritto deve dimostrare i fatti che costituiscono il fatto illecito se voglio ottenere
un effetto positivo e che il mio diritto riceva tutela)
NB Chi è fuori dal rapporto giuridico, è definito TERZO ( C ).
Come si acquista una situazione soggettiva giuridica?
Si acquista attraverso un fatto o atto giuridico detto TITOLO che giustifica l’acquisto di tale
situazione giuridica (contratto di compravendita che fa acquistare diritto di proprietà).
Ci sono 2 modi di acquistare questo titolo a: