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DIRITTO PRIVATO Verona, Appunti di Diritto Privato

Il diritto privato in generale – Le situazioni giuridiche soggettive – I fatti e gli atti giuridici – I soggetti: le persone fisiche e le persone giuridiche – I beni e i diritti reali – Le obbligazioni – Il contratto in generale – I contratti tipici – I contratti dei consumatori – Le fonti non contrattuali di obbligazione – I fatti illeciti – Il diritto di famiglia in generale – Il matrimonio – La filiazione – Le successioni per causa di morte – Le donazioni – La tutela dei diritti.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 25/01/2023

alessandro-scammacca
alessandro-scammacca 🇮🇹

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Diritto privato
Cos’è il diritto?
Il diritto è un complesso di regole, necessario per garantire la pacifica convivenza tra gli uomini.
La parola “diritto” ha due significati. Può essere:
1. Diritto oggettivo: quando è inteso come un complesso di regole vigenti all’interno di una
determinata società, che hanno lo scopo di disciplinare il comportamento degli uomini.
2. Diritto soggettivo: consiste nel potere/nella facoltà attribuita ad un soggetto, di agire per
soddisfare i propri interesse.
Questo duplice significato della parola diritto si coglie molto bene con un esempio:
es.” Il diritto italiano riconosce il diritto di proprietà.” [“diritto italiano” è il diritto inteso in senso
oggettivo (complesso di regole vigenti in Italia- codice civile) “diritto di proprietà” è il diritto inteso
in senso soggettivo (facoltà che ha il proprietario di godere, disporre in modo pieno ed esclusivo)]
Cos’è una regola?
Una regola giuridica è una proposizione/enunciato che ha la funzione fondamentale di
prescrivere un comportamento, cioè di qualificarlo come obbligatorio, vietato o lecito.
La regola non ha la funzione di descrivere o raccontare, la regola ha la funzione di indirizzare i
comportamenti.
Non tutte le regole sono giuridiche: le regole sono di natura diversa. Possono essere morali,
religiose o di cortesia.
Qual è il criterio scientifico che consente di distinguere le regole giuridiche dalle
altre regole (di cortesia, morale ecc.)?
Per distinguere le diverse regole si fa ricorso a una pluralità di criteri che operano insieme:
1. Criterio funzionale: la regola giuridica, diversamente dalle altre regole, assume la
caratteristica di essere necessaria per la realizzazione della pacifica convivenza tra gli
uomini;
2. Affinché la regola sia efficace serve che la società ne assicuri il rispetto, serve cioè che
quella regola sia assistita da una sanzione esterna per il trasgressore
(la regola è coercibile: sono previste delle sanzioni per chi non osserva la regola);
3. Le regole giuridiche sono soltanto quelle che trovano la propria fonte in atti o fatti ai
quali i consociati riconoscono questa autorità (cioè la capacità di produrre regole
giuridiche).
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Diritto privato

Cos’è il diritto?

Il diritto è un complesso di regole, necessario per garantire la pacifica convivenza tra gli uomini.

La parola “diritto” ha due significati. Può essere:

  1. Diritto oggettivo : quando è inteso come un complesso di regole vigenti all’interno di una

determinata società, che hanno lo scopo di disciplinare il comportamento degli uomini.

  1. Diritto soggettivo : consiste nel potere/nella facoltà attribuita ad un soggetto, di agire per

soddisfare i propri interesse.

Questo duplice significato della parola diritto si coglie molto bene con un esempio:

es.” Il diritto italiano riconosce il diritto di proprietà.” [“diritto italiano” è il diritto inteso in senso

oggettivo (complesso di regole vigenti in Italia- codice civile) “diritto di proprietà” è il diritto inteso

in senso soggettivo (facoltà che ha il proprietario di godere, disporre in modo pieno ed esclusivo)]

Cos’è una regola?

Una regola giuridica è una proposizione/enunciato che ha la funzione fondamentale di

prescrivere un comportamento, cioè di qualificarlo come obbligatorio, vietato o lecito.

La regola non ha la funzione di descrivere o raccontare , la regola ha la funzione di indirizzare i

comportamenti.

Non tutte le regole sono giuridiche: le regole sono di natura diversa. Possono essere morali,

religiose o di cortesia.

Qual è il criterio scientifico che consente di distinguere le regole giuridiche dalle

altre regole (di cortesia, morale ecc.)?

Per distinguere le diverse regole si fa ricorso a una pluralità di criteri che operano insieme:

1. Criterio funzionale: la regola giuridica, diversamente dalle altre regole, assume la

caratteristica di essere necessaria per la realizzazione della pacifica convivenza tra gli

uomini;

  1. Affinché la regola sia efficace serve che la società ne assicuri il rispetto, serve cioè che

quella regola sia assistita da una sanzione esterna per il trasgressore

(la regola è coercibile: sono previste delle sanzioni per chi non osserva la regola );

3. Le regole giuridiche sono soltanto quelle che trovano la propria fonte in atti o fatti ai

quali i consociati riconoscono questa autorità (cioè la capacità di produrre regole

giuridiche).

La regola di diritto è soltanto quella che si forma in uno dei modi di produzione di regole

giuridiche previste dall’ordinamento.

Es. regole giuridiche sono ad esempio quelle contenute in una legge del parlamento, quelle

che troviamo in un decreto legislativo del governo…

La struttura della regola giuridica

Il contenuto di ogni regola è per forza diverso, mentre la struttura è ricorrente.

Schema logico costante : si tratta di una regola di comportamento condizionato , la quale prevede

che se si verificano certi fatti, allora si dovrà/potrà comportarsi in un certo modo.

Es. art 2043 del codice civile (fattispecie istantanea):

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che

ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Struttura: Se si realizza il fatto A (causazione di danno ingiusto) deriva la conseguenza B

(obbligo di risarcire il danno)

La fattispecie

Il termine fattispecie (da facti species) significa immagine del fatto ed è una breve descrizione di

una determinata situazione, al verificarsi della quale, la norma ricollega determinate conseguenze.

Di fattispecie se ne può parlare in due diverse accezioni :

 La fattispecie astratta è la situazione modello descritta dalla norma giuridica;

 La fattispecie concreta è la situazione della vita reale/pratica in cui la regola si applica.

Conseguenze o effetti giuridici

Sono il contenuto precettivo della norma: ciò che la norma dice che si può o non si può fare.

Es. art.2043- la conseguenza giuridica è l’obbligo di risarcire il danno

Spesso la fattispecie è composta non da un singolo elemento: la fattispecie, affinché possa

ritenersi ricorrente e integrata, richiede più elementi di fatto che devono tutti verificarsi affinché

alla fine si verifichi la conseguenza giuridica. ---> È una fattispecie complessa

Es. particolare modo di acquisto della proprietà- invenzione- art 927 e seguenti del codice civile

( L’invenzione -> da invenio=ritrovare).

1. La persona che trova un oggetto smarrito dal proprietario è tenuta a restituirlo al

proprietario, oppure, se non conosce il proprietario, a consegnarlo al sindaco del luogo di

ritrovamento.

2. Il sindaco dovrà poi rendere pubblico il ritrovamento dell’oggetto.

  1. Decorso un anno dall’avvenuta pubblicazione del ritrovamento, se il proprietario non si fa

vivo, la cosa ritrovata diventa proprietà della persona che l’ha trovata.

[es. art 392 del 1978, contratto di locazione: immobile destinato ad uso abitativo (diritto

comune), la durata del contratto prevede una durata minima dettata in base alle esigenze

(diritto speciale)]

Norme eccezionali: deviano, a causa di esigenze eccezionali, dal diritto comune per

soddisfare determinate esigenze di carattere eccezionale.

Le norme eccezionali non possono applicarsi in altri casi diversi da quelli espressamente

previsti.

Diversamente dal diritto speciale, le norme eccezionali si pongono in contrasto con il

diritto comune.

Norme cogenti: sono norme inderogabili che il soggetto deve per forza osservare

(es. art 143 matrimonio: “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie

sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni

della famiglia)

Norme relative: sono norme derogabili, vale a dire che è data facoltà di prevedere

diversamente la norma

(es. art 1282 alle somme di denaro sono applicabili interessi a patto che non ci siano

accordi precedenti)

Interpretazione delle leggi previste dalla legge

Tutte le norme giuridiche devono essere interpretate (a meno che non siano specifiche, individuali

o si faccia riferimento a numeri), il legislatore infatti utilizza parole ed espressioni che non sono

mai univoche, ma che possono avere un ampio numero di significati.

  1. Criterio di interpretazione letterale: si deve stabilire il significato delle parole della norma

in relazione al contesto senza dare altro significato alle parole.

(art 12 delle disposizioni preliminari del codice civile: “Nell applicare la legge non si può ad

essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole

secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”)

(es. parola liquido intesa come soldi o aggettivo)

  1. Criterio di interpretazione teleologica-logica: l’interprete deve chiedersi qual è il risultato

che la legge analizzata è portata ad ottenere. Alla luce del risultato bisogna leggere le

parole. Bisogna tenere conto dell’intenzione del legislatore, che è l’obiettiva finalità della

norma. (all’ art 12 delle disposizioni preliminari del codice civile si fa riferimento

all’ordinamento giuridico). (es. vietato sporgersi dal treno o dall’Arena)

Distinzione data in base ai risultati portati dall’interpretazione

Interpretazione estensiva: quando la regola interpretata ha un significato più ampio del

tenore letterario della norma;

Interpretazione restrittiva: quando la regola interpretata ha una portata più ristretta di

quanto appare dal tenore letterario.

Distinzione in base ai soggetti che compiono l’interpretazione

1. Interpretazione giudiziale: fatta dal giudice per risolvere una controversia. La finalità

perseguita è quella di vincolare soltanto le parti coinvolte nella controversia.

Non è prevista la Common-Law come nei paesi anglofoni dove nei casi simili a casi

antecedenti hanno sempre lo stesso risultato, è previsto il precedente vincolante. In Italia è

previsto l’ orientamento consolidato , quando più giudici con atti simili seguono la stessa

interpretazione della regola.

2. Interpretazione dottrinale: fatta dalla dottrina (studiosi del diritto) per diversi fini:

 Per fini scientifici

 Per scrivere un articolo

 Per finalità didattica

 Per un fine pratico.

Nessuna vincolatività: questa interpretazione non è vincolante, ma ha autorevolezza.

3. Interpretazione autentica: effettuata dallo stesso legislatore allo scopo di prescrivere come

si devono interpretare norme di difficile o complicata interpretazione.

È formalmente vincolante per tutti.

Concetto di ordinamento giuridico e nozione di sistema

Ordinamento giuridico : complesso di regole giuridiche agenti all’interno di una determinata

società

Non esiste solo l’ordinamento giuridico, esistono una pluralità di ordinamenti: l’ordinamento

canonico, sportivo, ecc.. Noi studiamo l’ordinamento statale.

Sistema: insieme ordinato di regole all’interno del quale ogni parte completa l’altra.

L’interpretazione sistematica

L’interpretazione sistematica : (non prevista nell’articolo 12 delle disposizioni preliminari del

codice civile).

Per l’interpretazione sistematica viene in aiuto un criterio che impone all’interprete di attribuire a

una disposizione normativa quel significato che essa può avere in quanto letta in connessione con

tutte le norme giuridiche, allo scopo di evitare che si creino contrasti tra le norme.

Es. di interpretazione sistematica: art 2 “la maggiore età si acquista a 18 anni.”

Quando nelle altre norme si parla di maggiorenni o minorenni bisogna tenere conto

dell’articolo 2.

DA DOVE VENGONO LE NORME? CHI LE SCRIVE? QUALI SONO LE FONTI DELLE

NORME?

LE FONTI DEL DIRITTO : qualunque atto o fatto che in un dato ordinamento giuridico è capace di

creare norme giuridiche.

La fonte del diritto risponde alla domanda: “ chi nel nostro ordinamento può creare norme

giuridiche?”

Le fonti di produzione sono l’organo che, in determinate circostanze e con determinate modalità,

può produrre una norma giuridica, mentre la fonte di cognizione è la norma giuridica già formata,

sono i testi che contengono le norme già formate dalle fonti di produzione.

Le fonti di produzione le apprendo dal Codice Civile del 1942 , il quale è a sua volta una fonte di

cognizione che riunisce un insieme di norme su un determinato argomento, in questo caso del

diritto privato.

Il Codice civile è preceduto dalle disposizioni preliminari , sono delle norme che ci danno delle

indicazioni sulla legge in generale, sono 14 articoli che danno indicazioni sull’efficacia della legge,

sui tempi di efficacia…

In base all’art. 1 delle disposizioni preliminari, troviamo le fonti del diritto :

**1. leggi

  1. regolamenti
  2. norme corporative
  3. usi**

queste sono le fonti del diritto nell’ambito del nostro ordinamento nel 1942.

Le norme corporative sono obsolete perché si riferiscono al fascismo e questa indicazione va

rivista. Le fonti indicate da questo articolo sono le fonti nazionali, alle quali dobbiamo

aggiungere le fonti europee, alle quali l’art. 11 dà un certo valore e una certa efficacia nel nostro

ordinamento.

Le fonti del diritto nazionale sono:

**1. la nostra legge fondamentale → Costituzione, del 1948

  1. le leggi dello Stato e le leggi regionali
  2. i regolamenti
  3. gli usi**

Le fonti del diritto europeo :

**1. regolamenti

  1. direttive**

Un elenco delle fonti del diritto è contenuto nelle disposizioni preliminari del Codice Civile o

preleggi. Il Codice Civile, essendo datato perché del 1942, deve essere ringiovanito con nuove fonti

o con l’abrogazione delle fonti preesistenti.

Successivamente sono state introdotte altre fonti :

 Costituzione del 1948

 Leggi Regionali del 1960 ad opera dell’art. 117 Cost.

 Fonti extranazionali che vincolano in virtù dell’art. 11 Cost. il quale consente una

limitazione della potestà legislativa, è lei che riconosce la diretta efficacia di norme

giuridiche che promanano da organi esterni: Fonti Europee che ci vincolano in virtù del

trattato di Roma del ’57 e del trattato di Maastricht del 1992.

Tutte queste fonti possono entrare in conflitto perché può darsi che una norma che deriva da un

regolamento, contrasti con una norma nazionale. Tale conflitto per il principio di coerenza

dell’ordinamento giuridico va risolto, coordinando le diverse norme in modo gerarchico : al

massimo grado c’è la Costituzione, che detta norme fondamentali, non tutte le fonti infatti hanno

lo stesso valore, ma hanno gradi diversi. Quindi una legge ordinaria non può mai essere contraria

ad un principio costituzionale. Se succedesse questa sarebbe dichiarata incostituzionale e

cesserebbe di produrre i propri effetti.

esempio: le regioni possono creare norme valide solo in quel territorio di competenza

regionale

L’esigenza di coordinamento viene risolto attraverso l’applicazione di 3 principi:

  1. principio di gerarchia : La regola dice che nessuna norma di grado inferiore può contrastare con

una legge di grado superiore, pena la sua illegittimità a seguito di dichiarazione dell’organo

competente.

  1. principio di competenza : Alcune fonti possono creare norme solo in una certa materia

  2. principio cronologico : Potrebbero sorgere dei conflitti anche fra fonti dello stesso livello, per cui

vince la norma più recente.

L’attuale scaletta delle fonti del diritto è:

**1. Costituzione e leggi costituzionali

  1. Regolamenti comunitari (Regolamenti e direttive dell’UE)
  2. Leggi ordinarie e altri atti con forza di legge (decreti legislativi e leggi delegate)
  3. Leggi regionali
  4. Regolamenti
  5. Usi**

La Costituzione è una legge fondamentale perché sancisce i principi fondamentali

dell’ordinamento. La costituzione sancisce quali sono gli organi dello Stato e quali sono le sue

funzioni. Il principale principio, che è anche alla base del diritto privato, è il principio di

uguaglianza (art. 2: diritto della persona).

Le leggi ordinarie sono emanate dal parlamento in base agli artt. 70 e seguenti. Le leggi che

interessano a noi sono quelle contenute nel Codice Civile. Vi sono anche delle leggi speciali che

sono affiancate al Codice Civile. Vi sono anche gli atti con forza di legge : decreti legislativi e leggi

delegate. Le leggi delegate sono quelle per cui il Governo viene delegato dal Parlamento in certe

materie; i decreti legislativi vengono emanati su iniziativa del Governo in casi di necessità ed

urgenza, che devono comunque essere convertite in legge.

Nel 1960 la Costituzione ha ammesso la rilevanza delle leggi regionali , competenti nel territorio di

competenza. Le regioni non sono legittimate a legiferare in materia di diritto privato perché la

ratio è l’uniformità di trattamento dei cittadini sul territorio nazionale.

I regolamenti vengono emanati dal Governo, dagli organi amministrativi come il Comune. A noi

interessano perché i Comuni emanano regolamenti in materia di edilizia (piani regolatori che

stabiliscono quali parti vanno edificate, spazi pubblici…)

Gli usi sono una fonte non scritta, sono comportamenti che vengono tenuti in modo uniforme da

una determinata comunità con la convinzione da parte di chi li tiene, che è obbligatorio tenerli.

Dato che non sono scritti, ci sono delle raccolte che vengono detenute dalle camere di commercio,

non significa che allora diventano scritte, ma sono fonti di cognizione. Il valore degli usi sono

all’ultimo gradino e il legislatore ci dice che gli usi hanno efficacia normativa solo in materie in cui

non c’è una norma diversa. Se invece il legislatore è intervenuto con una legge o un regolamento,

l’uso ha efficacia solo in quanto è da essi richiamata.

esempio: chi vuole piantare gli alberi sul confine, deve osservare le distanze stabilite dai

regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.

Le preleggi oltre a dire quali sono le fonti del diritto, ci dicono in che ambito hanno effetto o sono

vincolanti tali norme.

FONTI DELL’UNIONE EUROPEA

L'Italia fa parte di un contesto internazionale di rapporti tra stati: entrano anche norme prodotte

da fonti sovranazionali.

Ne abbiamo traccia nella Costituzione (art.10) diritto consuetudinario internazionale :

"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute."

Prima venivano chiamate FONTI COMUNITARIE ma l'aggettivo comunitario è impreciso perché oggi

non esistono più le comunità, quindi FONTI EUROPEE di cui fa parte l'Italia in quanto Stato

membro.

TRATTATI EU:

1) Trattato sull'unione europea

2) Trattato sul funzionamento dell'UE

3) Carta dei diritti dell'UE

Che valore hanno?

Questi trattati hanno valore (art.11) sovraordinato rispetto alla legge, paragonabile a quello della

Costituzione in quanto è essa stessa che lo prevede.

Articolo 11 Cost.

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. "

Quindi l’Italia autolimita parti della propria sovranità al fine di assicurare la pace tra le nazioni.

MA ATTENZIONE : non solo i trattati contengono norme di diritto dell'UE , alcune norme vengono

prodotte dalle fonti " direttive e regolamenti dell'UE ", che hanno valore sottostante alla

Costituzione.

Queste norme come entrano nel nostro ordinamento giuridico?

Vige il PRINCIPIO DI SUPREMAZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUL DIRITTO INTERNO sulla base del

consenso concesso dal Paese membro.

(escluse le norme intangibili ANCHE dall'Ue).

Questo principio di prevalenza è anche previsto dall 'articolo 117 della Costituzione (modificato

con legge costituzionale nel 2001)

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali."

DIRETTIVE E REGOLAMENTI DELL'UE

Differenze:

  • Regolamento

lo scopo è di uniformare la disciplina di una determinata materia in tutti

gli stati membri dell'UE.

Con il regolamento si producono norme immediatamente applicabili in tutti gli ordinamenti

dell'UE, quindi la disciplina di quella materia sarà uniforme perché è entrata

immediatamente (senza mezzi) negli ordinamenti degli stati membri.

Es: regolamento del 2016 n.679 sul trattamento degli stati nazionali

Cosa succede se quella legge era già regolamentata prima dal nostro Stato?

Le norme interne vengono DISAPPLICATE (ma non eliminate) dal regolamento a favore di

quelle europee.

  1. chiedere uno sconto
  2. azione di risoluzione del contratto (restituire il bene)

Questo uso è previsto dalla stessa norma scritta.

CONSUETUDINE è composta da due elementi

  1. USUS = ripetizione di un comportamento da parte di una collettività per un significativo

lasso di tempo

  1. OPINIO IURIS AC NECESSITATIS = convinzione che quel comportamento ripetuto dalla

collettività sia doveroso o che debba divenire doveroso (condizione di dolorosità effettiva)

I problemi riguardo agli usi:

I. Come si fa a sapere che esiste un uso? Esistono delle raccolte ufficiali di usi:

Dispositivo dell'art. 9 Preleggi

"Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati

si presumono esistenti fino a prova contraria"

II. Che rapporto c'è tra la consuetudine e lo strumento che serve per capire che norma si

applica quando nessuna norma scritta disciplini un caso reale?

La risposta è l' ANALOGIA LEGIS (applicazione di una norma a un caso simile a quello regolato dalla

norma quando sussiste somiglianza e IDENTITÀ' DI RATIO)

(esiste poi anche l'Analogia Iuris = principi generali dell'ordinamento giuridico nel caso in cui non si

trovasse un'analogia simile/legis)

III. Se non vi è alcuna norma scritta in una determinata disciplina, posso ricorrere agli USI

PRAETER LEGEM (oltre la legge)? No , prevale il ragionamento ANALOGICO.

COME RISOLVERE LE ANTINOMIE (conflitto tra norme)

Quando vi sono più norme incompatibili che descrivono una fattispecie astratta. ES. Se sferro

volontariamente un pugno a Tizio verrò incriminato tramite una norma penale, ma ho anche

compiuto un fatto illecito civile in quanto ho provocato un'azione dolosa e dunque dovrò risarcire i

danni; queste due norme però sono

compatibili.

2 CRITERI:

1. GERARCHICO

(tra le fonti delle norme che devono

essere interpretate)

NB. Una norma di una legge ordinaria

non può avere un'interpretazione che

contraddice una norma sovraordinata!!

Se il giudice ordinario si trova una norma di legge che contrasta la costituzione, deve sospendere il

procedimento e sollevare la questione di legittimità costituzionale cioè rinvia gli atti alla Corte

Costituzionale la quale deciderà se la norma è conforme o meno alla costituzione.

Se la Corte Costituzionale verifica un contrasto, la norma di legge verrà dichiarata

INCOSTITUZIONALE (viene espunta).

La corte costituzionale può anche dichiarare in parte illegittima la norma e quindi IN-

COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA anche se non prevede una cosa.

  1. CRITERIO DELLA COMPETENZA (ci chiediamo quale delle fonti è competente per

disciplinare una certa materia)

Articolo 117

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;

diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;

sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle

risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città

metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei

dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione

La legge civile (con dei limiti) può avere effetto retroattivo.

Sono retroattive le leggi interpretative, perché interpretano le leggi precedenti.( Il problema è che

può succedere che il legislatore faccia passare per interpretativa una legge che in realtà non lo è.

Questa strada permette di sfruttare questa legge per renderla retroattiva. ATTENZIONE: un

legislatore non può utilizzare questo cavillo per fare in modo che la norma abbia effetti retroattivi

e vada a ledere)

IL CODICE CIVILE (1942)

CODICE = Insieme organico, universale e sistematico (con collegamenti) di norme attinenti ad

una materia, ordinate secondo un criterio logico. (codice civile, procedura civile, codice penale e

procedura penale).

Inizialmente, in Italia, erano presenti:

 codice civile (1865)

 codice del commercio (1882)

Questi due codici sono stati poi fusi insieme e hanno formato un unico CODICE CIVILE nel 1942 ,

assumendo valore di legge statale ordinaria. È stato in quel caso che si è passati dall’assetto della

proprietà all’assetto dell’ impresa.

Accanto al codice sono poi uscite le leggi complementari , anche chiamate leggi speciali. Queste

norme mettono in discussione la centralità del codice.

Il legislatore infatti, ha organizzate queste numerose norme formando dei nuovi codici, che hanno

come oggetto la disciplina di materie più specifiche come ad esempio:

 codice della privacy

 codice del consumo

 codice della proprietà industriale

NB Un testo di legge può essere chiamato codice solo se ha determinate caratteristiche: ovvero

deve essere un sistema organico, sistematico e organizzato di norme.

Il codice civile è anteriore alla Costituzione Repubblicana (1948 ), la quale introduzione ha causato

un terremoto nel nostro ordinamento, ribaltando la centralità del patrimonio, portando

l’attenzione verso la persona e la sua realizzazione. Infatti, il codice civile, in seguito alla nascita

della costituzione, ha subito numerosi cambiamenti a favore dell’individuo e della famiglia

Esempi:

 eguaglianza tra i coniugi e non più pater familias (nel 1942 era presente ancora un

concetto patriarcale della famiglia).

 parità tra figli legittimi e figli naturali (dal 2012 si parla solo di figli con pari diritti e

doveri).

 Riconoscimento delle Unioni Civili e della Convivenza di fatto (2016), sia per

persone dello stesso sesso che di sesso diverso. Questa legge è separata dal c.c.

portando lentamente al tramonto l’idea di centralità del codice.

CODICE CIVILE NEL DIRITTO PRIVATO

Il diritto privato si distingue dal diritto pubblico - anche se non è possibile una distinzione netta. Ci

sono però delle differenti zone di interesse:

  1. Il Diritto Pubblico :

 disciplina l’insieme di norme che regolano l’organizzazione e il funzionamento dello Stato ,

degli Enti pubblici , delle Regioni e l’attività di questi enti nei loro rapporti.

 Regola il rapporto tra un Ente pubblico e il singolo privato quando lo stato si trova in

posizione di primazia (quando sta esercitando un potere pubblico nell’interesse della

collettività).

Del diritto pubblico fa parte il Diritto Costituzionale che studia il funzionamento dello Stato , dei suoi

organi , e i rapporti tra Stato e le autonomie locali (regioni, comuni, provincie).

Fa parte del diritto pubblico:

 il diritto penale , in quanto disciplina l’esercizio della potestà punitiva dello stato (potere di

punire un singolo, di privarlo della libertà)

 il diritto amministrativo

 il diritto tributario

NB L’interesse coinvolto dal diritto pubblico è l’interesse pubblico.

  1. il Diritto Privato , invece, si occupa dei rapporti tra privati (singoli, enti, comitati, associazioni)

che sono in posizione di reciproca uguaglianza.

Nel diritto privato rientra:

 diritto civile

 diritto commerciale

È possibile anche che un privato ponga in essere un’attività di interesse pubblico. Ugualmente un

soggetto pubblico, può agire come fosse un privato, utilizzando strumenti di diritto privato

(contratto) per perseguire il fine della sua attività. Perciò queste, sono solo informazioni di

carattere generale.

È vero che tutte le norme del diritto privato sono derogabili?

NO, anche se si stanno perseguendo interessi privati, è possibile che ci siano degli interessi

pubblici, quindi la norma diventa INDEROGABILE.

(es. Norma Inderogabile – art 1350- Alcuni contratti devono essere fatti in forma scritta.)

 le disposizioni di attuazione del c.c.

 le disposizioni transitorie.

Rapporto giuridico e situazioni oggettive

Il rapporto giuridico è una relazione tra soggetti giuridicamente rilevante.

Per semplificare esaminiamo un rapporto tra 2 soggetti:

  1. uno di questi due soggetti è titolare di una situazione soggettiva giuridica attiva.

Sono situazioni giuridiche attive:

1. DIRITTO SOGGETTIVO  il soggetto attivo del rapporto giuridico è titolare di diritto

soggettivo, ovvero una posizione giuridica di vantaggio che attribuisce al suo titolare il

potere di agire per soddisfare un proprio interesse, il quale viene protetto

dall’ordinamento.

NB se viene esercitato quel potere per un fine diverso, oppure per ledere un interesse altrui, non

si può essere tutelati dalle norme (abuso del diritto).

Ci sono due tipi di diritto soggettivo:

a. ASSOLUTO (diritto di proprietà - art. 832 - e altri diritti reali di godimento o diritti della

personalità). In questo caso il titolare ha diritto di agire per soddisfare un suo interesse,

e non ha bisogno di nessun’altro per farlo, e ha inoltre la pretesa che tutti gli altri si

astengano dall’interferire nell’esercizio di quel potere se non ne hanno la facoltà.

Art 832- “ Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed

esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.”

NB. Il concetto di diritto è diverso da quello di facoltà, che sono le forme di manifestazione

dell’esercizio del diritto (es. recintare la proprietà se non voglio che nessuno entri), volto a

soddisfare un mio interesse.

b. RELATIVO  Quando può esser fatto valere solo nei confronti di determinati soggetti.

Dunque necessita della collaborazione di altri, i quali sono obbligati a farlo, in modo da

soddisfare il mio interesse (diritto di credito). Sorge quindi l’ OBBLIGAZIONE. Questa

obbligazione può anche intendere un obbligo di non fare (atti emulativi)

2. POTESTÀ  Attribuzione di un potere ad un soggetto, il quale lo deve esercitare per

soddisfare un interesse altrui. (responsabilità genitoriale, esercitata dai genitori

nell’interesse dei figli tenendo conto delle loro aspirazioni.)

3. DIRITTO POTESTATIVO  Diritto che attribuisce al suo titolare il potere di incidere e

modificare la sfera soggettiva giuridica altrui per la realizzazione del suo interesse. Il

soggetto che subisce, è titolare della situazione giuridica passiva detta soggezione , il suo

comportamento è quindi irrilevante all’esercizio del potere.

NB La differenza dalla potestà è che esso è volto a soddisfare un interesse proprio e non

uno altrui.

4. ASPETTATIVA DI DIRITTO  L’acquisto del diritto avviene progressivamente nella sfera

soggettiva giuridica del soggetto (esempio: contratto di compravendita nel quale è

presente una condizione sospensiva – effetto della compravendita sospeso affinché non si

realizza un evento dedotto in condizione). Nel frattempo il soggetto diventa titolare della

cosiddetta ASPETTATIVA DI DIRITTO (provvisoria), che ha delle tutele, ad esempio possono

essere messi in essere una serie di atti conservativi che servono per far sì che l’acquisto

definitivo del diritto rimanga possibile.

NB Questo concetto è diverso dall’ ASPETTATIVA DI FATTO, che non ha nessuna rilevanza

giuridica, quindi non è tutelata.

5. INTERESSE LEGITTIMO  Quando un soggetto esercita un suo potere, per la soddisfazione di

un suo interesse ma, nella realizzare di questo suo interesse, questo soggetto sta in realtà

coinvolgendo anche l’interesse di un altro, che diventerà titolare dell’ interesse legittimo

(l’interesse di questo soggetto è che il potere dell’altro sia esercitato in modo corretto).

Ci sono due tipi di interesse legittimo:

a. PRETENSIVO  quando il soggetto mira ad ottenere una posizione di vantaggio grazie

all’attività della PA in modo che incida in modo favorevole sulla sua situazione soggettiva

(Bando concorso pubblico)

b. OPPOSITIVO  Nel caso in cui il privato miri a impedire provvedimenti amministrativi che

ledono le proprie situazioni soggettive (Espropriazione)

6. STATUS (non è una vera e propria situazione giuridica attiva)  posizione di un

determinato soggetto nella società, da cui derivano una serie di diritti e doveri (es. il fatto

di essere cittadino italiano fa sorgere una serie di diritti e doveri)

7. ONERE  Comportamento che un soggetto deve tenere se vuole esercitare un potere che

l’ordinamento gli attribuisce, o comunque realizzare un proprio interesse. (es. chi vuol far

valere un diritto deve dimostrare i fatti che costituiscono il fatto illecito se voglio ottenere

un effetto positivo e che il mio diritto riceva tutela)

  1. L’altro è titolare invece di una situazione soggettiva giuridica passiva.

NB Chi è fuori dal rapporto giuridico, è definito TERZO ( C ).

Come si acquista una situazione soggettiva giuridica?

Si acquista attraverso un fatto o atto giuridico detto TITOLO che giustifica l’acquisto di tale

situazione giuridica (contratto di compravendita che fa acquistare diritto di proprietà).

Ci sono 2 modi di acquistare questo titolo a: