











Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Il concetto di pignoramento, le forme di pignoramento mobiliare e immobiliare, i prerequisiti per il creditore e i creditori privilegiati. Viene inoltre descritta l'istanza, l'atto di inizio e il ruolo dell'ufficiale giudiziario. Il testo illustra inoltre la differenza tra pegno e privilegio e il ruolo di creditori chirografari.
Tipologia: Appunti
1 / 19
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!












Tale processo è volto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio, e a convertirli in denaro, per soddisfare il creditore.
Come prescrive l’ art 491, il primo atto con cui ha inizio il processo esecutivo è il pignoramento, il quale consiste in 2 attività :
è stato compiuto prima, ma trascritto dopo). Se, invece, tale atto dispositivo viene trascritto prima del pignoramento, allora l’ufficiale giudiziario si limiterà ad accertare che il bene NON è di proprietà del debitore dunque NON procederà ad alcun pignoramento.
- Beni mobili : in tal caso, si avranno effetti diversi a seconda che con l’atto dispositivo compiuto prima del pignoramento sia avvento anche il trasferimento del possesso oppure no : nei primo caso, NON si potrà procedere a pignoramento (non trovando l’ufficiale il bene presso il debitore); nel secondo, l’ufficiale potrà, invece, procedere con il pignoramento. Per evitare che il debitore trasferisca ad un terzo, con cui si è accordato, il bene oggetto di pignoramento (comportamento elusivo del debitore e collusivo del terzo), l’art 2914 prevede che perché l’atto dispositivo sia valido deve risultare da atto avente data certa (art 2704). Solo in tal caso il bene potrà essere escluso dal pignoramento (se invece non vi fosse data accerta, anche il terzo subirà le conseguenze del pignoramento). - Crediti : si intendono, cioè, quei crediti che il debitore, vantando nei confronti di terzi, ha ceduto ad un altro soggetto. In tal caso, però, perché la cessione sia valida, il debitore cedente deve obbligatoriamente svolgere 2 attività: o Notificare tale cessione al debitore ceduto o Ottenere l’accettazione del debitore ceduto dell’avvenuta cessione Di conseguenza, se tali attività sono avvenute prima del pignoramento, allora il pignoramento è escluso; se, invece, sono avvenute entrambe successivamente, allora tale cessione sarà tamquam non esset per il creditore e gli altri intervenuti (e sarà, dunque, soggetta a pignoramento).
Il principio fondamentale che regola il pignoramento in generale prevede che il valore dei beni da pignorare vada commisurato al valore del credito risultante dal titolo è dal precetto, aumentato della metà , affinché vengano coperte sia le spese sostenute dal creditore per la procedura espropriativa, sia l’inevitabile deprezzamento del bene sottoposto a vendita forzata (essa, infatti, non è una vendita normale, deve avvenire in un preciso momento è ad un prezzo necessariamente inferiore). Qualora venissero pignorati bene per un valore superiore a tali indicazioni, l’ art 496 prevede che il debitore possa fare ricorso al giudice dell’esecuzione per ottenere la cd riduzione del pignoramento , ossia la liberazione di alcuni beni dal vincolo di indisponibilità.
Inoltre, i beni sottoposti a pignoramento possono essere liberati, sempre se il debitore ne faccia istanza, attraverso la cd conversione del pignoramento. L’ art 495 stabilisce, infatti, che prima che di tali beni sia disposta la vendita forzata, il debitore può sostituire ai beni pignorati (anche crediti) una somma di denaro stabilità dal giudice dell’esecuzione (e comprensiva di interessi e spese): in tal caso, il vincolo di indisponibilità verrà apposto su tale somma. Ciò presumibilmente avverrà il debitore abbia intrapreso delle contestazioni contro le ragioni creditorie, cioè abbia proposto opposizione. Ovviamente, se il debitore omette o ritarda il versamento delle rate decade ipso iure dal beneficio accordato, senza neanche che vi sia bisogno di un apposito provvedimento del giudice. In seguito alla recente RIFORMA DEL 2015 è adesso ammessa anche la possibilità per il debitore di rateizzare il versamento MA in un termine non superiore a 18 mesi. Anche qui, se questo non rispetta tale termine, decade dal beneficio della conversione e le somme versate saranno immediatamente assoggettate ad espropriazione.
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE L’ art 513 prevede che l’ufficiale giudiziario, munito di titolo e precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e egli altri luoghi a lui appartenenti. Egli, inoltre, deve redigere un verbale delle cose sulle quali ha effettuato il pignoramento, di cui una copia dovrà essere consegnata al debitore è una al creditore pignorante, affinché quest’ultimo proceda all’iscrizione a ruolo della causa presso la cancelleria
Atto di inizio : istanza del creditore all’ufficiale giudiziario, affinché questo notifichi al debitore un atto di citazione, il quale deve contenere : o Ingiunzione ad adempiere (ex art 492 v dietro) o L’indicazione del credito per il quale si procede come risulta da titolo esecutivo e da precetto (già notificati) o Indicazione almeno generica dei beni o delle somme dovuti dal terzo al debitore, sui quali il creditore intende soddisfarsi. o Citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente (individuato ex art 26 bis) o Invito al terzo a rendere la dichiarazione ex art 547 al creditore entro 10 gg a mezzo raccomandata o a mezzo PEC. Tale invito si troverà su un atto diverso da quello notificato al debitore e dovrà essere notificato a questo dall’ufficiale giudiziario, in seguito però al suo compimento avvenuto da parte del creditore. Una volta che tali atti siano stati notificati dall’ufficiale, questo ne consegnerà una copia al creditore, affinché proceda entro 30 gg ad iscrivere la causa a ruolo (pena: inefficacia del procedimento). Ovviamente fino a questo momento il pignoramento NON è ancora avvenuto, ma le notificazioni suddette comportano comunque degli effetti importanti, ovvero: a. Per il terzo : art 546 : dal giorno della notifica questo verrà assoggettato, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge prevede per il custode. Egli diviene, perciò, custode dei beni e delle somme oggetto del credito, anche se queste sono state soltanto genericamente individuate dal creditore. Dunque, il debitore risponderà di qualsiasi evento che si produrrà su questi, sempre che gli sia imputabile: dovrà pertanto mantenere lo status quo, fino all’esito del processo esecutivo. b. Per il debitore : egli ha l’obbligo di NON accettare né la restituzione delle cose da parte del terzo, e né il pagamento del credito da parte di questo (debitor debitoris). Udienza di comparizione (fissata nell’atto di citazione) : in tale occasione il creditore dovrà dire se ha ricevuto per mezzo di raccomandata o di PEC la dichiarazione dal terzo oppure no. L’oggetto di tale dichiarazione è descritto all’ art 547 : la specificazione da parte del terzo di quali cose si trova in possesso o di quali somme è debitore, quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento, e se quelle stesse siano già state oggetto di sequestro conservativo o pignoramento (in tal caso il creditore procedente non potrà procedere al pignoramento, in quanto quei beni/somme sono già state bloccate per un altro creditore). -Se il terzo ha reso la dichiarazione, si potranno verificare 2 situazioni: o La dichiarazione conferma quanto anticipato dal creditore e non viene contestata dal debitore: allora si potrà procedere a pignoramento. o La dichiarazione viene contestata o dal debitore (perché questo nega o di essere creditore del terzo o che le cose di sua proprietà di trovino presso di questo) o dal creditore. Poiché in entrambe le ipotesi il pignoramento NON può compiersi, in quanto non è stato possibile ottenere l’esatta identificazione del credito o dei beni, sarà lo stesso giudice dell’esecuzione a risolvere ogni questione con ordinanza (si tratta, quindi, di un accertamento sommario), compiuti i necessari accertamenti ( art 549 ). Qualora l’esito sulla sussistenza del diritto di proprietà del debitore sui beni o del credito sia positivo, si potrà procedere a pignoramento; nel caso in cui fosse negativo, invece, non si potrà procedere a pignoramento e il creditore dovrà trovare altri beni su cui soddisfarsi.
Se il terzo NON ha reso la dichiarazione, l’ art 548 prevede che il giudice dovrà fissare un’ altra udienza nella quale inviterà il terzo a comparire e a rendere la dichiarazione in udienza, con l’avvertimento che la mancata comparizione da parte sue determinerà la conferma della generica individuazione fatta dal creditore. Se, invece, il terzo compare e rende la dichiarazione potrà verificarsi una delle due situazioni viste su (dichiarazione contestata o non).
NB : Limiti di pignorabilità : Per i beni di proprietà del debitore ma nella disponibilità del terzo : valgono le regole già viste nel pignoramento presso il debitore ( art 513 – 514 vedi). Per i crediti, invece, l’ art 545 prevede che: Crediti assolutamente impignorabili : crediti oggetto di assegno di povertà o sussidi di grazia, in quanto strettamente legati alle sopravvivenza del debitore stesso Crediti relativamente impignorabili : 2 categorie : o Crediti di natura alimentare (es assegno di mantenimento) : essi sono assolutamente impignorabili, a meno che il credito del creditore procedente sia anch’esso di natura alimentare, ma solo nella misura stabilità dal giudice dell’esecuzione. MA NB : per rapporto di lavoro qui il legislatore intende solamente il rapporto di lavoro dipendente; tutte le altre forme di lavoro sono quindi pignorabili in toto (NON si applicherà tale disciplina). o Crediti che derivano o da rapporti di lavoro (stipendio, salario, altre indennità) o di natura pensionistica : per quanto riguarda i primi, in seguito alla RIFORMA DEL 2015 , essi sono pignorabili nei limiti di 1/5 (quindi, 1/5 dello stipendio); per i secondi, invece, poiché la Corte costituzionale ha più volte chiamato il legislatore a porre un ulteriore limite alla pignorabilità, al fine di garantire una più dignitosa sopravvivenza del debitore stesso, questo ha previsto che tali crediti sono pignorabili per 1/5 solo per la somma che superi il limite massimo dell’assegno sociale aumentato della metà (quindi: non si può pignorare fino al doppio dell’assegno sociale: tutto ciò che vi è in più rispetto a tale importo può essere pignorato per 1/5). La Corte costituzionale, inoltre, aveva richiamato il legislatore affinché fissasse dei limiti anche per quei crediti derivanti da rapporti sia di lavoro o sia pensionistici che il debitore riceveva tramite accreditamento diretto su conto corrente bancario o postale : ciò in quanto, su tali conti confluiscono entrate sia derivanti da lavoro/pensione sia da altre attività del debitore; di conseguenza era difficile separare le due somme, tant’è che si tendeva a pignorare l’intera somma attiva del conto corrente, in violazione dei limiti posti dall’art 545 cpc. Così il legislatore ha deciso di colmare tale lacuna del diritto prevedendo al VIII co dell’art 545 una distinzione, a seconda che il pignoramento su tali somme di lavoro/pensione debba avvenire primo o dopo il pignoramento, ovvero -se avviene prima , allora queste somme saranno pignorabili solo per la parte che supera l’ammontare del valore pari a 3 volte l’assegno sociale, aumentato della metà. -se avviene dopo, varranno solamente i limiti di pignorabilità suddetti (lo stipendio per 1/5, la pensione per 1/5 della parte eccedente il doppio dell’assegno sociale). Qualora tali limiti di impignorabilità ex art 545 NON venissero rispettati, si avrebbe la nullità del pignoramento: tale vizio potrà essere rilevato dal giudice o eccepito dalla parte tramite opposizione all’esecuzione (art 615), dovendo il debitore contestare il diritto che il creditore di procedere ad esecuzione, avendo questo superato o limiti previsti.
espropriativo. Egli parteciperà, quindi, come creditore interveniente ( e non procedente). Ciò avrà delle diverse conseguenze a seconda del momento in cui avverrà tale intervento rispetto al processo espropriativo già in corso: più in particolare, se tale intervento avverrà prima dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita, oppure dopo (v meglio avanti). Anche in tal caso vale la regola della durata degli effetti del pignoramento: dall’avvenuta notificazione decorrono 45 gg per procedere all’’istanza di vendita forzata ( art 497 ). Resta fermo il fatto che se il creditore procedente è un creditore ipotecario , non vi sarà bisogno del pignoramento, in quanto, avendo iscritto ipoteca, vi è già un’identificazione precisa del bene da sottoporre ad espropriazione (art 502).
Con tale ultima modalità, abbiamo visto la fase introduttiva del processo espropriativo, diversa a seconda della natura dl beni da espropriare.
Una volta avvenuto il pignoramento, il creditore deve necessariamente chiedere l’ autorizzazione alla vendita forzata al giudice per procedere alla vendita forzata (altrimenti non può procedere). Tale autorizzazione verrà rilasciata dal giudice in un’apposita pubblica udienza, per valutare che vi siano tutti i presupposti necessari.
Intervento dei creditori ( art 448-449 ) In tale fase, subito dopo l’avvenuto pignoramento, vi è la possibilità per qualunque altro creditore, che soddisfi le condizioni previste all’art 499 cpc, di intervenire nel processo espropriativo già avviato dal creditore procedente. Tale istituto cd intervento dei altri creditori è presente solamente nell’ambito del processo espropriativo per esecuzione forzata, in quanto soltanto in questa è possibile aggredire l’intero patrimonio del debitore, essendo stata prevista per obbligazioni generiche.
Premessa: posizione degli altri creditori : isolando la posizione del creditore procedente, il primo pre- requisito che l’art 499 prevede è che si tratti di creditori titolari di un credito (di pagamento di somme di denaro) certo, liquido ed esigibile. Tali titolari però possono essere di vari tipi:
procedente, il quale può comunque salvaguardare la propria posizione, attraverso appositi strumenti che l’ordinamento espressamente prevede (v meglio avanti). MA, in generale, il fatto che un creditore abbia intrapreso un processo esecutivo per primo NON equivale a fargli acquisire un diritto di prelazione (non gli garantisce, cioè, che sarà soddisfatto per primo, se non è già un creditore privilegiato); tutto dipenderà dal grado che avrà rispetto agli altri creditori intervenuti. Quindi: gli unici titoli che garantiscono la prelazione nel nostro ordinamento sono solamente quelli sostanziali (pegno, ipoteca, privilegio), l’iniziativa processuale, invece, non assicura alcuna prelazione.
Art 498 cpc (avviso ai creditori iscritti) : norma rivolta al creditore procedente. Egli deve comunicare, entro 5 gg dal pignoramento, l’avvenuto pignoramento ai creditori che risultino avere su quei beni un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Ove il creditore non dovesse procedere in tal senso, egli NON può avanzare al giudice dell’esecuzione istanza di autorizzazione alla vendita forzata. Ciò al fine di far intervenire tali creditori nel processo espropriativo, in quanto se non vi partecipano, il bene verrà venduto libero da qualsiasi diritto di prelazione (è questo l’effetto che consegue dalla vendita forzata). Dunque, è necessario sapere se vi sono creditori privilegiati che vogliano far valere il loro diritto di prelazione, non si può andare avanti senza tale informazione. Qualora, però, il creditore privilegiato sia avvisato, ma non intervenga dopo l’avviso, allora perderà la sua garanzia sul bene. Ovviamente, però, tale onere del creditore procedente sarà valido solamente se il diritto di prelazione degli altri creditori risulti da pubblico registro, in quanto solamente in tal modo egli può venirne a conoscenza (esigenza, quindi, di salvaguardare anche la posizione del creditore procedente). Da ciò derivano 2 questioni : L’unica prelazione contenuta nei pubblici registri è l’ ipoteca (non anche il pegno e il privilegio). E di essa il creditore procedente verrà a conoscenza nel momento in cui andrà a trascrivere il pignoramento nel registro immobiliare: da questo emergerà, cioè, che un altro creditore ha un’ipoteca su quel bene, iscritta prima del pignoramento. Da tale momento, il scatterà l’onere per creditore procedente di notificare l’avviso dell’inizio di pignoramento a tale creditore (quindi il pignoramento NON è precluso, scatta solo l’onere del 498). Invece, nel caso di:
titolo esecutivo comprovante l’esistenza). All’udienza così fissata dal giudice potrà accadere che : -il debitore non si presenta : in tal caso tutti i crediti dei creditori intervenuti si intendono riconosciuti (art 499 VI co ). Dunque mancata presentazione = mancata contestazione. -il debitore si presenta e riconosce espressamente questi crediti : anche qui tali debiti saranno riconosciuti (e non titolati: ancora non c’è un titolo esecutivo). -il debitore si presenta ma non riconosce i crediti : dunque il creditore intervenuto sarà non titolato e non riconosciuto; questo per poter partecipare alla fase distributiva, in seguito alla vendita forzata, deve munirsi di un titolo esecutivo, avviando un processo cognitivo (ordinario o sommario), che gli consenta in tempo utile di acquisire tale titolo. Se riuscirà ad ottenere tale tiolo allora potrà partecipare in base al proprio grado, insieme a tutti gli altri creditori; se, invece, non l’ha acquisito, l’ art 510 prevede che le somme a lui destinate vengano accantonate per 2 anni, per consentirgli ancora una volta la formazione del titlo esecutivo: se nemmeno in tale termine dovesse acquisirlo, le somme a lui destinate verranno o restituite al debitore o distribuite tra gli altri creditori, se non sono state interamente soddisfatti. NB Il rimedio che il debitore ha per tutelarsi invece dai creditori intervenuti titolati è l’opposizione ex art 615 (opposizione all’esecuzione), in quanto per egli creditore procedente e creditore intervenuto sono sullo stesso piano.
Per quanto riguarda, invece, l’esigenza di salvaguardare la posizione del creditore procedente , il quale con l’intervento di altri creditori più titolati di lui potrebbe correre il rischio di non ottenere il soddisfacimento pieno del suo credito, il rimedio previsto dall’ordinamento si trova all’art 499 IV co. Tale articolo tutela, però, il creditore procedente solamente dai creditori chirografari intervenuti tempestivamente: ad essi, infatti, egli può può indicare altri beni del debitore utilmente pignorabili, su cui estendere il pignoramento (cd allargamento della massa dei beni pignorati ); se questi non accettano, allora verranno soddisfatti dopo che sia stato soddisfatto il creditore procedente. Tale meccanismo NON può applicarsi anche creditori privilegiati, avendo questi un diritto di prelazione sui beni pignorati: nei loro confronti, il creditore procedente potrà tutelarsi solamente andando a cercare altri beni pignorabili da lui stesso; se non procederà in tal senso, dovrà sopportare il rischio di rimanere insoddisfatto in sede di distribuzione (venendo soddisfatti per primi i creditori privilegiati). MA il legislatore nel disciplinare tale rimedio non considera il caso in cui il creditore procedente sia lui stesso un creditore privilegiato (prende in considerazione solamente il caso in cui questo sia un chirografario); tale lacuna del diritto si può colmare in modo diverso a seconda che i creditori intervenuti siano: -chirografari : rispetto ai quali sarà ovviamente favorito -privilegiati : tutto dipenderà dal grado detenuto: se maggiore rispetto agli altri, allora saranno gli intervenuti a dover procedere all’allargamento della massa dei beni pignorati; se ha, invece, un grado inferiore, dovrà attivarsi lui stesso a ricercare altri beni da pignorare.
Gli art 498 e 499 descrivono quindi le modalità attraverso le quali vengono distribuite le somme:
intervenuti tempestivamente, avendo accettato l’invito del debitore, formulato prima dell’udienza di assegnazione – art 499 IV co); successivamente il creditore chirografario procedente e gli altri creditori che non hanno accolto l’invito ad estendere la massa di beni pignorati; ed infine, per ultimi, i creditori chirografari intervenuti tardivamente, i quali per legge sono sempre postergati rispetto al creditore procedente (non potendosi il creditore procedente altrimenti tutelare nei loro confronti).
Quindi : l’intervento può essere Tempestivo : cioè avvenuto subito dopo il pignoramento, nella prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita o all’assegnazione. Tardivo : intervento che interviene da tale udienza per l’assegnazione, fino a quella di distribuzione del ricavato.
VENDITA FORZATA Perché si possa procedere alla vendita è necessaria l’istanza di un creditore titolato (sia procedente, sia intervenuto) al giudice dell’esecuzione, affinché questo fissi l’udienza per l’autorizzazione alla vendita. Tale istanza deve essere proposta non oltre 45 gg dall’avvenuto pignoramento e non prima di 10 gg da questo, MA se si tratta di beni deteriorabili si potrà procedere immediatamente ( art 501 cpc ). Per procedere alla vendita l’ art 502 prevede 2 modalità :
NB In passato in dottrina si discuteva sulla qualificazione della natura della vendita forzata, cioè se essa fosse a titolo originario o derivativo (nel primo caso l’acquisto del bene avviene pienamente, senza alcun limite, mentre nel secondo caso il compratore acquista negli stessi termini in cui aveva la proprietà il venditore) : oggi prevale la tesi che si tratti di una vendita a titolo derivativo , in quanto il codice stesso prevede che, qualora dalla distribuzione avanzino delle somme, esse devono essere restituite al debitore, poiché questo rimane sempre il proprietario. MA tale effetto a titolo derivativo risente di 2 particolarità, dirette a tutelare il più possibile il terzo acquirente (l’ordinamento, infatti, ha tutto l’interesse a che la vendita forzata avvenga) :
quello di aver ridotto le possibilità difensive della parte che subisce l’ordinanza cautelare, in quanto questa NON è più impugnabile (mentre con l’opposizione agli atti esecutivi si apriva un processo ordinario, la cui sentenza finale era impugnabile quantomeno in Cassazione).
ASSEGNAZIONE FORZATA Il creditore procedente o gli altri creditori intervenuti possono fare istanza di assegnazione , qualora siano interessati al bene stesso del debitore e non alla somma di denaro; in tal caso NON si procederà alla vendita forzata, in quanto l’assegnazione è una sorta di datio in solutum : così facendo, infatti, il creditore acquista la proprietà del bene, in cambio del pagamento di una somma di denaro. Tale possibilità deve, però, essere richiesta in momenti diversi del procedimento espropriativo a seconda della natura del bene: Beni mobili (espropriazione mobiliare, sia presso il debitore sia presso terzi) : l’ istanza di assegnazione dovrà essere presentata prima che il giudice proceda all’autorizzazione della vendita, MA essa potrà essere richiesta solamente per beni mobili il cui valore risulti da listini di borsa (ovvero: titoli di credito, azioni, ecc); negli altri casi l’assegnazione forzata è esclusa. Crediti (espropriazione presso terzi) : l’ art 553 impone l’assegnazione per i crediti per quei crediti pignorati la cui scadenza non sia superiore a 90 gg dal momento dell’avvenuto pignoramento (devono essere soddisfatti dal debitor debitoris entro 90 gg dal pignoramento): in tal caso, dunque, il debitor debitoris dovrà pagare direttamente ed obbligatoriamente al creditore assegnatario, senza che questo presenti nemmeno istanza. [se invece per il credito pignorato è prevista una scadenza superiore ai 90 gg si procederà senz’altro alla vendita forzata] Tale assegnazione è pro solvendo : qualora il debitor non adempia, le ragioni del creditore assegnatario rimarranno valide, al punto che il provvedimento di assegnazione costituirà per questo titolo esecutivo, con il quale potrà agire in via esecutiva contro il debitor debitoris. Beni immobili (espropriazione immobiliare) : in tal caso, il creditore deve avanzare istanza almeno 10 gg prima dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita, MA essa verrà presa in considerazione dal giudice solamente se la vendita forzata non dovesse avere esito positivo. Quindi qui il legislatore mostra di preferire la vendita forzata, rispetto all’assegnazione.
Secondo l’art 509 la somma da distribuire è composta da :
Concorso di creditori : bisogna distinguere tra: o Espropriazione mobiliare : se i creditori si accordano su un progetto di distribuzione (che sia ovviamente rispettosa della gradazione dei creditori) e il giudice l’approva, si procederà nel senso da questi indicato (cd distribuzione amichevole, art 541). Se, invece, tale accordo tra i creditori dovesse mancare o il giudice non lo dovesse approvare, sarà il giudice stesso a procedere alla distribuzione, rispettando i gradi e i privilegi di ciascun creditore (in caso di creditori con pari grado la distribuzione avverrà in proporzione, cioè pro quota, a meno che la cifra non copra interamente il crediti). o Espropriazione immobiliare : in tal caso, sarà il giudice a predisporre il progetto di distribuzione, che dovrà essere approvato dai creditori in un‘apposita udienza appositamente fissata. In tale udienza, dunque, o vi sarà approvazione, oppure contestazione del progetto di distribuzione ex art 512 ; quest’ultima è una forma di opposizione avente ad oggetto il diritto a partecipare alla distribuzione (≠ dall’opposizione ex art 615, nella quale si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata). (v. meglio avanti) NB In ogni caso, per quei creditori intervenuti non titolati e non riconosciuti dal debitore, che non hanno ancora ottenuto il titolo esecutivo, è previsto l’accantonamento delle somme ad essi destinate per un tempo fissato dal giudice (comunque mai superiore a 3 anni, affinché essi possano munirsi di tale titolo; se tale termine dovesse decorrere inutilmente, le somme accantonate o andranno distribuite ad un altro creditore con una nuova distribuzione, o verranno restituite al debitore. Con l’accantonamento la distribuzione avviene dunque soltanto parzialmente.
Anche la fase distributiva può essere interessata da complicazioni circa l’esistenza o l’ammontare di uno dei crediti o l’esistenza del diritto di prelazione di un creditore; tali controversie distributive possono essere sollevate:
- Debitore: egli potrà ricorrere contro il creditore procedente o intervenuto per contestare l’esistenza del diritto di credito che intendono portare ad esecuzione, e quindi tramite opposizione ex art 615; l’unica nuova particolarità di tale opposizione rispetto alla disciplina già esaminata è che essa potrà ora essere rivolta anche nei confronti dei creditori concorrenti non titolati (mentre fino a quel momento non poteva agire contro di essi, ma solamente non riconoscere i loro crediti): ciò in quanto non si può negare al debitore il diritto di instaurare un normale giudizio anche contro di essi. - Creditori concorrenti: avendo essi tutto l’interesse ad escludere per valide ragioni gli altri creditori concorrenti (possibilità di soddisfacimento più ampie). In seguito alla riforma del 2005, l’ art 512 oggi prevede che in entrambi i casi la contestazione debba essere proposta con ricorso davanti al giudice dell’esecuzione, il quale sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art 617, II co. Dunque il legislatore ha optato per una soluzione rapida per tali contestazioni, contrariamente a quanto avveniva la precedente disciplina che prevedeva l’instaurazione di un vero e proprio giudizio di cognizione di I grado. La scelta della soluzione sommaria (deformalizzazione del procedimento e del contraddittorio) comporta che il provvedimento finale sarà un’ordinanza impugnabile con ricorso entro 20 gg dalla sua pronuncia o comunicazione (ex art 617): tale ricorso aprirà un giudizio a cognizione piena di I grado, avente ad oggetto l’esistenza del credito o del diritto di prelazione. Questione: perché il legislatore ha richiamato nell’art 512 l’opposizione ex art 617 se il giudizio instaurato con ricorso ha ad oggetto il merito della questione e non la mera regolarità formale? A riguardo vi sono 2 interpretazioni:
Si tratta dell’altra forma di processo esecutivo, e si distingue dall’espropriazione poiché ha ad oggetto obbligazioni specifiche, ovvero obbligazioni riguardanti un unico bene: in conseguenza, in tal caso, non si aggrediscono tutti i beni del debitore ma solamente quelli specifici dell’obbligazione stessa. Essa può, a sua volta, essere di 2 tipi :
ESECUZIONE PER CONSEGNA E RILASCIO
Titolo esecutivo Costituiscono titoli esecutivi per tale forma di esecuzione solamente i N 1 e N 3 dell’art 474cpc, ovvero: -Sentenze, provvedimenti e altri atti ai quale la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva -Atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Dunque, NON sono spendibili in tale processo né i titoli di credito, potendo questi avere ad oggetto solamente somme di denaro, né le scritture private autenticate, in quanto non consentono la consegna.
Precetto Volendo il creditore portare ad esecuzione forzata un’obbligazione specifica, l’ art 605 prevede che, oltre alle caratteristiche elencate dall’art 480, deve contenere anche la descrizione sommaria dei beni stessi.
Procedimento Anche qui il protagonista della procedura è l’ufficiale giudiziario, MA sono previste modalità diverse: ESECUZIONE PER CONSEGNA (beni mobili) : decorso inutilmente il termine previsto dal precetto, il creditore procedente deve attivarsi a presentare istanza all’ufficiale giudiziario, affinché questo si rechi, munito del titolo esecutivo e del precetto, sul luogo in cui si trovano le cose sulle quali dovrà cadere il pignoramento; una volta individuate ne farà consegna, effettuando il trasferimento del possesso, alla parte istante ( art 606 ).
Un’eventuale complicazione che potrebbe verificarsi è il caso in cui l’ufficiale trovi nei luoghi del debitore beni che sono già stati pignorati da un altro creditore: in tal caso, l’ art 607 dispone che la consegna non possa avvenire, dovendo prevalere le ragioni del creditore pignorante; MA il creditore istante ha a disposizione dalla sua parte l’opposizione ex art 619 : si tratta di un’opposizione che può essere proposta all’interno del processo esecutivo da chiunque si ritrovi i propri beni ingiustamente pignorati (cd opposizione di terzo). Più in particolare, con tale opposizione si aprirà un giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento del diritto vantato dal terzo; di conseguenza: -se viene accertato esistente, allora il bene rimane impignorabile (vince il creditore pignorante) -se è inesistente vuol dire che il bene era stato giustamente pignorato dal creditore istante, e pertanto potrà essere soggetto ad esecuzione forzata per consegna.
ESECUZIONE PER RILASCIO (beni immobili) : in tal caso, in seguito all’istanza avanzata dal creditore procedente, l’ufficiale dovrà notificare al debitore un avviso nel quale saranno indicati giorno ed ora in cui si recherà nell’immobile per eseguirne il pignoramento ( art 608 ). Tale avviso, che segna l’inizio dell’esecuzione, ha lo scopo di avvertire il debitore che dovrà rilasciare l’immobile e consentirgli di portare via i beni mobili presenti nello stesso. In ogni caso, nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale si recherà sul luogo dell’esecuzione per immettere la parte istante nel possesso dell’immobile, consegnandoli le chiavi (quindi, trasferimento sia formale sia materiale). L’inciso più importante dell’art 608, però, è l’ultimo “l’ufficiale ingiunge agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore”. Dunque, i nuovi detentori non subiscono il rilascio (non vengono privati del diritto di detenzione), MA devono riconoscere il nuovo possessore, ovvero il creditore che ha avuto l’immobile. Tali detentori sono coloro i quali sulla base di un contratto di locazione con il debitore-proprietario hanno ottenuto tramite questo il diritto di detenzione dell’immobile e non anche il possesso: essi non perderanno tale diritto, ma non più dovranno pagare i canoni al debitore-proprietario, bensì al nuovo possessore-creditore procedente. Se, invece, sull’immobile vi sono soggetti che possono vantare il possesso, conseguito sulla base di un titolo autonomo rispetto al precedente possessore, allora l’art 608 NON sarà applicabile, e dunque l’ufficiale giudiziario non potrà procedere all’esecuzione per rilascio. Es: soggetto che ha usucapito l’immobile: poiché con l’usucapione l’acquisto avviene a titolo originario (cioè si acquisisce proprietà e possesso autonomamente dal precedente possessore), il bene non è più di proprietà del debitore, e pertanto il creditore procedente non può più pignorarlo (essendo il suo titolo esecutivo spendibile solamente contro il debitore; se questo vorrà esercitare l’azione esecutiva contro il terzo dovrà munirsi di un nuovo titolo esecutivo che gli consenta ciò).
L’ art 609 prende poi in considerazione un’altra vicenda complicativa, quella riguardante la presenza di eventuali beni mobili del debitore nell’immobile, i quali risultano ovviamente estranei all’esecuzione (potendo essa avere ad oggetto solamente obbligazioni specifiche). In tal caso potrebbero verificarsi 3 ipotesi: o I beni mobili, su invito dell’ufficiale giudiziario, vengono asportati dal debitore stesso o dall’effettivo proprietario. o Tali beni, nonostante l’invito dell’ufficiale giudiziario, NON vengono asportati dal debitore, ma l’ufficiale ritiene che essi abbiano un valore tale da coprire le spese per il loro trasporto, vendita e custodia, se sottoposti a vendita forzata. In tal caso ne ordina il trasporto in altro luogo e provvede a nominare un custode che eseguirà la vendita senza incanto di questi. o Tali beni non vengono rimossi dal debitore e sono di scarso valore: in tal caso l’ufficiale ne disporrà lo smaltimento o la distruzione, a spese del creditore istante. NB In ogni caso, finché tali beni mobili non vengono venduti/smaltiti/distrutti, è possibile per il legittimo proprietario riprenderli, sopportando però le relative spese.
In entrambe le modalità, il giudice interviene solamente per la liquidazione delle spese, tramite decreto, il quale costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle relative somme di denaro, spendibile contro il debitore.
Opposizioni Valgono le stesse già esaminate per l’espropriazione.
quei strumenti impugnatori che invece avrebbe avuto se tale integrazione fosse stata effettuata dal giudice di cognizione (appello, ricorso per cassazione). Per tale motivo, la Cassazione a riguardo ha stabilito che è necessario distinguere:
Nel caso in cui l’esecuzione in forma specifica fosse impossibile (obbligaz di fare infungibile) o risulti particolarmente difficoltosa, l’ art 614 bis, introdotto nel 2009, prevede le cd misure coercitive di tipo pecuniario, attraverso le quali, in seguito al provvedimento di condanna del giudice di cognizione, il creditore poteva richiedere, tramite apposita domanda, che il debitore gli corrispondesse una somma di denaro fissa per ogni giorno di ritardo (es 1000€ al giorno). In tal modo il legislatore prevedeva di ottenere l’adempimento spontaneo del debitore. Nel 2015 il legislatore, riformando tale articolo, ha esteso l’ambito di applicazione di tali misure: non più solamente per ritardo nell’adempimento di obbligazioni di fare/non fare, ma anche per tutte le altre obbligazioni, ad accezione di quelle aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Quindi oggi esse sono utilizzabili anche per: -obbligazioni di fare fungibili -obbligazioni per consegna e rilascio Le obbligazioni di somme di denaro, invece, restano escluse, in quanto con esse si andrebbe soltanto ad infierire ulteriormente sul debitore che già non riesce ad adempiere l’obbligazione specifica. Ad oggi, esse presentano le seguenti particolarità: L’art 614 bis è previsto tra le esecuzioni, MA le misure coercitive interessano esclusivamente il giudice di cognizione, e non quello dell’esecuzione; di conseguenza, il creditore dovrà rivolgere la relativa domanda nel momento in cui esercita l’azione di condanna per violazione degli obblighi giuridici specifici. Il I co dell’art 614 bis contiene l’inciso “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo ”: tale riferimento all’iniquità è del tutto particolare, in quanto esso rappresenta un giudizio di valore che dovrebbe spettare solamente al legislatore. Quindi tale previsione autorizza il giudice a non concedere la misura coercitiva, pur essendo essa legittima, quando per la particolarità dell’obbligo o per le particolari condizioni personali del debitore ciò risulterebbe manifestamente iniquo (es se il debitore condannato ha perso il lavoro). In tal modo si realizza dunque un bilanciamento tra legittimità ed equità.