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Le misure di sicurezza legali utilizzate dai creditori per assicurarsi la restituzione dei debiti. Il pignoramento riguarda la sottrazione dei beni del debitore alla sua disponibilità, mentre il sequestro giudiziario è una misura cautelare per conservare i beni. Il documento include dettagli su come sono applicate queste misure, quali beni possono essere pignorati o sequestrati, e le differenze tra pignoramento e sequestro conservativo.
Tipologia: Sintesi del corso
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Si definisce pignoramento l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata. Consiste nell'atto di ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. 491 a 497).
In primo luogo, è necessaria la presenza di un titolo esecutivo e di un atto di precetto. Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica dell'atto di precetto e dopo il decorso del termine per l’adempimento spontaneo in esso indicato, che non può essere minore di dieci giorni.
Anzitutto i beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie. Gli atti di disposizione che non hanno effetto sono ad esempio:
Il pignoramento deve contenere, oltre l'ingiunzione di cui sopra (art. 492 c.p.c):
Possono essere beni mobili e/o immobili o crediti, anche in possesso di terzi: Se il debitore indica cose mobili, queste dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate anche agli effetti della custodia e l'ufficiale giudiziario procede ad accedere al luogo in cui si trovano; Se sono indicati beni immobili, l'ufficiale giudiziario procede con le forme dell'espropriazione immobiliare; Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione. Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente ovvero appaia manifesta la lunga durata della loro liquidazione, l'ufficiale giudiziario
invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori. Di tale dichiarazione viene redatto processo verbale, sottoscritto dal debitore.
L'art. 545 c.p.c. specifica i crediti non pignorabili, ovvero i crediti alimentari e quelli aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone in difficoltà economiche, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Inoltre, la legge dispone l'impignorabilità di beni aventi valore religioso, oppure che garantiscano il sostentamento del debitore e della sua famiglia almeno per un mese e, ancora, debbano essere conservati per l'adempimento di un pubblico servizio. I crediti erogati da enti di assistenza sono oggetto di impignorabilità relativa, limitata alla quota di pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in genere identificata pari alla pensione sociale INPS riproporzionata al numero e reddito dei componenti il nucleo famigliare. In forza della legge 1261/1965 sono impignorabili il compenso mensile e la diaria dei parlamentari. [2] È impignorabile la prima casa (adibita ad abitazione principale) per debiti tributari, quindi da parte dell'agente di riscossione a favore della pubblica amministrazione (legge n.98/2013), che non è classificata di lusso e dove il contribuente ha residenza anagrafica. Resta invece pignorabile per debiti verso banche o cittadini privati, o per debiti tributari di almeno 120.000 euro verso immobili prima casa "di lusso" (categoria catastale A8 e A9).
Ha normalmente ad oggetto cose mobili di proprietà del debitore. L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, cerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, nonché sulla persona stessa del debitore, osservando le dovute cautele e nel rispetto del decoro. Per le cose rinvenute nella casa di abitazione di quest'ultimo vi è una presunzione legale di appartenenza al debitore, anche se si tratti di beni acquistati da terzi o introdotti in tale abitazione. Per altri luoghi appartenenti al debitore si intendono quelli in cui egli eserciti la propria attività professionale o commerciale, purché non pubblica. Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più pronta e facile liquidazione, nel limite del presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito oggetto del precetto, aumentato della metà. In ogni caso, l'ufficiale giudiziario deve preferire, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. La legge 24 febbraio 2006 n. 52 ha sottratto dalla categoria dei beni assolutamente impignorabili i beni necessari all'esercizio della professione del debitore, oggi pignorabili nei limiti del valore di un quinto del credito. Inoltre, ai sensi di tale norma, l'ufficiale giudiziario potrà farsi assistere da un esperto stimatore (commercialisti, avvocati, notai) nella scelta delle cosa da pignorare. Concluse le operazioni descritte nell'art. 518 c.p.c., l'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del Tribunale il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati. Gli altri beni pignorati vengono invece lasciati nella detenzione del debitore, generalmente nominato anche custode dei medesimi, salvo che il creditore si opponga. In tal caso l'ufficiale giudiziario nomina un diverso custode.
Dal giorno in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute al debitore e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO Il sequestro giudiziario è previsto dall'art. 670 del codice di procedura civile ed è una misura cautelare che tende ad assicurare la conservazione del bene mediante la sua custodia o la sua eventuale gestione temporanea. Il bene in questione può coincidere con l'oggetto della controversia (art. 670 p.c., n° 1) ma può anche essere un oggetto strumentale, necessario cioè alla definizione della controversia. La concessione del sequestro giudiziario è subordinata a due requisiti: fumus boni iuris , l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso ovvero, nel caso di sequestro di un oggetto strumentale, che sia controverso il diritto alla relativa esibizione o comunicazione; periculum in mora , l'opportunità di procedere alla loro custodia o gestione temporanea, attesa la sussistenza di un pericolo (ad es. di sottrazione o di distruzione). L'attuazione del sequestro giudiziario avviene con la nomina da parte del giudice di un custode (art. 676 p.c.) con relativa fissazione dei criteri e limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate. La cosa viene consegnata al custode secondo le norme relative all'esecuzione per consegna o rilascio (art. 605 p.c.). Il sequestro è misura idonea, nell'ambito di un procedimento pendente, ad impedire l'alienazione di beni mobili del convenuto a terzi, mentre non è idoneo ad evitare l'alienazione di immobili o beni mobili registrati. IL SEQUESTRO CONSERVATIVO Il sequestro conservativo è previsto dall’art. 671 ed è sia un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica, autorizzato dal giudice sui beni del debitore a fronte di apposita istanza del creditore, che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito È una misura preventiva e cautelare chiamata a far sì che alcuni beni siano conservati in vista dell'esecuzione forzata, e svolge la sua funzione creando un vincolo assimilabile al pignoramento. Gli atti dispositivi del debitore compiuti sui beni sottoposti a sequestro dopo il relativo provvedimento non hanno effetto verso il sequestrante. I presupposti necessari per l'esperimento dell'azione di sequestro conservativo sono:
automaticamente si converte in pignoramento. Il provvedimento di autorizzazione del sequestro perde efficacia se non è eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia. Con il provvedimento il giudice nomina un custode alle cose sequestrate e pone i criteri utili per la loro amministrazione. Il debitore può ottenere la revoca del sequestro prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito: il giudice la dispone con ordinanza non impugnabile. Il sequestro conservativo è diverso dal sequestro giudiziario, vincolo giudiziale predisposto per conservare un bene di cui è in contestazione la proprietà od il possesso, che sono quindi controversi (articolo 670 codice di procedura civile). Tuttavia, come per il sequestro conservativo, anche qui il giudice dovrà accertarsi almeno dell'esistenza del fumus boni iuris. Ulteriori differenze ricorrono con il sequestro convenzionale, che ha lo stesso fine del sequestro giudiziario, ma lo realizza tramite l'accordo dei contendenti, che affidano il bene oggetto di lite ad un terzo al fine di custodirlo e di restituirlo, poi, a chi risulterà averne il diritto. IL SEQUESTRO LIBERATORIO Il sequestro liberatorio, previsto dall’art. 687 cod. proc. civ., può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito, o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora; ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta.