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Lezione 5.3: I Provvedimenti Del Giudice - Giudicato e Impugnazione, Appunti di Diritto

Questa lezione spiega il concetto di giudicato in diritto processuale civile, che riguarda la sentenza o l'ordinanza diventata irrovescibile e non più soggetta a impugnazione. Del principio della forma e del principio della sostanza, e distingue tra giudicato formale e giudicato sostanziale. Il giudicato formale riguarda la sentenza che non è più soggetta a regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione, o revocazione. Il giudicato sostanziale riguarda l'accertamento contenuto nella sentenza, che ha avuto effetto tra le parti, loro eredi o aventi causa.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 5.3 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (1-7)
slide 5.3 (n. 1-7)
Secondo l’articolo 131 c.p.c. il giudice può emettere tre provvedimenti: 1) sentenza,
2) ordinanza, 3) decreto.
Qualificazione del provvedimento ai fini della sua impugnazione (errore del
giudice)
Può accadere che il giudice sbagli ed emetta una sentenza in luogo di un’ordinanza o
viceversa, che accade in questi casi?
- Principio della forma
- Principio della sostanza.
Il giudicato
Il giudicato = è il provvedimento giurisdizionale divenuto ormai incontrovertibile (=
cioè non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari 1) o perché siano già
decorsi i termini per impugnare 2) o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi
d'impugnazione previsti.
Un provvedimento passato in giudicato è contraddistinto dall'incontrovertibilità della
cosa giudicata: nessun giudice può pronunciarsi nuovamente su quel diritto sul quale è
già intervenuta una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami (principio
del ne bis in idem).
1) Giudicato formale
Art. 324 c.pc.:
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta a regolamento di
competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di
cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.
2) Giudicato sostanziale
Art. 2909 c.c.:
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni
effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La sentenza
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Lezione 5.3 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (1-7) slide 5.3 (n. 1-7) **Secondo l’articolo 131 c.p.c. il giudice può emettere tre provvedimenti: 1) sentenza,

  1. ordinanza, 3) decreto. Qualificazione del provvedimento ai fini della sua impugnazione (errore del giudice)** Può accadere che il giudice sbagli ed emetta una sentenza in luogo di un’ordinanza o viceversa, che accade in questi casi?
  • Principio della forma
  • Principio della sostanza. Il giudicato Il giudicato = è il provvedimento giurisdizionale divenuto ormai incontrovertibile (= cioè non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari 1) o perché siano già decorsi i termini per impugnare 2) o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi d'impugnazione previsti. Un provvedimento passato in giudicato è contraddistinto dall'incontrovertibilità della cosa giudicata: nessun giudice può pronunciarsi nuovamente su quel diritto sul quale è già intervenuta una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami (principio del ne bis in idem). 1) Giudicato formale Art. 324 c.pc.: Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395. 2) Giudicato sostanziale Art. 2909 c.c.: L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La sentenza 1