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La Nullità degli Atti Processuali: Principi e Regole, Appunti di Diritto

Una panoramica delle regole e principi relativi alla nullità degli atti processuali, come disciplinati dall'artt. 156-162 c.p.c. (codice di procedura civile). La regola dell'estensione della nullità (art. 159), che stabilisce che la nullità di un atto si estende agli altri atti che ne sono dipendenti, salvo che l'atto possa produrre gli altri effetti a cui è idoneo. Vengono inoltre discusse le regole sulla nullità della sentenza (art. 161), che stabilisce che la nullità di una sentenza deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e che il passaggio in giudicato di una sentenza sana i vizi. Il documento conclude con un'analisi del principio di estensione della nullità e della sua importanza nella teoria della giurisdizione.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 6.2 LA NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI (1-7)
slide 6.2 (n. 1-7)
La nullità degli atti processuali è un istituto, che trova la propria disciplina negli
artt. da 156 a 162 c.p.c.
L’articolo 159 (estensione della nullità) c.p.c.
L’articolo 159 del c.p.c. fissa il principio dell’estensione della nullità = cioè la regola,
secondo la quale la nullità di un atto si estende agli altri che ne sono dipendenti, salvo
che l’atto possa produrre gli altri effetti a cui è idoneo.
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi, che
ne sono indipendenti.
La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti, che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai
quali è idoneo.
Art. 161 (nullità della sentenza) c.pc.
L’art. 161 c.p.c. stabilisce due regole fondamentali = 1) che la nullità della sentenza (per
vizi propri o per vizi derivati) deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di
impugnazione; 2) se il vizio non è fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, il
passaggio in giudicato della sentenza sana il vizio (= cioè la nullità).
Questo vale anche per le nullità assolute, che sono rilevabili d’ufficio, ma con il limite
del giudicato: una volta passate in giudicato la nullità è sanata.
L’unica eccezione è rappresentata dal difetto di sottoscrizione della sentenza, ai sensi
dell’art. 161 (nullità della sentenza), 2 comma.
(art. 161 nullità della sentenza, 1 comma = La nullità delle sentenze soggette ad appello
o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole
proprie di questi mezzi di impugnazione; 2 comma = Questa disposizione non si applica
quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice).
L'art. 159 = è una norma, che va letta al contrario = nel senso che è una norma, che sancisce 2 principi =
1) primo principio, che si evince dall'art. 159 = è un principio generale di salvezza dell'atto (= cioè se
l'atto è nullo solo in parte, è possibile che si producano gli effetti per la parte dell'atto, a cui questi effetti
sono collegati = cioè se quell'atto, pur depurato della sua nullità, è in grado di produrre altri effetti,
quegli effetti devono essere rispettati; 2) secondo principio, che si evince dall'art. 159 = la nullità di un
atto non si estende agli atti successivi, che ne siano indipendenti; se si legge questa disposizione al
contrario, è possibile ricavarne un principio molto importante = cioè il principio, secondo cui la nullità
di un atto si estende a tutti gli atti successivi, che ne siano dipendenti (= cioè l'art. 159 è una norma,
dalla quale è possibile ricavare la regola della estensione della nullità es. la nullità dell'atto di citazione è
una nullità, che produce i suoi effetti a catena su tutti gli atti del processo, perchè tutti gli atti successivi
compiuti dall'attore dipendono dalla citazione; oppure si pensi alla nullità dell'atto di costituzione in
giudizio = in questo caso, tutti gli atti successivi sono dipendenti da questa nullità (ciò significa, che
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Lezione 6.2 LA NULLITA’ DEGLI ATTI PROCESSUALI (1-7) slide 6.2 (n. 1-7)

La nullità degli atti processuali è un istituto, che trova la propria disciplina negli

artt. da 156 a 162 c.p.c.

L’articolo 159 (estensione della nullità) c.p.c.

L’articolo 159 del c.p.c. fissa il principio dell’estensione della nullità = cioè la regola,

secondo la quale la nullità di un atto si estende agli altri che ne sono dipendenti, salvo

che l’atto possa produrre gli altri effetti a cui è idoneo.

La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi, che

ne sono indipendenti.

La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti, che ne sono indipendenti.

Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai

quali è idoneo.

Art. 161 (nullità della sentenza) c.pc.

L’art. 161 c.p.c. stabilisce due regole fondamentali = 1) che la nullità della sentenza (per

vizi propri o per vizi derivati) deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di

impugnazione; 2) se il vizio non è fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, il

passaggio in giudicato della sentenza sana il vizio (= cioè la nullità).

Questo vale anche per le nullità assolute, che sono rilevabili d’ufficio, ma con il limite

del giudicato: una volta passate in giudicato la nullità è sanata.

L’unica eccezione è rappresentata dal difetto di sottoscrizione della sentenza, ai sensi

dell’art. 161 (nullità della sentenza), 2 comma.

(art. 161 nullità della sentenza, 1 comma = La nullità delle sentenze soggette ad appello

o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole

proprie di questi mezzi di impugnazione; 2 comma = Questa disposizione non si applica

quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice).

L'art. 159 = è una norma, che va letta al contrario = nel senso che è una norma, che sancisce 2 principi =

  1. primo principio, che si evince dall'art. 159 = è un principio generale di salvezza dell'atto (= cioè se l'atto è nullo solo in parte, è possibile che si producano gli effetti per la parte dell'atto, a cui questi effetti sono collegati = cioè se quell'atto, pur depurato della sua nullità, è in grado di produrre altri effetti, quegli effetti devono essere rispettati; 2) secondo principio, che si evince dall'art. 159 = la nullità di un atto non si estende agli atti successivi, che ne siano indipendenti; se si legge questa disposizione al contrario, è possibile ricavarne un principio molto importante = cioè il principio, secondo cui la nullità di un atto si estende a tutti gli atti successivi, che ne siano dipendenti (= cioè l'art. 159 è una norma, dalla quale è possibile ricavare la regola della estensione della nullità es. la nullità dell'atto di citazione è una nullità, che produce i suoi effetti a catena su tutti gli atti del processo, perchè tutti gli atti successivi compiuti dall'attore dipendono dalla citazione; oppure si pensi alla nullità dell'atto di costituzione in giudizio = in questo caso, tutti gli atti successivi sono dipendenti da questa nullità (ciò significa, che

tutti gli atti successivi compiuti dalla parte, che si è mal costituita in giudizio sono da considerare nulli. Questa regola MOLTO IMP., contenuta nell'art. 159, ha caratterizzato la teoria della giurisdizione (Con riferimento al regolamento di giurisdizione, è necessario ricordare che, proposto il regolamento di giurisdizione, non necessariamente ciò determina la sospensione del processo, ma il processo potrà essere sospeso solo se il giudice ritenga, che l'istanza non sia manifestamente infondata o inammissibile. Quindi può accadere, che il giudice non sospenda il processo, nonostante la proposizione del regolamento di giurisdizione; quindi, in questo caso, può accadere che il processo addirittura prosegua, fino al giungere all'emanazione di una sentenza di merito, che passi in giudicato. Cosa accade in questa ipotesi, se poi nel frattempo interviene la sentenza della Corte di cassazione, che dichiara, decidendo il regolamento di giurisdizione, che quel giudice non aveva giurisdizione? A questa domanda risponde la dottrina, proprio facendo richiamo all'art. 159. Dato che la giurisdizione è un presupposto per il compimento degli atti processuali, la nullità degli atti o la nullità dell'atto introduttivo (= cioè della giurisdizione del giudice) comporta (= determina = produce) la nullità di tutti gli atti successivi, perchè dipendenti da esso. La norma più importante contenuta nel sistema della nullità degli atti processuali è l'art. 161 (nullità della sentenza). L'art. 161 è una norma, che apparentemente disciplina la nullità della sentenza. La nullità della sentenza può essere 1) per vizi propri della sentenza (es. si pensi a una sentenza, con la quale il giudice ha omesso di pronunciarsi su alcune domande o eccezioni) o 2) per vizi derivati dalla sentenza (= cioè in applicazione del principio di estensione della nullità agli atti dipendenti, i vizi del processo non sono sanati nè in via oggettiva, nè in via soggettiva attraverso l'eccezione della parte). In questi casi, il legislatore prevede, che il vizio della sentenza deve essere dedotto necessariamente con l'impugnazione. Se il vizio non è dedotto e la sentenza passa in giudicato, il vizio stesso è sanato (= cioè la nullità è sanata, perchè il giudicato sana il vizio = cioè tutte le nullità si sanano con il passaggio in giudicato della sentenza) = principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, a meno che la sentenza del giudice non sia sottoscritta (= cioè, ai sensi dell'art. 161 (nullità della sentenza), 2 comma, il vizio costituito dal difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice è un vizio gravissimo, che determina l'inesistenza della sentenza = nel senso che la sentenza, anche se passata in giudicato, non è sottratta alla possibilità, che ciascuna delle parti eserciti un'autonoma azione di nullità diretta a far valere il vizio, consistente nel difetto di sottoscrizione del giudice. Quindi è molto importante stabilire, se una sentenza è priva di sottoscrizione, perchè nel caso di sentenza non sottoscritta il vizio, che ne deriva è un vizio insanabile, che può essere dedotto anche indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza. Tuttavia, di recente, la Corte di cassazione ha chiarito i casi, in cui si può avere nullità (rectius inesistenza) della sentenza per difetto di sottoscrizione del giudice, in relazione all'ipotesi, nella quale la sentenza sia stata pronunciata nelle cause, in cui la decisone spetta al collegio e sia stata sottoscritta solo dal presidente e non dal relatore della sentenza o, viceversa, sia stata sottoscritta solo dal relatore e non da presidente. Infatti nell'ipotesi, in cui la sentenza sia stata redatta