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La Giurisdizione Condizionata: Limite al Diritto d'Azione, Appunti di Diritto

La giurisdizione condizionata costituisce una limitazione al diritto d'azione, rappresentando una condizione di procedibilità della domanda. La corte costituzionale ha stabilito che la giurisdizione condizionata è ammessa solo se la condizione è prevista nell'interesse pubblico e la disciplina adottata dal legislatore non rende troppo gravoso l'esercizio del diritto di azione. L'espressione 'giurisdizione condizionata', il suo significato e le sue forme, e discute casi specifici come l'istituto della cautio pro expensis e il tentativo obbligatorio di conciliazione nel processo del lavoro.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 6.3 LA GIURISDIZIONE CONDIZIONATA (1-7)
slide 6.3 (n. 1-7)
La giurisdizione condizionata
La giurisdizione condizionata costituisce una limitazione al diritto d’azione.
Con l’espressione giurisdizione condizionata ci si riferisce a tutta una serie di ipotesi,
nelle quali la proponibilità della domanda è condizionata dal verificarsi di un evento
previsto dal legislatore come condizione di procedibilità.
Le forme di giurisdizione condizionata sono compatibili con l'art. 24 Cost. o ne limitano
illegittimamente l'applicazione? A questa domanda la corte costituzionale negli anni ha
dato una risposta abbastanza univoca: limitazioni al diritto di azione di questo tipo (del
tipo della giurisdizione condizionata) sono costituzionalmente legittime purchè siano
rispettati 2 requisiti:
1) La condizione imposta dal legislatore come elemento di procedibilità della domanda
deve essere giustificato da ragioni di interesse generale, pubblico e, in particolare,
nell'interesse del funzionamento della giustizia;
2) la disciplina adottata dal legislatore non deve rendere troppo gravoso l'esercizio del
diritto di azione.
Il tentativo di conciliazione obbligatorio che era previsto nel processo di lavoro o la
disciplina del codice delle assicurazioni non sono incostituzionali, perchè sono previste
nell'interesse generale (= cioè allo scopo di evitare il contenzioso e, quindi,
l'ingolfamento del ruolo giudiziario anche quando vi è la possibilità di trovare un accordo
tra le parti).
art. 98 c.p.c.: "cauzione per le spese". La disciplina delle spese nel processo civile è
ispirata al principio dell'anticipazione (= cioè le parti anticipano le spese per il proprio
avvocato, di giustizia, e poi alla fine del processo il giudice condanna la parte
soccombente al pagamento delle spese).
In questo quadro l'art. 98 c.p.c. prevedeva, che chi iniziava il processo doveva versare
una cauzione a garanzia della condanna alle spese, laddove la domanda fosse stata
rigettata e, se questa cauzione non veniva prestata, il processo si estingueva. La Corte
costituzionale nella sua prima sentenza sul c.p.c. dichiarò incostituzionale l'art. 98 e
l'istituto della cautio pro expensis (cauzione per le spese), perchè questa norma non aveva
nessuno dei due requisiti richiesti dalla Corte costituzionale come condizione di
legittimità della giurisdizione condizionata. Infatti 1) in primo luogo, l'interesse che
spinge il legislatore a prevedere l'art. 98, non è di carattere generale, ma tutela solo
l'interesse della parte vincitrice del processo a vedersi pagare le spese. 2) In secondo
luogo, la Corte costituzionale osservò, che la sanzione dell'estinzione del processo è
spropositata, perchè a causa dell'estinzione del processo può accadere che il diritto
dedotto in giudizio si prescriva. Non è più una sanzione processuale, ma addirittura può
perdersi il diritto.
E' possibile prendere in considerazione l'ipotesi della c.d. giurisdizione condizionata, nella quale è
importante stabilire, se una determinata condizione è stata rispettata come motivo di nullità o invalidità
della sentenza.
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Lezione 6.3 LA GIURISDIZIONE CONDIZIONATA (1-7) slide 6.3 (n. 1-7) La giurisdizione condizionata La giurisdizione condizionata costituisce una limitazione al diritto d’azione. Con l’espressione giurisdizione condizionata ci si riferisce a tutta una serie di ipotesi, nelle quali la proponibilità della domanda è condizionata dal verificarsi di un evento previsto dal legislatore come condizione di procedibilità. Le forme di giurisdizione condizionata sono compatibili con l'art. 24 Cost. o ne limitano illegittimamente l'applicazione? A questa domanda la corte costituzionale negli anni ha dato una risposta abbastanza univoca: limitazioni al diritto di azione di questo tipo (del tipo della giurisdizione condizionata) sono costituzionalmente legittime purchè siano rispettati 2 requisiti:

  1. La condizione imposta dal legislatore come elemento di procedibilità della domanda deve essere giustificato da ragioni di interesse generale, pubblico e, in particolare, nell'interesse del funzionamento della giustizia;
  2. la disciplina adottata dal legislatore non deve rendere troppo gravoso l'esercizio del diritto di azione. Il tentativo di conciliazione obbligatorio che era previsto nel processo di lavoro o la disciplina del codice delle assicurazioni non sono incostituzionali, perchè sono previste nell'interesse generale (= cioè allo scopo di evitare il contenzioso e, quindi, l'ingolfamento del ruolo giudiziario anche quando vi è la possibilità di trovare un accordo tra le parti). art. 98 c.p.c.: "cauzione per le spese". La disciplina delle spese nel processo civile è ispirata al principio dell'anticipazione (= cioè le parti anticipano le spese per il proprio avvocato, di giustizia, … e poi alla fine del processo il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese). In questo quadro l'art. 98 c.p.c. prevedeva, che chi iniziava il processo doveva versare una cauzione a garanzia della condanna alle spese, laddove la domanda fosse stata rigettata e, se questa cauzione non veniva prestata, il processo si estingueva. La Corte costituzionale nella sua prima sentenza sul c.p.c. dichiarò incostituzionale l'art. 98 e l'istituto della cautio pro expensis (cauzione per le spese), perchè questa norma non aveva nessuno dei due requisiti richiesti dalla Corte costituzionale come condizione di legittimità della giurisdizione condizionata. Infatti 1) in primo luogo, l'interesse che spinge il legislatore a prevedere l'art. 98, non è di carattere generale, ma tutela solo l'interesse della parte vincitrice del processo a vedersi pagare le spese. 2) In secondo luogo, la Corte costituzionale osservò, che la sanzione dell'estinzione del processo è spropositata, perchè a causa dell'estinzione del processo può accadere che il diritto dedotto in giudizio si prescriva. Non è più una sanzione processuale, ma addirittura può perdersi il diritto. E' possibile prendere in considerazione l'ipotesi della c.d. giurisdizione condizionata, nella quale è importante stabilire, se una determinata condizione è stata rispettata come motivo di nullità o invalidità della sentenza. 1

Cosa si intende con l'espressione giurisdizione condizionata? La giurisdizione condizionata = è un limite al diritto di azione = nel senso che la giurisdizione condizionata costituisce uno di quei casi nei quali, in mancanza di un certo requisito la domanda non si può proporre. Più precisamente con l'espressione giurisdizione condizionata ci si riferisce a tutti i casi, in cui il legislatore vuole, che un certo evento costituisca (= rappresenti) la condizione, in presenza della quale è possibile proseguire il giudizio e condurlo ad una sentenza di merito. Quindi è possibile dire, che la giurisdizione condizionata = rappresenta una condizione di procedibilità della domanda. E' possibile chiedersi in quale forma la giurisdizione condizionata sia compatibile con il diritto di azione, di cui all'art. 24 Cost. Su questo punto la giurisprudenza della Corte costituzionale ha stabilito dei criteri abbastanza precisi = 1) primo criterio = la giurisdizione condizionata è ammessa, purchè la condizione sia prevista nell'interesse pubblico (= cioè per realizzare soprattutto l'effetto del corretto e ordinato svolgimento e funzionamento del servizio processuale); 2) secondo criterio = che la disciplina adottata dal legislatore non renda troppo gravoso l'esercizio del diritto di azione (= cioè non impedisca alla parte di poter veramente agire nel processo per ottenere la tutela di un proprio diritto) (es. con riferimento alle controversie, che hanno ad oggetto il risarcimento del danno per circolazione da autoveicoli, il legislatore prevede espressamente come condizione dell'azione (= cioè come condizione per poter intraprendere il processo), che l'attore dimostri di avere trasmesso all'assicurazione una lettera raccomandata, con la quale chiede il pagamento della somma, che successivamente verrà chiesta nel processo. In mancanza di questa condizione la domanda è improponibile. Secondo la Corte costituzionale, che questa condizione è costituzionalmente legittima, perchè serve a soddisfare l'interesse, che è quello di evitare, che vi siano molte cause in materia di assicurazione, anche quando c'è la possibilità di raggiungere un accordo in via stragiudiziale. La Corte costituzionale ha fatto lo stesso ragionamento per il tentativo obbligatorio di conciliazione nel processo del lavoro, che però è un istituto, che oggi è stato abrogato. nvece non è costituzionalmente legittima art. 98 del c.p.c., che prevedeva la c.d. cautio pro expensis = che era una cauzione, che l'attore doveva versare come condizione per potersi vedere introdotta la domanda, al fine di tutelare il convenuto dalla condanna alle spese nel caso di rigetto della domanda stessa (= cioè dato che chi perde deve pagare le spese, l'attore doveva versare una somma di denaro, per garantire il convenuto che, se il processo si fosse concluso con il rigetto della domanda, questa condanna alle spese poteva essere eseguita. In mancanza, la legge prevedeva, che il giudice poteva addirittura estinguere il processo). La Corte costituzionale ha notato, che l'art. 98 mancasse di entrambe le condizioni previste per la legittimità costituzionale della giurisdizione condizionata (= cioè l'art. 98 non era previsto nell'interesse della giustizia, ma nel'interesse esclusivo di una delle parti (= cioè dell'attore) a vedersi corrisposte le spese del processo nel caso rigetto della domanda 2