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Questa lezione spiega la connessione tra domande in un processo giudiziario, distingue tre ipotesi: soggettiva, oggettiva propria e oggettiva impropria. La connessione soggettiva riguarda solo i soggetti attivi e passivi delle domande, mentre la connessione oggettiva riguarda il titolo o l'oggetto delle domande. La connessione oggettiva impropria deriva dalla comunanza di questioni di fatto e diritto.
Tipologia: Appunti
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Lezione 7.3 LA CONNESSIONE(1-7) slide 7.3 (n. 1-7) La connessione La connessione = quando tra le domande proposte vi è un legame per alcuni degli elementi identificativi della domanda, ma non per tutti. In dottrina ha previsto tre ipotesi di connessione: 1)connessione soggettiva; 2)connessione oggettiva propria; 3)connessione oggettiva impropria.
(art. 36 cause riconvenzionali, 1 comma = Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali, che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti). Tuttavia la giurisprudenza ammette la possibilità, che il convenuto proponga una domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore, che non sia connessa con la domanda principale. La giustificazione di questa possibilità si trova proprio nell’art. 104 = cioè così come 1) l’attore può proporre più domande anche non altrimenti connesse nei confronti del convenuto, 2) il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale non connessa nei confronti dell’attore = in entrambi i casi ciò è possibile, purchè non si verifichi una modificazione della competenza).