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Lezione 7.3: La Connessione - Tipo 1-7, Appunti di Diritto

Questa lezione spiega la connessione tra domande in un processo giudiziario, distingue tre ipotesi: soggettiva, oggettiva propria e oggettiva impropria. La connessione soggettiva riguarda solo i soggetti attivi e passivi delle domande, mentre la connessione oggettiva riguarda il titolo o l'oggetto delle domande. La connessione oggettiva impropria deriva dalla comunanza di questioni di fatto e diritto.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 7.3 LA CONNESSIONE(1-7)
slide 7.3 (n. 1-7)
La connessione
La connessione = quando tra le domande proposte vi è un legame per alcuni
degli elementi identificativi della domanda, ma non per tutti.
In dottrina ha previsto tre ipotesi di connessione:
1)connessione soggettiva;
2)connessione oggettiva propria;
3)connessione oggettiva impropria.
1) connessione soggettiva = è la connessione che riguarda i soli soggetti
attivi e passivi delle domande, le quali si differenziano per ogni aspetto
oggettivo = cioè la connessione è meramente soggettiva quando l’unico
legame che c’è tra le domande (cause) è rappresentato dal fatto che entrambe
le domande hanno le stesse parti (= cioè entrambe le domande sono proposte
da e nei confronti delle stesse parti), anche se si tratta di domande diverse
(= cioè le domande tra loro sono completamente diverse)
(es. Tizio cita in giudizio Caio, proponendo nei confronti di Caio due domande diverse = cioè dicendo
1) che Caio gli deve restituire una somma, che Tizio gli ha prestato a titolo di mutuo e 2) che Caio
deve rilasciare l’immobile, che possiede senza titolo e che è di proprietà di Tizio = in questo caso si
tratta di due domande completamente diverse, perché 1) nell’una si chiede la restituzione di una
somma e 2) nell’altra si chiede il rilascio di un immobile, ma hanno un elemento in comune (l’unico
elemento in comune) = che è costituito dal fatto, che entrambe le domande sono proposte dallo stesso
attore nei confronti dello stesso convenuto).
Ai sensi dell’art. 104 (pluralità di domande contro la stessa parte) 1 comma,
il quale prevede che = Contro la stessa parte possono proporsi nello stesso
processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè si rispetti la
norma prevista dall’art. 10 (determinazione del valore) 2 comma = cioè una
tale possibilità è ammessa, purchè si rispetti il principio contenuto nell’art.10
(criterio del cumulo di valore), secondo il quale più domande proposte nei
confronti della stessa parte si sommano tra di loro = cioè il cpc ammette,
che si possano proporre due domande davanti allo stesso giudice
connesse solo soggettivamente, purchè ciò non determini alcuno
spostamento della competenza.
(l’art. 104 si collega all’art. 36 (cause riconvenzionali), 1 comma, il quale
prevede che = la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve
essere connessa 1) per il titolo della domanda principale o 2) per quello che
già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (= cioè per il titolo già
presente nel processo come forma di eccezione) (= cioè la domanda
riconvenzionale 1) può essere connessa per titolo alla domanda principale o
2) può essere connessa a un’eccezione già presente nel processo)
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Lezione 7.3 LA CONNESSIONE(1-7) slide 7.3 (n. 1-7) La connessione La connessione = quando tra le domande proposte vi è un legame per alcuni degli elementi identificativi della domanda, ma non per tutti. In dottrina ha previsto tre ipotesi di connessione: 1)connessione soggettiva; 2)connessione oggettiva propria; 3)connessione oggettiva impropria.

  1. connessione soggettiva = è la connessione che riguarda i soli soggetti attivi e passivi delle domande, le quali si differenziano per ogni aspetto oggettivo = cioè la connessione è meramente soggettiva quando l’unico legame che c’è tra le domande (cause) è rappresentato dal fatto che entrambe le domande hanno le stesse parti (= cioè entrambe le domande sono proposte da e nei confronti delle stesse parti), anche se si tratta di domande diverse (= cioè le domande tra loro sono completamente diverse) (es. Tizio cita in giudizio Caio, proponendo nei confronti di Caio due domande diverse = cioè dicendo
  2. che Caio gli deve restituire una somma, che Tizio gli ha prestato a titolo di mutuo e 2) che Caio deve rilasciare l’immobile, che possiede senza titolo e che è di proprietà di Tizio = in questo caso si tratta di due domande completamente diverse, perché 1) nell’una si chiede la restituzione di una somma e 2) nell’altra si chiede il rilascio di un immobile, ma hanno un elemento in comune (l’unico elemento in comune) = che è costituito dal fatto, che entrambe le domande sono proposte dallo stesso attore nei confronti dello stesso convenuto). Ai sensi dell’art. 104 (pluralità di domande contro la stessa parte) 1 comma, il quale prevede che = Contro la stessa parte possono proporsi nello stesso processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè si rispetti la norma prevista dall’art. 10 (determinazione del valore) 2 comma = cioè una tale possibilità è ammessa, purchè si rispetti il principio contenuto nell’art. (criterio del cumulo di valore), secondo il quale più domande proposte nei confronti della stessa parte si sommano tra di loro = cioè il cpc ammette, che si possano proporre due domande davanti allo stesso giudice connesse solo soggettivamente, purchè ciò non determini alcuno spostamento della competenza. (l’art. 104 si collega all’art. 36 (cause riconvenzionali), 1 comma, il quale prevede che = la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve essere connessa 1) per il titolo della domanda principale o 2) per quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (= cioè per il titolo già presente nel processo come forma di eccezione) (= cioè la domanda riconvenzionale 1) può essere connessa per titolo alla domanda principale o
  3. può essere connessa a un’eccezione già presente nel processo)

(art. 36 cause riconvenzionali, 1 comma = Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali, che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti). Tuttavia la giurisprudenza ammette la possibilità, che il convenuto proponga una domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore, che non sia connessa con la domanda principale. La giustificazione di questa possibilità si trova proprio nell’art. 104 = cioè così come 1) l’attore può proporre più domande anche non altrimenti connesse nei confronti del convenuto, 2) il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale non connessa nei confronti dell’attore = in entrambi i casi ciò è possibile, purchè non si verifichi una modificazione della competenza).

  1. connessione oggettiva propria = quando le due domande sono connesse per il titolo o per l’oggetto (e quindi c’è un legame particolarmente forte tra le due domande) (cioè la connessione oggettiva impropria = deriva dalla comunanza dell’oggetto o del titolo da cui dipendono le più domande). La connessione oggettiva = è quell’ipotesi nella quale è possibile citare in giudizio più parti = cioè dà vita ad un cumulo soggettivo di cause all’interno del processo = cioè consente l’applicazione del litisconsorzio facoltativo; (MOLTO IMP.) In caso di connessione oggettiva propria, il legislatore consente, che si applichi l’istituto del litisconsorzio facoltativo = cioè il legislatore consente, che le più domande siano proposte davanti a un unico giudice (= cioè in un unico processo), anche se non c’è la competenza per territorio dell’unico giudice per tutte le domande = cioè che si possano riunire tutti i giudizi in un unico processo). (ipotesi di connessione oggettiva propria per solo oggetto = es. 2 coobbligati in solido (che quindi sono tenuti a pagare (= ad adempiere) per intero la prestazione), che però trovano la loro fonte di responsabilità in titoli diversi (es. l’autore di un fatto illecito = è colui, che con il suo comportamento non ha evitato, che questo fatto si realizzi; in questo caso il titolo, in forza del quale si agisce è diverso, ma il bene della vita (= cioè l’oggetto della domanda è identico) (ipotesi di connessione oggettiva propria per solo titolo = es. il creditore ereditario agisce per l’adempimento nei confronti di più coeredi (ciascuno dei quali risponde pro quota), sulla base di un unico rapporto obbligatorio (= cioè es. Tizio cita in giudizio gli eredi di Caio, chiedendo la condanna degli eredi di Caio a pagare i debiti ereditari, ognuno in proporzione alla propria partecipazione all’asse ereditario = in questo caso Tizio cita in giudizio gli eredi di Caio sulla base di un unico titolo (= cioè l’esistenza della loro qualità di eredi), anche se la domanda, che propone Tizio nei confronti degli eredi di Caio sarà diversa, perché ciascuno dei coeredi dovrà pagare una percentuale