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Lezione, seconda parte. Connessione propria e impropria
Tipologia: Sintesi del corso
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Nel secondo semestre affrontiamo la connessione tra parti diverse , cioè le ipotesi in cui un attore decide di convenire in giudizio più soggetti nello stesso processo. La norma centrale è l’art. 103 c.p.c. , che disciplina il litisconsorzio facoltativo.
L’art. 103 c.p.c. stabilisce che più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando esiste una connessione per oggetto o per titolo , oppure quando la decisione dipende dalla risoluzione di identiche questioni. Si distinguono quindi due categorie: connessione propria (per oggetto o per titolo) e connessione impropria (identità di questioni).
L’art. 33 c.p.c. consente la deroga alla competenza territoriale solo quando le cause sono connesse per oggetto o per titolo. La norma non menziona l’ipotesi delle identiche questioni. Pertanto: se la connessione è propria, opera la deroga alla competenza; se la connessione è impropria, non opera la deroga.
La connessione propria ricorre quando esiste un legame strutturale tra le domande: stesso fatto generatore, stesso rapporto giuridico o responsabilità solidale. La connessione impropria ricorre quando le cause sono autonome ma presentano identiche questioni di fatto o di diritto.
Nel caso del furto del cellulare con operazioni su due conti correnti presso due banche diverse, le domande sono distinte e i rapporti contrattuali sono autonomi. Si tratta di connessione impropria. Conseguenza: non si può applicare l’art. 33 c.p.c. per scegliere liberamente il giudice.
La giurisprudenza ha elaborato la figura del convenuto fittizio : quando l’attore inserisce un soggetto nel processo solo per spostare la competenza territoriale. In tal caso, l’art. 33 non si applica.
La distinzione tra connessione propria e impropria è fondamentale perché incide sulla possibilità di derogare alla competenza territoriale. Solo la connessione propria consente l’applicazione dell’art. 33 c.p.c.