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Connessione propria e impropria, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Lezione, seconda parte. Connessione propria e impropria

Tipologia: Sintesi del corso

2025/2026

Caricato il 11/03/2026

olena.karageorgiy
olena.karageorgiy 🇮🇹

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LEZIONE 25/02/2026
CONNESSIONE PROPRIA E CONNESSIONE IMPROPRIA
1. CONNESSIONE TRA PARTI DIVERSE
Nel secondo semestre affrontiamo la connessione tra parti diverse, cioè le
ipotesi in cui un attore decide di convenire in giudizio più soggetti nello
stesso processo. La norma centrale è l’art. 103 c.p.c., che disciplina il
litisconsorzio facoltativo.
2. ART. 103 C.P.C. – LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
L’art. 103 c.p.c. stabilisce che più parti possono agire o essere convenute
nello stesso processo quando esiste una connessione per oggetto o per
titolo, oppure quando la decisione dipende dalla risoluzione di identiche
questioni.
Si distinguono quindi due categorie: connessione propria (per oggetto o
per titolo) e connessione impropria (identità di questioni).
3. ART. 33 C.P.C. – DEROGA ALLA COMPETENZA
L’art. 33 c.p.c. consente la deroga alla competenza territoriale solo quando
le cause sono connesse per oggetto o per titolo.
La norma non menziona l’ipotesi delle identiche questioni. Pertanto: se la
connessione è propria, opera la deroga alla competenza; se la
connessione è impropria, non opera la deroga.
4. DIFFERENZA TRA CONNESSIONE PROPRIA E IMPROPRIA
La connessione propria ricorre quando esiste un legame strutturale tra le
domande: stesso fatto generatore, stesso rapporto giuridico o responsabilità
solidale.
La connessione impropria ricorre quando le cause sono autonome ma
presentano identiche questioni di fatto o di diritto.
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LEZIONE 25/02/

CONNESSIONE PROPRIA E CONNESSIONE IMPROPRIA

1. CONNESSIONE TRA PARTI DIVERSE

Nel secondo semestre affrontiamo la connessione tra parti diverse , cioè le ipotesi in cui un attore decide di convenire in giudizio più soggetti nello stesso processo. La norma centrale è l’art. 103 c.p.c. , che disciplina il litisconsorzio facoltativo.

2. ART. 103 C.P.C. – LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

L’art. 103 c.p.c. stabilisce che più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo quando esiste una connessione per oggetto o per titolo , oppure quando la decisione dipende dalla risoluzione di identiche questioni. Si distinguono quindi due categorie: connessione propria (per oggetto o per titolo) e connessione impropria (identità di questioni).

3. ART. 33 C.P.C. – DEROGA ALLA COMPETENZA

L’art. 33 c.p.c. consente la deroga alla competenza territoriale solo quando le cause sono connesse per oggetto o per titolo. La norma non menziona l’ipotesi delle identiche questioni. Pertanto: se la connessione è propria, opera la deroga alla competenza; se la connessione è impropria, non opera la deroga.

4. DIFFERENZA TRA CONNESSIONE PROPRIA E IMPROPRIA

La connessione propria ricorre quando esiste un legame strutturale tra le domande: stesso fatto generatore, stesso rapporto giuridico o responsabilità solidale. La connessione impropria ricorre quando le cause sono autonome ma presentano identiche questioni di fatto o di diritto.

5. ESEMPIO DEL FURTO DEL CELLULARE

Nel caso del furto del cellulare con operazioni su due conti correnti presso due banche diverse, le domande sono distinte e i rapporti contrattuali sono autonomi. Si tratta di connessione impropria. Conseguenza: non si può applicare l’art. 33 c.p.c. per scegliere liberamente il giudice.

6. IL CONVENUTO FITTIZIO

La giurisprudenza ha elaborato la figura del convenuto fittizio : quando l’attore inserisce un soggetto nel processo solo per spostare la competenza territoriale. In tal caso, l’art. 33 non si applica.

7. CONCLUSIONE SISTEMATICA

La distinzione tra connessione propria e impropria è fondamentale perché incide sulla possibilità di derogare alla competenza territoriale. Solo la connessione propria consente l’applicazione dell’art. 33 c.p.c.