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diritto processuale civile, caratteristiche del processo
Tipologia: Dispense
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Hanno questa comune denominazione perché si assume che siano situazioni poco ricorrenti rispetto alle quali il processo anziché seguire il suo corso normale può impantanarsi. Sono 3 situazioni del tutto distinte l'una dall'altra anche se la sospensione e l'interruzione provocano effetti simili. Nel trattare il processo complesso dal punto di vista oggettivo e le questioni pregiudiziali dal punto di vista della competenza del giudice, la volontà che noi ricaviamo dal codice è quella di fare in modo che se ci sono degli intrecci processuali vengano dipanati in un contesto simultaneo; quindi tante volte abbiamo parlato dell'esigenza di convogliare in un unico processo più domande intrecciate. Quando leggiamo l'articolo 34 o 36 laddove la legge determina uno spostamento di competenza al fine di trattarle insieme, laddove abbiamo abbiamo visto il regime della litispendenza, continenza e connessione, le norme in tema di riunione dei processi davanti allo stesso ufficio giudiziario, tutto muove in funzione di giungere ad un processo simultaneo sulle domande. Questa è la linea indicata ma non sempre è percorribile, allora tutte le volte in cui noi vorremmo un processo simultaneo ma non siamo in grado di assicurarlo dobbiamo trovare un meccanismo che ci consenta di evitare che gli intrecci processuali conducano a risultati non armonici fra loro. Se io in un processo cumulo la domanda pregiudiziale su un rapporto di parentela e quella sugli alimenti, sono certo che non potrò dire ad una parte che non c'è rapporto di parentela e poi ti condanno agli alimenti. Il problema invece si pone quando domande di questo genere sono introdotte separatamente e non riusciamo a metterle insieme perché i meccanismi dell'articolo 40 in tema di connessione e 274 in tema di riunione non possono operare. Nel caso in cui da una parte si discute del rapporto di paternità e dall'altro del tema degli alimenti e i due processi si trovano in gradi diversi: è scontato che in una situazione di questo genere non ci possa essere processo simultaneo. Per porre rimedio al rischio di conflitto di decisioni usiamo il rimedio dell'articolo 295 cpc che disciplina la sospensione per pregiudizialità. Ogni volta che ci troviamo di fronte ad una causa pregiudiziale e ad una dipendente, e i meccanismi per portare al processo simultaneo non possono funzionare, non possiamo permetterci di arrivare contemporaneamente ma separatamente alle due decisioni. Quindi sospendiamo il processo dipendente. Ogni volta che ci troviamo di fronte a due cause che hanno degli elementi di collegamento dobbiamo vedere se questi elementi di collegamento determinano una situazione di pregiudizialità dipendenza, cioè la decisione su una causa è determinante per la decisione sull'altra. Quando la situazione è questa dobbiamo fermare il processo sulla causa dipendente. Lo fermiamo attraverso questo provvedimento di carattere ordinatorio, cioè una ordinanza con la quale il processo dipendente viene sospeso, cioè non possono essere compiute attività processuali e se lo sono sono nulle. Si ritiene che l'unica attività che possa essere compiuta all'interno di un processo sospeso sia quella collegata alla eventuale presenza di istanze cautelari, cioè la tutela cautelare dovrebbe sopravanzare l'esigenza di tenere fermo il processo ma al di fuori di questa ipotesi nessuna attività processuale deve essere compiuta. Quanto è ampio il fenomeno della sospensione? L'articolo 295 fa riferimento alla sospensione per pregiudizialità che non può che dipendere dall'esito definitivo del processo pregiudiziale, il che significa che quando io congelo la causa dipendente, la congelo fino a quando la causa pregiudiziale viene a chiudersi con un provvedimento che passa in giudicato; cioè la mia causa dipendente non riparte perché c'è stata una decisione di primo grado sulla causa pregiudiziale, perché poi quella decisione potrebbe essere ribaltata nei gradi di impugnazione, quindi io sono sicuro che la situazione
pregiudiziale è A o B solo quando quella causa pregiudiziale viene definita con una sentenza irretrattabile, il che significa che il processo dipendente può stare congelato per anni perché deve attendere il formarsi del giudicato sulla sentenza resa nella causa pregiudiziale. Come stabiliamo il nesso di pregiudizialità? Non dobbiamo aggiungere nulla a quanto abbiamo detto parlando del processo complesso, non è qui che dobbiamo interrogarci sul fatto se una causa è pregiudiziale rispetto ad un'altra. Qui troviamo il meccanismo di composizione ad evitare i contrasti ma non abbiamo la disciplina della pregiudizialità che troviamo nelle norme di cui abbiamo parlato orima. Questo è importante perché il giudice che si trova davanti alla situazione in cui c'è una causa davanti a d'un determinato ufficio giudiziario e una causa davanti a lui e ritiene che ci sia rapporto di pregiudizialità deve sospendere, cioè se c'è pregiudizialità la conseguenza è obbligata, deve sospendere, ma dove esiste discrezionalità? Nella valutazione di sussistenza della pregiudizialità, cioè è il giudice che deve stabilire se una causa è pregiudiziale rispetto all'altra. Ci sono ampi margini di discrezionalità ma nel momento in cui il giudice dice che c'è questo rapporto di pregiudizialità la conseguenza è obbligata e quindi sospende. La sospensione per pregiudizialità rileva solo con riferimento a questioni pregiudiziali che spettano alla giurisdizione del giudice ordinario o anche a questioni pregiudiziali che possano appartenere alla cognizione di un giudice diverso? La risposta deve essere in questo senso: se c'è una pregiudizialità giuridica rispetto ad una causa che appartiene alla giurisdizione di un altro giudice egualmente il giudice della causa dipendente deve sospendere. Fino al 1989 cioè fino a che era in vigore il vecchio codice di procedura penale del 1930 esisteva una figura tipica di pregiudizialità penale, cioè si riteneva "ma se sul medesimo fatto illecito, c'è un processo penale e c'è un processo civile, possiamo arrivare a due esiti diversi?" Ad esempio una responsabilità per colpa, un omicidio colposo derivante dalla responsabilità medica: c'è stato un intervento chirurgico che ha causato la morte del paziente e si assume che sia derivata da una condotta imperita, imprudente o negligente del chirurgo. C'è il processo penale per omicidio colposo e i parenti della vittima intraprendono un'azione civile di risarcimento del danno; questi due processi possono stare separatamente ed arrivare a due decisioni diverse per cui ad es in sede penale il medico viene prosciolto e in quella civile viene accolta la domanda degli eredi e il medico viene condannato? Fino al 1989 la risposta era no nel senso che il processo civile dipendeva dal processo penale, la regola attuale è cambiata perché afferma la naturale autonomia delle giurisdizioni e cioè il giudice civile e penale possono occuparsi del medesimo fatto senza dover attendere la decisione dell'altro giudice. Questa è la regola principale con due eccezioni collegate al fatto che in sede civile non possiamo "approfittare" della decisione penale nel senso che se io faccio partire la causa civile dopo la sentenza penale di condanna a quel punto devo aspettare l'esito del processo penale, cioè abbiamo dei limiti, e quindi l'operare della sospensione, ma dipendenti dalla volontà della parte di agire civilmente già sulla base di una decisione penale. Se c'è questa decisione penale allora andiamo avanti, il processo civile lo fermiamo. Questa è la sospensione necessaria: è necessaria se c'è la pregiudizialità, non significa che non ci sia discrezione del giudice il quale deve rilevare se c'è questa pregiudizialità; però l'effetto della sospensione, cioè congelare un processo, non è collegato solo a questa ipotesi ma a tante altre situazioni previste nel cpc ma anche leggi speciali secondo le quali il processo di cui ci stiamo occupando deve fermarsi perché nel frattempo sta accadendo qualcos'altro davanti ad un giudice diverso. Qui non parliamo di pregiudizialità in senso stretto ma derivante dal fatto che il giudice deve attendere l'esito di qualche accertamento che deve essere disposto altrove e a questo proposito si parla di sospensione impropria nella quale abbiamo quelle situazioni nelle quali la sospensione
non è sospeso per cui le attività processuali le posso fare, mentre se il processo è sospeso per iniziativa delle parti quelle attività processuali non le posso fare. Qualunque sia la causa di sospensione necessaria, pregiudizialità impropria, volontaria, il processo congelato lo scongeliamo prima o poi? Sì, lo congeliamo perché abbiamo bisogno di risolvere un'altra causa o questione ma nel momento in cui l'abbiamo risolta non c'è più motivo di tenere fermo il secondo processo e allora dal momento in cui viene meno la causa di sospensione le parti interessate alla prosecuzione del processo hanno un termine di tre mesi per riassumerlo, cioè farlo ripartire: devono chiedere al giudice la fissazione di una udienza e notificare alle altre parti l'istanza di riassunzione con il provvedimento, il decreto del giudice, che fissa una nuova udienza nella quale si ripartirà nelle medesime condizioni in cui il processo era stato sospeso (se avevamo sospeso un processo tra la prima e la seconda memoria 183, ripartiremo da quel punto; se abbiamo sospeso un processo durante la fase istruttoria ripartiremo da essa; è come se avessimo neutralizzato il tempo del processo). La riassunzione decorre 3 mesi successivi dalla conoscenza dell'evento che aveva causato la sospensione e, se io non riassumo, il processo si estingue, quindi la riassunzione è la condizione per evitare che il processo sospeso si estingue. Il processo viene sempre congelato anche in ragione di eventi del tutto diversi che muovono dalla esigenza di tutelare pienamente il principio del contraddittorio e questo meccanismo di tutela del contraddittorio corrisponde all'istituto della interruzione. Molti degli effetti che conseguono alla sospensione corrispondono agli effetti che conseguono dalla interruzione, e cioè durante l'interruzione non posso svolgere attività processuale. Quindi in ordine agli effetti non c'è una sostanziale differenza, semmai si ritiene che nel caso di interruzione vista l'importanza del principio del contraddittorio non sia possibile compiere alcuna attività. Ma in che senso l'interruzione è un istituto a presidio della tutela del contraddittorio? Lo è con riferimento ad eventi accidentali che riguardano la parte e cioè la morte o la perdita di capacità della parte persona fisica, l'estinzione della persona giuridica, la morte, la cancellazione o la radiazione dell'avvocato dall'albo: sono 3 diversi eventi che conducono alla interruzione del processo, perché noi vogliamo evitare che ci sia un difetto di contraddittorio in quello spazio temporale necessario a ricostituirlo. Muore la parte: sappiamo che nell'ambito processuale nel caso di successione a titolo universale mortis causa il processo prosegue nei confronti degli eredi (art 110), ma prosegue dando loro la possibilità di starci in quel processo, quindi noi lo fermiamo e lo facciamo ripartire con gli eredi, cioè non va avanti fino a che gli eredi non ci stanno. Si estingue una società, poi ci sarà la legittimazione successiva dei soci, ma i soci li dobbiamo portare nel processo. Domani scade un termine per una attività difensiva e oggi muore un difensore per cui quell'attività difensiva non potrà essere svolta: dobbiamo proteggere la parte da questo evento. Quindi l'interruzione è un meccanismo a protezione della piena integrità del contraddittorio, non vogliamo che neanche per un giorno il processo sia sbilanciato. Allora guardiamo più nel dettaglio le diverse ipotesi. La prima: morte o perdita della capacità della parte, ci dovrà essere qualcuno che svolge quel ruolo nel processo. Analoga situazione la troviamo quando questi eventi colpiscono il rappresentante legale: se muore il genitore che deve stare nel processo al posto del figlio, anche lì dobbiamo ripristinare il contraddittorio. La stessa cosa se si estingue l'ente o la persona giuridica o l'associazione riconosciuta, la equipariamo alla morte della persona fisica per cui il processo si ferma. Si ferma come? Dobbiamo fare una distinzione a seconda che l'evento si verifichi dopo l'inizio del giudizio ma prima della costituzione delle parti ovvero dopo che le parti sono costituite. Se notificata la citazione muore il convenuto prima della
sua costituzione in giudizio, cioè prima che scadano i termini per la sua costituzione in giudizio, il processo si interrompe automaticamente. Dopo di ché la parte interessata quando prenderà conoscenza dovrà farlo ripartire nei confronti degli eredi. Se l'evento si verifica dopo la costituzione in giudizio, l'interruzione in quanto istituto a tutela del contraddittorio, deriverà dalla volontà del difensore di dichiarare o meno l'evento; cioè se il mio difensore mi assiste e muoio, è il difensore che nell'ambito del suo incarico professionale stabilirà se nell'interesse degli eredi sia meglio che il processo si fermi o che continui. Nell'esempio in cui dopo la costituzione non giudizio muoia l'attore, il difensore può valutare preferibile non dichiarare la morte del cliente per evitare l'interruzione e consentire volontariamente agli eredi di costituirsi nel processo in modo da farlo proseguire. Quindi l'evento morte a parti costituite non determina automaticamente l'interruzione del processo perché l'esigenza è la tutela del contraddittorio, io sono costituito quindi sarà il mio difensore a valutare cosa è preferibile fare, se dichiarare o meno l'evento. Se invece muore il difensore, il processo si interrompe da quel momento perché evidentemente non posso consentire che corrano dei giorni in cui possono essere svolte delle attività professionali e il difensore non le può più svolgere, quindi il processo si interrompe automaticamente per la morte, la radiazione dall'albo professionale che è la più grave sanzione disciplinare e la cancellazione non volontaria (il caso è quello della incompatibilità dell'avvocato, il quale non può più fare l'avvocato perché diventa incompatibile). Quindi devono essere eventi non riconducili alla volontà del difensore altrimenti sarebbe troppo facile bloccare il processo. Quindi la revoca del mandato professionale, la rinuncia dell'avvocato all'incarico professionale, la cancellazione volontaria perché l'avvocato vuole andare in pensione non sono eventi che legittimano l'interruzione, ma solo quelli involontari. Quando l'evento si verifica si dice automaticamente: morte della parte prima della costituzione in giudizio o del difensore, il processo si interrompe da quel preciso momento e se noi applichiamo le regole in tema di riassunzione, dovremmo dire poi ci sono i 3 mesi tali e quali per la sospensione; ma se il giudice dichiara il processo interrotto perché il difensore ha dichiarato l'evento morte del cliente è un conto, ma se muore l'avvocato, io avvocato dell'altra parte come faccio a saperlo, come faccio a riassumere tempestivamente nei 3 mesi il processo? La risposta è stata data a suo tempo dalla corte costituzionale per cui il termine per riassumere non decorre dal momento in cui il processo è interrotto ma dal momento in cui l'altra parte ne ha avuto conoscenza. Quindi se muore l'avvocato fra una e l'altra udienza e il giudice viene a conoscenza della morte dell'avvocato e dichiara l'interruzione, da quel momento decorreranno i termini per riassumere, ma il processo è interrotto da quel giorno; cioè dobbiamo sganciare gli effetti della interruzione automatica che si verificano dal giorno dell'evento, dai termini per riassumere che non decorrono dall'evento ma dal momento in cui la parte ne ha conoscenza e questo ovviamente per piena tutela del contraddittorio. Non posso vedermi scappato un termine perché non sapevo che l'avvocato della controparte era morto. Tutto questo vale per eventi che si verificano a lite pendente, cioè dal momento successivo alla notifica della citazione. Completamente diversa è la fattispecie legata al fatto che io porti in giudizio una parte che è morta prima: cioè se viene notificato un atto di citazione nei confronti di un morto, non è un problema di interruzione ma di vizio del rapporto processuale. Quindi la citazione contro il morto è nulla. L'interruzione presidio di tutela del contraddittorio solo a lite pendente. Terza vicenda anomala del processo: estinzione. Il processo ha una vocazione strumentale per fare conseguire al processo tutto ciò a cui ha diritto, quindi è al servizio della tutela dei
l'effetto che si determina è il passaggio in giudicato, cioè il contrario: qui voglio togliere di mezzo e sentirmi libero, lì se tolgo di mezzo il processo resto vincolato dalla decisione del giudice del grado superiore. Seconda ipotesi: estinzione per inattività delle parti. Le parti hanno la disponibilità del processo però non solo lo devono fare partire ma anche coltivare. Se non lo fanno che senso ha tenerci la zavorra di un processo sui nostri carichi giudiziari? Nessuno quindi lo estinguiamo, allora ci sono una serie di comportamenti delle parti che la legge assume come manifestazione di disinteresse per quel processo. Avevi il termine di 3 mesi per riassumere la causa e non lo hai fatto, non sei venuto alla prima udienza, il giudice ne ha fissata un'altra e non vieni nemmeno a quella, estinguo il processo. Ci sono una serie di attività che le parti sono sollecitate a fare. Non hai integrato il contraddittorio, litisiconsorzio necessario, il giudice estingue il processo. Una serie di inattività delle parti. Fino a qualche anno fa era esaltato il principio dispositivo e quindi si prevedeva che l'estinzione fosse oggetto di una eccezione di parte, cioè se tu riassumevi il processo due anni dopo il venir meno della causa interrutiva o sospensiva, se l'altra parte non diceva niente la riassunzione era buona. Oggi invece l'estinzione è rilevabile anche ad iniziativa del giudice. Quindi è il giudice che dice "hai riassunto 5 mesi dopo, è una riassunzione tardiva quindi il processo è estinto". Questo per dare una maggiore connotazione pubblicistica al processo, sempre per ossequiare il principio della ragionevole durata del processo. Ma quando si estingue il processo, sia per inattività delle parti che rinuncia agli atti, buttiamo tutto o salviamo qualcosa? Dobbiamo tornare agli effetti della domanda: a proposito degli effetti sostanziali abbiamo detto che l'atto di citazione determina l'interruzione della prescrizione e un effetto sospensivo, cioè la prescrizione non decorre durante il processo. Ma questo effetto presuppone che il processo ci sia; se il processo si estingue questo effetto lo perdo, mi rimane l'effetto interruttivo ma perdo quello sospensivo. Es introduco la domanda, chiedo la condanna delle parti al pagamento della provvigione perché ho fatto il mediatore, la prescrizione del diritto in questo caso è di un anno, introduco il processo, dopo un anno e 3 mesi il processo si estingue. Avevo interrotto la prescrizione per un anno e 3 mesi, ma poi se il processo si estingue il diritto è prescritto perché è passato l'anno, quindi perdo questo effetto. Immaginiamo che il processo si estingua dopo che si è svolta l'istruttoria. Se un processo non riparte non mi interessa nulla di quella istruttoria, ma se invece il processo riparte perché io rinotifico un atto di citazione avente ad oggetto la stessa domanda, e lo posso fare perché il convenuto aveva accettato o magari era rimasto contumace, le prove raccolte nel primo processo che effetto hanno nel secondo? La legge di dice che valgono come argomento di prova. Dobbiamo però considerare anche il tipo di prova perché se nel processo il convenuto aveva reso l'interrogatorio formale durante il quale aveva confessato, nel secondo processo applicando l'articolo 310 quella non la possiamo considerare una confessione giudiziale, ma mi varrà come confessione stragiudiziale con valore di prova, non di argomenti di prova. Quindi dobbiamo fare attenzione alle caratteristiche tipologiche di quel mezzo di prova. Decisioni : se nel corso del processo è sorto un problema di competenza, giurisdizione e siamo andati davanti alla corte di Cassazione per decidere la competenza e la giurisdizione, se il processo riparte non affatichiamoci più con queste questioni processuali: la decisione della Cassazione vale anche nel processo che ripartirà. Quindi era sorta questione di giurisdizione, avevamo fatto regolamento, la corte ha detto che c'è giurisdizione del giudice ordinario, il processo davanti al giudice ordinario si estingue, riparte, il nuovo giudice è
vincolato alla decisione della Cassazione sulla giurisdizione anche se era stata data in un processo diverso. Sentenze pronunciate nel processo con processo che prosegue e si estingue, è il caso delle sentenze non definitive di cui parleremo la prossima settimana. Le sentenze non definitive per effetto della estinzione diventano sentenze definitive e quindi acquisiscono una forza anche maggiore. Ordinanze anticipatorie : se si estingue il processo rimangono efficaci ma non diventano provvedimenti irretrattabili. Se nel processo sono state concesse misure cautelari, quelle anticipatorie rimangono senza divenire irretrattabili, quelle conservative perdono efficacia. Spesso assieme a queste 3 vicende anomale del processo (sospensione, interruzione, estinzione) che sono disciplinate in sequenza agli articoli 295 al 310, ci si associa ma solo dal punto di vista logistico il cd processo contumaciale che è trattato agli articoli immediata precedenti. Non è una vicenda anomala del processo, ma semplicemente un processo come tutti gli altri nel quale una parte non si costituisce davanti al giudice. Nei processi che iniziano con citazione la contumacia può riguardare anche l'attore: io notifico la citazione e poi mi disinteresso di iscrivere la causa al ruolo, ma poi lo fa invece il convenuto che ha interesse ad un processo. Sono casi rarissimi ma ci sono anche processi con l'attore contumace. Cosa succede nel processo contumaciale? Si svolge con una parte che ha deciso di non difendersi e quindi affari suoi se non si vuole difendere, non dobbiamo rincorrerla perché ha fatto una scelta di carattere processuale. Tolta di mezzo l'ipotesi della contumacia involontaria, che è data dalla nullità della notificazione e in questo caso dovrà essere rinnovata la notificazione della citazione, ogni qualvolta siamo di fronte ad una contumacia volontaria chi è stato citato regolarmente in giudizio e non vuole partecipare, il processo va avanti egualmente. L'unica cosa che dobbiamo fare è stare attenti a metterlo nelle condizioni di reagire quando l'ordinamento ricollega a determinati comportamenti corte conseguenze e questi comportamenti assumono un significato solo se sono consapevoli e cioè la parte ne è stata posta a conoscenza. L'interrogatorio formale è volto alla confessione e se la parte non la rende i dati si intendono ammessi o secondo alcuni valgono come argomento di prova, ma tu lo devi sapere che se non rispondi all'interrogatorio c'è quella conseguenza, e tu per saperlo devi essere avvisato e come sei avvisato? L'ordinanza con la quale il giudice dispone l'interrogatorio formale deve essere notificata alla parte contumace perché il contumace deve poter scegliere se rimanere a casa o comparire davanti al giudice senza costituirsi e rispondere alle domande evitando l'effetto confessorio. Oppure, durante il processo l'attore produce una scrittura privata proveniente dal convenuto. Sappiamo che la scrittura privata fa piena prova sulla provenienza del documento quando è riconosciuto, autenticato, verificato e riconosciuto implicitamente cioè non disconosciuto. Ma io come faccio a disconoscerlo se non conosco che c'è quel documento? Se tu produci il documento scrittura privata a me imputato con l'atto di citazione, io ricevo la notifica dell'atto di citazione, leggo gli allegati e vedo che c'è la scrittura privata, so che se non mi costituisco quella scrittura privata si intende riconosciuta. Ma se l'attore produce quel documento durante il processo, io lo devo sapere: lo produce con la seconda memoria 183 in cui possiamo ancora fare le produzioni documentali; nessuna memoria del processo deve essere notificata al contumace, ma se nella memoria viene indicato che c'è un documento quella memoria dovrà essere notificata al contumace per consentirgli di disconoscerla. Se la prova ammessa è una prova testimoniale che tu sia presente o meno è indifferente, quindi non dovrà essere notificata; la notifica al contumace deve essere fatta solo ed esclusivamente in