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Procedura civile monteleone,riassunto
Tipologia: Sintesi del corso
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Con il termine “processo” si intende il complesso di atti, forme e rapporti la cui meta finale è il giudizio, cioè l’accertamento e la dichiarazione del diritto ad opera del giudice in confronto delle parti in causa.
Il processo costituisce manifestazione ed esercizio della giurisdizione.
La giurisdizione è una delle tre funzioni (o poteri) nei quali si manifesta la sovranità dello Stato, accanto alla funzione legislativa e a quella amministrativa o di governo.
La tripartizione dei poteri statali rappresenta un principio essenziale di uno Stato libero di diritto.
L’interesse dello Stato alla concreta applicazione delle norme di diritto e quindi all’accertamento della loro violazione con la conseguente applicazione delle sanzioni, oltre a costituire un completamento della funzione legislativa, deriva anche dall’esigenza di conservare la pace sociale.
Tale esigenza, volendo assicurare che i cittadini non vengano in conflitto tra loro, comporta il divieto di farsi ragione da sé quando si subisca un torto.
Da qui, nasce l’interesse soggettivo di rivolgersi al giudice per ottenere il ristoro dell’offesa subita.
A partire da tali considerazioni, l’opinione tradizionale individua 3 caratteri fondamentali della giurisdizione:
Il processo entra in funzione in un momento successivo e patologico, che è quello della violazione delle norme.
Il processo costituisce il mezzo per reprimere le violazioni delle norme primarie (dette anche materiali o sostanziali) e, per quanto possibile, eliminare le conseguenze negative.
Il giudice si sostituisce, mediante l’esercizio della giurisdizione, alle parti nel fare quello che esse avrebbero dovuto, se avessero osservato i precetti normativi.
Tuttavia, l’opinione appena esposta, più che essere una descrizione oggettiva della nozione di giurisdizione, rappresenta una manifestazione di quella concezione
generale del diritto e dello Stato, che prende il nome di normativismo, secondo la quale il diritto si identifica nelle norme di legge generali e astratte di produzione e statale e si distingue dagli altri fenomeni sociali per l’elemento della coazione o sanzione.
In particolare, lo Stato viene configurato come un ente originario nei suoi elementi costitutivi, depositario della sovranità e di ogni altro potere, che non accetta né riconosce altra autorità a sé superiore; la norma come strumento essenziale di cui si avvale lo Stato per regolare la vita dei consociati.
In questa visione, la norma di produzione statale è sempre eteronoma, cioè non costituisce espressione di autonomia degli individui ma viene imposta dall’alto da un potere sovraordinato e supremo ai cittadini, che hanno la necessità giuridica di subirla ed osservarla. Infatti, se ciò non avviene, si abbatte su di loro la sanzione, parte secondaria della norma.
A fronte di tali astrazioni, occorre considerare che l’ordinamento giuridico è un aspetto essenziale dell’esperienza storica degli individui che si fonda su 2 esigenze:
Fonte reale dell’esperienza storica e giuridica è l’azione umana.
L’uomo, spinto da più svariati bisogni, agisce ed entra in rapporto con gli altri individui e così facendo crea un complesso di regole.
Nonostante l’uomo non abbia la consapevolezza di stabilire una regola di carattere generale, poiché egli di solito si limita al perseguimento del suo particolare interesse, è possibile distinguere in ogni concreta azione 2 livelli:
Da ciò discende che il diritto non è il prodotto di una norma eteronoma e formale ma l’ordinamento concreto dei rapporti umani, configurato dall’individuo con la sua azione; e che lo Stato non è un ente originario, il quale non ha nulla dietro e sopra di sé, ma un ente complesso creato da un concreto insieme di persone.
È compito del legislatore individuare e portare alla luce la legge intrinseca all’azione, che l’individuo inconsapevolmente crea nell’agire quotidiano.
Vi sono manifestazioni di giurisdizione che, non estrinsecandosi nel giudizio, non si identificano con il contraddittorio: è il caso dell’esecuzione forzata o della giurisdizione volontaria.]
Accanto alle parti, l’altro protagonista del giudizio è il giudice, la cui essenzialità è evidente. Se egli mancasse, il processo ed il contradditorio non servirebbero a nulla.
È da respingere la tendenza che vuole le parti in condizioni di soggezione rispetto al giudice, considerato il depositario di un pubblico potere esercitato in funzione di un superiore interesse pubblico.
L’autorità del giudice è insita nel suo compito essenziale, cioè il giudizio, e non deriva dall’attribuzione di esorbitanti poteri processuali a scapito delle parti.
Il giudice, per assolvere al suo compito, deve conoscere quanto meglio i fatti all’origine della controversia, poiché in essi è immanente l’ordine giuridico che si tratta di accertare e dichiarare.
Le parti, in quanto artefice dei fatti, sono le prime che possono e devono enunciarli al giudice. Ma esse inevitabilmente esprimono un punto di vista parziale.
È chiaro dunque che la semplice affermazione della parte, anche se necessaria, non è decisiva, se non viene fornita la prova della sua verità.
Se il fatto allegato viene contestato dall’altra parte, e se chi lo allega non ne dà la prova secondo la legge, il giudice deve semplicemente escluderlo dalla realtà.
Il processo ha in sé l’unico fine, cioè la ricomposizione dell’ordine e della certezza.
L’azione giurisdizionale è quell’azione che dà l’avvio al processo e ne consente lo svolgimento fino al giudizio.
L’azione è essenziale al processo. In assenza di azione, non vi è processo.
Mentre nel processo civile ed amministrativo, l’atto di impulso proviene dal singolo titolare dell’interesse, nel processo penale, in cui le posizioni giuridiche prese in considerazione hanno un valore che trascende il singolo, l’iniziativa spetta esclusivamente ad un apposito organo, il Pubblico Ministero, indipendentemente dalla volontà del soggetto leso dal reato.
Secondo la teoria normativa del diritto, compito del giudice è quello di interpretare ed applicare nel singolo caso concreto la norma generale ed astratta nei suoi due componenti del precetto e della sanzione. Egli assolve a tale compito mediante un sillogismo.
In realtà, il giudice non è chiamato dalle parti a dare pareri, ma è chiamato a giudicare, cioè a dirimere una controversia. L’interpretazione è solo un mezzo per giungere a tale risultato. Il fine è l’accertamento e la dichiarazione dei fatti giuridici.
L’operazione del giudice, con riferimento al singolo caso concreto, è analoga a quella svolta in astratto dal legislatore.
Entrambe sorgono dalla stessa matrice – l’esperienza giuridica – e hanno il medesimo fine – l’ordinamento giuridico nelle sue componenti di ordine e certezza.
Il giudice estrae il diritto dai fatti e dalle azioni compiute dalle parti e lo rende ad esse chiaro al fine di eliminare il contrasto che le oppone e ripristinare l’ordinamento giuridico; il legislatore con una valutazione di serie estrae il diritto dal complesso delle azioni e dei rapporti per renderlo certo a priori sulla base di fattispecie ipotetiche.
La funzione del giudice è, pertanto, creativa di diritto, non meramente ripetitiva ed interpretativa di una norma eteronoma, esterna a lui ed alle parti.
Il giudice è certamente vincolato dalla legge.
Il vincolo però non risiede nell’interpretazione di un testo normativo scritto, ma nei fatti e nelle azioni concrete, che egli deve fedelmente accertare e nei quali è immanente il diritto.
Il vincolo e la fedeltà del giudice ai fatti giuridicamente rilevanti si traduce nel vincolo e nella fedeltà al processo ed alla sua legge intrinseca, che è quella del contradditorio.
Solo attraverso il contradditorio ed il processo il giudice deve formare il suo convincimento sui fatti, la cui cognizione è indispensabile per giungere alla dichiarazione del diritto.
Da qui la pericolosità di ogni intervento legislativo che, alterando l’equilibrio del delicato rapporto tra il giudice e le parti, ponga il primo in posizione di supremazia tale consentire l’arbitrio nell’acquisizione dei fatti di giuridico rilievo.
È dunque infedele alla legge quel giudice che si sovrappone alle parti assumendo la veste di contradditore o che strumentalizza il processo per un fine ad esso esterno.
Resta infine da precisare che il rapporto tra il giudice e la legge è di convergenza.
Essendo l’azione e l’esperienza concreta l’unica matrice del diritto, la valutazione di serie compiuta dal legislatore tende a coincidere con la valutazione particolare compiuta dal giudice in relazione al caso di specie.
Come vista sopra, l’imparzialità (il non essere parte) è una qualità costitutiva del giudice. Tale qualità è così decisiva ed importante da portare con sé altri due attributi: l’indipendenza e l’autonomia.
Nell’ambito delle questioni di giurisdizione appare di particolare rilievo quella relativa alla distinzione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, il quale, pur essendo speciale, esercita una giurisdizione generale sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi.
La ripartizione delle controversie tra questi giudici è tradizionalmente incentrata sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
Sui diritti soggettivi pronuncia il giudice ordinario, sugli interessi legittimi quello amministrativo, il quale in alcune materie ha giurisdizione esclusiva.
La distinzione è recepita anche dall’art. 103 I comma Cost. (“Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”).
Ne consegue il difetto di giurisdizione in base all’oggetto dedotto in giudizio.
La differenza tra diritto soggettivo e interesse è però estremamente incerta.
Sembra preferibile pertanto distinguere le due giurisdizioni in relazione alla natura giuridica ed alla funzione del potere esercitato dall’organo amministrativo, i cui atti si intende sottoporre al controllo giudiziale.
In particolare, se l’atto amministrativo è emanato nell’esercizio di un potere pubblico di supremazia rimesso ad una valutazione discrezionale dell’organo pubblico (anche se legata a condizioni oggettive previste dalla legge), di fronte al quale il destinatario si trova in una posizione subordinata, sulla legittimità è competente a giudicare il giudice amministrativo.
Invece, se l’organo amministrativo agisce sul medesimo piano di qualsiasi altro soggetto (non esercita cioè un potere sovraordinato pubblico e discrezionale), dei suoi atti e delle sue azioni dovrà rispondere innanzi al giudice ordinario; ad eccezione delle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Al riguardo, il D. Lgs. 80/1998 ha ampliato notevolmente la sfera della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, includendo le controversie in materia di pubblici servizi e le controversie aventi ad oggetto provvedimenti e comportamenti delle amministrazione pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
[Nulla è innovato sulla giurisdizione ordinaria in materia di indennità dovute in seguito ad atti di natura espropriativa ed ablativa.]
Il nuovo riparto di giurisdizione è stato però ridimensionato in conseguenza di alcune pronunce di illegittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto che il decreto sopra richiamato, introducendo in forma generale materie molto vaste soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, violasse l’art. 103 Cost., il quale solo eccezionalmente e per casi limitati consente di estendere la giurisdizione amministrativa ai diritti soggettivi.
Il risultato è che nelle materie contemplate dal decreto il giudice amministrativo può conoscere solo degli interessi legittimi e dei diritti patrimoniali consequenziali.
Non sono giudici speciali, di contro, le sezioni specializzate istituite presso il giudice ordinario.
La specialità di tali sezioni consiste nella composizione dell’organo collegiale, il quale è integrato da esperti della particolare materia.
Di conseguenza, le questioni che insorgono tra il giudice ordinario e la sezione specializzata rientrano nella competenza, non nella giurisdizione.
Il nuovo codice di procedura penale del 1988 ha profondamente cambiato il sistema dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile.
Infatti, il codice previgente si fondava sul criterio dell’unicità del fatto illecito, rilevante sia penalmente sia civilmente ed attribuiva prevalenza giuridica all’accertamento di questo da parte del giudice penale.
Da qui la sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza dell’azione penale e l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile.
Oggi, invece, le due giurisdizioni si svolgono in modo autonomo, salvo alcune eventuali interferenze.
In particolare, l’art. 2 c.p.p. attribuisce al giudice penale il potere di risolvere ogni questione, anche non penale, che incida sulla cognizione del reato ma precisa che tale sua decisione incidentale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
Poi, secondo l’art. 75. c.p.p., l’azione civile volta al risarcimento del danno cagionato dal reato può alternativamente proporsi innanzi al giudice civile o innanzi a quello penale mediante la costituzione di parte civile, senza che il processo civile debba essere obbligatoriamente sospeso in attesa della definizione di quello penale.
L’azione, già iniziata in sede civile, può essere trasferita nel processo penale alla duplice condizione che non sia stata pronunciata su di essa una sentenza di merito, anche non passata in giudicato, e che sia iniziata quando è ancora ammessa la costituzione di parte civile.
Il medesimo articolo inoltre prevede implicitamente la possibilità che l’azione civile venga promossa innanzi sia al giudice civile sia a quello penale, disponendo in questo caso la sospensione obbligatoria del processo civile fino alla definizione di quello penale.
Altro caso di sospensione obbligatoria del processo civile è quello in cui l’azione risarcitoria sia iniziata dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado.
Secondo l’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile, citato o intervenuto nel processo penale, nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione ed il risarcimento del danno, sui seguenti punti: l’esistenza del fatto; la sua illiceità penale; l’essere stato commesso dall’imputato.
Viceversa secondo l’art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo nei confronti del danneggiato, solo se questi si sia costituito parte civile nel processo penale o sia stato posto in grado di farlo, e salvo comunque il caso
Su tali questioni non si forma un giudicato che vale ad ogni effetto, ma solo ai fini e non oltre l’ambito della domanda giudiziale decisa.
Il difetto di giurisdizione italiana rispetto allo straniero può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.
La richiamata norma, contenuta nell’art. 11 della L. 218/1995, ha però un significato incerto e un valore residuale molto ristretto.
Infatti, avendo il convenuto straniero l’onere di eccepire il difetto di giurisdizione a pena di decadenza nella comparsa di risposta e ritenendosi in mancanza che gli abbia accettato tacitamente la giurisdizione, non si vede quando tale previsione di legge dovrebbe trovare applicazione.
Comunque, se il convenuto è contumace, se si tratta di azioni reali su immobili situati all’estero oppure se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale, il difetto di giurisdizione è rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Quando è ammesso il rilievo di ufficio, l’eccezione di parte regredisce al rango di semplice difesa.
[La Cassazione ritiene che in forza del principio di diritto internazionale comunemente accolto e quindi genericamente recepito dall’art. 10 Cost., per il quale par in parem non habet jurisdictionem , gli Stati stranieri e gli Enti locali aventi soggettività e rilevanza di diritto internazionale non possono essere convenuti innanzi al giudice italiano.
Si avrebbe così un’immunità giurisdizionale che si traduce in un difetto assoluto di giurisdizione, a condizione però che la domanda giudiziale riguardi rapporti di diritto pubblico. Se lo Stato estero ha agito per finalità di diritto privato come un qualsiasi altro soggetto sussiste la giurisdizione.
Ovviamente, la problematica principale nascente da tale orientamento consiste nello stabilire di volta in volta quando il soggetto internazionale ha agito per fini pubblici.
Inoltre si ritiene che il riportato indirizzo giurisprudenziale debba essere ripensato alla luce di un altro principio sancito dall’art. 24 Cost., per il quale tutti hanno diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi.]
Qualora identica causa sia stata anteriormente proposta innanzi ad un giudice straniero e la litispendenza sia eccepita innanzi al giudice italiano, questi sospende il giudizio se ritiene che il provvedimento straniero possa avere effetto in Italia, altrimenti il processo prosegue regolarmente.
Se il processo viene sospeso, ma il giudice straniero declina la propria giurisdizione o emetta un provvedimento non riconosciuto in Italia, esso prosegue mediante riassunzione ad opera dell’interessato.
Nel caso di pregiudizialità, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che la pronuncia straniera possa produrre effetti in Italia.
Per la determinazione della giurisdizione italiana, la L. 218/1995 rinvia all’art. 5 del c.p.c. ma precisa che la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.
Ai sensi dell’art. 5 c.p.c., “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.
Per momento della proposizione della domanda si intende, per le controversie introdotte con atto di citazione, quello della sua notificazione; per le controversie introdotte con ricorso, quello del suo deposito nella cancelleria del giudice.
Secondo la Corte di Cassazione, l’art. 5 non trova applicazione nel caso in cui la legge attributiva della giurisdizione ad un organo giudiziario sia dichiarata incostituzionale.
Ai sensi dell’art. 37 I comma c.p.c., “Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo”.
Il II comma, riguardante l’ipotesi del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, è stato abrogato dalla L. 218/1995, che al contempo regola la medesima ipotesi all’art. 11, sopra esposto.
Sul punto del difetto di giurisdizione si sono recentemente registrate novità di grande rilievo.
La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui, quando viene pronunciato il difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario o speciale, gli interessati possono riproporre la domanda innanzi all’organo munito di giurisdizione senza incorrere in decadenze.
Mentre il legislatore è intervenuto con l’art. 59 della L. 69/2009, in base al quale il giudice che dichiari il proprio difetto di giurisdizione indica altresì il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione.
La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in ogni altro processo.
In caso di difetto di giurisdizione, dichiarato da qualsiasi giudice ordinario o speciale, le parti, entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, possono riproporre la domanda innanzi al giudice nazionale indicato come munito di giurisdizione.
In questo caso sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
È pure previsto che il giudice davanti al quale la causa è riassunta possa investire in via preventiva (fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito) le sezioni unite Corte di cassazione della questione di giurisdizione, qualora queste non si sia già pronunciate su tale questione nel corso del processo.
Dunque, non un qualsiasi giudice, ma soltanto quello competente ha per legge il potere di esaminare nel merito la domanda giudiziale.
La domanda rivolta al giudice incompetente non è comunque radicalmente nulla e priva di effetti ma improcedibile, come si ricava da alcune disposizioni.
Infatti, l’art. 50 c.p.c. consente la c.d. traslatio iudicii , per cui il processo iniziato innanzi al giudice incompetente può essere trasferito mediante tempestiva riassunzione al giudice competente, innanzi al quale procede regolarmente fino alla pronuncia di merito. È sempre l’originaria domanda giudiziale che regge il processo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2943 III comma c.c., “L’interruzione della prescrizione del diritto si verifica anche se il giudice adito è incompetente.”
Infine, si prevede che se la sentenza emessa dal giudice incompetente non viene tempestivamente e per tale ragione impugnata, passa ugualmente in giudicato consolidando così in modo irreversibile la sua efficacia.
I criteri assunti dalla legge per la distribuzione della competenza giudiziale sono 3:
La competenza per materia consiste nell’attribuire le controversie ai vari giudici a seconda del loro oggetto.
Essa assorbe e rende irrilevante quella per valore.
La competenza per valore consiste nell’attribuire le controversie ai vari giudici a seconda del loro valore economico, stabilito mediante regole fissate dalla legge.
Essa entra in funzione soltanto se non sussiste competenza per materia.
La competenza per territorio, che riguarda indistintamente qualsiasi causa, consiste nell’individuare quale tra i giudici distribuiti nel territorio dello Stato sia competente a decidere una determinata controversia.
Al riguardo, la legge stabilisce vari criteri.
In alcuni casi, previsti dall’art. 28 c.p.c., la competenza territoriale, di regola derogabile dalle parti, è inderogabile e assoluta (c.d. competenza funzionale).
Da notare poi, che in presenza di cause connesse, la legge, per consentire che queste siano trattate nel medesimo processo, ammette lo spostamento della competenza.
In proposito, si parla di competenza per connessione.
I vari criteri di ripartizione della competenza non hanno il medesimo rilievo giuridico.
L’incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile è rilevabile d’ufficio non oltre la prima udienza della causa.
L’incompetenza per territorio derogabile, invece, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta dalla parte, che si costituisce in giudizio.
L’eccezione si ha per non proposta, se con essa non viene anche indicato il giudice territorialmente competente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., solo la violazione delle competenze per materia o per territorio inderogabile dà luogo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza, cioè da parte dell’ulteriore giudice adito che si ritenga incompetente.
Quando nel medesimo giudizio vengono in dubbio sia la questione di giurisdizione sia quella di competenza, si ritiene che il punto della competenza sia preliminare ad ogni altro.
Il giudice adito deve anzitutto accertare la sua competenza: solo dopo può legittimamente statuire sulla giurisdizione ed eventualmente su ogni altra questione processuale o di merito.
Anche per la competenza vale il principio di cui all’art. 5 c.p.c., per cui essa si determina in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, e sono irrilevanti i mutamenti successivi.
La competenza del giudice di pace (art. 7 c.p.c.) è fissata con riguardo alla materia ed al valore.
Il giudice di pace è competente per materia, indipendentemente dal valore:
Gli artt. 10-15 c.p.c. fissano le regole per la determinazione del valore della causa ai soli fini della competenza. Ciò significa che il giudice, ritenutosi competente, non è poi vincolato dal valore individuato in base ai criteri di legge, e può pronunciarsi per un valore inferiore. Non può invece pronunciarsi per un valore superiore, dovendo in tal caso rimettere la causa al giudice competente. Il principio generale è che il valore della causa si determina dalla domanda o meglio da quanto richiede l’attore ( petitum ). A tal fine, se contro la medesima persona vengono proposte nello stesso processo più domande, anche non connesse, queste si sommano tra loro e si sommano pure al capitale gli interessi, le spese ed i danni anteriori alla proposizione della domanda. Da ciò si desume che interessi, spese e danni posteriori all’inizio del giudizio possono chiedersi senza incidenza sulla competenza per valore; e che, qualora le domande contro la medesima persona sono proposte in giudizi diversi, anche se successivamente riuniti, non si procede a somma. Non si procede a somma neppure quando le varie domande proposte contro la medesima persona sono subordinate, tenendo conto in questo caso solo della domanda principale; e se per una delle domande cumulate sussiste competenza per materia. In linea di principio, le difese e le eccezioni del convenuto, volte unicamente al rigetto delle domande attrici non incidono sulla competenza per valore, poiché non ampliano l’oggetto del giudizio ma al più l’ambito della cognizione. Se però sulle eccezioni si innestano esplicite domande riconvenzionali o pregiudiziali, si potrà avere spostamento della competenza per connessione. Se l’attore nel corso del giudizio amplia legittimamente il petitum oppure introduce domande sulle quali viene accettato il contraddittorio, e si eccede così la competenza del giudice adito, questi deve dichiararsi incompetente per valore. Non si ammette invece che l’attore riduca in corso di causa l’ammontare delle domande per sanare l’originaria incompetenza. Accanto a questi criteri generali, il codice presenta specifiche regole per alcune categorie di controversie:
Se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento pro quota di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.
Si deve trattare di un’unica obbligazione divisibile con pluralità di parti e tutti devono agire per il pagamento delle singole quote.
Altrimenti, il valore si determina dalla quota o dalle quote effettivamente richieste.
Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
In queste cause, se il titolo è controverso, si cumulano le rate per il periodo in esso fissato. Se il titolo non è controverso, il valore è dato dalla somma richiesta.
In queste cause, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore.
In mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
Il convenuto ha l’onere di contestare nella prima difesa il valore dichiarato dall’attore o presunto. In tale caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
Se il convenuto non contesta tempestivamente il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato entro la competenza del giudice adito anche agli effetti del merito.
Ciò significa che qualora nel corso del processo il giudice accerti che il valore effettivo della valore della causa sia più elevato della sua competenza non può dichiararsi incompetente per valore e deve pronunciarsi ugualmente sulla domanda entro il valore dichiarato o presunto.
[Per le altre controversie, invece, il giudice non può eccedere dalla sua competenza per valore e dovrà dichiarare nell’ipotesi sopra illustrata la sua incompetenza.]
In queste cause, il valore è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno o la rendita catastale del fabbricato per un certo coefficiente in relazione al tipo di causa.
Se per l'immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti. Se questi non offrono elementi per la stima, la causa è considerata di valore indeterminabile.
In seguito alla soppressione delle preture e alla conseguente abrogazione dell’art. 16, i procedimenti esecutivi rientrano nella competenza del tribunale.
Nelle cause relative all’esecuzione forzata, la ripartizione avviene secondo il valore.
Sei si tratta di opposizione all’esecuzione promossa dal debitore, il valore è dato dal credito per cui si procede; se si tratta di opposizione di terzi, il valore è quello dei beni controversi (cioè dei beni che il terzo intende sottrarre all’espropriazione).
Le controversie insorte nella fase di distribuzione del ricavato sono decise sempre dal giudice dell’esecuzione, indipendentemente dal valore, il quale provvede con ordinanza impugnabile.
Tali fori prevalgono su quello generale ma restano comunque sottoposti al generale regime giuridico della competenza territoriale.
Un foro territoriale speciale, esclusivo ed inderogabile (salvo il caso in cui il professionista provi che la deroga alla competenza sia stata frutto di apposita trattativa individuale) è stato introdotto dal D. Lgs. 206/2005, sulla tutela dei consumatori. Esso coincide con la residenza o il domicilio del consumatore, se ubicati in Italia.
Quando in un giudizio è parte l’amministrazione statale o altra P.A. rappresentata per legge dall’Avvocatura dello Stato, la causa è attribuita al giudice del luogo dove ha sede l’Avvocatura distrettuale, nel cui territorio ricade il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie (art. 25).
[Da notare che i vari distretti in cui si articola l’Avvocatura dello Stato coincidono con quelli delle varie corti di appello.]
In questo caso, la competenza territoriale è inderogabile, rilevabile d’ufficio ed eccepibile in qualunque stato e grado del processo.
Quando l’amministrazione è convenuta, il distretto dell’Avvocatura si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Le regole ordinarie di competenza territoriale riprendono vigore nei giudizi innanzi ai giudici di pace e nei giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari.
In questi casi, è l’appello che si sposta innanzi al giudice del luogo dove ha sede l’Avvocatura distrettuale.
Gli artt. 26 e 27 c.p.c. dispongono in merito alla competenza territoriale nei procedimenti esecutivi e di opposizione all’esecuzione.
Per l’espropriazione forzata di cose mobili o immobili e per l’esecuzione per consegna o rilascio è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano.
Per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto. Più complessa è l’individuazione del giudice competente per l’opposizione all’esecuzione. In linea generale, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo dell’esecuzione. Tuttavia, poiché l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi può essere effettuata dal debitore prima dell’inizio dell’esecuzione forzata (cioè in un momento in cui non si conosce il tipo di esecuzione intrapresa dal creditore), la competenza territoriale si determina con riguardo al luogo in cui il creditore ha eletto domicilio nell’atto di precetto. Se il creditore nel precetto non ha eletto domicilio, è competente il giudice del luogo dove l’atto è stato notificato.
Si è detto che la competenza territoriale, sia che si tratti di foro generale che di fori speciali, è derogabile mediante accordo delle parti. Questa facoltà di scelta è pero esclusa dall’art. 28 II comma c.p.c. in una serie di casi in cui la competenza per territorio fissata dalla legge non solo è inderogabile, ma anche assoluta come quella per materia, nel senso che il suo difetto è rilevabile di ufficio e può dare luogo a regolamento di competenza su impulso del giudice:
Quando la deroga è ammessa, l’accordo delle parti deve risultare a pena di nullità da un atto scritto e deve riferirsi ad uno o più affari determinati (art. 29 I comma c.p.c.).
L’accordo derogativo crea di regola un foro concorrente, che si affianca a quello di legge senza escluderlo, salvo che le parti non abbiano espressamente pattuito l’esclusività del foro prescelto. È comunque esclusa la rilevabilità d’ufficio.
Un particolare caso di deroga alla competenza territoriale si ha quando le parti in un negozio giuridico eleggo domicilio. Si prevede infatti che la parte può essere convenuta anche davanti al giudice del domicilio eletto, creando quindi un foro concorrente a quello previsto dalla legge.