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Diritto processuale civile Monteleone, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Manuale Monteleone. Diritto processuale civile. Capitoli: 3-4-5-6

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 14/11/2016

frasmile
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CAPITOLO 3 REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI
COMPETENZA (art 41/50) I regolamenti di giurisdizione e di competenza
sono strumenti processuali volti ad ottenere nelle fasi iniziali del processo una
decisione definitiva ed incontestabile sulle questioni di giurisdizione e
competenza. Entrambi i regolamenti sono rivolti alla Corte di Cassazione.
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
Il difetto di giurisdizione può essere proposto dalle parti nei processi introdotti
con citazione, dopo la sua notifica, mentre in quelli introdotti con ricorso dopo il
suo deposito, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione fino a quando
la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Una volta superata tale fase
la sua proposizione non è più ammessa, anche se non sia ancora stata
pubblicata la relativa sentenza.
Se la causa è già decisa nel merito anche con sentenza non definitiva, la
questione di giurisdizione sarà risolta con i normali mezzi di impugnazione,
come l'appello e il ricorso per Cassazione.
Tale regolamento può essere proposto anche nei procedimenti speciali,
cautelari e nei processi dinanzi a giudici speciali.
Prima il Codice prevedeva la sospensione automatica del processo di merito in
caso di presentazione di un'istanza di regolamento, ora invece l'articolo relativo
è stato modificato e in esso è stabilito che è il giudice che potrà sospendere il
processo ma solo se non ritiene l'istanza manifestamente infondata o la
contestazione della giurisdizione manifestamente infondata; quindi la
sospensione del processo, in seguito alla proposizione del regolamento di
giurisdizione non è più automatica obbligatoria. La valutazione del
giudice non influirà sul giudizio della Cassazione, infatti se tale organo:
dovesse accogliere il regolamento e pronunciare il difetto di giurisdizione
nonostante la contraria opinione del giudice di merito, gli atti processuali
compiuti durante la prosecuzione del giudizio in costanza di regolamento
e la sentenza eventualmente emanata saranno considerati nulli per
carenza di potere del giudice adito con possibilità per le parti di porre e
trasferire innanzi al giudice munito di giurisdizione la relativa domanda.
Se invece la Cassazione dovesse confermare la giurisdizione del giudice
adito, essa non potrà più essere in alcun modo contestata.
Il regolamento di giurisdizione si propone nelle forme del ricorso per
cassazione: è considerata indispensabile la completa esposizione dei fatti
rilevanti ai fini della pronuncia sulla giurisdizione. Il regolamento di
giurisdizione non consiste in un mezzo di impugnazione.
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
Quando la PA ,che non sia parte in causa, ritenga che su un affare sottoposto al
giudice ordinario difetti la giurisdizione, trattandosi di una materia riservata al
potere amministrativo, può chiedere alla Corte di Cassazione la pronuncia del
difetto di giurisdizione. La richiesta può essere avanzata dal prefetto in ogni
stato e grado del processo, finché la giurisdizione non sia stata affermata con
sentenza passata in giudicato. Comunque più che di una vera questione di
giurisdizione, si tratta di un caso di conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato (poteri giudiziario ed amministrativo), sorto per l'improponibilità assoluta
della domanda, vertente su materie riservate al potere amministrativo, nelle
quali il giudice ordinario non può ingerire (ad es. nel caso di richiesta di
risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi non tutelabili innanzi al
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CAPITOLO 3 → REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI

COMPETENZA (art 41/50) I regolamenti di giurisdizione e di competenza

sono strumenti processuali volti ad ottenere nelle fasi iniziali del processo una decisione definitiva ed incontestabile sulle questioni di giurisdizione e competenza. Entrambi i regolamenti sono rivolti alla Corte di Cassazione. REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE Il difetto di giurisdizione può essere proposto dalle parti nei processi introdotti con citazione, dopo la sua notifica, mentre in quelli introdotti con ricorso dopo il suo deposito, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Una volta superata tale fase la sua proposizione non è più ammessa, anche se non sia ancora stata pubblicata la relativa sentenza. Se la causa è già decisa nel merito anche con sentenza non definitiva, la questione di giurisdizione sarà risolta con i normali mezzi di impugnazione, come l'appello e il ricorso per Cassazione. Tale regolamento può essere proposto anche nei procedimenti speciali, cautelari e nei processi dinanzi a giudici speciali. Prima il Codice prevedeva la sospensione automatica del processo di merito in caso di presentazione di un'istanza di regolamento, ora invece l'articolo relativo è stato modificato e in esso è stabilito che è il giudice che potrà sospendere il processo ma solo se non ritiene l'istanza manifestamente infondata o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata; quindi la sospensione del processo , in seguito alla proposizione del regolamento di giurisdizione non è più né automatica né obbligatoria. La valutazione del giudice non influirà sul giudizio della Cassazione, infatti se tale organo:

  • dovesse accogliere il regolamento e pronunciare il difetto di giurisdizione nonostante la contraria opinione del giudice di merito, gli atti processuali compiuti durante la prosecuzione del giudizio in costanza di regolamento e la sentenza eventualmente emanata saranno considerati nulli per carenza di potere del giudice adito con possibilità per le parti di porre e trasferire innanzi al giudice munito di giurisdizione la relativa domanda.
  • Se invece la Cassazione dovesse confermare la giurisdizione del giudice adito, essa non potrà più essere in alcun modo contestata. Il regolamento di giurisdizione si propone nelle forme del ricorso per cassazione: è considerata indispensabile la completa esposizione dei fatti rilevanti ai fini della pronuncia sulla giurisdizione. Il regolamento di giurisdizione non consiste in un mezzo di impugnazione. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE Quando la PA ,che non sia parte in causa, ritenga che su un affare sottoposto al giudice ordinario difetti la giurisdizione, trattandosi di una materia riservata al potere amministrativo, può chiedere alla Corte di Cassazione la pronuncia del difetto di giurisdizione. La richiesta può essere avanzata dal prefetto in ogni stato e grado del processo, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. Comunque più che di una vera questione di giurisdizione, si tratta di un caso di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (poteri giudiziario ed amministrativo), sorto per l'improponibilità assoluta della domanda, vertente su materie riservate al potere amministrativo, nelle quali il giudice ordinario non può ingerire (ad es. nel caso di richiesta di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi non tutelabili innanzi al

giudice ordinario). Tale norma appare però di indubbia applicazione, dal momento che l'articolo 134 Cost. stabilisce che sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato giudica la Corte Costituzionale. REGOLAMENTO DI COMPETENZA Il regolamento di competenza è un vero e proprio mezzo di impugnazione che permette di risolvere un conflitto relativo alla competenza di 2 o più giudici. I conflitti possono essere positivi (se entrambi i giudici si ritengono competenti) o negativi (se entrambi i giudici si ritengono incompetenti) mentre il regolamento di competenza può essere ad istanza di parte o d'ufficio. Ogni pronuncia sulla competenza deve essere adottata con ordinanza, quando però insieme alle questioni di competenza ne siano decise altre di natura processuale o sostanziale, dovrà essere emessa una sentenza. Con esso possono essere dedotte: questioni attinenti alla competenza e quelle relative alla litispendenza,alla continenza e alla connessione, mentre ne sono escluse quelle che riguardano la ripartizione delle materie entro lo stesso ufficio giudiziario, quelle attinenti alla riunione dei processi e quelle che comportano un mutamento di rito. REGOLAMENTO DI COMPETENZA SU ISTANZA DI PARTE Il regolamento di competenza ad istanza di parte può essere necessario o facoltativo. 1)Regolamento necessario: è l'unico mezzo di impugnazione consentito contro l'ordinanza che pronuncia solo sulla competenza senza decidere il merito della causa e contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo. Esso deve essere proposto entro il termine perentorio previsto dalla legge. 2)Regolamento facoltativo: è quel mezzo di impugnazione con il quale può essere impugnata la sentenza che pronuncia sia sulla competenza che sul merito, ma in tal caso questo non è l'unico mezzo di impugnazione, ma concorre con quelli ordinari. Così:

  • se la parte interessata, vuole impugnare solo le statuizioni sulla competenza, proporrà regolamento;
  • se invece vuole impugnare queste unitamente al merito proporrà l'impugnazione ordinaria;
  • se ancora la parte interessata impugna solo la decisione di merito nei modi ordinari, la pronuncia sulla competenza passa in giudicato per intervenuta acquiescenza. La proposizione della impugnazione ordinaria non impedisce alle altre parti di proporre regolamento di competenza avverso il relativo capo della sentenza, in questa ipotesi:
    • se il regolamento viene proposto prima della impugnazione ordinaria, i termini di questa vengono sospesi e ricominciano a decorrere dalla comunicazione della sentenza regolatrice emessa dalla Cassazione;
    • se invece viene proposta dopo, si ha sospensione del processo. Quanto detto non si applica nei giudizi dinanzi al giudice di pace, con la conseguenza che le questioni relative possono sollevarsi solo con i mezzi ordinari. EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO SULLA COMPETENZA E REGOLAMENTO D'UFFICIO

ASTENSIONE DEL GIUDICE

Per assicurare l'autonomia e la indipendenza del giudice sia dalle parti in lite che dagli altri organi dello Stato, il giudice ha l'obbligo di astenersi in una serie di casi in cui è lecito presumere che il suo giudizio non sarebbe imparziale. Quindi il giudice è obbligato ad astenersi:

  1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  5. se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
  6. se è amministratore o gestore di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
  • In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. RICUSAZIONE DEL GIUDICE Nel caso in cui il giudice, pur sussistendo una delle circostanze previste dal Codice che comportano l'obbligo di astenersi, non si astiene, la legge permette alle parti interessate di chiedere la ricusazione del giudice e la sua sostituzione con un altro magistrato. La ricusazione si chiede con ricorso , che deve contenere l'indicazione specifica dei motivi e delle prove. Il ricorso è rivolto al Presidente del Tribunale se concerne il giudice di pace o al collegio se concerne un componente del Tribunale o della Corte d'Appello. Esso deve essere depositato in cancelleria 2 giorni prima dell'udienza se è noto il nome del magistrato o in caso contrario prima dell'inizio della discussione. La ricusazione è dichiarata inammissibile se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati. Il giudice competente decide con ordinanza non impugnabile udito il giudice ricusato ed assunte, quando occorre, le prove offerte. L'istanza di ricusazione sospende il giudizio , che deve essere riassunto nel termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza, che pronuncia su di essa. Se il giudice dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento di una pena pecuniaria. RESPONSABILITA CIVILE DEI MAGISTRATI (prima codice ora legge n° 117/1988):

La responsabilità civile può sorgere in capo agli appartenenti di tutte le magistrature quando questi causano un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare si ha colpa grave:

  • per negligenza inescusabile nella violazione della legge o del diritto dell'UE o nell'accertamento dei fatto o nell'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge o per diniego di giustizia. Quando ricorrono i presupposti, il danneggiato non può agire direttamente contro il giudice autore dell'illecito ma agirà contro lo Stato in persona del Presidente del Consiglio e la relativa azione dovrà essere proposta innanzi al Tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello più vicina a quello della sede del giudice, cui è imputato l'illecito entro 4 anni ed è esperibile quando siano esauriti i mezzi di impugnazione o i rimedi avverso il provvedimento lesivo o comunque il processo sia chiuso. In essa ha facoltà di intervenire il magistrato cui si imputa l'illecito. Se nel giudizio viene riconosciuta la responsabilità dello Stato, questo entro 2 anni ha l'obbligo di rivalersi verso il magistrato colpevole. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità di stipendio percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta. Tali norme non si applicano quando il fatto commesso dal giudice costituisce reato → in tal caso si applica la disciplina ordinaria.

CAPITOLO 5 → IL PUBBLICO MINISTERO (PM) (art 69/73)

IL PM:

  • nei casi stabiliti dalla legge, esercita l'azione civile (→ consiste nell'atto con cui si dà avvio ad un procedimento davanti ad un giudice, per la tutela giurisdizionale di un determinato interesse giuridicamente rilevante);
  • interviene nei processi civili, nei casi stabiliti dalla legge;
  • veglia sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia;
  • ed esercita le sue funzioni sotto la vigilanza del Ministro di Grazia e giustizia. Il PM è costituito in ufficio presso i Tribunali, le Corti d'appello e la corte di Cassazione e le sue funzioni sono esercitate presso gli organi di 1° grado dalle Procure della Repubblica, presso le Corti d'appello e la Corte di Cassazione dalle Procure Generali; ognuno di questi uffici è retto da un Procuratore della Repubblica o da un Procuratore Generale ed è composto da magistrati qualificati sostituti procuratori. Per essi è prevista la stessa disciplina vista per i giudici relativa all'astensione e alla responsabilità civile mentre ad essi non si applica quanto detto a proposito della ricusazione. NATURA GIURIDICA DEL PM Esistono varie teorie sulla natura giuridica del PM:
  1. alcuni studiosi sostengono che il PM sia un organo amministrativo che svolge nel processo civile le funzioni di parte → questa tesi deve essere esclusa sia perché gli uffici di PM sono costituiti da magistrati sia perché il PM non emette provvedimenti amministrativi in senso tecnico;
  2. altri lo qualificano come parte ad ogni effetto → anche questa tesi deve essere smentita in quanto è vero che il PM assume nel processo civile la veste tecnico-processuale di parte privata ma esso non persegue affatto
  • nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
  • nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
  • negli altri casi previsti dalla legge: ad esempio nei casi di querela di falso civile o nei giudizi elettorali comunali o regionali.
  • Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. Il giudice, davanti al quale è proposta una di queste cause ordina la comunicazione degli atti al PM affinché possa intervenire (→ si definiscono atti quelli compiuti dai soggetti che partecipano al processo e che hanno come conseguenza immediata la costituzione, lo svolgimento, la modifica e l'estinzione di un rapporto processuale). Tuttavia, si precisa che l'obbligatorietà è rivolta solamente alla comunicazione degli atti al PM e non all'intervento dello stesso, rimesso alla sua diligenza. La violazione di detto obbligo (mancata comunicazione degli atti al PM) produce una nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio. Se il PM è stato ritualmente informato del processo, non si verifica alcuna conseguenza negativa, anche se esso in concreto non faccia nulla o non prenda conclusioni; è tuttavia necessaria la sua materiale presenza durante l'udienza collegiale o decisoria, altrimenti la stessa non può avere luogo; se malgrado l'assenza del PM l'udienza si svolge, la relativa sentenza sarà nulla. Tale nullità non è rilevabile d'ufficio ma tale vizio si converte in un motivo di impugnazione. Se nel giudizio di secondo grado viene omessa la necessaria comunicazione degli atti al PM che ne impedisce la partecipazione al processo, si determina la nullità dell'intero procedimento di impugnazione e della sentenza che lo conclude, con la conseguenza di una necessaria rinnovazione dell'intero giudizio di appello, con l'intervento obbligatorio del PM. L'INTERVENTO FACOLTATIVO: Il PM può anche intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse → il giudice può però estrometterlo dal processo negando la sussistenza del pubblico interesse. Anche il giudice può ritenere necessario l'intervento del PM se ravvisi detto interesse, in tal caso questi ordinerà la comunicazione degli atti al PM ma l'opinione del giudice non vincola il PM il quale potrebbe non ritenere sussistente l'interesse al suo intervento: in ogni caso il PM deve intervenire e concludere, anche se solo per negare l'opportunità della sua chiamata. POTERI DEL PM INTERVENIENTE: sono più limitati rispetto a quelli previsti per il PM agente; infatti è previsto che: Il PM può: Il PM non può:
  • produrre documenti,
  • dedurre prove,
  • prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
  • ma solo eccezioni di contenuto processuale.
  • Vi sono però dei casi in cui la legge conferisce tal potere, ci riferiamo in particolare alle cause matrimoniali, ad ← Sollevare eccezioni sostanziali riservate alle parti, Eccepire la prescrizione del diritto in lite, né la prescrizione dell'azione, né l'inesistenza del rapporto giuridico posto a base delle domande di parte, né può impugnare il provvedimento dichiarativo di estinzione. ← Impugnare autonomamente la sentenza, in

eccezione di quelle di separazione personale; alle sentenze di scioglimento del matrimonio, limitatamente agli interessi dei figli minori o incapaci dei coniugi; o al contenzioso elettorale comunale o regionale. quanto ciò è riservato alle parti. IMPUGNAZIONE DEL PM La facoltà di proporre il gravame contro una sentenza, quando ciò sia consentito dalla legge, spetta generalmente al PM istituito presso il giudice che l'ha emessa e deve essere esercitato nei termini e nelle forme imposte dalla legge alle parti. In particolare il PM:

  • può impugnare la sentenza anche quando essa abbia accolto le sue conclusioni → non opera quindi nei suoi confronti il principio della soccombenza per far sorgere un interesse ad impugnare;
  • può decidere di non impugnare la sentenza se la ritiene conforme alla legge, anche se non ha accolto le sue conclusioni.

CAPITOLO 6 → LE PARTI,I DIFENSORI E LE SPESE GIUDIZIALI

(art 75/98)

LE PARTI (art 75/81) Il processo è costituito da almeno 2 parti. Le parti sono costituite da quella che avvia il processo al fine di far valere un diritto che egli ritiene di avere e dal soggetto a cui è rivolta la domanda giudiziale del 1°, quest'ultimo è titolare di un interesse contrapposto e volto ad opporsi alla domanda del primo e a richiederne il rigetto. Tali parti prendono un diverso nome a seconda dell'azione esercitata: rispettivamente attore e convenuto nel processo di cognizione, appellante e appellato nell'appello, ricorrente e resistente in cassazione. LA CAPACITA' PROCESSUALE: Il giudice può esaminare le domande solo se provengano da soggetti giuridicamente capaci di farlo; sono tali coloro che posseggono la cd. capacità processuale. Per le persone fisiche, la capacità processuale o di stare in giudizio coincide con la capacità di agire e si ha quando le persone hanno la capacità di esercitare liberamente e in maniera cosciente e consapevole i diritti che fanno valere. Coloro invece che non hanno la capacità di agire in ordine a determinati diritti, pur essendone titolari (cd. capacità giuridica ) possono stare in giudizio ma solo se assistite, rappresentate o autorizzate. La sola incapacità naturale non priva il titolare della capacità processuale (→ l'incapacità naturale consiste in uno stato transitorio di disordine delle facoltà intellettive e volitive di un soggetto che priva la capacità di un soggetto di rendersi conto dei propri atti, esempio: soggetto sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti). Il processo condotto da o contro un incapace è invalido e il difetto può essere rilevato d'ufficio. Tuttavia, se il vizio non è rilevato, esso si sana retroattivamente con la costituzione del legale rappresentante dell'incapace o con l'acquisizione della capacità processuale della parte originariamente incapace nel corso del processo. La cessazione della rappresentanza legale dell'incapace nel corso del giudizio costituisce un evento interruttivo. Sono ad esempio incapaci il minore o l'interdetto. Le persone giuridiche invece stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Ciò vale sia per gli enti pubblici che per quelli privati. Infine, gli enti sprovvisti di personalità giuridica, quali le associazioni non riconosciute, le società di persone e i comitati stanno in giudizio per mezzo della persona a cui è conferita la presidenza o la direzione.

  • nell'ipotesi della distrazione delle spese e degli onorari chiesta al giudice dal difensore con procura anche per gli altri difensori, sostituendosi così a loro,
  • o nell'ipotesi dell'azione surrogatoria che consente al creditore di sostituirsi al debitore negligente o inerte nell'esercizio di singoli diritti o azioni, nel proprio interesse. E' opportuno precisare in tale sede la distinzione che intercorre tra: Sostituto processuale Rappresentante Agisce in nome proprio per far valere un diritto altrui ed acquista la qualità di parte tant'è vero che a lui spettano diritti, obblighi ed oneri processuali. Sul sostituto si producono dunque tutti gli effetti, ma poiché costui agisce per un diritto altrui, gli effetti del giudicato ricadono anche nella sfera del titolare del diritto e cioè del sostituito. Agisce in nome e per conto del rappresentato, non acquistando la qualità di parte e non subendo alcun effetto se non quelli strettamente inerenti al suo potere di rappresentanza. IL DIFENSORE (art 82/87) Secondo il Codice la parte può stare personalmente in giudizio solo nelle cause innanzi al giudice di pace il cui valore non sia superiore a 517 euro ed in quelle di lavoro innanzi al Tribunale competente il cui valore non sia superiore a 130 euro. Negli altri casi, le parti devono stare in giudizio con l'assistenza o il ministero di un difensore , salvo che il giudice di pace con decreto non le autorizzi a stare in giudizio di persona per la natura o l'entità della causa. Nei procedimenti davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello le parti necessitano del ministero di un procuratore legalmente esercente, è tale l'avvocato iscritto nell'apposito albo del distretto della Corte di appello, mentre nei procedimenti dinanzi alla Cassazione occorre il ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense. L'incarico è conferito al professionista mediante procura, che può essere generale o speciale: è generale quando viene conferito al difensore il potere di rappresentare il cliente in tutte le cause in cui sarà parte, è speciale quando riguarda una specifica controversia. La procura deve essere scritta e conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, cioè con l'intervento di un notaio o altro pubblico ufficiale. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine di determinati atti processuali, sono tali:
  • la citazione,
  • il ricorso,
  • il controricorso,
  • la comparsa di risposta o di intervento,
  • il precetto,
  • la domanda di intervento nell'esecuzione,
  • o nella memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. Infatti la parte può farsi assistere da uno o più avvocati. Tale elenco è tassativo e in tal caso l'autografia della sottoscrizione viene certificata dal difensore stesso. La procura si considera apposta in calce anche quando è rilasciata su foglio separato ma congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se il giudice rileva un vizio che determina la nullità della procura , deve assegnare alle parti un termine perentorio per sanarla → la sanatoria ha effetto retroattivo se effettuata entro il termine. La procura speciale si presume conferita per un solo grado di giudizio, salva diversa volontà della parte debitamente in essa espressa. Con la procura viene attribuita al difensore la rappresentanza processuale della parte con la capacità di compiere e ricevere nell'interesse di questa tutti gli atti del processo, per cui è stato concesso il mandato ma egli non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere. I difensori sono avvocati che devono essere necessariamente iscritti negli appositi albi e se la parte è anche un avvocato, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. Il rapporto contrattuale che si instaura tra avvocato e cliente è un rapporto di prestazione d'opera intellettuale. Il cliente può sempre revocare la procura e l'avvocato rinunciarvi, ma l'una e l'altra non hanno effetto finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Da tale rapporto nascono diritti e obblighi reciproci tra cliente e avvocato. La determinazione del relativo compenso è affidata alla libera trattativa tra cliente e difensore e se manca un accorso diretto si applicano i parametri ministeriali. L'avvocato per il conseguimento degli onorari dovutigli dal cliente può esercitare le normali azioni giudiziarie, ordinarie e speciali ma può anche avvalersi di un procedimento speciale particolarmente rapido previsto dalla legge: esso si svolge innanzi all'ufficio giudiziario adito per il processo, che decide in composizione collegiale e si conclude con ordinanza non impugnabile avente efficacia di titolo esecutivo. Questo procedimento non è ammissibile quando venga contestata la qualità di cliente, o nelle materie penali,amministrative e stragiudiziali. Con la legge n° 27/1997 è stato soppresso l'albo dei procuratori legali e all'avvocato sono state affidate anche le funzioni e le mansioni di questi. SPESE GIUDIZIALI (art 90/98) Le spese giudiziali possono essere di diversa origine e natura = sono tali quelle necessarie al pagamento degli onorari spettanti all'avvocato che difende la parte in giudizio o quelle che gravano sul processo dall'inizio alla sua fine o le spese da sostenere quando occorre nel corso del processo una consulenza tecnica o se è necessario nominare un custode o così via. Tali spese vengono poste dal giudice a carico della parte soccombente con la sentenza con la quale chiude il giudizio. Tuttavia, in caso di soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese giudiziali, totalmente o parzialmente. In particolare si ha soccombenza reciproca quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle

documento, già acquisito al processo, che possa avvantaggiare la controparte; l'affermazione di fatti contrari al vero; la tardiva produzione di documenti, anche se autorizzata dal giudice; la sleale richiesta al giudice, da parte del difensore, di un rinvio affermando di essere già d'accordo con il difensore avversario, assente all'udienza. In caso di violazione del dovere di lealtà e probità da parte del difensore, il giudice deve informare il Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato che pone in essere tali comportamenti scorretti, il quale, verificata la sussistenza della trasgressione deve applicare le relative sanzioni disciplinari; non è necessaria l'istanza della parte, poiché il giudice agisce d'ufficio. Inoltre è stabilito che: “Il giudice può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese causate all'altra parte quando ha trasgredito al dovere di lealtà e probità”. Infine il Codice vieta l'utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti e nei discorsi difensivi: qualora ciò dovesse avvenire, il giudice, anche d'ufficio ne dispone la cancellazione e, con la sentenza che decide la causa può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.