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Riassunto diritto processuale civile
Tipologia: Sintesi del corso
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Capitolo 1 La giurisdizione La tripartizione dei poteri dello Stato Il processo costituisce manifestazione ed esercizio della giurisdizione. Il processo consiste in quel complesso di atti , di forme e di rapporti la cui meta finale è costituita dal giudizio , che è l’espressione più saliente della funzione giurisdizionale. La giurisdizione viene comunemente intesa come uno dei 3 poteri nei quali si manifesta la sovranità dello Stato, accanto alla funzione legislativa e a quella amministrativa.
Ricostruzione del concetto di giurisdizione: esperienza giuridica, ordinamento, diritto Il diritto non è qualcosa di estraneo alla vita concreta degli individui, ma un aspetto della loro esperienza storica e civile. In particolare, si tratta di quell’aspetto dell’ esperienza pratica che si impernia su due insopprimibili esigenze: l’esigenza di ordine e l’esigenza di certezza. Posto che l’uomo non può vivere isolato, ma che deve necessariamente convivere con i suoi simili, si rende necessario:
Sono le parti che possono offrire al giudice nel corso del processo la rappresentazione delle vicende vissute, in quanto artefici delle stesse. Quindi le parti sono necessariamente protagoniste e soggetti ineliminabili del processo. Parti e contraddittorio Le parti sono almeno due in contrapposizione tra loro. Le loro azioni e le loro affermazioni hanno a priori lo stesso valore giuridico , tanto è vero che dalla loro collisione nasce l’esigenza del giudizio : se ci fosse stato il prevalere dell’uno o dell’altro, o se ci fosse stata un’intesa, non vi sarebbe la necessità di ricorrere al giudice. Dire che le parti stanno esattamente sullo stesso piano, che le loro azioni ed affermazioni hanno per il giudice uguale peso, significa constatare che il processo giurisdizionale è l’ organizzazione giuridica del contraddittorio : il processo è il contraddittorio nel suo svolgersi. Il contraddittorio non è uno dei possibili modelli organizzativi del processo , che in ipotesi potrebbe svolgersi in modi diversi, ma è la cellula da cui nasce tutto l’edificio del giudizio. Il contraddittorio può in determinati casi manifestarsi ed organizzarsi secondo schemi formali diversi, ma non può mai mancare. Non bisogna ovviamente dimenticare, accanto alle parti , l’importanza del giudice. Infatti, se egli mancasse, il processo e il contraddittorio non servirebbero a nulla. E’ da respingersi per le sue dannose conseguenze la tendenza che vuole le parti in condizioni di minorità e soggezione rispetto al giudice , considerato il depositario di un pubblico potere che s’impone ai c.d. soggetti privati in funzione di un superiore interesse pubblico. E’ una delle tante proiezioni della concezione normativistica del diritto , che dimentica che le parti devono essere in una posizione di parità. In conclusione, il processo è quel complesso delle attività delle parti e del giudice cospiranti al fine del giudizio. La prova ed il fine del processo Nel processo è altresì connaturata l’esigenza delle prove. Le parti , in quanto artefici dei fatti, sono le prime che debbono enunciarle al giudice. Le parti chiaramente esprimono un punto di vista parziale , mentre è decisivo un accertamento oggettivo , quello proveniente dal giudice. E’ chiaro, dunque, che la semplice affermazione della parte , o allegazione , pur necessaria non è ancora decisiva se non viene fornita la prova della sua verità. Se il fatto allegato viene contestato dall’altro contraddittore , e se chi lo allega non ne da allora la prova secondo la legge, il giudice deve semplicemente escluderlo dalla realtà, e quindi su di esso non può fondare la decisione. Altra questione è quella se il processo abbia un fine , ed in caso quale esso sia. Si è a lungo discusso se si tratti della restaurazione del diritto soggettivo ovvero del diritto oggettivo , o addirittura se abbia scopi diversi di natura politica, sociale, etc. Per quanto riguarda il primo dilemma, deve dirsi che non si può restaurare il diritto soggettivo prescindendo da quello oggettivo , e viceversa, per la semplice ragione che i due diritti si identificano, cambiando solo il punto di vista da cui vengono considerati. La seconda posizione, di contro, oltre ad essere falsa è estremamente pericolosa, poichè vede nel processo uno strumento per realizzare qualcosa che sta fuori di esso. Il processo ha in se l’unico fine, e nulla fuori di se. Tale fine altro non è che la ricomposizione dell’ ordine e della certezza , cioè il diritto. Processo e diritto si identificano perfettamente, in quanto l’ ordinamento giuridico nel momento dell’incertezza e del contrasto si manifesta e si concreta unicamente nel processo e nel giudizio.
Capitolo 3 L’azione L’azione in generale e l’azione giurisdizionale Lo svolgimento del processo giurisdizionale si concreta essenzialmente negli atti , e quindi nelle azioni dei soggetti, che a qualsiasi titolo ed ai fini più diversi sono in esso chiamati a partecipare. Appare decisiva sopra ogni altra l’ azione di coloro che hanno il potere di condizionare l’esercizio della giurisdizione , cioè delle parti. E’ l’ azione giurisdizionale che dà l’avvio al processo, ne consente lo svolgimento, e mette infine capo al giudizio, che con l’accertamento e la dichiarazione del diritto in confronto alle parti chiude la falla che si era aperta nell’ordinamento giuridico. L’ azione è essenziale al processo per la semplice ragione che senza la prima il secondo non esisterebbe. Si è a lungo discusso come possa qualificarsi l’ azione giurisdizionale su di un piano giuridico - formale. La qualificazione formale dell’ azione non dev’essere confusa con la sua essenza. Qualche studioso ha affermato la c.d. relatività del concetto di azione , che sarebbe mutevole a seconda delle epoche storiche, dei singoli ordinamenti, delle condizioni politiche, ecc. Deve al riguardo osservarsi che relativo può essere il concetto di azione , e cioè la sua rappresentazione concettuale in termini giuridico - formali , la quale può risentire di vari fattori e circostanze diverse. Ma non si può scambiare il concetto con la realtà. Conseguentemente la supposta relatività storica del concetto di azione non intacca la sua reale essenza , che per quanto attiene alla giurisdizione è costituita da quella particolare forma dell’agire umano consistente nel dare avvio al processo affinchè si giunga al giudizio. L’azione pubblica L’ azione è essenziale non solo nel processo civile e amministrativo, il cui svolgimento è condizionato dall’atto di impulso del singolo titolare dell’interesse, ma anche nel processo penale. E’ tanto essenziale che viene creato un organo pubblico, il P.M. , al quale viene attribuita la veste esteriore di parte ed il potere esclusivo di promuovere il processo penale , in modo che senza la sua iniziativa non vi sarebbe esercizio di giurisdizione. La ragione della creazione del particolare organo del P.M. risiede nel fatto che le posizioni giuridiche prese in considerazione dal diritto penale hanno un valore, che trascende il singolo non perchè esse non gli appartengono, ma proprio perchè gli appartengono così strettamente che in esse si rispecchiano in egual misura tutti coloro che vivono in un determinato ordinamento. Da qui la creazione dell’ organo pubblico , e la attribuzione ad esso dell’ azione penale , al fine di renderne a priori certo lo svolgimento del processo indipendentemente dalla volontà o dalla possibilità materiale di chi sia personalmente colpito dal reato. Nella giurisdizione penale , il soggetto leso dal reato deve essere difeso anche senza o contro la sua volontà, poichè mediante la lesione è colpito anche ogni altro soggetto pur estraneo alla concreta vicenda portata innanzi al giudice.
Il legislatore con una valutazione di serie estrae il diritto dal complesso delle azioni e dei rapporti per renderlo certo ed intelligibile a priori sulla base di fattispecie ipotetiche. La funzione del giudice è, pertanto, creativa di diritto , non meramente ripetitiva ed interpretativa. Bisogna, tuttavia, intendersi sul senso da attribuire alla creatività della funzione giudiziale. Anzitutto essa non significa affatto mettere il giudice al posto del legislatore. Il giudice non produce mai norme generali ed astratte. Il giudice è soggetto soltanto alla legge ed è in egual misura da essa vincolato. Il vincolo nascente dalla legge si traduce nella circostanza che il giudice deve fedelmente accertare i fatti giuridicamente rilevanti non potendoli nè travisare nè adulterare, costituendo ciò una violazione di legge. Il vincolo e la fedeltà del giudice ai fatti giuridicamente rilevanti si traduce a sua volta nel vincolo e nella fedeltà al processo ed al contraddittorio. Solo attraverso il processo ed il contraddittorio il giudice deve formare e maturare il suo convincimento sui fatti, la cui cognizione è indispensabile per giungere alla dichiarazione del diritto. Da qui l’estrema pericolosità di ogni intervento legislativo che, alternando l’equilibrio del rapporto tra giudice e parti , ponga il primo in posizione di preminenza tale da consentire l’arbitrio nella acquisizione processuale dei fatti giuridicamente rilevanti E’ dunque infedele alla legge quel giudice che, anche in buona fede, si sovrappone alle parti assumendo di fatto la veste di contraddittore , nonchè quel giudice che strumentalizza le parti ed il processo per un fine ad esso esterno. Resta infine da precisare che il rapporto tra il giudice e la legge , intesa come testo normativo, è di convergenza. Infatti, essendo unica la matrice del diritto, la valutazione fatta in forma generale ed astratta dal legislatore coincide con la valutazione particolare fatta dal giudice in relazione al caso di specie. Imparzialità, autonomia, indipendenza del giudice Una qualità costitutiva del giudice è la sua imparzialità. Tale qualità è così decisiva ed importante da portare necessariamente con se altri due attributi: l’ indipendenza e l’ autonomia. Il giudice deve essere autonomo ed indipendente , perchè altrimenti egli non sarebbe più imparziale. La conseguenza ultima sarebbe la cessazione stessa di un ordinamento basato sul diritto, sostituito da un altro basato veramente sull’arbitrio e la coazione. La minaccia all’ indipendenza ed all’ autonomia del giudice, quindi alla sua imparzialità , può provenire non solo dal potere esecutivo, ma anche da un partito politico, dalla comune militanza ideologica etc. Quindi è chiaro quanto sia importante preservare l’autonomia e l’indipendenza dei giudici da ogni forma di interferenza. Il nuovo art. 111 Cost. Con la L. Cost. 2/1999 , l’ art. 111 Cost. ha subito delle modifiche di fondamentale importanza. Per quel che concerne il processo civile , trovano applicazione i seguenti principi:
Capitolo 1 Il giudice ordinario e la giurisdizione civile Gli organi giudiziari civili Secondo l’ art. 1 cod. proc. civ ., la giurisdizione civile , salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. L’ art. 2907 cod. civ. specifica, poi, che alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’ autorità giudiziaria. Ne consegue che, la giurisdizione civile ha come suo oggetto la tutela giurisdizionale dei diritti , e che essa è attribuita ai giudici ordinari. Nella materia civile la giustizia è amministrata:
Senonchè il nuovo riparto di giurisdizione è stato notevolmente ridimensionato da alcune pronunce di illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale , infatti ha ritenuto che tali norme sulla ripartizione violassero l’ art. 103 Cost. , il quale ancora la giurisdizione amministrativa di regola alla tutela di interessi legittimi e solo eccezionalmente e per casi limitati la estende ai diritti soggettivi. Di contro, le norme in questione avrebbero esteso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forma generale a materie molto vaste. Il risultato finale è che anche in tali materie il giudice amministrativo può conoscere solo degli interessi legittimi e non dei diritti soggettivi , salvi quelli patrimoniali conseguenti. Deve dirsi, tuttavia, che la rigida interpretazione dell’ art. 103 Cost. , fornita dalla Corte costituzionale, non appare esente da perplessità, poichè ciò che detta norma sicuramente vieta è la sottrazione al giudice amministrativo della cognizione sugli interessi legittimi , non la sua estensione ai diritti soggettivi per materie prefissate dalla legge. Infine, in base al codice degli appalti pubblici , sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti all’osservanza delle norme comunitarie o all’applicazione di procedure pubbliche, nonché le controversie relative a provvedimenti sanzionatori emessi dall’Autorità di vigilanza. Per quanto concerne la materia dell’ espropriazione per pubblico interesse, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad essi equiparati. La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità di tale norma laddove non esclude la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i comportamenti non riconducibili ad un pubblico interesse. Restano, pertanto, attribuite alla cognizione del giudice ordinario le azioni risarcitorie e restitutorie nascenti dall’ occupazione abusiva di beni al di fuori di procedure espropriative o non connessa ad un pubblico interesse. La materia degli indennizzi derivanti da atti espropriativi e/o ablativi e di opposizione alla stima del bene espropriando continua a rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. Le sezioni specializzate Non sono giudici speciali , le sezioni specializzate istituite presso il giudice ordinario. Così, ad esempio, le sezioni specializzate agrarie dei tribunali e delle corti d’appello; o i tribunali regionali delle acque pubbliche , che funzionano come sezioni specializzate della corte d’appello. La specialità di tali sezioni consiste nel fatto che la composizione dell’organo collegiale è integrata da esperti della particolare materia. Giurisdizione civile e giurisdizione penale Relativamente ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile , il precedente codice di procedura penale si fondava sul criterio dell’ unicità del fatto illecito , rilevante sia penalmente che civilmente, ed attribuiva prevalenza giuridica all’accertamento di esso da parte del giudice penale. Oggi, invece, le due giurisdizioni si svolgono in modo autonomo , salvo alcune eventuali interferenze. Anzitutto, l’ art. 2 cod. proc. pen. attribuisce al giudice penale il potere di risolvere ogni questione , anche non penale, da cui dipende la sua decisione, ma precisa che tale sua decisione incidentale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
L’ art. 75 comma 1 c.p.p. stabilisce che l’ azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. Il trasferimento dell’azione civile in sede penale comporta la rinuncia agli atti del processo civile e quindi ne determina l’ estinzione e la non ulteriore proponibilità innanzi al giudice civile. L’ art. 75 comma 2 c.p.p. stabilisce che l’ azione civile prosegue, invece, in sede civile se non è trasferita in sede penale o se è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Infine l’ art. 75 comma 3 c.p.c. prevede che se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione , salve le eccezioni previste dalla legge. Altro caso di sospensione obbligatoria del processo civile è quello in cui l’ azione risarcitoria sia iniziata dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado. Secondo l’ art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna , pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile , citato o intervenuto nel processo penale, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno sui seguenti punti:
Inoltre, qualora identica causa sia stata anteriormente proposta innanzi ad un giudice straniero e la litispendenza sia eccepita innanzi al giudice italiano, questi sospende il giudizio se ritiene che il provvedimento straniero possa avere effetto in Italia, altrimenti il processo prosegue regolarmente. Se il processo viene sospeso , ma il giudice straniero declini la propria giurisdizione o emetta un provvedimento non riconosciuto in Italia, il giudizio in Italia prosegue previa riassunzione ad opera della parte interessata. Infine, nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano. Momento determinante della giurisdizione (perpetuatio iurisdictionis) L’ art. 5 c.p.c. stabilisce che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda , e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Relativamente al momento determinante della giurisdizione, l’ art. 8 L. 218/1995 stabilisce che per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l’art. 5 c.p.c, precisando tuttavia che la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo. Ne consegue che il principio della perpetuatio iurisdictionis opera nei confronti dello straniero solo nel caso in cui i fatti e le norme posteriori alla proposizione della domanda potrebbero determinare il difetto sopravvenuto di giurisdizione. Per momento di proposizione della domanda deve intendersi, per le controversie introdotte con atto di citazione , quello della sua notificazione ; per le controversie introdotte con ricorso , quello del suo deposito nella cancelleria del giudice. Difetto di giurisdizione e sua rilevabilità L’ art. 37 c.p.c. nel regolare il caso del difetto di giurisdizione prospettava due diverse ipotesi: quello nei confronti dei giudici speciali o della P.A. e quello nei confronti dello straniero. Quest’ultimo abrogato dalla L. 218/1995. Attualmente in riguardo allo straniero provvede l’ art. 11 L. 218/1995 secondo cui il difetto di giurisdizione può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Il difetto di giurisdizione è rilevato dal giudice d’ufficio sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace , se si tratta di azioni reali su beni immobili situati all’estero, o se la giurisdizione italiana è esclusa da convenzioni internazionali. Sul punto del difetto di giurisdizione previsto dall’art. 37 si sono registrate di recente importanti novità prima ad opera della giurisprudenza e poi del legislatore. Due importanti sentenza, una della Corte costituzionale e l’altra della Corte di cassazione sez. un. hanno introdotto il principio per cui quando venga pronunciato il difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario o speciale su una determinata controversia, gli interessati possono proseguire il processo innanzi all’organo munito di giurisdizione senza incorrere in decadenze. Tuttavia, la Cassazione Sez. Un. in una successiva sentenza ha stabilito che il difetto di giurisdizione previsto dall’art. 37 c.p.c. non può essere rilevato d’ufficio in sede di gravame in difetto di espresso motivo di impugnazione. Di recente il legislatore è intervenuto con l’ art. 59 L. 69/. Esso prevede che in caso di difetto di giurisdizione , dichiarato da qualsiasi giudice ordinario o speciale , le parti entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza
possono riproporre la domanda innanzi al giudice nazionale nella sentenza stessa indicato come munito di giurisdizione. La legge specifica che in tal caso sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferme però restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Inoltre, si precisa che il giudice ad quem (quello innanzi al quale è riproposta l’azione) possa investire in via preventiva la Corte di Cassazione della questione di giurisdizione , qualora questa non si sia già pronunciata su di essa nel corso del processo. Il giudice provvede con ordinanza , sospendendo il processo, anche se la norma non lo esplicita. La mancata riproposizione della domanda entro i termini di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione comporta l’ estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. In ogni caso, l’ estinzione del processo non estingue l’ azione , che ove possibile potrà essere proposta ex novo. Capitolo 2 La competenza Nozione e funzione della competenza Il problema della competenza e della sua ripartizione nasce dal fatto che nel territorio nazionale coesistono numerosi organi giudiziari ordinari di diverso ordine e grado. Da un lato, vi è una distribuzione orizzontale di giudici di uguale grado, aventi ciascuno una propria circoscrizione; dall’altro lato vi è una distribuzione verticale dei medesimi organi. Al culmine vi è la Corte di Cassazione , organo unico la cui competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Nel presupposto che sussista la giurisdizione dell’ autorità giudiziaria ordinaria , occorre stabilire a quale giudice bisogna rivolgersi per la decisione nel merito di una determinata controversia. Se la individuazione del giudice competente fosse rimessa alla libera scelta delle parti , si creerebbero inconvenienti tali da ostacolare l’esercizio della giurisdizione. Chi assume l’iniziativa del processo, infatti, andrebbe a scegliere un giudice a lui vicino, o amico, con ciò tentando di pregiudicare le ragioni dell’avversario. Si impone, pertanto, un sistema di regole che stabiliscano a priori ed in astratto quale giudice sia competente a decidere sulle varie possibili controversie. La competenza giudiziale può allora definirsi la misura , o la quantità, di giurisdizione in astratto attribuita a ciascun giudice ordinario dello Stato, e da questo legittimamente esercitabile. Importanza delle regole di distribuzione della competenza Le norme attributive della competenza si collegano a due fondamentali principi. L’uno sancito dall’ art. 25 Cost ., il quale stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Per giudice naturale deve intendersi quello cui è attribuita in modo generale ed astratto la competenza sui vari e possibili oggetti. L’altro si rinviene nell’ art. 99 del codice ( principio della domanda ), il quale stabilisce che chi voglia far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente : dunque, non un qualsiasi giudice, ma solo quello competente ha per legge il potere di esaminare nel merito la domanda giudiziale. In definitiva, le norme sulla competenza si ricollegano al principio del contraddittorio ed alla esigenza di assicurare sin dall’inizio la parità delle parti ed uguali possibilità di difesa.
Ai sensi dell’ art. 45 solo la violazione delle competenze per materia e per territorio inderogabile può dar luogo alla proposizione del regolamento di competenza di ufficio , cioè da parte del giudice che si ritenga incompetente (c.d. conflitto di competenza ). Quanto ai rapporti tra la questione di giurisdizione e quella di competenza , problema che si pone quando nel medesimo giudizio vengono in dubbio entrambi gli aspetti processuali, la giurisprudenza ritiene che il punto della competenza sia preliminare ad ogni altro. Si ritiene, cioè, che il giudice adito debba prima accertare se sia competente , e solo dopo possa legittimamente statuire sulla giurisdizione , ed eventualmente su ogni altra questione processuale o di merito. Ciò sul presupposto che anche la pronuncia sulla giurisdizione debba promanare dal giudice competente per il merito. Anche per la competenza vale il principio fissato dall’ art. 5 , per cui essa si determina in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, e sono irrilevanti i mutamenti successivi. Competenza del giudice di pace La competenza del giudice di pace è stata ulteriormente accresciuta dalla L. 69/2009. Essa è fissata con riguardo alla materia ed al valore. Il giudice di pace è competente per materia , indipendentemente dal valore :
Se si tratta di opposizione di terzi ex art. 619, il valore è quello dei beni controversi , cioè dei beni che il terzo intende sottrarre all’espropriazione. Per le controversie insorte in fase di distribuzione del ricavato , l’ art. 512 dispone che esse siano decise sempre dal giudice dell’esecuzione , indipendentemente dal valore, il quale provvede con ordinanza impugnabile con opposizione ex art. 617. Foro generale e fori speciali La competenza per territorio è normalmente derogabile per accordo delle parti. L’ accordo deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. Tuttavia, a norma dell’ art. 28 la possibilità di deroga è esclusa:
· Sono fori speciali ed esclusivi :