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Successione e Processo Civile: Sostituzione e Intervento di Eredi e Successori, Appunti di Diritto Processuale Civile

L'articolo 110 del codice di procedura civile italiano, che regola la successione in un processo in caso di morte o di altre cause. Le implicazioni di questa norma per il processo di cognizione e la necessità di integrarla con la disciplina dell'interruzione del processo. Inoltre, viene presentata la relativa disciplina dell'articolo 111, che regola il trasferimento del diritto controverso a titolo particolare e la sua rilevanza nel processo.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/02/2021

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elena-coscia 🇮🇹

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Art. 110 cod. proc. civile: Successione nel processo
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa (1), il processo è proseguito
dal successore universale o in suo confronto (2).
(1) La norma si applica ad ogni specie di processo e non solo a quello di cognizione.
Il presupposto è il venir meno (materialmente) della parte. Si ritiene che il legislatore,
con l’espressione «per altra causa», abbia inteso riferirsi all’ipotesi di estinzione della
persona giuridica, che dia luogo ad una successione a titolo universale. In ipotesi di
morte (di persona fisica) gli eredi, successori universali del de cuius, acquistano la
veste di litisconsorti necessari e devono tutti partecipare al giudizio.
(2) Nel processo di cognizione, la norma in esame va integrata con la disciplina
dell’interruzione del processo.
Portata dell’art. 110.
L’art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è
proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti
nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione.
art. 111
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo
particolare, il processo prosegue tra le parti originarie .
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è
proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel
processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può
esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro
il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme
sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
Ratio Legis
La norma descrive l'ipotesi della successione a titolo particolare che può avvenire sia
per atto tra vivi che a causa della morte di una delle parti.
1) Nel primo caso il processo prosegue tra le parti originarie, al fine di evitare
l'inconveniente di mettere ciascuna delle parti in condizione di poter
costringere l'altra a subire il continuo cambiamento del suo contraddittore.
2) Nel secondo caso, il processo continua nei confronti dell'erede che subentra ad
una delle parti originarie venute a mancare e che assume la veste di sostituto
processuale.
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Art. 110 cod. proc. civile: Successione nel processo Quando la parte vien meno per morte o per altra causa (1) , il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto (2). (1) La norma si applica ad ogni specie di processo e non solo a quello di cognizione. Il presupposto è il venir meno (materialmente) della parte. Si ritiene che il legislatore, con l’espressione «per altra causa», abbia inteso riferirsi all’ipotesi di estinzione della persona giuridica, che dia luogo ad una successione a titolo universale. In ipotesi di morte (di persona fisica) gli eredi, successori universali del de cuius, acquistano la veste di litisconsorti necessari e devono tutti partecipare al giudizio. (2) Nel processo di cognizione, la norma in esame va integrata con la disciplina dell’interruzione del processo.  Portata dell’art. 110. L’art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione.

art. 111

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione. Ratio Legis La norma descrive l'ipotesi della successione a titolo particolare che può avvenire sia per atto tra vivi che a causa della morte di una delle parti.

  1. Nel primo caso il processo prosegue tra le parti originarie, al fine di evitare l'inconveniente di mettere ciascuna delle parti in condizione di poter costringere l'altra a subire il continuo cambiamento del suo contraddittore.
  2. Nel secondo caso, il processo continua nei confronti dell'erede che subentra ad una delle parti originarie venute a mancare e che assume la veste di sostituto processuale.

Spiegazione dell'art. 111 Codice di procedura civile Il terzo comma dell’art. 111 c.p.c. afferma che “in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altri parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può essere estromesso”. Il quarto comma prevede che la sentenza pronunciata nel processo esplica sempre i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare (sia che intervenga, sia che non intervenga). È un ipotesi eccezionale di deroga ai limiti soggettivi della cosa giudicata. Questa sentenza può essere impugnata dal successore a titolo particolare anche se non è stato parte. Il problema principale è stabilire se si ha o meno un fenomeno di sostituzione , e se sì come avvenga. Sempre si ammette che possa aver luogo un fenomeno di sostituzione processuale, però sono diverse le ipotesi in cui possa avvenire:

  • Teoria della irrilevanza: il processo è configurato così come è determinato dall’attore. Il trasferimento a titolo particolare non rileva nel processo, questo continua così come configurato dall’attore. La sostituzione processuale pertanto non avviene per effetto del trasferimento a titolo particolare, avviene solo nelle ipotesi di estromissione: il successore a titolo particolare interviene nel processo, colui che ha alienato il bene viene estromesso, ma nel processo continua a figurare come colui che è titolare del bene. Ecco quindi che l’interveniente agisce in nome proprio per un interesse altrui;
  • Teoria della rilevanza: il trasferimento rileva nel processo. La conseguenza è che nel momento in cui vi è il trasferimento vi è un fenomeno automatico di sostituzione processuale. Muta l’oggetto del processo, il diritto sostanziale fa capo al terzo, non più al dante causa. Colui che prosegue il processo sta in giudizio in nome proprio per un diritto altrui. Se poi vi è l’intervento del successore a titolo particolare, allora il suo intervento fa sì che intervenga il titolare del diritto e di conseguenza l’alienante sarà degradato ad interveniente adesivo. Esempio : Tizio rivendica un diritto di proprietà nei confronti di Caio su un bene mobile. Caio aliena il bene a Sempronio. Secondo questa teoria il diritto controverso non è più fra Tizio e Caio, ma fra Tizio e Sempronio. Caio è il sostituto processuale di Sempronio.