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Il processo civile in svizzera: - Organizzazione giudiziaria svizzera - Rapporti con diritto internazionale - Sistema delle casse malati - Competenza - Le 4 Procedure - Mezzi di impugnazione - Esecuzione delle decisioni
Tipologia: Sbobinature
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Lezione 1 – 14/ Il Codice Il Codice procedura civile svizzera così come lo conosciamo ora è in vigore dal 1° gennaio 2011, prima di questa data la svizzera contava ben 26 Codici di procedura civile. Negli ultimi anni la svizzera ha provveduto ad attuare una riforma parziale dell’organizzazione e ripartizioni delle competenze giudiziarie (cd riforma della Giustizia). A seguito dell’entrata in vigore della nuova Costituzione (2000) le Camere hanno presentato la riforma che è stato accettata con referendum nel marzo del 2000. Quali erano gli obiettivi della riforma della giustizia? Tra gli obiettivi sicuramente quello di attribuire alla confederazione la competenza di legiferare in materia di procedura civile, lasciando ai cantoni l’organizzazione giudiziaria e l’amministrazione della giustizia. In questo senso sono stati modificati gli art. 122 e 123 Costituzione. Art.122 Costituzione: “La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge”. Conseguentemente l’art3 Codice procedura civile: “Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale”. Quindi la normativa processuale federale da un lato non lascia più spazio alla sussistenza di regole federali a meno che il Codice procedura civile preveda una riserva espressa a favore dei cantoni. Dall’altro non consente ai cantoni di colmare eventuali lacune dell’ordine giuridico federale. Art. 49 Costituzione: “Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. La confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni”. In virtù di questo art il diritto federale prevale su quello cantonale contrario (cd forza derogatoria del diritto federale). La violazione di questo principio apre al cd controllo astratto mediante ricorso di diritto pubblico e al cd controllo concreto che si verifica in occasione di un’impugnativa rivolta ad una decisione .. In questa logica, che cosa si prevede? Che i tribunali, sia essi cantonali che federali, devono applicare le leggi federali. Art 190 Costituzione “Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto”. Quindi tutti i cantoni dispongono di una organizzazione giudiziaria completa, il cui compito è quello di applicare correttamente il diritto federale (specie in materia civile e penale). In questo senso si può affermare che la svizzera accoglie un modello di federalismo giudiziario piuttosto marcato, che si differenzia da quello degli Stati Uniti. In svizzera si parla di federalismo marcato, del cd federalismo di esecuzione. I cantoni sono chiamati attraverso i loro organi ad applicare e dare esecuzione al diritto federale anche se sono autorità cantonali. Negli stati uniti invece ci sono i tribunali statali che attuano il diritto dello stato e le autorità federali che applicano le leggi federali –> in svizzera non c’è questa separazione.
Organizzazione giudiziaria non è unificata dal codice –> questa competenza spetta ai cantoni e comprende la composizione e la composizione territoriale delle autorità giudiziarie che sono incaricate di applicare il diritto civile. Art 191 b Costituzione “I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali. Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali”. Il diritto civile è di competenza federale, mentre l’organizzazione delle autorità giudiziarie è di competenza cantonale. In particolare, i cantoni possono:
Così il diritto cantonale ticinese, nel recepire questo articolo, prevede che in ambito di locazioni e affitti ci sia un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e uno dei conduttori. La stessa questione per quanto riguarda la LPA –> presenza paritetica prevista dal codice. Il Canton Ticino ha recepito la norma e prevede un presidente, due rappresentanti del lavoro (uno settore pubblico e uno provato) e due rappresentanti dei lavorati. Tribunale di appello L’appello è composto da: 1- Prima camera civile 2- Seconda camera civile 3- Terza camera civile: istanza cantonale unica *–> nell’organizzazione del cantone l’autorità cantonale trova un altro limite federale. Infatti, se si prende art5 Codice procedura civile, questo impone a tutti i cantoni di designare il tribunale competente di decidere in istanza cantonale unica in determinati ambiti. Questa è la possibilità di devolvere la decisione della causa ad un giudice superiore in un’unica istanza cantonale. ATT! È legislatore federale che stabilisce quali cause vanno in istanza cantonale unica, SOLO quelle previste dal legislatore. Ci sono casi in cui le controversie passano ad unica autorità in istanza. Ha sede a Lugano. 4- Quarta camera civile: riguarda reclami 5- Quinta camera civile: esecuzioni e fallimenti 6- Sesta camera civile: camera di protezione *importante perché nelle cause >100mila franchi il Codice procedura civile prevede che l’attore in accordo con il convenuto possa devolvere la causa immediatamente in istanza cantonale unica. Ci sono dei casi in cui il codice prevede espressamente l’istanza cantonale unica. Art. 7 Codice procedura civile – Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie: “I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie”. Si parla della cd cassa malati. Rispetto a ipotetico contenzioso con la sanità, i cantoni possono designare un tribunale competente a decidere. Il Ticino ha creato il tribunale cantonale delle assicurazioni. Struttura Codice procedura civile Suddiviso in quattro parti:
Lezione 2 – 21/ Rapporti tra d internazionale e diritto federale L’art2 Codice procedura civile federale prevede che sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Art. 2 c.p.c. – Relazioni internazionali: “Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)”. Norma che delimita nell’applicazione del Codice procedura civile, perché le sue disposizioni si applicano anzitutto alle fattispecie di carattere interno. Ma anche a quelle fattispecie che presentano elementi internazionali. Questo nella misura in cui la giurisdizione rispetto a queste cause che presentano elementi internazionali appartengono ad un tribunale svizzero. Non esiste nell’ordinamento svizzero una definizione legislativa, quindi la giurisprudenza è intervenuta –> sussiste un nesso internazionale quando la fattispecie presenta, oltre agli elementi esterni di internazionalità, un collegamento sufficientemente forte con un elemento esterno all’ordinamento elvetico. Questo nesso deve essere valutato caso per caso. Su un punto la giurisprudenza è pacifica –> ritenere questo nesso internazionale se una delle parti ha domicilio all’estero, anche se si tratta della sola parte attrice. Una volta che è stata stabilita la giurisdizione svizzera, si applicheranno le disposizioni dell’ordinamento elvetico. Diversamente, per quanto riguarda il diritto applicabile (sostanziale, materiale), chi stabilisce quale legge si applica? Il diritto internazionale privato. A conferma di questo rapporto, diverse disposizioni di procedura civile contengono elementi sul diritto privato internazionale e ai trattati internazionali. Es. art 335 Codice procedura civile nel capitolo delle esecuzioni, dice che il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolate dal presente capitolo eccetto che un trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti. Titolo decimo: Esecuzione Capitolo 1: Esecuzione delle decisioni Art.335 c.p.c. – Campo di applicazione: “Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo. Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF. Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti”. Dunque, questo articolo fa riferimento alla legge di diritto privato federale internazionale o di altri trattati che la svizzera ha concluso in materia. Nell’ambito dell’arbitrato internazionale vengono fatte salve le disp del diritto internazionale perché il Codice procedura civile si applica solo all’arbitrato interno. Competenza internazionale È quella che determina quale stato sia legittimato a conoscere una controversia. Individua quale tribunale all’interno di quello stato debba trattare della controversia. Chiaramente la competenza interna presuppone la competenza internazionale. La principale legge che riguarda il diritto internazionale privato è la LDIP, emanata nel 1987 –> principale fonte della materia. Riguarda la giurisdizione delle autorità svizzere (“le autorità sono competenti? Se sì, qual è il diritto applicabile?”). Codificazione completa –> perché tratta di tutti questi piani (giurisdizione, applicamento delle giurisdizioni straniere, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere…). ATT! Il d
internazionale e processuale civile internazionale svizzero non trova fondamento solo nella LDIP; infatti, sono numerosi i trattati internazionali che incidono sulla competenza internazionale. Questi trattati internazionali prevalgono o no sulla Legge internazionale federale? Si, secondo il diritto internazionale. Il trattato internazionale più rilevante è la convenzione di Lugano (CLUG) del 1988 –> principale strumento internazionale in materia di competenza giurisdizionale e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in ambito civile e commerciale. ATT! Non riguarda solo la Svizzera, è un trattato internazionale!! Questa convenzione non disciplina il diritto applicabile. Si occupa semplicemente di stabilire la giurisdizione. Altre convenzioni di diritto internazionale
Importante le qualifiche professionali dei giudici elvetici —> questo perché il diritto federale non prevede nessun obbligo assoluto per poter possedere una formazione giuridica. Questo trova conferma nell’art 143 Costituzione Art. 143 Costituzione – Eleggibilità: “È eleggibile al consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto”. Prevede come unico presupposto formale per essere eletto giudice federale che il soggetto possieda il diritto di voto. Tecnicamente chiunque possieda la cittadinanza svizzera con più di 18 anni e non sia stato interdetto, può essere eletto alla carica di giudice federale. Chiaramente questa previsione lascia spazio al suo interno all’autonomia dei singoli cantoni, i quali potranno prevedere dei requisiti più restrittivi. Infatti, nel Canton Ticino, mentre il giudice di pace non deve necessariamente essere un giurista, per i pretori questo è fondamentale. Nel diritto svizzero si parla di giudici laici (senza formazione giuridica) –> dibattito su capacità di giudice laico di istruire e decidere una causa. Occorre garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle parti, in particolare il diritto ad essere giudicati da un tribunale imparziale e avere un giusto processo –> la giurisprudenza ha rilevato sotto questo aspetto criticità (con giudice laico queste garanzie potrebbero essere compromesse qualora il giudice non potesse contare sul supporto di un giurista qualificato sulla materia capace di garantire l’applicazione corretta del diritto). Ci sono dei cantoni, come Zurigo, che adotta soluzione ibrida –> con riferimento al tribunale commerciale prevede accanto ai giudici di professione giuristi anche altri non giuristi, richiedendo però che questi abbiano dell’esperienza in ambito commerciale di almeno 10 anni. Art6 Codice procedura civile – Tribunale commerciale “1. I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale)”. I cantoni non sono obbligati a istituire tribunale commerciale, ma se lo fanno deve decidere in istanza cantonale unica. I giudici sono nominati a tempo. Eccezione di Canton di Friburgo –> carica tempo indeterminata. La nomina cambia a seconda del cantone –> enorme autonomia cantonale. Art335 Codice procedura civile – Campo d’applicazione (vedi pagina 8) Art 75 LTF – Autorità inferiori: “Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti. I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: a. Una legge federale prevede un’istanza cantonale unica; b. Un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; c. È proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un’azione con valore litigioso di almeno 100.000 franchi”. –> doppio grado di giurisdizione federale (= due istanze a livello cantonale, a meno che non si tratti di istanza cantonale unica) Art. 5 c.p.c. – Istanza cantonale unica: “Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
a) Controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all’utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti; b) Controversie in materia cartellistica; c) Controversie vertenti sull’uso di una ditta commerciale; d) Controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d’azione; e) Controversie secondo la legge federale del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare; f) Azioni giudiziali contro la Confederazione, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi; g) Controversie riguardo all’istituzione e all’esecuzione di una verifica speciale secondo gli articoli 697 c– 697 h bis del Codice delle obbligazioni (CO); h) Controversie secondo la legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 2015 sull’infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari; i) Controversie secondo la legge del 21 giugno 2013 sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative. Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa”. Art. 6 c.p.c. – Tribunale commerciale: “1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale). 2 Vi è contenzioso commerciale se: a) La controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno; b) Il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale; c) Le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e d) Non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento o la legge del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo. 3 Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. 4 I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: a) le controversie di cui all’articolo 5 capoverso 1; b) le controversie in materia di società commerciali e cooperative; c) le controversie che adempiono le seguenti condizioni:
Il valore litigioso non rileva, salvo alcune eccezioni che sono state inserite dalla riforma del Codice procedura civile nell’art5 (lettera d e f –> sotto i 30.000 franchi si va dal pretore). L’attore nelle controversie che rientrano nell’art5 può rinunciare alle procedure di riconciliazione ai sensi dell’art 199cpc capoverso 3: “Nelle controversie per cui gli articoli 5, 6 e 8 prevedono il giudizio in istanza cantonale unica l’attore può proporre direttamente azione al giudice”. Quale procedura (ordinaria, semplificata, abbreviata) si seguirà in istanza cantonale unica? Quella ordinaria (quella semplificata è esclusa dal codice*). *art 243 Codice procedura civile capoverso 3: “La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l’articolo 6”. Il giudice competente in istanza cantonale unica giudica indipendentemente dal valore in procedura ordinaria, lo dice il codice. –> tenendo conto delle due eccezioni dell’art.5 lettera d e f. La decisione che viene presa dal tribunale unico nei casi di istanza cantonale è direttamente impugnabile davanti al tribunale federale ai sensi dell’art75 LDF. Questa è la disposizione che conferma l’eccezione e che interrompe la logica ordinaria della prima e seconda istanza a livello cantonale, perché si prevede unica istanza cantonale. Le materie sono quelle all’art5. (ricorda concorrenza sleale, proprietà intellettuale, controversie contro la confederazione). La terza camera è composta da tre membri ed è competente anche per emettere provvedimenti cautelari e super cautelari (provvedimento tipicamente svizzero). In particolare, provvedimenti cautelari per la lettera a In istanza cantonale unica vanno anche le controversie che è possibile attribuire o al tribunale commerciale (assente in Ticino) e al tribunale delle assicurazioni. Art 6 c.p.c. tribunale commerciale e 7 c.p.c. con riferimento alle assicurazioni: Art. 6 – Tribunale commerciale: “I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale)”. Art 7 – Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie: “I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie”. Se il cantone non prevede un determinato tribunale, si agisce con procedura normale in prima istanza. Funzionamento sistema assicurazioni malattia Denominazione art. 7 –> parla di assicurazioni complementari In svizzera la protezione contro il rischio malattia è organizzata secondo un sistema duale che distingue:
L’assicurazione malattia di base appartiene al diritto pubblico federale, siamo all’interno di una assicurazione sociale obbligatoria. Tutti quelli che risiedono in svizzera devono avere un’assicurazione sociale di base, disciplinata dalla LAMal. L’assicurazione complementare, invece, è soggetta al diritto civile federale. Parliamo di un contratto assicurativo di tipo facoltativo –> è complementare all’assicurazione di base obbligatoria. Qual è il ruolo delle casse malati? Cosa sono? Nel sistema assicurazioni Svizzera la gestione della copertura obbligatoria di base è affidata a specifici assicuratori denominati “casse malati riconosciute”. Queste istituzioni rappresentano pilastro operativo della LAMal. Queste devono agire secondo principi chiari di solidarietà, universalità e assenza di scopo di lucro (almeno per la parte sociale). –> deve poter essere accessibile a tutti, lo prevede la legge federale! Obbligo di accettazione –> ogni persona domiciliata in svizzera deve potersi assicurare, senza rifiuto per età o stato di salute Assenza di scopo di lucro –> non possono distribuire gli utili le casse malati Chi riconosce le casse malate? Per cassa malata riconosciuta si intende un assicuratore che abbia ottenuto un riconoscimento ufficiale ai sensi della legge di vigilanza sull’assicurazione malattia (LVAMal). –> disciplina l’autorizzazione Art. 2 LVAMal – Casse malati: “Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano l’assicurazione sociale malattie conformemente alla LAMal. Le casse malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie ai sensi della LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Le casse malati possono inoltre esercitare l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti dall’articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni”. Si prevede anche che vi sia un’autorità di vigilanza. L’ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è autorità federale competente per concedere e revocare il riconoscimento delle casse malati. E a questa autorità spetta anche l’approvazione die premi assicurativi richiesti dall’assicurazione di base e vigilare sulla correttezza amministrativa e finanziaria delle casse malati. Queste casse malate riconosciute si contrappongono alle compagnie di assicurazione private non riconosciute per l’esercizio della LAMal (prestazioni di base). Cosa possono fare queste compagnie di assicurazione private? Sicuramente non dare l’assicurazione di base, ma possono fornire le assicurazioni complementari (che ricade nel diritto privato). La vigilanza di queste non è dell’UFDP, ma l’ufficio di vigilanza federale dei mercati finanziari. Cosa fa la LAMal? Regola cosa è coperto e chi deve assicurarsi, è la legge sulle prestazioni. La LVAMal stabilisce chi può esercitare come cassa malati riconosciuta e come deve essere vigilata. Prima del 2016 accadeva che i presupposti per essere riconosciuti erano contenuti direttamente nella LAMal, ora invece sono nella legge di vigilanza (LVAMal). Queste casse malati riconosciute cosa esercitano? Forniscono assicurazione di base (volendo anche quella complementare, ma non è prettamente una sua funzione) e assicurazione contro gli infortuni.
Cantonale questo sono i distretti e i circoli). Di regola questa è liberativa, pena la nullità della decisione in relazione alle circostanze complete. È tendenzialmente, e in maniera diversa da quella territoriale, sottratta alla libera disposizione delle parti. Stabilire questa competenza significa individuare il tribunale competente in un determinato luogo secondo le regole della competenza territoriale. Per determinarla le legislazioni cantonali ricorrono a tre criteri:
b) contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede; c) contro la Confederazione, al giudice della città di Berna o al giudice del domicilio, della sede o della dimora abituale dell’attore; d) contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale. Il domicilio si determina secondo il Codice civile29 (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile”. Domicilio –> esplicita relazione giuridica tra persona e luogo che si caratterizza per:
Valore litigioso Criterio fondamentale in materia di competenza. Viene disciplinato dall’art 91 e ss. Art. 91 c.p.c. – Valore litigioso: “Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati. Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice”. Dal valore litigioso può dipendere la competenza materiale (art. 4 ci dice che se dipende da questa, questo è determinato dal c.p.c.). Importante perché oltre alla competenza materiale, dipende il tipo di procedura. In linea di principio la procedura semplificata si applica per un valore litigioso fino a 3mila franchi ( c.p.c.). Che cosa dipende ancora dal valore litigioso? L’Appello. Sotto i 10mila non posso appellarmi. Valore determinato nella domanda. Eventuali inetressi dovuti non vengono calcolati. Se appunto la causa non dovesse avere ad oggetto una somma di denaro, o c’è accordo delle parti oppure decide il giudice. Tribunale incompetente ATT! –> con riferimento al tribunale incompetente è intervenuta la riforma del Codice procedura civile. Previsione che non era contenuta precedentemente. Questa nuova previsione è il capoverso 1bis 143 c.p.c.: “Gli atti scritti consegnati entro il termine ma indirizzati per errore a un tribunale svizzero incompetente sono considerati consegnati tempestivamente. Se è competente un altro tribunale svizzero, il tribunale incompetente gli inoltra d’ufficio gli atti scritti.” Gli effetti della domanda vengono fatti partire dal momento di inoltro originario dell’atto –> litispendenza (determinata dal deposito originario). Ricusazione Disciplinata dall’art. 47 e ss. Art. 47 c.p.c. – Ricusazione, motivi: “ Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se: a) ha un interesse personale nella causa; b) ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore; c) è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d) è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte; e) è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f) per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione: a) alla decisione circa il gratuito patrocinio; b) alla procedura di conciliazione; c) al rigetto dell’opposizione secondo gli articoli 80–84 LEF42;
d) all’emanazione di provvedimenti cautelari; e) alla procedura a tutela dell’unione coniugale.” L’art. 30 Costituzione prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, indipendente e imparziale. Art. 30 Costituzione – Procedura giudiziaria: “Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati. Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni”. Art 6 CEDU sul giusto processo –> questi articoli (47-51) non fanno altro che concretizzare principio di indipendenza e imparzialità del tribunale prevedendo all’art.47 dei motivi di ricusazione. Questi non rappresentano un elenco esaustivo secondo il tribunale federale, perché il tribunale federale osserva come l’articolo si apra dicendo “ chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se” –> in particolare se ha interesse personale nella causa, se ha partecipato in quella causa in altra veste, se è legato da vincoli più o meno formali dalle parti e altri motivi segnatamente di amicizia o inimicizia. Il legislatore con questa terminologia iniziale “ chi opera…” intende non riferirsi esclusivamente al giudice, ma estendere le garanzie costituzionali delle parti a tutti gli oggetti che possono influenzare la decisione finale (es. cancellieri, periti, conciliatori). Al capoverso 2 ci dice cosa NON è motivo di ricusazione. (in particolare, procedura di conciliazione e poco importa se quel giudice sia già stato occupato dalla controversia attraverso l’emanazione del provvedimento cautelare). Come avviene procedura di ricusazione? Il soggetto che opera in seno all’autorità giudiziaria e si trova in un caso di cui capoverso 1, ha obbligo di darne tempestiva comunicazione e dovrebbe astenersi spontaneamente ex art 48 Art. 48 c.p.c. – Obbligo di comunicazione: “Chi opera in seno a un’autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusazione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo”. Se ad es. il giudice non si astiene spontaneamente e una delle parti intende ricusarlo, la parte che intende farlo, deve presentare domanda di ricusazione indicando i fatti per cui ritiene sussistente una causa di ricusazione. Art 49 c.p.c. – Domanda di ricusazione: “La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. Il ricusando si pronuncia sulla domanda.” Chi è che si pronuncia su questa istanza di ricusazione? In prima battuta a pronunciarsi è il ricusando ex art 49. Il giudice a questo punto può condividere il motivo (astenendosi), oppure, se non condivide il motivo, la questione passa alla competenza di un altro giudice individuato dalla LOG (art 37). La legge non dice nulla sul punto, ma è chiaro che in questa ipotesi la decisione verrà presa da un’autorità giudiziaria senza la presenza del soggetto destinatario della domanda di ricusazione * *impugnabile tramite il reclamo (tipico svizzero) Art 50 dice che la decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo.