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Diritto processuale civile svizzero
Tipologia: Sintesi del corso
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Il Codice di procedura civile attuale è entrato in vigore dal 1° gennaio del 2011. Prima di questa data in Svizzera erano presenti 26 codici di procedura a livello cantonale. A seguito dell’entrata in vigore della nuova Costituzione federale il 1° gennaio 2000, le Camere federali hanno presentato un pacchetto di riforma della giustizia, approvato dal popolo e dai Cantoni nel marzo dello stesso anno. L’ obiettivo principale della Riforma è quello di attribuire alla Confederazione la competenza a legiferare in materia di procedura civile e, in modo corrispondente, anche di procedura penale. Questo intervento ha comportato una modifica degli articoli 122 (relativo al diritto civile) e 123 (relativo al diritto penale) della Costituzione. Nonostante tale unificazione, ai Cantoni viene lasciata competenza riservata in materia di organizzazione giudiziaria e di amministrazione della giustizia. Art. 122 Costituzione Federale: diritto civile
1. La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. 2. L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile compete ai Cantoni, salva diversa disposizione di legge. Art. 3 cpc: organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale. La riforma, pur attribuendo alla Confederazione la competenza legislativa in materia procedurale , lascia ai Cantoni la competenza dell’organizzazione giudiziaria e dell’amministrazione della giustizia. In tal modo si mantiene un equilibro tra l’unificazione del diritto procedurale e livello federale e l’autonomia cantonale nella gestione delle strutture giudiziarie. Quindi, in tal senso, nei diversi cantoni si può aver un’organizzazione giudiziaria differente. Art. 49 Costituzione Federale: preminenza e rispetto del diritto federale Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. La confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni. Da tale disposizione si evince come il diritto federale prevalga su quello cantonale. Nel sistema svizzero, il rispetto del diritto federale da parte delle autorità cantonali è garantito attraverso due strumenti: 1. Controllo astratto : verifica la conformità di una norma cantonale rispetto al diritto federale, indipendentemente dal caso concreto (aspetto sostanziale); 2. Controllo concreto : avviene in occasione di un ricorso contro una decisione fondata sul diritto cantonale e che risulti contraria al diritto federale. In base a tali principi, tutti i tribunali (cantonali e federali) sono tenuti ad applicare il diritto federale.
Per quanto attiene l’organizzazione giudiziaria, la Svizzera accoglie un modello di federalismo giudiziario marcato , che si distingue nettamente dal federalismo giudiziario adottato dagli USA. Negli USA, infatti, vi è una distinzione rigida tra corti federali, competenti per il diritto federale, e corti statali, competenti per il diritto dello Stato. In Svizzera , le corti cantonali sono chiamate ad applicare non solo il diritto cantonale, ma anche quello federal e. In tal senso, non esistono due sistemi giudiziari completamente separati, bensì un modello integrato, in cui le autorità cantonali svolgono un ruolo essenziale nell’attuazione del diritto federale. Ciò è espressione del cosiddetto federalismo di esecuzione : i Cantoni, tramite i propri organi sono responsabili dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto federale. In questo contesto, si applica il principio della preminenza del diritto federale, sancito dall’art. 49 della Costituzione federale , secondo cui il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. Dunque, è stata unificata la procedura civile; tuttavia, l’organizzazione giudiziaria rimane comunque di competenza cantonale. In particolare, ai Cantoni spetta :
venga trattata da un giudice monocratico o in composizione collegiale);
L’ organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è di competenza dei Cantoni : ogni Cantone disciplina autonomamente la struttura e il funzionamento delle proprie autorità giudiziarie. I Cantoni devono rispettare determinate garanzie fondamentali , sancite a livello sia costituzionale sia internazionale :
1. Principio di celerità : i Cantoni devono elaborare delle strutture giudiziarie efficienti; 2. Garantire il diritto a un’autorità imparziale, indipendente e competente ; 3. Garantire il diritto alla via giuridica , ossia la possibilità di far valere i propri diritti dinanzi ad un’autorità giudiziaria.
parte di un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge. Uno istituto a presidio dell’imparzialità del giudice è quello della ricusazione , disciplinato dall’ art. 47 cpc , che consente alle parti di contestare l’imparzialità o l’indipendenza non soltanto del giudice, ma di tutti coloro che operano in seno a un’autorità giudiziaria. CANTONE TICINO In riferimento al Canton Ticino , i due testi normativi che a livello cantonale specificano e disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie cantonali sono:
Nel Canton Ticino, la LOG stabilisce la ripartizione territoriale :
Nei restanti distretti giudiziari del Canton Ticino, le Preture presentano una struttura unitaria, con competenza su tutte le materie civili senza suddivisione interna per materia. Le giudicatore di pace sono competenti per ciascun Circolo del Cantone, come sancito dall’art. 28 LOG. Queste autorità fungono da autorità di conciliazione e sono competenti per le cause patrimoniali fino a 5000 CHF e, possono, nel corso del procedimento, sottoporre alle parti una proposta di giudizio , la quale, se accolta, chiude il procedimento. Oltre alla funzione conciliativa, in taluni casi, il giudice di pace può anche decidere la causa nel merito , laddove il valore litigioso non superi i 5000 CHF e solo se non si tratti di materie escluse (quali diritti reali e controversie disciplinate dalla LF sulla parità dei sessi, per le quali la competenza è attribuita alle Preture). Il segretario assessore ha infatti la facoltà di sottoporre alle parti una proposta di accordo , con l’obiettivo di raggiungere una composizione amichevole della lite prima dell’instaurazione del processo. Ai sensi dell’ art. 209 cpc , in caso di mancata conciliazione , l’autorità competente rilascia un’ autorizzazione ad agire , la quale consente alla parte interessata di iscrivere la causa dinnanzi al Pretore di prima istanza entro un termine di 3 mesi. Decorso inutilmente tale termine, la parte dovrà ripetere la procedura di conciliazione. Il Tribunale di Appello del Canton Ticino è suddiviso in Tre Sezioni , ciascuna con competenze specifiche:
Il cpc è suddiviso in quattro parti , ognuna delle quali è suddivisa in Titoli :
Disposizioni generali, Titolo I: oggetto e campo di applicazione Art. 1 cpc : oggetto Il presente codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per: a. Vertenze civili; b. I provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione; c. Le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti; d. L’arbitrato. Al cpv 1 viene specificato che il cpc si applica dinanzi alle giurisdizioni cantonali, sottintendo che esso non sarà applicabile dinanzi al TF, il quale è invece retto dalla LTF. Il cpc disciplina la procedura civile davanti ai tribunali cantonali, con riferimento alle vertenze civili ( a ). Tuttavia, in Svizzera la distinzione tra diritto civile e diritto pubblico non è sempre immediata. Per questo motivo, è stato necessario un intervento del Tribunale federale e della dottrina per elaborare una serie di criteri distintivi, utili a determinare se una determinata controversia rientri nella sfera del diritto civile (e quindi nel campo di applicazione del CPC) oppure in quella del diritto pubblico. Il Tribunale federale ha precisato che tali criteri non devono essere applicati in modo rigido o astratto, ma tenendo conto delle caratteristiche concrete della controversia. Questi criteri sono:
1. Criterio degli interessi : si avrà una controversia di diritto pubblico se la norma tutela interessi di natura pubblica ; si avrà una controversia di diritto civile , se la norma tutela interessi di natura privata ; 2. Criterio della subordinazione : si tratta di una norma di diritto pubblico allorché lo Stato si pone in una posizione di supremazia rispetto al privato; se lo Stato si pone in una posizione paritetica rispetto al cittadino, la controversia è di diritto civile ;
Art. 3 cpc: organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione In Svizzera il sistema giudiziario si articola su tre livelli di giurisdizione :
L’articolo 335 CPC prevede che: “Il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni straniere sono retti dai trattati internazionali e dalla LDIP.” Il CPC non disciplina direttamente la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere, ma rimanda alle fonti internazionali e alla LDIP, che stabiliscono le condizioni e le modalità per rendere una decisione straniera efficace in Svizzera. Nell'ambito dell’ arbitrato internazionale sono fatte salve le disposizioni del diritto internazionale, il CPC si applica solo all’arbitrato interno. La LDIP è la legge principale del diritto internazionale , emanata nel 1987, si occupa della giurisdizione delle autorità svizzere , del diritto applicabile nel caso concreto, dell'esecuzione e del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere. La dottrina parla di codificazione completa in quanto riguarda tutti questi piani. Inoltre, sono numerosi i trattati internazionali (sia bilaterali che multilaterali) che incidono sulla competenza giurisdizionali. I Trattati internazionali prevalgono sulla LDIP. La Convenzione di Lugano (C.LUG) è il trattato internazionale più importante, è il principale strumento internazionale in materia di competenza giurisdizionale e riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in ambito civile e commerciale. La convenzione di Lugano non disciplina il diritto applicabile, si occupa solo di stabilire la giurisdizione. Rispetto a quanto non previsto da questa convenzione, bisogna andare a vedere la legge Federale. Origini della Convenzione di Lugano : Nel 1968 sei stati dell'allora comunità economica europea firmarono nel 1973 la Convenzione di Bruxelles. Quest’ultima crea un sistema uniforme in merito alla competenza internazionale diretta e rispetto a quella indiretta (relativa al riconoscimento della sentenza straniera). Il limite principale della Convenzione di Bruxelles consisteva nel fatto che non consentiva l’adesione di Stati terzi, rimanendo quindi confinata ai Paesi membri della CEE. Ciò generò l’esigenza di avviare una trattativa parallela per estendere l’ambito di applicazione del sistema anche a Stati non appartenenti alla Comunità. Il risultato fu la Convenzione di Lugano , conclusa nel settembre del 1988 ed entrata in vigore nel 1992. Essa riproduce sostanzialmente il contenuto della Convenzione di Bruxelles, consentendo tuttavia la partecipazione di Stati terzi, come la Svizzera. La Convenzione di Bruxelles riveste grande importanza, poiché i tribunali svizzeri, pur non essendo vincolati dalle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), seguono tradizionalmente la sua giurisprudenza come prassi interpretativa consolidata. La Convenzione di Lugano del 1988 è stata sottoposta a revisione nel 2007, la quale è entrata in vigore per la Svizzera il 1º gennaio 2011, in coincidenza con l’entrata in vigore del Codice di procedura civile federale (CPC). È definita come convenzione doppia perché disciplina sia la competenza diretta sia la competenza indiretta. Tale convenzione attiene a questioni procedurali, non si occupa di individuare il diritto applicabile. E’ vincolante per tutti gli stati contraenti, nessuno stato può rifiutare la competenza sostenendo che un altro giudice risulterebbe più idoneo in considerazione agli interessi delle parti. I contraenti della Convenzione di Lugano (2007) sono l’Unione Europea, come soggetto unitario (e non i singoli Stati membri dell’UE individualmente), la Svizzera , la Danimarca, la Norvegia e l’Islanda.
Come avviene l’esame della competenza diretta? Il tribunale svizzero deve procedere come segue:
L’ esecuzione si pone l’obiettivo di dare attuazione a quanto stabilito nella sentenza del giudice. La disciplina applicabile dipende dall’ oggetto della decisione. Se si tratta di somme di denaro, verrà applicata la LEF. Per tutti gli altri casi, quindi che non abbiano ad oggetto pretese pecuniarie, si applicano gli artt. 335 ss cpc. Si parla di giudicato formale allorché la decisione non può più essere impugnata con i mezzi di impugnazione ordinari. L’ esecutività della decisione si realizza nel momento in cui la pretesa oggetto del giudizio può essere attuata coattivamente , ossia fatta valere attraverso l’intervento degli organi dello Stato preposti all’esecuzione forzata. La decisione è esecutiva in due casi (art. 336 cpc): a. È passata in giudicato e il giudice non ha sospeso l’esecuzione; b. Pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente. Tendenzialmente, il giudice esecutivo è colui che ha emesso la sentenza. Tuttavia, il giudice è diverso a seconda che l’esecuzione sia diretta o indiretta. L’esecuzione della decisione però, deve sempre essere ordinata da un tribunale, il quale può essere rappresentato:
ESECUZIONE DIRETTA : provvede direttamente il giudice di merito ad emanare le misure di esecuzione. Pertanto, la richiesta deve avvenire su istanza di parte. Quindi, onde evitare di doversi successivamente rivolgere al giudice dell’esecuzione, la parte può direttamente richiedere al giudice di prima istanza anche l’applicazione delle misure di esecuzione. Alla controparte, peraltro, viene data la facoltà di chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’esecuzione stessa (ad esempio, in caso di adempimento). La decisione del giudice dell’esecuzione con cui si sospende l’esecuzione, può essere impugnata con il reclamo. L'esecuzione diretta (da parte del giudice di merito) è esclusa rispetto alle sentenze straniere, che devono essere dichiarate esecutive (riconosciute) da un tribunale svizzero. ESECUZIONE INDIRETTA : ai sensi dell’art. 338 cpc, se la decisione non può essere direttamente eseguita, la domanda di esecuzione deve essere presentata al giudice dell’esecuzione. La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni di esecutività siano adempiute ed è tenuta ad allegare i documenti necessari. Quindi, laddove il tribunale di merito che ha pronunciato la sentenza, non abbia ordinato alcuna misura di esecuzione, la parte vittoriosa deve presentare un’ istanza al giudice dell’esecuzione , il quale deciderà in procedura sommaria (in Ticino sarà il Pretore). In caso di sentenza straniera, per determinare chi sia il giudice dell’esecuzione del provvedimento in Svizzera, è necessario innanzitutto rivolgersi al giudice svizzero competente e chiedere il riconoscimento della decisione straniera. I testi normativi a cui fare riferimento sono la LDIP e la Convenzione di Lugano. Il requisito generale per il riconoscimento è che la decisione non contrasti con l’ordine pubblico svizzero
istituzionalizzato questa prassi, individuando specifiche materie per le quali la competenza di prima istanza è attribuita direttamente a un tribunale superiore cantonale. Ciò comporta una deroga al principio della doppia giurisdizione , in quanto la decisione è resa direttamente dal Tribunale Cantonale d’Appello, che rappresenta la più alta autorità giudiziaria cantonale. Il giudice dell’istanza cantonale ha competenza per materia, indipendentemente dal valore litigioso della causa, il quale non rileva salvo alcune eccezioni inserita dalla riforma nel cpc: in caso di concorrenza sleale e di azioni giudiziali contro la Confederazione , si adirà all’istanza cantonale unica solo se il valore litigioso è superiore a 30.000 CHF, in caso contrario, si procederà secondo la procedura di doppia istanza. Il legislatore ha previsto inoltre altre ipotesi in cui non vige l’obbligo di procedere in istanza cantonale unica, ma in cui viene comunque consentito ai Cantoni di istituire tribunali specializzati al fine di estendere l’istanza cantonale unica anche alle istanze commerciali e alle assicurazioni complementari :
istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale;
sociale contro le malattie : i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie. Un ulteriore ipotesi di istanza cantonale unica è quella descritta dall’ art. 8 cpc - azione diretta dinanzi all’autorità giudiziaria superiore :
1. Nelle controversie patrimoniali il cui valore litigioso raggiunga almeno 100.000 CHF, l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore; 2. L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica. Le controversie giudicate in istanza cantonale unica seguono la procedura ordinaria , con l’esclusione, prevista dal cpc, della procedura semplificata e abbreviata. Tale regola si fonda sull’art. 243 cpv 3 cpc, il quale dispone: la procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica , secondo gli artt. 5 e 8 o deferita al tribunale commerciale secondo l’art. 6. La decisione assunta dal Tribunale Unico , in caso di istanza cantonale unica, è direttamente impugnabile dinanzi al TF , ai sensi dell’art. 175 LTF. Il Tribunale competente a decidere con istanza cantonale unica, è altresì competente a emettere provvedimenti cautelare e super-cautelari.
Per valore litigioso si intende il valore economico della controversia. Nel processo civile, da tale valore possono dipendere:
a 30.000 CHF.
controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino a 30.000 CHF;
un controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso riconosciuto dalla sentenza è di almeno 10.000 CHF. Come si calcola il valore litigioso? Ai sensi dell’art. 91 cpc, il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento non sono computati ad esso. Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice. In realtà, il momento della domanda non va confuso con l’ atto introduttivo della litispendenza : quest’ultimo indica l’atto con il quale l’attore formula per la prima volta la richiesta di giudizio che determina un certo valore litigioso, si parla sostanzialmente:
dell’art. 221 cpc;
Dal valore litigioso dipende altresì la competenza per materia, la quale, tuttavia, può derivare da altri criteri: dalle parti in causa e dalla natura della pretesa. Dal valore litigioso dipende anche il tipo di procedura: la procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30.000 CHF. Dunque, l’art. 91 cpc stabilisce la regola, mentre l’ art. 94 cpc regola un’ipotesi particolare, ovverosia la domanda riconvenzionale : il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.
Consente di individuare la circoscrizione dell’ufficio giudiziario territorialmente competente. Determina il tribunale nei confronti del quale l’attore può proporre la domanda giudiziale. In Svizzera distinguiamo diversi fori:
non possono derogare a un foro imperativo. Il foro è imperativo soltanto se è espressamente qualificato come tale dalla legge ed è inderogabile per le parti. Sicché, queste ultime, non vi possono derogare neanche in caso di proroga di foro (art. 117 cpc) e né con la costituzione in giudizio del convenuto.
imperativo alternativo, in relazione al quale, le parti hanno la possibilità di poter decidere tra i due fori imperativi. Quest’ultimo viene previsto nell’ambito dei provvedimenti cautelari e nel diritto di famiglia.
Salvo che la legge disponga altrimenti, le azioni si propongono: contro una persona fisica , al giudice del suo domicilio; contro una persona giuridica , al giudice della loro sede. Il cpc, sotto questo profilo, si conforma al principio sancito dall’ art. 30 cpv 2 Cost ., secondo il quale, nelle azioni civili, il convenuto ha diritto a che la sua causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. Il domicilio è un concetto che esplicita la relazione giuridica tra persona e luogo. In assenza di domicilio , verrà utilizzato il criterio della dimora , ai sensi dell’ art. 11 cpc. La dimora è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se quest’ultima è limitata a priori. In sintesi, laddove vi fosse assenza di domicilio, l’art. 11 cpc stabilisce che la competenza spetti al giudice del luogo ove il convenuto ha la sua dimora abituale. In assenza anche della dimora, è competente il giudice dell’ultimo luogo di dimora conosciuto dal soggetto. Proroga di foro - art. 17 cpc : Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foto per una controversia esistenze o futura, in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l’azione può essere proposta soltanto al foro pattuito. Il patto deve essere stipulato per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Un foro può essere derogato solo attraverso la c.d. proroga di foro , ovvero sia mediante un accordo oppure attraverso la costituzione in giudizio del convenuto. In relazione al cpv 1, laddove le parti accordino una proroga di foro, quello diventa foro esclusivo. Tale proroga è esclusa nel solo caso in cui si tratti di un foro imperativo (per definizione inderogabile), il quale è tale solo ed esclusivamente nella misura in cui è così qualificato dalla legge. Infatti, se si attuasse una proroga di foro ex. art. 17 cpc, a fronte di un foro imperativo ex. art. 9 cpc, il tribunale deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza. Questo perchè, ai dell’art. 60 cpc (esame dei
presupposti processuali), il giudice deve esaminare d’ufficio i presupposti processuali, tra i quali rientrano la competenza per materia e per territorio. Per attuare la proroga di foro è necessario stipulare un accordo tra le parti che presenti la forma scritta o altra forma che consenta la prova per testo. Costituzione in giudizio del convenuto - art. 18 cpc : Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momento in cui il convento si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione d’incompetenza. Poniamo il caso in cui l’attore citi in giudizio il convenuto dinanzi ad un foro diverso da quello previsto. Laddove il convenuto si fosse costituito in giudizio e non abbia sollevato l’eccezione d’incompetenza o il giudice non l’abbia rilevata d’ufficio, vi è un’ accettazione tacita della competenza. Vi sono delle ipotesi da ricordare: Art. 13 cpc - provvedimenti cautelari : Salvo che la legge disponga altrimenti, per l’ emanazione dei provvedimenti cautelari è imperativo : a. Il foro competente per la causa principale, oppure b. Il foro del luogo ove il provvedimento deve essere eseguito. Sono quindi previsti due fori imperativi alternativi, la cui scelta è rimessa all’attore o al convenuto e, in entrambi i casi, viene sottolineata la rilevanza di alcune caratteristiche del provvedimento cautelare. Art. 23 cpc - diritto di famiglia : Per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte. Anche nel diritto di famiglia vi è quindi una competenza alternativa. Art. 31 cpc - azioni da contratto : Per le azioni derivanti da contratto è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione caratteristica. Tale foro è imperativo soltanto sulla carta, perchè in realtà, nella prassi, si consente (e talora si incentiva) la proroga di foro; questo al fine di evitare di sovraccaricare le autorità giurisdizionali, vista la quantità di controversie in materia contrattuale. Art 38 cpc - incidenti di veicoli a motore e di cicli : Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli, è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo dell’incidente.
giuridica prevista dal diritto sostanziale, in relazione alle persone fisiche e alle persone giuridiche.
diritto federale ad entità giuridiche che in realtà non hanno una propria capacità giuridica (es. comunione dei condomini nella proprietà per piani → il diritto federale riconosce la capacità di essere parti limitatamente a taluni atti con riferimento al rispetto del regolamento condominiale. Capacità processuale - art. 67 cpc : Ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili; Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale. Se capace di discernimento, chi non ha l’esercizio dei diritti civili può: a) Esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità; b) In caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari. ARTICOLO 143 CPC Il cpv 1 bis dell’ art. 143 cpc , è in vigore dal 1° gennaio 2025. Cosa succede se io inoltro un atto a un tribunale incompetente? Se l’atto è inoltrato tempestivamente (rispetta i termini), ma viene inoltrato al tribunale incompetente, questo deposito si deve considerare valido e il tribunale erroneamente adito deve trasmettere d’ufficio gli atti al tribunale svizzero competente. In questo caso gli effetti della domanda decorrono dal momento di inoltro originario dell’atto. Con il deposito della domanda si determina la litispendenza della causa. Prima dell’introduzione di questo nuovo articolo, il cpc non diceva nulla a riguardo. Tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale Federale aveva già chiarito che in caso di presentazione tempestiva al tribunale di prima istanza, il termine di impugnazione doveva considerarsi rispettato e il tribunale incompetente avrebbe dovuto trasmettere senza indugio l’atto al tribunale superiore competente. RICUSAZIONE - art. 47 - 51 cpc Art. 30 cpv 1 Costituzione federale - procedura giudiziaria : nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati. Art. 6 CEDU - diritto ad un equo processo : prevede specularmente tali garanzie. L’ art 47 cpc disciplina i motivi di ricusazione del giudice : chi ha un interesse personale nella causa; ha partecipato alla medesima causa in altra verse; o era unito in matrimonio; è in rapporto di parentela, ecc. Il legislatore federale, con la locuzione chi opera in seno a un’autorità giudiziaria , intende estendere le garanzie Costituzionali non soltanto alla figura del giudice, ma tale previsione si estende a chiunque possa di fatto influenzare la decisione finale (es. cancellieri, periti, conciliatori, assistenti dei giudici, ecc). A presidio dell’art. 30 della Cost., il TF afferma che i motivi di ricusazione elencati non sono tassativi : il giudice potrà essere ricusato anche laddove si verifichino ipotesi non disciplinate ma che comunque minano la sua indipendenza e la sua imparzialità.
Al capoverso 2, invece, il legislatore chiarisce ciò che non può intendersi come motivo di ricusazione : non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:
La legge non dice nulla sul punto: in questa ipotesi la decisione verrà presa da un’autorità giudiziaria senza la presenza del soggetto destinatario della domanda di ricusazione. La decisione sulla ricusazione è impugnabile mediante lo strumento del reclamo. Qual è il destino degli atti compiuti dal soggetto che è stato ricusato? Se il giudice ha già compiuto degli atti e successivamente viene ricusato, tali atti sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede. Laddove però si trattasse di prove irripetibili , queste potranno essere comunque prese in considerazione dal giudice istituito, nonostante siano state assunte dal giudice ricusato. Laddove la parte dovesse venire a conoscenza di un motivo di ricusazione dopo che la sentenza sia passata in giudicato, potrà avvalersi di un mezzo di impugnazione straordinario , ossia la revisione. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA PROCEDURA Il comportamento secondo buona fede Art. 52 cpc - comportamento secondo buona fede : tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede. I riferimenti normativi rispetto al comportamento secondo buona fede, oltre all’art. 52 cpc, sono: l’articolo 2 del cc e l’art. 9 Cost., il quale, rubricato protezione dell’arbitrio e della buona fede , sancisce che ognuno ha diritto di essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli Organi dello Stato. L’articolo ribadisce quanto è già sancito in Costituzione federale e, con la locuzione tutte le persone , fa in modo che tale principio si estenda non soltanto nei confronti delle parti, ma anche in relazione agli avvocati, ai giudici e, secondo quanto sancito dal TF, anche agli impiegati. Quali sono le varie declinazioni del principio di buona fede rispetto ai soggetti del procedimento?
- Rispetto alle^ parti,^ va posto in relazione all’art.^ 2 cpv 1 cc , secondo cui^ ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri obblighi.