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Diritto processuale penale, Dispense di Diritto Processuale Penale Progredito

Diritto processuale penale, riassunto dispensa Elisa lorenzetto

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 15/09/2025

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Utente sconosciuto 🇮🇹

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DIRITTO PROCESSUALE PENALE
2023
Argomenti del primo periodo di lezione:
(Premesse storico culturali)
1. Le garanzie fondamentali della persona nella Costituzione e nelle Carte internazionali.
La costituzionalizzazione del “giusto processo”.
(Parte statica)
2. I soggetti. Le parti.
3. Gli atti processuali. Le invalidità.
4. Le prove e il procedimento probatorio.
5. Le misure cautelari.
Argomenti del secondo periodo di lezione:
(Parte dinamica)
1. Le indagini preliminari e l’udienza preliminare.
2. Il giudizio.
3. I riti speciali.
4. Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
5. Le impugnazioni.
6. L’esecuzione.
7. I rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Sono esclusi dal programma i seguenti argomenti:
1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace.
2. Il processo minorile.
3. Il procedimento di accertamento della responsabilità delle persone giuridiche (d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231).
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Argomenti del primo periodo di lezione:

(Premesse storico culturali)

  1. Le garanzie fondamentali della persona nella Costituzione e nelle Carte internazionali. La costituzionalizzazione del “giusto processo”.

(Parte statica)

  1. I soggetti. Le parti.
  2. Gli atti processuali. Le invalidità.
  3. Le prove e il procedimento probatorio.
  4. Le misure cautelari.

Argomenti del secondo periodo di lezione:

(Parte dinamica)

  1. Le indagini preliminari e l’udienza preliminare.
  2. Il giudizio.
  3. I riti speciali.
  4. Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
  5. Le impugnazioni.
  6. L’esecuzione.
  7. I rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Sono esclusi dal programma i seguenti argomenti:

  1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace.
  2. Il processo minorile.
  3. Il procedimento di accertamento della responsabilità delle persone giuridiche (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

DEFINIZIONE di processo penale - Francesco Carrara : il processo penale è “una serie di atti solenni, coi quali certe persone a ciò legittimamente autorizzate, osservato un certo ordine e forma determinata dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro autori, affinché la pena si storni dagli innocenti e si infligga ai colpevoli”. In questa nozione è racchiuso uno dei tratti salienti di un processo penale: il processo penale è un fenomeno regolato : significa che il suo svolgimento viene disciplinato da norme e segue determinate forme. E l’insieme di queste norme che dettano le forme del processo penale è quello che va sotto il nome di diritto processuale penale. Talvolta si parla di “ rito ” per evocare l’idea di una cerimonia, mettendo in risalto un aspetto “spettacolare/ liturgico” del processo, infatti nel processo penale nostro i protagonisti del processo penale indossano una toga. E tutto questo dà l’idea di una liturgia che sta dietro a questo momento particolarissimo che è il processo penale. A cosa servono queste forme regolate da determinate norme? il fatto che il processo penale sia regolato da norme che descrivono determinate forme si può spiegare in due significati principali:

  1. Le disposizioni servono pe r guidare l’accertamento dei fatti e delle responsabilità, servono per indirizzare questo iter in modo che possa arrivare al suo risultato che è quello di consentire l’accertamento dei fatti e delle responsabilità. È una finalità, questa, di tipo cognitivo: consentono di raggiungere una determinata conoscenza. G. Capograssi: “il processo è una ricerca ordinata di verità” Inoltre, il nostro testo dice che “Giudicare è un compito impossibile ma necessario” :
  • (^) È impossibile perché non siamo in grado di conoscere la verità storica, il processo penale non è in grado di generare una osservazione diretta dei fatti ma può soltanto ricostruirli in dimensione retrospettiva rispetto a quello che i fatti hanno lasciato all’interno della realtà fenomenica e lo fa tramite dei segnali, delle prove, e qui però annida il rischio di un errore perché non c’è una osservazione diretta ma si guarda al passato e si ricostruisce qualcosa che è avvenuto nel passato e quindi è un compito impossibile; però è necessario perché la società non può tollerare determinati comportamenti che si considerano incompatibili rispetto alla sua ordinata sopravvivenza e quindi è legittima la pretesa di punire coloro che si

sono resi responsabili di questi comportamenti, per questo giudicare è necessario (si passa

dalla res iudicanda alla res iudicata.

  • (^) E’ necessario perchè si tratta di fatti criminosi e la società non si può permettere di

lasciare impuniti certi atti.

L’iter che viene stabilito dalle norme e dalle forme è quell’insieme di attività al termine delle

quali una persona che è a ciò legittimata cioè il giudice (colui che è chiamato a ius dicere) emetterà una decisione che la collettività è disposta ad accettare come vera: è una convenzione, e ci fidiamo di quella decisione perché è stata presa nel rispetto di determinate norme e di determinate forme che, secondo l’ordinamento, sono quelle migliori per avvicinarsi all’accertamento della verità, pur nella consapevolezza che non avremo mai la certezza che quella è la verità). Il processo di accertamento penale ha una caratteristica che lo differenzia e lo rende particolare rispetto ad altri meccanismi di accertamento: è una forma di conoscenza che implica l’ uso della forza. Come scriveva Carnelutti “il delitto appartiene al regno dell’ombra”, è un qualcosa che tende a nascondersi e quindi per vincere questa resistenza e poter portare a galla la ricostruzione del fatto è necessario esercitare una forma di coazione, ecco il processo penale ha questa caratteristica: esercita una forza. Infatti la seconda funzione è:

penale, non deve farci perdere di vista che tutta la giustizia penale costituisce un sistema: non si può conoscere il processo penale se non si conosce anche il diritto penale di cui la normativa processuale consente l’attuazione. La legge 134 del 2001 (riforma Cartabia) ha dettato norme che riguardano l’aspetto organizzativo e quindi riguardano l’efficenza del sistema. DIRITTO PROCESSUALE PENALE vs PROCEDURA PENALE Sebbene oggi possiamo considerarli sinonimi, da un punto di vista sostanziale i termini "diritto processuale penale" e "procedura penale" sono storicamente differenti. Se parla di diritto processuale penale ci sentiamo più garantiti, è un diritto processuale penale vuol dire che mi sta dicendo i limiti entro cui può avvenire l’accertamento processuale, vuol dire che chi si occupa di diritto processuale penale è molto attento agli aspetti delle libertà e delle garanzie. Se invece parla di procedura penale fa venire in mente la vecchia processura penale del periodo buio dell’epoca sei o settecentesca in cui l’accertamento era un po’ nella disponibilità dell’inquisitore (quindi evoca un cosa un po’ poco piacevole dal punto di vista delle libertà e delle garanzie), Ma il primo evoca qualcosa di asettico, disancorato dalla realtà , mentre la procedura è evoca un approccio più integrato alla materia. Quindi: entrambi i termini hanno un “pro” e un “contro”. Vincenzo Manzini (l’artefice del codice di procedura penale del 30) nel suo "trattato di diritto processuale penale (italiano )", dava un'impostazione normativa alla materia: lo studio delle norme che regolano il processo penale. Per lui il diritto processuale penale è una materia che non studia il processo penale: studia le norme che regolano il processo penale (concezione fortemente normativa, molto formalizzata: il processo penale lo studiano le scienze sociologiche). Francesco Carnelutti. (Nelle sue "lezioni sul processo penale " egli parte dall'assunto che non basta studiare le norme, bisogna studiare i fenomeni che portano alla creazione di quelle norme. Va a vedere come le norme operano in concreto). Pubblica il suo volume che si intitola “lezioni sul processo penale”, questo significa che mette in campo una sorta di approccio integrato alla materia perché contano non solo le leggi, ma anche il modo in cui gli uomini applicano quelle leggi: il processo penale è una materia viva, non è puto diritto. Piero Calamandrei " elogio dei giudici scritto da un avvocato" , in questa immagine vediamo una bilancia che porta da una parte i codici e dall’altra una rosa e, a dispetto di ogni legge sulla fisica, questa bilancia pende dalla parte della rosa e non dalla parte dei codici. Con questo simbolo ci vuole dimostrare che contano molto di più gli uomini che applicano le leggi, conta molto di più la componente umana che non la legge stessa PREMESSE STORICO CULTURALI Il processo penale è luogo di conflitti, esiste una bilancia che pone da un lato l’ EFFICIENZA , dall’altro le GARANZIE : si tratta di interessi che all’interno del processo penale sono in conflitto. Con il processo penale si vuole arrivare all’accertamento dei fatti e lo si vuole fare anche in maniera rapida/efficiente in modo da ottenere subito una risposta di giustizia/una reazione rispetto ai comportamenti che sono considerati come incompatibili con il vivere civile.

  • (^) Da un lato il processo penale serve ad accertare la responsabilità
  • (^) Dall'altro lato però vi è anche l’esigenza di rispettare le garanzie fondamentali di coloro che sono coinvolti nella vicenda processuale, e per poter rispettare le garanzie è necessario che l’accertamento proceda lungo un iter ben definito rispettoso di determinate forme che sono garanzia di sostanza (abbiamo l'interesse contrapposto della tutela degli interessi fondamentali. Ciò significa che bisogna porre delle forme di garanzia degli interessi delle persone sottoposte a processo per assicurare una eguale posizione). È chiaro che queste due esigenze entrano in conflitto perché nel momento in cui devo tutelare le garanzie e devo quindi stabilire delle forme in qualche modo vado a creare un intralcio nel meccanismo processuale, lo appesantisco, lo rendo più articolato, lo rendo più macchinoso, e quindi rischio di compromettere l’altra esigenza che è quella della efficienza dell’accertamento. Si può entrare in conflitto, bisogna stare attenti perché le forme sono a garanzia di sostanza ma una esasperazione delle forme potrebbe compromettere Questi due valori non di bilanciano mai: le garanzie prevalgono sempre e non possono essere travolte dall’efficenza. Nella riforma Cartabia questi due vengono visti come un binomio: l’efficienza deve essere funzionale all’attuazione delle garanzie. SCOPO DEL PROCESSO : arrivare all’accertamento dei fatti e quindi bisogna fare in modo di non esasperare le garanzie, anche perché un ideale di efficienza e anche di economia processuale è un qualcosa che garantisce non solo la pretesa punitiva dello Stato ma garantisce anche l’imputato (è una garanzia anche per l’imputato). Il processo è di per sé una pena, ed è una pena per tutti: per l’imputato sia che egli sia innocente sia che egli sia colpevole, per la collettività. Un processo estremamente lungo è un processo che ritarda il soddisfacimento della pretesa punitiva Statuale, è un processo che se l’imputato è innocente gli genera una sofferenza irragionevole, se l’’imputato è colpevole comunque il processo è ingiusto nei suoi confronti perché una condanna che intervenga a distanza di molto tempo rischia di snaturare completamente quella che è la finalità rieducativa della pena. Quindi il processo eccessivamente lungo è sicuramente un qualcosa da evitare nell’interesse di tutti, però non bisogna confondere quelle che sono le forme che garantiscono la sostanza e quindi le libertà individuali, rispetto a quelli che sono i meri formalismi: sono questi che vanno evitati perché probabilmente sono inutili. Se questo è vero e quindi se nel processo penale c’è un conflitto tra l’esigenza dell’efficienza e quella delle garanzie, vi è chiaro che il processo penale persegue scopi che sono tra loro contrapposti perché da un lato bisogna proteggere la società e quindi evitare il deflagrare della delinquenza e quindi scoprire reati e applicare sanzioni (accertare i reati che risponde ad una istanza di protezione sociale) questo è espressione di autorità (difesa della società). Dall’altro lato però c’è anche l’esigenza di evitare che si pervenga a una condanna di chi invece è innocente e quindi bisogna evitare le condanne ingiuste, bisogna predisporre quindi degli strumenti che consentano di accertare se il fatto di reato è stato davvero commesso dall’imputato, fornendogli tutte le garanzie a questo proposito, e quindi questo tipo di scopo punta verso la tutela dell’individuo. È quella contrapposizione che abbiamo richiamato prima:
    • (^) l’ accertamento e limiti ;
    • (^) l’ autorità e le libertà individuali ;
    • (^) l’ efficienza e le garanzie.

l’accertamento della verità con pieni poteri coercitivi (poteri estesi e coercitivi, quindi le parti non hanno un potere in materia di prova, ma la prova è gestita dall’iniziativa d’ufficio).

  1. Segretezza: il modello inquisitorio si avvale della segretezza, sia verso l’esterno quindi sia rispetto alla collettività (non è un processo trasparente, è segreto); sia rispetto all’imputato: la raccolta delle prove avviene in segreto, senza nessun tipo di confronto con le posizioni della difesa, e neppure dell’accusa, tutto sommato, che potrebbero ostacolare l’accertamento della verità [-> segretezza, interna (nei confronti delle parti del processo) ed esterna (nei confronti della collettività)].
  2. Limitazione alla auto-difesa e della difesa tecnica: autodifesa (quindi la cosiddetta difesa personale: tutte le attività che l’imputato è abilitato a compiere in prima persona per discolparsi all’interno del processo penale) difesa tecnica (assistenza del difensore professionista), proprio perché sono viste come degli ostacoli lungo l’incedere dell’accertamento processuale.
  3. Scrittura: il processo inquisitorio è un processo scritto, il fatto che sia scritto lo capiamo perché vi è il trionfo dei verbali: quando, durante la raccolta delle prove da parte del giudice inquisitore, vengono predisposti dei verbali, ecco che questi verbali finiscono sul tavolo del giudice che dovrà emettere poi la decisione senza che vi sia nessun tipo di rapporto tra giudice che deve decidere e colui che ha rilasciato una determinata deposizione/ dichiarazione, il giudice non lo vede, legge il verbale del magistrato inquisitore (trionfo della scrittura, è un processo scritto) -> la decisione viene presa sulla base dei verbali senza che il giudice abbia una percezione diretta delle prove.
  4. Nessun limite all'ammissibilità delle prove : il modello inquisitorio punta al risultato cioè ottenere comunque la verità, e quindi non importa il metodo, importa il fatto di arrivarci e quindi è ammessa qualsiasi tipo di prova (anche il testimone può essere sottoposto alla tortura perché lo scopo principe è la ricerca di verità).
  5. Presunzione di reità : bastano degli indizi a carico dell’imputato (anche una semplice denuncia anonima) perché poi spetti all’imputato discolparsi: l’onere della prova grava sull’imputato e se fallisce la prova della propria innocenza egli sarà condannato perché presunto colpevole (è l'imputato, presunto colpevole, che deve provare la sua innocenza).
  6. Uso della carcerazione preventiva : nel modello di tipo inquisitorio la restrizione della libertà personale di chi è imputato (quindi di chi ancora non è stato condannato) è una diretta conseguenza (è un presunto colpevole quindi che problema c’è a restringere la libertà personale prima ancora della condanna? Si tratta di una applicazione regolare), è una anticipazione della pena visto che è un presunto colpevole, e quindi vi è un abuso della carcerazione preventiva utilizzata in finalità di anticipazione di una pena, proprio sulla base di una presunzione di reità dell’imputato.
  7. Sistema di prova legale quindi è la legge che stabilisce a priori qual è il valore da dare alle prove. Il giudice che deve decidere è imbrigliato in un meccanismo dove è la legge che stabilisce qual è il valore di quelle prove (il valore probatorio delle prove viene predeterminato dalla legge, è stabilito come e quanto valgono le prove).
  8. La prova regina è la confessione : la confessione dell’imputato è esattamente l’obiettivo a cui punta il modello inquisitorio che deve essere ottenuta con qualsiasi mezzo, anche mediante tortura (che, come insegnavano in epoca medievale, viene utilizzata ad eruendam veritate cioè per strappare la verità). È chiaro che qui il modello inquisitorio punta dritto verso il suo risultato, totalmente incurante del metodo che viene seguito.

MODELLO ACCUSATORIO→ qui il soggetto che prende l'iniziativa è l'accusatore, che soggetto distinto rispetto al giudice. Quello che conta (lo strumento efficace) è la ricerca dialettica della verità ad opera delle parti (quindi spetta alle parti fornire gli elementi per l’accertamento). Il modello accusatorio dedica una maggiore attenzione ai diritti individuali e questo anche a scapito delle istanze di repressione. Si tratta di un modello i cui connotati si rinvengono principalmente negli ordinamenti che adottano una impostazione politica di tipo garantista. Caratteristiche: la prima caratteristica da mettere in evidenza è la separazione delle funzioni processuali: mentre nel modelle inquisitorio abbiamo un giudice fact totum, nel modello accusatorio abbiamo un giudice indipendente e imparziale al quale compete decidere sulla base delle prove che sono raccolte dall’accusa e dalla difesa. Cambiamento di prospettiva rispetto al cumulo delle funzioni che si attua nel giudice inquisitore che non solo formula l’accusa, non solo raccoglie le prove, ma poi anche decide. Qui giudice, accusatore e difesa sono funzioni distinte.

  1. Iniziativa di parte, questo significa che spetta, non al giudice (ma è evidente perché il giudice è imparziale per definizione) quindi non può essere il giudice che decide di muovere l’accusa, deve essere un soggetto diverso: l’accusatore. A seconda dei modelli può essere un accusatore di tipo privato o un organo pubblico, comunque un organo indipendente dal potere esecutivo e legislativo.
  2. L ’iniziativa probatoria di parte perché si comincia a distinguere quello che è il momento della ricerca degli elementi di prova, il momento dell’ammissione delle prove, il momento della valutazione delle prove. Alle parti spetterà ricercare le prove, e chiedere l’ammissione delle prove; al giudice spetterà ammetterle e poi valutarle, quindi stabilire che peso hanno in vista della decisione. Però l’iniziativa compere alla parte, non può competere al giudice perché il giudice è imparziale quindi non ha un potere di iniziativa probatoria ex officio. [La stessa iniziativa di parte la troviamo sul piano probatorio: sono le parti che hanno la funzione di ricerca delle prove. Il giudice poi ammette le prove e le valuta ma l'iniziativa spetta alle parti].
  3. Pubblicità: qui la pubblicità è fondamentale perché, rispetto al processo, si vuole garantire una forma di trasparenza che assicuri il controllo da parte della collettività su quello che avviene nell’aula di giustizia (ecco perché pubblicità del processo). E, prima di decidere poi, il giudice deve consentire alla parte interessata di esporre le proprie ragioni (quindi non c’è quella segretezza interna totale che invece domina nel modello di stampo inquisitorio).
  4. Tutela del diritto all’autodifesa (alla difesa personale) e della difesa tecnica che assumono qui un ruolo centrale perché spetta alla difesa esercitare un diritto che è quello alla prova, per cui sicuramente i poteri devono essere garantiti.
  5. Oralità : contrapposta alla scrittura. Quando si parla di oralità si fa riferimento a un concetto misto, non significa solo l’uso della parola, significa oralità-immediatezza (vanno visti insieme questi due termini) -> oralità intesa come rapporto immediato e diretto con le prove quindi il giudice deve avere la possibilità di sentirli i testimoni, non sono utilizzabili dichiarazioni scritte per poter decidere quindi non c’è quell’uso smisurato dei verbali, ma c’è un giudice che sente i testimoni e decide sulla base delle dichiarazioni che vengono rese oralmente davanti alla sua persona, nel contraddittorio tra le parti.

[L'accertamento dei fatti è assunto in medico dialettico: abbiamo la tesi, l'antitesi e la sintesi dialettica che viene tratta dal giudice con la propria decisione. Le due parti devono allora essere in posizione di parità. Vi è poi la presunzione di innocenza, sarà l'accusa a dover dimostrare la sua colpevolezza (onere probatorio spostato). Se l'accusa non è in grado di provare la colpevolezza l'imputato deve essere prosciolto. Ecco perché la libertà personale dell'imputato è la regola (si ammette la custodia cautelare: in presenza di alcuni presupposti sarà possibile limitare la libertà personale anche prima della condanna, ma è un'eccezione). Il sistema si basa sul canone del libero convincimento del giudice: egli valuta le prove secondo il proprio apprezzamento. Non si tratta di discrezionalità illimitata, il libero convincimento è limitato dall'obbligo di motivazione del giudice. La prova regina del processo accusatorio è la testimonianza, la prova orale per antonomasia]. Inoltre:

  • (^) M. INQUISIRORIO: monologoautoritario
  • (^) M. ACCUSATORIO: dialogodemocratico Il modello inquisitorio si caratterizza come monologo, un monologo di un giudice fact totum (giudice che racchiude in sé le funzioni di colui che formula l’accusa, di colui che ricerca le prove e che poi realizza una serie di prove di carattere scritto: i verbali, che finiscono poi sul tavolo del giudice che dovrà emettere la decisione finale), è chiaramente un modello di stampo autoritario dove la difesa e le garanzie individuali vengono totalmente pretermesse: passano in secondo piano, l’importante è arrivare all’esito, possibilmente alla condanna. Nel modello di stampo accusatorio, invece, quello che anima l’accertamento processuale è il dialogo tra parti condotto in posizione di parità l’una con l’altra, quindi accusa e difesa si confrontano, e il giudice invece riveste un ruolo terzo e imparziale. Si realizza quella che potremmo definire la sintesi dialettica (tanto più che, se volessimo dare una simbologia al modello di stampo accusatorio, viene raffigurato con la figura geometrica del triangolo equilatero -> il modello accusatorio è perfettamente disegnato nei triangoli equilateri dove noi troviamo ai vertici della base l’accusa e la difesa, in posizione di parità, e equidistanti rispetto al vertice superiore dove c’è il giudice in posizione terzo e imparziale, colui che è chiamato ad emettere la decisione) quindi il confronto tra la tesi dell’accusa, l’antitesi della difesa, poi si risolve nella sintesi dialettica delle due opinioni che viene resa da parte del giudice che costituisce il vertice di questa piramide ideale in cui può essere rappresentato il modello di stampo accusatorio. Ed è chiaro che un modello di questo tipo è tipico dei sistemi di impronta democratica, proprio perché viene riconosciuta la priorità del ruolo delle parti nella conduzione della dialettica processuale, e diremo la passività del giudice che è chiamato poi ad emettere la decisione senza pregiudizi e quindi deve essere imparziale, e con una posizione di equidistanza tra le parti, quindi deve essere anche terzo. Anche il ruolo di colui che è sottoposto all’accertamento processuale cambia:
  • M. inquisitorio→ colui che viene sottoposto/l’accusato, è detto inquisito, c’è una presunzione di reità che grava su di lui e quindi di fatto è un oggetto dell’accertamento: ha l’obbligo di collaborare, si deve giungere alla sua confessione con ogni mezzo, questo è il ruolo dell’inquisito nel modello inquisitorio.
  • M. accusatorio→ l’accusato invece ha un ruolo differente: è una parte attiva, è il protagonista del processo penale, ha il diritto di conoscere l’accusa che gli viene mossa, e ha il diritto di ricercare gli elementi che gli possono essere utili per difendersi, non ha nessun dovere di collaborazione anzi è assistito da una prerogativa, sulla quale ritorneremo, che è il cosiddetto

diritto al silenzio. Quello che, secondo la terminologia latina, viene definito il canone del nemo tenetur se detegere: nessuno può essere costretto ad auto-incriminarsi, a danneggiarsi da solo. Questa prerogativa assiste l’accusato in un processo di stampo accusatorio. Però il tratto distintivo che oggi ci consente di qualificare un modello come un modello accusatorio o come un modello tendenzialmente inquisitorio (perché inquisitorio puro possiamo dire che non c’è) è proprio il metodo dell’accertamento del fatto :

  • M. accusatorio→ vige un principio fondamentale che è quello del contraddittorio nella formazione della prova (contraddittorio per la prova), questo significa che, a stretto rigore, non si posso usare per la decisione le dichiarazioni rese durante la fase preliminare e che sono state poi raccolte nei verbali: i verbali di dichiarazioni non dovrebbero valere per la decisione (questo è il canone dell’archetipo del modello di stampo accusatorio).
  • M. Inquisitorio→ Tutti quei processi, invece, in cui si ammette che una dichiarazione formata durante la fase preliminare, quindi raccolta in via unilaterale , possa indiscriminatamente filtrare sul tavolo del giudice che deve decidere, che a quel punto formerà il suo convincimento sulla base di prove che non ha visto formare davanti a sé nel contraddittorio tra le parti, ma che si sono formate al di fuori del contradditorio, quei modelli hanno dei connotati di inquisitorietà. [Un modello di stampo inquisitorio costituisce il modello tipico dei sistemi autoritari mentre il modello accusatorio è fatto proprio dai sistemi democratici. Le differenze fondamentali sono quindi:
    1. Il metodo per l'accertamento della verità giudiziale: nel primo manca l'oralità- immediatezza; viceversa nel secondo prevale l'oralità-immediatezza.
    2. La tutela della persona sottoposta alle indagini: nel primo esso è un soggetto passivo gravato da un obbligo di collaborazione; nel modello accusatorio la persona è parte attiva del procedimento, titolare di diritti e esente da alcun dovere di collaborazione nei confronti dell'accusa (diritto al silenzio)].

paesi di common law -> c’è una forte influenza, in quel primo periodo, da parte dei modelli di common law e, l’impronta che assume il processo, è di stampo accusatorio.

Codice napoleonico “ code d’instruction criminelle ” 1808 > SITEMA MISTO

  • (^) Istituzione: prevalentemente inquisitoria
  • (^) Dibattimento: prevalentemente accusatorio Inoltre:
  • (^) da un lato ce separazione delle funzioni processali (perché c’è un giudice istruttore che

formava le prove, ma l’accusa poi veniva mossa/elevata da un soggetto terzo)

  • (^) dall’altro non c’è separazione della fasi processuali (perché i risultati della fase istruttoria potevano poi traghettare, e quindi essere utilizzati, dal giudice del dibattimento per emettere

la decisione finale)

Si tratta di un sistema misto perché prevedeva una sorta di struttura bifasica quindi il processo si strutturava in due diverse fasi:

  1. prima fase: istruzione , era prevalentemente inquisitoria. Qui avevamo un soggetto, il giudice istruttore, che poteva raccogliere e formare le prove in segreto, però attenzione perché era un giudice istruttore distinto dall’accusatore. Quindi era la fase inquisitoria perché poteva raccogliere le prove in segreto MA era distinto da colui che poi formulava l’accusa: l’accusatore era un altro.
  2. seconda fase: dibattimento , che aveva invece contenuti prevalentemente accusatori. Però era solo un’apparenza perché, di fatto, i verbali dell’istruzione condotta dal giudice istruttore finivano sul tavolo del giudice che in dibattimento avrebbe poi preso la decisione finale. Situazione italiana: 1913 → primo codice di procedura penale italiano (Finocchiaro-Aprile) →maggiori garanzie per l’imputato durante la fase istruttoria 1930 → nuovo codice penale e codice di procedura penale (codice Rocco) → codice autoritario che risente dell’impronta del regime fascista CODICE ROCCO : (Sottoscritto da Alfredo Rocco ma sotto l’ideologia sottostante dello studioso Vincenzo Manzini )
    • (^) Istruzione : impronta inquisitoria. 2 tipologie: a. Istruzione sommaria - condotta dal pubblico ministero, che poteva raccogliere/cercare le prove, e decidere poi se rinviare a giudizio l’imputato, come se fosse stato un giudice: quindi cumulava in sé le funzioni di pubblico ministero e di giudice. b. Istruzione formale - condotta dal giudice istruttore (del sistema previgente), che poteva d’ufficio procedere alla raccolta delle prove, in segreto; e poi decidere se rinviare a giudizio l’imputato.
    • (^) Dibattimento : impronta accusatoria (aveva solo una parvenza di accusatorietà. Perché è vero che il dibattimento era pubblico, c’era il giudice, c’era l’accusa, c’era la difesa, però non si formavano le prove in quel dibattimento: il dibattimento era la sede in cui si acquisivano i verbali delle attività che erano state compiute durante la fase istruttoria. Quindi non si sentivano i testimoni, ma si acquisivano i verbali delle dichiarazioni già rese davanti al giudice istruttore, già rese davanti al pubblico ministero (se l’istruzione era sommaria).

Inoltre:

  • (^) Non ce separazione di funzioni (perché c’era proprio una commistione tra colui che raccoglieva le prove e poi formulava l’accusa - mentre il codice napoleonico aveva quantomeno distinto il giudice istruttore rispetto a colui che poi doveva formulare l’accusa, qui viene meno anche questa distinzione)
  • (^) Non ce separazione delle fasi (perché la fase istruttoria genera dei risultati/dei verbali che sono destinati ad essere acquisiti all’interno del dibattimento tramite un meccanismo che è quello delle letture: le letture degli atti della fase istruttoria tradivano chiaramente l’impronta, soltanto apparentemente accusatoria, di quel dibattimento che altro non era che la critica orale di prove che si erano già formate unilateralmente altrove.) In vigore fino al 1989 → quel modello è sopravvissuto, per lungo tempo, anche dopo l’emanazione della Costituzione. Perché la Cost. nel suo impianto originario ha sempre previsto e ha messo al centro alcune garanzia fondamentali, ma non ha mai espresso un opzione netta/ chiara per un determinato tipo di modello processuale.

1999 → riforma dell’art. 111 Cost - siamo arrivati all’affermazione esplicita del principio del

contraddittorio nella formazione della prova, fino a quel momento non c’era, e questo ha consentito effettivamente a un modello processuale basato su valori contrapposti rispetto a quelli della Cost. del 48 di sopravvivere, malgrado tutto, per un lungo periodo di tempo. La Costituzione del 48, benché all’epoca non avesse espresso una opzione esplicita verso il modello di stampo accusatorio, conteneva una serie di principi generali che sono tipici dei modelli di stampo accusatorio. Costituzione che porta una ventata personalistica , che pone al centro l’individuo: (art. 2 Cost. pone al centro la tutela dei diritti); che tutela come inviolabili determinate libertà: la regola è l’inviolabilità della libertà personale, non la sua restrizione (art. 13); così come è inviolabile il domicilio (art. 14); sono inviolabili e sono segrete le comunicazioni (art.15); vi è l’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24), c’è la garanzia di una precostituzione del giudice: il giudice dev’essere precostituito e naturale (art.25); è prevista l’obbligatorietà dell’azione penale, e poi la grande previsione dell’art. 27.2 della presunzione di non colpevolezza; a cui si aggiungono nel testo originale dell’art. 111 l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale. Ennio Ammodio: definisce questo periodo come “garantismo inquisitorio” perché la Corte Cost. all’epoca fece un opera meritoria, sì, ma che incontrava dei limiti cioè poteva semplicemente limitarsi a inserire, nello svolgimento del processo penale, alcune garanzie che il modello del codice rocco aveva completamente pretermesso. Quindi poteva dichiarare incostituzionali determinate norme lì dove vietavano determinate attività (tipo la presenza dei difensori durante le attività istruttorie, oppure il fatto che non fossero previsti dei termini massimi di carcerazione bisognosi di rispetto, o lì dove non veniva sanzionata come una nullità assoluta ma aveva un determinata violazione processuale), però nel complesso la Corte Cost. non poteva rivoluzionarlo il sistema perché non aveva il potere di crearlo daccapo. Quindi, malgrado queste garanzie che venivano accordate grazie alle pronunce della corte, all’imputato in maniera quasi di compensazione rispetto a quella che era l’impronta inquisitoria del modello del codice rocco, non veniva meno quel carattere dirimente per cui gli atti della fase istruttoria comunque finivano sul tavolo del giudice del dibattimento e quindi in ogni caso l’impronta inquisitoria rimaneva sempre tale proprio perché rimaneva in vigore questa assenza totale di separazione tra le fasi: tra la fase istruttoria e il dibattimento.

Anni 80 → seconda legge delega: L. 81/ viene nominata nuovamente una commissione ministeriale per la stesura dell’articolato ancora una volta presieduta dal professor Giandomenico Pisapia. All’epoca il ministro della giustizia era il professor Giuliano Vassalli tanto che il nuovo codice di procedura penale che vedrà di lì a breve la luce è chiamato anche il codice Vassalli (in contrapposizione al codice Rocco del 1930: il ministro guardasigilli dell’epoca Alfredo Rocco; codice Vassalli: porta la firma del ministro della giustizia di quel periodo il professor Giuliano Vassalli anch’egli è stato presidente della nostra Corte Cost. e fu uno dei primi a teorizzare il diritto di difendersi provando -> parlava di diritto processuale penale come di diritto costituzionale applicato e quindi la sua impronta su questo codice ha un’importanza determinante). Il progetto preliminare prende vita poi/viene elaborato in brevissimo tempo, nello stesso 1987, e si arriva quindi all’emanazione del nuovo codice di procedura penale che fu emanato con DPR del 22 settembre 1988 n.447 e fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre di quello stesso anno, ed entrò in vigore il 24 ottobre dell’anno successivo: il 1989. Quindi dal 24 ottobre del 1989 è in vigore il nuovo codice di procedura penale , che è il primo codice dell’età repubblicana (ed è quello su cui tutt’ora ci formiamo, ed è quello che ad oggi regola il nostro processo penale). Principi cardine del nuovo processo penale: E’ un modello di stampo accusatorio, vicino ai sistemi di Common low [ Art 2 comma 1 della L. Delega : …deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio secondo i principi e criteri che seguono (quindi non è un modello astratto) :

  1. Il primo criterio direttivo è la massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale (più avanti vedremo a cosa si riferisce).
  2. Il secondo criterio direttivo è l’adozione del metodo orale, che non significa semplicemente che nel dibattimento si deve parlare: significa che si deve trattare di oralità-immediatezza cioè che le prove si devono formare nel contradditorio tra le parti davanti al giudice (e quindi non più trionfo dei verbali e delle letture).
  3. Il terzo criterio direttivo è la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento. Quindi i PRINCIPI CARDINE sono:
  4. Separazione delle funzioni processuali - Il giudice è identificato come un organo terzo è colui che è chiamato a decidere, non è una parte (! Il giudice non è parte, è terzo e imparziale!) Ha il compito di decidere, e non ha poteri di ricerca della prova. Viene abolita la figura del giudice istruttore abbiamo un giudice diverso che si chiama GIP (giudice per le indagini preliminari) e vedremo che i suoi compiti non sono quelli di ricercare le prove: è un organo di garanzia. Al pubblico ministero (alla polizia giudiziaria -> che sono gli organi investigativi/inquirenti) spetta ricercare gli elementi di prova; e il PM è colui che incarna la funzione dell’accusatore, è colui che eleva l’imputazione, è il dominus delle indagini ed è il titolare dell’azione penale senza più nessuna commistione di ruoli tra giudice e PM [ma non forma le prove, non ne ha più il potere].
  5. Separazione delle fasi processuali: la prova, di regola, ė solo quella che si forma nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice terzo e imparziale. Quello che viene potenziato ė il cosiddetto contraddittorio per la prova : cioè nella fase genetica della prova/nella fase di formazione della prova. Viene meno invece quello che si utilizzava prima: il cosiddetto

contraddittorio sulla prova che altro non era che un confronto postumo sulle risultanze probatorie che si erano già formate unilateralmente, grazie all’attività degli inquirenti: quello non era un contraddittorio effettivo era un contraddittorio successivo/postumo/meramente argomentativo; invece qui viene potenziato il contraddittorio per la prova, e questo comporta una netta distinzione tra la fase delle indagini (chiamate per l’appunto indagini preliminari, scompare la fase istruttoria e adesso abbiamo la fase delle indagini preliminari), nettamente distinta rispetto al processo vero e proprio, in particolare al cuore del processo che è il dibattimento.

3. Parità tra le parti: partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento. Le parti processuali necessarie/principali di un processo penale sono il PM (accusa) e l’imputato (difesa). Nell’ambito delle fonti sovranazionali addirittura si utilizza una terminologia ancora più evocativa: si parla di parità delle armi. Parità tra le parti non significa identità delle parti, non significa che la difesa deve avere poteri identici a quelli che competono all’accusa, sarebbe una soluzione, questa, impraticabile perché accusa e difesa hanno funzioni differenti del processo e quindi non hanno i medesimi poteri. Quello che conta ė che i poteri dell’accusa e della difesa siano tra loro in equilibrio, siano bilanciati in modo che non ci sia una posizione di svantaggio di una parte rispetto all’altra che risulta agevolata/facilitata nella contesa. Quindi bisogna che i poteri siano tra loro tali da poter controbilanciare quelli della controparte. L. 7 dicembre 2000 n. 39 7 : legge in materia di indagini difensive (→ Tra gli istituti che sono volti a dare attuazione a questo particolare principio).

  1. Principio probatorio dispositivo: nel nuovo processo penale il giudice ha perso la signoria sulla prova. Nel vecchio codice era il giudice a interrogare i testimoni e a formulare le domande, l’accusa e la difesa dovevano chiedere al giudice di poter formulare una domanda al testimone. Nel nuovo processo questo non esiste più, anche la composizione dell’aula di udienza ha cambiato proprio dal punto di vista iconografico/scenografico la forma. Ma la ricaduta più evidente di questo principio probatorio dispositivo si rinviene nella regolamentazione del diritto alla prova: l’ art. 190 regola il diritto alla prova (tra le disposizioni generali in materia di prove, nell’ambito del libro terzo del codice): le prove sono ammesse a richiesta di parte→ sono le parti che chiedono l'ammissione delle prove; e soltanto in via di eccezione la legge stabilisce i casi in cui la prova è ammessa invece d’ufficio dal giudice. Il motivo dietro a questo è il fatto che solo le parti conoscono i risultati della fase investigativa, il giudice del dibattimento è all’oscuro, in via diciamo di principio, dei risultati della fase investigativa quindi non sarebbe neanche in grado di (d’ufficio quindi di propria iniziativa) disporre l’assunzione di prove, perché di fatto non conosce quello che è accaduto nella fase investigativa. Le parti invece, che sono al corrente del risultato delle indagini preliminari e dei loro contenuti, allora sì che potranno articolare in maniera consapevole il proprio diritto alla prova. Non è un sistema accusatorio puro perché prevede comunque un potere residuale del giudice di iniziativa in materia probatoria però ripetiamo che si tratta di una eccezione
  2. Massima semplificazione: ė il primo dei 105 criteri direttivi dell’art 2. Il dibattimento costituisce un momento chiave nell’ambito del processo accusatorio e però allo stesso tempo rende evidente di come il sistema accusatorio sia un meccanismo particolarmente complesso: è un meccanismo laborioso che richiede tempo, richiede risorse, richiede impegno, richiede energie e questo fa sì che un meccanismo di questo tipo, che passa

- La^ REGOLA D’ORO^ del processo accusatorio:^ le dichiarazioni [che sono state rilasciate dai] dei testimoni o dai co-imputati possono valere come prova nel processo solo in quanto sono state assunte con il metodo dell’esame incrociato cioè nel contradditorio tra le parti [a

condizione che si siano formate nel contraddittorio]. Ratio: La motivazione risiede nel fatto

che la dichiarazione di matrice unilaterale, quella raccolta durante le indagini dal pubblico inquirente, in segreto quindi fuori dal contradditorio è meno affidabile perché non è sottoposta a questo fuoco incrociato che invece si realizza quando si ha un esame incrociato

ad opera di entrambe le parti. Quindi, ad esclusione di alcune eccezioni tassative (come per

esempio nei casi di sopravvenuta irripetibilità di una dichiarazione), nessuna dichiarazione che è stata raccolta in via unilaterale nelle indagini può essere utilizzata come prova nel giudizio. Art .500 commi 3 e 4 CPP nella sua formulazione originaria che regolava per l’appunto il fenomeno delle contestazioni nell’esame del testimone diceva quello che abbiamo appena illustrato cioè che la dichiarazione che viene utilizzata per le contestazioni, anche se letta dalla parte, non può costituire prova dei fatti in essa affermati, quella dichiarazione può servire soltanto per stabilire la credibilità di colui che viene esaminato in dibattimento -> lo diceva: non può valere come prova. Era la norma simbolo, diciamo, di un processo fondato sul principio del contradditorio nella formazione della prova perché conteneva una regola di esclusione probatoria (la dichiarazione delle indagini non si può utilizzare come prova dei fatti in essa affermati, neppure se contestata al testimone). Art 195 comma 4 CPP: altro baluardo del sistema accusatorio sanciva il divieto di testimonianza indiretta da parte della polizia giudiziaria. Diceva che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimon i. Se durante le indagini la polizia giudiziaria sente una persona informata sui fatti, verbalizza la dichiarazione, e quella dichiarazione abbiamo appena detto che non può essere usata come prova è evidente che non possiamo sentire l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria che ci viene a dire qual è il contenuto di quella stessa dichiarazione significherebbe aggirare il divieto di uso probatorio della dichiarazione unilaterale. Sarebbe come fare entrare dalla finestra quello che si è escluso dalla porta: sarebbe un’elusione del divieto se ammettessi la testimonianza di colui che quella dichiarazione ha raccolto. Questi sono i due baluardi del sistema accusatorio e sono talmente tanto importanti che è proprio su questi due che si abbatte la scure della Corte Costituzionale, e qui arriviamo alla svolta inquisitoria: il nostro legislatore con il codice dell’88 aveva sì previsto questi due punti fermi però, dicevamo, aveva ammesso anche qualche (seppur limitata) eccezione, per esempio l’ipotesi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione della dichiarazione. In questi limitatissimi casi il codice consentiva che la dichiarazione unilaterale raccolta nelle indagini potesse essere usata come prova dei fatti in essa affermati. Erano casi eccezionali, però li prevedeva. Ebbene a fronte di queste previsioni significa che lì dove si verificavano questi presupposti il giudice del dibattimento era legittimato a emettere la sua decisione tenendo conto anche di elementi di matrice unilaterale: casi eccezionali, però c’erano. Queste eccezioni se guardiamo bene trovano tutte un fondamento (preciso) in un principio che non è esplicitato ma è implicito nel nostro sistema processuale che è il "principio di non

dispersione della prova”.

In questo modo la Corte Costituzionale non ha fatto altro che convertire le eccezioni in regola: ha rovesciato completamente il rapporto. Ha detto: il processo penale ha uno scopo che è ricercare la verità e quindi se durante la fase dell’indagine raccolgo determinate dichiarazioni che orientano verso la responsabilità e poi però questi elementi non vengono confermati in dibattimento perché il testimone cambia versione, o perché magari un co-imputato tace, ebbene allora in questi casi dobbiamo poter utilizzare quello che è stato raccolto durante la fase delle indagini perché, se così non è, perdiamo quegli elementi e il processo penale fallisce: non è più in grado di raggiungere l’accertamento della verità.

- (^) C. Cost 24/ 1992incostituzionalità dell’art 195 c4 cpp— Effetto di questa pronuncia: le dichiarazioni raccolte in via unilaterale dagli inquirenti potevano tranquillamente entrare nel dibattimento grazie a un meccanismo molto subdolo: la testimonianza indiretta di colui che quelle dichiarazioni aveva raccolto. Capiamo che a fronte di questo effetto la breccia è aperta perché se si riesce a recuperare grazie a questo meccanismo la dichiarazione raccolta dalla polizia giudiziaria, allora perché non recuperare anche quella raccolta dal PM? Per quale ragione quella del PM dovrebbe stare fuori e invece recuperiamo quella della polizia giudiziaria? Non a caso in quel periodo alcuni esponenti della magistratura lo avevano fatto rilevare, dicendo ovviamente che non era possibile utilizzare lo stesso meccanismo e sentire come testimone indiretto il pubblico ministero nel processo (colui che ha raccolto quelle dichiarazioni, questo sarebbe un non senso). Bisogna intervenire in altro modo e la Corte Cost. lo fa con due pronunce che sono coeve, stesso giorno: il 18 maggio 1992 la n. 254 e la n. 255. - (^) C.Cost 254/1992incostituzionalità dell’art 513 c2 cpp— interviene su una disposizione chiave del nostro processo l’art. 513.2 si tratta della disposizione che regola il meccanismo delle letture delle dichiarazioni rese dai cosiddetti correy: dai corresponsabili cioè dagli imputati nei procedimenti connessi o collegati, quado un imputato rende delle dichiarazioni accusatorie di altri imputati. La CC nel 1992 dichiara l’incostituzionalità di quella disposizione nella parte in cui non consentiva la lettura delle dichiarazioni rese dai co-imputati che si avvalevano in dibattimento della facoltà di non rispondere. Teniamo presente che all’epoca il diritto al silenzio riconosciuto agli imputati di reato connesso o collegato era molto ampio e quindi ci si chiedeva perché questi signori devono venire in dibattimento ed avvalersi della facoltà di non rispondere quando durante le indagini mi avevano reso delle dichiarazioni che incastrano un determinato imputato? È incostituzionale questa norma, in modo che sia possibile recuperare le dichiarazioni precedenti tramite la lettura. - (^) C.Cost 255/1992incostituzionalità dell’art 500 c3 e 4 cpp— si abbatte sull’art. 500 visto in precedenza che prevedeva il divieto di usare come prova le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, viene spazzato via: bastava contestare una dichiarazione al testimone, che rendeva in dibattimento una versione differente, perché quella dichiarazione potesse essere usata come prova (quella unilaterale raccolta durante le indagini). Questo è stato ciò che ha fatto scattare l’involuzione inquisitoria*, non a caso nell’anno

cosiddetto climaterico (chiamato così dal professor Franco Cordero): annus horribilis:

L’anno a cui facciamo riferimento è il 1992, perché viene chiamato così: ‣ (^) 23 Maggio 1992 strage di Capaci viene assassinato il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta; ‣ (^) 19 Luglio 1992 strage di via d’Amelio assassinato Polo Borsellino con tutta la sua scorta (altri cinque uomini della scorta);