Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto processuale penale (1a parte), Appunti di Diritto Processuale Penale

Appunti diritto processuale penale ai fini della prova intermedia scritta.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 10/09/2021

alessia-paci
alessia-paci 🇮🇹

4.8

(23)

18 documenti

1 / 102

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
1/10/2010
Il processo della responsabilità degli enti e davanti al giudice di pace e processo minorile NO.
2/10/2020
Si individuano almeno 2 funzioni delle norme e forme che regolano il processo penale:
1. Guidare l’accertamento dei fatti e responsabilità: raggiungere la verità è un ideale e quindi è fondamentale
che vengano declinate le forme entro cui l’accertamento deve procedere. Il processo penale porta ad
ottenere una conoscenza però ha una caratteristica che lo differenzia: è una forma di conoscenza che implica
l’uso della forza e per vincere la resistenza e portare a galla la ricostruzione del fatto bisogna utilizzare la
coazione (autorità ed efficienza).
2. Porre limiti all’autorità e al potere dello Stato nell’amministrazione della giustizia penale: bisogna evitare il
rischio di arbitrio. Serve una legge che dica come e quando la forza debba essere esercitata. È quindi un
rapporto tra autorità/libertà (libertà dell’individuo e garanzie).
C’è un rapporto tra il diritto penale e processo penale perché il primo stabilisce quali siano i comportamenti illeciti e
tutto ciò può avvenire tramite un accertamento con il processo. Il diritto penale vive solo nel processo penale.
Dire che il diritto penale e processo penale siano in rapporto di strumentalità non vuol dire che il processo sia
subalterno: il processo deve regolamentare il meccanismo per l’accertamento processuale ma deve al contempo
garantire le libertà individuali di chi l’esperienza processuale la vive.
Il diritto processuale penale attua il diritto penale ma tutela libertà e valori fondamentali di ciascun individuo.
Per Manzini il diritto processuale penale studia le norme che lo regolano; Carnelutti invece pubblica un volume che si
chiama ‘lezioni sul processo penale’ e mette in campo un approccio integrato e contano le leggi e il modo in cui
vengono applicate. Il processo penale comunque non è solo diritto ma anche procedura.
PREMESSE STORICO-CULTURALI
Vi sono degli interessi in conflitto nel processo penale. Con esso si vuole arrivare all’accertamento dei fatti in modo
rapido però bisogna anche rispettare le garanzie fondamentali di chi è coinvolto attraverso il rispetto di un iter con
forme di garanzia e sostanza.
Queste due esigenze entrano in conflitto poiché quando vengono stabilite delle forme si crea un intralcio nel
meccanismo e quindi si rischia di compromettere l’altra esigenza ossia dell’efficienza del procedimento (le forme sono
a garanzia di sostanza ma l’’esasperazione compromette l’accertamento dei fatti). Un ideale di efficienza è qualcosa
che garantisce non solo la pretesa punitiva dello Stato ma anche l’imputato stesso (il processo eccessivamente lungo è
da evitare nell’interesse di tutti).
Il processo penale persegue alcuni scopi:
- da un lato si protegge la società e quindi si evita il deflagrare della criminalità = DIFESA DELLA SOCIETÁ.
- dall’altro lato c’è l’esigenza di evitare che si pervenga una condanna di chi è innocente evitando condanne
ingiuste = TUTELA DELL’INDIVIDUO.
Se la difesa sociale rappresenta un interesse pubblico, quando si parla di tutela individuo è un interesse sia privato che
pubblico poiché il fatto che il processo si svolga nel rispetto di garanzie che consentono all’imputato di ottenere un
accertamento a suo favore è un interesse sia per il singolo che per la collettività poiché chiunque si potrà trovare in
quella situazione.
Rischio per la collettività: qual è il rischio più accettabile per la collettività? Il rischio di assolvere un colpevole ed
ampliare gli strumenti di tutela individuale a scapito delle istanze di protezione o accettare il rischio di condannare un
innocente irrogando sanzioni sproporzionate perseguendo la difesa della società? Questo è un pendolarismo e
rispecchia lo scopo del processo penale il tipo di regime politico in cui il processo si innesca.
Il processo penale è l’espressione del tipo di regime politico (regime totalitario = prevale la difesa della società; regime
garantista = tutela dei diritti degli individui).
Che scopo persegue il processo penale italiano?
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto processuale penale (1a parte) e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il processo della responsabilità degli enti e davanti al giudice di pace e processo minorile NO. 2/10/ Si individuano almeno 2 funzioni delle norme e forme che regolano il processo penale:

  1. Guidare l’accertamento dei fatti e responsabilità: raggiungere la verità è un ideale e quindi è fondamentale che vengano declinate le forme entro cui l’accertamento deve procedere. Il processo penale porta ad ottenere una conoscenza però ha una caratteristica che lo differenzia: è una forma di conoscenza che implica l’uso della forza e per vincere la resistenza e portare a galla la ricostruzione del fatto bisogna utilizzare la coazione ( autorità ed efficienza ).
  2. Porre limiti all’autorità e al potere dello Stato nell’amministrazione della giustizia penale: bisogna evitare il rischio di arbitrio. Serve una legge che dica come e quando la forza debba essere esercitata. È quindi un rapporto tra autorità/libertà ( libertà dell’individuo e garanzie ). C’è un rapporto tra il diritto penale e processo penale perché il primo stabilisce quali siano i comportamenti illeciti e tutto ciò può avvenire tramite un accertamento con il processo. Il diritto penale vive solo nel processo penale. Dire che il diritto penale e processo penale siano in rapporto di strumentalità non vuol dire che il processo sia subalterno: il processo deve regolamentare il meccanismo per l’accertamento processuale ma deve al contempo garantire le libertà individuali di chi l’esperienza processuale la vive. Il diritto processuale penale attua il diritto penale ma tutela libertà e valori fondamentali di ciascun individuo. Per Manzini il diritto processuale penale studia le norme che lo regolano; Carnelutti invece pubblica un volume che si chiama ‘lezioni sul processo penale’ e mette in campo un approccio integrato e contano le leggi e il modo in cui vengono applicate. Il processo penale comunque non è solo diritto ma anche procedura. PREMESSE STORICO-CULTURALI Vi sono degli interessi in conflitto nel processo penale. Con esso si vuole arrivare all’accertamento dei fatti in modo rapido però bisogna anche rispettare le garanzie fondamentali di chi è coinvolto attraverso il rispetto di un iter con forme di garanzia e sostanza. Queste due esigenze entrano in conflitto poiché quando vengono stabilite delle forme si crea un intralcio nel meccanismo e quindi si rischia di compromettere l’altra esigenza ossia dell’efficienza del procedimento (le forme sono a garanzia di sostanza ma l’’esasperazione compromette l’accertamento dei fatti). Un ideale di efficienza è qualcosa che garantisce non solo la pretesa punitiva dello Stato ma anche l’imputato stesso (il processo eccessivamente lungo è da evitare nell’interesse di tutti). Il processo penale persegue alcuni scopi:
  • da un lato si protegge la società e quindi si evita il deflagrare della criminalità = DIFESA DELLA SOCIETÁ.
  • dall’altro lato c’è l’esigenza di evitare che si pervenga una condanna di chi è innocente evitando condanne ingiuste = TUTELA DELL’INDIVIDUO. Se la difesa sociale rappresenta un interesse pubblico, quando si parla di tutela individuo è un interesse sia privato che pubblico poiché il fatto che il processo si svolga nel rispetto di garanzie che consentono all’imputato di ottenere un accertamento a suo favore è un interesse sia per il singolo che per la collettività poiché chiunque si potrà trovare in quella situazione. Rischio per la collettività: qual è il rischio più accettabile per la collettività? Il rischio di assolvere un colpevole ed ampliare gli strumenti di tutela individuale a scapito delle istanze di protezione o accettare il rischio di condannare un innocente irrogando sanzioni sproporzionate perseguendo la difesa della società? Questo è un pendolarismo e rispecchia lo scopo del processo penale il tipo di regime politico in cui il processo si innesca. Il processo penale è l’espressione del tipo di regime politico (regime totalitario = prevale la difesa della società; regime garantista = tutela dei diritti degli individui). Che scopo persegue il processo penale italiano?

Vi sono dei modelli descrittivi del processo penale i quali sono modelli ideali quindi degli archetipi creati per astrazione:

  1. MODELLO INQUISITORIO: l’iniziativa spetta ad un magistrato inquisitore (iniziativa d’ufficio). Si caratterizza perchè si ritiene più efficace che sia il giudice inquisitore a ricercare in maniera unilaterale la verità. Inoltre, vi sono delle istanze repressive che prevalgono sulla difesa dei diritti individuali dell’imputato.
  2. MODELLO ACCUSATORIO: l’iniziativa spetta all’accusatore (iniziativa di parte). Quello che conta è la ricerca dialettica della verità ad opera delle parti che dovranno fornire gli elementi per l’accertamento. Vi è una maggiore attenzione ai diritti individuali, anche a scapito delle istanze repressive. IL MODELLO INQUISITORIO: vi è un unico magistrato inquisitore che prende l’iniziativa nel processo e allo stesso tempo raccoglie le prove. Caratteristiche:
  1. Iniziativa ex offico : il giudice è accusatore
  2. Iniziativa probatoria d’ufficio : non sono le parti ad avere funzioni in materia di prova poiché è il giudice che ha pieni poteri coercitivi.
  3. Segretezza: si avvale della segretezza sia verso l’esterno sia verso l’imputato. La raccolta delle prove avviene in segreto senza nessun confronto con la difesa o accusa che potrebbero ostacolare l’accertamento della verità. 4) Limitazione della auto-difesa e della difesa tecnica: alcune rilevazioni all’accusa o alla difesa possono limitare l’auto-difesa (difesa personale) o difesa tecnica (ausilio del difensore).
  4. Scrittura: è un processo scritto. Vi è il trionfo dei verbali che finiscono sul tavolo del giudice e si dovrà emettere la decisione senza nessun rapporto diretto tra il giudice e colui che ha rilasciato la disposizione.
  5. Nessun limite all’ammissibilità delle prove: si punta al risultato e ad ottenere la verità, non importa il metodo ma il fatto di arrivarci.
  6. Presunzione di reità : bastano degli indizi a carico dell’imputato, anche una denuncia anonima poiché poi spetti all’imputato discolparsi = L’ONERE DELLA PROVA SPETTA ALL’IMPUTATO.
  7. Carcerazione preventiva : la restrizione della libertà personale di chi ancora non è stato condannato ossia l’imputato dato che è un presunto colpevole (utilizzata in previsione di una pena).
  8. Sistema di prova legale: la legge stabilisce il valore da dare alle prove.
  9. La prova regina è la confessione : è l’obiettivo a cui punta questo modello. Viene ottenuta con qualsiasi mezzo (anche mediante tortura per strappare la verità). Il modello inquisitorio è un monologo del giudice e un modello di stampo autoritario. IL MDOELLO ACCUSATORIO: vi è una separazione delle funzioni processuali e quindi vi è un giudice imparziale a cui compete decidere sulla base delle prove raccolte dall’accusa e difesa.
  10. Iniziativa di parte: spetta all’accusatore.
  11. Iniziativa probatoria di parte : si distingue il momento della ricerca, dell’ammissione e della valutazione delle prove. Alle parti spetta la ricerca e quindi l’iniziativa mentre al giudice spetta l’ammissione e la valutazione.
  12. Pubblicità: si garantisce una forma di trasparenza che assicuri il controllo da parte della collettività su quello che avviene nell’aula di giustizia.
  13. Tutela del diritto all’autodifesa e alla difesa tecnica : assume un ruolo centrale, la difesa esercita il diritto alla prova.
  14. Oralità : contrapposta alla scrittura. Si parla di oralità come rapporto immediato e diretto con le prove (il giudice deve sentire i testimoni e non sono ammesse dichiarazioni scritte).
  15. Limiti all’ammissibilità delle prove: non tutte le prove possono essere ammesse e quello che conta non è raccogliere tanto ma bene (es. non si può ammettere la tortura o l’estorsione di una testimonianza)
  16. Presunzione di innocenza: significa che l’onere della prova spetta all’accusa. Se l’accusa fallisce, l’imputato è non colpevole.
  17. La libertà personale dell’imputato è la regola : non vi è la carcerazione preventiva. A volte si può restringere in alcuni casi ma si tratta di una restrizione con finalità cautelare quindi ci devono essere dei presupposti ed esigenze che rendono necessario restringere la libertà. In ogni caso è un’estrema ratio.
  18. Canone del libero convincimento: il giudice è libero di valutare le prove con l’obbligo di motivazione e quindi deve rendere conto del perché ha raggiunto un determinato risultato decisorio. 10) La prova regina è la testimonianza. Il modello accusatorio è un dialogo delle parti di stampo democratico. Nei modelli di stampo accusatorio vige il principio del contradditorio nella formazione della prova = non si possono usare per la decisione le dichiarazioni rese per la fase preliminare e raccolte nei verbali.

La Corte però non poteva rivoluzionare il sistema quindi malgrado queste garanzie accordate all’imputato in materia di compensazione rispetto all’impronta inquisitoria del modello del codice Rocco, non veniva meno il carattere per cui gli atti della fase istruttoria finivano nel tavolo del giudice. Questo poiché rimaneva l’assenza di separazione tra la fase istruttoria e dibattimento. La Corte incontra dei limiti ma non basta e serve una riforma che prende avvio negli anni 60. Si avviano i lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale e si incontrano 2 tipi di impostazione:

  • La prima fa capo agli studi di Giovanni Conso e Pietro Nuvolone. Essi avevano l’impostazione di eliminare o l’istruzione sommaria o quella formale. Pensavano comunque di conservare la fase istruttoria.
  • La vera rivoluzione si deve al professore Franco Cordero il quale prende con sé i risultati della bozza Carnelutti ossia un progetto degli anni 60 che prevedeva l’abolizione totale della fase istruttoria. Doveva esserci un’inchiesta preliminare di parte e quindi una fase preliminare in cui le parti dovevano essere dotate di poteri di ricerca di elementi di prova senza che queste risultanze potessero poi traghettare davanti al giudice per la decisione. L’inchiesta preliminare serviva principalmente per l’accusa al fine di verificare se l’imputazione fosse elevata. Se durante l’inchiesta si fosse presentata l’esigenza di assumere subito una prova poiché vi era il rischio di perderla, si poteva attivare l’incidente probatorio (anticipare una prova). 8/10/ A metà degli anni 70 viene approvata la prima legge-delega per la riforma del processo penale (legge n.108 del 1974) e viene nominata una commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia per la redazione del nuovo codice di procedura penale. Questo progetto prende forma nel marzo del 1978 e la sua caratteristica era quella di attuare in termini assoluti il principio della centralità del dibattimento. Questo principio aveva un limite: non ammetteva i riti semplificati cioè la possibilità che in presenza di presupposti si potesse rinunciare alla celebrazione del dibattimento (questo progetto avrebbe reso ingestibile il sistema intero). Pochi giorni dopo la sua presentazione venne rapito Aldo Moro, siamo in piena emergenza terroristica e quindi una riforma di questo tipo viene percepita come riforma troppo precoce. Questo progetto avrebbe influenzato comunque i lavori successivi. Anni 80  seconda legge delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge n.81 1987) che andrà a buon fine. La commissione ministeriale comunque è presieduta dal prof Gian Domenico Pisapia. Il ministro della giustizia era il prof Giuliano Vassalli. Il progetto preliminare viene elaborato nel 1987 e si arriva all’emanazione del nuovo codice con dpr n. 447/1988 pubblicato in GU il 24 ottobre del 1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre del 1989 (primo codice dell’età repubblicana e ad oggi esso regola il nostro processo penale). Principi cardine del nuovo processo penale: è un modello antitetico rispetto al codice rocco del 1930. Si fonda su alcuni capisaldi che permettono di definirlo come modello di stampo accusatorio e segna una discontinuità rispetto agli ordinamenti dell’Europa continentale. Art. 2 comma 1 legge-delega n°81 1987  il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri. Si riconosce che il sistema accusatorio non è un sistema ideale ma deve essere attuato in concreto. Il nostro sistema è accusatorio da intendere in base ai principi e ai criteri che la legge delega è andata ad enunciare. Nella legge delega tra i principi:
  1. Massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto e attività non essenziale;
  2. Adozione del metodo orale: significa che si deve trattare di oralità e immediatezza. Le prove devono formarsi nel contradditorio tra le parti davanti al giudice;
  3. Partecipazione dell’accusa e difesa su basi di parità di ogni stato e grado del procedimento. I principi cardine del nuovo processo penale:
  • Separazione delle funzioni processuali: il giudice è un organo terzo che decide, non è una parte e non ha poteri di ricerca della prova. Non c’è più un giudice istruttore. Gli elementi di prova vanno ricercati dal PM (accusa).
  • Separazione delle fasi processuali: la prova è solo quella che si forma nel contradditorio tra le parti davanti al giudice terzo. Viene potenziato il contradditorio per la prova ossia nella fase di formazione della prova. Viene meno il contradditorio sulla prova che altro non era che un confronto postumo sulle risultanze probatorie formate grazie all’attività degli inquirenti. Non era un contradditorio effettivo ma successivo.
  • Parità tra le parti: partecipazione dell’accusa e difesa sulla base di parità in ogni stato e grado del procedimento. le parti processuali necessarie: pm (accusa) e imputato (difesa). Dire che le parti devono essere pari non vuol dire che siano perfettamente simmetriche, quello che conta è che i poteri di accusa e difesa siano in equilibrio e bilanciati in modo che non ci sia una posizione di svantaggio di una parte rispetto all’altra. Tra gli istituti che danno attuazione a questo principio  legge 7 dicembre 397 del 2000.
  • Principio probatorio dispositivo: nel nuovo processo penale il giudice ha perso la signoria sulla prova. La ricaduta più evidente si rinviene nella regolamentazione del diritto alla prova: art 190  le prove sono ammesse a richiesta di parte. Soltanto in via di eccezione la legge stabilisce i casi in cui la prova è ammessa d’ufficio dal giudice. Solo le parti conoscono i risultati della fase investigativa, non il giudice, quindi non sarebbe in grado di assumere le prove. Il nostro sistema non è accusatorio puro poiché c’è comunque una residualità del giudice in materia probatoria anche se eccezionale.
  • Massima semplificazione: il dibattimento costituisce un momento chiave del processo però allo stesso tempo fa capire che il sistema accusatoria sia un meccanismo complesso poiché è laborioso e richiede tempo, risorse ed energie. Ci vogliono quindi delle strategie d’uscita in modo da consentire in alcuni casi di risparmiare tempo e risorse. Come si è tradotta questa direttiva? Si sono previsti i procedimenti speciali che oggi occupano il libro sesto del codice. Il procedimento speciale contiene delle deviazioni rispetto al procedimento ordinario. Aldilà del rito ordinario vi sono i modelli speciali perché eliminano una o l’altra fase per realizzare un risparmio. Vi sono alcuni modelli che si pongono come alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato, patteggiamento, procedimento per decreto, sospensione del procedimento) e si chiude quindi la contesa senza celebrazione del dibattimento. Ne esistono altri che non sono alternativi del dibattimento poiché lo anticipano (giudizio immediato, giudizio direttissimo). Vi sono altri istituti che vanno nella deflazione processuale (estinzione del reato relativo alle condotte riparatorie del reato). Fasi del procedimento ordinario: indagini preliminari, udienza preliminare e giudizio. Riti speciali: una di queste fasi non si celebra risparmiando tempo ed energie. LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO. C’è stata una regressione dopo il codice dell’88 di tipo inquisitorio. Quando si parla di giusto processo facciamo riferimento a qualcosa che esiste concretamente secondo i connotati nei sistemi che utilizzato questa formula: origina nei sistemi di common law come fair trial, due process of law, procès équitable, e poi giusto processo secondo l’art 111 cost. Codice del 1988 e la regola d’oro del contradditorio: modo di concepire il contradditorio sul terreno della prova dichiarativa (rapporti in cui devono stare la fase preliminare e il dibattimento). Le prove dichiarative si formano nel momento stesso in cui viene la raccolta la dichiarazione e si distinguono da quelle precostituite. Il codice dell’88 ha segnato il passaggio dal contraddittorio sulla prova a quello per la prova: non si fa più riferimento al contradditorio postumo sui risultati dell’istruttoria ma si fa riferimento al contradditorio nella formazione della prova nella sua genetica. Corollario di questo passaggio è la separazione tra indagini preliminari (le quali sono deputate a ricercare ad opera delle parti unilateralmente le fonti di prova) e il dibattimento (è la fase di formazione dialettica della prova davanti al giudice terzo imparziale con il contributo diretto delle parti = regola d’oro del processo ). La regola d’oro consiste nelle dichiarazioni dei testimoni che valgono come prova nel processo solo in quanto siano state assunte con l’esame incrociato ossia nel contradditorio delle parti. La motivazione sta nel fatto che la dichiarazione di matrice unilaterale raccolta durante le indagini dal pubblico inquirente in segreto al di fuori dal contraddittorio è meno affidabile perché non è sottoposta a questo fuoco incrociato che si realizza quando vi è un esame incrociato ad opera di entrambe le parti. Secondo il codice dell’88 e la regola d’oro, ad esclusione di alcune eccezioni tassative (es. sopravvenuta irripetibilità di una dichiarazione) nessuna dichiarazione che è stata raccolta in via unilaterale nelle indagini può essere utilizzata come prova nel giudizio, neppure se quella dichiarazione viene utilizzata per le contestazioni durante la deposizione orale del testimone. La contestazione  testimone che viene esaminato nel dibattimento e rende una dichiarazione difforme rispetto a quella resa nelle indagini preliminari al PM. Viene quindi previsto questo istituto e si può far rilevare al testimone che ha cambiato versione in modo da capire il perché e dove sta la verità. Secondo la regola d’oro, la dichiarazione che era

essere utilizzati nei confronti di altri a meno che non vi sia il loro consenso o accordo tra le parti (viene limitato l’utilizzo di queste dichiarazioni al fatto che ci fosse il consenso dell’interessato o accordo tra le parti). Questa legge è Intervenuta anche nell’incidente probatorio poiché ebbe l’idea di renderlo più agevole per acquisire le dichiarazioni dei particolari imputati in procedimenti collegati, in modo che fossero usate per la decisione. L’intervento del legislatore del 97 fu timido poiché non ha detto nulla sulle contestazioni. Appena entrato in vigore l’art. 513 viene investito di 8 questioni di legittimità costituzionale (la Corte dichiara incostituzionale l’art 513 nel 1998 perché nel momento in cui serve il consenso con l’accordo tra le parti quella norma è incostituzionale perché quando manca il consenso si deve poter dare comunque lettura a quelle dichiarazioni sulla base dell’art. 500. Si recuperano le dichiarazioni almeno con le contestazioni. La Corte Costituzionale viene subissata di critiche perché si diceva che avesse ecceduto i limiti dei suoi poteri invadendo il campo di competenza del legislatore. In quegli anni si cominciò a discutere di riforme costituzionali: si mirava a riscrivere l’art 136 cost in modo da imbrigliare la Corte in modo che essa non potesse pronunciare sentenze manipolative. Gli altri progetti di legge di modifica della costituzione puntavano a riformare l’art 111, e così accadde. Legge n°2/1999 inserisce dei principi del giusto processo nell’art. 111 cost e lo si modificò. Furono inseriti 5 nuovi commi nell’art.111 che precedono i commi 6 e 7. Art 111 co 4  il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova. Per quanto riguarda la seconda parte dell’art. si evince che la sentenza della Corte non vale poiché il legislatore scrive che non è possibile provare la colpevolezza dell’imputato da parte sulla base delle dichiarazioni di chi si sia sottratto all’esame del suo difensore o dell’imputato stesso. 9/10/ Tendenze legislative recenti: l’attività legislativa sul processo penale è incessante. La prima porzione di interventi risale agli anni 2000 e una volta modificato l’art 111 si è reso necessario intervenire sul tessuto del codice = con la legge di attuazione del giusto processo n. 63/2001 (195 co 4 e art 500). Legge n. 397 del 2000 in materia di investigazioni difensive: provvedimento che ha innestato nel nostro codice un apposito titolo che oggi regola la materia delle investigazioni difensive (poteri, presupposti, soggetti delle attività di indagine che anche il difensore è abilitato a compiere in parallelo al PM in attuazione del principio della parità tra le parti). Si affiancano dei provvedimenti che hanno avuto come obiettivo quello di garantire l’efficienza del processo:  Legge 479/1999 (legge Carotti): provvedimento omnibus poiché si deve l’introduzione del giudice unico di primo grado (abolita figura pretore). Ha riscritto la fisionomia dell’udienza preliminare ed ha mutato l’assetto del giudizio abbreviato.  D.lgs n°274/2000: ha introdotto la competenza penale del giudice di pace. Esiste quindi un rito davanti allo stesso, volto ad accertare i reati attribuiti alla competenza di questo giudice. È una giurisdizione conciliativa e ha come suo ambito cognitivo illeciti penali di rilevanza modesta.  Legge n. 134/2003 (legge sul patteggiamento allagato): interviene per allargare il campo applicativo di questo procedimento speciale. Fino al 2003 poteva essere attuato come procedimento speciale solo qualora fosse possibile applicare una pena detentiva non superiore a 2 anni. Oggi ci si mette d’accordo con il PM per una pena concordata che può raggiungere i 5 anni.  Legge n. 103/2017 (riforma Orlando): provvedimento composto di un solo articolo e di 95 commi. Intervenuto in maniera trasversale introducendo modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. La legge ha una duplice anima poiché vi sono disposizioni di immediata applicazione e altre invece hanno avuto come contenuto quello di essere disposizioni di delega al governo per la riforma di alcuni settori come per esempio nell’ambito delle impugnazioni alcune hanno avuto efficacia immediata altre invece delega. Attuazione delle fonti europee: nell’epoca più recente ha cominciato a prendere piede l’esigenza di adeguamento del nostro ordinamento rispetto ad alcuni standard fissati da fonti di carattere sovranazionale. Come giudice per la grande Europa si ha la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Quando si parla di piccola Europa si fa riferimento agli stati membri, con giudice la Corte di giustizia con sede a Lussemburgo. Si tratta di fonti che incidono direttamente sulla materia processuale penale: Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo sono intervenute a condannare lo stato italiano per violazioni rispetto alle norme della convenzione dei diritti dell’uomo, questo ha provocato l’esigenza di una modifica dell’ordinamento interno per porre rimedio lì dove le violazioni avessero un carattere strutturale.

 A queste pronunce si riconnette la legge 67 del 2014 intervenuta per espungere l’istituto della contumacia (non esiste più il contumace) e il legislatore ha regolato il processo in absentia per garantire in maniera più efficace il diritto dell’imputato a partecipare al processo.  Vi è poi la legge 47 del 2015 che costituisce una ricaduta poiché si riconnette al sovraffollamento carcerario e interessa anche l’aspetto processuale perché questa condizione nelle nostre carceri dipende dalla circostanza che sono molti gli imputati in attesa di giudizio (abuso della custodia cautelare = uso troppo disinvolto di questo strumento). Il legislatore è quindi intervenuto nella prospettiva di ridurre il ricorso alla custodia cautelare che deve restare come estrema ratio.  Legge n° 103 2017 in tema di impugnazioni e per garantire la rinnovazione dell’assunzione della prova dichiarativa in appello quando c’è un capovolgimento della sentenza che in primo grado era stata di proscioglimento e in appello si tramuta in sentenza di condanna. Con riguardo alla piccola Europa: cooperazione in materia penale  decisione quadro del 2002 che ha introdotto il mandato d’arresto europeo e ha ricevuto attuazione con la legge 69 del 2005. Nello stesso filone vi è la direttiva 41 del 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale ed era uno strumento che è andato a sostituire il sistema delle erogatorie nei rapporti tra paesi UE. Il nostro legislatore vi ha dato attuazione con d.gls n 108 del 2017. Altro fronte su cui ha agito in modo attivo l’UE è quello del riconoscimento dell’implementazione dei diritti procedurali da riconoscere agli imputati. L’UE ha l’obiettivo di garantire l’armonizzazione tra legislazioni e punta verso il mutuo riconoscimento. Perché i provvedimenti possano circolare è necessario che tra gli stati UE vi sia una fiducia reciproca nel fatto che quel provvedimento sia stato emanato nel rispetto di determinate garanzie e diritti fondamentali. L’UE ha pensato di emanare un corpo di direttive con il programma di Stoccolma in modo che gli stati membri raggiungano un elevato livello di garanzie e tutela per coloro che sono sottoposti al procedimento penale. In questo programma vi sono delle direttive che hanno determinato l’obbligo di garantire alcuni profili per coloro che sono sottoposti al procedimento penale: diritto all’assistenza linguistica, diritto ad essere informati circa la tendenza del procedimento penale, diritto ad accedere al difensore, diritti dei minori e il gratuito patrocinio. Alcune di queste direttive sono state recepite in termini espliciti, altre invece no (per la presunzione di innocenza è scaduto il termine di recepimento ma comunque il nostro ordinamento già garantiva questo istituto). I diritti delle vittime di reato: l’UE si è mostrata sensibile rispetto alla valorizzazione del ruolo della vittima nel processo penale. Questo concetto di vittima non è coincidente con quella del nostro ordinamento ma per l’UE le vittime hanno bisogno di protezione attraverso tutele con diritti (essere informati, essere partecipi, essere ascoltati e protetti). Oggi questa tutela è riconosciuta nella direttiva n°29/2012 recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs n° 212/2015. La tutela delle vittime rappresenta uno strumento facile per la raccolta del consenso rispetto a politiche criminali in materia di diritto penale volte alla repressione. GARANZIE FONDAMENTALI DELLA PERSONA NELLA COSTITUZIONE E NELLE CARTE INTERNAZIONALI: Gerarchia:

  • Costituzione
  • CEDU e suoi protocolli
  • Fonti eurounitarie
  • Legge e fonti equiparate
  • Regolamenti
  • Circolari
  • Consuetudine
  • Protocolli e linee guida: si fa riferimento al c.d soft law  atti che non sono normativi formalmente e quindi non vincolanti. Questo fenomeno comincia a popolare la materia processuale penale e c’è una grande discussione sul tipo di valore da riconoscere a queste fonti. Ci si chiede in che modo possano incidere nelle dinamiche del processo penale Es. all’interno delle procure quando vengono emanate nuove norme si assiste alla pubblicazione delle linee guida (codice rosso). Che valore hanno le linee guida? Hanno carattere organizzativo per gli uffici inquirenti, ma se non vengono rispettate? Non sono leggi, sono qualcosa che ha una sua connotazione interna rispetto al funzionamento dell’ufficio e non trova il fondamento sul piano normativo. Il nostro tribunale ha un protocollo che prevede la sospensione del processo con la messa alla prova e tutti si mettono d’accordo su come attuare e applicare le norme che disciplinano un determinato istituto e aggiungono cose che nella legge non ci sono.

dell’impugnazione: prima della condanna definitiva, la pena non viene eseguita. Con l’impugnazione la sentenza è sospesa e anche se viene confermata in appello, non viene eseguita.

  1. Regola di trattamento dell’imputato fuori dal processo: si apprezza confronti del processo mediatico  colui che è sottoposto al processo penale non deve essere presentato come colpevole e come tale dai mezzi dii informazione. Esistono nella direttiva 342/2016 (sulla presunzione di non colpevolezza) due previsioni nell’art. 4 e si occupa dei riferimenti in pubblico alla colpevolezza dell’imputato; l’art. 5 invece si occupa della presentazione degli indagati e imputati. Art. 114 6 bis cpp  È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
  2. Regola di giudizio: è un corollario dei sistemi di common law. Si traduce nella distribuzione dell’onere probatorio: secondo la presunzione di non colpevolezza, l’onere della prova grava sull’accusa e quindi l’inadempimento dell’onere probatorio si ritorce sul PM. Trova formulazione all’art 530 cpp 2 (sentenza di assoluzione) il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. Art 533 cpp  se per assolvere è sufficiente il dubbio, per condannare è necessario superare ogni dubbio ragionevole ed è necessario che il giudice escluda ogni ipotesi alternativa di ricostruzione del fatto suscettibile di venire in rilievo. È un livello molto più alto (beyond any resonable doubt). In UE la presunzione di non colpevolezza non ha un’applicazione uniforme. Nell’art. 27 si traduce nell’effetto sospensivo dell’impugnazione. Se invece si vede la convenzione europea, si parla di presunzione che opera fino a che la colpevolezza non venga legalmente accertata e quindi anche in primo grado si potrebbe addivenire alla sua esecuzione. Aldilà di questo dato si capisce perché la nostra costituzione si esprime diversamente e sia la negazione passiva rispetto alle fonti sovranazionali: prima della sentenza di condanna di primo grado è più corretto parlare di presunzione di innocenza, dopo la sentenza di 1° grado non avrebbe senso parlare di presunzione di innocenza e quindi utilizzare la negazione passiva. Se si utilizza la negazione attiva vi sarebbe contraddizione con la pronuncia di 1° grado. È corretto che la nostra costituzione riferendosi al periodo anche dopo alla sentenza di 1° grado faccia riferimento alla negazione passiva: obbligo di trattare il deputato in modo da non arrecargli pregiudizio. 15/10/ Art. 111 Cost sul giusto processo  parlando di giusto processo si fa riferimento ad un modello, quando si parla di processo giusto ci si riferisce ad un processo specifico e quindi l’applicazione concreta di quelle regole che rappresentano quel modello. Dal punto di vista strutturale questo art. ha un’articolazione diversa da quella originaria poiché sono state anteposte alcune garanzie rispetto alle originarie. Comma 1  giusto processo regolato dalla legge; Comma 2  principi generali validi per ogni processo; Commi 3,4,5  garanzie specifiche del processo penale; Commi 6,7  Garanzie preesistenti alla riforma dell’art 111. La formulazione di queste garanzie: tutto ciò che ha a che vedere con il giusto processo è formulato in termini diversi rispetto alle carte sovranazionali perché esse contemplano le garanzie del giusto processo come diritti soggettivi. L’art 6 della convenzione europea dice che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (diritto soggettivo). La nostra costituzione enuncia le garanzie di tipo oggettivo. Art 111 co. 1  la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. La differenza non è di tipo semantico o dirimente (le carte fanno riferimento ad equità invece la costituzione alla giustizia). Perché c’è questa diversità? Le fonti europee risentono del funzionamento dell’equità secondo il sistema di matrice europea dove l’equità opera in concreto. È un criterio di bilanciamento nel sistema europeo da calibrare caso per caso temendo conto delle lesioni effettive che si sono generate ai diritti e di effettuare delle valutazioni di tipo compensativo (quando viene meno una garanzia è compensata da un’altra). Nel nostro sistema questo approccio non è ammissibile perché la giustizia processuale opera in astratto e non nel caso concreto perché non si ammette il concetto di equità che finirebbe per delegare al giudice il potere di stabilire l’ampiezza delle garanzie nel caso concreto (è la legge che stabilisce le garanzie). Quando si parla di garanzie di tipo oggettivo non significa escludere che esse tutelano un diritto soggettivo: ciò che è oggettivamente un connotato della giurisdizione diventa anche la tutela un diritto dell’imputato.

Altro aspetto di formulazione attiene al modo in cui nella nostra costituzione sono formulate queste garanzie poiché alcune sono enunciazioni di principio poiché hanno una formulazione generica, sono inderogabili e sonp una fattispecie aperta (es. parità tra le parti), altre proposizioni assumono l’enunciazione di una regola la quale è una fattispecie chiusa (es. garanzia del contraddittorio nella formazione della prova) e può ammettere deroghe dove la costituzione lo consenta. Qual è la differenza? È la circostanza che il legislatore quando si trova davanti una proposizione di principio è abilitato a darvi attuazione bilanciandola con altre garanzie (non può derogarla). Quando si trova davanti una regola non può effettuare il bilanciamento, può solo decidere se attuarla o no. Gli unici casi in cui può non attuare la regola sono quelli in cui la stessa costituzione ammette le deroghe. Ferrua  la deroga rappresenta per la regola ciò che il bilanciamento o la ponderazione rappresenta per il principio. COMMA 1 art 111  la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Questa previsione può essere suddivisa in due porzioni:

  1. Giurisdizione che si attua mediante il giusto processo: questa previsione contiene 2 volte il concetto di giustizia perché giurisdizione in sé è un termine che deriva da ‘dare giustizia’ ed essa si attua mediante un processo che deve essere giusto. Cosa si intende per giusto processo? La differenza lessicale con le fonti sovranazionali sta nel fatto che le carte utilizzano il termine equità e non giustizia. L’equità dà l’idea di equilibrio del mondo in cui si svolge il processo. Nel nostro sistema ciò che viene in rilievo è il modello processuale di cognizione (applicando un giusto processo come assetto processuale di tipo cognitivo). Questo concetto di giusto processo è qualcosa che si aggiunge rispetto alle altre garanzie o non dice niente di nuovo? Dipende dal significato dato alla locuzione ‘giusto processo’. Questo concetto non aggiunge qualcosa di effettivamente nuovo alle altre garanzie e non è una conseguenza teorica. Tutto somato il giusto processo racchiude in sé i connotati universalizzabili di un processo conforme alla giustizia. Alcune garanzie costituzionali non rientrano nella nozione universale di giusto processo (art. 112 obbligatorietà dell’azione penale fa riferimento ad una garanzia che non è prevista da tutti gli ordinamenti). Il comma 1 ribadisce garanzie stabilite nella costituzione ed esclude anche che venga sollevata una questione di illegittimità. È possibile che vengano attratte alcune garanzie che la costituzione non esplicita ma che tuttavia grazie alle fonti sovranazionali compongono il nucleo forte di un processo giusto (il principio di pubblicità delle udienze e la tutela della vittima).
  2. Il giusto processo è regolato dalla legge: si dà risalto al c.d principio di legalità processuale  è un profilo che riflette il principio di legalità della materia penale sostanziale (art 25). La legge stabilisce le modalità di svolgimento del processo. Le forme devono quindi essere regolate dalla legge, l’alternativa è delegare le forme del processo al giudice però questo non è possibile perché sarebbe evidente il rischio di avere un processo sommario o affidato all’arbitrio del giudice. In nome del principio di legalità processuale è la legge che stabilisce quando vi sia una violazione che sfoci in nullità. Nella pratica accade che i giudici per esigenze efficientiste si trovano a fare valutazioni diverse come es ridimensionare il valore delle invalidità processuale in nome di interessi differenti (se si è verificato un pregiudizio effettivo = se è escluso l’invalidità è sanata, se è previsto l’invalidità viene dichiarata). COMMA 2  ogni processo si svolge
  3. Nel contradditorio tra le parti  c.d contradditorio argomentativo ossia quello sulla prova (postumo). Il giudice non emette la sua decisione senza prima aver ascoltato le parti. La costituzione ci dice che il processo per essere giusto deve permettere ai suoi partecipanti di esporre gli argomenti fattuali, giuridici a sostegno della propria tesi in modo che il giudice si trovi ad ammettere la sua decisione dopo aver sentito la voce delle parti che devono essere poste nelle condizioni di controbattere e criticare la tesi altrui (è una direttiva di partecipazione).
  4. In condizioni di parità: perché questo contradditorio si attui bisogna che le parti operino in condizioni di parità. Quando si parla di processo penale si sa che le parti sono per definizione parti asimmetriche (la difesa agisce allo scopo di portare elementi utili all’assistito, l’imputato è un privato = comunque c’è la parità). Parità non significa creare stessi poteri poiché la diversità è dovuta alla diversità istituzionale (la difesa deve godere dei poterei che bilancino quelli del PM). Ferrua  si può essere pari anche disponendo di armi diverse purché appropriate alla funzione esercitata.
  5. Davanti ad un giudice terzo e imparziale
  6. La legge ne assicura la ragionevole durata: si fa riferimento anche alla fase delle indagini preliminari. C’è una differenza tra la ragionevole durata dalla costituzione alle fonti sovranazionali.
  1. Controllo di legittimità (giudizio di cassazione). Il procedimento penale in senso ampio si suddivide in fasi ossia articolazioni interne:
  • fase preliminare (anteriore al giudizio di primo grado). Contiene al suo interno le indagini preliminari e l’udienza preliminare. La fase delle indagini preliminari è immancabile mentre l’udienza può non essere presente.
  • fase del giudizio (primo grado; secondo grado; di cassazione). Queste due fasi compongono il processo di cognizione poiché lo scopo è quello di accertare se sussiste o no la responsabilità penale dell’imputato. All’esito di tutta questa attività si potrà chiudere il processo di cognizione = con la sentenza definitiva. Dopodiché vi è l’esecuzione  insieme di attività successive alla formazione del giudicato che attuano il comando contenuto nella sentenza definitiva e attua il principio costituzionale di umanizzazione della pena e la sua finalità educativa. Struttura del procedimento penale di primo grado: nel lessico si distingue il procedimento penale in senso stretto dal processo penale in senso proprio. Il primo corrisponde alla fase delle indagini preliminari; il secondo si compone di una fase processuale. Il passaggio dal primo momento al secondo è dato dall’atto di esercizio dell’azione penale. Tutto ciò che sta prima compone la fase delle indagini preliminari. Con l’esercizio dell’azione penale si ha la formulazione dell’imputazione, l’assunzione della qualità dell’imputato e l’inizio del processo in senso vero e proprio. È una distinzione importante perché costituisce il tratto portante del sistema di carattere accusatorio e consente di realizzare il principio della separazione delle fasi processuali. Dov’è l’udienza preliminare? Si colloca nel processo penale e quindi dopo l’esercizio dell’azione penale. L’udienza preliminare rappresenta un elemento particolare poiché le decisioni conclusive si basano sugli atti raccolti nelle indagini preliminari. Di per sé l’udienza fa parte della fase preliminare al giudizio di primo grado ed è solo nel dibattimento che si assumono le prove in senso tecnico e in cui si vede operare il principio di separazione tra le fasi. Il codice ha 11 libri. Nella parte statica abbiamo i libri da 1 a 4 e sono tematiche che attengono alla fotografia statica e ai loro presupposti. Nella parte dinamica si hanno i libri dal 5 all’11 che fa riferimento all’iter processuale dove vi sono le fasi e i gradi. Il codice Rocco si apriva con le norme dedicate all’azione penale perché soddisfava la pretesa dello Stato. Il nostro al libro primo si apre con i soggetti ossia il giudice (centralità della giurisdizione) e vi sono 2 significati: si mette in evidenza la salvaguardia della giurisdizione e il nostro procedimento garantisce l’imputato. I soggetti del procedimento penale: giudice, PM, polizia giudiziaria, imputato, parte civile, persona offesa dal reato, difensore. Le parti del processo però sono: PM (necessario), imputato (necessario), parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (eventuale). 16/10/ Il processo penale inizia con l’esercizio dell’azione penale. Titolo I – GIUDICE Il titolo I, dedicato al giudice, si compone di 8 capi, deputati a regolare fenomeni distinti: Capo I: giurisdizione , Capo II: competenza (si divide a sua volta in 4 sezioni), Capo III: riunione e separazione dei processi , Capo IV: provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza , Capo V: conflitti di giurisdizione e di competenza , Capo VI: capacità e composizione del giudice , Capo VI bis: provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale , Capo VII : incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice , Capo VIII: rimessione del processo Dal capo I al V siamo nell'ambito di istituti che vanno ad attuare il principio del giudice naturale precostituito per legge. La stessa finalità, in termini aggiornati, la si riscontra in relazione al capo VI e VI bis, che hanno avuto un'implementazione a seguito della riforma sul giudice unico di primo grado, quindi a partire dal '98 in avanti; è stato

soppresso il pretore ed è stata prevista la duplice composizione del tribunale, in composizione monocratica e in composizione collegiale. Il capo VII e VIII hanno a che fare con l'attuazione del principio della terzietà e imparzialità del giudice. Quali sono i connotati che il giudice ha secondo i principi della nostra costituzione?

  • il principio del giudice naturale precostituito per legge: l'art.25 comma 1 della costituzione sancisce “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
  • il principio di terzietà e imparzialità del giudice : è stato enunciato solo con la riforma dell'art. 111 e lo troviamo nel comma 2, che sancisce "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata". Questi due principi trovano attuazione nella disciplina processuale , quindi nelle norme del codice di rito. Ma tali principi non sono gli unici principi che riguardano il giudice perché i connotati del giudice, nella costituzione, sono anche altri:
  • indipendenza funzionale del giudice: l'art. 101 comma 2 sancisce " i giudici sono soggetti soltanto alla legge ". Questo principio dà subito la dimensione della sua indipendenza funzionale, significa che fa riferimento all'indipendenza del giudice inteso come singolo giudice, nel momento dell'esercizio concreto della sua funzione; ogni giudice, nell'esercizio della propria funzione, è soggetto soltanto alla legge. Si tratta di un principio garantista, perché ci sta a dire che tutto quello che attiene ai poteri del giudice e alla sua funzione concreta nel processo è di fonte legislativa, è la legge che stabilisce quali sono i poteri del giudice, quali sono i suoi limiti e quali sono le condizioni per l'esercizio di questo potere.
  • indipendenza interna ed esterna della magistratura : tale garanzia attiene non solo al singolo giudice, ma alla magistratura nel suo complesso, come ordine, che deve risultare indipendente sia verso l'esterno sia verso l'interno. È una forma di indipendenza istituzionale. È una garanzia di tipo strumentale  è un elemento servente rispetto a finalità ulteriori e si garantisce il principio di legalità e l’uguaglianza dei cittadini. Indipendenza esterna significa rispetto agli altri pubblici poteri e troviamo un'esplicazione in alcune disposizioni della nostra costituzione tra cui l'art.107 che sancisce che “i magistrati sono inamovibili. Art 102 comma 2 vieta di istituire 2 categorie di giudici: i giudici straordinari e quelli speciali. I primi sono giudici costituiti ad hoc dopo la commissione del fatto di reato, i giudici speciali hanno competenze ritagliate su particolati tipologie di reato. Entrambi sono vietati con alcune eccezioni. È un divieto che si connette all’0esgigenza di garantire l’indipendenza esterna della magistratura. Per l’indipendenza interna facciamo riferimento all’art. 107 comma 3  i magistrati si distinguono fra loro per diversità di funzioni ossia sussiste un divieto di organizzare la magistratura secondo un criterio gerarchico. C'è uno stretto collegamento tra l'ordinamento giudiziario e la disciplina processuale che viene descritta nel codice; uno di questi collegamenti lo si evince dall'art.102 comma 1 cost. sancisce " la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziari. ", questa norma generale trova un suo riflesso nell'art.1 c.p.p. che sancisce "la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice": è il riflesso codicistico del principio stabilito dall'art.102 comma 1 della costituzione. Rispetto a questo collegamento sono due le ricadute che si possiamo trarre: **- Solo il giudice, e non qualsiasi magistrato, può esercitare la funzione giurisdizione penale;
  • il giudice penale altro non è che una creazione delle norme dell'ordinamento giudiziario, che ne regolano l'atto di investitura e l'esercizio del potere. Art 178 cpp**  " è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: A) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario ": questa disposizione fa quindi riferimento a un'ipotesi di nullità assoluta. L'art. 33 c.p.p. si occupa della capacità del giudice e sancisce "le condizioni di capacità del giudice e il numero di giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario". Tutte le volte che si è davanti all’inosservanza del comma 2 e 3 dell’art 33 non si ha un problema di capacità del giudice e non si ha una causa di nullità. Si tratta di aspetti relativi al carattere organizzativo stabilite con provvedimenti che hanno una natura amministrativa e se vengono violate queste disposizioni è più agevole impostare un ricorso amministrativo (es. formazione dei collegi). Il comma 3 riguarda la circostanza che non attiene alla capacità del giudice neppure tutta la questione che riguarda l’attribuzione degli affari penali al tribunale in composizione monocratica o collegiale. Vi è la distinzione tra giudici ordinari, speciali e straordinari:

delle misure alternative alla detenzione, concessione dei permessi premio. Il tribunale di sorveglianza ha una composizione mista: 2 componenti laici (esperti ad esempio in psicologia) e 2 componenti togati.

  • Corte di cassazione : si pone al vertice della piramide dei giudici penali ordinari ed è il giudice di legittimità; è unica e ha sede a Roma, si suddivide in 7 sezioni e giudica con 5 componenti per ogni sezione, a meno che non giudichi a sezioni unite e in questo caso si compone di 9 componenti.
  • Giudici minorili : come giudici specializzati. Come si garantisce il giudice naturale precostituIto per legge? Sussiste un divieto di istituire un giudice a posteriori , non si può istituire un giudice dopo la commissione di un fatto questo perché si vuole tutelare l'uguaglianza dei cittadini e in questo senso il principio si pone come una garanzia per il cittadino. Allo stesso tempo fa si che non si possa neppure manipolare a posteriori il giudice , cioè scegliere uno spostamento, un cambiamento del giudice dopo che era già stato investito il primo giudice e da questo punto di vista il principio si pone come una garanzia di indipendenza e quindi è volto a tutelare la stessa figura del giudice. Ma giudice naturale è una qualificazione diversa e ulteriore o è lo stesso significato di precostituito per legge? Guardando la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale l'orientamento prevalente è quello per cui le due espressioni devono intendersi come sinonimi, cioè ci vuole una legge che stabilisca chi è il giudice competente a decidere su un determinato fatto di reato prima che quel reato è stato commesso. Più recentemente, con la pronuncia n.168/2006 la Corte costituzionale ha adottato una concezione diversa e ha sottointeso che con il termine naturalità del giudice si faccia riferimento a un concetto diverso rispetto a quello di precostituzione. Quindi il giudice naturale sarebbe tale se si tratta del giudice del luogo in cui è stato commesso il reato , collegando dunque il concetto di naturalità del giudice al locus commissi delicti e aggiungendo quindi un significato diverso e aggiuntivo rispetto a quello di precostituzione per legge. Tale tema pone inoltre un problema di irretroattività delle leggi sulla competenza nel momento in cui si dice che il giudice deve essere precostituito, quindi costituito prima di un qualche momento. Qual è il contenuto della locuzione precostituito? Si fa riferimento alla riserva di legge la quale è una precisione che individua il meccanismo di fissazione del giudice che deve essere fisso e netto. Vi è un altro significato  la costituzione utilizza il termine precostituito ossia significa la irretroattività delle leggi sulla competenza (le leggi sulla competenza fissano criteri per individuare il giudice prima della commissione del reato anche se di parlava di precostituzione prima dell'esercizio dell'azione penale. Si è arrivati ad un compromesso: si colloca il momento a cui fare riferimento nella stessa iscrizione della notizia di reato, quindi costituito prima dell'avvio del procedimento penale, il cui momento iniziale può essere individuato con l'iscrizione della notizia criminis nell'apposito registro delle notizie di reato. Legge Cirami  la corte ha ritenuto che le modifiche in tema di rimessione da questa legge potessero applicarsi anche ai processi già in corso. In quel periodo storico queste modifiche interessavano una vicenda giudiziaria con imputato il presidente del consiglio dei ministri di quel tempo. Ambito di applicazione del giudice precostituito per legge: La precostituzione avrebbe a che vedere al giudice come ufficio giudiziario: le norme sulla competenza dovrebbero prevedere l’ufficio giudiziario competente su quella materia. Non sarebbe necessario che tramite la legge fosse individuato anche il giudice persona fisica ossia il singolo collegio a cui viene affidata la cognizione di una materia poiché gli aspetti che riguardano la distribuzione del lavoro avrebbe una dimensione organizzativa che sfugge al tema della precostituzione. Il nostro legislatore si orienta in senso opposto riconoscendo l’esigenza di una precostituzione che riguardi il giudice intenso come persona fisica e questo mutamento lo si percepisce nell’art 7bis e ter che introduce il cd. sistema tabellare  l’organizzazione degli uffici viene definita su un meccanismo tabellare e queste tabelle hanno come riferimento taluni criteri obiettivi e predeterminati che sono indicati in via generale dal CSM. Come si attua il principio del giudice naturale precostituito per legge? La sua attuazione istituti: demandata alla disciplina codicistica, in particolare avviene tramite tre istituti:
  • Competenza : si trova nel titolo I, capo II e dà attuazione diretta a tale principio;
  • Attribuzione : è un concetto nuovo, introdotto nel nostro ordinamento a seguito della riforma del giudice unico di primo grado. Una volta venuto meno l'ufficio del pretore e stabilito che il tribunale giudica in composizione collegiale o monocratica viene in rilievo tale categoria. La disciplina è contenuta nel titolo, I capo VI
  • Assegnazione : fa riferimento ai meccanismi tabellari, ossia a questi criteri che oggi troviamo enunciati negli art.7 bis, 7 ter dell'ordinamento giudiziario, ma che hanno una certa rilevanza anche nelle norme del codice di rito, in particolare l'art.33 comma 2. Il codice non dà una definizione di questi tre istituti, ma lo si desume dal modo in cui la

disciplina viene dettata. Il principio del giudice naturale precostituito per legge ha diversi livelli di attuazione e il più alto è rappresentato dalla competenza, per poi passare all'attribuzione e infine all'assegnazione. CAPO II - COMPETENZA È l'insieme di regole che hanno uno scopo specifico, cioè attuare una distribuzione, verticale e orizzontale, delle regiudicande penali, in modo che risulti predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni procedimento (in attuazione dell’art. 25 co 1 cost). Quindi non c'è un potere discrezionale nell'individuazione del giudice, ma la sua determinazione è stabilita a priori sulla base di regole che la legge stabilisce. La competenza si suddivide in una serie di criteri, che sono 3+1: i primi tre sono esplicitamente enunciati come tali dal c.p.p., invece il quarto criterio è di creazione giurisprudenziale e dottrinale, però di esso c'è traccia in varie disposizioni del codice di rito. I criteri attributivi di competenza sono:

  • Per materia : sezione II del capo II
  • Per territorio : sezione III del capo II
  • Per connessione : sezione IV del capo Ill
  • Funzionale  non ha una base normativa, è stata elaborata dalla dottrina. COMPETENZA PER MATERIA Essa attua una distribuzione delle regiudicande in senso verticale, secondo un ordine progressivo che tiene conto della gravità dei reati per cui si procede. Quindi noi troveremo al vertice la corte d'assise che è competente per i reati più gravi, poi a scalare il Tribunale, mentre nel punto più basso troveremo il giudice di pace, che è competente per i reati meno gravi, e tutto ciò che non è attribuito né alla corte d'assise né al giudice di pace rientra nella competenza del tribunale. Questa distribuzione degli affari penali avviene in base ad alcuni criteri, dettati dalla legge, sulla base dei quali noi possiamo stabilire in anticipo se una determinata fattispecie criminosa rientra nella competenza della corte d'assise, del giudice di pace, o del tribunale. Questi criteri sono quello quantitativo e quello qualitativo.
  • Quantitativo: la legge fa riferimento al quantum della pena edittale stabilito per ogni singolo reato. Cosa vuol dire pena edittale? Significa quella prevista dalla legge, quindi non quella che si applica in concreto. Quindi in base al quantum di pena stabilito per un determinato reato possiamo stabilire se questo ricada nella competenza della corte d'assise, del tribunale, o del giudice di pace. Come si calcola il quantum di pena, sulla base del quale si va a stabilire la competenza del giudice? L'art.4 detta i criteri, sancendo " per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanzi aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale". Quindi si deve tenere conto solo delle aggravanti che prevedono una pena diversa e quelle ad effetto speciale, ossia quelle che aggravano la pena di almeno 1/3.
  • Qualitativo: il legislatore , a volte , indica che un determinato reato ricade nella competenza o della corte d'assise, o del tribunale, o del giudice di pace, indipendentemente dalla pena edittale. Quindi potrebbe essere che un reato punito con una pena edittale molto alta e, quindi astrattamente di competenza della corte d'assise, il legislatore lo sottragga alla competenza della corte per inserirlo quella tribunale. 23/10/ Quali sono i reati che ricadono nella competenza della corte d'assise? L'art.5 detta le competenze della corte d'assise. Essa ha una composizione mista: 2 giudici sono togati e 6 sono laici. È la legge n.287/1951, che ha istituito la corte d'assise, a dire come essa funziona e come viene formato il collegio giudicante. Quando la corte deve deliberare la decisione finale va ai voti e in caso di parità prevale l'opinione più favorevole all'imputato. Andando a vedere l'art.5 vediamo che la legge combina il criterio qualitativo e il criterio quantitativo. Per il criterio quantitativo vi è il criterio base dettato dalla lettera a) che sancisce " per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 ". Il legislatore quindi esercita la sua discrezionalità, togliendo alla corte la competenza per alcuni delitti, che se dovessimo applicare il criterio quantitativo dovrebbero essere attribuiti alla corte d'assise. Il fatto che escluda tali delitti, comunque aggravati, significa che vuole radicare la competenza nel tribunale anche se la pena prevista per questi delitti dovesse superare i 24 anni di reclusione e quindi cadere nell'ambito della competenza della corte d'assise.

sono altre regole, dettate dagli altri commi dell'art.8, che derogano alla regola generale del locus commissi delicti in ragione della particolare configurazione della fattispecie criminosa. Tali ipotesi sono fondamentalmente 3:

  • Fatto di reato che ha cagionato la morte di una o più persone: il comma 2 sancisce " se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione". Se dovessimo applicare la regola generale dovremmo guardare il luogo dell'evento, e quindi il luogo in cui si è verificata la morte, invece il comma 2 ci dice di far riferimento al luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. La ragione di questa scelta normativa è data dal fatto che rispetto a reati da cui derivi la morte di una o più persone ci può essere un diaframma tra il momento della condotta e il momento della morte, non è detto che la condotta si realizzi nello stesso luogo in cui poi consegue il decesso della vittima. Il legislatore ha ritenuto più opportuno radicare la competenza nel luogo della condotta poiché è lì che si è verificato l'allarme sociale ed è li che sarà più agevole la raccolta delle prove.
  • Reato permanente : il comma 3 sancisce " se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone". Il reato permanente è il reato che si consuma nel tempo e in questo caso il luogo della competenza non è fissato nel luogo in cui è cessata la permanenza, ma nel luogo in cui ha avuto inizio la permanenza. Questo perché se avesse adottato l'altro criterio, quindi il luogo in cui è cessata la permanenza, quest'ultimo sarebbe stato facilmente strumentalizzabile dall'autore del reato, invece radicando la competenza nel luogo di inizio della permanenza è fissato li e non è più possibile modificarlo in base alla condotta dell'autore.
  • Delitto tentato: il comma 4 sancisce "se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitt o". Art.56 c.p. " atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto", qui l'azione non si compie o l'evento non si verifica e quindi la competenza si radica nel luogo in cui è stato compiuto l'ultimo degli atti diretti a commettere il delitto; quindi abbiamo una condotta parziale, che integra un'ipotesi di tentativo, e la competenza si radica lì. Vi sono regole suppletive, che entrano in campo quando le regole generali non funzionano. È possibile che applicando le regole generali non si riesca a trovare il giudice competente, perché magari non è noto il luogo di consumazione del reato e quindi si inseriscono le regole suppletive: l'art.9 comma 1 sancisce " se la competenza non può essere determinata a norma dell'art.8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione". Quindi non si applica la regola del locus commissi delicti o del luogo dell'azione totalmente consumata, ma si va a vedere dove si è verificata una parte dell'azione o dell'omissione, l'ultimo luogo poiché è quello più vicino alla consumazione del delitto. Se anche con questo criterio non si riesce a individuare il giudice competente il comma 2 sancisce "se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato". Se anche questo criterio non funziona il comma 3 sancisce " se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro dell'art.335 ". In questo caso si applica un criterio di priorità temporale dell'iscrizione e li si radica la competenza per territorio. Vi sono delle deroghe sia alla competenza territoriale sia alle regole suppletive:
  • Art.328 : tale disposizione, che si trova nel libro V e quindi siamo nell'ambito del libro che disciplina le indagini preliminari e l'udienza preliminare, si occupa del GIP, ossia di quel giudice che ha una competenza funzionale per la fase delle indagini preliminari. Tale disposizione ci dice che le funzioni di GIP (e anche di GUP), nei procedimenti per i delitti di cui all'art.51 comma 3 bis, 3 quater e 3 quinquies (delitti distrettuali), sono esercitate dal magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Ci si riferisce ai delitti distrettuali, ossia delitti in relazione ai quali le funzioni di PM non spettano al PM presso il giudice competente, ma spettano alla procura distrettuale , cioè la procura che ha sede presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Per le fattispecie criminose di reati di mafia, di terrorismo, di criminalità informatica le indagini non sono condotte dalle singole procure, ma sono condotte dalle procure distrettuali, in modo tale da unificare la conduzione delle indagini per una ragione di efficienza organizzativa. Ma anche le funzioni GIP spettano al magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, altrimenti si verificherebbe uno scollamento. Tale regola vale anche per la celebrazione dell'udienza preliminare e questo avviene per una ragione di coerenza, se le indagini le fa la procura distrettuale il GIP con cui si dovrà interfacciare il PM è quello distrettuale.
  • Art.11 : fa riferimento alle regole per stabilire la competenza territoriale per i procedimenti che riguardano i magistrati. Se è coinvolto un magistrato in un procedimento penale la competenza territoriale potrebbe subire delle regole per evitare forme di condizionamento, cioè il fatto che un magistrato debba essere giudicato da colleghi che lavorano nello stesso abito in cui esercita le sue funzioni o le ha esercitate al momento del fatto, e la competenza

quindi si sposta. La disposizione sancisce “i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge". Quindi il primo presupposto è il coinvolgimento: si intende per coinvolto colui che il reato l'ha ipoteticamente commesso (indagato o imputato), ma anche colui che l'ha ipoteticamente subito (persona offesa), o colui che dal reato ha ricevuto un danno. Secondo presupposto è l'essere finiti davanti a un giudice dello stesso distretto in cui il magistrato lavorava. In presenza di questi due presupposti la competenza si sposta poiché c'è un pregiudizio rispetto alla neutralità di chi lo giudica. La legge fissa quindi un criterio particolare, dicendo che la competenza si radica in capo al giudice, ugualmente competente per materia (corte d'assise, tribunale, giudice di pace rimangono individuati come uffici astrattamente competenti per materia), che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello (quindi ancora una volta un tribunale distrettuale) determinato dalla legge. Quindi non è lo stesso distretto in cui esercita le funzioni, ma un altro tribunale che viene stabilito dall'art.1 delle disposizioni attuative , secondo una particolare tabella. Es: un magistrato che esercita le proprie funzioni nel tribunale di Verona e che è coinvolto in un procedimento penale per reati che determinerebbero la competenza dello stesso tribunale di Verona, non potrà essere giudicato dal tribunale di Verona; secondo quanto stabilito dalla norma la competenza rimane del tribunale, ma quale? Si vuole evitare che ci sia discrezionalità e quindi è la legge stessa che dice qual è il tribunale competente, stabilendo il criterio. È competente il tribunale distrettuale, quindi ci dobbiamo spostare in un capoluogo di distretto, ma non lo stesso in cui questo magistrato esercita, quindi il tribunale di Venezia, ma nel diverso distretto stabilito dalla tabella e nel caso del distretto di Venezia la competenza si sposta a Trento, e quindi sarà competente il tribunale di Trento. La tabella dell'art.1 delle disposizioni attuative adotta come criterio quello della circolarità , ci si sposta man mano su tutto il criterio nazionale secondo un criterio di circolarità, che si è ritenuto fondamentale, perché prima che questa tabella venisse così ridefinita nel 1998 si adottava un criterio diverso: ci si spostava nel giudice ugualmente competente per materia che aveva sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino. Con questo criterio da Venezia si andava a Trento e da Trento si andava a Venezia, ma in questo modo si determinavano delle competenze incrociate, quindi accadeva che i giudici del distretto veneziano giudicavano quelli del distretto trentino e viceversa e questo fenomeno non è stato ritenuto soddisfacente, perché poteva creare delle forme di affiatamento poco limpide. Questa disposizione è fondamentale perché si applica anche in una serie di altri istituti: è richiamata in materia di rimessione del processo, di revisione.  Art 45: anche la rimessione può essere vista come una forma di deroga alla competenza per territorio perché rimettere il processo significa spostarlo (translatio iudicii) da una sede all'altra. COMPETENZA PER CONNESSIONE La competenza per connessione è un criterio autonomo di attribuzione della competenza che comporta l'automatico confluire davanti a un unico giudice di procedimenti riservati, in base alle regole sulla competenza per materia e per territorio, a giudici diversi. Significa che abbiamo una pluralità di procedimenti e che se applicassimo le regole ordinarie dovremmo dire che la competenza si radica davanti a giudici diversi, ma essendo questi procedimenti connessi confluiscono tutti davanti a un unico giudice. La disciplina da cui prendere le mosse è contenuta nell'art.12 , che enuncia i casi in cui i procedimenti si possono dire connessi e sancisce " si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare altri". La prima ipotesi di connessione va sotto il nome di connessione soggettiva e rappresenta l'ipotesi più forte di connessione che possiamo avere; in questo caso il reato è uno solo, però è stato commesso da più persone e quindi abbiamo più autori dello stesso reato. Quali sono le figure che possono prevedere una pluralità di autori in relazione allo stesso reato? II concorso di persone nel reato ( art.110 c.p.), la cooperazione del delitto colposo ( art. c.p .), oppure più condotte indipendenti, quindi senza alcun tipo di accordo preliminare o di sovrapposizione dell'azione o dell'omissione, hanno determinato l'evento. Abbiamo quindi più procedimenti che sono astrattamente a carico di più imputati, però sono connessi. La seconda ipotesi va sotto il nome di connessione oggettiva perché l'autore è uno, è un unico imputato, ma è imputato di più reati. Questi reati sono commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati), o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato continuato). Abbiamo più procedimenti a carico di un solo imputato. La terza ipotesi va sotto il nome di connessione teleologica e si tratta di reati che sono tra loro connessi per ragioni di scopo. Un reato viene commesso per eseguirne un altro o per occultarne un altro (omicidio e occultamento di