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Diritto Processuale Penale: Esercizi e Quiz, Appunti di Diritto Processuale Penale Progredito

Una serie di esercizi e quiz sul diritto processuale penale, coprendo argomenti come la capacità del giudice, le misure cautelari, le indagini difensive e le impugnazioni. Gli esercizi sono progettati per aiutare gli studenti a comprendere i concetti chiave e le procedure del processo penale.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 20/02/2025

giuliatavars
giuliatavars 🇮🇹

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DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Cosa studiamo? Il processo penale.
Una serie di atti soletti, coi quali certe persone a ciò legittimamente autorizzate, osservato un certo ordine e forma
determinata dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro autori, affinché la pena si storni dagli innocenti e si affligga ai
colpevoli.
Il processo penale è un fenomeno regolato da norme, secondo norme. Queste norme che disciplinano le forme del
processo penale sono le norme del diritto processuale penale.
Ma a cosa servono queste norme? Le norme hanno lo scopo di guidare questo iter di accertamento dei fatti e delle
responsabilità che è l’obiettivo del processo penale. Al termine di un giudizio, quando un giudice afferma che un
imputato è responsabile, la pronuncia di un giudice è davvero un accertamento di verità? È una convenzione quella
che a seguito del processo vi sia la verità.
La giustizia penale è imperfetta, c’è un margine di errore nella ricostruzione dei fatti del passato. È una
rappresentazione che ha sempre un margine di errore.
Le norme e le forme servono anche, oltre che ad accertare, porre dei limiti rispetto all’autorità e al potere che lo stato
ha nell’amministrare la giustizia penale.
Rapporti tra diritto penale e processo penale? connessione stretta, lo capiamo già dalle riviste giuridiche.
La materia della procedura penale fino al 1938 non era studiata, era un’appendice del diritto penale. Nel 1938 assume
autonomia ma comunque è legata al diritto penale.
Seconda premessa: quando parliamo di diritto processuale penale poniamo l ‘accento sull’aspetto normativo e quindi
si valorizza la funzione del processo penale di porre dei limiti. La terminologia procedura penale non pone l’accento sui
limiti ma solo sul meccanismo di accertamento.
Cosa intendiamo per processo penale? quali sono gli interessi in gioco?
Ci sono due interessi: l’interesse all’efficienza e l’interesse della garanzia. Il processo mira a raggiungere un risultato in
termini celeri e tenendo conto delle spese. Dall’altro lato si considerano le garanzie e quindi il rispetto di determinate
forme da rispettare sempre. In alcuni casi tali interessi possono entrare in conflitto in quanto quando il legislatore va
ad implementare le garanzie va ad aumentare le forme e a rallentare il processo. Il profetto più veloce e con poche
garanzie è quello sommario. È chiaro che le forme non devono essere esasperate da far perdere la funzione del
processo cioè di raggiungere la fine. Il processo che non finisce è un processo ingiusto sia per l’innocente che per il
colpevole ma anche per la comunità. Si tratta quindi di trovare un equilibrio tra le fome e la celerità del processo.
Così come gli interessi in conflitto sono efficienza e garanzia (mettere l’efficienza in funzione alle garanzie), anche gli
scopi sono in conflitto. Al processo penale può essere affidato lo scopo di proteggere la comunità dalla delinquenza ma
possiamo anche immaginare il processo come uno strumento di difesa dell’individuo ad una condanna ingiusta. Da un
lato quindi protezione della società e dall’altra difesa dell’individuo (interesse non solo privatistico ma anche
pubblicistico). Abbiamo anche in questo caso una contrapposizione netta tra gli scopi.
Il rischio chiaramente da evitare è quello della condanna dell’innocente.
Il nostro sistema processuale è variato nel corso degli anni, sono diversi gli scopi che si sono susseguiti nel tempo.
Prima però di parlare della storia del processo penale, parliamo dei modelli descrittivi del processo penale. vi è una
contrapposizione tra modelli:
Modello inquisitorio: modello processuale che si è affermato soprattutto nel periodo medievale e prende il
nome dall’organo che prende iniziativa nel processo: il giudice inquisitorio. L’iniziativa è quindi d’ufficio.
Prevale la ricerca in solitario della verità da parte del giudice, senza il coinvolgimento delle parti. Prevalgono le
istanze autoritarie rispetto alla tutela dell’individuo
Modello accusatorio: contrapposto al precedente. Si sviluppa durante l’illuminismo e prende origine
dall’argano che inizia il processo cioè l’accusatore. L’iniziativa è quindi di parte e prevale una ricerca dialettica
della verità con quindi un dialogo tra le parti. C’è quindi una maggiore tutela dell’individuo anche a scapito
delle istanze repressive.
Questi modelli sono frutto di archetipi, di astrazione.
MODELLO INQUISITORIO MODELLO ACCUSATORIO
- modello dove vige il cumulo delle funzioni processuali
cioè il giudice è colui che ricerca le prove e colui che
decide.
- iniziativa ex officio e quindi non vi è una richiesta di
parte ma è il giudice che autonomamente decide di
- modello dove vige la separazione delle funzioni
processuali. Il giudice giudica, c’è un altro soggetto che
raccoglie le prove e indaga.
-iniziativa di parte in quanto è l’accusatore che decide di
iniziare il processo. L’accusatore è colui che eleva
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Cosa studiamo? Il processo penale. Una serie di atti soletti, coi quali certe persone a ciò legittimamente autorizzate, osservato un certo ordine e forma determinata dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro autori, affinché la pena si storni dagli innocenti e si affligga ai colpevoli. Il processo penale è un fenomeno regolato da norme, secondo norme. Queste norme che disciplinano le forme del processo penale sono le norme del diritto processuale penale. Ma a cosa servono queste norme? Le norme hanno lo scopo di guidare questo iter di accertamento dei fatti e delle responsabilità che è l’obiettivo del processo penale. Al termine di un giudizio, quando un giudice afferma che un imputato è responsabile, la pronuncia di un giudice è davvero un accertamento di verità? È una convenzione quella che a seguito del processo vi sia la verità. La giustizia penale è imperfetta, c’è un margine di errore nella ricostruzione dei fatti del passato. È una rappresentazione che ha sempre un margine di errore. Le norme e le forme servono anche, oltre che ad accertare, porre dei limiti rispetto all’autorità e al potere che lo stato ha nell’amministrare la giustizia penale. Rapporti tra diritto penale e processo penale? connessione stretta, lo capiamo già dalle riviste giuridiche. La materia della procedura penale fino al 1938 non era studiata, era un’appendice del diritto penale. Nel 1938 assume autonomia ma comunque è legata al diritto penale. Seconda premessa: quando parliamo di diritto processuale penale poniamo l ‘accento sull’aspetto normativo e quindi si valorizza la funzione del processo penale di porre dei limiti. La terminologia procedura penale non pone l’accento sui limiti ma solo sul meccanismo di accertamento. Cosa intendiamo per processo penale? quali sono gli interessi in gioco? Ci sono due interessi: l’interesse all’efficienza e l’interesse della garanzia. Il processo mira a raggiungere un risultato in termini celeri e tenendo conto delle spese. Dall’altro lato si considerano le garanzie e quindi il rispetto di determinate forme da rispettare sempre. In alcuni casi tali interessi possono entrare in conflitto in quanto quando il legislatore va ad implementare le garanzie va ad aumentare le forme e a rallentare il processo. Il profetto più veloce e con poche garanzie è quello sommario. È chiaro che le forme non devono essere esasperate da far perdere la funzione del processo cioè di raggiungere la fine. Il processo che non finisce è un processo ingiusto sia per l’innocente che per il colpevole ma anche per la comunità. Si tratta quindi di trovare un equilibrio tra le fome e la celerità del processo. Così come gli interessi in conflitto sono efficienza e garanzia (mettere l’efficienza in funzione alle garanzie), anche gli scopi sono in conflitto. Al processo penale può essere affidato lo scopo di proteggere la comunità dalla delinquenza ma possiamo anche immaginare il processo come uno strumento di difesa dell’individuo ad una condanna ingiusta. Da un lato quindi protezione della società e dall’altra difesa dell’individuo (interesse non solo privatistico ma anche pubblicistico). Abbiamo anche in questo caso una contrapposizione netta tra gli scopi. Il rischio chiaramente da evitare è quello della condanna dell’innocente. Il nostro sistema processuale è variato nel corso degli anni, sono diversi gli scopi che si sono susseguiti nel tempo. Prima però di parlare della storia del processo penale, parliamo dei modelli descrittivi del processo penale. vi è una contrapposizione tra modelli:  Modello inquisitorio: modello processuale che si è affermato soprattutto nel periodo medievale e prende il nome dall’organo che prende iniziativa nel processo: il giudice inquisitorio. L’iniziativa è quindi d’ufficio. Prevale la ricerca in solitario della verità da parte del giudice, senza il coinvolgimento delle parti. Prevalgono le istanze autoritarie rispetto alla tutela dell’individuo  Modello accusatorio: contrapposto al precedente. Si sviluppa durante l’illuminismo e prende origine dall’argano che inizia il processo cioè l’accusatore. L’iniziativa è quindi di parte e prevale una ricerca dialettica della verità con quindi un dialogo tra le parti. C’è quindi una maggiore tutela dell’individuo anche a scapito delle istanze repressive. Questi modelli sono frutto di archetipi, di astrazione. MODELLO INQUISITORIO MODELLO ACCUSATORIO

  • modello dove vige il cumulo delle funzioni processuali cioè il giudice è colui che ricerca le prove e colui che decide.
  • iniziativa ex officio e quindi non vi è una richiesta di parte ma è il giudice che autonomamente decide di
    • modello dove vige la separazione delle funzioni processuali. Il giudice giudica, c’è un altro soggetto che raccoglie le prove e indaga. -iniziativa di parte in quanto è l’accusatore che decide di iniziare il processo. L’accusatore è colui che eleva

iniziare

  • iniziativa probatoria d’ufficio e quindi il giudice raccoglie tutte le prove che intende raccogliere. È il giudice che sceglie secondo la sua prospettiva
  • segretezza verso l’esterno e verso l’interno. Segretezza quindi verso la collettività e verso le parte del processo.
  • forte limitazione del diritto di difesa sia sul piano della difesa personale (c.d. auto difesa) sia sul paino della difesa tecnica cioè attraverso il difensore.
  • processo scritto dove prevale l’uso della scrittura. Intendiamo il fatto che tutte le prove che vengono raccolte dal giudice inquisitore e che vengono cristallizzate all’interno di un verbale possono essere utilizzate dal giudice. il giudice quindi si baserà su prove scritte che vengono raccolte.
  • nessun limite nell’ammissibilità delle prove. Importa conoscere tanto e non conoscere bene, non importa il metodo. Qualsiasi prova quindi può entrare nel processo
  • presunzione di reità: una volta aperto il processo questo fa sorgere all’inquisito l’onere di provare l’innocenza. Se fallisce viene incriminato
  • carcerazione preventiva per l’inquisito. Vi è quindi la regola generale della carcerazione preventiva
  • sistema delle prove legali. È la legge che decide quanto pesa una prova e non il giudice
  • la prova regina è la confessione dell’inputato. Il processo inquisitorio punta alla confessione dell’inquisito, anche tramite la tortura. l’imputazione.
    • iniziativa probatoria di parte cioè le parti hanno la signoria sulla prova. L’accusa e la difesa raccolgono le prove e il giudice, sulla base di ciò, giudica.
    • processo pubblico. Pubblicità verso l’interno e verso l’esterno. Giustizia amministrata nel nome del popolo e con un principio di trasparenza.
    • tutela del diritto alla auto tutela e alla difesa tecnica. Vi è un principio secondo cui l’accusato può non collaborare.
    • processo orale. Il giudice decide sulla base di prove che si formano davanti a lui e non sulla base di verbali scritti formati da un’altra persona. Rapporto di immediatezza tra la prova che si forma e il giudice che valuta.
    • ci sono dei limiti alla formazione delle prove. Non possono essere ammesse prove che ledono l’integrità della persona. Un paese civile non accetta di ottenere il risultato a qualunque costo. Contano di più i modi.
    • l’imputato è presunto innocente è quindi l’accusatore ha l’onere della prova. Se l’accusatore fallisce l’imputato è assolto
    • libertà personale dell’imputato è la regola. È un’eccezione la carcerazione preventiva.
    • non vi è un sistema di prove legali ma è il giudice, secondo il libero convincimento, dare un peso alle prove e sulla base di questa valutazione decide se l’imputato è colpevole o innocente.
    • la confessione non è la prova regina ma anch’essa, come le altre prove, viene valutata dal giudice. La prova regina è la testimonianza, prova che si forma dinnanzi al giudice ma solo le parti ad estrapolare una confessione. Abbiamo quindi un modello inquisitorio in cui vi è un monologo di un giudice fac totum, il giudice fa tutto. Vi è quindi un’impostazione di tipo autoritaria. Nel modello accusatorio invece vi è un dialogo tra le parti e il giudice è il vertice di questo dialogo. L’impostazione è quindi democratica. Questi caratteri sono estrapolati dalle varie realtà che si sono sviluppati nella storia. C’è un punto chiave sul quale bisogna focalizzare l’attenzione per capire se siamo di fronte ad un modello oppure ad un altro. Il carattere è quello del metodo per accertare la verità: modello accusatorio vi è un contradditorio tra le parti e una separazione tra le funzione processuali e tra le fasi processuali. Nel modello inquisitorio vi è un canale di comunicazione tra i risultati raccolti da una sola persona e colui che decide. STORIA DEL PROCESSO PENALE ITALIANO Partiamo dal 1670 con un modello inquisitorio. Modello fortemente criticato dagli illuministi e che viene rovesciato nel 1789 con la rivoluzione francese. Rivoluzione che cerca di importare nell’Europa continentale un modello inglese di common law, un modello accusatorio. Nel 1808 viene emanato il codice napoleonico e viene adottato un modello misto. Modello esportato in tutta l’Europa continentale, anche in Italia fino al 1989. I caratteri del codice napoleonico sono:
  • L’istruzione: fase inquisitoria di raccolta delle prove. Fase di istruzione segreta in cui venivano formate le prove
  • Il dibattimento: fase di ispirazione accusatoria con un confronto in aula. Dal punto di vista della separazione delle funzioni è un modello accettato ma non c’è la separazione tra le fasi processuali. È comunque un’evoluzione rispetto ai modelli precedenti.

Il corollario di questo passaggio cruciale è rappresentato dalla separazione tra le fasi: separazione fra le indagini preliminari e il dibattimento. La prima fase ha la finalità di ricercare gli elementi in vista di un’eventuale azione penale, non forma le prove. Il dibattimento diventa il cuore ed è qui che si formano le prove e si sviluppa il contradditorio. Questa separazione è rappresentata dal simbolo del doppio fascicolo: il fascicolo delle indagini preliminari e il fascicolo il dibattimento. In questo passaggio, la terza ricaduta, è la regola d’oro del processo accusatorio. Questa regola ci dice che le dichiarazioni rese dai testimoni o dai coimputati valgono come prove all’interno del processo soltanto quando sono assunte mediante il metodo dell’esame incrociato. La ragione di questa regola è che la dichiarazione presa in via unilaterale senza il contradditorio è meno affidabile. Una dichiarazione presa con il contradditorio è più affidabile. Vale come prova quindi solo quella formata con il contraddittorio. Quelle formate in via unilaterali non valgono come prova, nemmeno se contestate nel processo salvo delle specifiche ipotesi previste dalla legge. le contestazioni consentono al testimone di rilevare una difformità tra quello indicato nelle indagini e quello che viene detto nel dibattimento. Il codice del 1988 aveva prestato molta attenzione a questa fattispecie e aveva stabilito un divieto di lettura delle dichiarazioni raccolte nelle fase preliminari in via unilaterali. Per presidiare bene questa regola il codice aveva dettato due disposizioni che costituivano due pilastri del modello accusatorio:  Art. 500 c.p.p. che disciplinava le contestazione dei testimoni. Sanciva una regola netta di esclusione probatoria rispetto alle dichiarazioni prese in via unilaterale  Art 195 c.p.p. che riguarda la testimonianza e regola il fenomeno della testimonianza indiretta. Testimone che viene esaminato su fatti che appreso perché raccontati da qualcun altro. Tale articolo regola il fenomeno della testimonianza indiretta da parte della polizia giudiziaria. Non è quindi un testimone qualunque ma un ufficiale che riferisce cosa ha saputo da un testimone. In un sistema accusatorio non è ammesso tale tipo di testimonianza indiretta da parte della polizia giudiziaria perché bisogna presidiare il contradditorio. È proprio su queste due disposizione su cui si accanisce la Corte Cost. Tornando leggermente indietro: il codice del 1988 aveva dei punti deboli. Esistevano delle possibilità che delle dichiarazioni prese in via unilaterali venissero assunte come prove. Accade che la Corte Cost. ci mette del suo: il sistema prevede delle eccezioni e tali eccezioni sono espressioni di un principio: PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DELLA PROVA. Principio ricavato dalle eccezioni, non è cristallizzato. Questo porta a considerare le eccezioni come la regola. Secondo la corte queste regole (quelle delle testimonianze unilaterali) sono di intralcio all’obbiettivo del processo penale e quindi vanno cancellate. Ma cosa ha fatto di concreto la Corte? Ci sono tre pronunce clamorose del 1992:  22 gennaio n. 24: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 195 c. 4 c.p.p. (articolo che sanciva il divieto di testimonianza indiretta). L’effetto di questa pronuncia è che le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria potranno entrare nel dibattimento. Una volta abbattuto tale divieto si apre la breccia e si comunica a dire che se le dichiarazioni raccolte dalla pg possono entrare in dibattimento, allora qualcosa di simile bisogna immaginare quando le dichiarazioni unilaterali sono assunte dal pm. Chiaramente in altre forme rispetto alla pg e tramite le forme delle contestazioni.  18 maggio n. 254: dichiara l’incostituzionalità dell’art. 513 c. 2 cpp. Disposizione molto complicata. Si occupa di regolare la possibilità di dare lettura alle dichiarazioni rese da corresponsabili o coimputati. All’epoca il sistema prevedeva, in relazione a queste figure di dichiarante, una possibilità molto estesa di avvalersi a diritto al silenzio. Accadeva quindi che un imputato, nelle indagine faceva dichiarazioni nei confronti di un altro imputato ma poi nel dibattimento stava zitto. La corte la dichiara incostituzionale nella parte in cui non consentiva di dare lettura delle dichiarazioni rese da imputati nella fase di indagine. Quindi il coimputato poteva non rispondere in dibattimento ma in quel caso poteva essere letto il verbale assunto durante la fase inquisitoria e il verbale veniva inserito nel fascicolo dibattimentale.  18 maggio n. 255: dichiara l’incostituzionalità dell’art. 500 c. 3 e 4 cpp. Articolo che prevedeva il divieto di uso probatorio delle dichiarazioni usate per le contestazioni. I commi vengono dichiarati incostituzionali nella parte in cui non prevedevano la possibilità di acquisire e di usare come prova le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pm e usate per le contestazioni. Venuto meno quindi questo divieto, quando veniva mossa la contestazione si poteva essere letta la dichiarazione precedente e il giudice poteva usarla come prova anche si era formata al di fuori del contradditorio. Con questo meccanismo poteva accadere che il testimone rendeva una dichiarazione conforme a quella resa durante le indagini e quindi non c’era problema. Se il testimone in dibattimento risultava reticente oppure una

dichiarazione difforme si poteva contestare la dichiarazione e acquisire la dichiarazione resa nelle indagini. Quindi versioni contrastanti e molto spesso si accoglie la prima versione perché si ritiene più affidabile. Quindi si ha una negazione del principio che regolava il codice del 1988. Siamo nel 1992, l’anno climaterico, anno tragico. L’anno delle stragi di mafia, Capaci e Via d’Amelio. Anno complesso anche perché è esplosa tangentopoli. Il principio di non dispersione della prova è stato enunciato dalla Corte cost. nell’ultima delle tre sentenze: “ il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale”. Dopo queste pronunce si percepisce qual è la realtà dei fatti. Le nuove indagini preliminari rischiano di trasformarsi in una istruzione sommaria, tornando quindi indietro al modello misto. Qualcuno faceva notare che la situazione non era così drammatica perché comunque c’erano dei filtri. La cosa da rilevare è che in realtà il contradditorio veniva alterato, non è lo stesso tipo di contradditorio. Dal punto di vista politico, le dichiarazioni della Corte Cost. accolgono il plauso della magistratura mentre forte opposizioni provengono dal mondo accademico e dal mondo dell’avvocatura. Le critiche però erano poco centrate. Il legislatore cosa fa? All’epoca non reagisce e addirittura le avalla. In particolare vi è un d.l. n. 306/1992 che va a riscrivere l’art. 500 e lo fa ratificando la pronuncia della corte. Troviamo quindi il volere della corte costituzionale. I tentativi di recuperare le garanzie perdute iniziano ad esserci dopo l’emergenza delle stragi di mafia. A metà degli anni novanta comincia a farsi strada la sensazione che quella appena vissuta fosse una stagione giudiziaria. Il parlamento diventa la sede di rivalsa del potere politico rispetto alla magistratura. Il potere politico riesce a mettere in atto due iniziative importanti:  L. 332/1995: Ristabilire una serie di garanzie sia in ambito di misure cautelari personali (circoscrivere la possibilità della custodia cautelare in carcere) sia di implementare i poteri del difensore visto come soggetto che svolge indagini.  L. 267/1997: recuperare degli spazi al contradditorio che li sono stati sottratti dalla Corte cost. viene riscritto l’art. 513 riguardante la possibilità di dare lettura alle dichiarazioni rese dai coimputati. Si dice che, qualora l’imputato si avvale della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni precedentemente rese potevano essere assunte come prova solo quando vi era un accordo tra le parti o un loro consenso. In parallelo si era intervenuto sull’istituto dell’incidente probatorio: istituto che serve per formare la prova prima del dibattimento e che presuppone la non rinviabilità nell’assunzione della prova. Nel 1997 si estende la possibilità di accedere all’incidente probatorio anche per le dichiarazioni dei coimputati. La legge del 1997 ha avuto come obiettivo l’ambito delle dichiarazioni degli imputati ma non ha detto nulla con riguardo il tema delle letture e delle contestazioni e nemmeno rispetto alle dichiarazioni della pg. Tale articolo è comunque un articolo che smentisce quello che voleva la Corte Cost. La magistratura non accoglie bene questo articolo e solleva la questione di legittimità costituzionale. Nel 1998 viene dichiarato incostituzionale l’art. 513 cpp. Pronuncia che ci dice che l’art. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che, qualora l’imputato si rifiuti o ometta di rispondere in dibattimento, se manca l’accordo tra le parti o il consenso, di applicare l’art. 500 e quindi la contestazione della precedente dichiarazione. Lo scontro tra magistratura e parlamento ha raggiunti picchi molto alti perché la corte smentisce la decisione del parlamento di un anno prima. In quel periodo cominciano a prendere forma dei progetti per ristabilire il primato della politica sulla magistratura. Vari progetti tra cui quello sull’art. 136 Cost. rispetto alle pronunce della Corte (la corte può solo dichiarare l’illegittimità ma non può sostituire al legislatore)progetto che non ha avuto seguito. Progetti importanti per l’art. 111 Cost.: nel 1999 abbiamo la legge Cost. che ha inserito nell’art. 111 Cost. i principi del giusto processo. Con la legge 2/1999 vengono anteposti 5 commi nel testo originario dell’art. 111 Cost. in particolare in questi primi 5 commi si nota come i primi due si riferiscono ad ogni processo; il terzo, quarto e quinto si dedicano al processo penale. Tra questi il comma 4 è importante per il discorso che abbiamo fatto perché ci dice che “ Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore”.  Il principio è che il processo penale è regolato dal contradditorio nella formazione delle prove

Una portata centrale, con riguardo alle garanzie del processo penale, la hanno gli l’articoli:

  • Art. 111 del cost = il giusto processo;
  • Art. 2,13,14,15,24 e 25 cost. = diritti fondamentali degli individui. Queste sono garanzie della carta costituzionale fin dalla sua origine.
  • Art. 27 comma 2 cost. = presunzione di non colpevolezza;
  • Art. 104-105-106 e 107 cost. = indipendenza interna ed esterna della magistratura
  • Art. 101 e 102 cost. = indipendenza funzionale del giudice.
  • Art. 112 cost = obbligatorietà dell’azione penale
  • Art. 109 cost. = dipendenza funzionale della polizia giudiziale Se leggiamo queste disposizioni ci rendiamo conto che quando il legislatore ha previsto queste garanzie, l’ha fatto privilegiando una dimensione oggettiva delle garanzie, cioè le inquadra come garanzie della regolarità dell’accertamento, come garanzie della giurisdizione , e quindi con una prospettiva che non è sovrapponibile a quella fatta propria dal legislatore europeo, in particolare dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo, dove si privilegia, invece, una prospettiva di tipo soggettivo, sono garanzie che competono alla persona accusata di un reato. È proprio lampante questa differenza: es. art 13 della costituzione, afferma che la libertà personale è inviolabile ; l’art. 5 della convenzione, afferma che la persona accusata di un diritto ha diritto alla propria libertà personale. Quindi un conto è declinarle come garanzie dell’accertamento, altro è rapportarle soggettivamente a colui che è accusato di un reato. Al di là di questa formulazione, benché la costituzione le declini come garanzie della giurisdizione in chiave oggettiva, la costituzione utilizza un aggettivo per definire queste garanzie, definendole inviolabili. Ciò sta ad indicare che le garanzie rappresentano delle aspettative giuridiche che sono preesistenti al loro stesso riconoscimento formale da parte del potere legislativo. Sono dei diritti non comprimibili in alcun modo, neppure dal potere costituente. Potremo immaginare queste garanzie inviolabili, come dei diritti naturali, che sono connaturati alla persona umana prima ancora di un riconoscimento formale da parte di un atto normativo di diritto positivo. Es. il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Il primo articolo della costituzione che ci interessa è l ’art. 2 : “ la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Questo richiamo ai diritti inviolabili consente allo stato italiano di garantire i diritti che sono riconosciuti nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cedu); nel patto internazionale dei diritti civili e politici; e nella carta dei diritti fondamentali dell’u. E. Presunzione di non colpevolezza, art. 27 c.2 cost “L’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva” = rappresenta un principio cardine di qualsiasi processo penale che sia sensibile alle garanzie individuali. La presunzione di non colpevolezza è declinata in tutte le fonti indicate pocanzi. Art. 6 cedu: “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. Art. 14 pidcp (patto internazionale dei diritti civili e politici) = “ogni individuo accusato di un reato ha diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente”. Art. 48 carta di Nizza = “ogni imputato è considerato innocente fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente provata”. Art. 27 c.2 costituzione = “L’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva” Art 27 c.2 = l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le fonti sovranazionali ci dicono che la persona accusata di un reato (non si parla di imputato), è presunto innocento, è considerato innocente, ha diritto ad essere considerato innocente; la costituzione italiana, invece, ci dice che l’imputato non è considerato colpevole. La differenza tra la nostra costituzione e le altre fonti non riguarda tanto l’uso del termine “innocente” o “non colpevole”, e neppure dire “presunto” o “considerato”, poiché sono varianti lessicali dello stesso concetto (dire innocente vuol dire non colpevole). La differenza emerge perché nelle fonti sovranazionali si dice che è presunto, è considerato INNOCENTE; nella costituzione si dice che NON è considerato colpevole. La scelta del legislatore del 1948, che ha previsto questa formula, non è del tutto casuale. Ci fu un vero e proprio dibattito su come enunciare quella che la convenzione europea formula in termini di presunzione di innocenza; mentre da noi c’è una non considerazione di colpevolezza. Questo dibattito partiva dall’esigenza di superare quelle chiusure dell’ideologia del codice rocco.

Il dibattito era stato piuttosto accesso nell’Assemblea costituente per la presunzione di innocenza:

  1. Presunzione di innocenza = se fosse prevalsa l’idea di inserire in costituzione la presunzione di innocenza, e quindi: “l’imputato è presunto innocente fino alla condanna definitiva”, ci si rendeva conto che si creava una sorta di contraddizione logica perché non si può dire che è presunto innocente un imputato che è già stato eventualmente condannato in primo grado. Questa prima formulazione non ha trovato accoglimento.
  2. Presunzione di non colpevolezza = dire non colpevolezza o dire innocenza è la stessa cosa.
  3. Non considerazione di colpevolezza = quindi alla fine è prevalsa questa formulazione di compromesso: non si dice che l’imputato è presunto innocente, si dice che non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Ciò cambia dal punto di vista lessicale: un conto è usare la negazione attiva, cioè dire che l’imputato è considerato innocente o è presunto innocente, o considerato non colpevole = quindi deve essere considerato innocente; altro è dire che NON è considerato colpevole, è una negazione passiva, significa non valutare che… (un conto è dire valuto che non è colpevole; altro è dire non valuto che è colpevole). È come lasciare il giudizio sospeso: non lo posso considerare colpevole ma non significa che lo devo considerare innocente. Al di là di questa differente terminologia, quello che non cambia è il nucleo della garanzia: durante il processo penale non si può durante il procedimento, anticipare le conseguenze che derivano dalla condanna, nei confronti dell’imputato. La presunzione di innocenza o non colpevolezza ci dà un informazione in più, è una clausola di salvaguardia della giurisdizione, perché dicendoci che l’imputato non è colpevole fino alla condanna definitiva, dimostra che l’accusa è solo un’ipotesi che deve essere verificata tramite un giudizio. Senza il processo non si può verificare l’ipotesi contenuta nell’atto di accuso. Inoltre, ciò significa che il tema del processo penale da dimostrare è la colpevolezza dell’imputato. Quindi non spetta all’imputato collaborare, e fornire la sua discolpa finché il pubblico ministero non provi la sua colpevolezza. Non si va a verificare la sua innocenza. Quali sono le conseguenze di questo principio? Come si fa ad applicarlo? Come si va a capire se è rispettato? Il principio di non colpevolezza, rileva sia come regola di trattamento dell’imputato , che come r egola del giudizio. La prima può avvenire nel processo e fuori dal processo. La presunzione di non colpevolezza si riflette e ha delle ricadute nell’ambito del processo penale: essa rileva sia come regola di trattamento dell’imputato, che come regola di giudizio. La regola di trattamento dell’imputato, la presunzione di innocenza può essere fotografata sia nel processo che fuori dal processo. 1. Regola di trattamento dell’imputato:
  • Nel processo = l’imputato non può essere paragonato ad un condannato. Il divieto di assimilazione è tipico dei sistemi di civil law. Questi divieti li troviamo nelle misure cautelari: dire che l’imputato non può essere assimilato al condannato significa che non si può usare la carcerazione preventiva a scopi punitivi. Nel corso del processo la libertà personale dell’imputato non può essere limitata con la pura finalità di anticipare la pena, perché significherebbe trattare l’imputato come un condannato. Non a caso la materia della misura cautelare, nelle quali spicca la custodia cautelare in carcere, è regolata da presupposti molto specifici: affinché si possa limitare la libertà personale durante il processo servono i gravi vizi di colpevolezza + diverse esigenze cautelari che consentono di limitare in via anticipata la libertà personale, ancora prima che sia accertata la responsabilità penale. Sono esigenze che hanno la finalità di proteggere il risultato del processo, oppure di proteggere la collettività, ma sono finalità che non possono essere in alcun modo fraintese e distolte nella mera anticipazione della pena. La presunzione di non colpevolezza vale fino alla condanna definitiva, ciò si traduce nell’effetto sospensivo delle impugnazioni: dopo la sentenza di primo grado, durante la pendenza dei termini per impugnare e fino a quando non si sia concluso il giudizio di impugnazione, la sentenza penale non viene eseguita, ma viene sospesa, proprio perché il principio di innocenza vale fino alla sentenza definitiva.
  • Questa garanzia non ha una dimensione solo processuale ma anche extraprocessuale, cioè il divieto di assimilare l’imputato ad un condannato, vale anche al di fuori del processo: È una tematica che inevitabilmente chiama in causa i problemi che crea il processo mediatico , cioè il modo in cui l’imputato viene presentato in pubblico, come fosse un colpevole, come fosso già stato condannato, e ciò dovrebbe essere vietato (dovrebbe perché non sempre viene rispettato). Questo ha trovato discussione e anche dei riscontri da parte della corte dei diritti dell’uomo dell’U.E., e si è inserita anche la normativa dell’unione europea, ossia a direttiva 343/16 U.E. , è la direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza. Questa direttiva, all’art. 4 e 5 contiene delle precisazioni: obbliga gli stati membri a far

Estensione nel tempo del principio di innocenza : L’art. 27 c. 2 costituzione = l’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva. La presunzione di innocenza cade solo davanti ad una sentenza definitiva. Le fonti sovranazionali ci dicono che l’imputato è presunto innocente finché la colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Questa è una formula meno rigorosa, che lascia ai singoli stati la libertà di scegliere quando è il momento in cui si può dire che la colpevolezza sia stata legalmente accertata. Astrattamente, rispetto alle fonti sovranazionali, un sistema che consentisse di mettere in esecuzione la sentenza di condanna di primo grado, sarebbe compatibile. Es. dopo la condanna di primo grado, la presunzione di innocenza viene meno, quindi si può eseguire la pronuncia, anche se è pendente l’impugnazione. Il sistema italiano, invece, è formulato diversamente e ha come implicazione l’effetto sospensivo delle impugnazioni: bisogna che siano passati tutti i gradi di impugnazione. Ciò ci fa meglio comprendere come mai nel nostro sistema “è presunto innocente”, sembra una contraddizione, e quindi si è scelta un’altra formulazione, che ci dice che anche dopo una sentenza di primo grado l’imputato non è considerato colpevole. Lo sarà a seguito di una sentenza definitiva. Art. 111 costituzione: giusto processo Prima del 99 esistevano già due previsioni, cioè i commi 6 e il 7 che fanno riferimento all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziali; e alla ricorribilità per cassazione contro le sentenze e contro i provvedimenti in materia di libertà personale. Sono garanzie che rilevano per il processo penale. Con la riforma sono stati anteposti 5 commi. Comma 1 = giusto processo regolato dalla legge Comma 2 = principi generali validi per ogni processo Comma 3,4,5 = garanzie specifiche del processo penale. La legalità nostra è molto più vicina alla legalità formale, mentre in ambito europeo è più sostanziale. Comma 1 : “ la giurisprudenza si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. È una disposizione che possiamo esaminare in due porzioni: “la giurisdizione è espressione di giustizia”, e la “giustizia si attua tramite un processo che deve essere giusto.” Non è un giusto processo qualsiasi ma “è regolato dalla legge” , ciò fonda il principio di legalità processuale , questo è il risvolto dinamico del principio di legalità sostanziale in materia penale. Così come compete alla legge stabile quali fatti costituiscono reato e quali sanzioni applicare per quei fatti, allo stesso modo spetta alla legge stabilire le regole del gioco, non è il giudice che stabilisce come dosare le garanzie, è la legge che deve stabilire le garanzie e le forme secondo cui si deve svolgere un processo. Comma 2 : “ ogni processo si svolge nel contradditorio delle parti, in condizioni di parità, dinnanzi ad un giudice terzo e imparziale e la legge ne assicura la ragionevole durata”. Qui c’è il contradditorio tra le parti, e non è lo stesso contradditorio di cui al comma 4. In questo caso si fa riferimento al fatto che il giudice decide dopo aver sentito le parti. Altro è il contradditorio nella formazione della prova , cioè vale solo sul processo penale. Il contradditorio argomentativo, debole, sulla prova vale per ogni processo, anche per quello penale. Cioè le parti hanno la possibilità di interfacciarsi con il giudice e portare argomenti validi a sostegno delle proprie tesi. Nel processo penale sarebbe più giusto parlare di parità delle armi, perché le parti non potranno mai essere viste in maniera simmetrica, perché hanno funzioni diverse (accusa-difesa). Le armi devono essere pari. Concludiamo due aspetti della lezione scorsa sulle garanzie contenute nell’art. 111 Cost. che hanno un impatto sul processo penale. La prima è la previsione del secondo comma dell’art. 111 Cost. dove si fa riferimento al fatto che compete alla legge assicurare la ragionevole durata del processo. “ Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata .” La prescrizione di cui al comma 2 vale per ogni processo, nel processo penale assume però un significato particolare e controverso. Il comma 2 enuncia la garanzia in termini oggettivi cioè di regolarità della giurisdizione ed è un modo di esprimersi differente rispetto a quello previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo dove si fa invece riferimento al fatto che la persona accusata del reato abbia diritto che la vicenda sia trattata in un termine ragionevolmente breve. Le fonti sovranazionali quindi la connotano come garanzia di tipo soggettivo mentre a livello nazionale è una garanzia oggettiva. Questa diversità di impostazione ha una ricaduta nel modo in cui viene accertata questa garanzia perché la CEDU, qualora fosse proposto un ricorso per accertare la violazione di tale garanzia, farà un apprezzamento di tipo casistico e quindi andrà a vedere nel caso concreto quale sia il ritardo specifico, le ragioni di

questo ritardo in base al comportamento che hanno tenuto le parti e laddove accerti la violazione andrà a determinare l’obbligo per lo Stato di risarcire con un equo indennizzo. Nel nostro sistema c’è la legge Pinto che va a stabilire i termini affinché il processo si possa definire ragionevole. In particolare la legge Pinto è andata ad introdurre un dovere di risarcire l’imputato che sia stato assolto a seguito di un processo con una durata irragionevolmente lunga. Da questo punto di vista le scansioni temporali che vengono indicate con termini ragionevoli sono 3 anni per il primo grado, due anni per l’appello e un anno per il giudizio in Cassazione. Complessivamente si dice che un processo non dovrebbe durare più di 6 anni (limite che la legge Pinto va a tracciare). Questo tema si riallaccia ad alcune modifiche che sono state introdotte dalla riforma Cartabia che ha avuto tra i suoi scopi quello dell’efficienza del processo penale e ha cercato di dettare dei tempi più stringenti per alcune attività processuali cercando di eliminare i tempi morti. Troviamo in particolare l’istituito dell’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata del giudizio di appello o del giudizio di cassazione (art. 344 bis). Fattispecie che la finalità di interrompere il corso dell’accertamento giudiziale in appello o in Cassazione quando i tempi per la celebrazione di questi giudizi superano rispettivamente 2 anni in appello oppure 1 anno in Cassazione. È istituto dibattuto e infatti c’è in Parlamento un disegno di legge che vuole abrogare l’istituto dell’improcedibilità e reintrodurre il regime della prescrizione anteriore alla riforma Bonafede. È chiaro che dietro l’obiettivo di garantire una ragionevole durata del processo (anche nelle indagini preliminari) c’è un canone di efficacia. Se il processo ha una durata contenuta il meccanismo processuale risulta essere più efficiente. Da sempre ci sono due tesi contrapposte sul modo di intendere la ragionevole durata: Da un lato si dice che la ragionevole durata è un canone a garanzia oggettiva di regolarità della giurisdizione e quindi sostanzialmente è indisponibile. Dall’altro lato c’è chi dice che la ragionevole durata è una garanzia soggettiva a tutela dell’imputato e a favore di questa lettura si è fatta un po’ la storia di questo concetto di processo veloce. Si dice che il processo celere è proprio nato per evitare che una persona accusata di un reato resti troppo tempo nella graticola del processo penale. È quindi una garanzia che viene data all’imputato. Ma come mai una parte della dottrina privilegia questa lettura? Perché se la si inquadra come garanzia soggettiva allora la conclusione è che questa garanzia sarebbe rinunciabile dall’imputato e quindi potrebbe rinunciare ad avere un accertamento celere in nome di una più efficace tutela del diritto di difesa. Quindi la preoccupazione è quella che, facendo prevalere la dimensione veloce del processo in nome della regolarità del processo giurisdizionale, si finiscano per travolgere le garanzie previste. Dietro a questa contrapposizione però c’è una sorta di malinteso perché quella che è una garanzia del processo dal punto di vista oggettiva è anche una garanzia soggettiva dell’imputato. Quindi non è bisogna perseguire la ragionevole durata di u processo penale in qualsiasi modo in quando il processo penale che deve avere una durata ragionevole è un processo rispettoso delle garanzie (processo di durata ragionevole purché giusto). Da questo punto di vista possiamo dire che vi sono delle garanzie primarie: presunzione di innocenza, imparzialità del giudice, diritto di difesa. La ragionevole durata è a sua volta una garanzia ma una garanzia secondaria che andrà in qualche misura contemperata con tutte le altre. Naturalmente non si deve cadere neppure nell’eccesso opposto di dilatare tutte le manifestazioni del diritto di difesa tale da rendere impossibile la ragionevole durata del processo. L’ultimo step dell’art. 111 riguarda il comma 6 e 7 che sono garanzie preesistenti rispetto al 1999. In particolare il comma 6 prevede l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali. “ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ” La motivazione è la giustificazione del ragionamento che il giudice ha compiuto per raggiungere la propria decisione. È molto importante il tema della motivazione per varie ragioni:  Il giudice spiega il ragionamento e quindi ciò ci consente di stabilire se il giudice ha seguito i canoni legali oppure no  Garantisce anche all’imputato di non essere esposto all’arbitrio sconfinato  Mezzo per sottoporre a controllo la decisione del giudice in quanto è grazie alla motivazione che si può impugnare la decisione  Il fatto di poter leggere la motivazione di una sentenza consente alla collettività di svolgere un controllo diffuso sull’esercizio della funzione giurisdizionale. La motivazione ha quindi sia una funzione endoprocessuale (strumento di tutela nei confronti delle parti del processo) che extraprocessule (possibilità di chiunque di svolgere un controllo diffuso).

Per essere ancora più chiari, prima dell’esercizio dell’azione penale si parla di fase delle indagini preliminari, si parla di persona sottoposta ad indagine, si parla di ipotesi imputazione, si parla di addebito provvisorio. Con l’esercizio dell’azione penale si ha un upgrade. Si passa al processo, si parla di imputato e quella che prima era soltanto un’ipotesi di imputazione viene cristallizzata nell’imputazione in senso tecnico. È una distinzione che assume una chiara valenza nel sistema accusatorio. È molto evidente la distinzione tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio. Il modello accusatorio si basa su una separazione tra le fasi. La fase delle indagini preliminari è separata rispetto a quello che sta dopo e quindi rispetto al giudizio e al dibattimento. Aggiungiamo un dettaglio: l’udienza preliminare ha una collocazione particolare perché essa fa parte della fase preliminare e anteriore al giudizio ma nella scansione che stiamo esaminando si trova nel processo in senso proprio perché sta dopo l’esercizio dell’azione penale. Le decisioni assunte nell’udienza preliminare si basano sulle atti delle indagini preliminari. Il giudice dell’udienza preliminare (GUP) decide sulla base degli atti delle indagini preliminari. La vera separazione tra il materiale d’indagine e le prove che si formeranno in dibattimento si ha solo al termine dell’udienza preliminare. L’udienza preliminare quindi sta nel processo in senso proprio ma appartiene ancora alla fase preliminare. Quindi riassumendo: l’udienza preliminare è una particolare fase che si colloca nella fase anteriore e presuppone l’esercizio dell’azione penale. Infatti l’atto inziale dell’udienza preliminare è la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. Vediamo ora la struttura del c.p.p.: struttura diversa dal Codice Rocco perché il codice Vassalli si apre con le norme sul giudice e sulla giurisdizione. Il codice si suddivide in una parte statica e una parte dinamica:  Parte statica si compone dei primi 4 libri: soggetti, atti, prove, misure cautelari. La parte statica ha lo scopo di descrivere gli istituti processuale nei loro connotati caratteristici  Parte dinamica descrive lo svolgimento del processo. Dal libro quinto al libro undicesimo: indagini preliminari e udienza preliminare, i procedimenti speciali, il giudizio, procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, impugnazioni, esecuzione, rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. Il libro primo si occupa dei soggetti e tali soggetti vengono regolati in 7 titoli: TITOLO I: giudice TITOLO II: il pubblico ministero TITOLO III: la polizia giudiziaria TITOLO IV: l’imputato TITOLO V: parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria TITOLO VI: persona offesa dal reato TITOLO VII: difensore Questo elenco non esaurisce l’elenco di tutti coloro che possono fare la comparsa nella scena processuale: non si parla di testimoni, periti, ausiliari del giudice, etc. È quindi un elenco non esaustivo ma si tratta dei soggetti protagonisti. Possiamo dire che il giudice ha la funzione di fare l’arbitro; il pm, la polizia giudiziaria, la parte civile e la persona offesa del reato giocato in attacco; l’imputato, il responsabile civile e la persona civilmente obbligato per la pena pecuniaria giocano in difesa. Tutti coloro che compaiono nell’elenco sopra sono soggetti del procedimento penale. Non tutti invece sono parti del processo perché la qualifica di parte spetta soltanto a colui che nel processo penale fa valere una pretesa in vista di una decisione del giudice. Il giudice quindi non è parte del processo, nemmeno la polizia giudiziaria, nemmeno la persona offesa dal reato e nemmeno il difensore. Le uniche parti del processo penale sono il pm, l’imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Si distingue tra parte pubblica (pm) e parti private (l’imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Tra tutti coloro che sono parti del processo alcune sono parti necessarie (pm e imputato) altre eventuali (responsabile civile, parte civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria). In gergo si dice che il pm è parte pubblica, poi c’è l’imputato e poi altre parti private diverse dall’imputato. Il giudice quindi non è una parte in quanto terzo e imparziale  vediamo questa figura. Andiamo quindi ad analizzare il Titolo I. Il titolo I si divide in tre blocchi:

  1. Capo dal primo al quinto (giurisdizione, competenza, riunione e separazione de processi, i provvedimenti di controllo)disposizioni che danno attuazione al principio del giudice naturale precostituito per legge
  1. Capo sesto e sesto bis capacità e composizione del giudice e riparto di attribuzioni tra tribunale in composizione monocratica e collegiale
  2. Capo 7 e 8entrambi prevedono istituti che attuano il principio di imparzialità e terzietà del giudice (art. 111 c. 2 Cost.) Iniziamo occupandoci del principio del giudice naturale precostituito per legge (art 25 c. 1 Cost.). Prima però dobbiamo dare qualche informazione di carattere ordinamentale. Chi sono i giudici penali? Tale premessa ha le sue radici nell’indipendenza funzionale del giudice e indipendenza interna ed esterna della magistratura. L’attuazione di questi principi è demandata anzitutto alla legge che regola l’ordinamento giudiziario (Regio decreto n. 12/1941). Troviamo poi alcuni agganci anche all’interno del codice. Qual è la differenza tra indipendenza funzionale del giudice e indipendenza esterna ed interna della magistratura? Nel primo caso stiamo intendendo il giudice come organo giurisdizionale, nel secondo caso ci riferiamo alla magistratura nel suo complesso. Indipendenza funzionale del giudice significa che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.). Solo la legge è il limite del potere che è attribuito al giudice. Ci sono delle ricadute processuali: dire che i giudici sono soggetti solo alla legge ha come implicazione quella di rendere irrealizzabile il vincolo del precedente (uniformare la propria decisione ad una decisione precedente). Quando parliamo di indipendenza esterna ed interna facciamo riferimento al fatto che la magistratura sia un organo organizzato in maniera autonoma ed indipendente rispetto a tutti gli altri poteri e quindi rispetto al potere, in particolare, esecutivo. L’indipendenza esterna è nei riguardi degli altri poteri (es. magistrati inamovibili, composizione del CSM, vietare giudice speciali). Indipendenza interna opera all’interno dello stesso ordine giudiziario (art. 107 c. 3)  tale comma vieta l’organizzazione della magistratura secondo criteri gerarchici (i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni). È la legge dell’ordinamento giudiziario che dà attuazione a queste garanzie di indipendenza. L’art. 102 cost, al primo comma, dice che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Questa previsione trova un riflesso e una specificazione del cpp. L’art. 1 ci dice che la giurisdizone penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi sull’ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. Se quindi noi mettiamo insieme l’art. 102 c. 1 e l’art 1 cpp possiamo trarre due conclusioni importanti:  La giurisdizione penale esercitata dal giudice e non dal pm.  Il giudice penale è un prodotto dell’ordinamento giudiziario. Le leggi dell’ordinamento giudiziario costituiscono il parametro imprescindibile per capire se abbiamo davanti un giudice Es. di collegamento tra questi due articoli: l’art. 178 cpp che si occupa delle nullità di ordine generale viene stabilito che è sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi stabiliti dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Le norme sull’ordinamento giudiziario sono quindi il parametro che ci consente si stabilire se il giudice ha capacità e di stabilire il numero minimo di giudici che andranno a comporre il collegio. Esiste quindi uno stretto collegamento tra le norme dell’ordinamento giudiziario e il processo penale. Facciamo un passaggio aggiuntivo: il legislatore all’art. 33 cpp si occupa della capacità del giudice per dire in che cosa consiste la capacità del giudice. Tale articolo ci dice cosa non è attinente alla capacità del giudice. Il comma 2 ci dice che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. Il comma 3 prevede che non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico. Ma qual è il significato di queste norme e come si collegano a quello che stiamo dicendo? In queste due previsioni il legislatore ha voluto delimitare il campo delle questioni che potrebbero generare una nullità assoluta. Il legislatore si è reso conto che non tutte le disposizioni hanno lo stesso peso, alcune sono meno rilevanti rispetto ad altre. La conseguenza che possiamo trarre è che, nel momento in cui si ha una violazione di una norma che attiene alla capacità del giudice o al numero dei giudici per la costituzione del collegio, abbiamo una nullità assoluta. Se invece la violazione attiene a questioni “secondarie” (es. assegnazioni dei processi, destinazioni dei magistrati ai singoli uffici) la conseguenza non sarà la nullità assoluta in quanto si tratta di violazione che hanno un contenuto assimilabile a provvedimenti di carattere amministrativo e quindi non ha una ricaduta processuali in termini di nullità assoluta, nemmeno quando siamo dinnanzi ad una violazione delle norme che stabiliscono quando il tribunale deve decidere in

non prevedono, tra i soggetti che possono fare questa richiesta, le parti civili. In quella sede la Corte ha respinto la questione mettendo in evidenza come lo spostamento territoriale di un processo penale incide sul valore primario della naturalità del giudice e pone in evidenza come il giudice più idoneo sia quello del luogo dove il reato si è consumato. Il giudice naturale precostituito per legge mette in evidenza un carattere formale (riserva assoluta di legge nella determinazione della competenza del giudice) e anche un tema riguardo l’uso del termine precostituito per legge. Precostituito significa costituto prima e quindi le norme sulla competenza devono essere irretroattive. Le norme sulla competenza devono essere in vigore, per alcuni, prima della commissioni del reato però questo comporta una serie di conseguenze perché, nel caso in cui le norme sulla competenza cambiassero nel corso del tempo, ci troveremmo davanti ad alcuni reati a cui viene applicata una disciplina mentre ad altri reati un’altra. Si era quindi proposta un’altra soluzione e cioè quella di far sì che si dovesse guardare la costituzione del giudice prima dell’esercizio dell’azione penale. Soluzione però non condivisa da tutti perché questa soluzione rischia di tagliare fuori dalla precostituzione il giudice della fase delle indagini preliminari. La tesi che infine è prevalsa è quella che dice che si guarda il momento in cui c’è l’iscrizione del procedimento del registro delle notizie di reato. È quello il momento a partire dal quale il giudice deve essere già stato costituito. QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIONE DEL PROCESSO (paragrafo 4 integrato dal libro) La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, nel senso che ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale. L’art 2 comma 1 cpp stabilisce infatti il dovere del giudice penale di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è investito. Esempio della ricettazione: Il giudice non può decidere se prima non accerta la provenienza delittuosa del denaro o della cosa che si assumono ricettati. Quella con cui viene risolta la questione logicamente prioritaria è una semplice pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale, e che ha rilevanza solo all’interno del procedimento in cui è inserita, senza alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo (art. 2 c. 2 cpp). Il meccanismo regolato dall’art. 2 comma 1 risponde all’esigenza di accelerare i tempi necessari per pervenire alla decisione definitiva. Sono state tuttavia previste delle eccezioni alla regola, come si ricava dalla clausola di salvezza (salvo che sia diversamente stabilito) contenuta nell’inciso finale del comma in esame. Le deroghe alla regola della cognizione incidentale stabilita dall’art. 2 vanno fatte risalire a talune disposizioni del codice che è opportuno suddividere in due categorie. Da un lato, si collocano quelle disposizioni che, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate o confiscate, si limitano a devolvere la relativa risoluzione al giudice civile; dall’altro quelle disposizioni che, occupandosi specificatamente delle questioni da cui dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti e il modus dell’eventuale sospensione, nonché l’efficacia della decisione intervenuta in sede extra penale. Si tratta di due sole ipotesi con riferimento alle quali è parso opportuno consentire che sulla questione pregiudiziale intervenga una vera e propria decisione, idonea a stabilizzarsi con la formazione del giudicato, e non un accertamento incidentale suscettibile di essere contraddetto da ulteriori accertamenti di segno eventualmente opposto. Quanto appena osservato vale in particolar modo per le questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia o di cittadinanza (art. 3). In presenza di una controversia rientrante in una di tale categorie, il giudice penale può sospendere il processo allorché ricorrano le tre seguenti condizioni: a) Deve effettivamente sussistere un rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza e la decisione della regiudicanda penale. Ciò non implica necessariamente un condizionamento sulla decisione circa l’esistenza del reato. b) È necessario che la questione pregiudiziale sia seria, vale a dire non manifestamente infondata o artificiosa c) Deve essere già stata proposta l’azione a “norma delle leggi civili”, al quale proposito è opportuno precisare che l’aggettivo (civili) sta ad indicare l’area non penale. Se manca una delle suddette condizioni il giudice deve decidere in via incidentale senza sospendere il processo penale. In base alla difficoltà della questione e all’entità dei costi ricollegabili alla scelta abdicativa, sarà il giudice a stabilire, di volta in volta, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall’art. 3 c. 1, non sia preferibile risolvere autonomamente la questione pregiudiziale. Nel caso di sospensione è prevista la pronuncia di un’ordinanza, che può essere impugnata in Cassazione. Nel silenzio della legge si deve ritenere che siano legittimate al ricorso tutte le parti in quel momento presenti nel processo. Finché dura la sospensione, è ammesso soltanto il compimento degli atti urgenti.

Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extra penale viene riconosciuta efficacia di giudicato. Il giudicato civile o amministrativo ha un’identica efficacia vincolante sia se si è formato anteriormente all’inizio del processo penale, sia se, risolta incidenter tantum la questione pregiudiziale nell’ambito del processo penale, è sopraggiunto mentre il medesimo è ancora in corso. Per quanto concerne l’ulteriore eventualità della decisione extra penale divenuta irrevocabile dopo la definitiva conclusione del processo penale, soccorre la previsione di cui all’articolo 630 lettera c: ove la sentenza di condanna dipenda da un accertamento incidentale sconfessato dal giudice civile o amministrativo, potrà essere percorsa la strada della revisione. La seconda ipotesi di sospensione del processo penale a causa di una questione pregiudiziale è quella prevista dall’art. 479, che riflette una regolamentazione meno intensamente polarizzata verso la cristallizzazione della pronuncia sull’elemento pregiudicante. Qui la controversia da risolvere in via prioritaria non verte su uno status ma su una qualsiasi altra questione di competenza del giudice civile o amministrativo. La sospensione sembrerebbe poter essere disposta solo nel corso del dibattimento. L’impronta restrittiva emerge assai più nitidamente se si considerano i requisiti inerenti alla questione pregiudiziale: a) La risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato ed è quindi irrilevante che essa riguardi altri elementi della regiudicanda, quali, ad esempio, l’esistenza di una condizione di punibilità o di una circostanza aggravante. b) L’attributo della serietà non è sufficiente, dal momento che la controversia deve risultare di particolare complessità. c) Deve essere già in corso il relativo procedimento presso il giudice civile o amministrativo anche perché, in caso contrario, potrebbe darsi l’eventualità di un incorreggibile inerzia. d) Si richiede come ultima condizione ulteriore che la legge civile o amministrativa non ponga limitazioni alla prova della situazione soggettiva controversa Come nel caso dell’art. 3, la sospensione (del dibattimento) è disposta con ordinanza impugnabile in Cassazione da tutte le parti. È espressamente escluso che l’impugnazione abbia effetto sospensivo (art. 479 c. 2). Le divergenze rispetto alla normativa dettata per le questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia e di cittadinanza risultano nuovamente marcate con riferimento alla sfera di autonomia decisionale riconosciuta al giudice che ha disposto la sospensione. Da un lato, infatti, in deroga alla regola secondo cui il processo resta sospeso finché la questione pregiudiziale non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, si consente al giudice di revocare anche d’ufficio l’ordinanza di sospensione qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno. Dall’altro, risulta precluso il riconoscimento di un’efficacia vincolante della sentenza extra penale. Quest’ultima viene a far parte del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del convincimento del giudice, il quale, in ipotesi, la può anche disattendere, con l’unico limite di dover esporre in motivazione le ragioni della divergenza. La competenza per materia, territorio e connessione: Il titolo I del capo II, in ossequio al principio del giudice naturale precostituito per legge, disciplina la competenza del giudice. A questo istituto, si affiancano altri due istituti: l’attribuzione (opera come criterio interno di ripartizione, idoneo a distinguere l’ambito di cognizione del tribunale in composizione monocratica dal tribunale in composizione collegiale) e reparto tabellare o assegnazione (l’assegnazione dei processi ai singoli giudici, sezioni o collegi). La competenza del giudice può essere definita e rappresenta come quell’insieme di regole che consente una distribuzione dei processi penali in modo orizzontale e verticale delle regiudicande penali in modo che risulti predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni procedimento (in ossequio all’art. 25 della Costituzione). Qui, per la locuzione “conoscere di ogni procedimento” intendiamo il giudice che si pronuncerà sul merito. I criteri che individuano la competenza disciplinati nel codice di procedura penale sono tre: materia, territorio e per connessione. A questi, se ne aggiunge un quarto che non trova disciplina nel codice, chiamato in dottrina e giurisprudenza competenza funzionale.

  • COMPETENZA PER MATERIA: La competenza per materia è un criterio di competenza del giudice che attua la distribuzione dei processi in senso verticale, secondo un ordine progressivo che tiene conto della gravità dei reati. Per quanto concerne i processi penali, esistono tre tipologie di giudici competenti: A) Corti d’Assise;

Alla regola generale del locus commissi delicti , seguono altre regole di carattere generale di portata derogatoria al suddetto principio:

  1. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. Questo perché non di rado si assiste ad una sfasatura tra il luogo dove è avvenuta la condotta e il luogo in cui si è verificata la morte della persona offesa. In ragione di ciò, si radica la competenza dove è avvenuta l’azione od omissione anche in relazione all’allarme sociale che si è venuto a creare.
  2. Se si tratta di un reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
  3. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. Accanto a queste regole generali operano le regole supplettive – che trovano disciplina all’art. 9 cpp - ordinati secondo una vera e propria gerarchia, laddove quelle generali non riescano a trovare la competenza per territorio, si utilizzano le seguenti regole:
  4. Il luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o una parte dell’omissione, l’ultimo nel caso siano più di uno di questi luoghi.
  5. Se non è noto il luogo, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato
  6. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto per prima a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto ex art- 335. La norma esaminata si applica anche per i reati commessi in parte all’estero (ex art. 10 cpp c.3) Al locus commissi delicti esistono tre deroghe : La prima: (art. 328 cpp che si occupa del GIP che con riferimento all’udienza preliminare introduce una deroga rispetto ai criteri appena visti). Per i delitti commessi in violazione dei commi 3-bis, 3-quater e 3 quinquies dell’art. 51 le funzioni per il GIP (giudice per le indagini preliminari), nonché quelle del GUP (giudice per l’udienza preliminare), sono esercitate da un magistrato appartenente al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Esempio: se si commette un reato in violazione dei commi 3-bis, 3-quater e 3 quinquies dell’art. 51 cp a Verona le funzioni del GIP / GUP sono attribuite al tribunale del capoluogo, quindi, Venezia. Ecco, quindi, che il GIP / GUP sono esercitate dal tribunale del capoluogo del distrutto nel cui ambito ha sede il giudice competente. è un modo organizzativo per renderlo più funzionale. Questa deroga opera solo con riguardo al GIP / GUP non al dibattimento. La seconda: l’art. 11 si occupa delle ipotesi in cui nel procedimento penale sia coinvolto un giudice (in qualunque veste: imputato, parte offesa, danneggiato) è competente il giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della corte d’appello determinato dalla legge sulla base della tabella A, allegata all’art. 1 delle disposizioni attuative del cpp secondo un criterio di circolarità (per i procedimenti riguardanti i magistrati del distretto della corte d’appello di Roma sono competenti i magistrati di Perugia, per quelli di questo secondo distretto sono competenti i magistrati di Firenze, e via dicendo). In tal modo si evitano le competenze incrociate, insito nel precedente sistema. La terza: rimessione del processo, è un istituto che va a derogare al principio naturale precostituito per legge. il processo si sposta sa un’altra sede giudiziaria sulla base dell’art. 45.
  • COMPETENZA PER CONNESSIONE: Criterio autonomi di attribuzione di competenza che comporta l’autonomo confluire davanti a un nuovo ufficio giudiziario di procedimenti riservati, in base alle regole sulla competenza per materia o territorio, a giudici diversi. Quanto alle ipotesi di connessione l’art. 12 cpp dispone che si ha connessione: A) Connessione soggettiva: se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione tra loro (se si tratta di reato colposo), ovvero se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; B) Connessione oggettiva: se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione (concorso formale) o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (concorso continuativo); C) Connessione teleologica: se dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguirne o per occultarne altri.

Per esempio: connessione soggettiva. L’ipotesi in cui Tizio abbia investito Caio per causargli delle lesioni a Verona. Caio trasferito a Padova con urgenza in cui Sempronio operi male e causi la morte di Caio. Per entrambi i reati sarà competente Padova. Tizio rapinatore seriale, ne commette tre una a VR una a Mi una a To per stabilire la competenza sarà competente il tribunale nel luogo in cui il reato è stato commesso per primo. Tizio uccide Caio a VR e Sempronio sotterra (competenza del Tribunale) il cadavere a VR la competenza ce l’ha la Corte d’assise. Assume ruolo prioritario il principio del giudice superiore, in forza del quale “ se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte d’assiste ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte d’assise ” (ex art. 15 cpp). Se la gravità dei reati è la stessa si procede presso il giudice in cui è stato commesso il primo reato. L’art. 13 cpp prevede dei criteri particolari per la competenza di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. Nell’ipotesi di competenza concorrente tra Corte costituzionale e giudice ordinario, prevale la competenza del giudice speciale. Mentre, nel rapporto tra giudice militare e giudice ordinario vale la regola opposta, fermo restando, tuttavia, che la connessione opera solo quanto il reato comune è più grave di quello militare La connessione non opera quando i procedimenti connessi riguardano imputati che al momento del fatto taluni erano maggiorenni altri minorenni: per i minorenni opera sempre il giudice specializzato, mentre per i maggiorenni il giudice non specializzato.

  • COMPETENZA CD FUNZIONALE Tale competenza è individuata dalla dottrina / giurisprudenza sulla base del procedimento penale sulla suddivisione in gradi e fasi. Dalla suddivisione per gradi è possibile distinguere:
  1. Giudici di primo grado: il giudice di pace, tribunale ordinario e corte d’assise.
  2. Giudici di secondo grado: tribunale in composizione monocratica (verso le decisioni del Giudice di Pace), Corte d’Appello (indipendentemente dalla composizione del tribunale) e Corte d’Assise d’Appello.
  3. Giudici di terzo grado: Corte di cassazione a cui è demandata il controllo di legittimità sulle decisioni assunte nei gradi precedenti. Dalla suddivisione in fasi è possibile distinguere:
  4. La fase anteriore al giudizio: l’attività del GIP e quelle, successivamente, del GUP.
  5. La fase del giudizio: sono competenti il tribunale, corte d’assise, corte d’appello, la corte d’assise d’appello, la corte di cassazione.
  6. La fase dell’esecuzione. Le attribuzioni del tribunale: Una volta considerato che per un determinato reato la competenza è radica al tribunale sarà necessario valutare se questa debba decidere a composizione monocratica o collegiale. In questo caso non si valuta più la competenza (che è già radica in capo al tribunale), ma all’attribuzione. La scelta del giudice monocratico piuttosto che collegiale ha fatto seguito ad una decisa valorizzazione, anche in relazione ad una più rigorosa gestione delle risorse che ha comportato ad una ridimensione del principio di collegialità. La nuova formazione degli artt. 33-bis e 33-ter è stata determinata dal proposito di ridimensionamento, il quale consente di devolvere al tribunale collegiale i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo di dieci anni, anche nell’ipotesi del tentativo. A tal riguardo l’art. 22 bis prevede un elenco ove si determina per quali competenze è necessaria la composizione collegiale. Mentre, per effetto dell’art. 33 ter il c.2 sancisce come la composizione monocratica sia avvallata in tutte le ipotesi in cui non sia prevista la composizione collegiale a norma dell’art. 33 bis o da altre disposizioni di legge. Tuttavia, alcune volte sono sottratti alla competenza collegiale reati puniti con una pena ben superiore ai 10 anni, ed altre volte gli vengono attribuiti reati che, in base al criterio quantitativo, dovrebbero essere giudicati in composizione monocratica. Per quanto attinte la prima di queste due deroghe la ratio trova fondamento sull’alto numero (di frequenza) di questi reati e al carico di lavoro giudiziario, per esempio: in materia di stupefacenti, fatto salvo l’laddove siano conteste le aggravanti di cui all’art. 80 del TU d.p.r. n. 309/1990.