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Una serie di esercizi e quiz sul diritto processuale penale, coprendo argomenti come la capacità del giudice, le misure cautelari, le indagini difensive e le impugnazioni. Gli esercizi sono progettati per aiutare gli studenti a comprendere i concetti chiave e le procedure del processo penale.
Tipologia: Appunti
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Cosa studiamo? Il processo penale. Una serie di atti soletti, coi quali certe persone a ciò legittimamente autorizzate, osservato un certo ordine e forma determinata dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro autori, affinché la pena si storni dagli innocenti e si affligga ai colpevoli. Il processo penale è un fenomeno regolato da norme, secondo norme. Queste norme che disciplinano le forme del processo penale sono le norme del diritto processuale penale. Ma a cosa servono queste norme? Le norme hanno lo scopo di guidare questo iter di accertamento dei fatti e delle responsabilità che è l’obiettivo del processo penale. Al termine di un giudizio, quando un giudice afferma che un imputato è responsabile, la pronuncia di un giudice è davvero un accertamento di verità? È una convenzione quella che a seguito del processo vi sia la verità. La giustizia penale è imperfetta, c’è un margine di errore nella ricostruzione dei fatti del passato. È una rappresentazione che ha sempre un margine di errore. Le norme e le forme servono anche, oltre che ad accertare, porre dei limiti rispetto all’autorità e al potere che lo stato ha nell’amministrare la giustizia penale. Rapporti tra diritto penale e processo penale? connessione stretta, lo capiamo già dalle riviste giuridiche. La materia della procedura penale fino al 1938 non era studiata, era un’appendice del diritto penale. Nel 1938 assume autonomia ma comunque è legata al diritto penale. Seconda premessa: quando parliamo di diritto processuale penale poniamo l ‘accento sull’aspetto normativo e quindi si valorizza la funzione del processo penale di porre dei limiti. La terminologia procedura penale non pone l’accento sui limiti ma solo sul meccanismo di accertamento. Cosa intendiamo per processo penale? quali sono gli interessi in gioco? Ci sono due interessi: l’interesse all’efficienza e l’interesse della garanzia. Il processo mira a raggiungere un risultato in termini celeri e tenendo conto delle spese. Dall’altro lato si considerano le garanzie e quindi il rispetto di determinate forme da rispettare sempre. In alcuni casi tali interessi possono entrare in conflitto in quanto quando il legislatore va ad implementare le garanzie va ad aumentare le forme e a rallentare il processo. Il profetto più veloce e con poche garanzie è quello sommario. È chiaro che le forme non devono essere esasperate da far perdere la funzione del processo cioè di raggiungere la fine. Il processo che non finisce è un processo ingiusto sia per l’innocente che per il colpevole ma anche per la comunità. Si tratta quindi di trovare un equilibrio tra le fome e la celerità del processo. Così come gli interessi in conflitto sono efficienza e garanzia (mettere l’efficienza in funzione alle garanzie), anche gli scopi sono in conflitto. Al processo penale può essere affidato lo scopo di proteggere la comunità dalla delinquenza ma possiamo anche immaginare il processo come uno strumento di difesa dell’individuo ad una condanna ingiusta. Da un lato quindi protezione della società e dall’altra difesa dell’individuo (interesse non solo privatistico ma anche pubblicistico). Abbiamo anche in questo caso una contrapposizione netta tra gli scopi. Il rischio chiaramente da evitare è quello della condanna dell’innocente. Il nostro sistema processuale è variato nel corso degli anni, sono diversi gli scopi che si sono susseguiti nel tempo. Prima però di parlare della storia del processo penale, parliamo dei modelli descrittivi del processo penale. vi è una contrapposizione tra modelli: Modello inquisitorio: modello processuale che si è affermato soprattutto nel periodo medievale e prende il nome dall’organo che prende iniziativa nel processo: il giudice inquisitorio. L’iniziativa è quindi d’ufficio. Prevale la ricerca in solitario della verità da parte del giudice, senza il coinvolgimento delle parti. Prevalgono le istanze autoritarie rispetto alla tutela dell’individuo Modello accusatorio: contrapposto al precedente. Si sviluppa durante l’illuminismo e prende origine dall’argano che inizia il processo cioè l’accusatore. L’iniziativa è quindi di parte e prevale una ricerca dialettica della verità con quindi un dialogo tra le parti. C’è quindi una maggiore tutela dell’individuo anche a scapito delle istanze repressive. Questi modelli sono frutto di archetipi, di astrazione. MODELLO INQUISITORIO MODELLO ACCUSATORIO
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Il corollario di questo passaggio cruciale è rappresentato dalla separazione tra le fasi: separazione fra le indagini preliminari e il dibattimento. La prima fase ha la finalità di ricercare gli elementi in vista di un’eventuale azione penale, non forma le prove. Il dibattimento diventa il cuore ed è qui che si formano le prove e si sviluppa il contradditorio. Questa separazione è rappresentata dal simbolo del doppio fascicolo: il fascicolo delle indagini preliminari e il fascicolo il dibattimento. In questo passaggio, la terza ricaduta, è la regola d’oro del processo accusatorio. Questa regola ci dice che le dichiarazioni rese dai testimoni o dai coimputati valgono come prove all’interno del processo soltanto quando sono assunte mediante il metodo dell’esame incrociato. La ragione di questa regola è che la dichiarazione presa in via unilaterale senza il contradditorio è meno affidabile. Una dichiarazione presa con il contradditorio è più affidabile. Vale come prova quindi solo quella formata con il contraddittorio. Quelle formate in via unilaterali non valgono come prova, nemmeno se contestate nel processo salvo delle specifiche ipotesi previste dalla legge. le contestazioni consentono al testimone di rilevare una difformità tra quello indicato nelle indagini e quello che viene detto nel dibattimento. Il codice del 1988 aveva prestato molta attenzione a questa fattispecie e aveva stabilito un divieto di lettura delle dichiarazioni raccolte nelle fase preliminari in via unilaterali. Per presidiare bene questa regola il codice aveva dettato due disposizioni che costituivano due pilastri del modello accusatorio: Art. 500 c.p.p. che disciplinava le contestazione dei testimoni. Sanciva una regola netta di esclusione probatoria rispetto alle dichiarazioni prese in via unilaterale Art 195 c.p.p. che riguarda la testimonianza e regola il fenomeno della testimonianza indiretta. Testimone che viene esaminato su fatti che appreso perché raccontati da qualcun altro. Tale articolo regola il fenomeno della testimonianza indiretta da parte della polizia giudiziaria. Non è quindi un testimone qualunque ma un ufficiale che riferisce cosa ha saputo da un testimone. In un sistema accusatorio non è ammesso tale tipo di testimonianza indiretta da parte della polizia giudiziaria perché bisogna presidiare il contradditorio. È proprio su queste due disposizione su cui si accanisce la Corte Cost. Tornando leggermente indietro: il codice del 1988 aveva dei punti deboli. Esistevano delle possibilità che delle dichiarazioni prese in via unilaterali venissero assunte come prove. Accade che la Corte Cost. ci mette del suo: il sistema prevede delle eccezioni e tali eccezioni sono espressioni di un principio: PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DELLA PROVA. Principio ricavato dalle eccezioni, non è cristallizzato. Questo porta a considerare le eccezioni come la regola. Secondo la corte queste regole (quelle delle testimonianze unilaterali) sono di intralcio all’obbiettivo del processo penale e quindi vanno cancellate. Ma cosa ha fatto di concreto la Corte? Ci sono tre pronunce clamorose del 1992: 22 gennaio n. 24: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 195 c. 4 c.p.p. (articolo che sanciva il divieto di testimonianza indiretta). L’effetto di questa pronuncia è che le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria potranno entrare nel dibattimento. Una volta abbattuto tale divieto si apre la breccia e si comunica a dire che se le dichiarazioni raccolte dalla pg possono entrare in dibattimento, allora qualcosa di simile bisogna immaginare quando le dichiarazioni unilaterali sono assunte dal pm. Chiaramente in altre forme rispetto alla pg e tramite le forme delle contestazioni. 18 maggio n. 254: dichiara l’incostituzionalità dell’art. 513 c. 2 cpp. Disposizione molto complicata. Si occupa di regolare la possibilità di dare lettura alle dichiarazioni rese da corresponsabili o coimputati. All’epoca il sistema prevedeva, in relazione a queste figure di dichiarante, una possibilità molto estesa di avvalersi a diritto al silenzio. Accadeva quindi che un imputato, nelle indagine faceva dichiarazioni nei confronti di un altro imputato ma poi nel dibattimento stava zitto. La corte la dichiara incostituzionale nella parte in cui non consentiva di dare lettura delle dichiarazioni rese da imputati nella fase di indagine. Quindi il coimputato poteva non rispondere in dibattimento ma in quel caso poteva essere letto il verbale assunto durante la fase inquisitoria e il verbale veniva inserito nel fascicolo dibattimentale. 18 maggio n. 255: dichiara l’incostituzionalità dell’art. 500 c. 3 e 4 cpp. Articolo che prevedeva il divieto di uso probatorio delle dichiarazioni usate per le contestazioni. I commi vengono dichiarati incostituzionali nella parte in cui non prevedevano la possibilità di acquisire e di usare come prova le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pm e usate per le contestazioni. Venuto meno quindi questo divieto, quando veniva mossa la contestazione si poteva essere letta la dichiarazione precedente e il giudice poteva usarla come prova anche si era formata al di fuori del contradditorio. Con questo meccanismo poteva accadere che il testimone rendeva una dichiarazione conforme a quella resa durante le indagini e quindi non c’era problema. Se il testimone in dibattimento risultava reticente oppure una
dichiarazione difforme si poteva contestare la dichiarazione e acquisire la dichiarazione resa nelle indagini. Quindi versioni contrastanti e molto spesso si accoglie la prima versione perché si ritiene più affidabile. Quindi si ha una negazione del principio che regolava il codice del 1988. Siamo nel 1992, l’anno climaterico, anno tragico. L’anno delle stragi di mafia, Capaci e Via d’Amelio. Anno complesso anche perché è esplosa tangentopoli. Il principio di non dispersione della prova è stato enunciato dalla Corte cost. nell’ultima delle tre sentenze: “ il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale”. Dopo queste pronunce si percepisce qual è la realtà dei fatti. Le nuove indagini preliminari rischiano di trasformarsi in una istruzione sommaria, tornando quindi indietro al modello misto. Qualcuno faceva notare che la situazione non era così drammatica perché comunque c’erano dei filtri. La cosa da rilevare è che in realtà il contradditorio veniva alterato, non è lo stesso tipo di contradditorio. Dal punto di vista politico, le dichiarazioni della Corte Cost. accolgono il plauso della magistratura mentre forte opposizioni provengono dal mondo accademico e dal mondo dell’avvocatura. Le critiche però erano poco centrate. Il legislatore cosa fa? All’epoca non reagisce e addirittura le avalla. In particolare vi è un d.l. n. 306/1992 che va a riscrivere l’art. 500 e lo fa ratificando la pronuncia della corte. Troviamo quindi il volere della corte costituzionale. I tentativi di recuperare le garanzie perdute iniziano ad esserci dopo l’emergenza delle stragi di mafia. A metà degli anni novanta comincia a farsi strada la sensazione che quella appena vissuta fosse una stagione giudiziaria. Il parlamento diventa la sede di rivalsa del potere politico rispetto alla magistratura. Il potere politico riesce a mettere in atto due iniziative importanti: L. 332/1995: Ristabilire una serie di garanzie sia in ambito di misure cautelari personali (circoscrivere la possibilità della custodia cautelare in carcere) sia di implementare i poteri del difensore visto come soggetto che svolge indagini. L. 267/1997: recuperare degli spazi al contradditorio che li sono stati sottratti dalla Corte cost. viene riscritto l’art. 513 riguardante la possibilità di dare lettura alle dichiarazioni rese dai coimputati. Si dice che, qualora l’imputato si avvale della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni precedentemente rese potevano essere assunte come prova solo quando vi era un accordo tra le parti o un loro consenso. In parallelo si era intervenuto sull’istituto dell’incidente probatorio: istituto che serve per formare la prova prima del dibattimento e che presuppone la non rinviabilità nell’assunzione della prova. Nel 1997 si estende la possibilità di accedere all’incidente probatorio anche per le dichiarazioni dei coimputati. La legge del 1997 ha avuto come obiettivo l’ambito delle dichiarazioni degli imputati ma non ha detto nulla con riguardo il tema delle letture e delle contestazioni e nemmeno rispetto alle dichiarazioni della pg. Tale articolo è comunque un articolo che smentisce quello che voleva la Corte Cost. La magistratura non accoglie bene questo articolo e solleva la questione di legittimità costituzionale. Nel 1998 viene dichiarato incostituzionale l’art. 513 cpp. Pronuncia che ci dice che l’art. è incostituzionale nella parte in cui non prevede che, qualora l’imputato si rifiuti o ometta di rispondere in dibattimento, se manca l’accordo tra le parti o il consenso, di applicare l’art. 500 e quindi la contestazione della precedente dichiarazione. Lo scontro tra magistratura e parlamento ha raggiunti picchi molto alti perché la corte smentisce la decisione del parlamento di un anno prima. In quel periodo cominciano a prendere forma dei progetti per ristabilire il primato della politica sulla magistratura. Vari progetti tra cui quello sull’art. 136 Cost. rispetto alle pronunce della Corte (la corte può solo dichiarare l’illegittimità ma non può sostituire al legislatore)progetto che non ha avuto seguito. Progetti importanti per l’art. 111 Cost.: nel 1999 abbiamo la legge Cost. che ha inserito nell’art. 111 Cost. i principi del giusto processo. Con la legge 2/1999 vengono anteposti 5 commi nel testo originario dell’art. 111 Cost. in particolare in questi primi 5 commi si nota come i primi due si riferiscono ad ogni processo; il terzo, quarto e quinto si dedicano al processo penale. Tra questi il comma 4 è importante per il discorso che abbiamo fatto perché ci dice che “ Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore”. Il principio è che il processo penale è regolato dal contradditorio nella formazione delle prove
Una portata centrale, con riguardo alle garanzie del processo penale, la hanno gli l’articoli:
Il dibattito era stato piuttosto accesso nell’Assemblea costituente per la presunzione di innocenza:
Estensione nel tempo del principio di innocenza : L’art. 27 c. 2 costituzione = l’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva. La presunzione di innocenza cade solo davanti ad una sentenza definitiva. Le fonti sovranazionali ci dicono che l’imputato è presunto innocente finché la colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Questa è una formula meno rigorosa, che lascia ai singoli stati la libertà di scegliere quando è il momento in cui si può dire che la colpevolezza sia stata legalmente accertata. Astrattamente, rispetto alle fonti sovranazionali, un sistema che consentisse di mettere in esecuzione la sentenza di condanna di primo grado, sarebbe compatibile. Es. dopo la condanna di primo grado, la presunzione di innocenza viene meno, quindi si può eseguire la pronuncia, anche se è pendente l’impugnazione. Il sistema italiano, invece, è formulato diversamente e ha come implicazione l’effetto sospensivo delle impugnazioni: bisogna che siano passati tutti i gradi di impugnazione. Ciò ci fa meglio comprendere come mai nel nostro sistema “è presunto innocente”, sembra una contraddizione, e quindi si è scelta un’altra formulazione, che ci dice che anche dopo una sentenza di primo grado l’imputato non è considerato colpevole. Lo sarà a seguito di una sentenza definitiva. Art. 111 costituzione: giusto processo Prima del 99 esistevano già due previsioni, cioè i commi 6 e il 7 che fanno riferimento all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziali; e alla ricorribilità per cassazione contro le sentenze e contro i provvedimenti in materia di libertà personale. Sono garanzie che rilevano per il processo penale. Con la riforma sono stati anteposti 5 commi. Comma 1 = giusto processo regolato dalla legge Comma 2 = principi generali validi per ogni processo Comma 3,4,5 = garanzie specifiche del processo penale. La legalità nostra è molto più vicina alla legalità formale, mentre in ambito europeo è più sostanziale. Comma 1 : “ la giurisprudenza si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. È una disposizione che possiamo esaminare in due porzioni: “la giurisdizione è espressione di giustizia”, e la “giustizia si attua tramite un processo che deve essere giusto.” Non è un giusto processo qualsiasi ma “è regolato dalla legge” , ciò fonda il principio di legalità processuale , questo è il risvolto dinamico del principio di legalità sostanziale in materia penale. Così come compete alla legge stabile quali fatti costituiscono reato e quali sanzioni applicare per quei fatti, allo stesso modo spetta alla legge stabilire le regole del gioco, non è il giudice che stabilisce come dosare le garanzie, è la legge che deve stabilire le garanzie e le forme secondo cui si deve svolgere un processo. Comma 2 : “ ogni processo si svolge nel contradditorio delle parti, in condizioni di parità, dinnanzi ad un giudice terzo e imparziale e la legge ne assicura la ragionevole durata”. Qui c’è il contradditorio tra le parti, e non è lo stesso contradditorio di cui al comma 4. In questo caso si fa riferimento al fatto che il giudice decide dopo aver sentito le parti. Altro è il contradditorio nella formazione della prova , cioè vale solo sul processo penale. Il contradditorio argomentativo, debole, sulla prova vale per ogni processo, anche per quello penale. Cioè le parti hanno la possibilità di interfacciarsi con il giudice e portare argomenti validi a sostegno delle proprie tesi. Nel processo penale sarebbe più giusto parlare di parità delle armi, perché le parti non potranno mai essere viste in maniera simmetrica, perché hanno funzioni diverse (accusa-difesa). Le armi devono essere pari. Concludiamo due aspetti della lezione scorsa sulle garanzie contenute nell’art. 111 Cost. che hanno un impatto sul processo penale. La prima è la previsione del secondo comma dell’art. 111 Cost. dove si fa riferimento al fatto che compete alla legge assicurare la ragionevole durata del processo. “ Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata .” La prescrizione di cui al comma 2 vale per ogni processo, nel processo penale assume però un significato particolare e controverso. Il comma 2 enuncia la garanzia in termini oggettivi cioè di regolarità della giurisdizione ed è un modo di esprimersi differente rispetto a quello previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo dove si fa invece riferimento al fatto che la persona accusata del reato abbia diritto che la vicenda sia trattata in un termine ragionevolmente breve. Le fonti sovranazionali quindi la connotano come garanzia di tipo soggettivo mentre a livello nazionale è una garanzia oggettiva. Questa diversità di impostazione ha una ricaduta nel modo in cui viene accertata questa garanzia perché la CEDU, qualora fosse proposto un ricorso per accertare la violazione di tale garanzia, farà un apprezzamento di tipo casistico e quindi andrà a vedere nel caso concreto quale sia il ritardo specifico, le ragioni di
questo ritardo in base al comportamento che hanno tenuto le parti e laddove accerti la violazione andrà a determinare l’obbligo per lo Stato di risarcire con un equo indennizzo. Nel nostro sistema c’è la legge Pinto che va a stabilire i termini affinché il processo si possa definire ragionevole. In particolare la legge Pinto è andata ad introdurre un dovere di risarcire l’imputato che sia stato assolto a seguito di un processo con una durata irragionevolmente lunga. Da questo punto di vista le scansioni temporali che vengono indicate con termini ragionevoli sono 3 anni per il primo grado, due anni per l’appello e un anno per il giudizio in Cassazione. Complessivamente si dice che un processo non dovrebbe durare più di 6 anni (limite che la legge Pinto va a tracciare). Questo tema si riallaccia ad alcune modifiche che sono state introdotte dalla riforma Cartabia che ha avuto tra i suoi scopi quello dell’efficienza del processo penale e ha cercato di dettare dei tempi più stringenti per alcune attività processuali cercando di eliminare i tempi morti. Troviamo in particolare l’istituito dell’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata del giudizio di appello o del giudizio di cassazione (art. 344 bis). Fattispecie che la finalità di interrompere il corso dell’accertamento giudiziale in appello o in Cassazione quando i tempi per la celebrazione di questi giudizi superano rispettivamente 2 anni in appello oppure 1 anno in Cassazione. È istituto dibattuto e infatti c’è in Parlamento un disegno di legge che vuole abrogare l’istituto dell’improcedibilità e reintrodurre il regime della prescrizione anteriore alla riforma Bonafede. È chiaro che dietro l’obiettivo di garantire una ragionevole durata del processo (anche nelle indagini preliminari) c’è un canone di efficacia. Se il processo ha una durata contenuta il meccanismo processuale risulta essere più efficiente. Da sempre ci sono due tesi contrapposte sul modo di intendere la ragionevole durata: Da un lato si dice che la ragionevole durata è un canone a garanzia oggettiva di regolarità della giurisdizione e quindi sostanzialmente è indisponibile. Dall’altro lato c’è chi dice che la ragionevole durata è una garanzia soggettiva a tutela dell’imputato e a favore di questa lettura si è fatta un po’ la storia di questo concetto di processo veloce. Si dice che il processo celere è proprio nato per evitare che una persona accusata di un reato resti troppo tempo nella graticola del processo penale. È quindi una garanzia che viene data all’imputato. Ma come mai una parte della dottrina privilegia questa lettura? Perché se la si inquadra come garanzia soggettiva allora la conclusione è che questa garanzia sarebbe rinunciabile dall’imputato e quindi potrebbe rinunciare ad avere un accertamento celere in nome di una più efficace tutela del diritto di difesa. Quindi la preoccupazione è quella che, facendo prevalere la dimensione veloce del processo in nome della regolarità del processo giurisdizionale, si finiscano per travolgere le garanzie previste. Dietro a questa contrapposizione però c’è una sorta di malinteso perché quella che è una garanzia del processo dal punto di vista oggettiva è anche una garanzia soggettiva dell’imputato. Quindi non è bisogna perseguire la ragionevole durata di u processo penale in qualsiasi modo in quando il processo penale che deve avere una durata ragionevole è un processo rispettoso delle garanzie (processo di durata ragionevole purché giusto). Da questo punto di vista possiamo dire che vi sono delle garanzie primarie: presunzione di innocenza, imparzialità del giudice, diritto di difesa. La ragionevole durata è a sua volta una garanzia ma una garanzia secondaria che andrà in qualche misura contemperata con tutte le altre. Naturalmente non si deve cadere neppure nell’eccesso opposto di dilatare tutte le manifestazioni del diritto di difesa tale da rendere impossibile la ragionevole durata del processo. L’ultimo step dell’art. 111 riguarda il comma 6 e 7 che sono garanzie preesistenti rispetto al 1999. In particolare il comma 6 prevede l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali. “ Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ” La motivazione è la giustificazione del ragionamento che il giudice ha compiuto per raggiungere la propria decisione. È molto importante il tema della motivazione per varie ragioni: Il giudice spiega il ragionamento e quindi ciò ci consente di stabilire se il giudice ha seguito i canoni legali oppure no Garantisce anche all’imputato di non essere esposto all’arbitrio sconfinato Mezzo per sottoporre a controllo la decisione del giudice in quanto è grazie alla motivazione che si può impugnare la decisione Il fatto di poter leggere la motivazione di una sentenza consente alla collettività di svolgere un controllo diffuso sull’esercizio della funzione giurisdizionale. La motivazione ha quindi sia una funzione endoprocessuale (strumento di tutela nei confronti delle parti del processo) che extraprocessule (possibilità di chiunque di svolgere un controllo diffuso).
Per essere ancora più chiari, prima dell’esercizio dell’azione penale si parla di fase delle indagini preliminari, si parla di persona sottoposta ad indagine, si parla di ipotesi imputazione, si parla di addebito provvisorio. Con l’esercizio dell’azione penale si ha un upgrade. Si passa al processo, si parla di imputato e quella che prima era soltanto un’ipotesi di imputazione viene cristallizzata nell’imputazione in senso tecnico. È una distinzione che assume una chiara valenza nel sistema accusatorio. È molto evidente la distinzione tra la fase delle indagini preliminari e il giudizio. Il modello accusatorio si basa su una separazione tra le fasi. La fase delle indagini preliminari è separata rispetto a quello che sta dopo e quindi rispetto al giudizio e al dibattimento. Aggiungiamo un dettaglio: l’udienza preliminare ha una collocazione particolare perché essa fa parte della fase preliminare e anteriore al giudizio ma nella scansione che stiamo esaminando si trova nel processo in senso proprio perché sta dopo l’esercizio dell’azione penale. Le decisioni assunte nell’udienza preliminare si basano sulle atti delle indagini preliminari. Il giudice dell’udienza preliminare (GUP) decide sulla base degli atti delle indagini preliminari. La vera separazione tra il materiale d’indagine e le prove che si formeranno in dibattimento si ha solo al termine dell’udienza preliminare. L’udienza preliminare quindi sta nel processo in senso proprio ma appartiene ancora alla fase preliminare. Quindi riassumendo: l’udienza preliminare è una particolare fase che si colloca nella fase anteriore e presuppone l’esercizio dell’azione penale. Infatti l’atto inziale dell’udienza preliminare è la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. Vediamo ora la struttura del c.p.p.: struttura diversa dal Codice Rocco perché il codice Vassalli si apre con le norme sul giudice e sulla giurisdizione. Il codice si suddivide in una parte statica e una parte dinamica: Parte statica si compone dei primi 4 libri: soggetti, atti, prove, misure cautelari. La parte statica ha lo scopo di descrivere gli istituti processuale nei loro connotati caratteristici Parte dinamica descrive lo svolgimento del processo. Dal libro quinto al libro undicesimo: indagini preliminari e udienza preliminare, i procedimenti speciali, il giudizio, procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, impugnazioni, esecuzione, rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. Il libro primo si occupa dei soggetti e tali soggetti vengono regolati in 7 titoli: TITOLO I: giudice TITOLO II: il pubblico ministero TITOLO III: la polizia giudiziaria TITOLO IV: l’imputato TITOLO V: parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria TITOLO VI: persona offesa dal reato TITOLO VII: difensore Questo elenco non esaurisce l’elenco di tutti coloro che possono fare la comparsa nella scena processuale: non si parla di testimoni, periti, ausiliari del giudice, etc. È quindi un elenco non esaustivo ma si tratta dei soggetti protagonisti. Possiamo dire che il giudice ha la funzione di fare l’arbitro; il pm, la polizia giudiziaria, la parte civile e la persona offesa del reato giocato in attacco; l’imputato, il responsabile civile e la persona civilmente obbligato per la pena pecuniaria giocano in difesa. Tutti coloro che compaiono nell’elenco sopra sono soggetti del procedimento penale. Non tutti invece sono parti del processo perché la qualifica di parte spetta soltanto a colui che nel processo penale fa valere una pretesa in vista di una decisione del giudice. Il giudice quindi non è parte del processo, nemmeno la polizia giudiziaria, nemmeno la persona offesa dal reato e nemmeno il difensore. Le uniche parti del processo penale sono il pm, l’imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Si distingue tra parte pubblica (pm) e parti private (l’imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Tra tutti coloro che sono parti del processo alcune sono parti necessarie (pm e imputato) altre eventuali (responsabile civile, parte civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria). In gergo si dice che il pm è parte pubblica, poi c’è l’imputato e poi altre parti private diverse dall’imputato. Il giudice quindi non è una parte in quanto terzo e imparziale vediamo questa figura. Andiamo quindi ad analizzare il Titolo I. Il titolo I si divide in tre blocchi:
non prevedono, tra i soggetti che possono fare questa richiesta, le parti civili. In quella sede la Corte ha respinto la questione mettendo in evidenza come lo spostamento territoriale di un processo penale incide sul valore primario della naturalità del giudice e pone in evidenza come il giudice più idoneo sia quello del luogo dove il reato si è consumato. Il giudice naturale precostituito per legge mette in evidenza un carattere formale (riserva assoluta di legge nella determinazione della competenza del giudice) e anche un tema riguardo l’uso del termine precostituito per legge. Precostituito significa costituto prima e quindi le norme sulla competenza devono essere irretroattive. Le norme sulla competenza devono essere in vigore, per alcuni, prima della commissioni del reato però questo comporta una serie di conseguenze perché, nel caso in cui le norme sulla competenza cambiassero nel corso del tempo, ci troveremmo davanti ad alcuni reati a cui viene applicata una disciplina mentre ad altri reati un’altra. Si era quindi proposta un’altra soluzione e cioè quella di far sì che si dovesse guardare la costituzione del giudice prima dell’esercizio dell’azione penale. Soluzione però non condivisa da tutti perché questa soluzione rischia di tagliare fuori dalla precostituzione il giudice della fase delle indagini preliminari. La tesi che infine è prevalsa è quella che dice che si guarda il momento in cui c’è l’iscrizione del procedimento del registro delle notizie di reato. È quello il momento a partire dal quale il giudice deve essere già stato costituito. QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIONE DEL PROCESSO (paragrafo 4 integrato dal libro) La giurisdizione penale è una giurisdizione autosufficiente, nel senso che ha cognizione autonoma su tutte le questioni strumentali alla pronuncia finale. L’art 2 comma 1 cpp stabilisce infatti il dovere del giudice penale di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione di cui è investito. Esempio della ricettazione: Il giudice non può decidere se prima non accerta la provenienza delittuosa del denaro o della cosa che si assumono ricettati. Quella con cui viene risolta la questione logicamente prioritaria è una semplice pronuncia incidentale che può avere natura civile, amministrativa o penale, e che ha rilevanza solo all’interno del procedimento in cui è inserita, senza alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo (art. 2 c. 2 cpp). Il meccanismo regolato dall’art. 2 comma 1 risponde all’esigenza di accelerare i tempi necessari per pervenire alla decisione definitiva. Sono state tuttavia previste delle eccezioni alla regola, come si ricava dalla clausola di salvezza (salvo che sia diversamente stabilito) contenuta nell’inciso finale del comma in esame. Le deroghe alla regola della cognizione incidentale stabilita dall’art. 2 vanno fatte risalire a talune disposizioni del codice che è opportuno suddividere in due categorie. Da un lato, si collocano quelle disposizioni che, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate o confiscate, si limitano a devolvere la relativa risoluzione al giudice civile; dall’altro quelle disposizioni che, occupandosi specificatamente delle questioni da cui dipende la decisione definitiva, disciplinano i presupposti e il modus dell’eventuale sospensione, nonché l’efficacia della decisione intervenuta in sede extra penale. Si tratta di due sole ipotesi con riferimento alle quali è parso opportuno consentire che sulla questione pregiudiziale intervenga una vera e propria decisione, idonea a stabilizzarsi con la formazione del giudicato, e non un accertamento incidentale suscettibile di essere contraddetto da ulteriori accertamenti di segno eventualmente opposto. Quanto appena osservato vale in particolar modo per le questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia o di cittadinanza (art. 3). In presenza di una controversia rientrante in una di tale categorie, il giudice penale può sospendere il processo allorché ricorrano le tre seguenti condizioni: a) Deve effettivamente sussistere un rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza e la decisione della regiudicanda penale. Ciò non implica necessariamente un condizionamento sulla decisione circa l’esistenza del reato. b) È necessario che la questione pregiudiziale sia seria, vale a dire non manifestamente infondata o artificiosa c) Deve essere già stata proposta l’azione a “norma delle leggi civili”, al quale proposito è opportuno precisare che l’aggettivo (civili) sta ad indicare l’area non penale. Se manca una delle suddette condizioni il giudice deve decidere in via incidentale senza sospendere il processo penale. In base alla difficoltà della questione e all’entità dei costi ricollegabili alla scelta abdicativa, sarà il giudice a stabilire, di volta in volta, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti stabiliti dall’art. 3 c. 1, non sia preferibile risolvere autonomamente la questione pregiudiziale. Nel caso di sospensione è prevista la pronuncia di un’ordinanza, che può essere impugnata in Cassazione. Nel silenzio della legge si deve ritenere che siano legittimate al ricorso tutte le parti in quel momento presenti nel processo. Finché dura la sospensione, è ammesso soltanto il compimento degli atti urgenti.
Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extra penale viene riconosciuta efficacia di giudicato. Il giudicato civile o amministrativo ha un’identica efficacia vincolante sia se si è formato anteriormente all’inizio del processo penale, sia se, risolta incidenter tantum la questione pregiudiziale nell’ambito del processo penale, è sopraggiunto mentre il medesimo è ancora in corso. Per quanto concerne l’ulteriore eventualità della decisione extra penale divenuta irrevocabile dopo la definitiva conclusione del processo penale, soccorre la previsione di cui all’articolo 630 lettera c: ove la sentenza di condanna dipenda da un accertamento incidentale sconfessato dal giudice civile o amministrativo, potrà essere percorsa la strada della revisione. La seconda ipotesi di sospensione del processo penale a causa di una questione pregiudiziale è quella prevista dall’art. 479, che riflette una regolamentazione meno intensamente polarizzata verso la cristallizzazione della pronuncia sull’elemento pregiudicante. Qui la controversia da risolvere in via prioritaria non verte su uno status ma su una qualsiasi altra questione di competenza del giudice civile o amministrativo. La sospensione sembrerebbe poter essere disposta solo nel corso del dibattimento. L’impronta restrittiva emerge assai più nitidamente se si considerano i requisiti inerenti alla questione pregiudiziale: a) La risoluzione della controversia deve condizionare la decisione sull’esistenza del reato ed è quindi irrilevante che essa riguardi altri elementi della regiudicanda, quali, ad esempio, l’esistenza di una condizione di punibilità o di una circostanza aggravante. b) L’attributo della serietà non è sufficiente, dal momento che la controversia deve risultare di particolare complessità. c) Deve essere già in corso il relativo procedimento presso il giudice civile o amministrativo anche perché, in caso contrario, potrebbe darsi l’eventualità di un incorreggibile inerzia. d) Si richiede come ultima condizione ulteriore che la legge civile o amministrativa non ponga limitazioni alla prova della situazione soggettiva controversa Come nel caso dell’art. 3, la sospensione (del dibattimento) è disposta con ordinanza impugnabile in Cassazione da tutte le parti. È espressamente escluso che l’impugnazione abbia effetto sospensivo (art. 479 c. 2). Le divergenze rispetto alla normativa dettata per le questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia e di cittadinanza risultano nuovamente marcate con riferimento alla sfera di autonomia decisionale riconosciuta al giudice che ha disposto la sospensione. Da un lato, infatti, in deroga alla regola secondo cui il processo resta sospeso finché la questione pregiudiziale non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, si consente al giudice di revocare anche d’ufficio l’ordinanza di sospensione qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno. Dall’altro, risulta precluso il riconoscimento di un’efficacia vincolante della sentenza extra penale. Quest’ultima viene a far parte del materiale probatorio destinato a costituire la base per la formazione del convincimento del giudice, il quale, in ipotesi, la può anche disattendere, con l’unico limite di dover esporre in motivazione le ragioni della divergenza. La competenza per materia, territorio e connessione: Il titolo I del capo II, in ossequio al principio del giudice naturale precostituito per legge, disciplina la competenza del giudice. A questo istituto, si affiancano altri due istituti: l’attribuzione (opera come criterio interno di ripartizione, idoneo a distinguere l’ambito di cognizione del tribunale in composizione monocratica dal tribunale in composizione collegiale) e reparto tabellare o assegnazione (l’assegnazione dei processi ai singoli giudici, sezioni o collegi). La competenza del giudice può essere definita e rappresenta come quell’insieme di regole che consente una distribuzione dei processi penali in modo orizzontale e verticale delle regiudicande penali in modo che risulti predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni procedimento (in ossequio all’art. 25 della Costituzione). Qui, per la locuzione “conoscere di ogni procedimento” intendiamo il giudice che si pronuncerà sul merito. I criteri che individuano la competenza disciplinati nel codice di procedura penale sono tre: materia, territorio e per connessione. A questi, se ne aggiunge un quarto che non trova disciplina nel codice, chiamato in dottrina e giurisprudenza competenza funzionale.
Alla regola generale del locus commissi delicti , seguono altre regole di carattere generale di portata derogatoria al suddetto principio:
Per esempio: connessione soggettiva. L’ipotesi in cui Tizio abbia investito Caio per causargli delle lesioni a Verona. Caio trasferito a Padova con urgenza in cui Sempronio operi male e causi la morte di Caio. Per entrambi i reati sarà competente Padova. Tizio rapinatore seriale, ne commette tre una a VR una a Mi una a To per stabilire la competenza sarà competente il tribunale nel luogo in cui il reato è stato commesso per primo. Tizio uccide Caio a VR e Sempronio sotterra (competenza del Tribunale) il cadavere a VR la competenza ce l’ha la Corte d’assise. Assume ruolo prioritario il principio del giudice superiore, in forza del quale “ se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte d’assiste ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte d’assise ” (ex art. 15 cpp). Se la gravità dei reati è la stessa si procede presso il giudice in cui è stato commesso il primo reato. L’art. 13 cpp prevede dei criteri particolari per la competenza di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. Nell’ipotesi di competenza concorrente tra Corte costituzionale e giudice ordinario, prevale la competenza del giudice speciale. Mentre, nel rapporto tra giudice militare e giudice ordinario vale la regola opposta, fermo restando, tuttavia, che la connessione opera solo quanto il reato comune è più grave di quello militare La connessione non opera quando i procedimenti connessi riguardano imputati che al momento del fatto taluni erano maggiorenni altri minorenni: per i minorenni opera sempre il giudice specializzato, mentre per i maggiorenni il giudice non specializzato.