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procedura penale 2
Tipologia: Sintesi del corso
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Volume secondo
Passaggio dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio, contraddittorio per la prova, deroghe al contraddittorio.
Le indagini parallele e la sovrapposizione delle inchieste
Accusa e difesa partecipano su basi di parità, in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nella fase delle indagini preliminari. Tuttavia il codice, nel suo impianto originario, non prevedeva un potere d’indagine della difesa parallelo a quello previsto per il pm. Un accenno era fornito dall’art 38 n.att. che prevedeva alcune facoltà attribuite ai difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa, non prevedendo cmq il cd “diritto di difendersi provando”. Con la legge 397/2000, recante “disposizioni in materia di indagini difensive”, è stato aggiunto l’intero titolo VI-bis nel libro quinto del codice. È stata cosi abrogata la norma di attuazione non adeguata a disciplinare la materia.
In base al nuovo art 362 “ alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere richieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date ”; in base all’art 391-bis comma 4 “ alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pm il difensore non può richiedere notizie sulle domande formulate o sulle risposte date ”. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte nonostante i divieti non possono essere utilizzate.
Le sanzioni di inutilizzabilità. Regole di esclusione
All’idea della separazione delle fasi del procedimento inerisce perfettamente l’art 526 comma 1: “ Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. L’assolutezza di questa prescrizione è però affievolita dal favor innocentiae. Secondo la Cassazione del 1996 alla stregua della ratio ispiratrice della tutela del diritto di difesa restano escluse dall’inutilizzabilità le dichiarazioni sfavorevoli al soggetto che le rende e a terzi, quali che essi siano.
L’art 526 comma 1-bis dispone che “ la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore” e quindi senza contraddittorio. È cmq utilizzabile l’atto nei confronti dell’imputato quando sia valutabile a suo vantaggio.
Ai sensi dell’art 197-bis comma 5 “ le dichiarazioni rese dallo stesso testimone assistito non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese, nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo, relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette”.
La polivalenza della indagini preliminari
Le indagini preliminari danno corpo all’imputazione e valgono per la richiesta di rinvio a giudizio; spiegano le richieste di applicazione della pena, di giudizio immediato o di emissione del decreto penale di condanna e rendono possibile il giudizio direttissimo (nei casi di confessione della persona sottoposta alle indagini). Inoltre gli atti delle indagini preliminari, pur non
essendo prove, possono servire per la prova costituenda perché ancorati ad una precisa memoria storica affidano la loro potenzialità probatoria al modo in cui potranno essere usati attraverso le domande e le contestazioni.
Contraddittorio per la prova. Direttive circa la segregazione e la conoscibilità degli atti. Prescrizioni relative alla delega delle indagini e alla concentrazione dei controlli giurisdizionali
Con la legge Cost. 2/1999 è stato poi inserito il contraddittorio in Costituzione, che ha aperto diverse interpretazioni del concetto: è stato definito come metodo per esaminare una fonte di prova, come principio, ma l’interpretazione più avvalorata è quella che ne evidenzia due aspetti:
Questa interpretazione è stata anche criticata perchè si riterrebbe che solo la versione oggettiva sarebbe garantistica, in quanto solo nella possibilità di attuare il metodo sta la garanzia delle parti processuali.
Per quanto riguarda il segreto ,il principio è che la segretazione dell’atto è coordinata alla conoscibilità dello stesso da parte del soggetto sottoposto all’indagine. Viene perciò meno con la partecipazione di questi, o con l’intervento del difensore, al compimento dell’atto. E viene in ogni caso meno con la chiusura delle indagini preliminari. Due le possibili deroghe:
Mentre l’istruzione dibattimentale è improntata al principio di immediatezza nel rapporto tra giudice e fonte di prova, le indagini preliminari non implicano un identico rapporto fra il pm, che ha avviato le indagini, e l’atto da acquisire al procedimento. un possibile modus operandi è infatti costituito dalla delega delle indagini che permette al pm di avvalersi della polizia giudiziaria o di delegare altri uffici del pm per atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, senza però procedere a deleghe in bianco.
Natura e finalità del procedimento per le indagini preliminari
Il pubblico ministero è, per suo ruolo istituzionale, l’artefice della richiesta avanzata all’organo giurisdizionale di una decisione che attui la norma penale sostanziale attraverso l’accertamento sulla liceità o illiceità di un determinato fatto e la conseguente irrogazione della sanzione ad esso collegata. Tale richiesta nasce, ovviamente, dal sospetto che un fatto penalmente illecito sia stato commesso o, meglio, che ci siano basi tali per ritenere se non certo, quantomeno probabile il compimento del reato.
Dal punto di vista della natura delle attività che si compiono in questa fase, bisogna considerare che la loro gestione è affidata a organi (pm e polizia giudiziaria) che sono privi di poteri giurisdizionali i quali operano per realizzare finalità che non sono proprie della giurisdizione, che consistono piuttosto nella determinazione sul se introdurre o no la giurisdizione.
all’instaurazione di un procedimento finalizzato all’accertamento giudiziario sull’eventuale rilevanza penale di quel fatto e alla conseguente punizione del colpevole.
Le notizie di reato qualificate: a) la denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
La denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio consiste, come si ricava dall’art 331 primo comma, nell’atto obbligatorio con cui il p.uff. o l’incaricato di p.servizio riferiscono al pm o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, di un fatto astrattamente configurabile come reato perseguibile d’ufficio (quindi ad esclusione di reati perseguibili a querela, richiesta o istanza), del quale siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio.
L’articolo in questione prosegue: “ 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. (La denuncia è sempre in forma scritta) 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.”
L’art 332 elenca i contenuti della denunzia: “ La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”
b) l’informativa al pm da parte degli organi della polizia giudiziaria
L’informativa al pm da parte degli organi della polizia giudiziaria costituisce una specie qualificata della denunzia. Ai sensi dell’art 347 “ Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. (per iscritto) 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia”
L’oggetto dell’informativa può riguardare anche un reato per il quale non si debba procedere d’ufficio, e ciò quando, pur mancando la prevista condizione di procedibilità, ma essendone ancora possibile la sopravvenienza, si siano compiuti atti dì indagine ritenuti necessari per assicurare le fonti di prova (art 346).
c) la denunzia dei privati
La denunzia da parte dei privati si può definire come l’atto con il quale qualsiasi persona, anche diversa dall’offeso, porta a conoscenza del pm, o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l’esistenza di un fatto in cui si possono ravvisare i caratteri di un
reato perseguibile d’ufficio. Normalmente espressione di una mera facoltà (art 333: può farne denuncia ), essa diventa atto obbligatorio, il cui mancato compimento è sanzionato penalmente, in alcune ipotesi espressamente previste dalla legge: ad esempio, allorchè ci si trovi di fronte ad un delitto contro la personalità dello Stato astrattamente punibile con la pena dell’ergastolo (art 364 cp); quando si venga a conoscenza di determinati atti o fatti concernenti un delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione e altri casi.
L’art 333 prosegue: “ La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240” e cioè salvo che costituiscano corpo del reato o provengano cmq dall’imputato (ad es. una denunzia anonima che incolpi falsamente taluno di un reato potrà ben essere acquisita agli atti di un eventuale procedimento per delitto di calunnia). In ogni caso ciò non significa che, prendendo spunto da una denunzia anonima, la polizia giudiziaria non possa attivarsi: essa potrà avviare un accertamento investigativo con il limite delle attività invasive e dalle quali possa derivare una compressione dei diritti individuali (es. perquisizione).
Per le denunzie da parte dei privati non è richiesto alcun contenuto tipico, sempre che gli elementi riferiti non siano talmente generici e sfumati da rendere inutile l’attività di collaborazione imposta.
d) il referto
il referto che, con riferimento ai soggetti da cui proviene, può essere considerato come una denunzia propria, è (come si desume dal combinato disposto degli artt 365 cp e 334 cpp) l’atto obbligatorio con il quale chiunque eserciti una professione sanitaria riferisce al pm, o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, d’aver prestato assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.
penalmente sanzionato (dall’art 365 cp) l’obbligo di referto investe coloro che legittimamente svolgano una professione sanitaria, sia principale (medici, veterinari, farmacisti) che secondaria (assistenti sanitari, infermieri, levatrici, con esclusione degli esercenti arti ausiliarie quali odontotecnici, ottici, meccanici ortopedici). Esso sorge solo quando il professionista abbia avuto conoscenza del sospetto del delitto durante lo svolgimento della propria attività e trova giustificazione nella considerazione secondo cui un corretto esercizio della professione sanitaria non può consentire a chi lo pratica di rimanere incerto di fronte a fatti che possano interessare la potestà punitiva statale, dei quali sia venuto a conoscenza diretta nel momento in cui ha fornito assistenza. Tale obbligo tuttavia viene meno quando il referto può esporre a procedimento penale la persona assistita: in questo caso la legge accorda una prevalente tutela al bene della salute, nel timore che chi abbia necessità di ricorrere alle cure del sanitario possa non farlo paventando un’eventuale incriminazione.
L’art 334 cpp dispone che “ 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
_2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
Le notizie di reato non qualificate
Le notizie di reato non qualificate non presentano fisionomia e caratteristiche determinate. È però evidente che potranno essere solo delle situazioni percettive del pm (nel corso di un’udienza o attraverso l’ascolto casuale di una conversazione), non anche degli organi di polizia giudiziaria, dal momento che questi debbono poi cristallizzare l’avvenuta conoscenza in una denunzia diretta al pm.
Ai sensi dell’art 336 “ La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. ”
Art. 337. “ 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia (pm o ufficiale di polizia giudiziaria) ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
_2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
Fatti ad effetto impeditivo della querela
La proponibilità o l’avvenuta proposizione della querela possono subire talune vicende che la dottrina etichetta come fatti ad effetto impeditivo o estintivo, a seconda che si tratti di accadimenti destinati ad operare anteriormente al manifestarsi della volontà diretta ad autorizzare il procedimento, o successivamente. I fatti ad effetto impeditivo sono:
A. Il decorso del termine : l’art 124 cp dispone che, salve espresse deroghe come ad esempio l’art 609-septies, il diritto di querela non può essere esercitato se siano passati 3 mesi dal giorno in cui l’offeso ha avuto notizia – come tale intendendosi una conoscenza certa di tutte le connotazioni, oggettive e soggettive – del fatto che si assume penalmente illecito; se deve agire un curatore speciale, la decorrenza muove dal giorno in cui gli viene notificato il provvedimento di nomina (338 cpp). Il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza dal diritto di compiere l’atto nonché l’inammissibilità dell’atto eventualmente compiuto.
B. La rinuncia da parte di colui a cui ne spetta l’esercizio : essa postula, in ogni caso, che sia stato commesso il presunto reato e non può essere consentita ante factum. Dal punto di vista processuale l’art 339 prevede che “ La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
_2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
Dal punto di vista sostanziale, gli artt 124 e 125 prevedono che (art 124) “ Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi (chiarisce la giurisprudenza: deve trattarsi di fatti seri, univoci e concludenti). La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato .” (art 125) “ La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela .”
C. Il deferimento ad un giurì d’onore: le parti interessate, offeso ed offensore, gli si possono rivolgere per ottenere un giudizio sulla verità dei fatti lesivi del decoro o della reputazione, attribuiti all’offeso (art 596 cp). Con l’esercizio della facoltà di adire il giurì prima della proposizione della querela questa si considera tacitamente rinunciata (art 597 cp).
Fatti ad effetto estintivo della querela
Tra i fatti ad effetto estintivo della querela rileva soprattutto la remissione , consistente nella dichiarazione di volontà con la quale il querelante revoca l’atto già proposto, al fine di annullarne gli effetti, rinunciando, eventualmente, ad esercitare il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. I sensi dell’art 152 comma 4 cp deve essere immune da clausole che l’assoggettino a termini o condizioni ma, a differenza della rinuncia, è un atto bilaterale che per produrre effetti abbisogna (art 155 cp) dell’accettazione da parte del querelato, che può essere manifestata in forma espressa o tacita.
Consentita in via generale – tranne che per i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni – la remissione deve intervenire anteriormente alla pronuncia, in ordine al reato per cui era stata presentata la querela, di una sentenza irrevocabile, e può essere processuale o extraprocessuale.
Nel caso in cui la querela sia stata proposta da più persone, l’effetto estintivo non si verifica, dispone l’art 154 comma 1 cp, se non interviene la remissione di tutti i querelanti (principio applicabile solo al reato plurioffensivo). Se fra più persone offese una soltanto s’è querelata, la remissione che questa abbia eventualmente fatto non impedisce agli altri di proporre querela (154 comma 2). La remissione può essere esercitata dagli eredi, ove tutti consentano, quando sia deceduto l’offeso del reato (Corte cost 1975).
b) la richiesta di procedimento
La richiesta di procedimento è l’atto amministrativo discrezionale con il quale, relativamente a determinati reati espressamente previsti dalla legge, la competente autorità elimina un ostacolo al procedimento penale sollecitandone lo svolgimento (se ne prevede la necessità in alcune ipotesi di delitti che ledano interessi primari dello Stato, in danno del PdR, offese alla bandiera ecc). Ai sensi dell’art 342 “ La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorità competente ”, e nell’ipotesi in cui siano più gli autori del reato, la richiesta si estende di diritto a tutti (art 129 comma 2 cp).
È soggetta al possibile verificarsi di un fatto ad effetto impeditivo. A questo proposito l’art 128 cp prevede due termini stabiliti a pena di decadenza:
Non è soggetta a fatti estintivi: l’art 129 cp, infatti, ne sancisce espressamente la revocabilità.
C) l’istanza di procedimento
L’istanza di procedimento è un atto facoltativo con cui la persona offesa da un delitto commesso all’estero ne dà conoscenza all’autorità giudiziaria, manifestando al contempo la volontà che si proceda. Più in particolare, deve trattarsi di un delitto comune (ossia non politico) che se commesso in Italia sarebbe stato procedibile d’ufficio, per il quale la legge italiana stabilisca:
_2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.
e) l’autorizzazione al compimento di specifici atti d’indagine nei confronti dei parlamentari
Una particolare disciplina è dettata per i procedimenti a carico dei membri delle Assemblee legislative nonché per i membri del Parlamento europeo. La legge cost. 3/1993 ha modificato l’art 68 Cost, le cui disposizioni subordinano all’autorizzazione della Camera di appartenenza, che dev’essere richiesta direttamente dall’autorità giudiziaria, non più la sottoposizione del parlamentare al procedimento penale, ma solo il compimento di alcuni atti specificamente e tassativamente elencati, e precisamente: l’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale (salvo i casi di flagranza o se si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna), le perquisizioni, le ispezioni personali, le intercettazioni, i sequestri di corrispondenza. L’esecuzione di questi atti senza autorizzazione li rende inutilizzabili.
La segretezza del procedimento per le indagini preliminari
La segretezza si articola in un divieto di partecipazione (cd segretezza interna) e in un divieto di divulgazione (cd segretezza esterna).
Sotto l’aspetto interno la segretezza è finalizzata ad impedire ai soggetti privati coinvolti in un procedimento penale di venire a conoscenza delle attività d’indagine che vi si stanno compiendo, previa cmq la comunicazione dell’iscrizione della notitia criminis alla persona alla quale il reato è attribuito e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta (art 335 comma 3). Due limitazioni:
Sotto l’aspetto esterno la segretezza garantisce da eventuali propalazioni di notizie fuori dalla cerchia di coloro che agiscono nel procedimento. L’art 329 primo comma dispone che “Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” il che significa che la segretezza viene meno allorquando il compimento dell’atto richieda la presenza dell’interessato (es interrogatorio) o anche semplicemente del suo difensore (es accertamento tecnico non ripetibile). L’articolo in esame prosegue: “ Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.”
L’attività di polizia giudiziaria dalla originaria normativa codicistica alle successive manipolazioni novellistiche
Mentre nella relazione al progetto preliminare del codice si legge che “la nuova disciplina processuale viene articolata in maniera tale da non rendere più possibile, in futuro, una preistruttoria della polizia giudiziaria autonoma e antecedente alle indagini del pm o che si svolga, comunque, al di fuori dei coordinamenti da tale organo predisposti”, a partire dal 1992 sono partite una serie di manipolazioni legislative che hanno notevolmente ampliato gli spazi di autonomia che l’impianto primitivo del codice aveva limitato. L’attività svolta dalla polizia giudiziaria si può distinguere in:
L’attività di informazione
L’attività di informazione fa riferimento al dovere di informarsi e di informare. La polizia giudiziaria deve, di propria iniziativa, prendere notizia dei reati ed è tenuta, altresì, a ricevere le notizie di reato ad essa presentate o trasmesse (art 55 e 330 cpp). Si ricorda l’art 347 cpp, in relazione al quale è da ritenere che il dies a decorrere dal quale si può valutare se un’informazione sia stata inoltrata tempestivamente o con ritardo coincida con il momento in cui la notizia appresa appaia obiettivamente idonea a far ravvisare all’ufficiale o agente di pol.giud. anche solo il fumus di un illecito penale, indipendentemente dal fatto che se ne conosca o no l’autore o se ne abbiano più o meno dettagliate descrizioni.
L’attività di assicurazione. La perquisizione
Le funzioni di assicurazione assegnate alla polizia giudiziaria si riferiscono alle attività destinate ad acquisire alle esigenze dell’indagine o della prova, persone, cose, tracce che permettano l’individuazione del colpevole e la ricostruzione del fatto. in primo luogo viene in considerazione l’atto di perquisizione il qual è il realtà prodromico rispetto alla perquisizione, dal momento che si risolve in una operazione a carattere coercitivo diretta a rintracciare persone o cose da assicurare alle necessità investigative o probatorie. Ex art 352 “ 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria (o nei casi di particolare necessità e urgenza, ex art 113 n.att, anche i semplici agenti) procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. (la perquisizione personale può essere eseguita su qualsiasi persona, a meno che la legge lo vieti)
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale
(Segue): arresto da parte dei privati
Art 383: “Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.”
Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è che la persona arrestata non venga trattenuta, dal privato intervenuto, oltre il tempo strettamente necessario per la consegna agli organi di polizia, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona.
b) il fermo di indiziati di delitto
Il fermo di indiziati di delitto consiste nella restrizione della libertà di chi, gravemente indiziato d’aver commesso un delitto punibile con l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel mimino a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni ovvero un delitto concernente armi da guerra o esplosivi , o ancora un delitto commesso per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, si teme che stia per darsi alla fuga (art 384). Il potere di fermo in via principale è riconosciuto al pm, però l’articolo prosegue: “2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.” Gli specifici elementi sono ad esempio l’individuazione del sospetto autore del fatto o il possesso di documenti falsi che facciano presumere un pericolo di fuga.
(Segue): adempimenti della polizia giudiziaria successivi all’arresto o al fermo
A. Adempimenti a garanzia dei diritti di libertà e di difesa dell’arrestato o del fermato.
Anzitutto ai sensi del 386 “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato avvertono l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. 2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97”. L’eventuale inosservanza determina in forza degli artt 178 lett c) e 180, la nullità dell’arresto o del fermo.
Il 387 dispone poi che “La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.”
Infine, ai sensi del 389: “Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.
2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.”
B. Adempimenti diretti a promuovere l’intervento del pubblico ministero.
Sempre l’art 386 dispone che: “li ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito”. Prosegue: “Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore.” Il termine di 24 ore è perentorio e la sua inosservanza comporta l’inefficacia delle misura adottata. Il pm può concedere una dilazione che dovrà però essere contenuta entro i limiti di tempo che permettano di rispettare la norma (art 390) in base alla quale “ 1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato , richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. 2. Il giudice fissa
l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore. 3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.”
Divieti e limiti al potere di arresto e fermo
Ai sensi dell’art 385 “L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità”. Limiti possono rintracciarsi nel 389 comma 2 e 343 comma 2.
Atti di assicurazione a carattere reale: a) sequestro
L’attività di assicurazione svolta dalla polizia giudiziaria può essere a carattere reale allorchè tenda ad acquisire il corpo del reato ovvero cose o tracce che al reato stesso appartengono. Peculiare è il sequestro probatorio , misura coercitiva destinata ad assoggettare a vincolo di indisponibilità determinate cose idonee ad assumere valenza probatoria nel processo. Ai sensi del 354 “ 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
_2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
Ex art 355: “ Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
_2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
All’art 321 si prevede invece il sequestro preventivo : “ Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro
nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
_5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
L’attività di identificazione della persona prelude a quella di audizione della stessa. Ai sensi dell’art 350:
“1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64 , sommarie informazioni (A) utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384 e cioè perché questa condizione di soggezione suggerisce la garanzia dell’intervento del magistrato.
_2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.
(Segue): b) identificazione e audizione di persone in grado di riferire sui fatti oggetto delle indagini
La polizia giudiziaria ha il dovere di procedere all’identificazione di persone in grado di riferire sui fatti oggetto delle investigazioni (art 349), che essa è tenuta a ricercare 8art 348) e che all’uopo convocate hanno l’obbligo di presentarsi: si tratta di possibili testimoni della futura fase dibattimentale. Successivamente, la polizia procede all’audizione delle persone identificate, allo scopo di assumere sommarie informazioni su circostanze utili ai fini delle indagini (art 351). Obbligata a fornire notizie precise circa la propria identità, il proprio stato e altre qualità che la riguardano, la persona può anche tacere o rendere dichiarazioni non veritiere su ciò che sa. A questo proposito, la Corte di cassazione ha ritenuto non punibile la condotta di chi renda dichiarazioni false alla polizia nemmeno se questa stia operando su delega del pm, perché a questa fase di attività non può estendersi in via analogica il diritto sostanziale, sì da creare fattispecie criminose.
Ai sensi poi dell’art 63: “ Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate”.
L’attività investigativa delegata
Oltre che di propria iniziativa, la polizia può compiere attività investigative anche su delega. In proposito l’art 348 comma 3 dispone che “ dopo l’intervento del pm, la polizia compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma del 370 ”, il quale stabilisce che “ il pm … può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività d’indagine e di atti specificamente delegati ”. Nello svolgimento delle indagini delegate si applicano ovviamente le disposizioni dettate per le indagini del pm in tema di assistenza difensiva (370 comma 2).
Attività d’indagine atipiche svolte dalla polizia giudiziaria
“1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
La Cassazione ha distinto tra accertamenti e rilievi nel senso che mentre i rilievi si esauriscono in una semplice constatazione e raccolta di dati, gli accertamenti implicano uno studio e una elaborazione critica necessariamente soggettivi e per lo più su basi tecnico-scientifiche, sicchè impongono il contraddittorio e il rispetto delle correlate garanzie difensive. Inoltre, rilievi e accertamenti datti sulla persona da parte della polizia si differiscono dalle ispezioni in quanto non possono comportare esami endocorporei complessi ma devono limitarsi a “tutto il visibile nelle parti scoperte” del corpo con esclusione, quindi, “delle cavità e dell’epidermide vestita” (Cordero).
La documentazione delle attività svolte dalla polizia giudiziaria
Il codice pone norme particolari per quanto riguarda la documentazione delle attività investigative della polizia giudiziaria, prevedendo per esse, accanto al solenne strumento della verbalizzazione, il più agile meccanismo dell’annotazione, che sembrerebbe costituire, addirittura, la normale prassi documentativa di quelle attività. Ai sensi del 115 n.att. l’annotazione deve cmq contenere un minimo di elementi che consentano l’individuazione delle attività a cui si riferisce: ufficiale o agente che la ha compiute, giorno, ora, luogo, succinta enunciazione dei risultati, generalità delle persone da cui sono state assunte dichiarazioni o della cui collaborazione ci si è avvalsi. Generalmente la documentazione è disciplinata dal 357 : “1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e).
Vedi inoltre art 371 bis per i reati di criminalità organizzata.
Il coordinamento tra più uffici del pm nella conduzione di indagini collegate
Ai sensi del 371: “1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12; cioè quando ogni episodio sarebbe idoneo in astratto a dare vita ad un processo, ma risulta opportuno, in un’ottica di unitarietà delle acquisizioni e valutazioni probatorie, che vanga fatto confluire insieme agli altri.
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte. (es. una persona che fornisce informazioni su una serie di episodi delittuosi i più disparati)
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.”
Poteri e doveri del pm nel compimento delle attività investigative: in particolare, gli accertamenti a favore della persona sottoposta ad indagini
Dispone il 358 che “Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. Questa disposizione altro non è se non espressione del potere-dovere del pm indagante di verificare, di fronte ad una determinata notitia criminis, se sussistano o no le condizioni perché egli ottemperi all’obbligo di esercitare l’azione a norma del 112 Cost.
Gli interventi in caso di arresto e di fermo
La polizia giudiziaria dopo aver proceduto ad un arresto in flagranza o ad un fermo tenuta a renderne tempestivamente partecipe il pm. Dopodiché il 388 dispone che “1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.”
La previsione del primo comma, spiega la relazione al progetto preliminare, “non sta a rendere obbligatoria la partecipazione del difensore all’atto, bensì ad eliminare l’impressione che potesse trattarsi di una facoltatività dipendente da scelte del pm, sicchè l’interrogatorio può essere effettuato anche senza assistenza difensiva”.
L’interrogatorio in stato di detenzione deve essere condotto personalmente dal pm, che non può delegare la polizia.
Poiché l’interrogatorio non può trasformarsi in atto pregiudizievole nei confronti di chi lo rende, la legge concede all’interrogato la facoltà di tacere (388 comma 2 + 64 comma 3).
Ai sensi poi del primo comma del 389 “Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3 (cioè a causa della mancata osservanza dei rigorosi adempimenti di natura temporale imposti alla polizia giudiziaria per l’invio del verbale di arresto o fermo al pm e per la messa a disposizione dell’arrestato o del fermato, e allo stesso pm per la presentazione della richiesta di convalida) , il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.” Ciò anche nell’eventualità che, pur essendo stati l’arresto o il fermo eseguiti legittimamente, il pm ritenga di non dover richiedere al gip l’applicazione di misure cautelari coercitive (art 121 n.att.)
La richiesta di convalida dell’arresto e del fermo
L’art 390 dispone che: “1. Entro quarantotto ore (termine perentorio) dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato , richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito (competenza funzionale). Secondo una giurisprudenza che suscita consensi, poiché la richiesta di convalida è un atto recettizio occorre, ai fini dell’osservanza del termine, che entro le prescritte 48 ore essa giunga alla cancelleria del gip, non bastando che venga semplicemente formulata.
_2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.”
Indagini dirette e indagini delegate
Regola generale fissata dal 370 è che “ il pm compie personalmente ogni attività d’indagine ”. Tuttavia, egli può delegare l’esercizio del potere investigativo di cui è titolare relativamente al compimento di attività ben delimitate:
a. Alla polizia giudiziaria. Art 370 comma 1 “Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.”
b. Al pm presso il tribunale in cui va compiuto l’atto. Art 370 commi 3 e 4: “Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo. 4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.”
Atti propedeutici allo svolgimento di indagini del pm: gli atti di “convocazione”
Nel corso del procedimento il pm potrà avere necessità di convocare le persone la cui presenza egli ritenga utile per il compimento di determinate indagini. Il codice disciplina espressamente due tipi di atti di convocazione, a seconda dei soggetti che ne sono destinatari.
Quando le attività da compiere richiedono la presenza della persona sottoposta alle indagini , il pm la convoca mediante un invito a presentarsi (art 375) in cui si devono specificare:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;