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Diritto Pubblico: Lezione 1 - La Costituzione Italiana - Prof. D'addabbo, Appunti di Diritto Pubblico

appunti di diritto pubblico lezioni prof. D'Addabbo

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 09/04/2015

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DIRITTO PUBBLICO: LEZIONE 1, 15 SETTEMBRE
La Costituzione Italiana, in vigore dal 1 gennaio 1948, contiene norme di legge
fondamentali nalizzate principalmente a due obiettivi.
Denire i ruoli e le funzioni del potere pubblico: organi di governo, struttura
delle istituzioni pubbliche, etc. ;
Garantire le libertà della sfera privata di ogni cittadino, rispetto al potere
pubblico.
Le istituzioni pubbliche sono necessarie in ogni società, o associazione organizzata,
che comporti interazioni tra individui, al ne di evitare il caos: nascono regole di
convivenza, apparati in grado di farle rispettare e che sanzionano chi non le rispetta.
Tali autorità, per essere ecaci, devono essere riconosciute da tutti attraverso la loro
legittimazione , infatti le leggi devono essere tali da imporsi sulla volontà dei cittadini.
Le diverse modalità di legittimazione dell’autorità distinguono le diverse tipologie
società.
In una democrazia, come quella Italiana, la sovranità appartiene al popolo che la
delega agli organi di governo, attraverso le elezioni. Le elezioni legittimano il potere
del governo, il quale è però sottoposto alle leggi contenute nella Costituzione. Essa
funge infatti da garanzia nei confronti dei cittadini, denendo quali sono le regole e i
limiti di esercizio del potere.
A sua volta, lo Stato Italiano, deve sottostare alle direttive comunitarie.
LO STATO
Lo Stato Italiano è:
UNITARIO: art. 5 “La Repubblica è una e indivisibile”, la sua capitale è Roma;
DEMOCRATICO: i detentori del potere pubblico sono scelti direttamente dai
cittadini. L’art. 1 della Costituzione aerma che “la sovranità appartiene al
popolo”.
REPUBBLICA: la più alta carica dello Stato, ovvero il Capo dello Stato, è eletto
dai cittadini attraverso il Parlamento. Nelle Monarchie la più alta carica dello
Stato, Re o Regina, non viene eletta dai cittadini, bensì è nominata per via
ereditaria.
LIBERALE: salvaguarda i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, anche dagli
abusi del potere o degli organi di governo. L’art. 13 della Costituzione
garantisce la Libertà Personale, limitandola nel rispetto delle regole impartite
dalla Costituzione stessa.
SOCIALE: garantisce e tutela, come fondamentali, i diritti sociali dei cittadini e si
assicura che siano godibili da tutti in modo eguale. L’esistenza di diritti sociali
presuppone l’esistenza di libertà fondamentali. ( es. : accanto alla scuola
privata, servizio non fruibile da tutti, esiste quella pubblica, alla portata di tutti
i cittadini).
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DIRITTO PUBBLICO: LEZIONE 1, 15 SETTEMBRE

La Costituzione Italiana, in vigore dal 1 gennaio 1948, contiene norme di legge fondamentali finalizzate principalmente a due obiettivi.

  • Definire i ruoli e le funzioni del potere pubblico: organi di governo, struttura delle istituzioni pubbliche, etc. ;
  • Garantire le libertà della sfera privata di ogni cittadino, rispetto al potere pubblico.

Le istituzioni pubbliche sono necessarie in ogni società, o associazione organizzata, che comporti interazioni tra individui, al fine di evitare il caos: nascono regole di convivenza, apparati in grado di farle rispettare e che sanzionano chi non le rispetta.

Tali autorità, per essere efficaci, devono essere riconosciute da tutti attraverso la loro legittimazione , infatti le leggi devono essere tali da imporsi sulla volontà dei cittadini. Le diverse modalità di legittimazione dell’autorità distinguono le diverse tipologie società.

In una democrazia, come quella Italiana, la sovranità appartiene al popolo che la delega agli organi di governo, attraverso le elezioni. Le elezioni legittimano il potere del governo, il quale è però sottoposto alle leggi contenute nella Costituzione. Essa funge infatti da garanzia nei confronti dei cittadini, definendo quali sono le regole e i limiti di esercizio del potere.

A sua volta, lo Stato Italiano, deve sottostare alle direttive comunitarie.

LO STATO

Lo Stato Italiano è:

  • UNITARIO: art. 5 “La Repubblica è una e indivisibile”, la sua capitale è Roma;
  • DEMOCRATICO: i detentori del potere pubblico sono scelti direttamente dai cittadini. L’art. 1 della Costituzione afferma che “la sovranità appartiene al popolo”.
  • REPUBBLICA: la più alta carica dello Stato, ovvero il Capo dello Stato, è eletto dai cittadini attraverso il Parlamento. Nelle Monarchie la più alta carica dello Stato, Re o Regina, non viene eletta dai cittadini, bensì è nominata per via ereditaria.
  • LIBERALE: salvaguarda i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, anche dagli abusi del potere o degli organi di governo. L’art. 13 della Costituzione garantisce la Libertà Personale, limitandola nel rispetto delle regole impartite dalla Costituzione stessa.
  • SOCIALE: garantisce e tutela, come fondamentali, i diritti sociali dei cittadini e si assicura che siano godibili da tutti in modo eguale. L’esistenza di diritti sociali presuppone l’esistenza di libertà fondamentali. ( es. : accanto alla scuola privata, servizio non fruibile da tutti, esiste quella pubblica, alla portata di tutti i cittadini).
  • AUTONOMISTA: pur mantenendo la centralità del potere del Governo, esso attribuisce parte delle potestà pubbliche alle 20 regioni e 110 province italiane per: 1. Ragioni di efficienza organizzativa (es. : asfaltare strade) 2. Aumentare il tasso di democraticità del sistema complessivo, in quanto i componenti degli organi pubblici comunali,provinciali e regionali sono eletti direttamente dai cittadini.
  • APERTO ALLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE: l’Italia fa parte di ONU, NATO, UE , etc., organi rivolti a limitare la sovranità dell’Italia, mettendola in collaborazione con altre realtà come la nostra.

LEZIONE 2, 19 SETTEMBRE

LE FORME DI STATO

Le forme di Stato sono uno dei modi che l’istituzione statale può assumere nella storia e nella geografia. Lo Stato è un’istituzione depositaria della sovranità di un determinato ordinamento. Esso esiste in ogni regione geografica del mondo ed ogni nazione è caratterizzata da una forma di stato diversa. Le forme di Stato sono di svariate tipologie in misura del contesto storico-geografico di cui stiamo parlando.

FORME DI STATO: Sono il modo in cui, all’interno di un ordinamento, si configurano i rapporti tra i cittadini e lo Stato, tra i governati e i governanti, tra la sfera della libertà e la sfera dell’autorità.

Il contesto attuale è solo il punto di approdo di un percorso iniziato secoli fa.

  1. LO STATO FEUDALE Questa prima forma di Stato risale al Medioevo (900-1400 D.C.), periodo che assiste alla nascita del fenomeno delle città e dei comuni, ma ancor di più del Sistema Feudale. Lo Stato Feudale era caratterizzato da una serie di particolarismi, all’interno dei quali il feudatario era detentore del potere assoluto. A loro volta i feudatari tendevano a consorziarsi per difendersi da attacchi esterni.

I governati non godevano di libertà e diritti fondamentali, ma ricoprivano un ruolo passivo.

Il feudatario dettava le norme di convivenza, quindi non siamo ancora in presenza di un vero e

proprio Stato.

2. LO STATO ASSOLUTO O MONARCHIA ASSOLUTA

In questa forma di Stato, sviluppatasi inizialmente in Francia e Spagna,vi era l’accentramento del potere in una sola persona, il Re. Il Re Sole diceva “L'état, c'est moi “, proprio per indicare l’illimitato potere del sovrano, che era

Montesquieu. Le 3 manifestazioni della sovranità corrispondo a 3 diversi organi di governo, in modo che essi si controllino e si limitino (CHECK AND BALANCE).

Esse sono sono:

  • Il potere legislativo (il potere di formulare le leggi), proprio del Parlamento;
  • Il potere esecutivo (il potere di far eseguire le leggi), proprio del Sovrano.;
  • Il potere giudiziario (il potere di far rispettare le leggi), proprio dei Magistrati.

Nello Stato Costituzionale Liberale, che domina per tutto l’Ottocento, il Parlamento è eletto dal popolo, e da esso trae legittimazione del proprio potere, che cessa di essere autoreferenziale. Il rapporto tra governato e governante subisce un’ulteriore trasformazione: attraverso le elezioni il popolo è maggiormente partecipe della vita politica. Inizialmente il suffragio (o diritto di voto) spetta in base al reddito. Si tratta quindi di una monarchia che introduce elementi di democrazia su una base ancora censitaria. In Italia si giungerà al suffragio universale maschile solo nel 1919 e a quello femminile nel 1946. Da qui si sviluppano due percorsi:

  • Il primo, già in atto, è l’allagamento del suffragio grazie alla Rivoluzione Industriale, al fenomeno dell’Urbanizzazione e alla nascita dei grandi partiti di massa, che sostengono la parte più povera della popolazione.
  • Il secondo è la sostituzione del sovrano, detentore del potere esecutivo, con il Governo. Il sovrano assume sempre più un ruolo di rappresentanza e non è più protagonista diretto del potere esecutivo.

5. LO STATO SOCIALE

Questa forma si Stato aggiunge il riconoscimento dei diritti sociali dei cittadini. Coinvolgendo i cittadini nella vita pubblica sorgono delle esigenze a cui lo Stato deve provvedere: diritti sociali che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini. L’obiettivo è il raggiungimento di una sostanziale uguaglianza nel godimento dei diritti: la democrazia. Questa è la forma di Stato più diffusa nel mondo odierno, che ciascuna nazione ha sviluppato secondo le proprie peculiarità.

Nell’evoluzione delle forme di Stato si sono presentate anche forme di regressione, in cui le libertà dell’individuo e la democraticità del potere sono state annullate. Esse somigliano alla forma di stato della monarchia assoluta e sono :

  • Le dittature del regime fascista, nazista e franchista;
  • I regimi comunisti, che costituiscono delle dittature mascherate;
  • Le teocrazie orientali.

STATO FEDERALE E STATO UNITARIO

LO STATO FEDERALE nasce dalla federazione di tanti Stati. Ogni Stato conserva parte del potere sovrano, mentre un’altra parte è consegnata al Governo Federale. Sono Stati Federali U.S.A., Argentina, Svizzera, Brasile, Germania, etc. E’ una forma di governo che si sposa bene nei casi di vaste estensioni territoriali.

Gli Stati dell’ UE, ad esempio, cedono alcuni poteri di sovranità agli organi comunitari, col fine di realizzare un futuro uno Stato Federale. Ora si tratta di una confederazione di Stati.

LO STATO UNITARIO o ACCENTRATO riconosce delle autonomie a enti pubblici territoriali, ma non la sovranità. Questo è il caso dell’Italia, un Paese Regionale. La Costituzione, che comincia a diffondersi nell’Ottocento, è un patto fondamentale che lega i cittadini di uno Stato. La Costituzione Italiana è stata approvata il 22 dicembre 1947 dall’Assemblea Costituente ed è in vigore dal 1 gennaio 1948. Questo documento è stato redatto alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale (1945) in uno scenario di desolazione: il territorio era occupato da truppe straniere, il Re si era rifugiato dagli alleati, il caos era totale. La prima scelta che venne sottoposta agli italiani, tramite referendum istituzionale, fu quella tra Repubblica e Monarchia. Il 2 giugno 194 l’elettorato italiano, composto da uomini e donne, scelse la Repubblica e i Savoia vennero esiliati. In seguito venne votata per elezione l’Assemblea Costituente: un organo di 550 deputati, nessuno con maggioranza assoluta, che ebbero il compito di stilare le leggi sulle quali si sarebbe fondata la Repubblica Italiana. Vi erano una pluralità di voci, pensieri, partiti politici e sensibilità, ma furono obbligati a trovare un compromesso per realizzare delle leggi che rappresentassero tutti i cittadini, anche con idee politiche contrapposte. Le anime che hanno partecipato alla stesura della Costituzione sono principalmente tre:

  • L’anima LIBERALE, che collaborò dando importanza alle libertà fondamentali dell’uomo;
  • L’anima SOCIALISTA-COMUNISTA , che contribuì sostenendo i diritti sociali dell’uomo;
  • L’anima CATTOLICO-SOLIDALE, che si fece garante di solidarietà e collaborazione.

LEZIONE 3, 22 SETTEMBRE

Sono tre gli elementi che si configurano come condizionanti delle scelte istituzionali successive:

  • Il referendum del 2 giugno 1946 ;
  • La fine del ventennio fascista, periodo di negazione delle libertà fondamentali dell’individuo, comporta una spinta verso l’affermazione di tali libertà;
  • L’articolazione del potere sovrano in potere legislativo, esecutivo e giudiziario da cui nasce il concetto di FORMA DI GOVERNO.

La FORMA DI GOVERNO indica la modalità con cui in un determinato ordinamento si configurano i rapporti tra i poteri dello Stato. E’ un concetto interno al potere, infatti indica come i poteri si relazionano tra loro. Ogni realtà ha una forma di governo; ne esistono due grandi tipologie:

  • La forma di governo PARLAMENTARE;
  • (^) La forma di governo PRESIDENZIALE.

2.LA FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE

Questa forma di Governo è tipica degli U.S.A. ed è caratterizzata da:

  • Una rigida separazione tra il potere esecutivo (Governo) e il potere legislativo (Parlamento). I cittadini eleggono sia il Parlamento che il Governo, quindi a differenza della FdG Parlamentare, il legislativo non decide le sorti dell’esecutivo. La conseguenza è che il colore politico dei due poteri può non coincidere. Negli U.S.A ad esempio il Parlamento è a maggioranza Repubblicano, mentre il Governo è Democratico. Il Parlamento non può sfiduciare il Governo, in quanto è stato eletto direttamente dal popolo. La FdG si chiama Presidenziale perché il Governo è nominato dal Presidente, che si attornierà di specialisti, chiamati segretari di Stato. Il Parlamento non è fonte di legittimazione del potere del Governo, mentre lo è nella FdG Parlamentare.
  • Esistono però alcuni elementi di interferenza tra i due poteri, nonostante la rigida separazione. Il Presidente ha potere di veto sulle leggi approvate dal Parlamento, quindi i due poteri devo scendere a patti per riuscire a governare il Paese.
  • Inoltre le nomine presidenziali necessitano dell’approvazione del Parlamento.
  • (^) Nei casi più gravi il Parlamento può mettere il Presidente in stato d’accusa (IMPEACHMENT) per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Se le accuse risultano fondate il Presidente deve dimettersi.
  • Il Presidente non può scogliere anticipatamente le Camere e non può indire nuove elezioni, potere che invece ha il Capo di Stato nella FdG Parlamentare. Non esiste infatti un organo SUPER PARTE che regoli i rapporti tra il potere esecutivo e quello legislativo, infatti la figura del Presidente e del Capo dello Stato coincidono.

Il potere Giudiziario negli Stati Costituzionali (sia con FdG Parlamentare e Presidenziale) si tende a considerare indipendente e autonomo per evitare che subisca condizionamenti politici.

3.LA FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE

La forma di governo Semipresidenziale più famosa è quella francese, ma è stata adottata anche da Portogallo, Russia, Finlandia e Austria.

I tratti caratteristici della FdG Parlamentare sono:

  • La legittimazione popolare diretta del Parlamento;
  • Il rapporto fiduciario necessario tra Parlamento e Governo;
  • Il Capo del Governo può sciogliere le Camere.

I tratti caratteristici della FdG Presidenziale sono:

  • La legittimazione popolare diretta del Presidente della Repubblica, che condivide i poteri di governo con il Governo stesso, in particolare le funzioni riguardanti la Difesa e la Politica Estera. Al contrario della FdG Parlamentare, in cui il Presidente della Repubblica ha solo un ruolo rappresentativo, nella FdG Presidenziale il Presidente della Repubblica ha molti poteri, in quanto eletto direttamente dal popolo;
  • Il Parlamento non può costringere il Capo del Governo a dimettersi.

4.LA FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE

Questa FdG è propria del modello Svizzero. I cittadini eleggono solo il Parlamento che elegge il Direttorio, ovvero il Governo, affidandogli inizialmente la fiducia. Il Parlamento non può però revocare tale fiducia al Direttorio, i due organi lavorano insieme fino al termine della legislatura, ovvero 4 anni. La situazione svizzera è molto particolare in quanto nello stesso Paese convivono 4 lingue ufficiali e altrettanti gruppi etnici.

5.IL NEOPARLAMENTATISMO delle regioni italiane

Nei Comuni, Province e Regioni i cittadini eleggono sia il Consiglio Regionale (potere legislativo), sia il Presidente Regionale (potere esecutivo): caratteristica della FdG Presidenziale. Tuttavia è necessario il rapporto fiduciario tra i due organi, caratteristica della FdG Parlamentare. Se l’esecutivo è costretto a dimettersi poiché manca la fiducia del legislativo, anch’esso è costretto a sciogliersi, determinando il ritorno anticipato alle urne. Questa forma di governo si regge sulla clausola “SIMUL STABUNT, SIMUL CADENT” (insieme saremo, insieme cadremo), questo rappresenta la necessaria contestualità tra l’elezione del legislativo e dell’esecutivo. Un altro elemento proprio della FdG Presidenziale è la mancanza di un terzo organo neutrale, che faccia da arbitro tra i due poteri.

L’ITALIA

L’Italia ha una forma di governo parlamentare che presenta le seguenti variabili:

  • Bicameralismo Perfetto. Bicameralismo: il Parlamento, ovvero il potere legislativo, è formato da due Camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Perfetto: le due Camere svolgono sostanzialmente le stesse funzioni, ovvero partecipano paritariamente alla funzione legislativa.

Il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. In altri Paesi la seconda Camera rappresenta interessi di gruppi minori: in Germania gli Stati Federati, in Spagna gli Stati Autonomi, in Inghilterra i Nobili, etc. Le problematiche che comporta il bicameralismo prefetto sono eventuali discrasie di maggioranza in una Camera e di minoranza nell’altra, che comporta difficoltà di governo.

  • La durata della legislatura. La legislatura è il periodo che intercorre tra un’elezione politica e l’altra, sulla base della Costituzione ha durata quinquennale. Le prime elezioni furono il 18 aprile 1948, e quella attuale è la 16esima legislazione. La durata della legislatura non è immutabile; essa può
  1. Governo: emanazione fiduciaria della maggioranza;
  2. Presidente della Repubblica: agisce in rappresentanza dei cittadini.

IL MOMENTO ELETTORALE

Secondo l’art. 48 della Costituzione sono elettori tutti i cittadini italiani maggiorenni, nella misura in cui godono di tutti i diritti politici e civili (ad esempio,a chi commette reato è temporaneamente sospeso il diritto di voto). Inoltre il voto è:

  • Personale;
  • Eguale: ogni voto pesa allo stesso modo, essenziale per il concetto stesso di democrazia;
  • Segreto: chi ha espresso il voto è indifferente, la cosa importante è la quantità di votanti per una fazione o per l’altra.
  • Libero;

Queste sono garanzie volte a preservare la democraticità dell’ordinamento. Il diritto di voto ha come ulteriore manifestazione il diritto del cittadino di essere votato. Partendo da questo concetto è utile distinguere tra:

  • Elettorato passivo: identifica coloro che possono essere eletti ad una determinata carica. Tale diritto presenta resi strizioni maggiori rispetto al diritto di voto: ad esempio Vescovi e Prefetti sono esclusi dall’elettorato passivo, in quanto le loro personalità potrebbero alterare la libertà di diritto al voto.
  • Elettorato attivo: identifica coloro che hanno diritto di voto per l’elezione di un determinato organo rappresentativo, in misura dei pieni diritti civili e politici. I cittadini votano organi rappresentativi anche a seconda della residenza (organi territoriali).

La modalità di scelta degli organi rappresentativi è il sistema elettorale: il meccanismo che un ordinamento democratico utilizza per trasformare i voti dei cittadini in seggi all’interno degli organi rappresentativi, oppure per contare i voti e sulla base di questi assegnare alle liste dei candidati i seggi (posti) all’interno del Parlamento (49 milioni di elettori e 630 deputati) o di altri organi rappresentativi. L’obiettivo è rappresentare fedelmente la volontà dell’elettorato. Ogni Paese ha il proprio sistema elettorale, che meglio rispecchia la realtà dello stesso. Esistono due grandi famiglie di sistemi elettorali(che presentano numerose varianti) e una terza che coniuga i pregi di entrambe:

  1. SISTEMA PROPORZIONALE: è un sistema che tende a ricreare negli organi rappresentativi la stessa proporzione che le varie forze politiche ottengono in termini di voti.

Ex. Una percentuale di voti pari al 30% otterrà un numero di seggi proporzionale al 30% dei seggi disponibili. I voti ottenuti da un singolo partito STA al totale dei

voti espressi dagli elettori COME i seggi spettanti a quel partito STANNO al totale dei seggi disponibili. L’esito tipico di questo sistema elettorale è la frammentazione del Parlamento che da rappresentanza ad una molteplicità di sensibilità. Il pregio di questo sistema elettorale è che da voce a diverse fazioni, anche ai partiti più piccoli, che conferisce un tasso di democraticità e rappresentatività molto alto.

Il difetto è la difficoltà che un partito ottenga la maggioranza dei seggi se vi sono numerosi partiti minori (come è il caso italiano). Questo si riflette in una cronica instabilità del sistema parlamentare, non potendo contare su una maggioranza solida, e risulta quindi difficile governare.

  1. IL SISTEMA MAGGIORITARIO: l’espressione più tipica di questo sistema elettorale è quella inglese, che porta a ridurre drasticamente il numero di partiti in Parlamento (2, massimo 3). Il difetto di questo sistema elettorale è la riduzione di democraticità, perché le sensibilità minori non vengono rappresentate in parlamento. Il pregio è la stabilità dell’efficacia del sistema di governo. In qualunque Stato democratico esistono due grandi partiti, attorno ai quali si creano una serie di partiti satelliti. Il sistema maggioritario tende a considerare solo i due partiti maggiori, escludendo una fetta dell’elettorato. Come si realizza tecnicamente? Bisogna suddividere il territorio in un numero di collegi pari al numero di seggi disponibili in Parlamento. In ogni collegio ci sarà la competizione politico-elettorale tra le forze politiche che vogliono entrare in Parlamento. Ciascun collegio elegge il deputato che ottiene la maggioranza.
  2. IL SISTEMA MISTO: nato per cercare di cogliere i pregi di entrambi i sistemi, assegna una parte dei seggi eletti con sistema elettorale maggioritario (il 50% in Germania e il 75% in Italia) e una parte con sistema elettorale proporzionale (il 50% in Germania e il 25% in Italia). In questo modo si aiuta la governabilità dando ampio spazio ai partiti maggiori, senza eliminare la rappresentanza delle minoranze. Tuttavia non c’è certezza di ottenere la maggioranza parlamentare, bensì una forte probabilità. Questo sistema elettorale è chiamato anche SISTEMA PROPORZIONALE RAZIONALIZZATO O CORRETTO. Altri sistemi di correzione adottati in Italia sono:
  • La soglia di sbarramento: sono percentuali minime di voto al di sotto delle quali una forza politica non può avere rappresentanti in Parlamento (in Germania e in Italia è il 5% ). Questo strumento ha l’obiettivo di rafforzare i partiti maggiori e rispondere ad un’esigenza di governabilità.
  • Premi di maggioranza: è un di più di seggi che il sistema elettorale attribuisce al partito di maggioranza relativa per consentirgli di raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento. Viene alterata la proporzione pura a favore del partito più forte. In Italia questo strumento è stato introdotto dalla legge 240 del 2005 e attribuisce 340 seggi al partito di maggioranza e 290 agli altri partiti.
  • 12 deputati sono eletti nella circoscrizione estero: parte dei rappresentanti italiani sono eletti dai cittadini italiani residenti all’estero, in circoscrizioni estere;
  • I restanti 618 deputati sono eletti da cittadini italiani residenti in Italia. Per le elezioni del sindaco anche i cittadini europei residenti in Italia possono chiedere di votare; questo non vale per le elezioni parlamentari. Questo sistema elettorale assicura un premio di maggioranza tale da assicurare, al partito più votato alle elezioni (o alla coalizione di partiti) 340 seggi fissi su 618. Agli altri partiti rimarranno 278 seggi, che si spartiranno le minoranze. I 340 seggi rappresentano la maggioranza assoluta dei seggi con un discreto margine, rappresentano infatti il 55% dei seggi da assegnare. Il legislatore elettorale mette a disposizione del vincitore delle elezioni la maggioranza necessaria per governare, senza trascurare la rappresentanza delle minoranze; tuttavia limitata dalla presenza di una soglia di sbarramento che è fissata al 4%. Tra tutti gli sconfitti delle elezioni vengono assegnati i 278 seggi, purché superino almeno il 4% dei voti. Alle ultime elezioni parlamentari la coalizione di PDL e Lega ha ottenuto il 47,9%, una percentuale di voti che nel sistema elettorale proporzionale puro non avrebbe consentito di ottenere la maggioranza , mentre con questo sistema elettorale assicura al partito che riceve più voti, il premio di maggioranza. Le particolarità di questo sistema sono: 1. Non possono essere selezionate le preferenze: viene votato il partito di preferenza, non è possibile però selezionare il candidato che si preferisce all’interno della lista elettorale. Le segreterie centrali dei partiti stilano una lista elettorale seguendo una gerarchia di candidati. Entreranno in parlamento coloro che sono posizionati ai primi posti delle lista, fino ad esaurimento dei seggi disponibili. In questo modo viene tolta l’opportunità di scelta degli elettori, sottraendo democraticità al sistema. 2. Spinge le forze politiche a coalizzarsi: all’interno della coalizione, i partiti che da soli non raggiungerebbero la soglia di sbarramento, riescono invece a superarla e ad ottenere rappresentanza in parlamento. Per i grandi partiti, invece, un partito in più all’interno della coalizione, rappresenta voti in più, che consentono di ottenere la maggioranza (è sufficiente un voto in più rispetto agli altri, per ottenere il premio di maggioranza).

SENATO DELLA REPUBBLICA

Oltre ad essere direttamente eletto dal popolo, il Senato, come recita la Costituzione, è eletto a base regionale. Questa disposizione è stata ideata per creare una Camera di rappresentanza delle realtà regionali. Con il sistema elettorale vigente, si sono costruite 20 circoscrizioni elettorali, quante sono le regioni del territorio italiano. Il Senato ha sede a Palazzo Madama è costituito da 315 senatori più 7 (numero variabile) senatori a vita. Ogni Presidente della Repubblica, concluso il suo mandato, diventa di diritto senatore a vita. In altri casi il Presidente della Repubblica nomina senatori a vita, personalità che si sono particolarmente distinte in ambito sociale, artistico o scientifico. Tra i 315 senatori, 6 sono eletti nella circoscrizione estero con lo stesso procedimento utilizzato per eleggere i deputati. I restanti 309 senatori sono eletti dalle regioni. Ogni regione elegge un certo numero di senatori, proporzionale al

numero degli abitanti della regione stessa. Ad esempio la circoscrizione delle regione Lombardia, regione più popolosa di Italia, elegge 46 senatori, il Molise ne elegge due, la Valle d’Aosta ne elegge uno, mentre Umbria e Basilicata ne eleggono 7. Negli USA ad ogni Stato sono riconosciuti due senatori. Le elezioni nelle diverse regioni sono contestuali e avvengono ogni 5 anni. All’interno di ogni territorio regionale viene utilizzato lo stesso sistema elettorale per l’elezione dei Deputati. Il territorio della regione Lombardia assegna 46 seggi, attribuendo il premio di maggioranza (55% dei seggi, ovvero 25) al partito che riceve più voti e distribuendo i seggi restanti ai partiti sconfitti, con soglia di sbarramento dell’8%. E’ da notare che il premio di maggioranza è assegnato a livello regionale e non nazionale, portando ad una necessaria incertezza di ottenere la maggioranza assoluta in Senato per qualunque partito. Anche in questo caso non è possibile selezionare il candidato che si preferisce.

Le differenze tra i sistemi elettorali delle due Camere sono:

  1. L’elettorato passivo e l’elettorato attivo. Il diritto all’elettorato attivo per la Camera dei Deputati è stabilito con il raggiungimento della maggiore età, mentre per il Senato della Repubblica al compimento del venticinquesimo anno di età. Il diritto all’elettorato passivo per la Camera dei Deputati è stabilito al compimento del venticinquesimo anno di età, mentre per il Senato del quarantesimo.
  2. (^) Il numero dei componenti dei due organi.
  3. Tutti i 630 senatori sono eletti, mentre i senatori a vita non sono eletti dal popolo.

I criteri di rappresentanza dell’elettorato sono invece identici per entrambe le Camere. Al contrario, in tutti gli altri Paesi le due camere esprimono criteri di rappresentanza diversi. La prima camera è una rappresentanza nazionale, mentre la seconda camera è una rappresentanza federale/regionale. In Italia sonno gli elettori che conferiscono legittimità alle camere, ovvero entrambe esprimono la volontà popolare. Le due camere, pur condividendo funzioni importanti come quella legislativa, sono organi autonomi e indipendenti : entrambi ottengono legittimazione del popolo. I due organi non operano in modo indipendente nei casi espressamente previsti dalla legge, in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune:

  • Elezione del Presidente della Repubblica;
  • Giuramento del Presidente della Repubblica;
  • Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica: per alto tradimento e attentato alla costituzione;
  • Elezione dei 5 giudici costituzionali;
  • Elezione 8 membri laici del C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistrati).

La sovranità di ciascuno camera è così importante che, la Costituzione nell’art. 64 da la possibilità a ogni camera di approvare un regolamento interno per determinare le sue modalità di funzionamento e la propria realizzazione. Tale regolamento:

  • Deve essere approvato e modificato a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera;

legislativo in una funzione istruttoria e preparatoria. La Costituzione le menziona nell’art. 72, comma 3 della Costituzione: sono commissioni necessariamente composte in modo da rispecchiare proporzionalmente la composizione dei rapporti di fiducia tra i gruppi parlamentari. Queste commissioni, 14 in entrambe le Camere, vengono insediate all’inizio della legislatura e costituite per competenze o per materia di cui si occupano, in corrispondenza dei diversi ministeri. Esistono ad esempio la Commissione Affari Esteri, Interni, etc. Le commissioni svolgono attività istruttoria in base alla materia in cui una legge dovrà essere approvata.

  1. GIUNTE. Sono organismi simili alle Commissioni permanenti, 3 per ogni Camera. A differenza delle Commissioni, le Giunte non intervengono nel processo legislativo, ma si occupano di altre funzioni della Camera:
  • Giunta per il Regolamento: svolge attività istruttoria e preparatoria per giungere alla decisione di modificare o interpretare il regolamento della rispettiva Camera.
  • Giunta per le Elezioni: chiamata a verificare, con attività istruttoria e preparatoria, i requisiti di eleggibilità di Deputati e Senatori.
  • Giunta per le immunità e le autorizzazioni a procedere.

Un altro elemento di distinzione con le Commissioni, è la non necessaria proporzionalità rispetto alla composizione dei gruppi parlamentari. In linea generale si evitano doppi lavori ai Deputati, ma non è vietato.

  1. GRUPPI PARLAMENTARI. Sono la proiezione dei partiti politici all’interno delle Camere. Una volta eletto, un deputato ha l’obbligo di aderire al gruppo politico del partito da cui proviene. Non è possibile per un deputato o un senatore non appartenere ad alcun gruppo politico; se però non si riconoscono in alcuno gruppo parlamentare esistente, possono iscriversi al gruppo parlamentare misto. I gruppi parlamentari hanno una funzione organizzativa che semplifica la costituzione di commissioni permanenti e giunte.
  2. COMMISSIONI D’INCHIESTA. Sono commissioni bicamerali(comuni ad entrambe le camere) ed eventuali (non obbligatorie) nominate dall’art. 82 della Costituzione, istituite dal Parlamento per approfondire o studiare argomenti di carattere sociale.
  3. ASSEMBLEA \ AULA: E’ il momento in cui i 630 deputati e i 315 senatori si riuniscono.

I RUOLI DEL PARLAMENTO

La Costituzione assegna un ruolo centrale alle due Camere, poiché sono gli unici organi eletti direttamente dal popolo. Esistono due ruoli centrali e altri marginali.

  1. TITOLARITA’ DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA. L’art. 70 della Costituzione prevede che la funzione legislativa venga esercitata collettivamente e paritariamente dalle due camere, al fine di approvare gli atti normativi fondamentali del nostro ordinamento. Gli articoli 71-74 definiscono il processo attraverso il quale il

Parlamento approva le leggi, chiamato processo legislativo: sequenza di atti e di fasi tra loro coordinate il cui prodotto finale è la legge. Questa fasi sono:

  • FASE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA (art. 71); L’articolo individua i soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa, ovvero di coloro che possono presentare un progetto di legge. Per approvare il procedimento è necessario che soggetti titolari di competenza presentino il progetto di legge ad una delle Camere. Questi soggetti sono: - IL GOVERNO. C’è maggiore probabilità che il progetto di legge venga approvato, se presentato dal governo. - CIASCUN MEMBRO DELLE CAMERE: Può presentare una proposta di legge alla Camera a cui appartengono. - IL POPOLO. Può presentare un progetto di legge alle Camere, sottoscritto dal almeno 50.000 elettori. Esiste una clausola di rimando ad altri due organi a cui questo potere è attribuito da legge costituzionale: - Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro) è un organo ausiliario del governo che si occupa di argomenti economici, investito del potere di iniziativa legislativa dall’art. 99 della Costituzione. - CIASCUN CONSIGLIO REGIONALE, secondo l’art. 121 della Costituzione.

Il potere di iniziativa legislativa è tassativo e riservato a questi 5 soggetti, se l’iniziativa legislativa arrivasse da altri soggetti sarebbe illegittima e le Camere dovrebbero ignorarla.

  • FASE APPROVATIVA (art. 72) è suddivisa in due ulteriori fasi:
    • FASE ISTRUTTORIA, si svolge davanti alle commissioni permanenti in base alla materia di legge. Dopo aver presentato il progetto di legge, viene esaminato, discusso, approfondito,confrontato e modificato secondo le indicazioni della maggioranza. Questa fase si conclude con un articolato, un testo in articoli, di legge inviato all’assemblea totalitaria per la sua approvazione con votazione finale da parte di tutti i membri della Camera.
    • FASE DELIBERATORIA, il testo viene discusso in aula tra tutti i deputati. Prima viene votato articolo per articolo, poi viene discusso e votato il testo finale, rimanendo libera di contestare e emendare (modificare) il testo della Commissione Permanente, che costituisce solamente una traccia.

A questo punto posso presentarsi due scenari. Se la Camera boccia il progetto di legge, il processo legislativo si conclude. Se la Camera approva il progetto di legge, poiché il nostro sistema è bicamerale perfetto, lo trasmette all’altra Camera. A questo punto si ripete lo stesso iter legislativo nella Camera a cui è stato trasmesso il progetto di legge.

l’attività deliberatoria (approvano il testo finale della legge). Quando le commissioni svolgono anche questa attività operano in sede legislativa o deliberativa, mentre secondo il processo ordinario operano solo in sede referente o istruttoria.

Le tre caratteristiche importanti del Processo Decentrato sono:

  • Se una camera sceglie il procedimento decentrato, l’altra rimane libera di usare quello ordinario.
  • Non sempre è possibile utilizzare il procedimento decentrato, l’art. 74, comma 4 impone il procedimento ordinario nei seguenti casi:
    • Leggi in materia costituzionali;
    • Leggi in materia elettorale;
    • Per deleghe legislative;
    • Per l’autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
    • Per approvazione di bilanci e consultivi.
  • La Costituzione ammette un procedimento decentrato, ma predilige un quello ordinario. Se viene richiesto dal governo o da un certo numero di deputati, il procedimento ordinario, questo diventa obbligatorio (anche se non rientra nei casi previsti dall’art. 72, comma 4).
  • (^) Altra variazione al procedimento ordinario è il PROCEDIMENTO MISTO, in cui le Commissioni Permanenti operano in sede redigente, cioè istruiscono il testo della legge, redigono il testo finale e la Camera è interpellata solo per la votazione finale.

In ogni procedimento sussiste il ruolo fondamentale ricoperto dalle commissioni permanenti. Quando una legge riguarda materie che coinvolgono competenze di più commissioni, l’attività istruttoria sarà svolta dalle commissioni interessate.

Questa è la funzione principale delle Camere che conferiscono l’impronta politica ad un determinato ordinamento. La Costituzione stabilisce una forma fissa e predefinita per ogni norma di legge, mentre solo per alcune tipologie prevede norme apposite che ne indirizzano il contenuto (art. 78-81).

  1. DARE FIDUCIA AL GOVERNO. Il governo è infatti investito della funzione esecutiva fino a quando il Parlamento lo ritenga opportuno, ovvero fino a quando gli conferisce la fiducia (art. 94). Il parlamento conferisce l’indirizzo politico al nostro Stato.

Il Parlamento conferisce la fiducia al Governo, in omaggio alla natura parlamentare della nostra forma di governo, attraverso la MOZIONE DI FIDUCIA:

Il Governo illustra il proprio programma politico alle Camere che, attraverso una mozione di fiducia motivata (la motivazione avviene richiamando il programma politico punto per punto), ne manifestano la condivisione. A questo punto la fiducia viene votata per APPELLO NOMINALE, i deputati e i senatori vengono chiamati uno ad uno a votare. Lo scopo della votazione per appello nominale consiste nel rendere manifesta ed esplicita la posizione politica di ciascun deputato o senatore. La mozioni di fiducia, atto di nascita del Governo, è presentata dai capigruppo dei gruppo parlamentari di maggioranza.

La Costituzione, attraverso l’art. 64 terzo comma, considera necessaria per l’ insediamento del nuovo Governo, la maggioranza semplice, ovvero la maggioranza dei voti dei presenti. E’ logico ritenere che un Governo per poter governare necessiti della maggioranza assoluta, ma formalmente è richiesta solo quella semplice.

La MOZIONE DI SFIDUCIA è l’atto con il quale il Governo, in mancanza di fiducia da parte di entrambe le Camere, è costretto a dimettersi. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera che la presenta. Inoltre la discussione e la votazione si realizzano non prima di 3 giorni dalla presentazione dell’atto, per dare tempo alle forze di maggioranza di ricompattarsi ed evitare colpi di mano dell’opposizione, che potrebbe approfittarsi di malattie o assenze dei componenti della maggioranza. Così come la mozione di fiducia, anche la mozione di sfiducia, deve essere motivata e votata per appello nominale.

Per la nascita del governo la mozione è approvata sia dalla Camera che dal Senato, mentre è sufficiente che una solo Camera approvi la mozione di sfiducia. L’effetto costituzionale dell’approvazione della mozione di sfiducia sono le dimissioni del Governo.

Altra caratteristica che distingue questi due atti è che mentre la mozione di fiducia è un atto imprescindibile alla nascita del Governo, la mozione di sfiducia non lo è; infatti il Governo può decidere autonomamente di dimettersi.

Il Rapporto Fiduciario è messo alla prova nell’arco della legislatura, infatti non basta il voto iniziale per considerarlo confermato. Esistono quindi delle votazioni intermedie chiamate QUESTIONIDI FIDUCIA. Si tratta di atti ad iniziativa del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, discussi 24 ore dopo la loro presentazione, per verificare e confermare la fiducia al governo, tramite votazione a maggioranza semplice. Gli scopi di tale pratica solo essenzialmente due:

  • L’art. 74 della Costituzione conferisce iniziativa legislativa al Governo che, in quanto tale, presenta progetti di legge alle Camere volti a realizzare il proprio programma politico. Per tanto, quando devono essere approvate leggi che stanno particolarmente a cuore al Governo, lo stesso presenta questioni di fiducia per assicurarsi che queste vengano successivamente approvate: se non venissero approvate il Governo non potrebbe portare a termine il proprio programma politico; tuttavia se il Governo non riesce ad ottenere la maggioranza nelle questioni di fiducia