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Trattato europeo: abolizione dazi, libertà circolazione e tutela diritti, Appunti di Diritto del Lavoro

Il processo di abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra stati membri dell'ue, insieme alla libera circolazione di persone, servizi e capitali. Vengono presentate le procedure del trattato di lisbona e maastricht, l'atto unico 1986 e la conferenza intergovernativa cig. Inoltre, vengono discusse i principi fondamentali della carta europea dei diritti dell'uomo e la loro applicazione alla unione europea.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 15/04/2019

laura435
laura435 🇮🇹

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UNIONE EUROPEA
La Comunità europea inizia nel 1951, con il trattato di Parigi che istituisce la CECA. Con i trattati di
Roma del 1957 vengono istituite la CEE. Nel 1956, con il trattato di Bruxelles, gli organi esecutivi
delle tre comunità vengono fusi. Nel 1976 viene decisa l’ elezione diretta a suffragio universale del
parlamento europeo. Nel 1987 entra in vigore l’ Atto unico europeo che segna un’espansione delle
competenze attribuite alla Comunità europea e procedure decisionali più agili. Nel 1992 viene
firmato il Trattato di Maastricht in vigore dal 1993: la competenza della comunità si estende al
campo della politica economica e della moneta e viene istituita l’ Unione europea, integrata da
due nuovi pilastri: la politica estera e di sicurezza comune PESC e la cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni GAI. Il trattato di Lisbona entra in vigore nel 2009.
Il 18 aprile 1951 viene firmato a Parigi il Trattato della Comunità europea del carbone e
dell’acciaio CECA. Lo scopo era creare un mercato comune regolato e concorrenziale, di
consentire alle merci di circolare liberamente senza incontrare barriere doganali e trattamenti
discriminatori da parte degli Stati.
Aveva carattere sovranazionale e il fatto che potesse imporre le sue decisioni direttamente alle
imprese sanzionandone i comportamenti devianti.
Nel 1957 venne firmato a Roma, il trattato della Comunità europea CEE e della Comunità europea
dell’energia atomica EURATOM, che entrarono in vigore nel 1958.
La Comunità europea CEE ha il compito di promuovere mediante l’instaurazione di un mercato
comune uno sviluppo armonioso delle attività economiche. L’ abolizione fra gli Stati membri dei
dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci. L’istituzione di una
tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune. L’eliminazione fra gli Stati membri
degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.
L’EURATOM aveva lo scopo di sostenere la ricerca scientifica nel settore, a controllare l’uso
dell’energia nucleare e a stabilire norme di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori.
La CEE era costituita da un Assemblea formata di delegati e delibera a maggioranza assoluta dei
voti espressi( venivano assegnati 4 voti ai 3 paesi più grandi e 2 a quelli intermedi e 1 al
Lussemburgo), un Consiglio, una Commissione e una Corte di Giustizia. Con il Trattato di Lisbona, il
parere del Parlamento da obbligatorio diventa vincolante, il parere conforme attribuisce al
Parlamento europeo il diritto di veto e con il Trattato di Maastricht viene introdotta la procedura
di codecisione che aggiunge una terza lettura del Parlamento che serve a individuare un metodo
per superare le contrapposizioni tra Parlamento e Consiglio. Se la seconda lettura si chiude con un
voto del Parlamento europeo che respinge la posizione comune, il Consiglio non può adottare
l’atto votando all’unanimità. Se il Parlamento europeo respinge la proposta, il procedimento si
chiude, se invece propone degli emendamenti e il Consiglio non gli accetta si innesca una terza
fase, chiamata di conciliazione.
Il PE convoca il comitato di conciliazione che ha 6 settimane per approvare il progetto comune,
che dovrà essere approvato a maggioranza relativa dal PE e a maggioranza qualificata dal
Consiglio. Se la conciliazione fallisce, la procedura termina con la mancata adozione dell’atto. Con
il trattato di Lisbona diventa la procedura legislativa ordinaria.
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UNIONE EUROPEA

La Comunità europea inizia nel 1 951, con il trattato di Parigi che istituisce la CECA. Con i trattati di Roma del 1957 vengono istituite la CEE. Nel 1956, con il trattato di Bruxelles, gli organi esecutivi delle tre comunità vengono fusi. Nel 1976 viene decisa l’ elezione diretta a suffragio universale del parlamento europeo. Nel 1987 entra in vigore l’ Atto unico europeo che segna un’espansione delle competenze attribuite alla Comunità europea e procedure decisionali più agili. Nel 1992 viene firmato il Trattato di Maastricht in vigore dal 1993: la competenza della comunità si estende al campo della politica economica e della moneta e viene istituita l’ Unione europea, integrata da due nuovi pilastri: la politica estera e di sicurezza comune PESC e la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni GAI. Il trattato di Lisbona entra in vigore nel 2009. Il 18 aprile 1951 viene firmato a Parigi il Trattato della Comunità europea del carbone e dell’acciaio CECA. Lo scopo era creare un mercato comune regolato e concorrenziale, di consentire alle merci di circolare liberamente senza incontrare barriere doganali e trattamenti discriminatori da parte degli Stati. Aveva carattere sovranazionale e il fatto che potesse imporre le sue decisioni direttamente alle imprese sanzionandone i comportamenti devianti. Nel 1957 venne firmato a Roma, il trattato della Comunità europea CEE e della Comunità europea dell’energia atomica EURATOM, che entrarono in vigore nel 1958. La Comunità europea CEE ha il compito di promuovere mediante l’instaurazione di un mercato comune uno sviluppo armonioso delle attività economiche. L’ abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci. L’istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune. L’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. L’EURATOM aveva lo scopo di sostenere la ricerca scientifica nel settore, a controllare l’uso dell’energia nucleare e a stabilire norme di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. La CEE era costituita da un Assemblea formata di delegati e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi( venivano assegnati 4 voti ai 3 paesi più grandi e 2 a quelli intermedi e 1 al Lussemburgo), un Consiglio, una Commissione e una Corte di Giustizia. Con il Trattato di Lisbona, il parere del Parlamento da obbligatorio diventa vincolante, il parere conforme attribuisce al Parlamento europeo il diritto di veto e con il Trattato di Maastricht viene introdotta la procedura di codecisione che aggiunge una terza lettura del Parlamento che serve a individuare un metodo per superare le contrapposizioni tra Parlamento e Consiglio. Se la seconda lettura si chiude con un voto del Parlamento europeo che respinge la posizione comune, il Consiglio non può adottare l’atto votando all’unanimità. Se il Parlamento europeo respinge la proposta, il procedimento si chiude, se invece propone degli emendamenti e il Consiglio non gli accetta si innesca una terza fase, chiamata di conciliazione. Il PE convoca il comitato di conciliazione che ha 6 settimane per approvare il progetto comune, che dovrà essere approvato a maggioranza relativa dal PE e a maggioranza qualificata dal Consiglio. Se la conciliazione fallisce, la procedura termina con la mancata adozione dell’atto. Con il trattato di Lisbona diventa la procedura legislativa ordinaria.

L’Atto unico 1986 afferma che il Consiglio europeo riunisce il Presidente della Commissione e che questo è assistito dai ministri degli Esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione e che il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte all’anno. La conferenza intergovernativa CIG indica la trattativa condotta tra i governi degli Stati membri. La conferenza intergovernativa CIG: riunisce tutti i rappresentati esecutivi degli stati membri con lo scopo di giungere a un accordo, si votata all’ unanimità, si poteva coinvolgere il parlamento nazionale art.80 nella fase di autorizzazione della ratifica. Tradizionalmente era questo il processo. Cosa cambia con il trattato di Lisbona? Da un lato si prevede una modifica dei trattati, una modifica ordinaria usata quando si hanno delle modifiche importanti, l’ idea è quella di dare legittimazione democratica all’ interno delle procedure. Si introduce il modello della convenzione: è un insieme di soggetti rappresentativi delle istituzioni dell’ UE che non avevano un ruolo nella conferenza intergovernativa, rappresentanti della commissione e del parlamento europeo e il coinvolgimento del parlamento nazionale. Il modello era già stato introdotto con la carta di Nizza e con il trattato del 2004 della costituzione sull’unione europea che prevede che uno stato membro, commissione ecc possa chiedere la revisione dei trattati attraverso la procedura della convenzione che elabora la modifica dei trattati che non ha però un potere decisionale ma di proposta. La modifica è fatta da un organo internazionale ma si immette la procedura della convenzione per garantire maggior legittimazione.

  • modello ordinario Il trattato di Lisbona prevede una procedura di semplificazione-> Sono due tipi di procedure: hanno in comune il fatto che non si utilizza la conferenza intergovernativa. o Decisione del Consiglio europeo presa all’ unanimità: prevede che tutti i parlamenti nazionali devono approvare esplicitamente la decisione del consiglio europeo. o Viene adottata in due ipotesi: quando una materia prevede la procedura legislativa speciale o si prevede l’ unanimità si prevede che passi alla procedura ordinaria o alla maggioranza qualificata. o Il trattato di Lisbona ha introdotto dei lineamenti di ampia partecipazione. Vengono coinvolti i parlamenti nazionali. Il Trattato di Maastricht istituisce l’ Unione europea che comprende sia le comunità europee sia la cooperazione europea per la politica estera denominata Politica estera e di sicurezza comune PESC. L’UE ha un organo proprio, il Consiglio europeo che presenta al Parlamento europeo una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall’Unione. L’ Unione europea non è uno Stato ma resta un’ organizzazione sopranazionale. Il Trattato di Nizza 2001 entra in vigore nel 2003. Affronta la riponderazione dei pesi per l’ attribuzione dei voti e di calcolo delle maggioranze per Stati. La Commissione europea vigila sull’applicazione delle disposizioni del Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso, formula raccomandazioni nei settori definiti dal Trattato e dispone di un proprio potere di decisione. I componenti sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base alla loro competenza generale, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essa decide a maggioranza dei suoi membri, essi possono

Esempio-> indipendenza magistratura Polonia e Ungheria: a livello di trattati non c’è una competenza che garantisca l’indipendenza della magistratura. L’organizzazione della magistratura è una questione di diritto interno e non di diritto ue. La Corte di Giustizia invece stabilisce che esso rientra nel diritto dell’ ue. Art. 19-> La Corte di giustizia dell’ Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Attraverso la tutela dei diritti fondamentali la Corte di Giustizia ha ampliato le sue competenze. La critica è che in qualche modo nel bilanciare questa situazione economica e i tradizionali diritti la Corte di giustizia avrebbe dato prevalenza ai primi (libertà economiche) rispetto ai secondi. Caso Grogan: Irlanda, vi era una disposizione costituzionale restrittiva nel caso di nascituro che divieta l’ aborto: veniva punita la madre e chi forniva sostegno o la diffusione di informazione dove praticare l’aborto. Il giudice si pone un dubbio: è legittima la repressione penale dell’aborto nel caso in cui sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere della donna? La Corte riconosce che nascere è un diritto inviolabile ma lo è anche il diritto alla salute della madre. Un altro dubbio: se questi studenti che distribuiscono volantini sull’aborto non stessero esercitando una loro libertà di circolazione conferita dai trattati? La Corte di giustizia dirà di no, perché gli studenti non erano pagati ma lo facevano di loro spontaneità, se fossero stati pagati entrava in gioco la libertà di circolazione. L’ Irlanda ha pattuito un protocollo, diritto primario: uno stato possa garantire con una maggior intensità un diritto rispetto ad un canone stabilito dall’ ue: se nel bilanciamento tra diritti economici e tradizionali di libertà si debba dare prevalenza a quello economico? Se la corte di giustizia non possa ammettere una specificità nazionale e quindi applicare le libertà economiche meno intensa in quel dato stato? La necessità di accomodare le diverse sensibilità degli stati è data non solo dalla corte di giustizia ma anche la corte dei diritti fondamentali dell’uomo che ha introdotto una nuova funzione detta margine di apprezzamento. Cosi anche la giurisprudenza della Corte di giustizia mette su uno stesso piano la tutela dei diritti fondamentali rispetto agli interessi di stampo economico e dà maggior rilievo alle possibili specificità nazionali applicando una tecnica di giudizio denominata margine di apprezzamento. È una tecnica usata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nell’applicazione della CEDU con cui si riconosce agli Stati parte della Convenzione, in ragione della loro specificità culturale e giuridica, un margine di discrezionalità nella tutela di taluni diritti, che può portare ad una diversa applicazione del diritto convenzionale derogando a quella che sarebbe altrimenti lo standard di tutela applicato dalla Corte agli altri stati parte. Es. crocifisso CASO OMEGA, Germania-> laserdromo: gioco importato dall’ Inghilterra. Il sindaco di Bohnn vieta questo gioco perché la ritiene contraria al principio della dignità umana. La Costituzione tedesca si

apre con un maggior rilievo al rispetto dei diritti umani. Il giudice nazionale si interroga se la limitazione di una libertà economica possa essere revocata da questa particolare violazione della dignità umana e la corte di giustizia ritiene che essa in effetti ha una certa rilevanza e accoglie che ci possa essere una limitazione di circolazione economica. Il Trattato di Lisbona: Secondo l’art. 4.2 del tfue L’Unione europea rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato. CASO MELLONI-> processo in contumacia: sentenza in un processo penale anche se il deputato non è presente. In Spagna non è possibile mentre in Italia è possibile in presenza di certe garanzie. Mandato d’arresto europeo: direttiva che consente a un altro giudice di un altro stato di rimandare il deputato in patria attraverso una deroga. Il tribunale spagnolo si oppone perché a livello costituzionale. Dal piano giurisdizionale transita sul piano delle decisioni su revisione dei trattati: si inizia a inserire nei trattati il tema dei diritti fondamentali. Il primo momento è dato dal trattato di Maastricht: art.6 vecchio TUE. “L’ Unione europea rispetta i diritti fondamentai quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”. Con il Trattato di Amsterdam ’ 97 all’ art.6 viene aggiunto un nuovo comma 1: “ L’Unione si fonda sui principi di libertà democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, dei diritti fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri”. Il tema della prospettiva dell’allargamento viene percepito un problema: timore che questi nuovi stati fossero delle democrazie in transizioni e che avrebbero dato prova di rispettare quei valori che il Trattato di Maastricht enuncia, il punto è che si vuole condizionare sia il momento dell’entrata e sia la loro permanenza una volta ammessi all’ ue al fatto che rispettassero questi standard fondamentali su cui si basa l’UE. La condizionalità agisce su due fronti: Condizionalità esterna: richiedere a uno Stato che intende ad accedere all’ UE di rispettare questi diritti, il primo elemento riguarda gli Stati che vogliono accedere e che per accedere serve un voto all’unanimità del Consiglio e voto favorevole del Parlamento, bisogna che rispettino dei certi criteri indicati dall’art. 6 dell’UE e che gli stati debbano accedere prima alla CEDU. Il problema si pone nel ’ 97 : una volta che si ammette uno Stato, se questo non rispetta questi diritti dell’UE che succede? Condizionalità interna: il trattato di Amsterdam si preoccupa: se uno Stato che ormai fa parte dell’ UE non rispetta tali diritti, si prevede l’art.7 del TUE-> strumento ideato che serve per sanzionare uno Stato già membro dell’ UE che però viola i principi fondanti dell’art.6 TUE. Perchè dobbiamo usare l’art.7? se c’è una violazione si potrebbe usare il ricorso d’infrazione, ma se quella violazione che compie lo Stato non rientra nel diritto dell’UE che si fa? L’ art.7 permette di colpire lo Stato anche se le violazioni non rientrano negli ambiti del diritto europeo. Da un lato consente di colpire gli Stati al di fuori dell’ambito europeo e dall’altro ha una componente intergovernativa. Il ruolo è nelle mani del Consiglio, si richiedono maggioranza elevate. L’art.7 presuppone due momenti: il primo si limita a rilevare un evidente rischio di

Domande:

  1. Che cos’è la clausola di flessibilità o dei poteri impliciti? A cosa è servita nel contesto europeo?
  2. dir. 2013-> febbraio 2015 - > 15 gg congedo paga integrale Rapporto orizzontale: efficacia diretta non si può applicare: possibilità di richiedere risarcimento da parte dello Stato oppure ci si avvale di un’interpretazione conforme. Decreto legislativo non ha efficacia diretta, per cui non abbiamo il primato: il d.lgs rispetto alla direttiva non è conforme e di conseguenza non è conforme alla Costituzione - > si fa ricorso all’art.11 e 117. In virtù di questi viola la costituzionale, il giudice nazionale pone alla corte cost. un ricorso per violazione dell’ art. 11 e 117 , per cui sarà la corte cost a disapplicare il diritto interno.
  3. direzione collegiale; direzione monocratica nella definizione dell’ indirizzo politico dell’ esecutivo? Esempi: premessa una ricostruzione della nozione di forma di governo parlamentare parla degli istituti della mozione di sfiducia e della questione di fiducia. LUNEDI 17 DICEMBRE PRIMO TURNO ALLE 10:00 DA A-L E SECONDO TURNO ALLE 14:OO DA M-Z