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Una sintesi delle regolamentazioni del commercio libero con l'estero in italia e nell'unione europea (ue), inclusi i principi del mercato unico, la libera circolazione di merci, lavoratori, capitali e servizi, e la politica commerciale comune. Vengono inoltre illustrati i vantaggi economici derivanti da queste norme.
Tipologia: Dispense
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Beatrice Bertarini, PhD
, alla dignitaMercato Unico – Trattato Roma 1957 Art. 26 TFUE “il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali” 4 libertà di circolazione: Libera circolazione delle merci Libera circolazione dei lavoratori Diritto di stabilimento e circolazione servizi Libera circolazione dei capitali
Unione doganale (no dazi doganali o tasse con effetto equivalente all’import o export) Divieto di imposizioni fiscali discriminatorie e eliminazione disparità fiscali (tra stati) Abolizione restrizioni quantitative e delle misure equivalenti (fatti salvi i motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela salute e della vita delle persone degli animali e di preservazione dei vegetali, protezione patrimonio artistico, tutela proprietà industriale e commerciale) Rimozione dei monopoli Ravvicinamento delle legislazioni nazionali (Parlamento europeo e Consiglio legiferano per instaurazione e funzionamento mercato comune
Art 49 TFUE «Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. MUTUO RICONOSCIMENTO (ex mercato bancario, direttiva 1977, Considerando che obiettivo finale del coordinamento è di giungere ad un sistema secondo cui gli enti creditizi, la cui sede sociale si trova in uno Stato membro, saranno esentati da qualsiasi procedura nazionale di autorizzazione per la creazione di succursali negli altri Stati membri)
La direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), che rafforza la libertà di prestare servizi in seno all'UE, è stata adottata nel 2006, con un termine di attuazione fissato al 28 dicembre 2009. Dato il suo enorme potenziale in termini di vantaggi per i consumatori e le PMI, essa risulta fondamentale ai fini del completamento del mercato interno. Lo scopo perseguito è di creare un mercato unico aperto dei servizi in seno all'UE garantendo, nel contempo, la qualità dei servizi forniti ai consumatori all'interno dell'Unione. La piena attuazione della direttiva sui servizi potrebbe aumentare gli scambi di servizi commerciali del 45 % e gli investimenti esteri diretti del 25 %, con un conseguente incremento del PIL compreso tra lo 0,5 % e l'1,5 % (comunicazione della Commissione «Europa 2020»). La direttiva contribuisce alla semplificazione normativo-amministrativa e alla modernizzazione, non solo attraverso l'analisi della legislazione in vigore e l'adozione e la modifica della normativa pertinente, ma anche mediante progetti di lungo termine (l'istituzione di sportelli unici e la cooperazione amministrativa).
PRO CONCORRENZA ART. 101 TFUE Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della Concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Riferimenti Trattati politica commerciale comune Art 3 TUE Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
Art 207 TFUE La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
Lo sviluppo degli scambi può offrire un'opportunità di crescita economica. L'UE si è dotata di una politica commerciale comune che prevede che la Commissione europea negozi gli accordi commerciali e rappresenti gli interessi dell'UE per conto dei suoi 28 SM. La Commissione europea consulta gli SM tramite un comitato consultivo che esamina l'intera gamma delle questioni di politica commerciale di interesse per l'UE, compresi gli strumenti unilaterali, bilaterali e multilaterali.
la Germania ha registrato la quota di gran lunga più elevata di scambi extra UE-28 nel 2016, con il 28,7 % delle esportazioni di merci dell'UE-28 verso paesi terzi e quasi un quinto (18,8 %) delle importazioni dell'UE-