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Diritto Pubblico – Appunti completi, Sbobinature di Diritto Pubblico

Appunti completi e ben organizzati di Diritto Pubblico, pensati per lo studio della materia e per la preparazione dell’esame universitario, in particolare dell’orale. Il documento affronta in modo chiaro e discorsivo le nozioni fondamentali del diritto e l’analisi dello Stato e dei suoi elementi costitutivi: sovranità, popolo e territorio. Sono trattati le forme di Stato, i tipi di Stato e le forme di governo, insieme allo studio delle fonti del diritto e dei criteri di risoluzione dei conflitti normativi. Gli appunti analizzano inoltre i principali organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale e magistratura) e i principi fondamentali della Costituzione, con attenzione alla separazione dei poteri, al principio di legalità e al sistema dei diritti di libertà e dei diritti sociali. Il linguaggio è semplice ma rigoroso, con esempi utili per comprendere la materia ed esporla con sicurezza all’esame.

Tipologia: Sbobinature

2023/2024

In vendita dal 05/02/2026

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IL CONCETTO DI DIRITTO
DIRITTO PUBBLICO = diritto che riguarda i rapporti tra l’individuo e chi detiene il potere. è il
diritto che disciplina l’uso del potere.
potere di chi in una data società ha il monopolio della forza, senza
che questa sia una prevaricazione ma che sia legittimo.
DIRITTO PRIVATO = diritto che riguarda i rapporti orizzontali tra cittadini.
DIRITTO COSTITUZIONALE = diritto che disciplina il potere attraverso quella dottrina che
chiamiamo costituzionalismo e che ha assunto due fondamentali funzioni : organizzare il
potere e tutelare le libertà e i diritti dei cittadini.
“Diritto” è una parola polisemantica e polisensa, ma nel contesto giuridico riusciamo a
distinguere due significati principali :
- IN SENSO SOGGETTIVO
pretese individuali nei confronti di chi detiene il potere
Si riferisce ai poteri, alle facoltà o alle libertà che una persona possiede e può
esercitare nei confronti degli altri membri della società o nei confronti dello Stato.
È un concetto più individuale e si concentra sui diritti che un individuo possiede.
I diritti soggettivi sono esercitabili da un singolo individuo contro altri individui o
contro lo Stato.
Esempi di diritti soggettivi includono il diritto alla libertà di parola, il diritto di proprietà, il diritto
alla vita e il diritto alla libertà religiosa.
- IN SENSO OGGETTIVO
insieme delle norme giuridiche valide in una società
Si riferisce al complesso delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra le persone
o tra le persone e lo Stato.
È un concetto più ampio e si concentra sul sistema giuridico nel suo complesso,
incluso il diritto legislativo, il diritto giurisprudenziale e il diritto consuetudinario.
I diritti oggettivi sono le norme o le leggi che governano la società e stabiliscono i
doveri e le responsabilità delle persone.
Esempi di diritto oggettivo includono la Costituzione di uno Stato, le leggi statali e federali,
nonché i regolamenti e le norme giuridiche stabilite dalle autorità giudiziarie.
Esiste una relazione tra il diritto in senso soggettivo e quello in senso oggettivo:
il diritto in senso soggettivo è una pretesa tutelata dal diritto in senso oggettivo, cioè tutelata
da norme che consentono di soddisfare quella pretesa nel momento in cui non si riesce a
farlo in autonomia.
In senso soggettivo il diritto corrisponde alla definizione - pretese soggettive giuridicamente
tutelate. Una pretesa soggettiva è qualunque atteggiamento soggettivo in base al quale si
rivendica che qualcosa venga fatto, dato o consentito. Tuttavia non tutte le pretese
soggettive sono giuridicamente tutelate. Una pretesa è giuridicamente tutelata quando il
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☛ IL CONCETTO DI DIRITTO

DIRITTO PUBBLICO = diritto che riguarda i rapporti tra l’individuo e chi detiene il potere. è il diritto che disciplina l’uso del potere.↴ potere di chi in una data società ha il monopolio della forza, senza che questa sia una prevaricazione ma che sia legittimo.

DIRITTO PRIVATO = diritto che riguarda i rapporti orizzontali tra cittadini.

DIRITTO COSTITUZIONALE = diritto che disciplina il potere attraverso quella dottrina che chiamiamo costituzionalismo e che ha assunto due fondamentali funzioni : organizzare il potere e tutelare le libertà e i diritti dei cittadini.

“Diritto” è una parola polisemantica e polisensa, ma nel contesto giuridico riusciamo a distinguere due significati principali :

  • IN SENSO SOGGETTIVO pretese individuali nei confronti di chi detiene il potere

Si riferisce ai poteri, alle facoltà o alle libertà che una persona possiede e può esercitare nei confronti degli altri membri della società o nei confronti dello Stato. È un concetto più individuale e si concentra sui diritti che un individuo possiede. I diritti soggettivi sono esercitabili da un singolo individuo contro altri individui o contro lo Stato.

Esempi di diritti soggettivi includono il diritto alla libertà di parola, il diritto di proprietà, il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa.

- IN SENSO OGGETTIVO insieme delle norme giuridiche valide in una società

Si riferisce al complesso delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra le persone o tra le persone e lo Stato. È un concetto più ampio e si concentra sul sistema giuridico nel suo complesso, incluso il diritto legislativo, il diritto giurisprudenziale e il diritto consuetudinario. I diritti oggettivi sono le norme o le leggi che governano la società e stabiliscono i doveri e le responsabilità delle persone.

Esempi di diritto oggettivo includono la Costituzione di uno Stato, le leggi statali e federali, nonché i regolamenti e le norme giuridiche stabilite dalle autorità giudiziarie.

Esiste una relazione tra il diritto in senso soggettivo e quello in senso oggettivo: il diritto in senso soggettivo è una pretesa tutelata dal diritto in senso oggettivo, cioè tutelata da norme che consentono di soddisfare quella pretesa nel momento in cui non si riesce a farlo in autonomia. ꜜ In senso soggettivo il diritto corrisponde alla definizione - pretese soggettive giuridicamente tutelate. Una pretesa soggettiva è qualunque atteggiamento soggettivo in base al quale si rivendica che qualcosa venga fatto, dato o consentito. Tuttavia non tutte le pretese soggettive sono giuridicamente tutelate. Una pretesa è giuridicamente tutelata quando il

soggetto che la pretende non riesce a soddisfarla spontaneamente o con la collaborazione degli altri soggetti, allora interviene l’ordinamento, ovvero la Repubblica la quale consente al soggetto di realizzare quella sua pretesa.

DIRITTO NATURALE = diritti dei quali ogni individuo è titolare fin dalla nascita, che trovano la loro legittimazione non nel fatto di essere riconosciuti e accettati da un governo che li concede, ma nel fatto di essere costitutivi della natura stessa dell'uomo (per es. diritto alla vita, alla libertà personale).

DIRITTO POSITIVO = diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale e spazio di tempo, creato ed imposto da uno Stato sovrano mediante norme giuridiche e volto a regolamentare il comportamento dei propri cittadini.

☛ LESSICO GIURIDICO FONDAMENTALE

Anche se spesso i termini "norma giuridica" e "disposizione giuridica" vengono utilizzati in modo intercambiabile, in una prospettiva più precisa, esistono delle differenze significative tra i due concetti:

NORMA GIURIDICA = regola di comportamento che ricavo dalla disposizione attraverso l’interpretazione

DISPOSIZIONE GIURIDICA = enunciato verbale scritto nei testi normativi (consistente in una o più frasi di senso compiuto, distribuite in articoli, commi, punti o lettere) da cui si ricavano, tramite l’interpretazione, le norme.

INTERPRETAZIONE GIURIDICA = attività intellettuale che dalla lettura e dalla comprensione della disposizione giuridica trae il suo significato normativo (trae la norma giuridica)

! Tutte le disposizioni hanno almeno una norma, non tutte le norme hanno una disposizione (ex. consuetudine)!

In caso di conflitto di interpretazione delle norme, esistono INTERPRETI QUALIFICATI che risolvono il conflitto attraverso le fonti del diritto.

FONTE DEL DIRITTO = qualunque atto(costituzione,legge,regolamento) o fatto(consuetudine) il quale è legittimato a produrre norme giuridiche

PROVVEDIMENTO = regola giuridica, contenuta in un atto giuridico, che a differenza della norma è specifica e concreta: riferita a un soggetto e a un caso/situazione determinata o determinabile. Es. gli atti amministrativi (concessioni edilizie, verbali di esami, licenze, multe) ; le sentenze della magistratura.

Se le norme giuridiche tendenzialmente sono dotate di qualche forma di sanzione valida per tutti e comminabile da un soggetto che detiene il legittimo uso della forza di potere. Le norme sociali possono avere una sanzione che non riguarda, però, il rapporto tra il singolo e il potere pubblico, ma i rapporti tra consociati.

IL POPOLO

Occorre distinguere tra: ➔ popolazione = l’insieme delle persone che abitano in un territorio; ➔ popolo = l’insieme dei cittadini, cioè coloro che hanno la cittadinanza e partecipano con diritti e doveri alla vita dello Stato.

La cittadinanza si attribuisce in base a regole stabilite da ciascun ordinamento. ● Ius sanguinis → cittadinanza acquisita se almeno un genitore è cittadino dello Stato (modello italiano). ● Ius soli → cittadinanza attribuita in base al luogo di nascita (più diffuso in ordinamenti sorti da forti processi migratori).

Il popolo è dunque costruito anche da elementi culturali, linguistici e storici.

Da non confondere con il corpo elettorale, che è l’insieme dei cittadini titolari di: ● elettorato attivo = diritto di voto; ● elettorato passivo = diritto a candidarsi ed essere eletti.

IL TERRITORIO

Il territorio è l’elemento materiale dello Stato, delimitato da confini. Questi confini non sono solo il risultato di decisioni interne, ma richiedono il riconoscimento esterno, tramite accordi internazionali.

Storicamente, il territorio è stato la base di sostentamento del popolo. Oggi, però, la ricchezza di uno Stato non dipende più necessariamente dall’ampiezza territoriale: esistono Stati piccoli e potenti grazie ad altri fattori (tecnologia, finanza, commercio).

La globalizzazione ha messo in crisi l’idea tradizionale di territorio, ma le sfide ambientali e climatiche lo hanno riportato al centro, non più come oggetto di potere, ma come oggetto di tutela e responsabilità.

☛ NOZIONI GENERALI DI FORMA DI STATO, TIPO DI STATO, FORMA DI GOVERNO

Dal rapporto tra sovranità, popolo e territorio derivano tre nozioni distinte:

1. La nozione di forma di Stato La forma di Stato riguarda il rapporto tra potere e popolo. In altre parole: come viene esercitato il potere all’interno dello Stato? Quale relazione si instaura tra i soggetti che detengono il potere sovrano e i consociati (il popolo)?

I principi e le finalità che disciplinano questo rapporto danno origine a una determinata forma di Stato. Questa nozione può essere inquadrata in due modi fondamentali:

● da un lato, come categoria astratta , cioè come insieme di caratteristiche comuni che ritroviamo in più esperienze storiche;

● dall’altro, come radicamento storico concreto , cioè come evoluzione diversa da paese a paese, con vicende particolari e non sempre sovrapponibili.

La prima forma di Stato moderno è la monarchia assoluta , affermatasi tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna (XIV-XVI secolo). In questo modello il potere sovrano è esercitato in modo totale dal monarca, che concentra su di sé l’autorità senza limiti interni ed esterni.

Rispetto all’ordine medievale o allo Stato feudale , dove i rapporti di potere erano fondati su legami personali e variabili, la monarchia assoluta introduce un rapporto nuovo e più stabile: il popolo è ridotto a sudditi , cioè a soggetti che si sottomettono interamente all’autorità del sovrano.

Le forme di Stato sono quindi strumenti teorici che ci permettono di classificare e interpretare l’evoluzione dei rapporti tra governanti e società. Sono categorie utili, ma da maneggiare sempre con cautela: ogni esperienza nazionale ha infatti la propria storia e specificità.

Con lo Stato liberale , come vedremo, queste categorie si arricchiscono di nuovi principi, aprendo la strada alle prime costituzioni moderne.

2. La nozione di tipo di Stato Se la forma di Stato riguarda il rapporto tra potere e popolo, il tipo di Stato riguarda invece il modo in cui il potere è distribuito sul territorio.

Spesso le due nozioni non vengono distinte nettamente: talvolta si parla di “forma territoriale dello Stato” proprio per riferirsi a questa dimensione. Le categorie principali sono:

Stato unitario , in cui il potere sovrano si concentra in un unico centro;

Stato federale (o regionale), in cui il potere è distribuito tra più enti territoriali dotati di autonomia costituzionalmente garantita.

3. La nozione di forma di governo La forma di governo indica il modo in cui il potere sovrano è distribuito tra gli organi dello Stato (parlamento, governo, capo dello Stato, magistratura, ecc.).

● Nello Stato assoluto , la nozione di forma di governo non ha rilievo, poiché tutti i poteri sono concentrati nelle mani del monarca.

● È solo con la crisi dello Stato assoluto e con la nascita dello Stato liberale che il potere inizia a essere ripartito tra diversi organi. Da qui diventa possibile parlare di vere e proprie forme di governo (parlamentare, presidenziale, semipresidenziale, direttoriale, ecc.).

➔ Fin dall'inizio della sua storia, in Inghilterra si è assistito a una marcata difesa dei diritti dell'aristocrazia rispetto al potere monarchico. Le tensioni tra sovrano e aristocrazie hanno plasmato il corso degli eventi inglesi, con momenti cruciali come la creazione della Magna Carta Libertatum nel 1215. Questo documento, frutto della pressione dei baroni nei confronti del sovrano, ha imposto la limitazione del potere regio e garantito diritti agli uomini liberi. Da questa fase storica emerge la distinzione fondamentale tra gubernaculum e iurisdictio. Il gubernaculum rappresenta il potere riconosciuto dal sovrano, nel quale egli non è soggetto a limitazioni particolari, se non attraverso la negoziazione politica con altre fasce di potere. Al contrario, la iurisdictio si basa su un diritto più antico, noto come lex terra, una serie di consuetudini radicate che limitano l'autorità del Re. La iurisdictio, pertanto, costituisce un ambito in cui persino il potere regio è soggetto a restrizioni. Questo concetto segna un punto cruciale nell'evoluzione dell'idea di limitazione del potere, che diventerà il fondamento del costituzionalismo moderno. Nell'esperienza inglese, emerge anche la centralità di un altro attore: l'aristocrazia, che include sia gli ecclesiastici che le crescenti classi borghesi. Questo principio è così radicato che persino quando il sovrano, come nel caso di Carlo I Stuart, tenta di instaurare un regime assolutista, ignorando gli impegni assunti e cercando di esercitare un potere illimitato, si trova di fronte a una resistenza incrollabile.L'episodio della decapitazione di Carlo I Stuart nel 1649 segna un momento decisivo nella storia inglese, al quale susseguono altri tentativi (Giacomo II Stuart) che portano all’adozione del Bill of Rights del 1689, documento costituzionale fondamentale nel quale sono riconosciuti i diritti del parlamento e sono affermati alcuni principi relativi alla tutela delle fondamentali libertà.

STATO COMUNITA’ = stato inteso come popolazione nel suo insieme e tessuto sociale che caratterizza la società.

LO STATO LIBERALE

Lo STATO LIBERALE nasce anzitutto sulla base della pretesa che il potere sia limitato dall’esigenza di garantire una sfera di diritti di fronte alla quale anche il potere politico trova un limite. E’ quindi uno stato che permette la garanzia dei diritti attraverso la separazione dei poteri. Lo stato liberale si afferma in opposizione al modello dello stato assoluto anche nell'ambito del rapporto tra stato ed economia. Questo nuovo approccio mira a limitare l'intervento dello stato nell'economia, concentrandosi sulle funzioni essenziali quali la salvaguardia della proprietà e dei confini, l'amministrazione della giustizia e il mantenimento dell'ordine pubblico. Si tratta di un concetto di " stato minimo ", che non cerca di esercitare un controllo assoluto sui rapporti sociali ed economici, ma piuttosto si ritira, riconoscendo un limite al proprio potere. In altre parole, lo stato liberale si distingue dallo stato assoluto per il suo approccio meno invasivo all'economia e per la sua volontà di lasciare ampio margine di libertà ai cittadini e al mercato; concentrandosi su funzioni basilari.

Altri due caratteri essenziali dello stato liberale sono il principio di legalità e di rappresentatività. Nel contesto dello stato liberale, il principio di legalità sottolinea che lo stato agisce in base a leggi e norme preesistenti, piuttosto che a volontà arbitrarie o decisioni personali dei

governanti. Questo principio implica che tutte le azioni dello stato, comprese quelle dei funzionari governativi, devono essere conformi alla legge. Ciò garantisce che lo stato sia soggetto a vincoli legali e che l'autorità governativa non possa agire al di fuori dei suoi poteri legali. Il principio di legalità protegge i cittadini dall'arbitrio del potere e contribuisce alla stabilità e alla prevedibilità del sistema giuridico e politico. Lo stato liberale si caratterizza anche per il principio di rappresentatività , che sottolinea l'importanza della partecipazione dei cittadini alla vita politica attraverso rappresentanti eletti. In uno stato liberale, il governo non agisce esclusivamente sulla base del volere del monarca o di un'autorità centrale, ma è responsabile di fronte alla volontà della popolazione espressa attraverso elezioni libere e competitive. I rappresentanti eletti fungono da tramite tra i cittadini e il governo, garantendo che le decisioni politiche riflettano le preferenze e gli interessi della società. La rappresentatività contribuisce alla legittimità del governo, poiché assicura che le politiche adottate siano il risultato di un processo democratico e partecipativo.

Lo stato liberale viene talvolta definito stato monoclasse perché, durante la sua formazione e consolidamento, tendeva a rispecchiare gli interessi e le prerogative della classe borghese o della classe dirigente capitalistica dominante. Questo concetto si basa sull'idea che, mentre lo stato liberale promuoveva la libertà individuale e l'uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge, allo stesso tempo tendeva a favorire gli interessi economici e sociali della classe borghese o capitalista emergente.

Lo stato liberale si consolida con l'affermazione graduale delle prime costituzioni.

il costituzionalismo e la “nascita” delle costituzioni moderne

Il costituzionalismo è un principio politico e giuridico che sottolinea l'importanza di una costituzione scritta e di limiti al potere governativo. Le costituzioni moderne sono emerse principalmente nel XVIII e XIX secolo come risposta ai regimi autoritari e come strumento per garantire i diritti fondamentali dei cittadini e limitare il potere dei governi. Costituzioni che stabiliscono la struttura e le funzioni del governo, i diritti fondamentali dei cittadini e i principi di governance. La loro nascita è stata guidata dalla necessità di proteggere le libertà individuali e di stabilire un quadro legale per il governo basato su principi di separazione dei poteri, Stato di diritto e responsabilità pubblica.

● L’ esperienza statunitense da’ diversi contributi rilevanti alla storia del costituzionalismo:

▹ Carattere Rappresentativo dello Stato: Un contributo fondamentale degli Stati Uniti alla storia del costituzionalismo è l'affermazione del principio rappresentativo. Fin dalle prime fasi della colonizzazione, le colonie americane hanno posto una forte enfasi sulla necessità di essere rappresentate nel Parlamento inglese. La famosa espressione "no taxation without representation" (nessuna tassazione senza rappresentanza) sintetizza questa richiesta. Le colonie, infatti, contestavano il diritto del sovrano inglese di imporre tasse senza il consenso dei loro rappresentanti eletti. Questo principio è stato poi enunciato e consolidato nei documenti fondamentali della nascita degli Stati Uniti, come la Dichiarazione d'Indipendenza e la Costituzione. L'idea che il governo debba essere responsabile e rispondere ai cittadini attraverso rappresentanti eletti è diventata un pilastro del costituzionalismo americano, influenzando le teorie politiche e costituzionali in tutto il mondo.

Il primo di questi è il principio rappresentativo , che nel tempo si estende a un numero sempre maggiore di cittadini. Inizialmente, il suffragio è ristretto ai soli uomini, ma nel corso del Novecento si arriva gradualmente al suffragio universale, che in Italia si realizza pienamente solo con il referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946 e l’elezione dell’Assemblea Costituente, quando il diritto di voto viene esteso anche alle donne.

Il principio rappresentativo, quindi, non scompare con la transizione dallo Stato liberale a quello democratico, ma si sviluppa attraverso l’ ampliamento della base elettorale. Nello Stato liberale, la rappresentanza politica era riservata a un numero molto ristretto di elettori, per lo più appartenenti alle élite economiche e culturali. Il sistema elettorale maggioritario uninominale favoriva una politica dominata da notabili, senza la necessità di partiti organizzati. Con l’aumento della partecipazione politica, però, emergono i partiti di massa, che diventano strumenti fondamentali per organizzare e rappresentare le istanze popolari nelle istituzioni. In Italia, i primi partiti di massa sono il Partito Socialista e il Partito Popolare d’ispirazione cattolica.

Questa trasformazione della rappresentanza politica si riflette anche nei sistemi elettorali. Mentre il sistema maggioritario uninominale, tipico dello Stato liberale, tende a favorire un numero ristretto di partiti e una maggiore stabilità, i sistemi proporzionali, adottati in molte democrazie europee nel Novecento, permettono una rappresentanza più ampia e articolata, rispecchiando meglio le diverse correnti politiche presenti nella società. In Italia, ad esempio, il sistema proporzionale viene introdotto per la prima volta nelle elezioni del 1919 (per anni le elezioni italiane furono in parte “bloccate” ,più che altro svuotate di partecipazione popolare, a causa del non expedit papale).

Dopo l’Unità d’Italia (1861) e soprattutto dopo la presa di Roma (1870), i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede erano molto tesi. La Chiesa, non riconoscendo la legittimità del nuovo Stato che aveva sottratto Roma al Papa, emanò nel 1868 il “non expedit” (letteralmente “non conviene”), con cui si vietava ai cattolici di partecipare alle elezioni politiche del Regno d’Italia. Questo blocco durò per decenni , limitando fortemente la partecipazione politica di una larga parte della popolazione (all’epoca molto cattolica). Solo con il tempo, e soprattutto dopo la fine dell’Ottocento, la posizione fu ammorbidita ( “si può ma non si deve” ), fino a venire definitivamente superata con il Patto Gentiloni (1913) e poi con i Patti Lateranensi (1929), che normalizzarono i rapporti tra Stato e Chiesa.

Quando si afferma che le istanze sociali chiedevano rappresentanza, a cosa ci si riferisce in concreto? Al bisogno di garanzie che tutelassero le libertà personali e le principali libertà civili : libertà di riunione, di associazione, di circolazione e, soprattutto, la proprietà. Perché la proprietà era così centrale? Nella prospettiva liberale ottocentesca veniva considerata un diritto fondamentale, in quanto costituiva la base stessa del potere economico e politico della classe borghese. La borghesia, infatti, esercitava la propria influenza attraverso il possesso dei mezzi di produzione e delle terre, e aveva quindi tutto l’interesse a proteggere questo diritto da qualsiasi intervento statale che potesse limitarlo. È un lessico che richiama direttamente la matrice socialista e marxista: la proprietà non è neutra, ma lo strumento con cui una classe sociale consolida e difende la propria posizione.

Da qui nasce l’istanza di garantire la proprietà come presupposto per esercitare le altre libertà economiche: il libero commercio, l’accumulazione di ricchezza, l’espansione dei mercati. Sono queste, dunque, le libertà classiche dello Stato liberale: libertà individuali e patrimoniali concepite in chiave negativa, cioè come limite all’ingerenza dello Stato.

Accanto ad esse troviamo anche altre libertà, come la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa. Tuttavia, queste erano sottoposte a restrizioni significative. Lo Statuto Albertino, per esempio, proclamava che la stampa fosse libera, ma ne demandava alla legge la possibilità di reprimere gli abusi. Lo stesso valeva per la religione: lo Stato liberale si presentava come “tollerante”, ma non laico in senso pieno. Era infatti possibile riconoscere formalmente la libertà di culto, pur mantenendo una religione di Stato. Un esempio eloquente lo troviamo in Inghilterra, dove il monarca ricopriva al tempo stesso una funzione politica e una funzione religiosa come capo della Chiesa anglicana. In Italia, dopo l’Unità, si parlava di tolleranza religiosa, ma la religione cattolica rimaneva di fatto quella di riferimento, tanto da escludere che lo Stato potesse essere concepito come realmente neutrale.

Quando si afferma che le classi popolari emergenti avanzavano nuove pretese di diritti, ci si riferisce a esigenze molto diverse da quelle della borghesia. Non si trattava soltanto di libertà civili o politiche, ma di diritti sociali : ad esempio, l’assistenza in caso di malattia, un sostegno fondamentale in caso di indigenza, la tutela sul luogo di lavoro (come la limitazione dell’orario lavorativo), l’accesso all’istruzione. Questa trasformazione è molto più profonda rispetto al percorso, tutto sommato lineare, dell’estensione del suffragio universale. Qui siamo di fronte a un vero e proprio cambio di paradigma : lo Stato liberale, originariamente concepito come “Stato minimo”, progressivamente evolve verso lo Stato sociale.

Lo Stato democratico, infatti, comincia a riconoscere che la garanzia dei soli diritti di libertà non basta. Perché il singolo possa realmente accedere ai beni fondamentali della vita – salute, lavoro, istruzione, assistenza – occorre che lo Stato si faccia carico di compensare le disuguaglianze di partenza.

Lo Stato liberale si limitava a garantire il principio di uguaglianza formale : tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Ma una legge che tratta in modo identico persone poste in condizioni sociali ed economiche profondamente diverse, di fatto, non garantisce alcuna giustizia sostanziale. Il passo decisivo avviene quando l’uguaglianza non è più intesa come dato statico (essere uguali davanti alla legge), ma come obiettivo di trasformazione : occorre assicurare a ciascuno le condizioni minime per poter davvero esercitare i propri diritti e sviluppare le proprie potenzialità. È qui che entrano in gioco i diritti sociali, che si distinguono dai classici diritti di libertà. Essi attribuiscono al singolo una vera e propria pretesa verso lo Stato : ricevere una prestazione (assistenza, istruzione, sicurezza sociale) che consenta di accedere a beni che, altrimenti, la propria condizione di partenza non permetterebbe di raggiungere. In questo senso, i diritti sociali sono lo strumento di attuazione del principio di uguaglianza sostanziale , e rappresentano il cuore della trasformazione dallo Stato liberale allo Stato democratico-sociale.

Il passaggio dall’uguaglianza formale all’uguaglianza sostanziale trova una formulazione chiara e definitiva nell’ articolo 3 della Costituzione italiana , che è uno degli assi portanti dello Stato democratico-sociale.

Al primo comma , l’art. 3 stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Qui è espresso il nucleo dell’uguaglianza formale, che però è rafforzata rispetto a quella classica dello Stato liberale: non si limita a

Il mancato o parziale recepimento delle pressioni popolari non sempre ha favorito una trasformazione graduale verso lo Stato democratico-sociale: in alcuni casi le strutture di rappresentanza hanno ceduto di fronte alla spinta delle masse, producendo scenari improvvisi e talvolta destabilizzanti. È in questo contesto che la Prima guerra mondiale segna un punto di svolta, aprendo la strada a sviluppi differenti nei vari Paesi europei:

➔ In Francia, lo Stato liberale dell’Ottocento, che aveva trovato nel bonapartismo un equilibrio politico, dopo la sconfitta di Napoleone evolve nella Terza Repubblica (1870-1940). Proprio questa fase segna il passaggio dal modello liberale al modello democratico. Un ruolo decisivo è svolto dall’ accelerazione delle masse sulla scena pubblica, favorita dall’esperienza dell’esercito e della guerra.

Le masse popolari, a lungo escluse dalla vita politica, entrano con forza sulla scena pubblica tra fine Ottocento e inizio Novecento. La Prima guerra mondiale accelera questo processo: milioni di uomini vengono mobilitati, imparano a vivere un’esperienza collettiva nell’esercito e prendono coscienza del loro ruolo sociale. Questo fa crescere la pressione per ottenere diritti, rappresentanza e partecipazione, portando le masse a diventare un nuovo soggetto politico, capace di condizionare le istituzioni e di trasformare radicalmente la forma dello Stato.

➔ In Italia, invece, il fragile tentativo di avvicinamento a uno Stato democratico sotto Giolitti si scontra con i timori delle classi dirigenti: la paura era che l’ascesa delle classi popolari conducesse a una rivoluzione sociale radicale. L’approdo fu lo Stato fascista , uno Stato autoritario che non promuoveva i diritti individuali, ma obbligava i cittadini a collaborare per il benessere dello Stato stesso. Le libertà non erano garantite, la sorte del singolo era decisa dallo Stato, e il partito unico diventava lo strumento di unità e di controllo, tanto che le strutture statali coincidevano con quelle del partito.

Nella teoria si distingue tra Stato autoritario e Stato totalitario.

  • Lo Stato autoritario si contrappone ai principi dello Stato liberale, ma lascia comunque alcuni spazi di autonomia.
  • Lo Stato totalitario, invece, estende il proprio controllo su ogni aspetto della vita sociale e personale. Questa distinzione è stata usata per differenziare fascismo e nazismo. In realtà si tratta di un problema di grado: anche il fascismo tentò di raggiungere un controllo totale, ma non vi riuscì completamente, frenato da elementi come la presenza della Chiesa, della monarchia e dei movimenti di resistenza.

➔ Un altro modello di evoluzione è rappresentato dall’ Unione Sovietica , forma di Stato socialista nata nel 1917 e durata fino al 1989. A differenza dei socialismi contemporanei, il modello sovietico si fondava sull’idea della dittatura del proletariato , secondo cui le istanze popolari dovevano trovare risposta nell’affermazione della classe operaia sulle altre. Il proletariato, avendo accesso ai mezzi di produzione, diventava il motore di un’economia collettivistica. In questo contesto non erano più necessarie né la separazione dei poteri né le libertà personali: chi si opponeva era considerato “nemico del popolo”.

☞ STATO DEMOCRATICO ILLIBERALE

Anche la forma dello Stato democratico ha conosciuto trasformazioni significative in Europa. Un esempio discusso da anni è quello delle democrazie illiberali , caratterizzate da alcuni tratti ricorrenti: ★ una concezione riduttiva della democrazia, intesa quasi esclusivamente come legittimazione elettorale degli organi di governo; ★ la compressione di alcune libertà personali, come il controllo della stampa e dell’informazione; ★ l’indebolimento dell’indipendenza della magistratura; ★ la progressiva riduzione dei vincoli di cooperazione internazionale.

Va però sottolineato che esistono diversi livelli e gradi di tali forme, e non sempre si presentano con la stessa intensità o rigidità. Proprio per questo l’evoluzione delle forme di Stato resta un processo aperto e non lineare : non si può parlare di un trionfo definitivo del modello costituzionale, ma piuttosto di una continua trasformazione, segnata da tensioni e possibili regressioni.

Ci sono forme di Stato più recenti che, pur aderendo alla forma di Stato democratico e quindi alla democrazia pluralista, presentano oggi caratteristiche peculiari che impediscono loro di aderire pienamente al modello della democrazia liberale. In questi ordinamenti, infatti, il principio democratico si riduce alla sola legittimazione elettorale del potere , mentre vengono progressivamente negati due principi fondamentali: da un lato la garanzia dei diritti , dall’altro la separazione dei poteri. In tali sistemi, la legittimazione elettorale diventa l’unico criterio rilevante. Ma se la libertà di stampa non è garantita, se lo Stato limita il pluralismo politico, sociale ed economico, se riduce l’autonomia della magistratura e la tutela dei diritti, allora anche il processo democratico subisce delle conseguenze. I diritti di partecipazione politica, infatti, non vengono più esercitati in un contesto libero e aperto al dibattito pubblico, ma risultano fortemente condizionati dalla volontà di chi detiene il potere. Queste possono essere definite “democrazie viziate” , poiché non conoscono più le fondamentali garanzie del pluralismo politico, della libertà del voto e degli altri diritti essenziali. Negli ultimi anni, all’interno dell’Unione europea, sono soprattutto gli ordinamenti di Polonia e Ungheria a manifestare con maggiore evidenza questa tendenza evolutiva.

⤞ In Polonia , a partire dal 2015, si è verificata una forte stretta sulle garanzie di indipendenza della magistratura. Ogni Stato, in virtù di questo principio, riconosce alcune forme di autogoverno della magistratura , cioè organismi che si occupano dell’organizzazione degli uffici giudiziari e dell’amministrazione della giurisdizione (in Italia, ad esempio, il CSM – Consiglio Superiore della Magistratura).

Esiste anche un’organizzazione europea che riunisce i rappresentanti di tali organi di autogoverno. La magistratura polacca, tuttavia, è stata espulsa da questa associazione internazionale, poiché non garantiva più le minime condizioni di indipendenza richieste, violando così i principi fondamentali dello Stato di diritto.

Parallelamente, il governo polacco ha adottato una politica di chiaro stampo nazionalista , che ha generato forti contrasti con le istituzioni comunitarie. Dopo circa otto anni di predominio della stessa maggioranza politica, le elezioni del 2023 hanno segnato un’inversione di rotta: il consenso popolare si è spostato, l’opposizione ha prevalso e il nuovo presidente del Consiglio non è più espressione della precedente maggioranza, a differenza del presidente della Repubblica.

☞ LO STATO AUTORITARIO

Lo Stato autoritario si afferma come reazione alla crisi dello Stato liberale e alla difficoltà di quest’ultimo di reggere alla crescente domanda di partecipazione politica delle masse. A differenza dello Stato liberale, che riconosce e tutela i diritti individuali, lo Stato autoritario non promuove tali diritti: al contrario, obbliga i cittadini a collaborare per il benessere dello Stato, riducendo drasticamente gli spazi di libertà personale. La sorte dell’individuo non è più una questione privata, ma viene decisa dall’autorità statale.

Un esempio tipico è lo Stato fascista italiano , considerato autoritario perché: ● non garantisce i diritti fondamentali; ● concentra il potere politico nelle mani di un vertice; ● utilizza il partito unico come strumento di controllo e di unificazione: le strutture del partito e quelle dello Stato coincidono, rendendo l’apparato politico e quello istituzionale un tutt’uno.

Lo Stato autoritario si contrappone così ai principi dello Stato liberale. Non giunge però necessariamente ad annullare ogni autonomia sociale. Infatti, lascia alcuni spazi di libertà e di auto-organizzazione, senza arrivare a un controllo totale della vita dei cittadini. Questo elemento è ciò che lo distingue dal totalitarismo.

La dottrina distingue, almeno in via teorica, lo Stato autoritario dallo Stato totalitario: ● lo Stato autoritario limita i diritti e centralizza il potere, ma conserva zone di autonomia e non penetra completamente nei rapporti sociali e personali; ● lo Stato totalitario , invece, punta a un controllo totale della società, intervenendo in ogni ambito della vita politica, economica, sociale e persino privata.

Questa distinzione viene spesso utilizzata per differenziare fascismo e nazismo: ● il fascismo italiano rimase in larga parte “autoritarismo imperfetto”, poiché non riuscì a realizzare compiutamente un totalitarismo (a causa di fattori come la presenza della monarchia, l’influenza della Chiesa cattolica e le resistenze sociali e politiche); ● il nazismo tedesco rappresentò invece il modello di totalitarismo compiuto, capace di estendere il controllo dello Stato e del partito su tutti i rapporti sociali e sull’intera vita dei cittadini.

In definitiva, la differenza tra Stato autoritario e Stato totalitario è soprattutto una questione di grado di realizzazione : entrambi mirano a svuotare la dimensione individuale in favore dello Stato, ma solo il totalitarismo porta alle estreme conseguenze questo progetto di annullamento della società civile.

☛ FORMA TERRITORIALE DELLO STATO (TIPO DI STATO)

Accanto alla nozione di forma di Stato, è opportuno distinguere un’altra categoria, quella del tipo di Stato. Talvolta, infatti, si utilizza anche un’etichetta diversa, come “forma territoriale dello Stato”.

Il tipo di Stato riguarda i rapporti tra sovranità e territorio , cioè il modo in cui i poteri sovrani si pongono rispetto agli enti territoriali. In questo contesto non esiste un unico centro che detiene tutti i poteri, ma vi sono entità sub-statali (regioni, Länder, Stati federati) che esercitano una quota di sovranità distinta da quella dello Stato centrale.

La categoria del tipo di Stato serve dunque ad analizzare le diverse ripartizioni territoriali del potere. Da qui derivano due modelli fondamentali: ➔ lo Stato unitario , nel quale soltanto le autorità centrali – ovvero gli organi costituzionali dello Stato – esercitano i poteri sovrani, in particolare legislativo, esecutivo e giudiziario; ➔ lo Stato federale , in cui invece la sovranità è ripartita tra lo Stato centrale e gli Stati federati.

Questa distinzione ha senso soprattutto in una prospettiva storica. ❌ Nello Stato assoluto , dove tutto il potere era accentrato nelle mani del monarca, non ha senso parlare di “tipo di Stato”. ❌Lo stesso vale per gli Stati proletari , che non conoscono una ripartizione territoriale del potere.

La categoria del tipo di Stato si applica quindi agli ordinamenti che appartengono al modello dello Stato liberale e dello Stato democratico-costituzionale. In questo contesto il riferimento rimane principalmente allo Stato unitario e allo Stato federale, due modelli nati dopo la crisi dello Stato assoluto e l’affermazione dello Stato nazionale , in cui il monarca viene sostituito dallo Stato come nuovo titolare della sovranità.

STATO UNITARIO: IL CASO FRANCESE

Un esempio classico di Stato unitario è rappresentato dalla Francia. Qui, pur esistendo enti territoriali come i dipartimenti , la loro autonomia era in origine molto limitata: al vertice vi erano i prefetti , funzionari nominati direttamente dal governo centrale. Solo gradualmente i consigli dipartimentali hanno iniziato ad assumere un carattere elettivo, segnando un’evoluzione verso un maggiore riconoscimento di rappresentanza locale. Tuttavia, la struttura rimaneva fortemente accentrata , con i poteri principali concentrati negli organi centrali dello Stato.

STATO FEDERALE: IL CASO STATUNITENSE

Diversa è l’esperienza degli Stati Uniti d’America , dove lo Stato federale non nasce da un processo di trasformazione di uno Stato unitario, ma da un processo di aggregazione. Le colonie americane, infatti, non volevano mantenere la forma monarchica assolutista, e attraverso la Dichiarazione di Filadelfia proclamarono la propria indipendenza.

Nel 1777 vennero adottati gli Articoli della Confederazione , una sorta di costituzione provvisoria che stabiliva vincoli di solidarietà tra le colonie. Successivamente, con la Costituzione del 1787 , si consolidò un vero e proprio Stato federale : le colonie diventarono Stati membri federati , dotati di una propria autonomia, ma uniti sotto un’organizzazione statale comune, gli Stati Uniti d’America.

In questo processo aggregativo si stabilì un principio fondamentale: i poteri non attribuiti alla Federazione (cioè agli organi centrali – Presidente, Congresso e Corte Suprema) restavano agli Stati federati. Lo Stato federale americano nasce quindi come ordinamento nel quale i poteri sovrani sono ripartiti tra due livelli – quello centrale e quello federale – con una chiara divisione di competenze.

Indici distintivi tra Stati regionali e Stati federali

Per distinguere in maniera chiara lo Stato regionale dallo Stato federale occorre guardare a una serie di indici istituzionali.

  1. PARTECIPAZIONE ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

○ Negli Stati federali (es. Stati Uniti, Germania) gli Stati membri partecipano al procedimento di revisione costituzionale: senza il loro consenso, la Costituzione non può essere modificata.

○ Negli Stati regionali (es. Italia, Spagna), invece, le Regioni o le Comunità autonome non hanno alcun ruolo nella revisione costituzionale. Qui il potere dello Stato centrale prevale sempre, anche sulle competenze riservate agli enti territoriali.

  1. GIURISDIZIONE SUB-STATALE

○ Negli Stati federali esistono due livelli di giurisdizione: una magistratura federale e una magistratura statale (o regionale), con meccanismi ordinatori per risolvere eventuali conflitti.

○ Negli Stati regionali, invece, non esiste una magistratura autonoma dipendente dagli enti territoriali: la giurisdizione resta unitaria.

  1. CAMERA RAPPRESENTATIVA DEGLI ENTI TERRITORIALI

○ Negli Stati federali è solitamente presente una seconda camera che rappresenta direttamente gli Stati membri (es. il Senato USA , il Bundesrat tedesco ).

○ In Italia, il Senato è eletto su base regionale, ma non è un organo rappresentativo delle Regioni in senso proprio. Questa caratteristica lo avvicina a un modello federale, ma non è sufficiente a qualificare l’Italia come Stato federale.

Fin dall’ Assemblea Costituente si discusse se il Senato dovesse rappresentare gli interessi delle Regioni. Nel progetto originario era prevista una rappresentanza regionale più marcata, ma non si trovò un accordo e restò solo il principio dell’elezione su base regionale.

Dagl’anni ’80 del Novecento il dibattito sulla riforma del bicameralismo si è intensificato: l’Italia, infatti, conosce un bicameralismo perfetto , in cui le due Camere hanno funzioni e poteri sostanzialmente identici. La questione centrale è se trasformare il Senato in una vera e propria Camera delle Regioni e dei Comuni , capace di rappresentare effettivamente gli enti territoriali, avvicinando così l’Italia a un modello federale.

☛ LE FORME DI GOVERNO

La nozione di forma di governo riguarda i rapporti tra gli organi titolari dei poteri sovrani , cioè il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Nello Stato assoluto, in cui non era riconosciuto il principio di separazione dei poteri , non si può parlare propriamente di “forme di governo”. Infatti, se i poteri non sono separati né distribuiti tra organi diversi, questa categoria non ha rilevanza. Tuttavia, ciò non significa che gli Stati assoluti non avessero alcuna organizzazione interna: esistevano strutture che esercitavano funzioni di potere, ma sempre per volontà e delega del sovrano , unico centro decisionale.

A partire dallo Stato liberale, grazie al riconoscimento della separazione dei poteri e della garanzia dei diritti , si assiste a una ripartizione dei poteri sovrani : questi non si concentrano più nelle mani di un solo monarca, ma vengono suddivisi tra diversi organi.

Secondo Montesquieu , il potere legislativo appartiene al Parlamento , quello esecutivo al re e al suo governo (facendo riferimento all’Inghilterra del suo tempo), mentre il potere giudiziario è un potere distinto, attribuito alle corti del regno.

⇛ Nell’ Inghilterra del 1689 , in un periodo di passaggio dall’ordine feudale alla nascita dello Stato liberale, si assiste a un evento cruciale: dopo secoli di tentativi di affermazione dello Stato assoluto da parte della dinastia Stuart, il re Giacomo II Stuart viene espulso dal potere, e il Parlamento riesce ad affermare la propria autorità. Questo Parlamento era composto da rappresentanti delle classi dirigenti borghesi, delle comunità locali, e da aristocratici ed ecclesiastici. Aveva anche vissuto una breve ma traumatica esperienza repubblicana a metà del Seicento.

Il nuovo sovrano, Guglielmo d’Orange (di origini francesi), sale al trono accettando un patto con il Parlamento : egli riconosce di essere sovrano a condizione di rispettare quanto stabilito nel Bill of Rights e negli altri documenti fondamentali della tradizione giuridica inglese. Questi testi, nel loro insieme, costituiscono una sorta di costituzione materiale , poiché gli inglesi non hanno mai approvato una costituzione scritta nel senso moderno, ma si basano su consuetudini e prassi consolidate.

Da questo nuovo assetto politico nasce la prima forma di governo dello Stato liberale : la monarchia costituzionale. Essa rappresenta un sistema nel quale il monarca mantiene un ruolo istituzionale, ma i suoi poteri sono limitati dalla costituzione.

Rispetto alla tripartizione dei poteri , i due soggetti centrali delle forme di governo sono sempre i detentori del potere legislativo e del potere esecutivo. Gli studiosi americani sostengono infatti che la forma di governo si definisce attraverso l’analisi dei rapporti tra questi due poteri : è da tali relazioni che si distinguono le diverse forme (monarchia costituzionale, monarchia parlamentare, governo presidenziale, ecc.).

Sebbene la classificazione si basi sui rapporti tra legislativo ed esecutivo, bisogna considerare anche il ruolo del potere giudiziario. Per esempio, per comprendere la forma di governo parlamentare italiana , è necessario analizzare non solo il ruolo del Capo dello Stato , ma anche quello della Corte costituzionale , dove il giudice costituzionale è l’unico organo in grado di annullare una legge.