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Appunti lezioni Diritto pubblico comparato - Iacometti - unimi, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Appunti presi a lezione di diritto pubblico comparato (prof Iacometti, Unimi) Riassunto di "la divisione dei poteri" di Bognetti fino a pagg. 123 Riassunto di "temi e problemi di diritto pubblico comparato" primi 3 capitoli

Tipologia: Appunti

2013/2014

In vendita dal 21/11/2014

Niiinaaa94
Niiinaaa94 🇮🇹

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OGGETTI DELLA COMPARAZIONE GIURIDICA PUBBLICISTICA
Storia, tradizione, cultura ed interpretazione sono elementi che concorrono a comporre il quadro multiforme della norma giuridica
Gli ordinamenti giuridici statuali, ma prima di tutto le basi costitutive dell’ordinamento e la struttura essenziale dell’ordinamento:
studio degli ordinamenti sulla base delle loro carte costituzionali
Costituzone Italiana = legge fondamentale (fonte superprimaria, al vertice della gerarchia delle fonti) del nostro ordinamento
costituzione formale = forma tipica contenente un contenuto normativo (tutto il contenuto costituzionale è significativo e
importante) : ci sono delle regole istituzionali = regole più significative presenti nella Carta Costituzionale, princìpi di valore e non
regole riguardanti le istituzioni ma l’esistenza dei valori fondanti del corpo sociale
La Costituzione ingloba in sé un mondo di valori trascritti, che sono diventati princìpi giuridici fondanti ossia regole istituzionali
ancor prima si hanno dei valori diffusi socialmente
Il mondo del diritto tenta di fermare con tecniche formalistiche e trascrizioni giuridiche il dinamico mondo dei valori mondo
scritto e formalizzato, posto, che immobilizza il mondo dei valori trasformandoli poi in princìpi di valore e regole istituzionali
- Concezione di repubblica e democrazia come parte fondante dello Stato Italiano, art. 1
- Principio personalista ed individualista, centralità della persona umana, art. 2
- Principio dell’uguaglianza, art.3: valori sottostanti a un principio giuridico generale, due diversi commi e diversi modi di pensare e
interpretarlo, molto differenti l’uno dall’altro uguaglianza in senso formale (comma I: uguaglianza da modello di stato liberale,
antiquato) e uguaglianza in senso sostanziale (comma II: uguaglianza da modello di repubblica, più contemporaneo, a forte
tendenza socialista e sociale) combinato disposto, arricchendone il valore con entrambe le concezioni ed interpretazioni
La Costituzione contiene molte regole collegate alle regole fondative del corpo sociale, che vengono tradotte in princìpi di valore
fondamentali
La Costituzione non contiene solo regole istituzionali, ma anche altri tipi di regole riguardanti l’assetto organizzativo dei poteri dello
Stato: regole di organizzazione dell’ordinamento principio della divisione dei poteri (organi che si ripartiscono il potere politico e
aspetti competenziali di funzione legislativa giudiziaria ed esecutiva (senso oggettivo), aspetto organizzativo (senso soggettivo))
Vi sono anche regole comportamentali = disciplina giuridiche sui rapporti tra Stato e cittadino e tra i cittadini stessi tra loro
riguardano i diritti fondamentali e i doveri legati ad essi dei cittadini
Il contenuto della Costituzione è bipartito: aspetto organizzativo (regole competenziali ed organizzative) e aspetto riguardante la
vita dei cittadini (regole di comportamento e princìpi fondamentali) definizione derivante dall’art. 16 della Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino del 1799 dall’Assemblea Costituente della Francia: necessaria divisione dei poteri + garanzia dei
diritti affinchè vi sia una Costituzione
3 FORMANTI dell’ordinamento: ciò che conforma e rende tale l’ordinamento
Per sapere come un ordinamento è formato, bisogna interrogarsi sull’esistenza dei formanti = caratteristiche che conformano
l’ordinamento il primo formante è di natura legislativa o costituzionale (art. 1 Cost.) = formante legale, che nasce dalle fonti del
diritto in progressione gerarchica
Il formante ci aiuta a comprendere l’aspetto determinante dell’ordinamento: non solo il formante legale, ma anche altri tipi
significativi varie tipologie di formanti
Formante giurisprudenziale = ordinamento che nasce dai reports delle corti di common law, non dalle fonti legislative formante
centrale nel diritto di common law: giurisprudenza costituzionale e a volte anche nelle giurisprudenze delle corti minori: centralità
del giudice che diventa sempre più importante
Centralizzazione sempre maggiore del formante giurisprudenziale questioni delicate di rapporto tra i poteri
Vi è anche un terzo formante che interagisce con i formanti legale e giurisprudenziale: formante dottrinale (dottrina = studiosi che
si occupano del sistema giuridico)
Gli studiosi che si occupano dell’interpretazione potrebbero essere coinvolti dal tessuto legale per le idee interazione tra
formante dottrinale e legale: dottrina come input per il legislatore
Giurista storico = studiare obiettivamente quanto dice un ordinamento, senza dare giudizi di valore ma solo spiegare il
legislatore può essere aiutato dal giurista storico, che può anche diventare un giurista pratico
Il giurista pratica studia prestandosi a giudizi di valore, dopo aver studiato a lungo un dato argomento
I formanti sono dinamici perché interagiscono tra di loro: l’ordinamento non è chiuso né statico, ma vi sono varie regole
operazionali che attuano la Costituzione = regole legislativa che attua la disposizione costituzionale, garantendone l’operatività
TECNICHE DELLA COMPARAZIONE GIURIDICA
- macro comparazione: comparare tutto l’ordinamento nel complesso dopo molte micro comparazioni
- micro comparazione: comparare piccoli brani o parti dell’ordinamento, su aspetti determinanti di ogni singolo ordinamento
Occorre sempre guardare all’ordinamento nel suo insieme, identificando correttamente il problema e accingendosi alla
comparazione con il proprio o l’altrui sistema
Comparazione come giurista storico, come un ordinamento si sviluppa (livello sincronico) o anche studiandone l’evoluzione
storica (livello diacronico) varie scienze che sono ausiliarie alla comparazione giuridica: storia delle dottrine costituzionali
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OGGETTI DELLA COMPARAZIONE GIURIDICA PUBBLICISTICA

Storia, tradizione, cultura ed interpretazione sono elementi che concorrono a comporre il quadro multiforme della norma giuridica Gli ordinamenti giuridici statuali, ma prima di tutto le basi costitutive dell’ordinamento e la struttura essenziale dell’ordinamento: studio degli ordinamenti sulla base delle loro carte costituzionali Costituzone Italiana = legge fondamentale (fonte superprimaria, al vertice della gerarchia delle fonti) del nostro ordinamento  costituzione formale = forma tipica contenente un contenuto normativo (tutto il contenuto costituzionale è significativo e importante) : ci sono delle regole istituzionali = regole più significative presenti nella Carta Costituzionale, princìpi di valore e non regole riguardanti le istituzioni ma l’esistenza dei valori fondanti del corpo sociale La Costituzione ingloba in sé un mondo di valori trascritti, che sono diventati princìpi giuridici fondanti ossia regole istituzionali  ancor prima si hanno dei valori diffusi socialmente Il mondo del diritto tenta di fermare con tecniche formalistiche e trascrizioni giuridiche il dinamico mondo dei valori  mondo scritto e formalizzato, posto, che immobilizza il mondo dei valori trasformandoli poi in princìpi di valore e regole istituzionali

  • Concezione di repubblica e democrazia come parte fondante dello Stato Italiano, art. 1
  • Principio personalista ed individualista, centralità della persona umana, art. 2
  • Principio dell’uguaglianza, art.3: valori sottostanti a un principio giuridico generale, due diversi commi e diversi modi di pensare e interpretarlo, molto differenti l’uno dall’altro  uguaglianza in senso formale (comma I: uguaglianza da modello di stato liberale, antiquato) e uguaglianza in senso sostanziale (comma II: uguaglianza da modello di repubblica, più contemporaneo, a forte tendenza socialista e sociale)  combinato disposto, arricchendone il valore con entrambe le concezioni ed interpretazioni La Costituzione contiene molte regole collegate alle regole fondative del corpo sociale, che vengono tradotte in princìpi di valore fondamentali La Costituzione non contiene solo regole istituzionali, ma anche altri tipi di regole riguardanti l’assetto organizzativo dei poteri dello Stato: regole di organizzazione dell’ordinamento  principio della divisione dei poteri (organi che si ripartiscono il potere politico e aspetti competenziali di funzione legislativa giudiziaria ed esecutiva (senso oggettivo), aspetto organizzativo (senso soggettivo)) Vi sono anche regole comportamentali = disciplina giuridiche sui rapporti tra Stato e cittadino e tra i cittadini stessi tra loro  riguardano i diritti fondamentali e i doveri legati ad essi dei cittadini

Il contenuto della Costituzione è bipartito: aspetto organizzativo (regole competenziali ed organizzative) e aspetto riguardante la vita dei cittadini (regole di comportamento e princìpi fondamentali)  definizione derivante dall’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1799 dall’Assemblea Costituente della Francia: necessaria divisione dei poteri + garanzia dei diritti affinchè vi sia una Costituzione

3 FORMANTI dell’ordinamento: ciò che conforma e rende tale l’ordinamento Per sapere come un ordinamento è formato, bisogna interrogarsi sull’esistenza dei formanti = caratteristiche che conformano l’ordinamento  il primo formante è di natura legislativa o costituzionale (art. 1 Cost.) = formante legale , che nasce dalle fonti del diritto in progressione gerarchica Il formante ci aiuta a comprendere l’aspetto determinante dell’ordinamento: non solo il formante legale, ma anche altri tipi significativi  varie tipologie di formanti Formante giurisprudenziale = ordinamento che nasce dai reports delle corti di common law, non dalle fonti legislative  formante centrale nel diritto di common law: giurisprudenza costituzionale e a volte anche nelle giurisprudenze delle corti minori: centralità del giudice che diventa sempre più importante Centralizzazione sempre maggiore del formante giurisprudenziale  questioni delicate di rapporto tra i poteri Vi è anche un terzo formante che interagisce con i formanti legale e giurisprudenziale: formante dottrinale (dottrina = studiosi che si occupano del sistema giuridico) Gli studiosi che si occupano dell’interpretazione potrebbero essere coinvolti dal tessuto legale per le idee  interazione tra formante dottrinale e legale: dottrina come input per il legislatore Giurista – storico = studiare obiettivamente quanto dice un ordinamento, senza dare giudizi di valore ma solo spiegare  il legislatore può essere aiutato dal giurista – storico, che può anche diventare un giurista – pratico Il giurista – pratica studia prestandosi a giudizi di valore, dopo aver studiato a lungo un dato argomento I formanti sono dinamici perché interagiscono tra di loro: l’ordinamento non è chiuso né statico, ma vi sono varie regole operazionali che attuano la Costituzione = regole legislativa che attua la disposizione costituzionale, garantendone l’operatività

TECNICHE DELLA COMPARAZIONE GIURIDICA

  • macro comparazione: comparare tutto l’ordinamento nel complesso  dopo molte micro comparazioni
  • micro comparazione: comparare piccoli brani o parti dell’ordinamento, su aspetti determinanti di ogni singolo ordinamento

Occorre sempre guardare all’ordinamento nel suo insieme, identificando correttamente il problema e accingendosi alla comparazione con il proprio o l’altrui sistema Comparazione come giurista – storico, come un ordinamento si sviluppa (livello sincronico) o anche studiandone l’evoluzione storica (livello diacronico)  varie scienze che sono ausiliarie alla comparazione giuridica: storia delle dottrine costituzionali

Comparare oggi comporta non solo mettere in relazione ma anche percepire la catena di correlazioni che è caratteristica delle interazioni che sussistono tra i diversi ordinamenti, interconness  intreccio costituzionale = la comparazione intercetta similitudini e interferenze : interazione tra metodo, contenuto e campo di indagine

SCOPO DELLA COMPARAZIONE GIURIDICA

Scopi principali e scopi secondari della comparazione giuridica:

  • scopo principale del giurista che guarda obiettivamente l’ordinamento, distante dall’oggetto di studio  scopo gnoseologico: perseguire la conoscenza obiettiva degli ordinamenti
  • scopi secondari: ricostruzione del formante legale, della legislazione tramite la funzione nomotetica : conoscere il diritto degli stranieri e guardare alle opere del legislatore  vedere cosa ha fatto un legislatore nello stesso caso Opere monografiche dei diritti stranieri, e trassero ispirazione da queste opere monografiche dedicate agli ordinamenti stranieri  opera nomotetica determinante grazie alla comparazione  è uno scopo di natura pratica Uniformità (diritti uguali) o armonizzazione (diritti omogenei) del diritto degli Stati = negoziare dei trattati internazionali, o elaborare diritto comunitario o europeo

2004: tantativo di un trattato per una Costituzione Europea  2007: trattato di Lisbona, in tono minore rispetto a quello del 2004 ed entrato in vigore poi nel 2009  comprensione del diritto degli altri per arrivare a un diritto comune: capire le differenze ed evitare crisi di rigetto quando si cerca di concordare un testo normativo unico come accadde nel 2004 in Europa L’uniformità del diritto è difficilmente realizzabile per motivi economici, ma anche per l’eventuale presenza di tecniche legali formali fortemente consolidate in un ordinamento Una norma giuridica può avere differenti significati nei vari ordinamenti, dipendente dal clima giuridico presente  necessaria dimensione realistica da adottare

Si compara grazie alle classificazioni = meccanismo di ordinamento della realtà  per semplificare il materiale informativo e razionalizzarlo Si realizza un modello, ossia una rappresentazione sintetica della realtà: raccolti i dati, si valuta più velocemente un ordinamento comparandolo al modello realizzato (ad es: cosa si intende per forma di governo parlamentare? (modello)  un ordinamento X è parlamentare? (comparazione)) Il modello può essere utilizato liberamente, fino a quando serve a semplificare la comparazione o analisi della realtà Modello esemplare = modello che ha garantito una governatività buona in quel dato ordinamento  modello da imitare L’imitazione può essere volontaria o coattiva, a volte a cui l’ordinamento è costretto a sottomettersi  a volte l’imitazione può essere assolutamente sfavorevole: degenerazione del modello esemplare

NOZIONE DI COSTITUZIONE

Studio della nozione di Costituzione: costitutio = struttura essenziale dell’ordinamento, ricollegata a qualcosa di istituzionale  Aristotele distingue le leggi dell’ordinamento dalla struttura fondativa ideale della polis Costituzione come atto fondamentale in cui è descritta la struttura fondativa dello Stato? Per la prima volta da John Locke che la designa come legge che identifica la struttura dello Stato Termine che ancora non identifica le leggi fondamentali ed essenziali dell’ordinamento, ma solo varie leggi importanti Costitutiones (534 d.C.) = rescritti dell’imperatore, fonte del diritto importante ma non determinante Legge fondamentale che individua le strutture essenziali dell’ordinamento Il diritto costituzionale inglese: nozione particolare di costituzione  constitution : dal Medioevo dove descrive i rapporti che intercorrono tra i signori feduali e i vassalli

Si può parlare di Costituzione sia come atto fondativo del rapporto tra individuo e stato (rivoluzione francese), sia come patto tra individuo e sovrano (monarchia costituzionale), sia come insieme di valori  visto che la costituzione ha espresso nel tempo la sua natura di contratto tra sovrano e popolo, la trasposizione del concetto di costituzione nel concetto di Trattato fino all’identificazione dei due termini come sinonimi è stata percepita soprattutto dove tale sinonimia non necessitava di ulteriori passaggi logici come accade nel contesto di lingue latine in cui il legame tra costituzione e trattato è mediato dal termine contratto

Divisione dei poteri = modello di articolazione di organi e di rispettive funzioni, in seno all’apparato autoritativo di uno stato: modello contrapposto alla concentrazione di poteri Le funzioni di un imperio possono ripartirsi tra enti politici distinti: almeno 2 livelli di governo (centrale e locale) o anche 3 (livello regionale intermedio) = divisione verticale dei poteri = la distribuzione dei poteri viene effettuata tra enti giuridicamente distinti = federalismo La divisione orizzontale invece si realizza tra organi appartenenti allo stesso ente giuridico, e riguarda la distribuzione delle funzioni tra gli organi dello stato-apparato Si ricerca un’essenza astorica della divisione dei poteri che punta a proporre la definizione giusta e definitiva di ciò che è “divisione dei poteri”  approccio fuorviante La divisione dei poter è un modello istituzionale appartenente strettamente alla storia dello stato occidentale moderno, a quella

società civile e dell’irregimentazione del lavoro nelle corporazioni : Stato e società civile devono costituirsi in rapporto di larga separatezza, nel senso che il primo ne rispetti profondamente i molteplici meccanismi di autodeterminazione

1689: Bill of rights : atto di chiusura delle rivoluzioni inglesi tra cui la Gloriosa Rivoluzione conclusa con la caccata degli Stuart e l’accettazione del potere del Parlamento  Guglielmo d’Orange e Maria Stuart vengono chiamati a regnare l’UK Nasce come una declaration of rights, e si trasforma in un Bill = atto normativo formale (sinonimo di Act)  trono vacante in quanto il re è fuggito, e viene quindi considerato abdicato  affermazione della centralità della Corona e del Parlamento Inizia con un’indicazione solenne dei torti subiti dagli inglesi nei confronti del sovrano precedente: tutto ciò che il popolo ha dovuto subire per causa dei sovrani: 28 capi d’accusa agli Stuarts precedenti (aveva sospesa delle leggi, o non le aveva applicate a persone di suo gradimento,..)  il Parlamento realizza la funzione normativa insieme con il sovrano: corporation, Queen/King in Parliament: soggetti inseparabili La seconda parte garantisce dei diritti ai cittadini inglesi : cosa deve fare un sovrano affinchè sia legittimato dal potere legislativo? Ribadisce i criteri di legittimazione e accettazione del sovrano  limitazioni al potere regio, ma anche diritti dei singoli e del Parlamento stesso, il quale assume centralità Il Parlamento deve essere frequentemente riunito, e le elezioni parlamentari devono essere libere; va salvaguardato il diritto di libertà di espressione e di parola, libertà nell’ordine del giorno del parlamento, ma anche i singoli parlamentari sono lasciati liberi di dibattere senza venire poi perseguitati  diritti del Parlamento come organo costituzionale verso la Corona + prerogative parlamentari come sottrazione al diritto comune Profili essenziali del Bill of Right: penalistica o processual-penalistica:

  • diritto dei cittadini protestanti di portare armi per difesa personale (esclusi i cattolici)
  • diritto di petizione : diritto rivolto a tutti i cittadini di poter rivolgere richieste e pareri al sovrano, il quale viene a sua volta avvicinato al cittadino comune Diventa pietra miliare anche per il modello americano di Costituzione, non solo per l’Inghilterra, noti per avere avuto la prima costituzione effettiva nel mondo Costituzione storica = una serie di documenti differenti e cronologicamente distanti, che identificano e fondano la struttura dell’ordinamento : non unidocumentale, ma evolutiva Reform acts: riguardanti i meccanismi elettorali inglesi, riformando i legittimati alla votazione parlamentare, entrano anch’essi a far parte della Costituzione 1972: european communities act: principio della sovranità parlamentare in rapporto all’UE  Atto fondamentale che evidenzia come il regno inglese non è più solitario, ma deve accettare forti limitazioni di sovranità a causa dell’esistenza della UE 1998: Human Rights Act: il Parlamento incorpora nel diritto inglese anche questa Convenzione europea comune a tutti gli stati membri 2005: Constitution act: Venne creata una super Court con funzioni assimilabili alla nostra Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale  molto importante, che dialoga con le altre corti di common law

AMERICA

Vari tentativi delle colonie americane di autodefinirsi in indipendenza dall’UK, tentativi che fallirono fino alla Dichiarazione d’indipendenza dl 1776 : la madrepatria aveva bisogno di molte risorse economiche a causa delle varie guerre intraprese con la Francia per la conquista del Canada  insoddisfazione dei coloni verso la madrepatria a causa di varie leggi ed oneri Lotta contro il sovrano e il Parlamento inglese, che pone leggi inique contro l’America: venne dichiarata guerra contro la madrepatria inglese: no taxation without representation = principio art. 12 Magna Charta  unione maggiore tra le 13 colonie, cercando meccanismi organizzatori contro la madrepatria Dichiarazione di autorità auto-evidenti: lascito seicentesco del giusnaturalismo ( self-truth ) e contrattualismo: diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità ( life, freedom and pursuit of happiness ) verità autoevidenti, indiscutibili Pursuit of happiness = parallelo con un altro diritto individuato da Locke, ossia il diritto ad autodeterminarsi, ad essere cercatori del proprio destino  garanzia delle libertà + risorse economiche e personali Il Governo è legittimato solo dal consenso del popolo: senza consenso, manca la legittimazione, di fronte a un Governo che non è più legittimato, i governati si riprendono il potere  diritto alla resistenza all’oppresione: art. 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino I coloni americani elencano e vogliono far capire al mondo tutte le angherie che hanno subìto J. Locke apparteneva al primo partito politico inglese  divisione ideologica del Parlamento inglese inizialmente basata sulla base di lotte tra Parlamento e prerogative sovrane: chi sostiene il Parlamento (wigs: Locke) , e chi sostiene la Corona (tories)

1778: E’ necessaria una struttura di governo che consenta alle 13 colonie di controattaccare le altre potenze planetarie dell’epoca: riorganizzazione  confederazione diversa da una federazione: struttura che non dà vita a un autentico Stato, in quanto mancano alcune competenze necessarie come di natura esecutiva o giurisdizionale, struttura più lenta e meno importante La federazione, essendo uno Stato, emana norme giuridiche subito vincolanti per gli Stati  nella confederazione gli atti sono efficaci solo se a loro volta sono tradotti in norme giuridiche dagli Stati a cui sono rivolti 13 articoli di Confederazione: non ha effetti di legge diretti verso i cittadini dei 13 stati, ma va essere tradotta dai vari singoli Stati in leggi vincolanti interne  organizzazione del congresso intercontinentale formato dai rappresentanti legislativi delle ex – colonie,

aventi diritto a un solo voto a persona: minimo 2 rappresentanti, massimo 7, ma sempre un solo voto affinchè vi sia uguaglianza pura  funzioni normative I Trattati internazionali passano dal congresso internazionale, che passano con una maggioranza qualificata di 9 Stati su 13  manca la competenza a realizzare un bilancio nutrito da tributi conferiti da cittadini: art. 8 le risorse economiche vengono fornite dagli Stati, i quali ottengono le risorse economiche dei loro cittadini Gli articoli della confederazione rimangono una struttura debole a causa del disinteressamento degli Stati membri: suppliche di Washington Cercano un meccanismo migliore  convenzione di Philadelphia: realizzano un’unione migliore e più organizzat Sovranità interna (cittadini, territorio) ed esterna (indipendenza dallo straniero)  idea moderna di sovranità condivisa: sullo stesso territorio ci sono più sovranità, distribuzione diversa di poteri Costituzione del 1787: tentano di ricostruire l’organizzazione, trattato rivolto agli Stati per organizzare il proprio rapporto: non si rivolgeva ai cittadini e quindi non contenente diritti personali degli individui  cercare di arrivare a una struttura migliore: elaborano una Costituzione riguardante un nuovo Stato avente una pienezza di poteri sovrani, sulla base della riunione dei 13 Stati: 7 articoli legati a un discorso di organizzazione I primi 3 articoli sono centrali e fondativi: potere nelle mani del potere legislativo  modello liberale che mette in primo piano la rappresentanza diretta della popolazione

  • art.1 potere legislativo : molto importante (articolo più lungo) competenze del Congresso e degli Stati
  • art.2 potere esecutivo
  • art.3 potere giudiziario Si contrapposero due scuole di pensiero: federalisti (non serve una Carta dei diritti nella Costituzione federale, in quanto i diritti fondamentali sono già garantiti dai singoli stati della federazione: la struttura dello Stato è già di per sé una garanzia dei diritti dei cittadini  il potere diviso è già garanzia sufficiente per i cittadini) e antifederalisti Bill of rights americano = carta dei diritti del 1791 : codificazione dei diritti inviolabili dell’uomo + vari altri emendamenti Scrivono questa Carta garantendole una certa rigidità ma elasticità : centralità nell’ordinamento , prima costituzione rigida superiorità della Costituzione in quanto serve un procedimento aggravato per modificare la Costituzione, in modo da garantirlo Documento fondativo solenne, legge fondamentale, meccanismo giuridico di superiorità che blocchi la modifica  Super Court controllo di costituzionalità

NOZIONE DI COSTITUZIONE: Costituzione in senso inglese è data dalla storia: tradizione legata alla storia costituzionale, gli inglesi costruiscono un rosario che compone la loro costituzione  ciò che ha portato la loro storia: assestamento politico + diritti dei cittadini da garantire Cosa assimila il modello inglese al modello americano di Costituzione? Il profilo sostanziale e contenutistico: l’idea che i diritti siano indisponibili da parte del potere politico  il potere politico tenta di garantire i diritti, non di reprimerli Tendenze del giusnaturalismo e del contrattualismo: tendenze filosofiche  pattuizioni delle forze politiche attraverso la Costituzione Costituzione all’americana: documento politico di importanti valori, pattuizione, con un grandissimo valore giuridico e una forte garanzia dei diritti  meccanism Modello francese diverso dal modello americano: gli americani tentano di dialogare con il passato innovando ma senza totalmente dimenticare le loro tradizioni; in Francia invece accade il contrario: non dialogano con il passato distante e poco garantistico  notevole limitazione dei sudditi, che sono lesi nelle loro prerogative e diritti fondamentali

FRANCIA

1789: Riunione solenne degli Stati generali (tre ceti: nobiltà, clero e popolazione) da parte del sovrano (Luigi XVI)  problemi fiscali gravi, e il sovrano tentava di modificare il sistema fiscale Stati Generali riuniti tramite elezioni: si riuniscono ma sorgono molti problemi: come si vota? Per teste o per ceto? Gli Stati generali si ribellano alla legge che regolava le loro riunioni, e si riuniscono nella sala della pallacorda a Versailles come atto di ribellione dei meccanismo, tentando di dare una nuova Costituzione alla Francia  cambia lo stesso nome dell’assemblea, che diventano Assemblea Nazionale Costituente Formazione di un importante atto costituente: 1789: Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino  documento di rango costituzionale, di elevato valore giuridico, indirizzata a diritti inviolabili e garantiti Primo documento elaborato, considerato parte integrante della prima Costituzione del 1791 Documento di forte rilievo giuridico e rilievo politico, astratto rispetto alle dichiarazioni americane  simile alla dichiarazione solenne del buon popolo della Virginia, elaborata qualche giorno prima della dichiarazione d’indipendenza americana: basata su giusnaturalismo e contrattualismo (teorie di Locke) attraverso la traduzione di documenti americani Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino = preambolo che evidenzia i diritti per comparare l’attività politica con ciò che avrebbero dovuto attuare secondo la Carta (17 articoli) Art. 1: dedicato allo stato di natura, libertà ed uguaglianza (uomo) Art. 2: status societatis, diritti garantiti dalla società politica dello Stato (cittadino) Quali sono i diritti garantiti?

1795: Carta del Direttorio: bicameralismo: Camera dei 500 (camera bassa) e Camera degli Anziani di 250 persone (camera alta)  bilanciamento delle camere, incaricate di iniziativa e approvazione legislativa (bicameralismo imperfetto) Carta del Direttorio perché il potere esecutivo è formato da 5 direttori nominati dagli Anziani  La camera del 500 è la volontà della repubblica, la camera alta è il ragionamento, e quindi tende a ragionare e raffreddare gli animi della camera dei 500

NOZIONE DI COSTITUZIONE

Usiamo diversi attributi per parlare della Costituzione: Costituzione documento = Costituzione scritta Costituzione formale = documento solenne con un valore aggiunto, che garantisce e fortifica il documento stesso trasformandolo: il quid pluris è la rigidità costituzionale = meccanismo di modifica della Costituzione Costituzione sostanziale = nozione classica inglese: atto dato dalla storia vs atto posto dagli uomini  costituita da numerose fonti diverse : fonti giurisprudenziali di common law, statutes (acts of Parliament) = leggi di tipo formale , convenzioni costituzionali  concezione aleatoria e meno defiita della Costituzione formale Costituzione data dalla storia, non posta. Nata dall’evoluzione progressiva delle leggi e non da una volontà cosciente atto costituente. Gli inglesi hanno “convenzioni costituzionali” che assumono rango di legge costituzionale. Le nostre convenzioni hanno solo valore politico, quelle inglesi sono invece giuridiche. C’è un continuo dibattito sul quali fonti possano rientrare o meno nella costituzione sostanziale. Applicazione concreta dell’Human Rights Act  possibilità dei giudici di dichiarare incompatibile con la Convenzione dell’HRA con una legge: dichiarazione che congela e richiama il Parlamento, il quale deve cercare di mettere in linea o abrogare la legge incompatibile ( non incostituzionale )  sovranità del Parlamento Il sistema inglese è un weak system in cui il giudice non può dichiarare l’incostituzionalità ma solo l’incompatibilità che viene risolta dal Parlamento Gli ordinamenti con costituzione formale non conoscono Costituzioni sostanziali? Fonte rinforzata  art. 91 Carta Costituziona spagnola: leggi organiche per garantire gli aspetti determinanti dei diritti importanti, che sono il cuore della Costituzione spagnola L. 400/1988: fonte sostanzialmente costituzionale nell’ordinamento italiano  fonte integrativa della Costituzione formale Regolamento parlamentare: anch’esso è una fonte sostanzialmente costituzionale  prima parte statica e organizzativa, seconda parte dinamica di integrazione alla costituzione, terza parte riguardante i sistemi di controllo del governo da parte dei parlamentari (mozioni, interrogazioni,..) Costituzione formale = facilmente identificabile, da integrare solo con leggi di revisione costituzionale: documento solenne, aspetto procedurale Costituzione sostanziale = aspetto contenutistico Costituzione materiale = concezione di C. Mortati  non è una fonte scritta nozione politologica: forze politiche e fini politici sono i due elementi che compongono la nozione di Costituzione materiale  forze politiche dominanti di un momento storico compongono la nozione Mondo di valori che si modifica, quando si modifica la costituzione materiale  anche la costituzione formale è costretta a trasformarsi quando cambia ls costituzione materiale  non è una fonte di diritto, ma un sistema di valori su cui si assesta la costituzione formale vivente

Aspetti fondamentali della Costituzione: proteiformità  si collega a un procedimento: atto, effetto e prodotto del procedimento posto in essere  divenire storico: processo e formalizzazione di un atto fra forze politiche diverse

FORME DI STATO

La forma di governo è il cuore della forma di Stato  relazione che intercorre tra elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e governo  rapporto tra libertà e autorità “Stato” = dal 1500/1600, dalla forma di stato assoluta  precedentemente è preferibile utilizzare il termine “ordinamento” che può essere patrimoniale o feudale = dal VII sec. fino al 1500 con l’avvento del Rinascimento, costituzione come un contratto perché feudale arriva da foedus = trattato oppure alluda al foedum = bene fondamentale della terra  ordinamento basato sul patrimonio e su certi contratti, non ancora propriamente uno Stato perché manca la nozione di sovranità modernamente intesa come indipendenza dallo straniero (esterna) e suprema potestà dei domini (interna) Mancano queste due concezioni di sovranità nell’ordinamento patrimoniale feudale, ma mancano anche i fini politici dello Stato  fine politico di consolidare la pace e il territorio per esigenze di conservazione: all’epoca invece l’unico fine è di dominare sul territorio inesistenza del fine politico Idea del termine Stato: nasce nel 1500 derivante da status  questo termine non nuovo diventa un termine che si usa ex novo perché si forma qualcosa di nuovo: lo Stato che si fonda sulla concezione di un soggetto persona giuridica inventata per un’esigenza di separare un soggetto fisico da una struttura giuridica  soggetto che incarna l’organo che esercita il potere, con capacità di distinguere fini privatisti e fini pubblicisti di garanzia del territorio, indipendenza reciproca, che nasce come potere unico, imprescrittibile e indivisibile

Senza il modello liberale non si comprende il modello democratico-sociale  Stato = struttura nuova che si era formata nel 1513 nel “Principe” di Machiavelli  inizia a essere fortemente utilizzato e sviluppato solo dal 1700/1800 circa Periodo dell’Umanesimo e Rinascimento in cui si riscopre il valore del mondo greco e i valori giuridici antichi: mondo della polis oligarchica + riforma protestante che vede la religione come instrumentum regni  grandi guerre di reigione: necessità di imporre l’ordine, con una struttura di potere organizzata Sviluppo dei traffici, commerci, scoperte scientifiche e geografiche : tentativo di capire come governare al meglio e puntare allo sfruttamento ottimale Jean Boudin: lo Stato deve rispettare le leggi eterne e crearne di nuove, essendo questa la prerogativa fondamentale statale; persona giuridica che si forma quando un popolo di un territorio si da un governo  soggetto nuovo dello Stato , che si pensa come diverso dalla persona fisica del monarca

Thomas Hobbes: lo stato di natura è terribile, non una cosa buona come prediceva Locke  pactum societatis = patto di società della formazione dello Stato  patto di soggezione tra il suddito e la persona giuridica statale = sudditi, non soggetti con diritti Persone fisiche che compiono concretamente i compiti dello Stato  imporre pace all’interno, e garantire confini sicuri contro lo straniero tramite:

  • burocrazia all’interno: consiglieri, amministrazione,…
  • esercito di professione all’esterno
  • potere tributario: tasse dello Stato, tesoro dello Stato  non tutte le risorse sono del sovrano assoluto Un embrione di divisione di poteri è già presente nello stato assoluto, ma la divisione dei poteri del 1700/1800 è basata su una migliore definizione dei poteri dello stato  all’epoca dello Stato assoluto = divisione a scopo efficientistico e organizzatorio, per attribuire competenze diverse a soggetti diversi: competenze minime dello Stato A mantenere separate attività normative e attività decisionali si badava poco: il principio dell’assegnazione delle funzioni fondamentali a Poteri distinti era un principio che doveva informare di sé ‘ordinamento ma tollerava varie eccezioni  eccezioni = potere del legislativo di pronunciare sentenze/emanare atti amministrativi sotto forma di leggi, facoltà dei poteri esecutivo e giudiziario di produrre formalmente norme giuridiche generali, diritto dell’esecutivo di regolare la propria organizzazione interna dell’aministrazione pubblica, diritto del giudiziario di disciplinare le proprie procedure,.. Non erano invece eccezioni, le ipotesi di parziale partecipazione o di interferenza e controllo di un Potere verso le attività che appartenevano a un altro Potere: l’effetto era quello di un blocco realizzato da un potere nell’iniziativa dell’altro  freno e bilanciamento, pesi e contrappesi presenti soprattutto i UK e USA = rallentamento della macchina statale

-- Assolutismo illuminato di Austria e Prussia: lo Stato nella vita economica per il cittadino, concezione evolutiva di Stato rispetto al semplice stato assoluto -- In Francia è presente una borghesia che conta poco dal punto di vista giuridico, ma che praticamente porta avanti lo Stato essendo l’anima dello stato dell’epoca come commercianti e mercanti  contrapposizione tra aristocrazia parassitaria legata al sovrano, e borghesia trainante che vuole assumere rilievo giuridico e politico, e non solo economico -- In UK lo stato assoluto è sempre stato limitato dal fatto che l’aristocrazia si allea con le classi economicamente dominanti

Il modello di stato assoluto fu travolto per cause economiche  nuove importanti classi sociali che si sviluppano dalla fine del Medioevo, economicamente trainanti, che vogliono accedere al potere e destabilizzare l’ancien regime Vogliono un nuovo regime non più assoluto Cambia la lingua di diritto: diritti soggettivi trascrivibili a una particolare persona che diviene cittadino nella vita politica dello stato  non più sudditi, ma soggetti aventi di diritti soggettivi  dichiarazioni per riconoscere e dichiarare i diritti, ponendo in ciò la loro certezza

TEORIA DELLA DIVISIONE DEI POTERI ( stato liberale ): teoria filosofica importante pratica, nasce affinchè le nuove classi sociali abbiano un riscontro giuridico e politico  esigenza di ridurre l’assolutismo del potere Teoria che viene poi inverata e concretizzata nelle costituzioni degli stati nuovi  John Locke fu il primo a parlarne

  • Potere legislativo : camera dei Comuni e camera dei Lords  Parlamento originariamente con natura giurisdizionale
  • Potere esecutivo del sovrano
  • Potere federativo : potere di stipulare foedera di politica estera Diversa è la visione di Montesquieu , che nel 1748 elabora la teoria della separazione dei poteri nell’”esprit de lois” Dopo pochi anni, la divisione dei poteri teorizzata da Locke degenera mancando di democraticità  Primo Ministro Sir Walpole che rimane in carica 20 anni

Secondo Montesquieu, solo un potere può limitare l’altro equilibrandosi tramite la democraticità Ognuno dei tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) ha una propria competenza specifica e divisa I poteri dello Stato realizzano le loto funzioni con un atto tipico, attraverso un meccanismo procedurale  scansione non simmetrica tra i 3 poteri dello Stato La classificazione liberale fa diventare essenziale la relazione norma generale-atto singolare

Deve essere affidato a un corpo di giudici capaci di giudicare imparzialmente e indipendenti dagli altri 2 poteri: il potere di nominare i giudici era solitamente attribuito all’esecutivo, ma si tentò di rimediare ad eventuali pericoli di influenze con l’inamovibilità del giudice e lo stipendio irriducibile Il giudice dovrebbe giudicare strettamente sulla base del diritto positivo prestabilito: condizione imprescindibile affinchè la sicurezza delle persone e delle cose dei cittadini non venga compromessa  le Corti devono rinunciare ad operare da semi- legislatori, e ridursi a bocca della legge: sistema giuridico composto da regole precise, semplici, coerenti e le sentenze dovrebbero essere applicazione di ferree deduzioni logiche Vanno protetti i diritti delle persone anche nei confronti degli atti illegittimi della p.a.: sottoposizione dell’amministrazione al controllo della giustizia

  • Uk e USA non vi furono problemi : le Corti giudicarono sulla legittimità dell’azione di funzionari e agenti della Corona o dello stato grazie alla struttura del common law
  • Europa sorsero problemi a causa della speciale concezione della divisione dei poteri che i liberali francesi abbracciarono: una genuina divisione dei poteri, secondo i liberali francesi, implicava l’assenza di ogni interferenza tra poteri e alle Corti si doveva inibire ogni giudizio sugli atti della p.a. Gli sviluppi del costituzionalismo francese e europei continentali hanno riparato a questa assenza  nell’amministrazione francese crebbe la figura del Consiglio di Stato, organo che sindacava la validità dell’azione amministrativa: giudizio proveniente dall’interno dello stesso potere che si rese indipendente dall’esecutivo e divenne un vero giudice, rappresentando un ramo speciale ma effettivo ed importante del potere giudiziario Gli altri ordinamenti europei o si adeguarono all’ UK, oppure istituirono anch’essi, accanto alle Corti ordinarie, dei tribunali amministrativi Qual è il sistema di controllo più efficace? Quello inglese delle Corti ordinarie, o quello francese del giudice amministrativo?  incolmabile necessità di provvedere a una tutela

LIBERTA’ E DIRITTI CIVILI NELLO STATO LIBERALE

Il modello liberale inglese nasce 100 anni prima del modello liberale francese  diverso assetto tra il rapporto tra i ceti sociali : diversità tra i due modelli di stato liberale Nasce uno stato interventista : convincimento che lo stato debba corregere abbastanza largamente i modi e i risultati dell’operare delle libertà individuali  lo stato interviene attivamente per favorire lo sviluppo + desiderio crescente di uguaglianza sostanziale Individuo = valore da tenersi al centro delle cure dell’ordinamento e a cui spettano diritti fondmentali Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789: libertà, proprietà, sicurezza ma soprattutto uguaglianza  uguaglianza proclamata, ma di facciata, di carattere formale ossia solo nell’apparenza Libertà e diritti civili : libertà dell’uomo nella vita sociale, del singolo, libertà di carattere negativo: libertà agli arresti arbitrali, libertà di manifestazione del proprio pensiero (libertà morale = nasce come libertà di pensiero religioso, che non comprende necessariamente la libertà di culto) , libertà di stampa, politiche e economiche (stato liberale contrario alle associazioni) Le libertà civili non sono le uniche ad essere fondamentali per il cittadino, ma va generalizzata anche la garanzia di natura economica  art. 17 della Dichiarazione del 1789: la proprietà è sacra ed inviolabile

Diritti di natura politica : pochi articoli ad essi dedicati della Dichiarazione del 1789 Art. 3: esistenza della sovranità nazionale = assetto organizzativo legato alla rappresentanza popolare  nazione legata al Terzo Stato: possidenti, imprenditori, commercianti che si fregiano del titolo di componenti di questa nazione, in quanto economicamente dominanti Differenza sostanziale tra elettorato attivo e passivo  diritto politico limitato alla parte dominane della popolazione Assemblee elettorali che votano i rappresentanti aventi capacità tributaria: solo quelli che pagano un ributo fondamentale, sono soggetti aventi diritto attivo e passivo di elettorato  il diritto politico è importante, ma non era fondamentale; compone gli organi rappresentativi Imperfetta rappresentatività della forma di stato: limitazione dei diritti politici Suffragio censitario ed elitario, dove il censo (= contribuzione economica) è importante per definire la partecipazione dei soggetti a questo diritto

Diritti sociali : aspetti embrionali dell’epoca  piena attuazione solo in caso di ampie risorse economiche, che all’epoca non erano presenti  minimo livello di partecipazione statale in ambiti di bisogno e necessità: prima Costituzione del 1791, nella prima parte dedicata alle disposizioni fondamentali garantite dalla Costituzione: cercare di realizzare delle forme di soccorso pubblico, generalizzazione dell’istruzione pubblica,.. cenni brevi Dichiarazione dei diritti del 1793: riferimento preciso ai soccorso pubblici statali, come debito sacro dello Stato di occuparsi delle persone che sono in uno stato di bisogno e necessità  art. 21, 22: istruzione pubblica alla portata di tutti Si tenta di rendere validità giuridica alla Costituzione francese del 1798  lo Stato può fare poco, a causa della minima leva tributaria presente all’epoca

Centralità delle libertà civili ed economiche garantite a tutte; diritti sociali solo accennati a causa della mancanza di fondi dello Stato  modello liberale destinato a trasformarsi, a causa di contingenze economiche, e si affaccia un altro modello di stato che si sviluppa inizialmente con fatica Il modello liberale non si affievolisce lentamente, ma viene travolto da forme di stato differenti che puntano a una maggiore organizzazione  socialità diffusa: contrapposizioni sociali molto forti, causato dall’accentramento dei poteri per arrivare a una migliore organizzazione statale (fascismo,..)  involuzione violenta del modello di stato, che dopo modelli autoritari si passa a un desidero comune di eguaglianza comune che è il valore fondativo del modello dello STATO LIBERAL-SOCIALE Principio fondamentale dell’eguaglianza sostanziale + uguaglianza formale nello stesso articolo (Italia) o in due articoli differenti (Spagna)  ITALIA: giustappone i due princìpi: quello antico formale, e quello innovativo sostanziale = prima è venuta l’eguaglianza formale, in seguito ciò si è evoluto fino ad arrivare all’eguaglianza sotanziale  ricollega i due princìpi: la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale

I POTERI NELLO STATO SOCIALE

Modelli nuovi di funzionamento dello Stato che arricchiscono la tripartizione dei poteri di Montesquieu  innovazioni L’organizzazione statale sociale è essenziale e articolata: 5 poteri a cui si aggiunge, a seconda delle forme di governo, la figura del capo dello stato (monarca o presidente) come potere apolitico e neutrale  più rigorosamente parlamentare è la forma di governo, tanto più neutralizzata è la carica del capo dello stato (UK, Svezia,..)

  1. POTERE LEGISLATIVO

Molti componenti, frazionato politicamente, raramente svelto nell’assumere decisioni  necessità di essere rapido e produrre celermente atti normativi Si occupa di vari fini: diverse persone, condizioni sociali, vita economica, vita sociale,.. crescono esponenzialmente gli scopi: necessità di grandi masse normative celermente  diventa il secondo protagonista Prodotto del Parlamento: legge formale = legge del Parlamento  può essere piegata diversamente rispetto al modello liberale, per andare in contro agli scopi che persegue: perde in generalità ed astrattezza (rivolte a particolari settori) e diventa complessa nella scrittura che provoca problemi nell’interpretazione giuridica Problema anche di concorrenza da parte di altr fonti, che diventano dominanti all’interno dell’ordinamento  uno degli atti, non l’unico atto  concorrenza di altre fonti che nel modello liberale non esistevano

  • fonti primarie dell’esecutivo , del potere governante: atti primari dell’esecutivo che nel modello liberale non erano presenti, e diventano invece centrali e dominanti nel modello sociale: d.l., riforme legislative, t.u., realizzati dal potere governante con deleghe del legislativo  autonomia e poteri della p.a. maggiormente nel common law che nel civil law Non si sono mai confeiti a organismi amministrativi poteri di imporre sanzioni restrittive della libertà personale, e contro i giudizi di organi amministrativi è sempre possibile il ricorso all’autorità giudiziaria L’attività dell’amministrazione cessò di essere una serie di sporadici atti di esecuzione d norme, e divenne un flusso di procedimenti amministrativi  si impose alle autorità procedenti obblighi di previa consultazione dei soggetti individuali e collettivi i cui diritti e interessi verrebbero toccati dall’attività provvedimentale + dovere di motivazione del provvedimento Anche il giudiziario ha dovuto assistere a un deflusso verso l’amministrazione di competenze in materie contenziose che avrebbero dovuto spettargli  opera delle Corti di continua ricucitura e assemblamento di complessi normativi coerenti di segmenti separati e spesso divergenti per ispirazione  il giudice nello stato sociale lavora sotto un vincolo che lo lega alle norme date, ma anche come un rilevante cooperatore allo sviluppo del sistema normativo Nel XX secolo si sviluppano scuole di pensiero che riconoscono e propugnano la partecipazione creativa della giurisprudenza all’evoluzione degli ordinamenti = rivolta contro il formalismo giuridico
  • concorrenza verticale : stato-regione, stato-enti pubblici,.. a causa della ditribuzione verticale dei 3 poteri negli ordinamenti democratici Problemi di classificazione del sistema delle fonti  criterio della separazione delle competenze ; difficoltà maggiore anche dei cittadini rispetto al criterio di base della gerarchia delle fonti
  • concorrenza derivata dall’UE : problematica a causa di regolamenti e direttive come fonti dell’UE  i regolamenti si riflettono immediatamente nell’ordinamento senza soluzione di continuità, mentre la direttiva deve essere assunta internamente e resa effettiva nell’ordinamento statale attraverso atti normativi esecutiviche realizzino lo scopo indicato nella direttiva stess In entrambi i casi, si ha una concorrenza comunitaria Generalizzazione del suffragio che diventa universale, e la rappresentanza è effettiva e non più ristretta a pochi censi

Si tende a un bicameralismo diseguale, in cui si vuole conservare una Camera priva di legitimazione democratica togliendole però potere politico effettivo: preminenza della Camera popolare, che decide La funzione normativa è in parte migrata all’esecutivo e all’amministrazione: la vera tipica funzione del legislativo è la funzione della solenne convalidazione, integrazione e reiezione dell’indirizzo politico stabilito dal Potere governante dello stato  le Camere controllano l’azione dell’organo cui è affidata la guida complessiva dello stato: indirizzo politico convalidato dal legislativo Nella divisione attuale, al legislativo deve essere data la facoltà di bloccare le scelte di indirizzo politoco del governo: potere di

traduzione e trasmissione dell’impulso, anche cnetro istituzionali di possibile resistenza e di normale integrazione In condizioni normali, legislativo ed amministrazione traducono le misure dell’indirizzo stabilite dal Potere governante negli atti di loro competenza richiesti dal sistema costituzionale o dalle leggi  in condizioni normali, legislativo amministrazione e giudiziario non si limitano a trasmettere le misure di indirizzo del potere governante, ma le integrano con apporti robusti di notevole rilevanza complessiva, così come anche fa la Corte Costituzionale Il legislativo arricchisce il sistema normativo con leggi fuori dal programma del governo; l’amministrazione fa a sua discrezione atti per cui il governo non ha emanato direttive e decide poi in autonomia nelle aree che la Costituzione o le leggi le affidano sottraneodle alla sorveglianza del governo; il giudiziario, con la giurisprudenza creativa, contribuisce all’evoluzione del sistema normativo; la Corte Costituzionale individua e protegge nuovi valori che l’indirizzo del governo ha lasciato scoperti  comando del Potere governante

L’attuale potere governante, secondo alcuni, richiamerebbe al pensiero la monarchia dei tempi lontani, con l’unica differenza che il potere governante sarebbe una monarchia elettiva  è inserito in una divisione dei poteri, non può sostituirsi agli altri poter né determinarne la composizione, e questi costituiscono freni e integrazioni per il governante Nemmeno regge l’eventuale parallelo con le monarchie limitate dell’epoca liberale, che erano chiuse in un sistema di poteri divisi ma, al contrario del potere governante, non facevano i conti con i condizionamenti della democrazia Aberrante inoltre un eventuale accostamento alle figure dei dittatori degli stati autoritari nazionasocialisti e comunisti oggi, che incorporano versioni dell’antichissime categoria dei poteri concentrati L’attuale schema divisorio è solo una costellazione di valori che ha influito sui modi diversi in cui nei vari ordinamenti sono state organizzate le strutture dello stato apparato: queste strutture hanno sempre incontrato ostacoli molteplici e poderosi sulla strada di una realizzazione piena delle attività che loro prescrivevano la Costituzione, le leggi, i regolamenti…  per via dell’enorme estensione raggiunta dallo stato, la capacità dei sistemi statali di plasmare secondo loro volontà la realtà sociale effettiva è nell’insieme molto minore di quella dei sistemi liberali del XIX secolo Oggi il potere governante incontra spesso limiti invalicabili che lo arrestano: non di rado non si riesce a tutelare valori di cui il Potere governante dovrebbe essere il primo guardiano (es: mancata tutela di interessi che si conciliano con le esigenze di equilibrio del bilancio e dell’economia) poiché difetta il potere di imporre a una società democratica le soluzioi politico-giuridiche che le sarebbero adeguate

La divisione liberale dei poteri aveva puntato ad offrire al cittadino il massimo possibile di certezza del diritto: prevedeva la posizione di un diritto oggettivo con poche e semplici norme, pochi poteri amministrativi, giurisdizione logico-meccanica  nello stato moderno, la certezza del diritto è diminuita: attività normativa e di risoluzione di controversie sono state trasferite nelle competenze di organi della p.a.  spesso lo stesso organo amministrativo detta le norme, le applica e giudica sanzionando Grande velocità con cui masse di norme si rinnovano nel tempo: ciò che conta è il fatto che le norme mutano di giorno in giorno, e il diritto è un sistema stabilte  la nuova divisone dei poteri ha conservato della vecchia il fondamentale prncipio garantista del controllo giurisdizionale dell’attvitità amministrativa e l’ha rinforzato: il cittadino può sempre pretendere che lo stato rispetti il diritto L’uomo occidentale sa che egli e le sue cose si trovano nelle mani di uno stato che si comporta come un buon padre di famiglia, ma che provvede in coninuo ai bisogno dei cittadini variando le provvidenze che li concernono  il cittadino per curare gli interessi si organizza per indurre lo stato a immettere nel diritto un numero maggiore di norme e provedimenti che gli giovano La normazione, l’amministrazione e il giudizio sono oggi variamente distribuiti in ordine sparso tra i poteri che compongono lo stato: permane una certa garanzia tra funzioni e atti, ma la certezza del diritto si dissolve  importa maggiormente che il diritto sia equo = che lo stato provveda ai bisogni dei cittadini  equità vs certezza

  1. AMMINISTRAZIONE

Emana oggigiorno cospicue quantità di norme e decide su masse di situazioni contenziosa: realizzazione di interesi pubblici mediante atti normativi e amministrativi-puntuali o quasi-giudiziali, da compiersi nel rispetto delle leggi e delle direttive del govenro, ma anche espressivi di scelte discrezionali autuonome degli organi pocedenti

  • amministrazione dipendente  dal potere governante: soggetti a livello provinciale o comunale, collegati al centro dello Stato (sindaco, prefetto, questore,..) Alta quantità degli addetti, agiscono con l’atto provvedimentale che diventa sempre più significativo e meno concreto  atto con cui ci si rivolge a un numero limitato di cittadini Il provvedimento amministrativo si rivolge a grandi masse di persone, mentre nel passato si rivolgeva a soggetti individuati concretamente Esiste una procedura formalizzata per emanare procedimenti amministrativi, mentre in passato non era presente: autentiche leggi che definiscono le modalità con cui i provvedimenti vengono realizzati  procedimento amministrativo che diventa simile a un autentica procedura giurisdizionale, cercando di rendere motivata l’attività della p.a.
  • amministrazione indipendente  Nasce nel modello liberale dello stato americano, e si sviluppa poi nel modello europeo iventando sempre più centrale : (1832-1850) organi con funzioni meramente consultive in alcuni ordinamenti del Connecticut, Rhode Island, NY,.. e anche in altri ordinamenti dal MidWest  organi piccoli, la cui formazione è prevista da alcune leggi: consulenza come commissioni su trasporti, beni pubblici,.. = weak commissions 1887 : Formazione dell’Interstate commerce commision che sarà la prima strong commission, rivolta a grandi masse di utenti relativa ai servizi di trasporto a livello della federazione  servizi pubblici garantiti da grandi imprese private, e ci si chiede come disciplinarli al meglio: legittimati dallo Stato, tentarono di garantire un servizio efficace non eccessivamente oneroso per i commerci  trasformate le commission, nate pochi anni prima, facendole diventare soggetti significativi e ritenendole parti dell’amministrazione, cui sono dedicate leggi del Parlamento Leggi formali in cui sono indicate le modalità di creazione, le competenze e le caratteristiche fondamentali delle commissioni, dipendenti solo dal potere del Congresso La Commissione dei trasporti del 1887 è la prima strong commission: competenza al Presidente di nominare i soggetti delle commissioni, con poteri di nomina controbilanciati dal potere del Senato che ratifica la decisione, ma sono indipendenti dal potere governante perché non possono mai essere revocati dal Presidente  indipendenza delle commissioni rispetto al potere governante, differenziandole dall’amministrazione dipendente Attività di normazione (regolamenti, non fonte primarie) + attività di controllo e applicazione delle norme + attività di erogazione di sanzioni amministrative appellabili davanti lla magistratura attività di applicazione concreta, maggiormente esecutiva 1923 – 1945: esponenziale sviluppo di queste commissioni  necessarie leggi per il procedimento amministrativo: tramite altri esperti esterni alle commissioni  confusione di poteri

ITALIA: Odierna amministrazione dipendente lontana dall’antica confusione di poteri  tecnici prestati all’amministrazione dello Stato per alcuni anni, occupandosi di settori sensibili legati a importanti diritti fondamentali del cittadino con attività di applicazione concreta maggiormente esecutiva  varia dai Paesi il modo di nomina dei vari componenti Le commissioni italiane non sono perfettamente paragonabili a quelle americane, in quanto in quelle italiane mancano i poteri di normazione Il modello italiano di formazione di questi organi  commissioni comporte in manieta particolare, per lallontanarle dal governo, nominate attraverso una determinazione di intese delle camere parlamentari Oggi la loro figura è diminuita considerevolmente, ma una volta erano soggetti che venivano nominati al loro incarico per la loro imparzialità  i due Presidenti sceglievano i membri delle commissioni, garantendo l’indipendenza dal potere politico del Governo: i due presidenti non scelgono sulla base di consulenze, ma anzi non si consulta nessuno Le authorities sono realizzate con un altro meccanismo, sempre indipendentemente dal Governo: approvazione della camere con maggioranze qualificate o con voto limitato Per quanto riguarda la competenza, varia dal modello americano: si occupano comunque di temi sensibili riguardanti i cittadini

  1. GIUDIZIARIO

È stata mantenuta l’indipendenza dei giudici, che si nominano da parte di autorità governative dopo pareri di organi amministrativo-giudiziario o professionali, ed è stato mantenuto il principio dell’inamovibilità e il principio per cui gli atti della p.a. sono sempre soggetti al controllo di legittimità del giudiziario La dislocazione nella sfera dell’amministrazione di molti affari contenziosi e la mutata natura della stessa attività interpretativa rendono manifesta l’insufficienza della definizione che l’età liberale dava del giudiziario  Non spetta più al giudiziario la definizione di ogni possibile lite: le Corti decidono solo in seconda battuta, dopo che le controversie sono già state giudicate da organi amministrativi e la loro opera non si riduce più a meri esercizi di giurisprudenza meccanica Funzione di garantire in via definitiva, da una posizione di indipendenza e terzietà, la corretta applicazione del diritto alle situazioni concrete, nei confronti dei soggetti privati e pubblici, contribuendo allo sviluppo del diritto Si passa dal concetto di decisioni di liti, al concetto di terzietà inerente al giudizio del giudice  garante imparziale della corretta applicazione concreta del diritto nell’ambito dell’ordinamento E’ stato abbandonato l’ideale del giudice come mero portavoce della legge

  1. CONTROLLO COSTITUZIONALE

Giustizia costituzionale = strumento di garanzia del rispetto della Costituzione, modalità con cui si controlla il rispetto delle previsioni costituzionali e competenze di organi sul controllo di legittimità costituzionale  la Costituzione italiana del 1948 prevede due garanzie costituzionali: Corte Costituzionale + procedimento aggravato di revisione Gli oggetti della giustizia costituzionale si sono estesi dalla risoluzione dei conflitti tra ordinamento centrale e soggetti periferici, dalla valutazione del rispetto costituzionale da parte della legge, alla tutela dei diritti fondamentali, sio al controllo sul corretto svolgimento di elezioni e referendum  attività proteiforme distinta in: giudizia federale, giustizia dei poteri, giustizia delle leggi, giustizia sociale, giustizia politica L’unico soggetto che può capire quale sia il flusso dell’ordinamento e quale legge applicare, è il giudice  il giudice è inamovibile, possibile rimuoverlo solo per reati gravi con l’impeachment: indipendente, imparziale

La Costituzione non può essere disattesa dalla legge: di fronte al popolo che parla (Costituzione), i legislatori (legge) devono cedere il campo  si instaura un rapporto gerarchico in quanto la Costituzione è una solenne fonte del diritto Meccanismo all’americana in modo diffuso, fatto da tutti i giudici  possono non applicare una regola perché illegittima illegalmente: quando il contrasto è intollerabile, interviene la Corte Suprema quando la parte processuale impugna la decisione davanti alla Corte Suprema  principio della rightness per cui la Corte suprema non interviene tempestivamente, ma fa sì che vari giudici nell’ordinamento ragionino su quel problema di costituzionalità, e quando diviene maturo decide se occuparsene o meno  impugna la questione e può arrivare a pronunciare che la norma non può più essere applicata, perché incostituzionale La disapplicazione della Corte Suprema causa il principio dello stare decisis = obbliga le Corti inferiori a uniformarsi al suo giudicato (principio del precedente obbligatorio) e ricostituisce un’armonia effetto erga omnes alle decisioni della Corte Suprema

  • sistema giurisdizionale accentrato : (AUSTRIA)  H. Kelsen (1920) è chiamato ad aiutare il giudice costituzionale austriaco, e sostiene opinioni diverse da quelle americane dell’USA, temendo il potere dei giudici , in quanto in Austria non vige il principio dello stare decisis  Corte a hoc per frenare le tendenze antidemocratiche della magistratura E’ necessario un soggetto/organo ad hoc, che abbia il monopolio di questo controllo  serve un soggetto competente che si contrapponga alla legge formale, ricostruibile come un legislatore negativo = meccanismo di “abrogazione”, che monopolizza la competenza e si contrappone in negativo alla legge formale Solo al governo federale e agli esecutivi degli stati membri della federazione viene data la possibilità di attivare il controllo di costituzionalità delle leggi, anche se era garantito il ricorso diretto ei cittadini alla Corte quando eccepivano lesioni dei loro diritti fondamentali da parte di un atto amministrativo 1929: revisione costituzionale con cui l’Austria approva la legittimazione della Corte suprema e della Corte di giustizia amministrativa a sollevare qlc ulla leggi  le caratteristiche iniziali furono modificate: natura non solo astratta, ma anche concreta 1975: revisione che consentì anche ai giudici di seconda istanza di sollevare qlc delle leggi  inizia un sistema ibrido: Il meccanismo diffuso è successivo all’entrata in vigore della legge, e consente a tutti i giudici di occuparsi di un problema di costituzionalità  Kelsen teorizza un giudizio aprioristico della legge non ancora in vigore, attivata da un organo politico, strozzando il ricorso alla costituzionalità 2015: attribuire a tutti i giudici ordinari e amministrativi la competenza a sollevare qlc verso i regolamenti e le leggi Il monopolio fa sì che qualunque q.l.c. sorga, il problema sia risolto da una Corte ad hoc che abbia come funzione solo questa, con appunto una funzione accentrata  efficacia erga omnes, su casi pendenti e futuri
  • ibridazione : Questi due modelli convergono e si ibridano: il controllo europeo si distacca dai due tipi di modelli di controllo, perché se ne crea un terzo dall’ibridazione dei due  si cerca di unire gli aspetti importanti dei due modelli, appartando le criticità: il problema di costituzionalità appare concretamente durante l’applicazione di una legge, non a priori in astratto prima della sua emanazione  diffusione + affidare a un monopolio di controllo la dichiaratoria di incostituzionalità La decisione finale spetta alla Corte Costituzionale che decide in decisivo, dopo che le sono giunte varie q.l.c.

Esigenza di introdurre forme di controllo del rispetto da parte del legislatore e da parte dei poteri dello Stato, della uspremazia costituzionale  in molti ordinamenti africani ispiratisi al modello francese o al sistema diffuso di common law, tale giustizia non ha potuto consolidarsi: imperfetta stabilizzazione dell’ordinamento, instabilità della forma di governo, segmentazione della società su base tribale, mancanza di un potere giudiziario affidabile,.. Ove la giustizia costituzionale si sia consolidata, si è realizzata con modalità diversificate: vi sono molti aspetti comuni Le Corti Supreme nei sistemi ispirati al controllo diffuso sono composte da giuristi competenti nominati dal vertice del potere esecutivo con l’assenso di una Camera, nei quali l’organo parlamentare esprime la partecipazione indiretta delle entità federate Le Corti Costituzionali sono composte da membri eletti da organi politici provenienti da magistratura, professioni forensi, carriera accademica,..  sono in genere le Camere chiamate a scegliere i componenti degli organi della giurisdizione accentrata Esigenza di garantire un qualche legame tra queste ultime e gli organi parlamentari legittimati democraticamente dall’elezione dei cittadini: in tal modo, il controllore gode della fiducia dell’organo controllato che ha contribuito alla sua elezione Negli ordinamenti federali il principio democratico si sposa al principio federale, attraverso la competenza affidata all’assemblea ch rappresenta gli Stati componenti della federazione Sono esemplari le modalità con cui si compone la Corte Costituzionale italiana la cui formazione manifesta un congegnato equilibrio essendo la scelta operata da parte delle Camere parlamentari in seduta comune a maggioranza qualificata, dal PdR e dai membri delle supreme magistrature  modalità di elezione che esprime una visione politica, una visione istituzionale euna visione giudiziaria Vi sono inoltre anche sistemi in cui l’esigenza di assicurare un’efficace garanzia del pluralismo etnico-linguistico si riflette sulle composizione della Corte (Belgio, Canada,..)  non mancano infine Corti nelle quali il pluralismo sociale ha trovto attuazione attraverso un seggio che esprima l’appartenenza razziale, religiosa, etnica o di genere (USA) L’indipendenza e l’imparzialità risultano comunque assicurate: garanzie di lunga permanenza, immunitò, requisiti di competenza e necessità di requisiti di natura etica assicurano un efficace esercizio delle funzioni Il controllo giurisdizionale è prevalente, soprattutto quello accentrato  la diffusione non ha però annullato le numerose forme di controllo di natura politica, preventive all’entrata in vigore della legge e poste in essere dal Capo dello Stato dopo l’approvazione delle Camere: composti da giudici o aventi funzione di consulenti al potere politico

Tendenziale confluenza e ibridazione dei modelli giurisdizionali: molte Corti supreme diffuse siano giunte ad accentrare progressivamente e monopolizzare le funzioni di valutazione della costituzionalità Se negli ordinamenti di common law è pienamente riconosciuto il valore della sentenza delle Corti suorema,anche gli ordinamenti di civil law accettano l’attività creativa e ricostruttiva delle previsioni della Carta fondamentale, operata dal giudice costituzionale Anche in sistemi accentrati, un ruolo significativo è dato ai giudici comuni: in alcuni ordinamenti latino-americani ai trattati sui diritti fondamentali si assicura lo stesso valore della Costituzione, e i giudici sono chiamati a valutare le norme legislative  UE: lo Stato si obbliga al rispetto della normazione proveniente dall’organizzazione sovranazionale, ed il giudice comune compie un controllo di compatibilità tra norme interne e regole sovranazionali  trasformazone delle relazioni tra giudici comuni e Corti costituzionali Alle Corti di giustizia dell’UE e a quella europea dei diritti dell’uomo, la dottrina guarda come a organi che realizzano funzioni assimilabili a quelle delle Corti Costituzionali  la Corte di giustizia svolge funzioni di natura materialmente costituzionale controllando il rispetto dei trattati istituivi delle CEE e dell’UE; la Corte Europea dei diritti dell’uomo svolge un ruol essenziale garantendo in via sussidiaria ai cittadini degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa il rispetto dei loro diritti  non sono parificabili ad autentiche Corti Costituzionali, anche se la CEDU del 1950 costituirebbe un bill of rights di natura paracostituzionale, mentre le norme del diritto primario europeo in tema di diritto sarebbero parametro assimilabile ad atti di natura costituzionale Le Corti garantiscono un fruttuoso sincretismo giurisdizionale in materia di posizioni giuridiche soggettive, imponendo tale Convenzione come il livello essenziale delle garanzie per i cittadini  giustizia costituzionale = elemento indefettibile dello Stato democratico La natura giurisdizionale o politica del controllo si collega all’organo che è tenuto a controllare e giudicare  i giudici costituzionali sono aristoi componenti il corpo aristocratico, che controllano l’osservanza e il rispetto delle leggi Collegamenti forti tra meccanismi politici di controlllo, e controllo giurisdizionale diffuso Un principio di un ordinamento trasmigra in un altro ordinamento, e cambia adattandosi alla situazione ed esperienze concrete  confluenze comuni  La creazione è sempre stata un grande valore, già da Montesquieu che ne teorizza l’ideale di un giudice bocca della legge per evitarne la creazione di diritto Differenze tra gli ordinamenti = differenze culturali e di clima giuridico, di ragionamento…

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NEI VARI STATI

GERMANIA: unisce al controllo sulla legge, l’esame sul rispetto delle competenze fra federazione e Laender e tra Laender, la garanzia dell’autonomia dei Comuni, l’esame di costituzionalità dei partiti politic, la proclamazione di decadenza del cittadino da alcuni diritti fondamentali di cui abbia abusato  questione solllevabile solo se vi è una ragionevole certezza + possibilità del ricorso diretto dei singoli Il Tribunale federale tedesco può decidere dell’incostituzionalità senza pronunciare la nullità, e può valutare utile il non emettere decisioni di incostituzionalità per consentire al legislatore di provvedere prima di una sentenza definitiva AUSTRIA: controllo di legittimità dei regolamenti e atti amministrativi, esami dei conflitti di competenza nelle relazioni tra federazione e sui componenti,..  leggi auto-applicative L’aspetto più significativo del sistema austriaco riguarda la disciplina costituzionale degli effetti della decisione di incostituzionalità: effetti solo per il futuro ITALIA: competenze di controllo delle sole leggi e atti parificati, potere di giudicare sui conflitti di attribuzione tra gli enti statali, ammissibilità del referendum abrogativo,..  la minoranza parlamentare non può agire in via di azione contro una legge approvata dalla maggioranza (accade il contrario invece in Spagna e Germania) Si è ritagliata meccanismi decisionali efficaci e sofisticati, rispetto all’alternativa pronunce di accoglimento-rigetto: sentenze che modulano gli effetti delle decisioni, che ammoniscono il legislatore, che indicano princìpi a cui deve attenersi,.. SPAGNA: conflitti di competenza tra stato e comunidades autonomas, controllo di legittimità  il giudice può sollevare la questione in caso di rilevanza e non manifesta infondatezza L’amparo spagnolo non può essere utilizzato per privare di efficacia una fonte legislativa lesiva di diritti fondamentali, come invece accadrebbe per le leggi auto-applicative che non abbiano necessità di atti amministrative per essere applicate (Germania e Austria) Tribunale spagnolo (e tedesco) = controllare dei giudici, non del legislatore  sistemi per realizzare un vaglio preventivo all’ammissibilità di tali ricorsi: l’amparo sarà esaminato dal Tribunale costituzionale sove dove dotato di speciale rilevanza costituzionale per interpretare/applicare/garantire efficacia alle norme costituzionali, o determinarne il contenuto dei diritti ondamentali BEGLIO: Cour d’Arbitrage cui è stato affidato il compito di far convivere enti pubblici territoriali (Regioni) e funzionali (Comunità) nel quadro di uno Stato trasformatosi da unitario in federale  ha visto modificarsi la sua natura, da risolutore di conflitti a garante dei diritti dei cittadini tutelando i diritti fondamentali: nel 2007 ha cambiato nome in Corte Costituzionale (=controllo delle leggi, azione su attivazione dei pubblici poteri e delle persone fisiche e giuridiche)

Gli ordinamenti degli Stati dell’Europa centro-orientale si sono orientati ad accogliere il modella della giurisdizione di costituzionalità accentrata  trasformazione della forma di Stato da socialista a democratica: hanno adottato forme di controllo di costituzionalità particolarmente articolate, di tipo successivo ma anche preventivo all’entrata in vigore della legge La maggior parte ammette controlli anche astratti e successivi, o per via incidentale su leggi già entrate in vigore

1972 l’European Communities Act ha sancito l’adesione alla CEE dell’UK 1998 lo Human Rights ha incorporato nel diritto inglese la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, imponendo ai giudici di interpretare le leggi in modo che non siano in contrato con questi due atti  in caso di violazione, la legge non può essere sospesa, ma i giudici delle Corti superiori emettono una dichiarazione di incompatibilità e il Parlamento potrà modificare l’atto normativo 1998 i Devolution Acts (leggi disciplinanti il decentramento dell’UK) = hanno garantito uno status particolare a Irlanda, Scozia e Galles e si è adottato un controllo simile a quello giurisdizionale accentrato affidato alla Supreme Court  fu introdotta nel 2005 ed è divenuta la più elevata Corte del Regno = valutazione in via d’appello dei casi civili e penali, ed esami della corretta distribuzine di competenza tra i territori evoluti e l’ordinamento centrale  funzioni tipiche della Corte Costituzionale Ciò che distingue questo tipo di sindacato giurisdizionale dall’attività delle Corti costituzionali è il fatto che agli organi che realizzano tale controllo non è lasciata l’ultima parola nei confronti del legislatore  nel sistema britannico la legge non potrà mai essere privata di efficacia

- Controllo debole di costituzionalità = equilibrato rapporto tra i poteri dello Stato da cui scaturisce un dialogo tra i poteri

politici e i giudici, senza che a questi rimanga l’ultima parola  ordinamenti nordici e di matrice anglo-sassona e di

commonlaw: cntrollo preventivo del rispetto da parte delle leggi degli atti di rango legislativo o costituzionale, e in ultimo grado di giurisdizione la valutazione dei rispetto di tali diritti verso le leggi già approvata

- Controllo forte di costituzionalità = controllo esercitato in molti ordinamenti EU a giurisdizionale accentrata dalle Corti costituzionali che dichiarano illegittime le fonti primarie, sia il controllo delle Corti supreme nei sistemi a giurisdizione diffusa nei quali i giudici disapplicano le norme legislative, realizzando un sostanziale monologo e detenendo l’ultima parola

NUOVA ZELANDA e AUSTRALIA: Carte dei diritti di rango normativo primario, il cui rispetto si considera essenziale  meccanismi di dichiarazione di incompatibilità in caso di leggi con questi atti contrastanti: è inibita la disapplicazione dei giudici e la sovranità del Parlamento deve rimanere salda, potendo solo il legislatore provvedere alla rimozione del contrasto CANADA: Carta dei diritti e delle libertà che i giudici e la Corte suprema sono incaticati di far rispettare  Carta avente rango costituzionale, anche se il legislatore gode di un particolare privilegio: il Parlamento può introdurre disciplina legislative che limitano alcuni diritti fondamentali per un tempo non superiore ai 5 anni Le questioni riguardanti la possibile lesione delle disposizioni costituzionali possono pervenire alla Corte Suprema attraverso i successivi appelli  i singoli che hanno un reale interesse possono adire la Corte in via di appello, perché pronunci una dichiarazione di invalidità La Corte può anche essere incaricata di un giudizio astratto e preventivo, su cui le Camere o il Governo possono chiedere un parere INDIA: sistema simile al modello inglese di common law, ma a base religiosa e consuetudinaria  risoluzione dei ricorsi diretti presentati dai singoli per la lesione dalla legge o atti amministrativi di diritti fondamentali + possibilità di garantire efficacemente tali posizioni giuridiche soggetive grazie a un ampio ventaglio di strumenti come il potere di ingiunzione per garantire la reintegrazione del dirittto violato + azioni attivabili da più soggetti non lesi, ma esercitanti azioni di tutela di interesse diffusi o collettivi SUDAFRICA: potente Corte Costituzionale che esercita le competenze di controllo di costituzionalità all’interno di un sistema a giurisdizionale di costituzionalità diffuso  controllo di costituzionalità + rende efficaci le dichiarazioni di illegittimità delle leggi pronunciate da giudici inferiori + possono giungerle impugnazioni preventive o anche successive ed astratte + forme di ricorso in appello nell’interesse generale della giustizia GIAPPONE: unisce la competenza di un organo giurisdizionale di ultimo grado all’esame delle questioni di rilievo costituzionale  raramente disapplica le leggi, manifestando un elevato livello di deferenza verso il legislatore: è la Corte più conservatrice del mondo

AMERICA LATINA: Gran parte degli ordinamenti iberoamericani garantisce forme specifiche di tutela della libertà personale affidati a organi giurisdizionali (habeas corpus), e meccanismi di tutela della riservatezza della vita privata e dei dati personali (habeas data)  vi sono anche forme di azione popolare che consentono a tutti i cittadini di impugnare atti legislativi o di natura secondari contrari alle disposizioni costituzionali Gli stati dell’America Latina sono passati dal controllo di natura politica garantito all’interno del procedimento legislativo alle Camere Parlamentari, al sistema nordamericano della giurisdizione diffusa  l’evoluzione più recente ha portato gli ordinamenti dell’America Latina a introdurre o Corti Costituzionali (prgani del potere giudiziario o giudici speciali), o Salas specializzate nel controllo di costituzionalità e poste all’interno della Corte suprema

  1. Ordinamenti che adottano un sistema diffusa (Argentina)
  2. Ordinamenti che disciplinano un controllo accentrato (Uruguay)
  3. Ordinamenti misti che conoscono forme di controllo diffuse e competenze accentrate in Corti tribunali costituzionali (Brasile) Alcuni ordinameni utilizzano forme di controllo preventivo ed insieme disciplinano controlli successivi tanto in via di azione che di eccezione  alcuni hanno sperimentato l’autentica forza di attrazione del prestigioso e funzionante modello nord-americano e ispirano ancora oggi il loro sistema di controllo a forme di giurisdizione diffusa ARGENTINA: controllo diffuso realizzatosi grazie all’opera di controllo della magistratura federale con al vertice la Corte suprema di giustizia della Nazione, che dispone di competenze esclusive e del controllo sulla distribuzione di competenza tra enti pubbllici territoriali  introduzione del controllo di costituzionalità diffuso + ricorso per lesione dei diritti dei singoli ex amparo = ammesso

dalla Corte suprema prima in via giurisprudenziale poi disciplinato in via legislativa, sia per omissioni che nei confronti degli atti di natura amministrativa, giurisdionale o legislativa In mancanza dello stare decisis vige il ricorso straordinario federale, con cui la Corte suprema sottopone a revisione le sentenze dei giudici inferiori, garantendo effetto generalizzato  vi sono anche strumenti che consentono alla Corte di occuparsi d’ufficio del controllo di qlc già decise da giudici inferiori MESSICO: ispira il suo sistema al controllo diffuso, con ultimo appello delle qlc delle leggi federali e statali alla Corte suprema  la Corte suprema conserva competenze accentrate di controllo, sia giudicando, sia attraverso l’azione di incostituzionalità che è presentabile nei confronti delle leggi federali già in vigore o verso leggi statali Spicca il recurso de amparo = protezione dei diritti fondamentali, introdotto per la prima volta nel 1841 in Messico: attivabile di fronte a tutti i giudici federali per lesioni di diritti costituzionali, o anche di diritti disciplinati da trattati internazionali o dalla legge  può giudicare di questo ricorso solo ove la questione sia legata a un interesse costituzionalmente rilevane: quando la Corte giudica due volte incostituzionale un atto normativo generale per lesione di un diritto, informa il legislatore e, dopo 90 giorni, in caso il legislatore non abbia provveduto, dichiara l’incostituzionalità erga omnes BRASILE: modello di controllo di costituzionalità diffusa, pur accentrando alcuni competenze di controllo nell’organo di vertice del Supremo Tribunale Federale  giurisdizionale misto Il Supremo Tribunale può dichiarare l’incostituzionalità di una legge, con effetto inter partes  il Senato può decidere di inibire l’applicazione della legge incostituzionale Al Supremo Tribunale compete anche decidere dell’incostituzionalità di una legge statale considerata non incostituzionale da un giudice inferiore, o della costituzionalità di una legge federale dichiara incostituzionale Spetta inoltre al Supremo Tribunale la risoluzione di diverse azioni presentate su ricorso da una numerosa serie di organi, e i legittimati ad agire (Consiglio dell’ordine degli avvocati, partito politico, confederazioni, enti rappresentativi,..) possono presentar:

  • l’azione diretta di incostituzionalità generica contro leggi o atti amministrativi statli o federali
  • l’azione dichiarativa di costituzionalità , dichiarando costituzionale di un atto normativo
  • l’azione diretta di incostituzionalità per omissione che consente all’organo di controllo di avvertire l’autorità competente
  • l’azione diretta di incostituzionalità a fini di intervento
  • l’azione per inadempimento di precetto fondamentale della Costituzione Queste decisioni emesse hanno, invece, efficacia erga omnes con natura retroattiva La Costituzione brasiliana ha introdotto l’istituto della sùmula vinculante = si attribuisce un’efficacia generalizzata alle decisioni del Supremo Tribunale, garantendo un maggior accentramento della sua giurisdizione  può decidere di emettere la sùmula che introduce una sorte di stare decisis: effetto vincolante verso gli organi giurisdizionali e amministrativi di ogni livello Il recurso de amparo si è generalizzato e gloablizzato, con caratteristiche non sempre simili: a volte è ammesso nei confronti delle lesioni dei diritti perpretrati da qualunque atto od omissione degli organi pubblici, a volte invece non è garantito verso le leggi o risoluzioni giurisdizionali  in Brasile si chiama mandado de seguranca = la competenza a giudicare della lesione dei diritti attravrso questo ricorso è attribuita a triunali diversi: ricorso del diretto interessato + forme di mandado di natura collettiva Mandado de injuncao = protegge il soggetto leso da un’omissione obbligando l’autorità a provvedere

GARANZIA DEI DIRITTI NELLO STATO SOCIALE

Le garanzie giuridiche dei vari diritti civili, politici ed economici nascono nel modello liberale, e si teorizza che l’ordinamento statale debba tutelarli poiché esistono già nello stato di natura, e vanno positivizzati concretamente I diritti di libertà civile sono presenti anche nello stato democratico-sociale, e si sono ampliati Il diritto francese non voleva un’intermediazione tra stato e cittadino, temendo che si sviluppassero stratificazoni e caste sociali  garantire l’individuo nella sua individualità assoluta verso lo Stato Libertà di manifestazione del pensiero: possibili limitazioni con riserva di legge nel modello liberale  annullano la censura e limitano le eccezioni di divieto di manifestazione Libertà di riunone: garantita nel modello liberale  libertà fortemente garantite nel modello sociale  Collegamento tra libertà civili e politiche nel modello sociale: l’associazionismo è garantito specialmente perché sfocia in uno strumento privilegiato per garantire i diritti politici  Le libertà civili rimangono centrali erga omnes anche nel modello sociale

Le libertà economiche subiscono una profonda compressione, e non sono più diritti fondamentali dello Stato  grandi ricchezza dello stato sono raccolte tramite il potere tributatio: nascono varie imposte dirette affinchè lo Stato abbia risorse economiche per la redistribuzione della ricchezza

  1. diritto di proprietà: funzione sociale per necessità pubblica legalmente valutata = esprioprio previo equo indennizzo  casi limite nel modello liberale Con lo stato sociale, la necessità pubblica cresce e vi è espropriazione selvaggia (maggiori casi) non priva di compenso, che però è definito un serio ristoro = il proprietario deve limitare le proprie prerogative per il bene comune Stato che funzionalizza la proprietà privata, dà un significativo ristoro ma mai paragonabile al valore di mercato del bene poiché il bene serve per le esigenze della collettività sociale  diritto di proprietà: molto limitato
  2. libertà contrattuale profondamente garantita, tutele ulteriori garantite dallo Stato  il contratto si piega alle esigenze di tutela sociale