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Il principio bicamerale del Parlamento italiano, che prevede la presenza di due camere, la Camera dei Deputati e il Senato, con lo stesso tipo di funzioni legislative e fiduciarie nei confronti del Governo. Esploriamo le differenze nel voto, l'autonomia, la continuità e la durata delle legislature, nonché il ruolo delle Giunte e dei Gruppi Parlamentari. Vediamo anche come le Camere si riuniscono in seduta comune e come vengono eletti i membri.
Tipologia: Sintesi del corso
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La trattazione del Parlamento nell’ordinamento italiano può essere suddivisa in una parte relativa alla STRUTTURA (composizione e organizzazione) ed una relativa alle FUNZIONI (competenze e procedimenti). L’organizzazione è articolata intorno a 3 principi: il principio bicamerale, il principio di continuità e il principio di autonomia. PRINCIPIO BICAMERALE Il Parlamento è un organo complesso costituito da: Camera dei deputati e Senato della Repubblica, le quali hanno lo stesso tipo di funzioni, ossia quella legislativa e quella fiduciaria nei confronti del Governo (bicameralismo puro). Tale principio esiste per una maggiore ponderazione delle scelte politiche e per la stabilità politica stessa. Differenza sulla composizione dei due organi: -CAMERA: costituita da 630 deputati -SENATO: costituito da 315 senatori + senatori a vita (ex presidenti della Repubblica, che diventano componenti di diritto del Senato + 5 cittadini che abbiamo illustrato la Patria per altissimi meriti). La Costituzione sancisce che questi vengano eletti su base regionale; è proprio su questo elemento che si stabilisce la differenziazione della rappresentanza delle due Camere. Differenza sul tipo di voto:
Nel sistema Costituzionale le Camere godono di una posizione di autonomia rispetto agli altri organi, cosi come l’autonomia di una Camera rispetta all’altra. Tale principio opera anche nel caso delle scelte dell’organizzazione interna in cui entrambe le Camere, secondo l’AUTONOMIA REGOLAMENTARE, hanno la facoltà di adottare il proprio regolamento. Grazie all’AUTONOMIA DIACRONICA, le nuove Camere non sono vincolate alla vecchia legislatura, ma hanno la facoltà di scegliere di ripescare vecchi disegni di legge. Il dato più rilevante di tale principio è il tema dell’immunità parlamentare, il quale va contro il principio costituzionale dell’uguaglianza. IMMUNITA’ PARLAMENTARE: serve a tutelare il Parlamento nell’esercizio del suo potere, rispetto ai potenziali tentativi di interferenza della Magistratura (autorità giudiziaria); la quale è strutturata come un potere autonomo e indipendente priva di legami con il circolo rappresentativo. Le immunità sono articolate in 2 istituti previsti dall’art. 68 Cost.:
GRUPPI PARLAMENTARI: associazioni necessarie di parlamentari che hanno rilevanza giuridica nello svolgimento delle funzioni delle Camere. Sono raggruppamenti volontari ed omogenei e rappresentano i partiti politici all’interno di ciascuna Camera. Di solito sono formati da Deputati o Senatori appartenenti allo stesso partito, o con lo stesso orientamento politico, e quindi consentono il raccordo tra il sistema dei partiti e l’ordinamento parlamentare. Il numero minimo per costituire un gruppo è 20 deputati e 10 senatori. Ogni gruppo parlamentare deve eleggere al proprio interno un Presidente che è il portavoce del gruppo, e un Ufficio di presidenza.