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Principio Bicamerale: Funzionamento Camera Deputati e Senato Italiano, Sintesi del corso di Comunicazione Politica

Il principio bicamerale del Parlamento italiano, che prevede la presenza di due camere, la Camera dei Deputati e il Senato, con lo stesso tipo di funzioni legislative e fiduciarie nei confronti del Governo. Esploriamo le differenze nel voto, l'autonomia, la continuità e la durata delle legislature, nonché il ruolo delle Giunte e dei Gruppi Parlamentari. Vediamo anche come le Camere si riuniscono in seduta comune e come vengono eletti i membri.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 05/10/2020

Nena.9
Nena.9 🇮🇹

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CAP 4 IL PARLAMENTO
La trattazione del Parlamento nell’ordinamento italiano può essere suddivisa in una parte relativa
alla STRUTTURA (composizione e organizzazione) ed una relativa alle FUNZIONI (competenze e
procedimenti). L’organizzazione è articolata intorno a 3 principi: il principio bicamerale, il principio
di continuità e il principio di autonomia.
PRINCIPIO BICAMERALE
Il Parlamento è un organo complesso costituito da: Camera dei deputati e Senato della Repubblica,
le quali hanno lo stesso tipo di funzioni, ossia quella legislativa e quella fiduciaria nei confronti del
Governo (bicameralismo puro). Tale principio esiste per una maggiore ponderazione delle scelte
politiche e per la stabilità politica stessa.
Differenza sulla composizione dei due organi:
-CAMERA: costituita da 630 deputati
-SENATO: costituito da 315 senatori + senatori a vita (ex presidenti della Repubblica, che
diventano componenti di diritto del Senato + 5 cittadini che abbiamo illustrato la Patria per
altissimi meriti). La Costituzione sancisce che questi vengano eletti su base regionale; è proprio su
questo elemento che si stabilisce la differenziazione della rappresentanza delle due Camere.
Differenza sul tipo di voto:
-ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto); nella Camera hanno la qualifica di elettore coloro che
hanno raggiunto la maggiore età. Nel Senato si riconosce il diritto di voto ha coloro che hanno
raggiunto i 25 anni.
-ELETTORATO PASSIVO (per essere eleggibili); nella Camera bisogna avere minimo 25 anni, mentre
nel Senato bisogna avere minimo 40 anni.
Originariamente le due Camere si distinguevano anche per la DURATA: la legislatura del Senato
sarebbe dovuta durare un anno in più (6 anni) rispetto a quella della Camera (5 anni). Una legge
del 1963 ha uniformato la durata delle due Camere.
PRINCIPIO DI CONTINUITA’
L’organo costituzionale deve garantire una continuità della rappresentanza politica anche nel
momento in cui le due Camere si sciolgono; sulla base di ciò l’art 61 Cost. afferma che “finché non
sono riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti”. Tale situazione giuridica è
definita PROROGATIO = in cui si persegue l’esercizio di un potere nel periodo successivo alla
cessazione del mandato.
1. In regime di prorogatio gli organi devono limitarsi a svolgere ruoli di ordinaria amministrazione
o gestire casi di emergenza.
2. La prorogatio ha una durata limitata di massimo 90 giorni.
3. Entro 70 giorni bisogna rieleggere i nuovi membri; a seguito di ciò entro 20 giorni dalla loro
elezione, questi devono entrare nelle Camere.
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CAP 4 IL PARLAMENTO

La trattazione del Parlamento nell’ordinamento italiano può essere suddivisa in una parte relativa alla STRUTTURA (composizione e organizzazione) ed una relativa alle FUNZIONI (competenze e procedimenti). L’organizzazione è articolata intorno a 3 principi: il principio bicamerale, il principio di continuità e il principio di autonomia. PRINCIPIO BICAMERALE Il Parlamento è un organo complesso costituito da: Camera dei deputati e Senato della Repubblica, le quali hanno lo stesso tipo di funzioni, ossia quella legislativa e quella fiduciaria nei confronti del Governo (bicameralismo puro). Tale principio esiste per una maggiore ponderazione delle scelte politiche e per la stabilità politica stessa. Differenza sulla composizione dei due organi: -CAMERA: costituita da 630 deputati -SENATO: costituito da 315 senatori + senatori a vita (ex presidenti della Repubblica, che diventano componenti di diritto del Senato + 5 cittadini che abbiamo illustrato la Patria per altissimi meriti). La Costituzione sancisce che questi vengano eletti su base regionale; è proprio su questo elemento che si stabilisce la differenziazione della rappresentanza delle due Camere. Differenza sul tipo di voto:

  • ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto); nella Camera hanno la qualifica di elettore coloro che hanno raggiunto la maggiore età. Nel Senato si riconosce il diritto di voto ha coloro che hanno raggiunto i 25 anni.
  • ELETTORATO PASSIVO (per essere eleggibili); nella Camera bisogna avere minimo 25 anni, mentre nel Senato bisogna avere minimo 40 anni. Originariamente le due Camere si distinguevano anche per la DURATA: la legislatura del Senato sarebbe dovuta durare un anno in più (6 anni) rispetto a quella della Camera (5 anni). Una legge del 1963 ha uniformato la durata delle due Camere. PRINCIPIO DI CONTINUITA’ L’organo costituzionale deve garantire una continuità della rappresentanza politica anche nel momento in cui le due Camere si sciolgono; sulla base di ciò l’art 61 Cost. afferma che “finché non sono riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti”. Tale situazione giuridica è definita PROROGATIO = in cui si persegue l’esercizio di un potere nel periodo successivo alla cessazione del mandato.
  1. In regime di prorogatio gli organi devono limitarsi a svolgere ruoli di ordinaria amministrazione o gestire casi di emergenza.
  2. La prorogatio ha una durata limitata di massimo 90 giorni.
  3. Entro 70 giorni bisogna rieleggere i nuovi membri; a seguito di ciò entro 20 giorni dalla loro elezione, questi devono entrare nelle Camere.

PRINCIPIO DI AUTONOMIA

Nel sistema Costituzionale le Camere godono di una posizione di autonomia rispetto agli altri organi, cosi come l’autonomia di una Camera rispetta all’altra. Tale principio opera anche nel caso delle scelte dell’organizzazione interna in cui entrambe le Camere, secondo l’AUTONOMIA REGOLAMENTARE, hanno la facoltà di adottare il proprio regolamento. Grazie all’AUTONOMIA DIACRONICA, le nuove Camere non sono vincolate alla vecchia legislatura, ma hanno la facoltà di scegliere di ripescare vecchi disegni di legge. Il dato più rilevante di tale principio è il tema dell’immunità parlamentare, il quale va contro il principio costituzionale dell’uguaglianza. IMMUNITA’ PARLAMENTARE: serve a tutelare il Parlamento nell’esercizio del suo potere, rispetto ai potenziali tentativi di interferenza della Magistratura (autorità giudiziaria); la quale è strutturata come un potere autonomo e indipendente priva di legami con il circolo rappresentativo. Le immunità sono articolate in 2 istituti previsti dall’art. 68 Cost.:

  • INSINDACABILITA’; “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.
  1. Assicura una garanzia verso il parlamentare, il quale è escluso dal rispondere in qualsiasi sede giuridica.
  2. E’ al tempo stesso una garanzia ristretta poiché vale nell’ambito delle opinioni espresse e dei voti dati, anche se tutela comunque la massima libertà d’espressione del parlamentare.
  3. “Nell’esercizio delle funzioni” è una valutazione che spetta alle Camere stesse quando si instaura un procedimento penale nei confronti di un parlamentare, è al Camera di appartenenza che deve valutare se esso era nell’esercizio delle funzioni oppure no. Se la Camera applica male il principio, c’è la possibilità di sindacato da parte della Corte Costituzionale, che ha stabilito dei punti di riferimento per capire se quelle opinioni sono espresse nell’esercizio delle funzioni. E’ stato stabilito che tali opinioni sono:
  • Opinioni legate ai lavori svolti in aula.
  • Opinioni espresse fuori ma in relazione alle attività svolte in aula.
  • INVIOLABILITA’; serve a tutelare il parlamentare da restrizione della libertà personale (perquisizione,arresto), dalla libertà domiciliare e dalla libertà di comunicazione privata e sequestro della corrispondenza. Di conseguenza si prevede che un parlamentare possa essere sottoposto a restrizioni di tali libertà solo dopo autorizzazione a procedere da parte della Camera d’appartenenza. Tuttavia, la modifica costituzionale ha ristretto molto l’ambito di questo istituto, stabilendo due eccezioni:
  • salvo il caso di un’esecuzione di una sentenza passata in giudizio.
  • se il parlamentare è colto nell’atto di commettere un reato. FUMUS PERSECUTIONIS = la Camera deve vietare l’autorizzazione a procedere se la richiesta del Giudice è volta ad un atto di persecuzione nei confronti del parlamentare.

GRUPPI PARLAMENTARI: associazioni necessarie di parlamentari che hanno rilevanza giuridica nello svolgimento delle funzioni delle Camere. Sono raggruppamenti volontari ed omogenei e rappresentano i partiti politici all’interno di ciascuna Camera. Di solito sono formati da Deputati o Senatori appartenenti allo stesso partito, o con lo stesso orientamento politico, e quindi consentono il raccordo tra il sistema dei partiti e l’ordinamento parlamentare. Il numero minimo per costituire un gruppo è 20 deputati e 10 senatori. Ogni gruppo parlamentare deve eleggere al proprio interno un Presidente che è il portavoce del gruppo, e un Ufficio di presidenza.

  • Ogni parlamentare deve necessariamente aderire ad un gruppo
  • I gruppi parlamentari rappresentano i partiti politici all’interno di ciascuna Camera
  • Sono importanti per le Commissioni parlamentari, che sono composte in proporzione rispetto ai gruppi parlamentari COMMISSIONI PARLAMENTARI: sono componenti interne e specializzate alle Camere (previste dalla Costituzione): Sono divise per aree d’interesse (giustizia, ambiente, ecc.), e sono composte in proporzione rispetto ai gruppi parlamentari: far parte di una commissione costituisce un obbligo per ciascun parlamentare. Le loro funzioni sono:
  • Svolgere il lavoro preparatorio all’approvazione delle leggi
  • Svolgere il lavoro preparatorio del lavoro delle Assemblee stesse COMMISSIONI D’INCHIESTA: hanno il compito di svolgere indagini su materie di pubblico interesse e, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. A differenza della Commissione giudiziaria, essa non deve giudicare, ma soltanto raccogliere elementi di prova per accertare la verità di determinati fatti o circostanze e, al termine delle indagini deve fare una relazione finale al Parlamento, il quale prenderà i provvedimenti opportuni.
  • Sono previste espressamente dalla Costituzione – art. 82
  • Si può fare una distinzione tra inchieste legislative (su una questione di interesse pubblico, in vista di un intervento legislativo) e inchieste politiche (ricostruire vicende per individuare eventuali responsabilità di soggetti pubblici e privati) GIUNTE Le giunte si occupano, all'interno di ogni Camera, dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'attività parlamentare. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE CAMERE In cui si stabilisce la validità delle deliberazioni e la procedura di votazione.
  1. Una delibera per essere valida deve raggiungere 2 tipi di quorum:
  • QUORUM STRUTTURALE; ossia raggiungere la maggioranza dei componenti. Per evitare che un provvedimento possa essere approvato da una ristretta minoranza dell’assemblea, una Camera può deliberare validamente solo se, al momento della votazione, sono presenti in aula la metà più uno dei componenti della Camera (50+1 totali).
  • QUORUM DELIBERATIVO; ossia raggiungere la maggioranza di presenti. Quando l’assemblea è costituita dal numero legale di presenti richiesto dalla Costituzione, di regola una proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti (maggioranza semplice).
  1. Le votazioni in Parlamento si possono svolgere con il sistema dello scrutinio palese, quando è possibile individuare il voto espresso da ogni singolo membro della Camera, o segreto, quando ogni deputato o senatore è coperto dall’anonimato e non è possibile sapere il voto. Tuttavia, si privilegia il primo metodo di valutazione per garantire una maggiore trasparenza delle istituzioni. La Costituzione stabilisce che di regola le sedute del Parlamento sono pubbliche, ma prevede anche che in situazioni particolari le Camere possano decidere di riunirsi in seduta segreta, cioè senza la presenza del pubblico. Nel Governo tale pubblicità non c’è; i lavori preparatori delle Commissioni hanno, invece, un grado di pubblicità minore. FUNZIONI DEL PARLAMENTO
  2. FUNZIONE LEGISLATIVA: ha il potere di produrre le leggi. Queste sono definite come fonti del diritto con statuto garantito; le leggi, quindi, sono atti normativi prodotti dal Parlamento.
  3. RELAZIONE DI FIDUCIA: tra Parlamento e Governo attraverso mozioni di fiducia e sfiducia. I. Il Governo, entro 10 giorni dalla sua formazione, deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia accordata mediante: “mozione motivata mediante appello nominale”, in cui il voto deve essere motivato per evitare che un Governo possa godere di una fiducia che possa essere frutto di una convergenza opportunistica ed occasionale; e la “maggioranza semplice”; al fine di accordarsi per perseguire un certo indirizzo politico. II. Anche una sola delle due Camere può revocare la fiducia accordata al Governo, costringendolo alle dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera, si procede per votazione per appello nominale, questo non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. Essendo il rapporto fiduciario un “rapporto bilaterale”, ovvero disponibile da entrambe le parti, anche il Governo può utilizzare la minaccia delle dimissioni per rinsaldare la maggioranza o disciplinare i comportamenti dei parlamentari. In particolare, il Governo utilizza la questione di fiducia dichiarando di condizionare la propria permanenza in carica, in base all’esito positivo di una determinata deliberazione parlamentare.
  4. FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO: il Parlamento elabora l’indirizzo politico e la direzione politica dello Stato insieme al Governo. La funzione di controllo consiste nel verificare se il Governo osserva, nella sua attività concreta, i criteri e i principi fissati con il Parlamento.
  5. FUNZIONE DIRETTIVA: pone direttive per l’organo destinatario (in genere il Governo ma talvolta anche il Parlamento stesso) mediante atti parlamentari non legislativi:
  • la mozione serve a promuovere una deliberazione dall’assemblea
  • la risoluzione ha la funzione di indurre il Governo a “manifestare l’orientamento o definire indirizzi su specifici argomenti”.
  • l’ordine del giorno in cui le Camere esprimono la loro posizione su un problema, dando un indirizzo politico al Governo.
  1. FUNZIONE ISPETTIVA: permette di assumere una posizione su determinate materie attraverso indagini conoscitive, volte al controllo del Governo. Gli strumenti del sindacato ispettivo sono le interrogazioni e le interpellanze. Un ruolo particolare tra l’attività conoscitiva e di controllo lo svolgono le Commissioni d’inchiesta.