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Iter Legis: La Funzione Legislativa del Parlamento Italiano, Slide di Diritto Pubblico

Una panoramica dettagliata del processo legislativo in italia, delineando le fasi principali come l'iniziativa legislativa, l'approvazione delle leggi e la promulgazione. Esplora le diverse tipologie di procedimenti legislativi, inclusi quelli ordinari, abbreviati e speciali, offrendo una comprensione chiara delle dinamiche parlamentari. Anche il ruolo del presidente della repubblica e delle camere nel processo di formazione delle leggi, evidenziando le garanzie costituzionali e le procedure di controllo. Un'analisi approfondita dell'articolo 70 della costituzione e successivi.

Tipologia: Slide

2023/2024

Caricato il 24/09/2025

alessia0000çç
alessia0000çç 🇮🇹

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ITER LEGIS
L A FUN Z IO N E L EGI S L AT I VA DEL
PA R L A M E NT O
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ITER LEGIS

L A F U N Z I O N E L E G I S L AT I VA D E L

PA R L A M E N T O

ART. 70 COST E SS.

L'art. 70 Cost. afferma che "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"; gli artt. che vanno dal 71 al 74 descrivono le modalità di realizzazione.

1. INIZIATIVA

LEGISLATIVA

L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una Camera. (Disegni di legge se presentati dal Governo; proposte di legge negli altri casi) ;

Iniziativa legislativa riservata ad alcuni soggetti:

A) Iniziativa governativa (tutte le materie + iniziativa doverosa o vincolata+ sempre procedimento) B) Iniziativa parlamentare. Ogni deputato e ogni senatore può presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene (salvo materie riservate al Governo). C) Iniziativa popolare. L'art. 71.2 Cost. prevede che il progetto di legge possa essere proposto da parte di 50. elettori entro 6 mesi (Disapplicata sino all'entrata in vigore della legge 352/1970). No limiti, a parte materie riservate al Governo. D) Iniziativa regionale. L'art. 121.2 Cost. riconosce ai Consigli regionali («interesse regionale»). E) Iniziativa del CNEL (non vi sono limiti normativi, ma solo quelli derivanti dalla scarsa funzionalità dell'organo).

2. APPROVAZIONE DELLE LEGGI

  • (^) In relazione alle diverse funzioni che svolgono la commissione

permanente competente e l'aula, si distinguono tre procedimenti

principali:

  • (^) a) procedimento ordinario (per commissione referente):
    • (^) spetta al presidente della Camera individuare la commissione competente;
    • (^) Il presidente della commissione espone le linee generali della proposta di legge, provocando una discussione generale su di essa;
    • (^) Si passa poi alla discussione articolo per articolo e alla votazione degli eventuali emendamenti (possibile nomina comitato ristretto);
    • (^) Alla fine il testo viene approvato assieme a una relazione finale, nella quale vengono esposti l'attività svolta e gli orientamenti emersi durante i lavori;
    • (^) viene nominato un relatore che ha l'incarico di riferire all'aula: se le divergenze d'opinione sono forti, possono essere presentate relazioni di minoranze.

Fase 2. del procedimento ordinario

Discussione e approvazione in Aula:

  • (^) Discussione : Il disegno di legge viene discusso in aula prima alla Camera dei deputati e poi al Senato (c.d. tre letture);
  • (^) Votazione : Ogni articolo viene votato separatamente. Il testo finale viene approvato se ottiene la maggioranza dei voti;
  • (^) Iter bicamerale : La legge deve essere approvata da entrambe le camere. Eventuali divergenze tra i testi delle due camere vengono risolte in seconda lettura o in commissione (c.d. navetta).

c) Procedimento per commissione

redigente

  • (^) Questo procedimento, detto anche "misto", è una via di mezzo tra i due

precedenti: non è previsto dalla Costituzione, ma dai regolamenti

parlamentari, con significative differenze tra Camera e Senato.

  • (^) Il tratto comune: serve a sgravare l'assemblea dalla discussione e

approvazione degli emendamenti, decentrandoli in commissione e

riservando all'aula l'approvazione finale.

  • (^) Inoltre, valgono per questo procedimento le stesse garanzie che

circondano il procedimento per commissione deliberante, per quanto

riguarda l'esclusione delle materie coperte da "riserva di assemblea" e la

richiesta che il progetto sia rimesso all'aula.

d) Procedure abbreviate

  • (^) Per l'esame di progetti di legge dichiarati urgenti.
  • (^) Non si tratta di procedimenti diversi, ma solo di meccanismi di riduzione dei tempi richiesti per il compimento delle fasi dei procedimenti descritti.

È però da considerare che:

  • (^) sia l'atto di promulgazione che l'eventuale messaggio di rinvio devono essere controfirmati dal Governo, che quindi è in grado di svolgere un controllo cui corrisponde l'assunzione di responsabilità politica: talvolta è anzi capitato che fosse il Governo stesso a suggerire il rinvio della legge;
  • (^) il rinvio può essere compiuto una volta sola: dice infatti l'art. 74.2 che "se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata". Il potere di rinvio non è quindi un potere di veto, ma solo una forma di "controllo con richiesta di riesame", superabile dal Parlamento con la riapprovazione della legge stessa (in que
  • (^) sto caso va seguito il procedimento ordinario).
  • (^) Alla promulgazione segue la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con gli effetti conseguenti.