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Diritto Pubblico Svizzero, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

Diritto Pubblico svizzero - Testa

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

In vendita dal 24/02/2026

francescagiacomelli2001
francescagiacomelli2001 🇮🇹

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FRANCESCA GIACOMELLI
DIRITTO PUBBLICO SVIZZERO
La Svizzera ha una forma di governo unica che si distingue per il suo sistema federalista e democratico diretto.
È uno stato FEDERALE: confederazione di 26 cantoni.
Governo federale, governo centrale composto da 3 rami:
-Esecutivo
-Legislativo
-Giudiziario
ESECUTIVO (governo) CONSIGLIO FEDERALE
-L’organo esecutivo collegiale è formato da 7 membri (ognuno a capo di un dipartimento amministrativo).
-I membri sono eletti dall’assemblea federale (consiglio nazionale + consiglio degli stati).
-I membri hanno un mandato di 4 anni.
-La presidenza del consiglio federale ruota annualmente tra i membri
LEGISLATIVO (parlamento) ASSEMBLEA FEDERALE
È un parlamento bicamerale perfetto, eletto a suffragio universale diretto dai Cantoni, composto da due
camere:
-Consiglio Nazionale: rappresenta il popolo con 200 membri eletti proporzionalmente;
-Consiglio degli Stati: rappresenta i canoni con 46 membri (2 per cantone e 1 per semi-cantone).
Il parlamento nomina il governo.
GIUDIZIARIO TRIBUNALE FEDERALE: è la corte suprema della Svizzera che garantisce l’applicazione
uniforme del diritto federale.
Altri tribunali federali specializzati come il TAF (tribunale amministrativo federale), Tribunale penale federale,
ecc.
DEMOCRAZIA DIRETTA:
I cittadini svizzeri hanno un ruolo attivo nel processo legislativo attraverso strumenti di democrazia diretta, quali:
-REFERENDUM FACOLTATIVO: i cittadini possono richiedere un referendum su leggi approvate dal
Parlamento raccogliendo 50.000 firme entro 100 gg.
-INIZIATIVA POPOLARE: i cittadini possono proporre modifiche costituzionali raccogliendo 100.000 firme
entro 18 mesi.
FEDERALISMO E AUTONOMIA CANTONALE:
-I Cantoni hanno ampie competenze in materie come l’istruzione, la sanità e la polizia.
-I Cantoni possono legiferare autonomamente, purché le loro leggi non contraddicano la Costituzione
Federale.
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La Svizzera ha una forma di governo unica che si distingue per il suo sistema federalista e democratico diretto. È uno stato FEDERALE: confederazione di 26 cantoni. Governo federale, governo centrale composto da 3 rami:

- Esecutivo

- Legislativo

- Giudiziario

ESECUTIVO (governo) → CONSIGLIO FEDERALE

- L’organo esecutivo collegiale è formato da 7 membri (ognuno a capo di un dipartimento amministrativo).

- I membri sono eletti dall’assemblea federale (consiglio nazionale + consiglio degli stati).

- I membri hanno un mandato di 4 anni.

- La presidenza del consiglio federale ruota annualmente tra i membri

LEGISLATIVO (parlamento) → ASSEMBLEA FEDERALE È un parlamento bicamerale perfetto, eletto a suffragio universale diretto dai Cantoni, composto da due camere:

- Consiglio Nazionale: rappresenta il popolo con 200 membri eletti proporzionalmente;

- Consiglio degli Stati: rappresenta i canoni con 46 membri (2 per cantone e 1 per semi-cantone).

Il parlamento nomina il governo. GIUDIZIARIO → TRIBUNALE FEDERALE : è la corte suprema della Svizzera che garantisce l’applicazione uniforme del diritto federale. Altri tribunali federali specializzati come il TAF (tribunale amministrativo federale), Tribunale penale federale, ecc. DEMOCRAZIA DIRETTA: I cittadini svizzeri hanno un ruolo attivo nel processo legislativo attraverso strumenti di democrazia diretta, quali:

- REFERENDUM FACOLTATIVO: i cittadini possono richiedere un referendum su leggi approvate dal

Parlamento raccogliendo 50.000 firme entro 100 gg.

- INIZIATIVA POPOLARE: i cittadini possono proporre modifiche costituzionali raccogliendo 100.000 firme

entro 18 mesi. FEDERALISMO E AUTONOMIA CANTONALE:

- I Cantoni hanno ampie competenze in materie come l’istruzione, la sanità e la polizia.

- I Cantoni possono legiferare autonomamente, purché le loro leggi non contraddicano la Costituzione

Federale.

FORMA DI STATO: federalismo svizzero La Costituzione del 1848, del 1874 e del 1999 parlano di confederazione, come omaggio sia alle vicende storiche ripercorse sia alle gelosie autonomistiche dei singoli cantoni. Questa scelta ha un significato politico ma non giuridico, in quanto da un punto di vista giuridico la forma di Stato Svizzera è a tutti gli effetti quella di una Federazione. La confederazione non è la forma di Stato, bensì un accordo di diritto internazionale tra diversi Stati sovrani, in cui questi ultimi non cedono una porzione della propria sovranità (≠ dalla Federazione).

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’:

Le competenze sono distribuite secondo tra la Confederazione e i Cantoni secondo il principio di sussidiarietà, il che significa che le questioni sono gestite al livello più vicino possibile ai cittadini, a meno che non siano più efficientemente affrontate a livello federale. TRE LIVELLI DI GOVERNO:

  1. GOVERNO FEDERALE livello nazionale e comprende il Consiglio federale (esecutivo) + Assemblea federale (parlamento) + Tribunale federale (corte suprema).
  2. GOVERNO CANTONALE la Svizzera è suddivisa in 26 cantoni, ognuno dei quali ha il proprio governo, parlamento e tribunale. I cantoni godono di un ampio grado di autonomia e possono legiferare in molte materie non riservate alla Confederazione.
  3. GOVERNO COMUNALE sono le unità amministrative più piccole e numerose della Svizzera. Ogni comune ha il proprio consiglio comunale (esecutivo) e, in alcuni casi (comuni con elevata densità abitativa) un’assemblea comunale (legislativo). I comuni gestiscono affari locali come l’urbanistica, le scuole, servizi comunali, ecc. Questi tre livelli di governo operano un modo federale e decentralizzato, garantendo che molte decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini. In Svizzera i comuni possono essere divisi in diverse categorie in base ai vari criteri, tra cui la struttura amministrativa e il ruolo che svolgono, ad esempio:

- Comune politico: unità amministrative di base e rappresentano la forma più comune in Svizzera.

- Comuni patriziali

- Comuni ecclesiastici

- Comuni scolastici

- Comuni di assistenza

- Si riuniscono ad esempio per eleggere il consiglio federale (governo) = organo esecutivo collegiale composto da 7

membri, ciascuno a capo di un settore amministrativo; vi è una presidenza che però garantisce solo l’ordine nei lavori dell’organo ma non ha rilevanza esterna. COSTITUZIONE DEL 1874: La stagione successiva all’adozione della costituzione del ’48 fu caratterizzata da spinte centralizzatrici, democratiche e anticlericali, la cui somma condusse ben presto ad una revisione costituzionale:

- 1872 → bocciata prima proposta di revisione

- 1874 → approvazione del nuovo progetto di revisione al quale seguì poi la promulgazione della nuova

costituzione Caratteristiche: a) Forte spirito anti-clericale b) Forte spinta di accentramento dei poteri: si tolgono competenze ai Cantoni per accentrarle in capo alla federazione, però per compensare, vennero introdotti nuovi istituti di democrazia diretta (primo tra tutti il referendum facoltativo per leggi o decreti federali); inoltre, fu istituito il Tribunale federale permanente (organo la cui funzione è quella di tutelare, garantire e vigilare sull’uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio e, allo stesso tempo, quello di svolgere funzioni di arbitro in caso di controversie tra Cantoni e Governo centrale). Si procedette poi fino a fine ‘900 con revisioni parziali (140), le quali riguardarono le diverse parti del testo costituzionale e che furono in linea con lo spirito del tempo che cambia, sino poi a giungere alla: NUOVA COSTITUZIONE DEL 1999: a) 1922 → rifiuto di adesione allo Spazio Economico Europeo: comportò un terremoto politico nel sistema svizzero, che fece scaturire l’idea di una recisione costituzionale totale, cioè un nuovo testo costituzionale che raccogliesse in modo omogeneo e sistematico il percorso di civiltà giuridica che era stato compiuto fino a quel momento; b) 1996 → consiglio federale presenta il testo all’assemblea; c) 1998 → l’assemblea adotta il testo della nuova costituzione; d) 1999 → referendum confermativo; e) 2000 → entrata in vigore;

UN SISTEMA A TRE LIVELLI:

Il federalismo prevede tre livelli di governo:

- COMUNI

- CANTONI

- FEDERAZIONE

Cosa afferma la costituzionale federale? ART. 3 Costituzione: I cartoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitato tutti i diritti non delegati alla Confederazione. Da tale disposizione si trae:

- Una garanzia costituzionale irrinunciabile all’esistenza dei cantoni;

- I cantoni esercitano le competenze residue non espressamente attribuite alla federazione;

- I cantoni godono di autonomia costituzionale (ciascuno ha la propria costituzione).

La costituzione federale riconosce le costituzioni cantonali. Qualora dovessero sorgere controversie tra i vari organi, interviene il Tribunale federale (che oltre ad essere vertice del sistema giudiziario) funge da arbitro tra:

- Cantoni

- Tra cantoni e governo centrale

- Tra cantoni e comuni

L’ARTICOLAZIONE DEL POTERE SUL TERRITORIO:

- CANTONI

- FEDERAIZONE

- COMUNE → ART. 50 Costituzione: L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto

cantonale. Dunque, il diritto cantonale è la prima fonte di organizzazione dei poteri del comune. La federazione riconosce i Cantoni; al di sotto di questi vi sono i comuni, la cui autonomia è riconosciuta dalla costituzione federale ma sono in quella formazione che è affidata alle costituzioni cantonali. Come dicevamo, qualora sorgessero conflitti tra questi enti, interviene il TF.

Tali atti normativi talvolta assumono il valore di una costituzione comunale, perchè sono adottati con procedimenti che coinvolgono in maniera dirette il corpo elettorale, mediante referendum, sia per emanazione che per modificare). Per quanto riguarda gli organi politici dei comuni, questi strutturano secondo due modelli organizzativi: A) MODELLO BIPARTITO: è diffuso nei comuni con minore densità abitativa e ha due organi fondamentali:

  1. Corpo elettorale (riunito in assemblea);
  2. Organo esecutivo B) MODELLO TRIPARTITO: è diffuso nei comuni con maggiore densità abitativa e prevede la presenza di:
  3. Corpo elettorale;
  4. Organo esecutivo;
  5. Parlamento (assemblea rappresentativa del corpo elettorale) CORPO ELETTORALE: organo sovrano Art. 39, cpv 4, Cost: è l’insieme dei cittadini aventi diritto di voto e residente nel comune. Entro 3 mesi il cittadino è domiciliato e acquista elettorato attivo e passivo nel comune → per avere l’elettorato a livello comunale bisogna avere la cittadinanza cantonale e quindi la cittadinanza svizzera. Nella forma comunale il corpo elettorale è riunito in assemblea ed è l’organo sovrano, cioè assume decisioni politiche significative e determina l’indirizzo politico del Comune. Il corpo elettorale, nel modello bipartito, svolge una funzione legislativa; qualora il modello adottato fosse quello tripartito, allora tale funzione sarà esercitata da un organo rappresentativo. Nel modello tripartito dunque, il corpo elettorale elegge un’assemblea comunale rappresentativa; la sovranità però resta pur sempre in capo al corpo elettorale perchè:
  6. Il corpo elettorale elegge e da il mandato all’organo elettivo e rappresentativo
  7. Deve essere necessariamente prevista la possibilità di REFERENDUM per ogni atto comunale → in quanto spetta ai cittadini la decisione ultima e definitiva

PARLAMENTO COMUNALE: organo rappresentativo Organo legislativo e rappresentativo i cui rappresentanti sono eletti dal corpo elettorale mediante sistema elettorale proporzionale. Esercita:

- Funzione legislativa

- Poteri di vigilanza sull’organo esecutivo: se non altro di controllo contabile → l’esecutivo ha l’obbligo di

presentare un rapporto di gestione e una sintesi contabile (bilancio) su cui il parlamento si esprimerà.

- Competenze esecutive residuali: su delega dell’organo esecutivo del comune

ORGANO ESECUTIVO: organo collegiale È un ORGANO COLLEGIALE eletto direttamente dal corpo elettorale, il quale ha la funzione di dare esecuzione alle decisioni assunte dall’organo legislativo (sia esso corpo elettorale o parlamento comunale). Esercita:

- Ha competenza a dare attuazione degli atti di auto-organizzazione del diritto comunale;

- Ha funzione istruttoria rispetto agli organi legislativi → prepara progetti degli atti legislativi da proporre

all’organo legislativo (corpo elettorale o parlamento). I membri non sono politici → non vi è una professionalizzazione della politica, questo perchè tali organi sono chiamati ad assumere decisioni che non richiedono di operare in sessioni permanenti. COMPETENZE DEL COMUNE: La fonte della competenza comunale è la costituzione cantonale. Al comune sono affidate competenze che risultano da una doppia residualità ciò che non è attribuito alla federazione dalla costituzione federale è attribuito ai cantoni e ciò che non è riservato a questi ultimi dalla costituzione cantonale viene affidato ai comuni → si tratta di competenze che riguardano la vita quotidiana del comune:

- Auto-organizzazione;

- Servizi industriali;

- Cittadinanza comunale;

- Applicazione ed esecuzione del diritto,

- Viabilità;

- Se non è conforme alla Costituzione della federazione e al diritto federale;

ELEMENTI DELLA COSTITUZIONE DEL CANTON TICINO (1997):

ART. 1: il cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiana. Il cantone è membro della confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla costituzione federale. In tale articolo vi è un affermazione di sovranità e del vincolo federale. Quella ticinese è una costituzione LUNGA, ovvero presenta un catalogo di diritti: Vi sono molte analogie con il catalogo della Costituzione italiana poiché vi sono:

- Diritti di liberta classici e sociali;

- Diritti di c.d. ultima generazione (es. ambiente, sovranità alimentare), essendo la costituzione svizzera piuttosto

recente. N.B: art. 9a divieto di dissimulazione del proprio viso in Italia una nota non potrebbe essere introdotta in Costituzione in quanto sono previsti dei limiti alla sua revisione: tra questi, il divieto di modificare i principi supremi, come il principio di uguaglianza (art. 3 Cost), il quale nel suo nucleo duro, vieta ogni tipo di discriminazione in ragione della religione. Tale problema non si pone in Svizzera, ne a livello costituzionale federale e ne cantonale, poiché non vi sono limiti alla revisione costituzionale, possono esser modificare in ogni loro parte. Detto ciò però, la norma sul divieto di dissimulazione ha creato particolari problemi quando la svizzera ha aderito alla CEDU. Inoltre, è possibile notare come nella costituzione svizzera siano presenti norme prove del tono di norme costituzionali (es. norma che prevede il divieto di costruire minareti) → esse non vengono introdotte com eleggi perchè nel sistema svizzero non è prevista l’iniziativa popolare legislativa; l’unico modo per introdurre in una fonte del diritto una proposta popolare è quello di presentare una REVISIONE COSTITUZIONALE. Oltre a questi diritti, un importante capitolo è dedicato ai DIRITTI DI CITTADINANZA ATTIVA i cittadini hanno una molteplicità di strumenti per partecipare alla vita politica:

- Di libertà classici (libertà personale inviolabile - art. 9)

- Sociali (lo Stato si impegna a promuovere l’uguaglianza sostanziale)

- Di ultima generazione

- Di cittadinanza attiva → i cittadini possono ricorrere a numerosi strumenti per partecipare direttamente alla

vita politica, come:

a) Diritto di voto attivo e passivo + dovere di accettare la carica pubblica b) Possono chiedere all’organo legislativo la revoca dei membri dell’esecutivo (cantonale o comunale) c) Diritto all’iniziativa legislativa (7000 cittadini) la quale potrà essere presentata o in forma elaborata o in forma generica (spetterà al Gran consiglio elaborarla) d) Referendum legislativo facoltativo → richiesto 7000 cittadini e/o 1/5 dei comuni e) Referendum finanziario obbligatorio → se approvato dal gran consiglio con una legge che prevede una spesa per le finanze cantonali superiori a 30 milioni di CHF La tutela giurisdizionale è prevista in caso di violazione di questi diritti ed esiste sia a livello federale che a livello cantonale. In merito agli organi del sistema di governo del Canton Ticino → è sistema rappresentativo esercitato da due organi collegiali:

- GRAN CONSIGLIO (legislativo): 90 membri eletti ogni 4 anni con sistema proporzionale su collegio unico;

- CONSIGLIO ESECUTIVO (esecutivo): 5 membri eletti ogni 4 anni dal popolo mediante sistema proporzionale

su collegio unico. Il consiglio di Stato elegge annualmente un presidente al suo interno. La separazione dei poteri è meno rigida, in quanto il Consiglio di Stato è complente in materia di leggi, decreti e regolamenti e, il Gran Consiglio interferisce nell’esecuzione di questi. Il Consiglio di Stato:

- E’ presente a tutte le sedute del Gran Consiglio (art. 72 Cost);

- Propone gli atti normativi al Gran Consiglio;

- Costringe il Gran Consiglio ad una seconda deliberazione se non dovesse aderire alla legge o al decreto

legislativo (art. 64 Cost). La costituzione cantonale, inoltre:

- Riconosce l’esistenza dei comuni (art. 16)

- Garantisce ai comuni autonomia nei limiti della costituzione e delle leggi, con l’attribuzione delle competenze

residuali. L’art 17 lascia autonomia alla scelta del modello:

- Bipartito

- Tripartito

da parte dei cantoni, i quali possono adottare una disciplina di dettaglio (espansione della competenza cantonale fin tanto che la federazione non decide di intervenire)

  1. DELEGA DI COMPETENZA: caso in cui il legislatore federale sceglie di delegare ai Cantoni l’esercizio di una materia di sua competenza Quindi il riparto di competenza è statico solo sul piano teorico, am in concreto è molto articolato: in ogni circostanza in cui non è esercitata la competenza legislativa federale, può espandersi la competenza cantonale, fino a quando non si attiva il legislatore federale; oppure, il legislatore cantonale può intervenire perchè riceve una delega. IL LIVELLO FEDERALE: LA FEDERAZIONE Il sistema federale (forma di Stato) influenza la forma di governo della federazione:
  2. PER LA NATURA BICAMERALE DEL PARLAMENTO: Consiglio Nazionale + Consiglio degli Stati → non esiste un vincolo di mandato ma i Cantoni partecipano continuamente al procedimento legislativo, sia nella fase iniziale (scrittura delle norme - detto drafting ) che conclusiva (fase referendaria);
  3. All’interno dell’esecutivo collegiale e del Tribunale federale vi deve essere un’equa rappresentazione delle diverse regioni e componenti linguistiche del Paese;
  4. Ruolo ARBITRALE del tribunale federale, dettato dal fatto che trovandoci all’interno del sistema federale c’è bisogno di qualcuno che faccia da arbitro tra i diversi governi territoriali. DOVE RISIEDE LA SOVRANITÀ’ NEL SISTEMA TRIPARTITO? La Costituzione federale afferma che i cantoni sono sovrani nei limiti di quanto stabilito nella Costituzione federale (art. 3). La competenza a decidere è detta competenza delle competenze e appartiene ai Cantoni e alla Confederazione congiuntamente. Di fatto è la Costituzione federale che decide e limita la sovranità dei Cantoni, ma la Costituzione stessa è frutto della volontà dei Cantoni messi insieme. Dunque, dove risiede la sovranità? Si parla di contitolari della sovranità tra Cantoni e Confederazione, considerando anche la necessità di ottenere la garanzia federale per le Costituzioni cantonali. COME POSSIAMO DEFINIRE IL FEDERALISMO SVIZZERO?
  1. PARTECIPATIVO: nonostante vi sia una chiara sovraordinazione del livello federale rispetto a quello cantonale, il sistema prevede una molteplicità di diritti partecipativi dei Cantoni (retto dal principio di partecipazione), i quali:

- Partecipano al processo decisionale della Confederazione (art. 45)

- Sono informati e interpellati in questioni che toccano i loro interessi (art. 45)

- Collaborano alle decisioni di politica estera (art. 55)

- Sono consultati per atti legislativi e internazionali (art. 147)

Inoltre, il principio partecipativo concilia:

- Il principio di autonomia dei cantoni (limitato dal diritto federale);

- Il principio di sovra-ordinazione della confederazione (limitato dal principio della competenza)

  1. COOPERATIVO: prevede due forme di cooperazione

- Orizzontale:^ tra i diversi cantoni^ →^ canali di cooperazione tra i cantoni, i quali vengono esercitati con forme di

interlocuzione di natura politica non previste dalla costituzione (strumenti non costituzionalmente formalizzati) → es. conferenze tra agricoltori, ecc.

- Verticale:^ tra cantoni e confederazione^ →^ quel rigido riparto di competenze che sembrerebbe derivare dalla

Costituzione, in concreto cede il posto ad una COLLABORAZIONE TRA IL LIVELLO CANTONALE E FEDERALE, improntato al PRINCIPIO DI LEALTA’, stabilito dall’art. 44 COST. FED: la confederazione e i canoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria → cooperano tra loro con meccanismi istituzionalizzati previsti dalla Costituzione.

  1. ESECUTIVO: nonostante il progressivo affievolimento delle competenze cantonali avvenuto con lo Stato sociale, i Cantoni intervengono sempre per dare ATTUAZIONE ed ESECUZIONE della politica decisa a livello federale. L’ATTUAZIONE spetta ai cantoni mediante:

- Atti legislativi di dettaglio (attuazione)

- Atti amministrativi (esecuzione)

L’attività di attuazione ed esecuzione è fatta con strumenti che mirano al massimo coinvolgimento possibile del livello cantonale e federale nel rispetto delle specificità del cantone.

  1. RAPPRESENTATIVA - livello minimo: il corpo elettorale legittima direttamente chi eserciterà il potere legislativo e indirettamente il potere esecutivo:

- ASSEMBLEA FEDERALE: organo rappresentativo bicamerale che assume le decisioni legislative, ed è eletto

direttamente dal corpo elettorale (si elegge solo il Consiglio Nazionale);

- CONSIGLIO FEDERALE: organo collegiale che assume la decisione esecutiva e che trae la sua legittimazione

in direttamente del corpo elettorale → è eletto dall’assemblea, la quale viene eletta dal corpo elettorale.

  1. SEMI-DIRETTA - livello intermedio: il corpo elettorale, oltre ad eleggere il potere legislativo e - indirettamente
  • il potere esecutivo, interviene per ratificare le decisioni assunte dall’organo rappresentativo attraverso lo strumento del referendum assemblea svolge la funzione legislativa ma l’iter legis non si conclude senza il consenso del corpo elettorale, il quale può opporsi attraverso lo strumento referendario.
  1. DIRETTA - livello estremo: è un modello recessivo in quanto può funzionare solo in contesti di piccole dimensioni; attualmente in Svizzera è utilizzato nel cantone Appenzello interno, cantone Glarona e nei comuni che seguono un modello bipartito poche non vi è un organo rappresentativo → non essendoci rappresentanti, le decisioni sono direttamente assunte dal popolo riunito in assemblea. Quindi, la democrazia diretta si ha a livello comunale: Il popolo con diritto di voto si riunisce in assemblea almeno una volta all’anno (possibile riunirsi anche in sessioni straordinarie) nel comune (detta Landsgemeinde) e prende le decisioni. Il landmano è colui che presiede le sedute e ha qualche potere discrezionale (decide dei casi dubbi e di parità). L’assemblea esercita:

- Funzioni legislative^ generali: discutere e approvare qualsiasi disegno di delle, approvare il bilancio, ecc.

- Funzioni elettorali: elegge i membri dell’esecutivo comunale o cantonale, elegge i giudici dei tribunali

cantonali ed i vertici della pubblica amministrazione. Questo è il sistema di democrazia più puro che esista ma porta a dei problemi nella fase di votazione:

  1. É difficile mantenere la segretezza del voto poiché si vota ad alzata di mano
  2. È difficile mantenere accuratezza nel conteggio dei voti Dunque, per marginalizzare questi problemi, sono state introdotte regole consuetudinarie poste come condizione di validità della decisione dell’assemblea (queste regole possono essere fatte valere solo sul momento e non a posteriori). In caso di contrasto, tali regole possono condurre anche all’annullamento della delibera. N.B.: non esiste un capo di governo → né a livello federale né a livello cantonale → l’esecutivo è collegiale: c’è un presidente che assume funzioni serventi al buon funzionamento dell’organo ma non decide.

IL POPOLO NELLA COSTITUZIONE FEDERALE:

La costituzione federale afferma “ parte della forma di governo sono l’Assemblea, il Consiglio e il POPOLO”.

- POPOLO : soggetto istituzionale dello Stato, esercita i suoi poteri in condizione di parità rispetto ai cantoni,

difatti la sovranità è divisa tra popolo e cantoni = parità assoluta tra popolo e cantoni (es. proposta referendaria: ha successo se ottiene la maggioranza dei voti tra popolo e cantoni). Questa parità è specificata già nel preambolo dell’art. 1 della Cost (che delinea la struttura federale dello stato) e anche nell’intestazione del titolo IV della costituzione (si occupa delle competenze esercitate dal popolo). Dunque i titolari della sovranità sono il popolo ed i cantoni. DIRITTI POLITICI: Il popolo gode di diritti politici, ovvero quell’insieme di diritti esercitati dal corpo elettorale e che concernono la partecipazione alla vita della cosa pubblica (es. diritto di voto attivo e passivo, ecc). La Costituzione dedica molta attenzione ai diritti politici poiché sono quegli strumenti con cui il popolo può effettivamente esercitare il ruolo di contro-potere ai poteri costituiti. A riprova di ciò si inserisce nel Titolo II, capitolo I rubricato DIRITTI FONDAMENTALI. Vengono definiti come tali poiché godono di uno statuto privilegiato, cioè non possono esser modificati con la stessa facilità con cui vengono limitati gli altri diritti. ART. 34 COST: I diritti politici sono garantit i, dunque: Per limitare i diritti fondamentali (art. 36 Cost) è prevista una riserva di legge che deve rispondere ad un criterio di proporzionalità, cioè deve essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di altri principi fondamentali senza dunque mai comprimere il nucleo essenziale de diritto fondamentale, perchè altrimenti tale limitazione verrebbe considerata come un’aggressione diretta al popolo e ai cantoni. ART. 39 COST: disciplina l’esercizio dei diritti politici

- A livello federale → sono di competenza della federazione e dunque disciplinati dalla Costituzione federale

- A livello cantonale → di competenza del cantone (es. referendum)

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO:

ART. 136 COST: ai sensi di tale art. vi è una stretta connessione tra diritti politici e:

- Cittadinanza

- Maggiore età

DIRITTO DI PETIZIONE: il popolo può rivolgersi alle autorità federali presentando una questione o esigenza sociale. Il secondo capoverso dell’ART 34 COST. esprime il valore finalistico dei diritti politici e del diritto di voto, in tal senso bisogna:

  1. Garantire che vi sia una libera formazione di volontà
  2. Che il voto sia espresso fedelmente Deve dunque essere garantire una corrispondenza tra volontà del popolo e risultato finale dell’elezione, ciò significa che bisogna prendere una serie di garanzie a presidio del processo che accompagna l’espressione del voto:

- Fase preparatoria: imparzialità, unità e omogeneità della materia, chiarezza e univocità

- Fase di votazione: iscrizione alle liste elettorali (non si può esercitare il voto se non si è iscritti al seggio), tutela

da impedimenti, segretezza del voto

- Regolarità del conteggio: ruolo svolto dal TF

CITTADINANZA:

ART. 38 - ACQUISIZIONE E PERDITA CITTADINANZA disciplinata da una riserva di legge: la confederazione disciplina l’acquisto e la perdita della cittadina per origine, matrimonio o adozione. ART. 37 - DIRITTI DI CITTADINANZA Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e cantonale. Ai sensi dell’art. 37, si crea un collegamento tra cittadinanza comunale, cantonale e federale → per attribuire la cittadinanza svizzera vengono coinvolti tutti e 3 i livelli di governo: legge federale sulla cittadinanza svizzera 20 giugno 2014 Come si può ottenere la cittadinanza? a) JUS SOLI = fa riferimento alla nascita sul suolo; b) JUS SANGUINIS = individuo ottiene la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso (modo tradizionale) Il sistema della cittadinanza svizzera si fonda sulla regola dello jus sanguinis:

- ART 1 LEGGE 2014: acquisizione per filiazione;

- ART 3 CPV 1 LEGGE 2014: trovatello → figlio minorenne di ignoti trovato sul suolo svizzero;

- ART 4 LEGGE 2014: adozione → un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquisisce la cittadinanza;

Come si perde la cittadinanza? Nel momento in cui i presupposti per i quali si acquista la cittadinanza dovessero venir meno:

  1. Annullamento del rapporto di filiazione
  2. Sfavor della legislazione svizzera nei confronti della doppia cittadinanza, cioè nei casi in cui un cittadino svizzero acquisti la cittadinanza di un altro stato:

- PER ADOZIONE: il minorenne svizzero adottato uno straniero perde la cittadinanza in seguito all’adozione.

- PERDITA PER NASCITA ALL’ESTERO: il figlio nato all’estero da genitori, di cui almeno uno svizzero, perde la

cittadinanza se ne possiede un altra. NATURALIZZAZIONE: L’acquisto della cittadinanza, al di fuori della filiazione, può avvenire, come previsto dalla legge federale del 2014, tramite la procedura di naturalizzazione = cioè si diventa cittadino svizzero a seguito di procedure che inducano il soggetto ad ottenere la cittadinanza, perchè VUOLE. COME AVVIENE? Si tratta di un procedimento complesso che parte a LIVELLO COMUNALE che può altresì prendere un PASSAGGIO POPOLARE, cioè un’espressione di volontà da parte dell’assemblea di tutti i cittadini del comune. Si tratta dunque di un voto popolare e non di un referendum (praticato sino al 2003). Questa decisione, pur essendo assunta dall’assemblea comunale (organo politico), non è totalmente politica, bensì anche di natura AMMINISTRATIVA poiché deve essere motivata la legge del 2014 prevede una serie di condizioni e presupposti che, sebbene lascino un certo margine di discrezionalità, non permettono al Comune di mancare di concedere la naturalizzazione nel caso in cui sussistano. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE: la decisione deve essere motivata principalmente per 2 motivi

  1. AUTOCONTROLLO DELL’AUTORITA’
  2. CONSENTIRE EVENTUALI RICORSI AL TF Inizialmente si prevedeva che il popolo votasse con referendum però questo comportava un assenza di motivazione il che non permetteva al giudice di sindacare. Oggi invece, essendo un voto popolare di carattere amministrativo, può sempre essere suscettibile del sindacato giurisdizionale.