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Diritto Pubblico svizzero - Testa
Tipologia: Sintesi del corso
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La Svizzera ha una forma di governo unica che si distingue per il suo sistema federalista e democratico diretto. È uno stato FEDERALE: confederazione di 26 cantoni. Governo federale, governo centrale composto da 3 rami:
ESECUTIVO (governo) → CONSIGLIO FEDERALE
LEGISLATIVO (parlamento) → ASSEMBLEA FEDERALE È un parlamento bicamerale perfetto, eletto a suffragio universale diretto dai Cantoni, composto da due camere:
Il parlamento nomina il governo. GIUDIZIARIO → TRIBUNALE FEDERALE : è la corte suprema della Svizzera che garantisce l’applicazione uniforme del diritto federale. Altri tribunali federali specializzati come il TAF (tribunale amministrativo federale), Tribunale penale federale, ecc. DEMOCRAZIA DIRETTA: I cittadini svizzeri hanno un ruolo attivo nel processo legislativo attraverso strumenti di democrazia diretta, quali:
Parlamento raccogliendo 50.000 firme entro 100 gg.
entro 18 mesi. FEDERALISMO E AUTONOMIA CANTONALE:
Federale.
FORMA DI STATO: federalismo svizzero La Costituzione del 1848, del 1874 e del 1999 parlano di confederazione, come omaggio sia alle vicende storiche ripercorse sia alle gelosie autonomistiche dei singoli cantoni. Questa scelta ha un significato politico ma non giuridico, in quanto da un punto di vista giuridico la forma di Stato Svizzera è a tutti gli effetti quella di una Federazione. La confederazione non è la forma di Stato, bensì un accordo di diritto internazionale tra diversi Stati sovrani, in cui questi ultimi non cedono una porzione della propria sovranità (≠ dalla Federazione).
Le competenze sono distribuite secondo tra la Confederazione e i Cantoni secondo il principio di sussidiarietà, il che significa che le questioni sono gestite al livello più vicino possibile ai cittadini, a meno che non siano più efficientemente affrontate a livello federale. TRE LIVELLI DI GOVERNO:
membri, ciascuno a capo di un settore amministrativo; vi è una presidenza che però garantisce solo l’ordine nei lavori dell’organo ma non ha rilevanza esterna. COSTITUZIONE DEL 1874: La stagione successiva all’adozione della costituzione del ’48 fu caratterizzata da spinte centralizzatrici, democratiche e anticlericali, la cui somma condusse ben presto ad una revisione costituzionale:
costituzione Caratteristiche: a) Forte spirito anti-clericale b) Forte spinta di accentramento dei poteri: si tolgono competenze ai Cantoni per accentrarle in capo alla federazione, però per compensare, vennero introdotti nuovi istituti di democrazia diretta (primo tra tutti il referendum facoltativo per leggi o decreti federali); inoltre, fu istituito il Tribunale federale permanente (organo la cui funzione è quella di tutelare, garantire e vigilare sull’uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio e, allo stesso tempo, quello di svolgere funzioni di arbitro in caso di controversie tra Cantoni e Governo centrale). Si procedette poi fino a fine ‘900 con revisioni parziali (140), le quali riguardarono le diverse parti del testo costituzionale e che furono in linea con lo spirito del tempo che cambia, sino poi a giungere alla: NUOVA COSTITUZIONE DEL 1999: a) 1922 → rifiuto di adesione allo Spazio Economico Europeo: comportò un terremoto politico nel sistema svizzero, che fece scaturire l’idea di una recisione costituzionale totale, cioè un nuovo testo costituzionale che raccogliesse in modo omogeneo e sistematico il percorso di civiltà giuridica che era stato compiuto fino a quel momento; b) 1996 → consiglio federale presenta il testo all’assemblea; c) 1998 → l’assemblea adotta il testo della nuova costituzione; d) 1999 → referendum confermativo; e) 2000 → entrata in vigore;
Il federalismo prevede tre livelli di governo:
Cosa afferma la costituzionale federale? ART. 3 Costituzione: I cartoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitato tutti i diritti non delegati alla Confederazione. Da tale disposizione si trae:
La costituzione federale riconosce le costituzioni cantonali. Qualora dovessero sorgere controversie tra i vari organi, interviene il Tribunale federale (che oltre ad essere vertice del sistema giudiziario) funge da arbitro tra:
cantonale. Dunque, il diritto cantonale è la prima fonte di organizzazione dei poteri del comune. La federazione riconosce i Cantoni; al di sotto di questi vi sono i comuni, la cui autonomia è riconosciuta dalla costituzione federale ma sono in quella formazione che è affidata alle costituzioni cantonali. Come dicevamo, qualora sorgessero conflitti tra questi enti, interviene il TF.
Tali atti normativi talvolta assumono il valore di una costituzione comunale, perchè sono adottati con procedimenti che coinvolgono in maniera dirette il corpo elettorale, mediante referendum, sia per emanazione che per modificare). Per quanto riguarda gli organi politici dei comuni, questi strutturano secondo due modelli organizzativi: A) MODELLO BIPARTITO: è diffuso nei comuni con minore densità abitativa e ha due organi fondamentali:
PARLAMENTO COMUNALE: organo rappresentativo Organo legislativo e rappresentativo i cui rappresentanti sono eletti dal corpo elettorale mediante sistema elettorale proporzionale. Esercita:
presentare un rapporto di gestione e una sintesi contabile (bilancio) su cui il parlamento si esprimerà.
ORGANO ESECUTIVO: organo collegiale È un ORGANO COLLEGIALE eletto direttamente dal corpo elettorale, il quale ha la funzione di dare esecuzione alle decisioni assunte dall’organo legislativo (sia esso corpo elettorale o parlamento comunale). Esercita:
all’organo legislativo (corpo elettorale o parlamento). I membri non sono politici → non vi è una professionalizzazione della politica, questo perchè tali organi sono chiamati ad assumere decisioni che non richiedono di operare in sessioni permanenti. COMPETENZE DEL COMUNE: La fonte della competenza comunale è la costituzione cantonale. Al comune sono affidate competenze che risultano da una doppia residualità → ciò che non è attribuito alla federazione dalla costituzione federale è attribuito ai cantoni e ciò che non è riservato a questi ultimi dalla costituzione cantonale viene affidato ai comuni → si tratta di competenze che riguardano la vita quotidiana del comune:
ART. 1: il cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiana. Il cantone è membro della confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla costituzione federale. In tale articolo vi è un affermazione di sovranità e del vincolo federale. Quella ticinese è una costituzione LUNGA, ovvero presenta un catalogo di diritti: Vi sono molte analogie con il catalogo della Costituzione italiana poiché vi sono:
recente. N.B: art. 9a divieto di dissimulazione del proprio viso → in Italia una nota non potrebbe essere introdotta in Costituzione in quanto sono previsti dei limiti alla sua revisione: tra questi, il divieto di modificare i principi supremi, come il principio di uguaglianza (art. 3 Cost), il quale nel suo nucleo duro, vieta ogni tipo di discriminazione in ragione della religione. Tale problema non si pone in Svizzera, ne a livello costituzionale federale e ne cantonale, poiché non vi sono limiti alla revisione costituzionale, possono esser modificare in ogni loro parte. Detto ciò però, la norma sul divieto di dissimulazione ha creato particolari problemi quando la svizzera ha aderito alla CEDU. Inoltre, è possibile notare come nella costituzione svizzera siano presenti norme prove del tono di norme costituzionali (es. norma che prevede il divieto di costruire minareti) → esse non vengono introdotte com eleggi perchè nel sistema svizzero non è prevista l’iniziativa popolare legislativa; l’unico modo per introdurre in una fonte del diritto una proposta popolare è quello di presentare una REVISIONE COSTITUZIONALE. Oltre a questi diritti, un importante capitolo è dedicato ai DIRITTI DI CITTADINANZA ATTIVA → i cittadini hanno una molteplicità di strumenti per partecipare alla vita politica:
vita politica, come:
a) Diritto di voto attivo e passivo + dovere di accettare la carica pubblica b) Possono chiedere all’organo legislativo la revoca dei membri dell’esecutivo (cantonale o comunale) c) Diritto all’iniziativa legislativa (7000 cittadini) la quale potrà essere presentata o in forma elaborata o in forma generica (spetterà al Gran consiglio elaborarla) d) Referendum legislativo facoltativo → richiesto 7000 cittadini e/o 1/5 dei comuni e) Referendum finanziario obbligatorio → se approvato dal gran consiglio con una legge che prevede una spesa per le finanze cantonali superiori a 30 milioni di CHF La tutela giurisdizionale è prevista in caso di violazione di questi diritti ed esiste sia a livello federale che a livello cantonale. In merito agli organi del sistema di governo del Canton Ticino → è sistema rappresentativo esercitato da due organi collegiali:
su collegio unico. Il consiglio di Stato elegge annualmente un presidente al suo interno. La separazione dei poteri è meno rigida, in quanto il Consiglio di Stato è complente in materia di leggi, decreti e regolamenti e, il Gran Consiglio interferisce nell’esecuzione di questi. Il Consiglio di Stato:
legislativo (art. 64 Cost). La costituzione cantonale, inoltre:
residuali. L’art 17 lascia autonomia alla scelta del modello:
da parte dei cantoni, i quali possono adottare una disciplina di dettaglio (espansione della competenza cantonale fin tanto che la federazione non decide di intervenire)
Inoltre, il principio partecipativo concilia:
interlocuzione di natura politica non previste dalla costituzione (strumenti non costituzionalmente formalizzati) → es. conferenze tra agricoltori, ecc.
Costituzione, in concreto cede il posto ad una COLLABORAZIONE TRA IL LIVELLO CANTONALE E FEDERALE, improntato al PRINCIPIO DI LEALTA’, stabilito dall’art. 44 COST. FED: la confederazione e i canoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria → cooperano tra loro con meccanismi istituzionalizzati previsti dalla Costituzione.
L’attività di attuazione ed esecuzione è fatta con strumenti che mirano al massimo coinvolgimento possibile del livello cantonale e federale nel rispetto delle specificità del cantone.
direttamente dal corpo elettorale (si elegge solo il Consiglio Nazionale);
in direttamente del corpo elettorale → è eletto dall’assemblea, la quale viene eletta dal corpo elettorale.
cantonali ed i vertici della pubblica amministrazione. Questo è il sistema di democrazia più puro che esista ma porta a dei problemi nella fase di votazione:
La costituzione federale afferma “ parte della forma di governo sono l’Assemblea, il Consiglio e il POPOLO”.
difatti la sovranità è divisa tra popolo e cantoni = parità assoluta tra popolo e cantoni (es. proposta referendaria: ha successo se ottiene la maggioranza dei voti tra popolo e cantoni). Questa parità è specificata già nel preambolo dell’art. 1 della Cost (che delinea la struttura federale dello stato) e anche nell’intestazione del titolo IV della costituzione (si occupa delle competenze esercitate dal popolo). Dunque i titolari della sovranità sono il popolo ed i cantoni. DIRITTI POLITICI: Il popolo gode di diritti politici, ovvero quell’insieme di diritti esercitati dal corpo elettorale e che concernono la partecipazione alla vita della cosa pubblica (es. diritto di voto attivo e passivo, ecc). La Costituzione dedica molta attenzione ai diritti politici poiché sono quegli strumenti con cui il popolo può effettivamente esercitare il ruolo di contro-potere ai poteri costituiti. A riprova di ciò si inserisce nel Titolo II, capitolo I rubricato DIRITTI FONDAMENTALI. Vengono definiti come tali poiché godono di uno statuto privilegiato, cioè non possono esser modificati con la stessa facilità con cui vengono limitati gli altri diritti. ART. 34 COST: I diritti politici sono garantit i, dunque: Per limitare i diritti fondamentali (art. 36 Cost) è prevista una riserva di legge che deve rispondere ad un criterio di proporzionalità, cioè deve essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di altri principi fondamentali senza dunque mai comprimere il nucleo essenziale de diritto fondamentale, perchè altrimenti tale limitazione verrebbe considerata come un’aggressione diretta al popolo e ai cantoni. ART. 39 COST: disciplina l’esercizio dei diritti politici
ART. 136 COST: ai sensi di tale art. vi è una stretta connessione tra diritti politici e:
DIRITTO DI PETIZIONE: il popolo può rivolgersi alle autorità federali presentando una questione o esigenza sociale. Il secondo capoverso dell’ART 34 COST. esprime il valore finalistico dei diritti politici e del diritto di voto, in tal senso bisogna:
da impedimenti, segretezza del voto
ART. 38 - ACQUISIZIONE E PERDITA CITTADINANZA → disciplinata da una riserva di legge: la confederazione disciplina l’acquisto e la perdita della cittadina per origine, matrimonio o adozione. ART. 37 - DIRITTI DI CITTADINANZA → Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e cantonale. Ai sensi dell’art. 37, si crea un collegamento tra cittadinanza comunale, cantonale e federale → per attribuire la cittadinanza svizzera vengono coinvolti tutti e 3 i livelli di governo: legge federale sulla cittadinanza svizzera 20 giugno 2014 Come si può ottenere la cittadinanza? a) JUS SOLI = fa riferimento alla nascita sul suolo; b) JUS SANGUINIS = individuo ottiene la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso (modo tradizionale) Il sistema della cittadinanza svizzera si fonda sulla regola dello jus sanguinis:
Come si perde la cittadinanza? Nel momento in cui i presupposti per i quali si acquista la cittadinanza dovessero venir meno:
cittadinanza se ne possiede un altra. NATURALIZZAZIONE: L’acquisto della cittadinanza, al di fuori della filiazione, può avvenire, come previsto dalla legge federale del 2014, tramite la procedura di naturalizzazione = cioè si diventa cittadino svizzero a seguito di procedure che inducano il soggetto ad ottenere la cittadinanza, perchè VUOLE. COME AVVIENE? Si tratta di un procedimento complesso che parte a LIVELLO COMUNALE che può altresì prendere un PASSAGGIO POPOLARE, cioè un’espressione di volontà da parte dell’assemblea di tutti i cittadini del comune. Si tratta dunque di un voto popolare e non di un referendum (praticato sino al 2003). Questa decisione, pur essendo assunta dall’assemblea comunale (organo politico), non è totalmente politica, bensì anche di natura AMMINISTRATIVA poiché deve essere motivata → la legge del 2014 prevede una serie di condizioni e presupposti che, sebbene lascino un certo margine di discrezionalità, non permettono al Comune di mancare di concedere la naturalizzazione nel caso in cui sussistano. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE: la decisione deve essere motivata principalmente per 2 motivi