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Diritto pubblico svizzero 2020-2021, Appunti di Diritto

Appunti completi diritto pubblico svizzero, integrati con lezioni degli ospiti e professori esterni

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 22/12/2020

aleksandraa904
aleksandraa904 🇮🇹

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28/09/20
Lezione 1
STORIA COSTITUZIONALE
è Il
1291
, piena epoca feudale, segna la cosiddetta nascita della Svizzera, anche se in realtà, la Svizzera
che noi conosciamo, nasce dopo il Congresso di Vienna del 1815. Il
1° agosto 1291
tre comunità politiche
(
Uri, Svitto e Untervaldo
), definite anche Cantoni originari o Cantoni forestali, stringono una lega, un
patto di alleanza di natura difensiva e di reciproca assistenza, in ragione del controllo degli Asburgo sul
Paese.
è Nel
1315
le tre comunità, nella
Battaglia di Morgarten
, vincono sugli austriaci, dimostrando la loro
coesione.
è Nel giro di 70-80 anni dal 1291, ai 3 cantoni originari, attraverso una serie di successivi accordi, si
affiancano
Lucerna, Zurigo, Glarona, Zugo e Berna
. Questi 8 Cantoni, in una battaglia del
1386
,
sconfiggono gli Asburgo, eliminando la loro presenza dai rispettivi territori.
è Nel
1513
, i Cantoni da 8 diventano 13 con l’ingresso all’interno della Confederazione, attraverso alleanze
non necessariamente riguardanti tutte le comunità politiche, di
Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa
e
Appenzello
.
Accanto a questi 13 Cantoni, Stati sovrani in alleanza con altri Stati, si affiancano altri territori
indipendenti, non facenti parte della Confederazione come la
città di Ginevra, il Vallese, la città di San
Gallo
e territori assoggettati ad altri cantoni, come il
Canton Ticino
.
è Nel
XVI secolo
si diffonde in Europa la
riforma protestante
, rilevante in Svizzera grazie a figure come
Zwingli a Zurigo e Calvino a Ginevra. Tale riforma diventa un elemento di rottura all’interno della
Confederazione, portando a distinguere Cantoni che restano cattolici, Cantoni protestanti e Cantoni
misti, come Appenzello (Appenzello interno che resta cattolica e Appenzello esterno che diventa
protestante).
Alla frattura protestante con il tempo si aggiungerà anche la frattura linguistica.
I 13 Cantoni erano diversi tra loro, alcuni erano città, altri erano realtà rurali, alcuni riconoscevano una
partecipazione alla vita politica di larghi strati della popolazione mentre altri no. Nel cantone di Uri, Svitto
e Glarona, nasce un istituto (Landsgemeinde) per il quale la comunità decide sulla base di una regola di
democrazia diretta (=i cittadini del cantone si riuniscono in piazza per votare) meccanismo oggi
minoritari.
è Nel contesto storico di Napoleone, ultimi anni del 1600, le truppe francesi occupano vari territori dando
vita alle “Repubbliche sorelle”. La Svizzera viene liberata/invasa dalle truppe francesi e nel
1798
si viene
a costituire la
Repubblica Elvetica
, sul modello organizzativo della costituzione francese del 1795 che
prevedeva un parlamento bicamerale e l’esistenza del direttorio, organo esecutivo.
Facendo valere i principi di uguaglianza della Rivoluzione francese, si vengono a creare all’interno della
Repubblica Elvetica i Cantoni. Vengono ricompresi tra i 13 Cantoni sei territori che prima erano o
soggetti indipendenti, separati dalla Confederazione, o territori assoggettati ad altri Cantoni.
VI sono dunque 19 entità politiche all’interno della Repubblica, in quanto si aggiungono Vaud, Argovia,
Turgovia, Ticino, San Gallo e i Grigioni.
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Lezione 1

STORIA COSTITUZIONALE

è Il 1291 , piena epoca feudale, segna la cosiddetta nascita della Svizzera, anche se in realtà, la Svizzera

che noi conosciamo, nasce dopo il Congresso di Vienna del 1815. Il

1° agosto 1291 tre comunità politiche

Uri, Svitto e Untervaldo ), definite anche Cantoni originari o Cantoni forestali, stringono una lega, un

patto di alleanza di natura difensiva e di reciproca assistenza, in ragione del controllo degli Asburgo sul

Paese.

è Nel 1315 le tre comunità, nella Battaglia di Morgarten, vincono sugli austriaci, dimostrando la loro

coesione.

è Nel giro di 70-80 anni dal 1291, ai 3 cantoni originari, attraverso una serie di successivi accordi, si

affiancano Lucerna, Zurigo, Glarona, Zugo e Berna. Questi 8 Cantoni, in una battaglia del 1386 ,

sconfiggono gli Asburgo, eliminando la loro presenza dai rispettivi territori.

è Nel 1513 , i Cantoni da 8 diventano 13 con l’ingresso all’interno della Confederazione, attraverso alleanze

non necessariamente riguardanti tutte le comunità politiche, di

Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa e

Appenzello .

Accanto a questi 13 Cantoni, Stati sovrani in alleanza con altri Stati, si affiancano altri territori

indipendenti, non facenti parte della Confederazione come la

città di Ginevra, il Vallese, la città di San

Gallo e territori assoggettati ad altri cantoni, come il

Canton Ticino .

è Nel XVI secolo si diffonde in Europa la riforma protestante, rilevante in Svizzera grazie a figure come

Zwingli a Zurigo e Calvino a Ginevra. Tale riforma diventa un elemento di rottura all’interno della

Confederazione, portando a distinguere Cantoni che restano cattolici, Cantoni protestanti e Cantoni

misti, come Appenzello (Appenzello interno che resta cattolica e Appenzello esterno che diventa

protestante).

Alla frattura protestante con il tempo si aggiungerà anche la frattura linguistica.

I 13 Cantoni erano diversi tra loro, alcuni erano città, altri erano realtà rurali, alcuni riconoscevano una

partecipazione alla vita politica di larghi strati della popolazione mentre altri no. Nel cantone di Uri, Svitto

e Glarona, nasce un istituto (Landsgemeinde) per il quale la comunità decide sulla base di una regola di

democrazia diretta (=i cittadini del cantone si riuniscono in piazza per votare) meccanismo oggi

minoritari.

è Nel contesto storico di Napoleone, ultimi anni del 1600, le truppe francesi occupano vari territori dando

vita alle “Repubbliche sorelle”. La Svizzera viene liberata/invasa dalle truppe francesi e nel 1798 si viene

a costituire la Repubblica Elvetica, sul modello organizzativo della costituzione francese del 1795 che

prevedeva un parlamento bicamerale e l’esistenza del direttorio, organo esecutivo.

Facendo valere i principi di uguaglianza della Rivoluzione francese, si vengono a creare all’interno della

Repubblica Elvetica i Cantoni. Vengono ricompresi tra i 13 Cantoni sei territori che prima erano o

soggetti indipendenti, separati dalla Confederazione, o territori assoggettati ad altri Cantoni.

VI sono dunque 19 entità politiche all’interno della Repubblica, in quanto si aggiungono Vaud, Argovia,

Turgovia, Ticino, San Gallo e i Grigioni.

Si viene a creare un conflitto tra i Cantoni facenti parte del primo gruppo, i quali vorrebbero

mantenere le loro vecchie prerogative (Vaud era un territorio dipendente da Berna, in questo modo

invece vengono parificati).

è Nel 1802 viene promulgata una nuova costituzione

è Vi è una forte contrapposizione tra le varie entità politiche, che porterà Napoleone ad imporre

l’atto

di mediazione nel

, con il quale i 19 Cantoni vengono messi su un piano di totale parità.

Queste 19 entità politiche vanno a comporre una nuova Confederazione molto debole, in quanto la

Svizzera era un vassallo della Francia

è Con la caduta di Napoleone, dopo il Congresso di Vienna ( 1815 ), entrano nella Confederazione 3

Cantoni di lingua francese: Cantone di Ginevra, Cantone di Neuchâtel e Cantone del Vallese.

Si arriva a una struttura di 22 Cantoni, che corrispondono interamente all’attuale territorio della

Svizzera.

è Nel 1830 si ha lo sviluppo e la diffusione in tutta Europa della corrente di liberalismo politico.

Si ha così un’ulteriore spaccatura tra i Cantoni: alcuni scelgono la corrente del liberalismo politico

aderendo al movimento progressista (qualificato come movimento di rigenerazione); altri mantengono

posizioni più conservatrici, più reazionarie (il Cantone di Basilea ha un approccio conservatore in città e

un approccio progressista nella campagna).

Si sviluppano così anche dei movimenti di opinione e cioè le tendenze liberali da una parte e le

tendenze radicali dall’altra.

Le posizioni riformiste vengono assunte dai Cantoni protestanti mentre quelle conservatrici dai

Cantoni cattolici. Si creano così conflitti importanti, ad esempio nei Cantoni protestanti viene disposta la

chiusura dei conventi mentre nel Cantone conservatore di Lucerna viene rafforzato l’ordine del ruolo

dei gesuiti, malvisti dalla corrente liberale radicale.

è Tra il 1845 - 1847 vi è il rischio che la vecchia Confederazione si spezzi, in quanto i Cantoni cattolici

conservatori creano tra di loro una lega separata (=Sonderbund). Si arriva così a un conflitto militare,

con qualche centinaio di vittime, che si conclude con la sconfitta dei Cantoni cattolici, tra i quali

Lucerna, Svitto, Uri, Untervaldo e il Vallese.

è Nel 1848 viene approvata la prima vera e autentica costituzione federale della Svizzera. Fino a questo

momento tutti gli accordi tra i Cantoni erano basati su accordi quasi di diritto internazionale e non su

una costituzione.

Nasce così in Svizzera lo Stato federale pur permanendo l’antica terminologia di Confederazione.

D Tra il concetto di CONFEDERAZIONE di Stati e FEDERAZIONE di Stati vi è una profonda differenza:

  • Una Confederazione è un accordo che ha a suo fondamento regole di diritto internazionale, cioè

regole che disciplinano i rapporti tra i singoli Stati, cioè tra singole soggettività politiche sovrane

indipendenti.

  • Una Federazione è un accordo tra singoli Stati che regolano i loro rapporti sulla base di una

costituzione

La costituzione viene votata a maggioranza, fatto curioso in quanto nell’800 le costituzioni, come ad

esempio lo Statuto Albertino, venivano ottriate cioè concesse dai sovrani. Solo la costituzione svizzera

e quella americana vengono votate. In questo caso dunque è il popolo a decidere: in molti Cantoni il

popolo decide direttamente tramite l’Assemblea, in altri Cantoni invece (i vecchi Cantoni del

Sonderbund), la costituzione non è voluta.

Questa costituzione ha varie influenze del mondo liberale, tra cui quella francese e quella degli Stati

Uniti d’America.

È una costituzione che prevede una serie di organi che dal 1848 sono arrivati sino ad ora: nasce il

bicameralismo paritario, il Consiglio federale o Direttorio.

Þ CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 149 Cost.: “Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si

procede al rinnovo integrale.

Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un

seggio”.

  • È un organo composto da 200 deputati, eletti a suffragio universale da tutti i cittadini svizzeri

maggiorenni, sulla base di un sistema proporzionale, che rappresenta la Confederazione nella sua

interezza.

  • La legislatura dura 4 anni (le ultime elezioni si sono tenute nell’autunno del 2019). Il Consiglio Federale

(l’esecutivo) non può sciogliere l’Assemblea Federale e l’Assemblea Federale non può sfiduciare il

Consiglio Federale, non sono così previste ipotesi di scioglimenti anticipati.

  • In base alla popolazione della Svizzera (circa 8.5 milioni di abitanti) ogni Cantone ha un numero di

deputati proporzionale alla sua popolazione, quelli più popolosi hanno un numero maggiore e quelli

meno popolosi un numero inferiore. Considerando che esistono entità molto piccole, le quali per

proporzione potrebbero non trovarsi rappresentati, la Costituzione pone una garanzia: ogni Cantone

ha diritto ad almeno un seggio (per esempio il cantone di Uri, Glarona, Obvaldo).

Þ

CONSIGLIO DEGLI STATI

Art. 150 Cost.: “l Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.

I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno

eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.

La procedura d’elezione è determinata dal Cantone”.

  • È l’organo che rappresenta i Cantoni
  • È composto da 46 deputati (2 deputati per Cantone) fatta eccezione per 6 Cantoni che fino al 1999

erano qualificati come semi-Cantoni (Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello

Interno, Appenzello Esterno) a cui spetta eleggere un solo deputato.

  • La procedura di elezione è regolamentata da ogni singolo Cantone. In passato questa circostanza ha

portato al fatto che potesse esservi uno sfasamento tra il rinnovo del Consiglio Nazionale e il rinnovo

del Consiglio degli Stati. Per questo motivo oggi tutti i Cantoni hanno parificato la durata della

legislazione a 4 anni e hanno stabilito che nel momento in cui si vota per rinnovare il Consiglio

Nazionale, si vota anche per il rinnovo del Consiglio degli Stati.

Nei Cantoni di Appenzello Interno e Glarona è ancora presente una forma di democrazia radicale: è il

popolo del Cantone, riunito in assemblea (Landsgemeinde), a votare in modo deliberativo.

§ CONSIGLIO FEDERALE

Art. 174 Cost.: “Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.”

Art. 175 Cost.: “Il Consiglio federale è composto di sette membri.

I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio

nazionale.

Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.

Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate”.

Art. 176 Cost.: “Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno

dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di

vicepresidente”.

  • L’Assemblea Federale in seduta comunque elegge il Direttorio, ovvero il Consiglio Federale che svolge

la funzione di “governo della Svizzera”.

  • Viene definito come la “ suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione”
  • È composto da 7 consiglieri federali, eletti ogni 4 anni contemporaneamente con l’elezione dei

membri dell’Assemblea Federale

  • Al momento dell’elezione, il peso del voto dei membri del Consiglio Nazionale è elevato, in virtù della

maggioranza numerica. Si potrebbe così rischiare che dei Cantoni abbiano più di un Consigliere

Federale. Nel testo antecedente della costituzione era espressamente previsto che nessun Cantone

potesse avere più di un Consigliere Federale; il testo vigente stabilisce che devono essere

rappresentate in modo equo le diverse regioni e le componenti linguistiche del paese. Qui sorge il

problema linguistico, in quanto la Svizzera è un Paese dove vi sono in maggioranza Cantoni di lingua

tedesca, 5 Cantoni di lingua francese, due dei quali riconoscono come lingua ufficiale anche il tedesco,

un Cantone (Ticino) dove si parla italiano e i Grigioni dove oltre al tedesco si parla il romancio, quarta

lingua della Confederazione. Risulta quindi evidente che alcuni Cantoni possiedono così un peso

numerico più forte.

  • Non vi è rapporto di fiducia tra l’Assemblea Federale e il Consiglio Federale
  • Non è presente la logica dell’alternanza ma prevale, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, una logica di

democrazia consociativa. Dalla metà degli anni 50 i 4 grandi partiti svizzeri (democratico-cristiano,

socialista, partito radicale, partito unione democratica) hanno governato insieme la Confederazione

elvetica, perché la Svizzera ha evitato una grossa frattura ideologica, ovvero non ha mai avuto

l’esistenza di un grande partito Marxista.

Dal 1953 ad oggi è successo che i 4 partiti, con qualche diversità, hanno sempre governato la Svizzera.

Se i membri sono 7, un partito si deve accontentare di avere un solo membro nel Consiglio federale.,

si parla di regola della concordanza.

- ELEZIONE.

L’Assemblea Federale elegge ogni 4 anni i Consiglieri Federali, fatto stabilito dalla legge che regola il

funzionamento dell’Assemblea Federale e non direttamente dalla costituzione.

I Consiglieri non vengono eletti in blocco bensì uno alla volta. Inoltre, si applica la “formula magica”, cioè

la regola per la quale se un Consigliere Federale uscente decide di ripresentarsi, si comincia la

votazione a partire da lui, nel caso in cui si ripresentino tutti e 7, si comincia a votare dal Consigliere

con l’età maggiore nel Consiglio Federale sino a completare l’organo.

Sulla base di un accordato, dal 1848 ai giorni nostri, salve rarissime eccezioni, il Consigliere che si

ripresenta alla carica viene rieletto.

Può succedere che nel corso dei 4 anni un Consigliere deceda o si dimetta, in questo caso

l’Assemblea Federale elegge un Consigliere, in linea generale appartenente allo stesso partito, fino alla

scadenza del mandato.

  • Il Presidente della Confederazione viene eletto tra i 7 Consiglieri dall’Assemblea Federale per un

mandato di un anno

(Art. 176 Cost).

Si può notare come i cantoni di Berna, Vaud e Zurigo sono sempre rappresentanti in Consiglio Federale

mentre altri Cantoni, come Sciaffusa, non hanno mai avuto un Consigliere Federale. Inoltre, vi è sempre stato

un meccanismo per il quale almeno 2 Consigliere Federali appartengono al mondo latino francofono e anche

italiano.

Le donne hanno avuto il riconoscimento di voto solo nel 1971, la prima donna eletta al consiglio federale è stata

Elisabeth Kopp nel 1984. In Italia non vi è mai stato un Presidente della Repubblica né del Consiglio dei ministri

donna, mentre la Svizzera ha avuto un Consiglio Federale composto da 4 donne.

§ CANCELLERIA FEDERALE

L’Art. 179 Cost. dice che “La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal

cancelliere della Confederazione”.

  • La Cancelleria Federale viene definita lo “Stato maggiore dello Consiglio federale”.
  • A capo vi è il Cancelliere della confederazione che viene eletto anch’esso dall’Assemblea Federale.

Partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Federale, svolgendo un ruolo cruciale di sostegno e supporto

burocratico e amministrativo. Tale ruolo può essere paragonato con la figura del sottosegretario alla

presidenza del consiglio dei ministri italiano. L’attuale cancelliere appartiene al partito democratico

cristiano.

Il Consiglio Federale e il Consiglio nazionale in base alla prima costituzione del 1848 duravano in carica 3 anni, dal

1874 durano in carica 4 anni. Sono state proposte due opzioni di riforma di questo modello che non hanno

trovato sostegno in fase di revisione costituzionale:

  • È stato proposta l’ampliamento del numero dei Consiglieri Federali da 7 a 9 ma non vi è stato il

consenso del Parlamento

  • È stato proposto di far eleggere il Consiglio Federale direttamente dal popolo, innestando dentro

l’assetto del governo direttoriale elvetico un aspetto tipico dei modelli presidenziali

Secondo l’Art. 180 Cost. “Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e

coordina le attività dello Stato. Informa tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività,

sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti”.

  • Il Consiglio Federale è l’organo titolare dell’indirizzo politico, potere che va condiviso con il Parlamento,

con i Governi cantonali e con il livello comunale.

  • Si potrebbe confrontare con l’art. 95 della costituzione italiana dove si diche che il Presidente del

Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Egli inoltre deve

mantenere l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei

ministri.

Gli artt. 181 ss. Cost elencano le competenze del Consiglio Federale:

  • Sottopone all’Assemblea Federale disegni di atti legislativi
  • Emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto autorizzato dalla Costituzione o dalla legge
  • Elabora il piano finanziario
  • Cura gli affari esteri, firma e ratifica i trattati internazionali, può emanare ordinanze e decisioni con

validità limitata nel tempo per far fronte a situazioni non ordinarie

  • Prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, della sicurezza interna, emanando anche

ordinanze

  • Cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni

FEDERALISMO

Dopo una lunga, faticosa e contraddittoria esperienza di Stato Confederale, nel 1848 la Svizzera diventa Stato

autenticamente federale. Tra i soggetti che costituiscono lo stato vi sono rapporti di tipo costituzionale e non di

diritto internazionale come in una federazione.

Quello della Svizzera è un federalismo di aggregazione o centripeto in quanto attorno al nucleo iniziale dei primi

3 cantoni del 1291 si sono via via aggregate altre entità politiche. È anche il Caso degli Stati Uniti o della

Germania, mentre il Belgio è un federalismo di separazione, in quanto si frattura da uno Stato originario.

I Cantoni, soggettività territoriali fondamentali del discorso federalista, contribuiscono in modo determinante al

procedimento di revisione costituzionale, senza il loro accordo non è possibile modificare la costituzione.

Sono rappresentanti in modo paritario sulla base di una partecipazione che li vede tutti sullo stesso identico

piano, dal Consiglio degli Stati. Per quanto riguarda la distribuzione delle competenze tra Confederazione e

Cantoni vige la regola secondo la quale tutto ciò che non è espressamente conferito alla Confederazione, è

conferito ai Cantoni. La circostanza che la Svizzera si sia formata attraverso uno schema aggregativo fa capire

che in origine vi erano diverse soggettività politiche le quali si sono poi unite, attraverso patti. Ciò significa che la

sovranità originaria non è dello Stato Centrale ma dei Cantoni che compongono la Federazione.

I soggetti territoriali che fondano la federazione sono titolari qualitativamente e quantitativamente di un fascio di

competenze e materiali che non ha pari negli stati regionali o in stati che hanno una struttura accentrata del

potere: i Cantoni hanno autonomia finanziaria e tributaria e religiosa ad esempio. Oltre alla frattura religiosa, vi è

una frattura linguistica. In Svizzera vi sono 4 lingue nazionali: tedesco, francese, italiano e romancio (= lingua

parlata da una minoranza degli svizzeri abitanti nel Canton grigioni). Le prime tre lingue sono lingue ufficiali.

Questi concetti sono espressi dall’

art. 1 della Costituzione:

“ Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna,

Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna,

Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese,

Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera”.

  • Il popolo e i Cantoni sono i soggetti fondanti dello Stato. L’ordine dei Cantoni da Uri sino a Giura è

l’ordine in cui i Cantoni sono entrati nella Confederazione. I primi 3 Cantoni, Zurigo, Berna e Lucerna,

hanno un peso particolare.

  • Evidenzia il nucleo irriducibile della costituzione e dell’assetto federale dello stato, in quanto le modifiche

della costituzione sono ammesse soltanto se sia il popolo che i cantoni sono d’accordo.

SOVRANITÀ

L’art 3 Cost. dice che “I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione

federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione”.

  • L’articolo riconosce la sovranità dei Cantoni, per quanto essa non sia limitata dalla costituzione federale.

L’assegnazione dei poteri si basa dunque sul modello dei poteri residui, modello che assegna alla

Confederazione un elenco di competenze mentre le competenze non citate spettano alle entità

decentrate.

L’art. 5a Cost stabilisce che “ Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio

della sussidiarietà”.

  • Nel 2004 è stata introdotto, a seguito di una votazione, il principio di sussidiarietà in senso verticale: la

Confederazione interviene nelle competenze del Cantone quando questo non è in grado di farlo o

quando serve una regolamentazione uniforme

  • In Italia corrisponde all’art. 118 Cost.

L’art. 4 9 Cost .: “Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. La Confederazione vigila sul rispetto del

diritto federale da parte dei Cantoni”.

  • Tale disposizione permette di risolvere possibili situazioni conflittuali tra Cantoni e Confederazione.

L’art. 50 Cost .: “L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. Nell’ambito del suo

agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. La Confederazione prende in

considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna”.

  • L’autonomia comunale è garantita dalle costituzioni dei singoli Cantoni, quindi ogni Cantone può

determinare uno spazio maggiore o minore di tale autonomia.

  • In Italia l’ordinamento delle autonomie locali, in particolare dei comuni, è materia appartenente alla

potestà legislativa esclusiva dello stato. Si ha dunque una regolamentazione omogenea.

L’

art. 51 Cost

.: “Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede

l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. Le

costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la

costituzione cantonale non contraddice al diritto federale”.

  • Ogni Cantone è obbligato a darsi una costituzione. Si potrebbe fare un paragone con l’ordinamento

italiano, dove si dice che le regioni devono dotarsi di statuti. In Italia sii forma dunque una

differenziazione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. Gli statuti speciali sono fonte

costituzionale mentre gli statuti ordinari sono leggi ordinarie adottate con un particolare procedimento

aggravato.

I Cantoni devono dotarsi di una costituzione democratica. Questo vincolo contenutistico indica che al

popolo di ogni Cantone spetta l’approvazione della costituzione e che tale costituzione può essere

riformata nel momento in cui è la maggioranza del popolo a volerlo. Il riconoscimento di questa natura

democratica comporta, sulla base di una certa capacità di imitazione tra le diverse costituzioni cantonali,

che l’organizzazione che ciascun Cantone si dà tende ad essere molto simile a quella degli altri Cantoni.

Ad esempio, tutti i Cantoni prevedono il Parlamento cantonale e quasi tutti i Cantoni riproducono a

livello cantonale il modello direttoriale. Questo schema deve rispettare le regole fondamentali del

sistema democratico.

  • Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale: salvo nel caso in cui la Confederazione

trovi qualche eccezione, il Consiglio Federale e l’Assemblea Federale, vi è la tendenza a riconoscere in

modo “generoso” tale garanzia. Per impedire che si giunga ad uno scontro tra Cantone e

Confederazione, nel caso in cui qualche disposizione della costituzione cantonale contrasti con il diritto

federale, si ricorre all’interpretazione conforme: la Confederazione cerca di individuare, dagli enunciati

normativi, delle disposizioni conformi al diritto federale.

Facciamo due esempi relativi al Canton Ticino, che negli ultimi anni ha approvato delle revisioni

costituzionali che ponevano qualche problema.

  1. Nel 2014 è stata approvata una norma costituzionale che vietava a chiunque, nei luoghi pubblici, di

nascondere o di dissimulare il proprio viso. Tale norma era mirata evidentemente a colpire chi

indossasse copricapi quali burqa e niqab. Nella Costituzione federale non vi è però tale divieto.

L’Assemblea e il Consiglio Federale, richiamando le norme della CEDU e in particolare una

decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha salvato la legge francese vietante il burqa,

ha concesso la garanzia. Partendo dal testo ticinese sono state raccolte 100.000 firme per

presentare una iniziativa popolare volta a introdurre tale divieto a livello federale.

2. Nel 2017 è stata introdotta una disposizione che stabilisce che “ Ogni persona ha diritto ad un salario

minimo che assicuri un tenore di vita dignitoso”. Il vero obbiettivo della disposizione era quello di

frenare la possibilità delle aziende del Cantone di assumere frontalieri attenuando così la pressione

verso il basso degli stipendi dei ticinesi. La Confederazione ribadisce che non spetterebbe ai

Cantoni fissare una previsione come quella. La norma viene però salvata, in quanto si sostiene che

sia una misura volta a combattere la povertà, quando invece l’obiettivo era quello di limitare il

fenomeno dei frontalieri.

Lezione 5

Dal 1848 ad oggi, sono state disposte più competenze alla Confederazione per volontà dei Cantoni

(l’art. 1 Cost stabilisce che per poter modificare la Costituzione è necessario il consenso dei Cantoni, quindi

questi non sono stati sminuiti). È il caso, ad esempio, del diritto civile e del diritto penale, che sono passati

dall’essere di competenza dei Cantoni ad essere di competenza della Confederazione. Inoltre, nel testo

costituzionale del 1874 sono stati introdotti nuovi ambiti, affidati sin da subito alla competenza esclusiva della

Confederazione, quali la medicina dei trapianti, la medicina riproduttiva, l’ingegneria genetica. Perché all’interno

del testo costituzionale svizzero vi sono tante regolamentazioni specifiche, di dettaglio? Questa è una

conseguenza della democrazia diretta: il popolo ha iniziativa che tocca il livello costituzionale, non interviene in

ambito di legislazione federale, motivo per il quale alcuni articoli della costituzione risultano essere più pratici, più

concreti, ad esempio vi è una norma che vieta la costruzione dei minareti.

Vediamo ora alcune competenze: Titolo terzo, Capitolo 2 della Costituzione, intitolato “Competenze”.

§ L’art. 54, primo comma, Cost .: “Gli affari esteri competono alla Confederazione”.

§ L’art. 55, primo comma, Cost: “ I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che

toccano le loro competenze o loro interessi essenziali”.

§ L’art. 56 Cost: “I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza.

Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri

Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni

dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione”.

§ L’art. 58 Cost: “La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il

principio di milizia.

L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge

la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre

situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito”.

§ L’art. 60 , primo comma, Cost.: “La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e

l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione”.

§ L’art. 61a, Cost.: “La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive

competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca

mediante organi comuni e altre misure.

Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano altresì affinché le vie della

formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella

società”.

§ L’

art. 6 2 , Cost.:

“ Il

settore scolastico

compete ai Cantoni.

I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani [ … ].

I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani

disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.

Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in

un’armonizzazione del settore scolastico

per quanto riguarda

l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il

passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme

necessarie.

La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico.

È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti legislativi federali

che concernono le loro competenze.

ORDINAMENTO FINANZIARIO

§ L’art. 12 6 , comma uno, Cost: “La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate ”.

In Svizzera vige un autentico federalismo fiscale, che fa si che il grosso dell’imposizione fiscale (sui redditi, sui

capitali, sulle persone fisiche o giuridiche) sia di competenza dei Cantoni.

Vi sono delle imposte di competenza della Confederazione:

Art. 128, comma uno, Cost

.: “La Confederazione può riscuotere

un’imposta diretta

a. sul reddito delle persone fisiche , con un’aliquota massima dell’11,5 per cento;

b.74 sul reddito netto delle persone giuridiche , con un’aliquota massima dell’8,5 per cento;

c.75 ...”

Art. 130, comma uno, Cost .:

“La Confederazione può riscuotere

un’imposta sul valore aggiunto

, con

un’aliquota normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle

forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni”.

Art. 13 1 , comma uno, Cost

.: “ La Confederazione può riscuotere

imposte speciali di consumo

su:

a. il tabacco greggio e manufatto;

b. le bevande distillate;

c. la birra;

d. le automobili e le loro parti costitutive;

e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti”.

Altre competenze spettano invece ai Cantoni:

§ Art. 128, comma quattro, Cost.: “I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Ad essi spetta

almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento

qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria”.

  • L’imposizione diretta, fatto per i casi attribuiti alla Confederazione, sia per quello che concerne il

reddito, sia per quello che riguarda il patrimonio, è di competenza dei Cantoni.

Le differenziazioni che vi sono, per esempio, dal punto di vista dell’aliquota da Cantone a Cantone

possono essere molto forti.

Anche all’interno del singolo Cantone, poiché anche i Comuni hanno un loro ambito di intervento, variano le

imposizioni.

∆ Sorge così il problema significativo di avere meccanismi che permettano di pareggiare le ricchezze, la

cosiddetta perequazione delle risorse. Tale esigenza ha portato tra il 2003 e il 2004 a votare una revisione

della costituzione mirata. Questa da un lato ha portato ad inserire l’art. 135 Cost. e dall’altro ha tentato di

realizzare una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, andando verso la dissociazione e la

più netta separazione di competenze.

L’art 135 Cost. Perequazione finanziaria e degli oneri

“La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e

degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.

La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:

a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;

b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;

c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o

sociodemografiche;

d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;

e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale.

La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione.

Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per

cento delle prestazioni della Confederazione”.

È necessaria una perequazione delle risorse, che ciascun Cantone ha effettivamente a disposizione, e degli

oneri, che i Cantoni devono sostenere per raggiungere i seguenti obiettivi:

a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria

b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;

c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche

o sociodemografiche;

d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;

e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale

Vi sono Cantoni che hanno una maggiore capacità finanziaria di altri, che hanno un potenziale di risorse diverso,

in ragione della diversità delle aliquote. Ogni Cantone deve contribuire per ridurre le differenze, garantendo che

i Cantoni finanziariamente deboli raggiungano le risorse finanziarie minime. Inoltre, però, bisogna garantire la

competitività fiscale tra i Cantoni. L’obiettivo della solidarietà e della competitività possono fare a pugni.

Quando l’art. 135 Cost. venne approvato, essendo una revisione costituzionale, necessitava dell’approvazione

della maggioranza del popolo e dei Cantoni. Ventitré Cantoni votarono a favore, fatta eccezione per Zugo,

Svitto e Nidvaldo che votano contro, in quanto essendo dotati di un potenziale di risorse elevato, si sarebbero

trovati a contribuire sempre alla perequazione delle risorse per sovvenzionare i Cantoni finanziariamente deboli.

Lezione 6

L’art. 135 Cost. distingue due profili fondamentali:

1. LA PEREQUAZIONE DELLE RISORSE

La legge ha stabilito un meccanismo mediante il quale misurare se un Cantone è finanziariamente forte o

finanziariamente debole:

Þ All’interno di ogni Cantone bisogna individuare annualmente il potenziale di risorse finanziarie, calcolato

tenendo conto del valore che ogni Cantone ha di risorse utilizzabili, in base al reddito imponibile delle

persone fisiche, alla sostanza delle persone fisiche e agli utili imponibili delle persone giuridiche.

Þ Il Consiglio Federale, calcolato il valore fiscale per ciascun cantone, realizza la media della

Confederazione, tutti i Cantoni che possiedono un potenziale di risorse che sta al di sopra di quello

medio, vengono considerati finanziariamente forti, mentre quelli che stanno al di sotto, finanziariamente

deboli.

Þ La legge assegna ai Cantoni finanziariamente forti e alla Confederazione l’obbligo di intervenire e

contribuire alla perequazione delle risorse, per fare in modo che il potenziale di risorse dei Cantoni

finanziariamente deboli finisca per elevarsi sino a una certa soglia.

Il comma tre, dell’art. 135 Cost dice che “la perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni

finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti

ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento delle prestazioni della Confederazione”.

La Confederazione lascia una scelta discrezionale al parlamento nell’individuare l’impegno finanziario dei

Cantoni forti rispetto ad una forchetta compresa tra i 2/3 e l’80% delle prestazioni della

Confederazione. Questa forchetta, nei primi anni di applicazione della legge, lasciava intendere che

l’ammontare del contributo potesse variare di anno in anno.

Þ A seguito della riforma del 2019, la quota complessiva che i Cantoni forti devono mettere a disposizione

per realizzare la perequazione delle risorse corrisponde ai 2/3 delle prestazioni della Confederazione.

Ogni 4 anni, sulla base di un accordo, anche di tipo politico, l’Assemblea Federale stabilisce quello che

deve essere il contributo che i Cantoni finanziariamente forti e la Confederazione devono versare

annualmente ai Cantoni finanziariamente deboli.

L’obiettivo è quello di permettere a tutti i Cantoni, anche quelli più deboli (il Cantone più debole

storicamente è l’ultimo ad essere entrato nella Confederazione, ovvero il Cantone di Giura), di

raggiungere almeno l’85% della media svizzera, valore stabilito dalla legge di attuazione.

Lezione 7

Democrazia semidiretta

§ DIRITTI POLITICI

L’art. 34 Cost. dice che “ I diritti politici sono garantiti.

La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto”.

L’art. 39, comma uno, Cost. dice che “La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia

federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale”.

  • Evidenzia quanto sia di rilievo l’elemento del federalismo ® l’età del voto, ad esempio, a livello

cantonale può variare

L’art. 39, comma quattro, Cost. stabilisce che “I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il

diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre

mesi”.

  • Ciascun Cantone ha la possibilità di intervenire sul riconoscimento dell’esercizio del diritto di voto

rispetto a chi dà poco ha trasferito la residenza nel Cantone. Il Cantone può far trascorrere un

massimo di 3 mesi, stabiliti dalla Costituzione, prima di concedere il pieno diritto politico.

L’art. 136 Cost. dice che: “ I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera

che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali.

Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare

iniziative popolari e referendum in materia federale”.

A livello cantonale vi sono delle varianti:

  • Alcuni Cantoni hanno riconosciuto il diritto di voto anche ai non cittadini ® nel Cantone di Neuchâtel e

nel Cantone del Giura, a livello cantonale, anche non cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone, possono

partecipare alle elezioni degli organi cantonali.

  • Alcuni Cantoni hanno riconosciuto il diritto di voto ai minori di 18 anni ® il Cantone di Glarona ha

riconosciuto l’elettorato attivo a chi compie 16 anni.

  • I cittadini svizzeri residenti all’estero hanno diritto di voto per corrispondenza a livello federale ® alcuni

Cantoni, non riconoscono a livello cantonale e comunale, tale diritto

  • Nel contesto Cantonale, strumento recessivo, è riconosciuto il diritto di revocare dalla carica un certo

candidato eletto

L’art. 137 Cost

. stabilisce che “I

partiti

partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari”.

  • Nel contesto elvetico, seppure solo in due Cantoni, vi è una forma di democrazia diretta radicale,

l’istituto del Landsgemeinde.

Nel Cantone di Glarona e nel Cantone di Appenzello interno viene previsto che una volta all’anno, una

domenica del mese di aprile/maggio, l’assemblea dei cittadini attivi viene convocata per deliberare.

Questo istituto appartiene alla tradizione più genuina della democrazia diretta e presuppone che le

comunità siano composte da un numero ridotto di cittadini attivi

Þ Criticità: il voto è palese, per alzata di mano; il conteggio è approssimativo; i portatori di handicap

potrebbero trovarsi in difficoltà nell’esprimere il voto

Þ La giurisprudenza del Tribunale Federale ha confermato la piena conformità costituzionale del

Landsgemeinde

Negli articoli 48 e 51 della Costituzione italiana si afferma la parità dei sessi e quindi il diritto di voto alle donne.

Nella Costituzione svizzera manca tale precisazione, di fatto, sono stati i Cantoni a dare la spinta per portare il

riconoscimento del diritto di voto alle donne anche in ambito federale ® alcuni Cantoni della Svizzera francese

hanno cominciato a riconoscere il diritto di voto alle donne in ambito cantonale, sino a che, nel 1971 , vi è stato

un riconoscimento a livello federale.

Il riconoscimento tardivo è dovuto al fatto che le modifiche costituzionali avvengono per decisione sia dei

Cantoni sia del popolo, composto ai tempi da solo uomini.

Per far sì che venisse riconosciuto globalmente a livello cantonale è stata necessaria una decisione del

Tribunale Federale.

La Svizzera è il Paese con più consultazioni elettorali ma vi è anche un forte astensionismo, dovuto in parte

all’inesistenza di un quorum, a differenza dall’Italia.

Inoltre, in Svizzera è generalizzato il voto per corrispondenza, impiegato in Italia solo dagli italiani residenti

all’estero per l’elezione dei deputati e senatori nella circoscrizione estero. In Svizzera invece viene utilizzato

anche dai cittadini residenti nella Confederazione.

Negli ultimi anni vi sono state delle sperimentazioni nell’impiego di procedure di natura elettronica nel voto.

Questo potrebbe apportare problematiche relative alla segretezza e alla manipolazione del voto.

§ INIZIATIVA POPOLARE

Viene riconosciuto al popolo il potere di avviare il procedimento che porta all’approvazione di un nuovo testo

normativo.

La caratteristica fondamentale è che il popolo ha iniziativa soltanto nell’ambito della revisione costituzionale a

livello federale mentre a livello cantonale possono avviare iniziative anche per modificare una legge.

Un comitato promotore lanciata un’iniziativa ha 18 mesi di tempo per raccogliere 100.000 firme. Con tale numero

di firme è possibile chiedere una revisione totale o parziale della Costituzione.

In Italia una revisione totale non è possibile, in quanto vi sono i diritti fondamentali.

Se passa la proposta di revisione dunque, il popolo dovrà esprimersi a riguardo tramite un referendum.

Þ L’art. 138 Cost. dice che “100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della

Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione”.

Molto frequentemente accade che venga richiesta una revisione parziale.

Þ L’art. 139 Cost. dice che “100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della

Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta

generica o progetto elaborato.

Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto

internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la

revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge

l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa,

l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa.

L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto”.

  • La regola in generale richiede un progetto elaborato.
  • Limiti: unità della forma (=il progetto deve essere o una proposta generica o un progetto elaborato);

unità della materia (= si vuole impedire che la proposta sia eterogenea); ius cogens

Lezione 8

§ REFERENDUM

Esistono due tipi di referendum:

  1. Referendum di natura obbligatoria.

L’art. 140 Cost. dice che: “Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

a. le modifiche della Costituzione;

b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;

c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un

anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte

dell’Assemblea federale.

Sottostanno al voto del Popolo:

a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;

a bis. …

b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta

generica e respinte dall’Assemblea federale;

  1. Referendum natura facoltativa

L’art. 141 Cost. dice che: “Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni

dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

a. le leggi federali;

b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;

c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;

d. i trattati internazionali:

1. di durata indeterminata e indenunciabili,

2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale,

3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è

necessaria l’emanazione di leggi federali”.

  • Non riguarda atti già in vigore
  • Vi è solo un caso in cui il referendum è stato richiesto da 8 Cantoni
  • Non è possibile sottoporre a referendum gli atti normativi tipici adottati dal Consiglio Federale, le

cosiddette ordinanze

L’art. 142 Cost. specifica come si conteggiano le maggioranze sia per quanto riguarda l’iniziativa popolare, sia

per quanto riguarda il referendum obbligatorio e facoltativo.

“I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e

dalla maggioranza dei Cantoni.

L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno

dispongono di un mezzo voto ciascuno”.

La maggioranza dei votanti è calcolata senza che sia richiesto alcun quorum partecipativo (si conta il numero

delle persone che effettivamente vanno a votare). Nei Cantoni invece, si va a vedere se, rispetto a un certo

testo, vi è l’approvazione o meno. L’esito della votazione popolare nel Cantone diventa il voto del Cantone.

Ogni Cantone vale 1 voto, ma i 6 Cantoni che fino al 1999 erano semi-cantoni (Obvaldo, Nivaldo, Basilea città,

Basilea campagna, Appenzello esterno e Appenzello interno) valgono ½ voto.

Sapere che una legge una volta approvata possa dover sottostare a un referendum facoltativo, implica che si

cercare sempre, se possibile, di prevenire il ricorso al referendum cercando di coinvolgere sull'adozione della

legge in Parlamento il numero più ampio possibile di soggetti. Il timore che il referendum venga chiesto,

costringe il Parlamento a fare delle leggi migliori, anche se in realtà, non significa che queste vengano

effettivamente approvata dal popolo.

Lezione 9

Fonti del diritto

Bisogna innanzitutto analizzare il rapporto tra il diritto svizzero e il diritto internazionale, sapendo che la Svizzera

non fa parte dell’Unione Europea e dello spazio europeo. Nonostante ciò la Svizzera e l’Unione Europea hanno

una serie di rapporti significativi. La Svizzera fa però parte del Consiglio d’Europa, quindi è vincolata dalle

decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo. La Costituzione evidenzia che:

  • Il diritto internazionale consuetudinario rappresenta un limite all’iniziativa popolare e alla revisione

costituzionale, non può essere modificato

  • In riferimento al referendum, obbligatorio e facoltativo, vi sono degli atti inerenti al diritto internazionale

pattizio, i trattati internazionali, che sono obbligatoriamente da sottoporre a referendum oppure che

possono essere sottoposti da referendum su richiesta.

  • Il diritto internazionale rappresenta un parametro di attività del Tribunale Federale. Questo vincolo del

diritto internazionale ha portato a una iniziativa popolare, chiamata “l’iniziativa per l’autodeterminazione: il

diritto svizzero anziché i giudici stranieri”, che voleva fosse determinante per il Tribunale Federale

soltanto il diritto internazionale assoggettato a referendum. Si voleva evidenziare che la Costituzione

fosse più importante del diritto internazionale pattizio. Tale iniziativa è stata però respinta sia dal Popolo

che dai Cantoni.

∆ Il diritto internazionale generalmente riconosciuto prevale sulla costituzione

∆ Il diritto internazionale pattizio è generalmente oggetto di referendum

∆ Il diritto internazionale nel suo insieme è determinante pe il Tribunale Federale e la giurisprudenza della Corte

Europea dei diritti dell’uomo rappresenta un elemento di vincolo. Tale giurisprudenza ha permesso al

Tribunale Federale di rafforzare i suoi poteri, in quanto questo controlla che vi sia conformità a detta

giurisprudenza da parte del diritto federale e cantonale

La costituzione federale può essere sottoposta anche a una revisione totale del testo costituzionale, l’art. 192

Cost. infatti, dice che: “ La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o

parzialmente. Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa,

la revisione avviene in via legislativa.”

  • In Italia vi è il limite della forma repubblicana e dei limiti supremi
  • Questo articolo lascerebbe invece intendere che non vi sono limiti

§ REVISIONE TOTALE:

art. 193 Cost.:

“La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal

Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale.

Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le

due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate”.

  • Con lo scioglimento delle Camere si vuole superare l’inerzia o l’ostilità dell’Assemblea Federale: se il

Popolo è portatore di una proposta rivolta a modificare interamente la costituzione è come se

l’Assemblea Federale venisse sconfessata, in quanto sarebbe dovuta essa lei a proporre tale riforma.

§ REVISIONE PARZIALE: art. 19 4 Cost.: “La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal

Popolo o decisa dall’Assemblea federale.

Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le

disposizioni cogenti del diritto internazionale.

L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma”.

Art. 195 Cost. Entrata in vigore: “La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore

con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni”.