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Tipologia: Appunti
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Lezione 1
che noi conosciamo, nasce dopo il Congresso di Vienna del 1815. Il
1° agosto 1291 tre comunità politiche
Uri, Svitto e Untervaldo ), definite anche Cantoni originari o Cantoni forestali, stringono una lega, un
patto di alleanza di natura difensiva e di reciproca assistenza, in ragione del controllo degli Asburgo sul
Paese.
coesione.
affiancano Lucerna, Zurigo, Glarona, Zugo e Berna. Questi 8 Cantoni, in una battaglia del 1386 ,
sconfiggono gli Asburgo, eliminando la loro presenza dai rispettivi territori.
non necessariamente riguardanti tutte le comunità politiche, di
Friburgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa e
Appenzello .
Accanto a questi 13 Cantoni, Stati sovrani in alleanza con altri Stati, si affiancano altri territori
indipendenti, non facenti parte della Confederazione come la
città di Ginevra, il Vallese, la città di San
Gallo e territori assoggettati ad altri cantoni, come il
Canton Ticino .
Zwingli a Zurigo e Calvino a Ginevra. Tale riforma diventa un elemento di rottura all’interno della
Confederazione, portando a distinguere Cantoni che restano cattolici, Cantoni protestanti e Cantoni
misti, come Appenzello (Appenzello interno che resta cattolica e Appenzello esterno che diventa
protestante).
Alla frattura protestante con il tempo si aggiungerà anche la frattura linguistica.
I 13 Cantoni erano diversi tra loro, alcuni erano città, altri erano realtà rurali, alcuni riconoscevano una
partecipazione alla vita politica di larghi strati della popolazione mentre altri no. Nel cantone di Uri, Svitto
e Glarona, nasce un istituto (Landsgemeinde) per il quale la comunità decide sulla base di una regola di
democrazia diretta (=i cittadini del cantone si riuniscono in piazza per votare) meccanismo oggi
minoritari.
vita alle “Repubbliche sorelle”. La Svizzera viene liberata/invasa dalle truppe francesi e nel 1798 si viene
a costituire la Repubblica Elvetica, sul modello organizzativo della costituzione francese del 1795 che
prevedeva un parlamento bicamerale e l’esistenza del direttorio, organo esecutivo.
Facendo valere i principi di uguaglianza della Rivoluzione francese, si vengono a creare all’interno della
Repubblica Elvetica i Cantoni. Vengono ricompresi tra i 13 Cantoni sei territori che prima erano o
soggetti indipendenti, separati dalla Confederazione, o territori assoggettati ad altri Cantoni.
VI sono dunque 19 entità politiche all’interno della Repubblica, in quanto si aggiungono Vaud, Argovia,
Turgovia, Ticino, San Gallo e i Grigioni.
Si viene a creare un conflitto tra i Cantoni facenti parte del primo gruppo, i quali vorrebbero
mantenere le loro vecchie prerogative (Vaud era un territorio dipendente da Berna, in questo modo
invece vengono parificati).
l’atto
di mediazione nel
, con il quale i 19 Cantoni vengono messi su un piano di totale parità.
Queste 19 entità politiche vanno a comporre una nuova Confederazione molto debole, in quanto la
Svizzera era un vassallo della Francia
Cantoni di lingua francese: Cantone di Ginevra, Cantone di Neuchâtel e Cantone del Vallese.
Si arriva a una struttura di 22 Cantoni, che corrispondono interamente all’attuale territorio della
Svizzera.
Si ha così un’ulteriore spaccatura tra i Cantoni: alcuni scelgono la corrente del liberalismo politico
aderendo al movimento progressista (qualificato come movimento di rigenerazione); altri mantengono
posizioni più conservatrici, più reazionarie (il Cantone di Basilea ha un approccio conservatore in città e
un approccio progressista nella campagna).
Si sviluppano così anche dei movimenti di opinione e cioè le tendenze liberali da una parte e le
tendenze radicali dall’altra.
Le posizioni riformiste vengono assunte dai Cantoni protestanti mentre quelle conservatrici dai
Cantoni cattolici. Si creano così conflitti importanti, ad esempio nei Cantoni protestanti viene disposta la
chiusura dei conventi mentre nel Cantone conservatore di Lucerna viene rafforzato l’ordine del ruolo
dei gesuiti, malvisti dalla corrente liberale radicale.
conservatori creano tra di loro una lega separata (=Sonderbund). Si arriva così a un conflitto militare,
con qualche centinaio di vittime, che si conclude con la sconfitta dei Cantoni cattolici, tra i quali
Lucerna, Svitto, Uri, Untervaldo e il Vallese.
momento tutti gli accordi tra i Cantoni erano basati su accordi quasi di diritto internazionale e non su
una costituzione.
Nasce così in Svizzera lo Stato federale pur permanendo l’antica terminologia di Confederazione.
regole che disciplinano i rapporti tra i singoli Stati, cioè tra singole soggettività politiche sovrane
indipendenti.
costituzione
La costituzione viene votata a maggioranza, fatto curioso in quanto nell’800 le costituzioni, come ad
esempio lo Statuto Albertino, venivano ottriate cioè concesse dai sovrani. Solo la costituzione svizzera
e quella americana vengono votate. In questo caso dunque è il popolo a decidere: in molti Cantoni il
popolo decide direttamente tramite l’Assemblea, in altri Cantoni invece (i vecchi Cantoni del
Sonderbund), la costituzione non è voluta.
Questa costituzione ha varie influenze del mondo liberale, tra cui quella francese e quella degli Stati
Uniti d’America.
È una costituzione che prevede una serie di organi che dal 1848 sono arrivati sino ad ora: nasce il
bicameralismo paritario, il Consiglio federale o Direttorio.
maggiorenni, sulla base di un sistema proporzionale, che rappresenta la Confederazione nella sua
interezza.
(l’esecutivo) non può sciogliere l’Assemblea Federale e l’Assemblea Federale non può sfiduciare il
Consiglio Federale, non sono così previste ipotesi di scioglimenti anticipati.
deputati proporzionale alla sua popolazione, quelli più popolosi hanno un numero maggiore e quelli
meno popolosi un numero inferiore. Considerando che esistono entità molto piccole, le quali per
proporzione potrebbero non trovarsi rappresentati, la Costituzione pone una garanzia: ogni Cantone
ha diritto ad almeno un seggio (per esempio il cantone di Uri, Glarona, Obvaldo).
erano qualificati come semi-Cantoni (Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello
Interno, Appenzello Esterno) a cui spetta eleggere un solo deputato.
portato al fatto che potesse esservi uno sfasamento tra il rinnovo del Consiglio Nazionale e il rinnovo
del Consiglio degli Stati. Per questo motivo oggi tutti i Cantoni hanno parificato la durata della
legislazione a 4 anni e hanno stabilito che nel momento in cui si vota per rinnovare il Consiglio
Nazionale, si vota anche per il rinnovo del Consiglio degli Stati.
Nei Cantoni di Appenzello Interno e Glarona è ancora presente una forma di democrazia radicale: è il
popolo del Cantone, riunito in assemblea (Landsgemeinde), a votare in modo deliberativo.
§ CONSIGLIO FEDERALE
la funzione di “governo della Svizzera”.
membri dell’Assemblea Federale
maggioranza numerica. Si potrebbe così rischiare che dei Cantoni abbiano più di un Consigliere
Federale. Nel testo antecedente della costituzione era espressamente previsto che nessun Cantone
potesse avere più di un Consigliere Federale; il testo vigente stabilisce che devono essere
rappresentate in modo equo le diverse regioni e le componenti linguistiche del paese. Qui sorge il
problema linguistico, in quanto la Svizzera è un Paese dove vi sono in maggioranza Cantoni di lingua
tedesca, 5 Cantoni di lingua francese, due dei quali riconoscono come lingua ufficiale anche il tedesco,
un Cantone (Ticino) dove si parla italiano e i Grigioni dove oltre al tedesco si parla il romancio, quarta
lingua della Confederazione. Risulta quindi evidente che alcuni Cantoni possiedono così un peso
numerico più forte.
democrazia consociativa. Dalla metà degli anni 50 i 4 grandi partiti svizzeri (democratico-cristiano,
socialista, partito radicale, partito unione democratica) hanno governato insieme la Confederazione
elvetica, perché la Svizzera ha evitato una grossa frattura ideologica, ovvero non ha mai avuto
l’esistenza di un grande partito Marxista.
Dal 1953 ad oggi è successo che i 4 partiti, con qualche diversità, hanno sempre governato la Svizzera.
Se i membri sono 7, un partito si deve accontentare di avere un solo membro nel Consiglio federale.,
si parla di regola della concordanza.
L’Assemblea Federale elegge ogni 4 anni i Consiglieri Federali, fatto stabilito dalla legge che regola il
funzionamento dell’Assemblea Federale e non direttamente dalla costituzione.
I Consiglieri non vengono eletti in blocco bensì uno alla volta. Inoltre, si applica la “formula magica”, cioè
la regola per la quale se un Consigliere Federale uscente decide di ripresentarsi, si comincia la
votazione a partire da lui, nel caso in cui si ripresentino tutti e 7, si comincia a votare dal Consigliere
con l’età maggiore nel Consiglio Federale sino a completare l’organo.
Sulla base di un accordato, dal 1848 ai giorni nostri, salve rarissime eccezioni, il Consigliere che si
ripresenta alla carica viene rieletto.
Può succedere che nel corso dei 4 anni un Consigliere deceda o si dimetta, in questo caso
l’Assemblea Federale elegge un Consigliere, in linea generale appartenente allo stesso partito, fino alla
scadenza del mandato.
mandato di un anno
(Art. 176 Cost).
Si può notare come i cantoni di Berna, Vaud e Zurigo sono sempre rappresentanti in Consiglio Federale
mentre altri Cantoni, come Sciaffusa, non hanno mai avuto un Consigliere Federale. Inoltre, vi è sempre stato
un meccanismo per il quale almeno 2 Consigliere Federali appartengono al mondo latino francofono e anche
italiano.
Le donne hanno avuto il riconoscimento di voto solo nel 1971, la prima donna eletta al consiglio federale è stata
Elisabeth Kopp nel 1984. In Italia non vi è mai stato un Presidente della Repubblica né del Consiglio dei ministri
donna, mentre la Svizzera ha avuto un Consiglio Federale composto da 4 donne.
§ CANCELLERIA FEDERALE
Partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Federale, svolgendo un ruolo cruciale di sostegno e supporto
burocratico e amministrativo. Tale ruolo può essere paragonato con la figura del sottosegretario alla
presidenza del consiglio dei ministri italiano. L’attuale cancelliere appartiene al partito democratico
cristiano.
Il Consiglio Federale e il Consiglio nazionale in base alla prima costituzione del 1848 duravano in carica 3 anni, dal
1874 durano in carica 4 anni. Sono state proposte due opzioni di riforma di questo modello che non hanno
trovato sostegno in fase di revisione costituzionale:
consenso del Parlamento
l’assetto del governo direttoriale elvetico un aspetto tipico dei modelli presidenziali
con i Governi cantonali e con il livello comunale.
Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Egli inoltre deve
mantenere l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei
ministri.
Gli artt. 181 ss. Cost elencano le competenze del Consiglio Federale:
validità limitata nel tempo per far fronte a situazioni non ordinarie
ordinanze
Dopo una lunga, faticosa e contraddittoria esperienza di Stato Confederale, nel 1848 la Svizzera diventa Stato
autenticamente federale. Tra i soggetti che costituiscono lo stato vi sono rapporti di tipo costituzionale e non di
diritto internazionale come in una federazione.
Quello della Svizzera è un federalismo di aggregazione o centripeto in quanto attorno al nucleo iniziale dei primi
3 cantoni del 1291 si sono via via aggregate altre entità politiche. È anche il Caso degli Stati Uniti o della
Germania, mentre il Belgio è un federalismo di separazione, in quanto si frattura da uno Stato originario.
I Cantoni, soggettività territoriali fondamentali del discorso federalista, contribuiscono in modo determinante al
procedimento di revisione costituzionale, senza il loro accordo non è possibile modificare la costituzione.
Sono rappresentanti in modo paritario sulla base di una partecipazione che li vede tutti sullo stesso identico
piano, dal Consiglio degli Stati. Per quanto riguarda la distribuzione delle competenze tra Confederazione e
Cantoni vige la regola secondo la quale tutto ciò che non è espressamente conferito alla Confederazione, è
conferito ai Cantoni. La circostanza che la Svizzera si sia formata attraverso uno schema aggregativo fa capire
che in origine vi erano diverse soggettività politiche le quali si sono poi unite, attraverso patti. Ciò significa che la
sovranità originaria non è dello Stato Centrale ma dei Cantoni che compongono la Federazione.
I soggetti territoriali che fondano la federazione sono titolari qualitativamente e quantitativamente di un fascio di
competenze e materiali che non ha pari negli stati regionali o in stati che hanno una struttura accentrata del
potere: i Cantoni hanno autonomia finanziaria e tributaria e religiosa ad esempio. Oltre alla frattura religiosa, vi è
una frattura linguistica. In Svizzera vi sono 4 lingue nazionali: tedesco, francese, italiano e romancio (= lingua
parlata da una minoranza degli svizzeri abitanti nel Canton grigioni). Le prime tre lingue sono lingue ufficiali.
Questi concetti sono espressi dall’
art. 1 della Costituzione:
l’ordine in cui i Cantoni sono entrati nella Confederazione. I primi 3 Cantoni, Zurigo, Berna e Lucerna,
hanno un peso particolare.
della costituzione sono ammesse soltanto se sia il popolo che i cantoni sono d’accordo.
L’assegnazione dei poteri si basa dunque sul modello dei poteri residui, modello che assegna alla
Confederazione un elenco di competenze mentre le competenze non citate spettano alle entità
decentrate.
Confederazione interviene nelle competenze del Cantone quando questo non è in grado di farlo o
quando serve una regolamentazione uniforme
determinare uno spazio maggiore o minore di tale autonomia.
potestà legislativa esclusiva dello stato. Si ha dunque una regolamentazione omogenea.
art. 51 Cost
italiano, dove si dice che le regioni devono dotarsi di statuti. In Italia sii forma dunque una
differenziazione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. Gli statuti speciali sono fonte
costituzionale mentre gli statuti ordinari sono leggi ordinarie adottate con un particolare procedimento
aggravato.
I Cantoni devono dotarsi di una costituzione democratica. Questo vincolo contenutistico indica che al
popolo di ogni Cantone spetta l’approvazione della costituzione e che tale costituzione può essere
riformata nel momento in cui è la maggioranza del popolo a volerlo. Il riconoscimento di questa natura
democratica comporta, sulla base di una certa capacità di imitazione tra le diverse costituzioni cantonali,
che l’organizzazione che ciascun Cantone si dà tende ad essere molto simile a quella degli altri Cantoni.
Ad esempio, tutti i Cantoni prevedono il Parlamento cantonale e quasi tutti i Cantoni riproducono a
livello cantonale il modello direttoriale. Questo schema deve rispettare le regole fondamentali del
sistema democratico.
trovi qualche eccezione, il Consiglio Federale e l’Assemblea Federale, vi è la tendenza a riconoscere in
modo “generoso” tale garanzia. Per impedire che si giunga ad uno scontro tra Cantone e
Confederazione, nel caso in cui qualche disposizione della costituzione cantonale contrasti con il diritto
federale, si ricorre all’interpretazione conforme: la Confederazione cerca di individuare, dagli enunciati
normativi, delle disposizioni conformi al diritto federale.
Facciamo due esempi relativi al Canton Ticino, che negli ultimi anni ha approvato delle revisioni
costituzionali che ponevano qualche problema.
nascondere o di dissimulare il proprio viso. Tale norma era mirata evidentemente a colpire chi
indossasse copricapi quali burqa e niqab. Nella Costituzione federale non vi è però tale divieto.
L’Assemblea e il Consiglio Federale, richiamando le norme della CEDU e in particolare una
decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha salvato la legge francese vietante il burqa,
ha concesso la garanzia. Partendo dal testo ticinese sono state raccolte 100.000 firme per
presentare una iniziativa popolare volta a introdurre tale divieto a livello federale.
frenare la possibilità delle aziende del Cantone di assumere frontalieri attenuando così la pressione
verso il basso degli stipendi dei ticinesi. La Confederazione ribadisce che non spetterebbe ai
Cantoni fissare una previsione come quella. La norma viene però salvata, in quanto si sostiene che
sia una misura volta a combattere la povertà, quando invece l’obiettivo era quello di limitare il
fenomeno dei frontalieri.
Lezione 5
Dal 1848 ad oggi, sono state disposte più competenze alla Confederazione per volontà dei Cantoni
(l’art. 1 Cost stabilisce che per poter modificare la Costituzione è necessario il consenso dei Cantoni, quindi
questi non sono stati sminuiti). È il caso, ad esempio, del diritto civile e del diritto penale, che sono passati
dall’essere di competenza dei Cantoni ad essere di competenza della Confederazione. Inoltre, nel testo
costituzionale del 1874 sono stati introdotti nuovi ambiti, affidati sin da subito alla competenza esclusiva della
Confederazione, quali la medicina dei trapianti, la medicina riproduttiva, l’ingegneria genetica. Perché all’interno
del testo costituzionale svizzero vi sono tante regolamentazioni specifiche, di dettaglio? Questa è una
conseguenza della democrazia diretta: il popolo ha iniziativa che tocca il livello costituzionale, non interviene in
ambito di legislazione federale, motivo per il quale alcuni articoli della costituzione risultano essere più pratici, più
concreti, ad esempio vi è una norma che vieta la costruzione dei minareti.
§ L’art. 60 , primo comma, Cost.: “La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e
l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione”.
art. 6 2 , Cost.:
settore scolastico
un’armonizzazione del settore scolastico
In Svizzera vige un autentico federalismo fiscale, che fa si che il grosso dell’imposizione fiscale (sui redditi, sui
capitali, sulle persone fisiche o giuridiche) sia di competenza dei Cantoni.
Vi sono delle imposte di competenza della Confederazione:
Art. 128, comma uno, Cost
un’imposta diretta
Art. 130, comma uno, Cost .:
un’imposta sul valore aggiunto
Art. 13 1 , comma uno, Cost
imposte speciali di consumo
b. le bevande distillate;
c. la birra;
d. le automobili e le loro parti costitutive;
e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti”.
Altre competenze spettano invece ai Cantoni:
reddito, sia per quello che riguarda il patrimonio, è di competenza dei Cantoni.
Le differenziazioni che vi sono, per esempio, dal punto di vista dell’aliquota da Cantone a Cantone
possono essere molto forti.
Anche all’interno del singolo Cantone, poiché anche i Comuni hanno un loro ambito di intervento, variano le
imposizioni.
∆ Sorge così il problema significativo di avere meccanismi che permettano di pareggiare le ricchezze, la
cosiddetta perequazione delle risorse. Tale esigenza ha portato tra il 2003 e il 2004 a votare una revisione
della costituzione mirata. Questa da un lato ha portato ad inserire l’art. 135 Cost. e dall’altro ha tentato di
realizzare una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, andando verso la dissociazione e la
più netta separazione di competenze.
L’art 135 Cost. Perequazione finanziaria e degli oneri
È necessaria una perequazione delle risorse, che ciascun Cantone ha effettivamente a disposizione, e degli
oneri, che i Cantoni devono sostenere per raggiungere i seguenti obiettivi:
a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria
b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;
c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche
o sociodemografiche;
d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale
Vi sono Cantoni che hanno una maggiore capacità finanziaria di altri, che hanno un potenziale di risorse diverso,
in ragione della diversità delle aliquote. Ogni Cantone deve contribuire per ridurre le differenze, garantendo che
i Cantoni finanziariamente deboli raggiungano le risorse finanziarie minime. Inoltre, però, bisogna garantire la
competitività fiscale tra i Cantoni. L’obiettivo della solidarietà e della competitività possono fare a pugni.
Quando l’art. 135 Cost. venne approvato, essendo una revisione costituzionale, necessitava dell’approvazione
della maggioranza del popolo e dei Cantoni. Ventitré Cantoni votarono a favore, fatta eccezione per Zugo,
Svitto e Nidvaldo che votano contro, in quanto essendo dotati di un potenziale di risorse elevato, si sarebbero
trovati a contribuire sempre alla perequazione delle risorse per sovvenzionare i Cantoni finanziariamente deboli.
Lezione 6
L’art. 135 Cost. distingue due profili fondamentali:
La legge ha stabilito un meccanismo mediante il quale misurare se un Cantone è finanziariamente forte o
finanziariamente debole:
Þ All’interno di ogni Cantone bisogna individuare annualmente il potenziale di risorse finanziarie, calcolato
tenendo conto del valore che ogni Cantone ha di risorse utilizzabili, in base al reddito imponibile delle
persone fisiche, alla sostanza delle persone fisiche e agli utili imponibili delle persone giuridiche.
Þ Il Consiglio Federale, calcolato il valore fiscale per ciascun cantone, realizza la media della
Confederazione, tutti i Cantoni che possiedono un potenziale di risorse che sta al di sopra di quello
medio, vengono considerati finanziariamente forti, mentre quelli che stanno al di sotto, finanziariamente
deboli.
Þ La legge assegna ai Cantoni finanziariamente forti e alla Confederazione l’obbligo di intervenire e
contribuire alla perequazione delle risorse, per fare in modo che il potenziale di risorse dei Cantoni
finanziariamente deboli finisca per elevarsi sino a una certa soglia.
La Confederazione lascia una scelta discrezionale al parlamento nell’individuare l’impegno finanziario dei
Cantoni forti rispetto ad una forchetta compresa tra i 2/3 e l’80% delle prestazioni della
Confederazione. Questa forchetta, nei primi anni di applicazione della legge, lasciava intendere che
l’ammontare del contributo potesse variare di anno in anno.
Þ A seguito della riforma del 2019, la quota complessiva che i Cantoni forti devono mettere a disposizione
per realizzare la perequazione delle risorse corrisponde ai 2/3 delle prestazioni della Confederazione.
Ogni 4 anni, sulla base di un accordo, anche di tipo politico, l’Assemblea Federale stabilisce quello che
deve essere il contributo che i Cantoni finanziariamente forti e la Confederazione devono versare
annualmente ai Cantoni finanziariamente deboli.
L’obiettivo è quello di permettere a tutti i Cantoni, anche quelli più deboli (il Cantone più debole
storicamente è l’ultimo ad essere entrato nella Confederazione, ovvero il Cantone di Giura), di
raggiungere almeno l’85% della media svizzera, valore stabilito dalla legge di attuazione.
Lezione 7
L’art. 39, comma uno, Cost. dice che “La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia
federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale”.
cantonale può variare
rispetto a chi dà poco ha trasferito la residenza nel Cantone. Il Cantone può far trascorrere un
massimo di 3 mesi, stabiliti dalla Costituzione, prima di concedere il pieno diritto politico.
A livello cantonale vi sono delle varianti:
nel Cantone del Giura, a livello cantonale, anche non cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone, possono
partecipare alle elezioni degli organi cantonali.
riconosciuto l’elettorato attivo a chi compie 16 anni.
Cantoni, non riconoscono a livello cantonale e comunale, tale diritto
candidato eletto
L’art. 137 Cost
partiti
l’istituto del Landsgemeinde.
Nel Cantone di Glarona e nel Cantone di Appenzello interno viene previsto che una volta all’anno, una
domenica del mese di aprile/maggio, l’assemblea dei cittadini attivi viene convocata per deliberare.
Questo istituto appartiene alla tradizione più genuina della democrazia diretta e presuppone che le
comunità siano composte da un numero ridotto di cittadini attivi
Þ Criticità: il voto è palese, per alzata di mano; il conteggio è approssimativo; i portatori di handicap
potrebbero trovarsi in difficoltà nell’esprimere il voto
Þ La giurisprudenza del Tribunale Federale ha confermato la piena conformità costituzionale del
Landsgemeinde
Negli articoli 48 e 51 della Costituzione italiana si afferma la parità dei sessi e quindi il diritto di voto alle donne.
Nella Costituzione svizzera manca tale precisazione, di fatto, sono stati i Cantoni a dare la spinta per portare il
riconoscimento del diritto di voto alle donne anche in ambito federale ® alcuni Cantoni della Svizzera francese
hanno cominciato a riconoscere il diritto di voto alle donne in ambito cantonale, sino a che, nel 1971 , vi è stato
un riconoscimento a livello federale.
Il riconoscimento tardivo è dovuto al fatto che le modifiche costituzionali avvengono per decisione sia dei
Cantoni sia del popolo, composto ai tempi da solo uomini.
Per far sì che venisse riconosciuto globalmente a livello cantonale è stata necessaria una decisione del
Tribunale Federale.
La Svizzera è il Paese con più consultazioni elettorali ma vi è anche un forte astensionismo, dovuto in parte
all’inesistenza di un quorum, a differenza dall’Italia.
Inoltre, in Svizzera è generalizzato il voto per corrispondenza, impiegato in Italia solo dagli italiani residenti
all’estero per l’elezione dei deputati e senatori nella circoscrizione estero. In Svizzera invece viene utilizzato
anche dai cittadini residenti nella Confederazione.
Negli ultimi anni vi sono state delle sperimentazioni nell’impiego di procedure di natura elettronica nel voto.
Questo potrebbe apportare problematiche relative alla segretezza e alla manipolazione del voto.
Viene riconosciuto al popolo il potere di avviare il procedimento che porta all’approvazione di un nuovo testo
normativo.
La caratteristica fondamentale è che il popolo ha iniziativa soltanto nell’ambito della revisione costituzionale a
livello federale mentre a livello cantonale possono avviare iniziative anche per modificare una legge.
Un comitato promotore lanciata un’iniziativa ha 18 mesi di tempo per raccogliere 100.000 firme. Con tale numero
di firme è possibile chiedere una revisione totale o parziale della Costituzione.
In Italia una revisione totale non è possibile, in quanto vi sono i diritti fondamentali.
Se passa la proposta di revisione dunque, il popolo dovrà esprimersi a riguardo tramite un referendum.
Molto frequentemente accade che venga richiesta una revisione parziale.
unità della materia (= si vuole impedire che la proposta sia eterogenea); ius cogens
Lezione 8
Esistono due tipi di referendum:
L’art. 140 Cost. dice che: “Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
a. le modifiche della Costituzione;
b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un
anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte
dell’Assemblea federale.
Sottostanno al voto del Popolo:
a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
a bis. …
b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta
generica e respinte dall’Assemblea federale;
cosiddette ordinanze
L’art. 142 Cost. specifica come si conteggiano le maggioranze sia per quanto riguarda l’iniziativa popolare, sia
per quanto riguarda il referendum obbligatorio e facoltativo.
La maggioranza dei votanti è calcolata senza che sia richiesto alcun quorum partecipativo (si conta il numero
delle persone che effettivamente vanno a votare). Nei Cantoni invece, si va a vedere se, rispetto a un certo
testo, vi è l’approvazione o meno. L’esito della votazione popolare nel Cantone diventa il voto del Cantone.
Ogni Cantone vale 1 voto, ma i 6 Cantoni che fino al 1999 erano semi-cantoni (Obvaldo, Nivaldo, Basilea città,
Basilea campagna, Appenzello esterno e Appenzello interno) valgono ½ voto.
Sapere che una legge una volta approvata possa dover sottostare a un referendum facoltativo, implica che si
cercare sempre, se possibile, di prevenire il ricorso al referendum cercando di coinvolgere sull'adozione della
legge in Parlamento il numero più ampio possibile di soggetti. Il timore che il referendum venga chiesto,
costringe il Parlamento a fare delle leggi migliori, anche se in realtà, non significa che queste vengano
effettivamente approvata dal popolo.
Lezione 9
Bisogna innanzitutto analizzare il rapporto tra il diritto svizzero e il diritto internazionale, sapendo che la Svizzera
non fa parte dell’Unione Europea e dello spazio europeo. Nonostante ciò la Svizzera e l’Unione Europea hanno
una serie di rapporti significativi. La Svizzera fa però parte del Consiglio d’Europa, quindi è vincolata dalle
decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo. La Costituzione evidenzia che:
costituzionale, non può essere modificato
pattizio, i trattati internazionali, che sono obbligatoriamente da sottoporre a referendum oppure che
possono essere sottoposti da referendum su richiesta.
diritto internazionale ha portato a una iniziativa popolare, chiamata “l’iniziativa per l’autodeterminazione: il
diritto svizzero anziché i giudici stranieri”, che voleva fosse determinante per il Tribunale Federale
soltanto il diritto internazionale assoggettato a referendum. Si voleva evidenziare che la Costituzione
fosse più importante del diritto internazionale pattizio. Tale iniziativa è stata però respinta sia dal Popolo
che dai Cantoni.
∆ Il diritto internazionale generalmente riconosciuto prevale sulla costituzione
∆ Il diritto internazionale pattizio è generalmente oggetto di referendum
∆ Il diritto internazionale nel suo insieme è determinante pe il Tribunale Federale e la giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo rappresenta un elemento di vincolo. Tale giurisprudenza ha permesso al
Tribunale Federale di rafforzare i suoi poteri, in quanto questo controlla che vi sia conformità a detta
giurisprudenza da parte del diritto federale e cantonale
La costituzione federale può essere sottoposta anche a una revisione totale del testo costituzionale, l’art. 192
art. 193 Cost.:
Popolo è portatore di una proposta rivolta a modificare interamente la costituzione è come se
l’Assemblea Federale venisse sconfessata, in quanto sarebbe dovuta essa lei a proporre tale riforma.