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Appunti diritto ecclesiastico Rivetti Unimc
Tipologia: Appunti
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Dettato costituzionale del fenomeno religioso, articoli 7,8 e 19 della costituzione. Unico limite alla libertà religiosa è quello del buon costume. Quindi il legislatore ha voluto lasciare alla libertà religiosa una manifestazione ampia e senza limitazioni o restrizioni. Lo dimostra il fatto che nel dibattito costituente si voleva mettere anche limite del’ordine pubblico. Poi eliminata perché si è ritenuto di evitare il rischio di sottoporre all’autorità politica la valutazione di manifestazioni di interesse religioso. Il limite dell’ordine pubblico eliminato per ragione che manifestazioni potessero essere compresse e limitate per ordine pubblico. Quindi oggi la libertà religiosa può manifestarsi in modo pieno, totale e assoluto. Il livello di civiltà di uno stato si valuta dall’ampiezza del diritto di libertà religiosa. Più in uno stato il principio di libertà religioso è ampio più il grado di libertà e di civiltà giuridica di quello stato è più alto. È il primo dei diritto, quello di libertà religiosa. Un ordinamento giuridico non può prescindere dal principio di laicità, immanente, che governa e regola tutti i settori dell’ordinamento giuridico. È un principio con cui ogni legge si ritrova a fare i conti quotidianamente. Non è un principio astratto quello della laicità, ma ha ricadute pratiche e concrete, anche nello sviluppo della legislazione ordinaria. Leggi che prevedevano finanziamenti a delle confessioni sono state dichiarate incostituzionali per violazione del principio di laicità. Costituzione quindi è regola ma è anche limite per il legislatore ordinario. Si sono visti l’insieme dei principi. A differenza dell’ordinamento francese dove il principio di laicità è nel primo articolo della costituzione. Ha una storia diversa, per questo è espressamente prevista nel primo articolo della costituzione. Ha importanza per tutta la struttura sociale di un paese, che si basa sulla convivenza religiosa. Non si deve limitare la confessione alla sfera privata di ognuno. Ma la sfera religiosa comprende anche lo spazio pubblico (può essere pensato come uno spazio senza riferimenti religiosi, o come uno spazio che include in maniera totale le religiosi). Questo è il bivio di fronte al quale il legislatore si trova di fronte, deve fare delle scelte. Lo spazio pubblico è neutro, è uno spazio di libertà che non può essere condizionato. È così importante perché non ammette condizionamenti, altrimenti non sarebbe più pubblico. Quindi le scelte del legislatore non possono allontanarsi dal principio di laicità, di libertà religiosa, di uguaglianza. Perché non si deve vivere l’illusione che problema religioso sia confinato nel privato? Se si trascura le regolamentazione giuridica del fenomeno religioso in termini di armonia con il dettato costituzionale. Questo è l’elemento principale che dovrebbe influenzare il legislatore. Per trovare risposte occorre conoscere il dettato costituzionale. È il luogo dove vi sono molte risposte che la modernità pone rispetto al fenomeno religioso. Non bisogna trascurare i fenomeni religiosi e limitarli al privato, concentrandosi solo sull’economia o sul sociale. Si deve creare una sensibilità, anche giuridica, per regolamentare i rapporti tra soggetti multi religiosi della modernità. Sono problemi sottesi ma non sono meno importanti. spesso per motivi religiosi poi molte situazioni vengono travolte. La Francia ha modello di assimilazione e non integrazione. Non vuole al suo interno qualcosa di diverso da sé. Riconosce tutte le libertà, ma le riconosce ai gruppi, non all’individuo e questi non devono interferire con l’assetto sociale del paese. In Francia hanno regolamentazione sugli abiti all’interno della società, o come devono essere indossati i simboli religiosi. L’ordinamento francese assimila, non vuole nulla di diverso da sé, senza però negare le libertà fondamentali. Gli stati sono chiamati a risolvere l’integrazione con modelli differenti (assimilazione, integrazione in Italia e Spagna, altri paesi misti). Manca una armonizzazione, sia economia, sia dei sistemi di integrazione delle comunità nel territorio europeo. Manca non imposizione di modelli di integrazione (non possono essere imposti, sono frutto della storia di ogni paese, e ogni paese europeo ha una storia diversa. In Italia e in Spagna esiste sistema concordatario. Anche in Spagna ci sono rapporti sul modello concordatario. In Francia non vi è concordato, loro hanno uno repubblica Laica, hanno distanza dalle religioni. Quindi ci sono storie diverse e diversi rapporti con le religioni). Difficile per l’Europa intervenire. Quale è la via d’uscita per un fenomeno che rischia di creare una popolazione straniera di 50 milioni in Europa nei prossimi anni? È qualcosa che deve essere regolamentato, con cui occorre misurarsi. Modello di integrazione in cui integrare vuol dire non escludere (non perché vi è una sensibilità del legislatore, ma perché vi è la costituzione che dice che non è possibile escludere) ma non dimenticare se
stesso. Non ci possono essere leggi che prevedono esclusioni o limitazioni religiose o etniche. Sarebbe contro la costituzione. Ma non si deve rinunciare a sé, alla propria tradizione. I simboli religiosi della storia europea e italiana non sono solo simboli religiosi, è una riduzione, ma sono simboli storici e di cultura. Quindi la corte europea ha affermato che il crocifisso non è solo simbolo religioso ma ha anche valore storico per il paese. Questo valore storico lo pone in un livello diverso da quello religioso e lo sottrae a dispute che potevano limitarne l’uso o l’utilizzo. È un modo per non rinunciare a se stessi. Anche in questo caso l’autorità giurisdizionale non ha voluto, nonostante le richieste, proporre un modello di rinuncia della tradizione, ma ha trovato un compromesso, un punto di equilibrio attribuendo al simbolo crocifisso un valore non solo religioso ma anche storico, è collocato in quella che è la tradizione dello stato e sottratto alle dispute meramente religiose. Il nostro modello è concordatario, che si manifesta con utilizzo del sistema giuridico del concordato con cui stato e chiesa cattolica concordano i contenuti di diversi materie che regolamentano di comune accordo (insegnamento, matrimonio, enti ecclesiastici e altre materie). Ma lo stesso diritto ecclesiastico era nel passato una materia ch esauriva i suoi contenuti nel rapporto esclusivo che il legislatore aveva con la religione cattolica. Diritto ecclesiastico negli anni 80 voleva dire studiare i rapporti con la chiesa cattolica. Esisteva già articolo 8 sulle altre confessioni religiose, ma erano ridotte.
8X Cosa è l’8x1000? Sistema di finanziamento delle religioni. Intorno alla metà degli anni Ottanta si era posto il problema se lo stato doveva o meno finanziare le religioni. Fino a quel momento c’era un sistema che prevedeva integrazione di quote da parte dello stato a beneficio di enti ecclesiastici. Oggi non c’è più questo sistema. Anche le strutture religiose risentivano di un maggiore o minore grado di benessere a seconda della localizzazione (come altri enti), per situazioni economiche diverse. Creava disuguaglianza tra vescovi e tra enti. Allora è stato introdotto l’8x1000. È un sistema di finanziamento delle religioni, introdotto con la revisione del concordato del 1984, per effetto dell’articolo 7 che ha collocato i rapporti sul piano internazionale. Lo stato italiano non può modificare i rapporti unilateralmente. Non può unilateralmente modificare questo finanziamento, ma si è in una dimensione internazione. Questo metodo di finanziamento è stato introdotto nel 1984 e vuole essere abolito. Perché? Perché si ritiene che crei sperequazioni. Si fa riferimento a cifre di circa 900 milioni di euro l’anno. Rappresentano la quota dell’8x1000 dell’intero sistema tributario italiano, che viene destinata alle confessioni religiose. Tutti gli anni circa 900 milioni di euro (che rappresentano l’8x1000 della quota delle entrate tributarie dello stato italiano), viene destinata alle confessioni religiose. A tutte? Solo a quelle che hanno stipulato l’Intesa con lo Stato. Anche qui si potrebbe parlare di limitazione, non è esteso a tutti il finanziamento. Poi dibattito se la stipula dell’intesa è o meno obbligatoria. Non è solo riconoscimento teorico di libertà religiosa, ma ha sviluppi economici importanti per quella religione. È legato alla libertà religiosa. Più finanziamenti riceve una confessione più riesce a garantire la libertà religiosa attraverso l’attività religiosa. C’è collegamento tra libertà religiosa e finanziamenti. Questi concessi solo alle confessioni che hanno stipulato intesa. Inoltre problema della modalità con cui il finanziamento viene erogato. Questo sistema non prevede un finanziamento a tutte le confessioni religiose in parti uguali. La ripartizione delle somme avviene sulla base delle scelte espresse. Vuol dire che i contribuenti italiani (tutti quelli che hanno reddito) alla dichiarazione dei redditi devono scegliere in un elenco nella dichiarazione dei redditi, dove ci sono le 8 confessioni destinatarie dell’8x1000. Il contribuente deve decidere se destinare la propria quota del proprio reddito a quale religione. Quindi si ripartisce sulla base delle scelte espresse. C’è un prospetto con le 8 confessioni. C’è da barrare la confessione cui si vuole destinare la propria quota dell’8x1000. Ma non a tutte viene assicurata una distribuzione in eguale misura, dipende dalle scelte espresse, da quanti hanno narrato la voce. Ma non è esattamente così perché la ripartizione avviene sulla base delle scelte espresse. Vuol dire che se il 50% dei contribuenti ha scelto la confessione cattolica (inizialmente erano del 85-87%, negli anni Novanta. Poi c’è stata diminuzione delle scelte espresse a favore della religione cattolica, fin sotto il Cinquanta). Il valore assegnato è in proporzione delle scelte espresse. Se il 50% ha scelto religione cattolica dei 900