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Le fonti atto: espressione della volontà normativa di un soggetto cui l’ordinamento giuridico attribuisce l’identità a porre in essere le norme giuridiche. In ordine gerarchico:
Fonti fatto: fatti in grado di cambiare l’ordinamento giuridico, ma che producono diritto per il solo fatto che sono accaduti, non perché vi sia in essi la volontà di porre in essere un atto da parte di un organo. Consuetudine:
- praeter legem
- Secondum legem Consuetudini internazionali: regole non scritte considerate obbligatosi dalla generalità degli stati. Rinvio: meccanismo per cui l’ordinamento italiano possa applicare norme prodotte da altri ordinamenti
- rinvio mobile
- Rinvio fisso
- art 139 : limite esplicito alla revisione costituzionale: “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” + non modificabili tutti i principi che rendono democratico il nostro ordinamento politico
- Limiti impliciti: scelte compiute in assemblea costituente che connotano il nodtro ordinamento politico e giuridico
- leggi rinforzate: costituzione prevede per la disciplina di determinate materiale procedimenti particolari e più complessi di formazione della legge. Ex. Art 7: stato-chiesa modificabile solo previo accordo tra le due parti
- Leggi atipiche: hanno una disposizione particolare nel sistema delle fonti, non avendo esattamente la stessa forza attiva o passiva delle altre leggi ordinarie. Ex. Art 81: legge di bilancio
- riserva di legge: una determinata materia può essere disciplinata solo dalla legge -ordinaria: materia disciplinata solo da una fonte primaria statale -ordinaria formale: materia disciplinata esclusivamente con legge attraverso il procedimento parlamentare ex. art 77 legge di conversione del decreto legge
- Riserva assoluta: la materia deve essere interamente regolata dalla legge o da atto ad essa equiparato escludendo l’intervento del regolamento governativo.
- Riserva relativa: la legge deve prevedere la disciplina essenziale o di principio della materia, successivamente può intervenire il regolamento a completare la disciplina.
- semplici
- Rinforzate
- Rinforzate per contenuto
- Rinforzate per procedimento Procedimento referendum Art 75 500.000 elettori, 5 regioni Richiesta presso corte di cassazione tra 1 gennaio e 30 settembre Controllo legittimità: corte di cassazione, entro 15 dicembre Controllo ammissibilità: corte costituzionale, entro 15 dicembre Pdr decide data votazioni tra 15 aprile e 15 giugno Risultato favorevole: pdr dichiara con decreto l’avventura abrogazione, decreto pubblicato subito sulla gazzetta ufficiale per poi avere validità dal giorno successivo (o dopo 60 giorni in caso di deroga) Interruzione anticipata: scioglimento delle camera, legge abrogata prima del referendum
Definizioni: Ordinamento giuridico: il complesso delle norme giuridiche sistematicamente ordinate Le norme giuridiche: costituiscono il diritto di un determinato gruppo sociale organizzato Nozione di norma giuridica: regola prescrittiva, vincolata per i consociati ma anche attributiva agli stessi di diritti o facoltà,al fine del soddisfacimento armonico degli interessi dei singoli o del gruppo sociale. Disposizione: il testo normativo, consiste nell formulazione linguistica, suscettibile di diverse interpretazioni Norma: disposizione interpretata, significato che viene dato alla disposizione:
- interpretazione letterale
- Interpretazione logico sistemica
- Interpretazione storica-comparativa
- Interpretazione analogica (analogia legis, analogia iuris) NO per casi penali
- Interpretazione estensiva
- Interpretazione restrittiva
- Interpretazione autentica
- Interpretazione giurisprudenziale (civil law vs common law)
- Interpretazione dottrinale Caratteri della norma giuridica:
- Generalità
- Astrattezza
- Novità
- Imperatività e coercibilità
- Esteriorità
- Intersubbiettività Persone giuridiche: soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche ma alle quali l’ordinamento giuridico riconosce la possibilità di essere titolari di diritti o obblighi.
- pubbliche
- Private Diritto oggettivo: insieme di norme giuridiche dato un ordinamento giuridico (coincide con nozione di norma giuridica) Diritto soggettivo: il potere che le norme giuridiche attribuiscono ad un soggetto per la realizzazione dei propri interessi ritenuti meritevoli di tutela era omnes. Diritto soggettivo garantito è tutelato dal diritto oggettivo. Situazioni giuridiche di svantaggio: situazioni che impongono obblighi e doveri Situazioni giuridiche attive: Diritti assoluti: diritti reali, diritti personali, diritti fondamentali Interesse legittimo: situazione giuridica di vantaggio che si possiede di fronte al potere dell’amministrazione che si sostanzia nella garanzia della legittimità dell’azione amministrativa Interessi collettivi: imputabili allo stato e agli enti territoriali, in quanto enti espojensisali degli interessi della comunità che rappresentano
Le fonti regionali: Sentenza 304/2002: Tutte le regioni hanno uno statuto che funge da limiti per le leggi ordinarie e per le leggi regionali. Gli statuti speciali sono approvati secondo il procedimento dell’articolo 138 con 2 differenze:
- richiesto il parere di legge al consiglio
- Non si fa luogo al referendum Legge statuaria: Introdotta con la riforma del 2001, prevede che le regioni possano dotarsi di una propria legge statuaria per ridisegnare la forma di governo. Si tratta di una legge rinforzata, ed approvata a maggioranza assoluta del consiglio regionale con possibilità di essere sottoposta a referendum confermativo entro tre mesi. Gli statuti ordinari fanno riferimento all’articolo 123: lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta (legge aggravata) dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non inferiore di due mesi.
- governo può impugnarlo entro 30 giorni davanti a corte costituzionale.
- Entro tre mesi può essere proposto il referendum. Legge rinforzata: si pone ad un livello sovrordinato rispetto alle altre fonti regionali e non può essere da esse modificata. Limiti dello statuto ordinario: lo statuto deve essere in armonia con la costituzione. Leggi regionali sono fonti primarie ed equiparate ad essere ci sono le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano. Secondo art 117 ci sono materie con:
- potestà legislativa esclusiva dello stato
- Potestà legislativa corrente delle regioni
- Potestà legislativa residuale delle regioni (materie escluse dai due elenchi precedenti) Formazione legge regionale: Iniziativa: giunta regionale + consiglieri regionali
Approvazione in consiglio regionale: approvazione articolo per articolo + voto finale a maggioranza relativa. Promulgazione: presidente della regione e pubblicata sul bollettino ufficiale della regione. Art 117.1: legge statale e legge regionale devono rispettare gli stessi limiti. Successiva lettura restrittiva da parte della corte costituzionale:
- stabilità esistenza di materie trasversali
- materie non nominate (competenza non necessariamente attribuita alle regioni)
- chiamata di sussidiarietà: lo stato secondo il principio di sussidiarietà attrae funzioni amministrative delle regione e può quindi esercitare il potere legislativo in materie ad esse attribuitive. Art 116.3: consente con una legge ordinaria rinforzata di concedere alle singole regioni ordinarie forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie per esempio l’istruzione. Autonomia legislativa delle regioni speciali: Prima della legge cost. 3/2001: le regioni a statuto speciale avevano un’autonomia legislativa superiore a quella riconosciuta a quelle ordinarie. Dopo con art.10 L.c. 3/2001: si applicano alle regioni speciali disposizioni nelle parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. La normativa relativa alle regioni ordinarie si applica anche alle speciali. Potere regolamentare delle leggi ordinarie: Prima della L.c. 1/1999: il potere regolamentar era attribuito al consiglio regionale. Dopo: art 121 comma 1: eliminato dal testo il riferimento esplicito alla potestà regolamentare del consiglio regionale. Materie di legislazione statale esclusiva -> regolamenti statali Materie di legislazione corrente -> regolamenti regionali Art 114.2 attribuisce rilevanza costituzionale agli statuti degli enti locali. Il potere regolamentare degli enti locali è previsto dal decreto legislativo 267/2000 è riconosciuto dall’articolo 117.6 che riconosce a comuni province e città metropolitane la potestà regolamentare
eliminarla. Le norme di altri ordinamenti possono essere validi in Italia solo se le disposizioni di esso lo consentono attraverso modalità di adattamento del diritto interno al diritto internazionale. Gli obblighi possono essere di natura pattizia o consuetudinaria. Lo Stato può assumere obblighi con altri paesi attraverso i trattati mediante l’istituto della ratifica che è un atto formale e solenne con cui il presidente della Repubblica dichiara le volontà dello Stato di assumere diritti obblighi nell’ordinamento giuridico internazionale (in alcuni casi deve essere autorizzato con legge del parlamento) secondo l’articolo 80 della costituzione. Questo adattamento può avvenire:
- Attraverso apposite leggi che autorizzano la ratifica del tratto internazionale e che ne ordinano l’adattamento attraverso l’ordine di esecuzione. ex: rinvio fisso, utilizzato per recepire un singolo atto specifico di un ordinamento.
- Automaticamente nel caso delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ex: rinvio mobile, utilizzato per recepire non uno specifico atto ma una fonte di esso. Unione Europea: 6 paesi fondatori: Italia, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo. Con il trattato di Maastricht 1992 nasce Unione Europea, comunità europea ed unione economica e monetaria. Consiglio europeo: capi di stato degli stati membri, il suo presidente ed il presidente della commissione. Si riunisce almeno 2 volte ogni 6 mesi. Presieduto dal presidente del consigli europeo (mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta sola). È l’organo di indirizzo politico dell’UE. Parlamento europeo: 750 membri + presidente. Membri eletti secondo suffragio universale, 5 anni di carica. Status giuridico uguale per tutti i membri.
Funzione legislative congiuntamente al consiglio + funzione di bilancio + funzioni di controllo politico e funzioni consultive. Elegge presidente della commissione e ha potere di obbligare alle dimissioni collettive i membri della commissione. Commissione: 27 membri (un per stato) compreso presidente e alto rappresentate per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Presidente eletto da parlamento europeo a maggioranza sei suoi componenti. Parlamento può sfiduciare commissione. Funzione esecuitva è funzione di proposta degli atti normativi. Organo che promuove l’interesse generale dell’unione agendo in piena indipendenza. Censura parlamentare alla commissione: Il parlamento europeo cui sia presentato la mozione di censura sull’operato della commissione non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi tre giorni. Se la mozione è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi i membri della commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni. Corte di giustizia dell’Unione Europea: un giudice per ogni stato membro ed assistita da avvocati generali. Al proprio interno viene eletto un presidente. 6 anni di mandato. Ha un proprio statuto e regolamento. Chiamato a giudicare le controversie. Competenze della corte di giustizia:
- ricorsi per adempimento
- Ricorsi per annullamento
- Ricorsi per carenza
- Ricorsi in via pregiudiziale
- Ricorsi per responsabilità Banca centrale europea: dotata di personalità giuridica propria ed un elevato grado di indipendenza. Composto da presidente, comitato dell’esecutivo e governatori delle banche centrali. Presidente + 5 membri del comitato esecutivo nominati dai governi ed in carica per 8 anni con
11 luglio 2016: Theresa may è primo ministro. 29 marzo 2017: invio della lettera al consiglio europeo con rischiesta di avvio di procedimento dell’articolo 50 del testo unico europeo che prevede che qualsiasi membro UE possa decidere di recedere dall’UE attraverso una notifica al consiglio. 31 gennaio 2020: il Regno Unito lascia ufficialmente l’UE. Sistemi elettorali: Sistema elettorale: metodo per trasformare i voti in seggi, comprende ogni regolamentazione collegata alle elezioni. Formula elettorale: regolamentazione specifica della trasformazione di voti in seggi. 2 formule elettorali:
- Maggioritario: governabilità a scapito della rappresentatività. Ogni collegio elegge un solo rappresentate, collegi uninominali. Favorisce partiti più grandi e risulta un incentivo ai partiti per non frammentarsi.
- variante majority: maggioranza assoluta (doppio turno)
- Variante plurality: maggioranza relativa (turno unico) Questo sistema assicura stabilità politica evitando la frammentazione. Difetto: sistema poco rappresentativo.
- Sistema proporzionale: rappresentatività a scapito di governabilità. Mira a riprodurre il più fedelmente possibile le divisioni e i diversi orientamenti del corso sociale. Dal punto di vista tecnico risulta più complesso assegnare seggi. Difetto: mancanza di stabilità a causa di un governo composto da più forze politiche. In Italia:
- prima repubblica: sistema prevalentemente proporzionale (instabilità e frammentazione)
- Seconda repubblica: legge Mattarella a seguito dello scandalo di tangentopoli, forza maggioritaria che favorisce una maggiore stabilità.
- 2005-2015: Legge Calderoli, sistema proporzionale misto che nel 2014 viene dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla corte costituzionale.
- 2015: approvata una nuova legge elettorale di tipo maggioritaria.
- 2017: la legge elettorale è costituita dalla legge Rosato, si tratta di un sistema elettorale misto per entrambe le camere. Parlamento: Unico organo eletto direttamente dal popolo. Bicameralismo perfetto: camera dei deputati e senato della repubblica. Identiche funzioni, senza distinzioni tra le due camere. Scelta basata sulla prudenza: una camera controlla l’operato dell’altra e viceversa. Funziona solo se il sistema elettorale è lo stesso per entrambe le camere e se le camere hanno la stessa durata, infatti 1963 riforma costituzionale per equiparare la durata -> 5 anni (art. 60). A partire dalla prossima legislatura 400 deputati e 200 senatori. Al senato sono presenti 5 senatori a vita scelti tra cittadini meritevoli di aver illustrato la patria + ex presidenti della repubblica. Pdr indice elezioni delle nuove camere al termine della legislatura o le scioglie anticipatamente. La data delle elezioni scelta dal governo (entro 70 giorni dallo scioglimento) e la prima riunione deve tenersi non oltre 20 giorni dalle lezioni. Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere per motivi politici o nei suoi ultimi sei mesi del mandato (semestre bianco). Il Pdr scioglie le camere a seguito di una crisi di governo quando verifica l’impossibilità di formare un qualsiasi altro governo alternativo, prima però devi verificare se esistono delle maggioranze alternative. Le camere continuano a rimanere in carica in regime di prorogazio: svolgono solo compiti di ordinaria amministrazione, ex: non possono convertire decreti legge. Ogni camera elegge un presidente:
- presidente della camera presiede il parlamento in seduta comune (art. 63)
- Presidente del senato è supplente del Pdr (art. 68) All’interno del parlamento è necessario scegliere a che gruppo parlamentare appartenere e chi non aderisce finisce nel gruppo misto. Nell’organizzazione interna delle camere un ruolo chiave lo hanno le commissioni che costituiscono
- Approvazione: discussione sulla proposta di legge. La proposta viene discussa in commissione votata articolo per articolo e vengono discussi e votati gli emendamenti. La commissione approva un testo finale che viene inviato all’altra aula della camera interessata. In aula si svolgeranno tre letture: la discussione generale, la discussione dei singoli articoli con voto su singoli articoli ed emendamenti e il voto sul testo finale. 2.1 Procedura speciale: commissione deliberante: la commissione competente per materia svolge anche le tre letture senza che la proposta debba passare dal plenum. 2.2 Procedura speciale: commissione redigente: procedura mista. Fino alla seconda lettura si svolge in commissione, dalla terza in assemblea. ( completato l’iter in una camera la proposta viene inviata all’altra, l’iter viene ripetuto in modo uguale e il voto di una camera non vincola l’altra che può modificare o anche non approvare la proposta. La proposta di legge deve essere approvata nello stesso testo da entrambe le camere e la legge viene trasmessa da una camera all’altra finché una delle due non la prova senza modifiche, nei vari passaggi le camere riesaminano solo gli articoli che sono stati modificati)= procedimento molto complesso.
- Promulgazione: La proposta di legge approvata ma non perfetta.l promulgazione viene da parte del presidente la Repubblica entro 30 giorni dall’approvazione parlamentare prima però il presidente fare un controllo e ha il potere di rinvio alle camere con messaggio motivato. Le camere possono accantonare la proposta, riesaminarla e modificarla, oppure confermarla, in questo caso il presidente deve promulgare. Procedimento di revisione costituzionale: procedimento aggravato in quanto è necessaria doppia approvazione a distanza di tre mesi, nella seconda con maggioranza assoluta o dei 2/3 dei componenti. Possibile richiesta di referendum costituzionale entro tre mesi, con natura confermativa. Funzioni di indirizzo politico: Mozione:
- Al di fuori di questi casi viene presentata da un capo gruppo, 10 deputati oppure 8 senatori e viene discussa in aula. È l’atto con cui le camere rendono nota la loro posizione su di un tema, cercando di indirizzare l’operato del governo. È politicamente rilevante ma non giuridicamente vincolante. Interrogazione:domanda che un parlamentare rivolge al governo per sapere se un fatto vero o se ne ha notizia (il governo risponde in forma scritta entro 15 20 giorni) Interpellanza: domanda scritta presentata da un parlamentare per avere chiarimenti dal governo su una questione. Se il governo non risponde deve motivare la scelta. Audizione: di un soggetto con particolari competenze. Indagine conoscitiva: la commissione indaga su fatti notizie di interesse anche attraverso una serie di audizioni. Commissione di inchiesta: su materie di pubblico interesse. Poteri e limiti analoghi a quelli dell’autorità giudiziaria. Responsabilità politica ma non penale (non condannano). Il parlamento in seduta comune svolge diverse funzioni quali l’elezione del presidente della Repubblica il suo giuramento, l’elezione di cinque giudici della corte costituzionale, l’approvazione dell’elenco di cittadini sorteggiati di pregiudizi di messa in stato d’accusa e la messa in stato d’accusa del presidente la Repubblica per alto tradimento o per attentato alla costituzione. Nei confronti dell’ordinamento europeo: ratifica i trattati, attua il diritto europeo nella fase discendente. Governo: Organo complesso composto da consiglio dei ministri, i ministri e il presidente del consiglio dei ministri.
Il governo è composto da organi non necessari e organi necessari (presidente del Consiglio dei Ministri, ministri, Consiglio dei Ministri). Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 95): dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Le dimissioni del presidente del consiglio comportano dimissioni dell’intero governo. Rappresenta il governo all’esterno. Rappresenta il governo nei rapporti con altre istituzioni. Può assumere ad interim ministero vacante.
- attribuzioni con riferimento all’indirizzo politico: propone i ministri, presenta il programma le camere e chiede la fiducia iniziale.
- Attribuzioni con riferimento alla funzione normativa: sottopone al presidente della Repubblica i disegni di legge per la presentazione alle camere.
- Attribuzione nella giustizia costituzionale: interviene nel giudizio incidentale principale a difesa delle leggi.
- Attribuzioni con riferimento alla funzione esecutiva: adotta le direttive per assicurare imparzialità ed efficienza negli uffici pubblici.
- Attribuzioni con riferimento al sistema multilivello: rappresenta l’Italia nel consiglio europeo. Consiglio dei ministri: determina la politica generale del governo. Delibera i disegni di legge da presentare alle camere. Delibera gli atti normativi del governo. Delibera sugli accordi internazionali e sugli accordi con la chiesa cattolica (art. 7). Delibera su proposta di scioglimento dei consigli regionali. Ministri: l’elenco dei ministri previsto dalla legge. Possiedono potere normativo. Sono a capo del loro dicastero, competenti per materia. Siedono e votano al Consiglio dei Ministri. Organi non necessari: Ministri senza portafoglio: non sono a capo di un dicastero, per il resto sono equiparabili ai ministri. Comitati di ministri: costituiti dal presidente del consiglio, si tratta di ministri competenti per materia che svolgono analisi, indirizzo e proposta su temi che intersecano più di una competenza
(attenzione però non possono sostituire Consiglio dei Ministri). Sottosegretari: non fanno parte del consiglio dei ministri, possono rappresentare il governo in parlamento. A non più di 10 può essere attribuito il titolo di viceministro. Vicepresidenti del consiglio: figura che esisteva solo in via di prassi, dall’inizio della prima esperienza repubblicana. Si tratta di un ruolo simbolico. Consiglio di gabinetto: consiglio ristretto dove siedono soltanto alcuni ministri particolarmente importanti. Normalmente proporzionale rispetto ai partiti di maggioranza. Oggi caduto in disuso. Reati ministeriali: Secondo la legge costituzionale 1/1999 esiste un istituto tribunale che giudica sui reati ministeriali. È un tribunale composto da 3 membri effettivi +3 membri supplenti estratti tra tutti i magistrati in servizio con almeno 5 anni di esperienza. I ministri rispondono dei propri reati anche dopo la cessione del proprio incarico. Il governo può provare atti aventi forza di legge (funzione normativa), inoltre il governo una funzione di indirizzo politico che svolge insieme al parlamento. Il governo anche funzione amministrativa, attraverso i singoli ministri che sono posti a capo dei dicasteri. Pubblica amministrazione: Coaudiva gli organi politici nell’esercizio del potere esecutivo. È suddiviso in strutture burocratiche che fanno capo i ministeri. Art 97: poni principi base a cui devi fare riferimento la pubblica amministrazione in particolare il buon andamento e l’imparzialità. Il cittadino è tutelato nei confronti della PA., sostanzialmente può ricorrere nei confronti della PA che ha emanato un atto impugnando davanti ai giudici amministrativi (se si tratta di un caso di primo grado), o dinanzi al Consiglio di Stato (caso di secondo grado). La PA è composta da organi ausiliari: necessari perché previsti dalla costituzione.
- CNEL: funzioni consultive, può anche fare proposte di legge. Organo di fatto caduto in disuso (64 consiglieri + presidente, esperti in materia).