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Diritto pubblico unimib, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

Diritto pubblico unimib anno 2024/2025

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

Caricato il 29/06/2026

carlo-marcella
carlo-marcella 🇮🇹

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DIRITTO PUBBLICO
CAPITOLO 1
Il diritto pubblico nasce nel 1400-1500, serve a regolare i rapporti tra la società e
l’individuo (membro della società), il diritto serve per poter arrivare ad uno scopo
comune.
Il diritto più in generale è nato con l’inizio delle civiltà, è un insieme di regole di
comportamento per interazioni, la particolarità delle norme giuridiche è il fattore della
COERCIZIONE=obbligatorietà (anche se non le si condivide).
CARATTERISTICHE DEL DIRITTO:
Effettività: diffusa convinzione nel rispettare il diritto
Certezza: chi lo rispetta viene rassicurato, gli altri verranno sanzionati
Relatività: la legge è soggetta a mutamenti
NORME GIURIDICHE
hanno destinatari che possono essere o Persone fisiche o Persone giuridiche (es
società) a sua volta tra le persone giuridiche esistono quelle private e quelle
pubbliche, le norme giuridiche inoltre hanno anche effetti consequenziali ad un certo
rapporto, si arriva a:
Vantaggi: diretti soggettivi e interessi legittimi
Svantaggi: doveri (pubblico) per la società, obbligo (privato) accordo tra due
consociati
Le singole norme giuridiche non sono utili ma assieme esse creano un Ordinamento
Giuridico che sia coerente e coesa, solo un ordinamento giuridico è Generale, lo
STATO. Chiamato anche politico (da polis). Lo stato non riconosce nient’altro sopra di
sé, questa è la sovranità dello stato, ciò vale fino alla metà del 1900 quando dopo la
nascita dell’UE lo stato ha rinunciato alla propria supremazia sulla POLITICA
MONETARIA (questa tecnica si chiama cessione di sovranità).
L’ORDINAMENTO GIURIDICO:
esso è l’insieme delle norme giuridiche con caratteri di complessità e stabilità che
hanno un fine comune all’interno delle società.
Principalmente in occidente esistono due modelli di ordinamento giuridico:
CIVIL LAW: usato in Italia, la legge o norma giuridica viene emanata e decisa da
un organo di governo chiamato PARLAMENTO. Nasce come un diritto scritto.
COMMON LAW: nato e diffusosi in forma orale nei territori anglosassoni, si basa
su due principi, il primo è che colui che emette la norma giuridica è il giudice
stesso nel momento di una sentenza, il secondo è il principio dello “stare
decisis” ovvero ogni nuovo giudice si deve rifare alle sentenze (precedente
giurisdizionale) emanate da un giudice nel passato.
Con il passare del tempo queste differenze si sono attenuate.
LE FONTI DEL DIRITTO:
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DIRITTO PUBBLICO

CAPITOLO 1

Il diritto pubblico nasce nel 1400-1500, serve a regolare i rapporti tra la società e l’individuo (membro della società), il diritto serve per poter arrivare ad uno scopo comune. Il diritto più in generale è nato con l’inizio delle civiltà, è un insieme di regole di comportamento per interazioni, la particolarità delle norme giuridiche è il fattore della COERCIZIONE=obbligatorietà (anche se non le si condivide). CARATTERISTICHE DEL DIRITTO:  Effettività: diffusa convinzione nel rispettare il diritto  Certezza: chi lo rispetta viene rassicurato, gli altri verranno sanzionati  Relatività: la legge è soggetta a mutamenti NORME GIURIDICHE hanno destinatari che possono essere o Persone fisiche o Persone giuridiche (es società) a sua volta tra le persone giuridiche esistono quelle private e quelle pubbliche, le norme giuridiche inoltre hanno anche effetti consequenziali ad un certo rapporto, si arriva a:  Vantaggi: diretti soggettivi e interessi legittimi  Svantaggi: doveri (pubblico) per la società, obbligo (privato) accordo tra due consociati Le singole norme giuridiche non sono utili ma assieme esse creano un Ordinamento Giuridico che sia coerente e coesa, solo un ordinamento giuridico è Generale, lo STATO. Chiamato anche politico (da polis). Lo stato non riconosce nient’altro sopra di sé, questa è la sovranità dello stato, ciò vale fino alla metà del 1900 quando dopo la nascita dell’UE lo stato ha rinunciato alla propria supremazia sulla POLITICA MONETARIA (questa tecnica si chiama cessione di sovranità). L’ORDINAMENTO GIURIDICO: esso è l’insieme delle norme giuridiche con caratteri di complessità e stabilità che hanno un fine comune all’interno delle società. Principalmente in occidente esistono due modelli di ordinamento giuridico:  CIVIL LAW: usato in Italia, la legge o norma giuridica viene emanata e decisa da un organo di governo chiamato PARLAMENTO. Nasce come un diritto scritto.  COMMON LAW: nato e diffusosi in forma orale nei territori anglosassoni, si basa su due principi, il primo è che colui che emette la norma giuridica è il giudice stesso nel momento di una sentenza, il secondo è il principio dello “stare decisis” ovvero ogni nuovo giudice si deve rifare alle sentenze (precedente giurisdizionale) emanate da un giudice nel passato. Con il passare del tempo queste differenze si sono attenuate. LE FONTI DEL DIRITTO:

le norme giuridiche possono nascere mediante due sistemi, o si dà potere ad un organo di governo o mediante il riconoscimento giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani (abitudini o tradizioni). Dal primo metodo si generano le FONTI-ATTO, mentre dal secondo si hanno le FONTI- FATTO, entrambe le fonti hanno valore giuridico ma esiste comunque una classificazione delle fonti:  CRONOLOGICO: la nuova fonte ha più potere su quelle passate se ci si basa sullo stesso grado gerarchico.  GERARCHICO: in base ad un ordine che va da COSTITUZIONE + LEGGI COSTITUZIONALI + LEGGI COSTITUZIOANLI MODIFICATE + LEGGI DELLE REGIONI CON STATUTI SPECIALI, poi si hanno le FONTI PRIMARIE (leggi ordinarie, decreti leggi e legislativi, legge regionale) ed infine le FONTI SECONDARIE (regolamenti), quelli della classe superiore comandano su quelle inferiori.  COMPETENZA: dipende da chi emana le regole,  Territorialità: limitatamente ad un territorio Ovviamente a partire dal 1957, ovvero la creazione dell’UE, il diritto più importante è diventato quello europeo che comanda tutti gli altri. Risolvere le antinomie da leggere sul libro cosa coso.

  1. Il governo parlamentare: nasce nel momento in cui il Governo si stacca dall’orbita del re e inizia a dialogare con il Parlamento. Ciò è possibile grazie all’istituto della fiducia, ovvero che il governo, i suoi membri e il suo programma dovranno essere confermati dal parlamento attraverso il voto di fiducia; con questo potere il parlamento prende anche il potere di togliere la fiducia al Governo. Il modello del governo parlamentare entrò in crisi durante le 2 guerre mondiali, dopo la Seconda guerra mondiale con l’introduzione di modifiche ha portato alle forme di governo che noi oggi conosciamo.
  2. Le altre forme di governo moderne: IL GOVERNO PRESIDENZIALE : l’organo principale di potere è il Presidente, eletto dal popolo rappresenta sia il Capo dello Stato sia il Capo del Governo. IL GOVERNO SEMI-PRESIDENZIALE : nasce in Germania, si hanno elementi del Presidenziale ovvero elezione diretta del presidente dal popolo e rapporto fiduciario tra Presidente e Governo, ma che hanno anche elementi del Parlamentare, lo scioglimento anticipato del Parlamento fatto dal presidente e l’istituto della fiducia parlamentare all’Esecutivo. Questo modello presuppone che ci sia accordo tra la maggioranza Parlamentare e il Presidente. Anche se non sempre accade. IL GOVERNO DIRETTORIALE : ha come obbiettivo quello di dar stabilità all’Esecutivo (governo), una volta approvato e votato dal Parlamento la maggioranza resta al potere fino alla fine del proprio mandato senza mai rischiare di essere destituita, ma al fine di dare potere anche alla minoranza in questi tipi di governo ha preso piede il referendum popolare per ogni scelta dello Stato, questo ne consegue che solo in stati piccoli è possibile portare a termine questo tipo di governo.

CAPITOLO 3

Come accennato nel primo capitolo la fonte di leggi che governa tutto il diritto di uno stato è la COSTITUZIONE, essa è la legge fondamentale di uno stato dato che ne governa i diritti delle persone e che grazie ad essa si sa come poter spartire il potere tra i vari organi di governo. Le prime esperienze di una costituzione funzionante si ebbero a partire da quella americana e francese. Esistono vari tipi di costituzione:  Votata (dal popolo=proveniente dal basso) VS concessa (dal sovrano=proveniente dall’alto)  Scritta (unico testo in cui sono raccolte le varie leggi) VS Consuetudinaria (nata dalle abitudini)  Breve (contiene dei principi piuttosto che regole) VS Lunga (fatta da veri e propri articoli anche molto articolati e precisi) Dal punto di vista della collocazione:  Costituzione flessibile: può essere modificata da altre leggi e in aggiunta non ha valore gerarchico principale  Costituzione rigida: essa prevede procedimenti speciali e aggravati per poter essere modificata  Costituzione elastica: si fa riferimento alla relativa adattabilità di alcune norme.

Dal punto di vista del contenuto si può parlare di:  Costituzione procedurale: si limita a regolare l’esercizio dei poteri pubblici e della produzione del diritto.  Costituzione programma: oltre alle caratteristiche della procedurale si ha anche che ci sono dei metodi per far raggiungere determinate finalità al governo.

CAPITOLO 4

Come ci si arriva in Italia alla costituzione del 1946? Ci sono vari passaggi:  LO STATUTO ALBERTINO: concesso dal Re nel 1848, diventa la prima costituzione d’Italia nel 1861. Essendo una costituzione concessa dal sovrano non sono inclusi tutti i diritti che i cittadini volevano. Il Sovrano tiene ancora tutti i poteri centrali anche se concede delle libertà allo stato. Viene concesso il Parlamento, ma tutte le scelte finali spettano al Re. Il senato lo nomina il re, la camera è elettiva. Lo statuto è inoltre una costituzione FLESSIBILE  DALLA MONARCHIA COSTITUZIONALE ALLA MONARCHIA PARLAMENTARE: si passa dal binomio Re-Parlamento al binomio Parlamento-Governo, i Governi si basano su una maggioranza parlamentare per funzionare, prende sempre più potere il Presidente del Consiglio dei ministri (primo ministro).  CHIEDERE COSA VA FATTO E COME.

almeno un genitore è italiano, vale anche per i figli addottivi nel caso siano minorenni.  Il criterio del LUOGO (jus soli), viene data la cittadinanza dello Stato su cui si nasce (compresi il mare e il cielo, navi italiane in altri mari e territori di dominio di quello stato) tendenzialmente non si usa questa regola in Italia si usa solo per casi molto rari: se un soggetto ha genitori stranieri la otterrà solo dopo la maggiore età se la richiede, lo diamo solo in casi in cui un essere umano appena nato nasca senza una cittadinanza, perché è o figlio di ignoti o nel caso sia figlio di soggetti stranieri ma che non possono passargli la loro cittadinanza, o ancora soggetti che conosciamo che sono però apolidi. Oggi non ha senso continuare con lo jus sanguinis ma non si riesce in Italia a toglierlo. In età adulta si può ottenere la cittadinanza con:  IL MATRIMONIO (juris comunicatio) se uno straniero sposa un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza italiana dopo alcuni anni di permanenza in Italia e altre regole. Deve essere comunque richiesta  L’ADOZIONE IN Età ADULTA Si possono avere quindi più cittadinanza dando vita al fenomeno del “cumulo” di cittadinanze che può dar fastidio ad uno stato, dal 1992 in Italia ciò non è più importante. Altri metodi per avere la cittadinanza italiana da adulti:  Poter chiedere la cittadinanza italiana a coloro che appartenevano agli stati ceduti alla Repubblica jugoslava dopo la 2 guerra mondiale. Approvata nel

 Oppure si deve vivere ed essere legalmente residente nel paese per dieci anni, per gli stranieri comunitari dell’UE è ridotto il tempo.  Oppure dimostrando che alcuni avi erano italiani.

COME SI PERDE LA CITTADINANZA? La cittadinanza può essere perduta per:

 Rinuncia della Cittadinanza  Il secondo metodo scatta in base ad una decisone delle istituzioni, si ha se un soggetto si mettesse al servizio di un altro stato contro gli interessi italiani (esempio spie/esercito militare) (Per l’articolo 22 mai verrà tolta la cittadinanza ai membri per le loro idee politiche/sociali, procedura invece attuata dal fascismo.)

La legge prevede anche il riacquisto, ma la burocrazia italiana ci mette troppo quindi

astrattamente la si può richiedere ma a livello pratico è impossibile. LA CITTADINANZA EUROPEA: introdotta nel 1992 si aggiunge alla cittadinanza italiana, permette la libertà di circolazione, ma, oltre a ciò, garantisce tutela diplomatica da tutti gli stati membri della Unione Europea, in più un diritto politico permette ad un cittadino dell’UE che si ritrovi in un altro paese UE in cui è residente può votare per le elezioni amministrative, e nelle elezioni amministrative può anche candidarsi. NUOVE PROPOSTE: jus culturae dare la cittadinanza agli studenti stranieri che studiano in Italia, legato al fattore culturale.

IL CORPO ELETTORALE: IN QUALI OCCASIONI LA

COSTITUZIONE VUOLE CHE NOI ESERCITIAMO LA NOSTRA

Sovranità?

Essenzialmente è l’esercizio della funzione elettorale nelle varie forme in cui essa è prevista, ma esistono anche dei modi diretti di far valere la nostra sovranità. Modo indiretto:  La principale occasione è quando eleggiamo i nostri rappresentanti, e sono diverse le situazioni: parlamento nazionale ed europeo, nei consigli regionali, comunali, circoscrizionali (per i rappresentanti nei vari municipi per città grosse)  FUNZIONE ELETTORALE Modo diretto: (siamo noi a votare) ma questi modi diretti non hanno potere legislativo ma solo consultorio o di abrogazione, sono anche poco utilizzati perché è difficile nei paesi con un’alta popolazione come l’Italia. I modi diretti/ ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA :  PETIZIONEINIZIATIVA POPOLARE/LEGISLATIVAREFERENDUM unico realmente votato direttamente dal popolo con il quale si può arrivare ad un’abrogazione di una legge o di una consulenza sul parere del popolo. Per poter usufruire della propria sovranità al cittadino viene dato un diritto (che non è dato ai non cittadini) il così detto diritto di voto.

IL DIRITTO DI VOTO

Per poter votare serve la cittadinanza italiana e la maggiore età, il diritto di voto è garantito dall’art. 48 della costituzione,

“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La

legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini

residenti all'estero e ne assicura l'effettività.”

Ogni voto è personale, ovvero i soggetti devono fare solo il loro voto nessuno può votare per noi, solo coloro che non sono in grado di votare possono essere accompagnati al voto. Ogni voto è uguale ovvero che tutti i voti pesino uguale, libero = non ci sono pressioni per votare e l’unico modo in cui è possibile è che sia un voto segreto, segreto = non si deve sapere il tuo voto, dovere civico = infine il voto è un dovere di ogni cittadino. Quindi oltre ad un diritto nelle costituzioni del’900 il voto è anche un dovere. Il diritto di voto è collegato a due declinazioni differenti eleggere (ELETTORATO ATTIVO) ed essere eletto (ELETTORATO PASSIVO). Esistono delle limitazioni per l’elettorato attivo:  Età: 18 per la camera, 18 per il parlamento.  La costituzione ci dice che si può limitare il diritto di voto in alcuni contesti l’unica ancora applicabile è in caso di condanne penali, che per alcuni crimini indegni non si è più degni di partecipare alla vita pubblica (questa è una pena accessoria).

parentesi fascista dove il premio di maggioranza era troppo anti-democratico. Nel 1946 si decide di tenere il Proporzionale. Agli inizi degli anni 90 parte il processo chiamato Tangentopoli dove tutti i partiti erano corrotti, allora si cambia il sistema elettorale tramite un referendum abrogativo del popolo e grazie alla legge Mattarellum (dal parlamentare Mattarella) che creò un sistema misto, ha funzionato fino al 2005 quando viene cambiata di nuovo la legge elettorale, nominalmente si ritornava al proporzionale ma il partito che conquista più seggi otteneva il premio di maggioranza del 55% dei seggi. Questa regola venne rimandata indietro perché il Senato è nominato dalle regioni e non sarebbe stato possibile avere il premio di maggioranza allora vennero calcolati 20 premi di maggioranza diversi. Il modello del premio di maggioranza è fallace tipo nel 2013 il PD con solo il 29,5% prese il 55% dei seggi in parlamento e nessuno del parlamento faceva qualcosa per cambiarla, allora alcuni giuristi portarono la sentenza alla Corte Costituzionale, perché era troppo esagerato e quindi si decise che si doveva mettere una soglia minima al fine di avere dopo il premio di maggioranza, venne fissata attorno al 36% dei voti per avere il 55% dei seggi in parlamento, questa legge non venne mai usata perché la Corte si pronuncia un’altra volta, attaccando che nella legge non era previsto il voto di preferenza (ovvero non si poteva scegliere una preferenza di un candidato e i partiti sceglievano chi mandare al Parlamento). Dopo la seconda sentenza la legge venne bloccata e viene riscritta nuovamente la legge che si è usata per le elezioni del 2018 è un sistema misto sbilanciato verso un proporzionale:

La nuova legge del 2018:

 37% dei seggi dati per maggioritario  61% dei seggi dati per proporzionale  2% dei seggi destinati dai cittadini che abitano all’estero con metodo proporzionale con voto di preferenza questo voto pesa molto di più dei cittadini residenti nel paese. La circoscrizione estera vota per corrispondenza. Non si ha più il premio di maggioranza e in più ci sono tre soglie di sbarramento per fermare i partiti piccoli.

ELEZIONE PER L’EUROPA: non ne esiste uno unico per tutta l’Europa ma

ogni Stato decide il proprio in Italia si hanno 3 grandi circoscrizioni Nord, Sud e Centro, si ha una soglia di sbarramento sotto il 4% non si hanno seggi.

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

 PETIZIONE/Articolo 50= strumento di comunicazione diretta tra popolo e parlamento ma l’articolo è debole perché dice che tutti i cittadini senza porre un numero minimo possono farlo, successivamente la camera può rifiutare la proposta; quindi, questo istituto di democrazia non ha effetto  INIZIATIVA LEGISLATIVA/Articolo 71: un po' più di elementi che permettono al popolo di dire il loro pensiero, il popolo espone una legge sulla quale il Parlamento ci deve lavorare e poi approvarlo, la soglia numerica minima sono 50 mila firme.  REFERENDUM/Articolo 75 è stato quasi abusato, si tratta del referendum (consultazione popolare) per sentire il pensiero/opinione del popolo questo è referendum consultivo ma avviene solo su livello regionale mai nazionale. Poi esiste il referendum approvativo per far approvare le leggi al popolo come in Svizzera. L’ultimo è il referendum abrogativo è quello che fa decidere al popolo se togliere una legge lascando una “lacuna” nell’ordinamento giuridico; questo

referendum è l’unico a livello nazionale i costituenti hanno deciso che il referendum APPROVATIVO non era da includere perché così si passava il pieno potere al popolo e non al parlamento ed era anche difficile da gestire. L’articolo 75 permette al popolo di abrogare le leggi o addirittura parti di questa legge (usata più spesso) il numero minimo è 500 mila voti oppure 5 consigli regionali. L’ultimo è il referendum Costituzionale. Il referendum abrogativo è un istituto giuridico nel quale vengono chiamati i cittadini o meglio gli elettori a svolgere funzioni politiche abitualmente svolte da organi rappresentativi (parlamento). Con il referendum si ha l’eccezione a questo modello di democrazia rappresentativa, i cittadini possono decidere se togliere totalmente o parzialmente una fonte primaria. Il referendum è un istituto di democrazia diretta molto efficace.

Il referendum abrogativo serve per abrogare anche in parte una legge di fonte

primaria, a decidere se abrogarla saranno gli elettori. La scelta è binaria si scegliere se

SI o NO. Il referendum può essere richiesto con almeno 500 mila elettori oppure 5 consigli regionali. Ma come manifestano 500 mila elettori? Avviene di norma in tutti i comuni dove vengono richieste le firme per la partecipazione.

COME AVVIENE IL REFERENDUM?

Esiste un periodo che prima era entro il 30 settembre invece ora è entro il 31 ottobre per poter raccogliere le 500mila firme degli elettori, al fine di guardare l’anno dopo questa richiesta. Questa richiesta è sottoposta a 2 controlli, il primo è che la richiesta va portata all’UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM presso la corte di cassazione, che verifica entro il successivo 15 dicembre che la richiesta sia a norma. Questa verifica consiste che le firme siano regolari successivamente la corte di cassazione verifica la vigenza della norma di legge che si vuole abrogare con il referendum, perché è successo che in passato alcune volte la legge o era già stata abrogata o cambiata dal parlamento. A volte il parlamento per evitare il referendum modificava il testo della norma ma lasciando immutato il significato, qua allora la cassazione si è resa conto di ciò e allora il referendum viene passato sulla nuova norma. Un secondo controllo sostanziale della Corte costituzionale è finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di materia, e degli ulteriori limiti che la stessa Corte ha individuato in una decisione del 1978, che hanno circoscritto i criteri di ammissibilità. La Corte decide con una sentenza di ammissibilità: la data del referendum viene stabilita attraverso un decreto presidenziale - che accoglie formalmente una decisione del Governo - e si colloca tra il 15 aprile e il 15 giugno.; ovvero si vede se come dice il

Secondo comma dell’articolo 75, “” Non è ammesso il referendum per le leggi

tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali.””

Le leggi tributarie dispongono le tasse. Le leggi di bilancio approvano il bilancio pubblico. Solo gli organi politi possono modificarle, perché sono gli unici che possono porre rimedio, mentre il referendum toglie solo una parte. Le leggi di amnistia e di indulto sono la prima toglie il reato, il secondo toglie la pena ma non il reato. Sono provvedimenti che attendono alla politica penale che non può essere svolta dal popolo lascerebbe anche lì un buco costituzionale

IL PARLAMENTO L’organo principale dello stato: IL PARLAMENTO o LE CAMERE Dei 3 vertici di stato il parlamento è l’unico che viene eletto dal popolo. Noi siamo in una forma di governo parlamentare quindi il governo entra nelle sue funzioni solo se ha la fiducia da ambedue le camere del parlamento. Il Parlamento prese potere dopo il periodo di Mussolini come capo del Governo. Il parlamento è l’organo legislativo, ovvero produce le leggi dello stato in via esclusiva, il governo crea decreti aventi forza di legge che comunque hanno potere di fonte primari, potere di cui ha abusato negli ultimi anni il governo, riducendo la forza del parlamento, ovviamente il parlamento non ha solo questa funzione, serve anche per dare la fiducia al Governo. Il parlamento ha quindi funzione di indirizzo e controllo del governo. Ha anche potere d’inchiesta.

LE 2 CAMERE

Il parlamento fu disegnato come l’organo funzionale dello stato. Il nostro è un parlamento BICAMERALE: Camera dei deputati e Senato della repubblica, il bicameralismo era presente anche nel regno d’Italia. Ma questo è un bicameralismo perfetto ovvero eguale (elette entrambe le camere dal popolo), indifferenziato (hanno gli stessi poteri e la funzione legislativa è bicamerale) e paritario tra le 2 camere. Viene definito perfetto perché le 2 camere hanno un eguale legittimazione popolare (sono eletti dal popolo). Le 2 camere non sono perfettamente uguali, le differenze che ci sono non intaccano la perfezione del bicameralismo italiano. Differenze:

  1. Le 2 camere hanno una composizione diverse di membri, attualmente ci sono 630 deputati e 315 senatori eletti + 5 senatori a vita nominati (sono di diritto ovvero ex Presidenti della Repubblica, e quelli nominati dal Presidente della Repubblica in carica). Dal prossimo parlamento avremo 400 deputati e 200 senatori (195 eletti + 5 a vita)
  2. L’altra differenza è che il senato ha i senatori a vita di cui esistono 2 categorie quelli di diritto ovvero gli ex-presidenti della repubblica e gli altri sono nominati dal presidente della repubblica stessa ed essi sono 5 che possono essere nominati per motivi sociali, artistici, scientifici, ecc.., ma non potranno mai coesistere più di 5 senatori nominati dal presidente della repubblica nello stesso tempo.
  3. L’altra differenza è quella dell’elettorato passivo, ovvero Camera e Senato si dividono tanto per l’elettorato attivo tanto quanto quello passivo.  Attivo: camera 18 anni, senato 25 adesso però è 18 per tutte e due da poco tempo.  Passivo: camera 25 anni per essere eletti, senato 40 anni per essere eletti.
  4. Un'altra differenza era che prima del 1963 il senato durava 6 anni e la camera 5 anni, ora invece sono entrambe a 5 anni.
  5. L’ultima differenza è che il senato deve essere votato su base regionale.

MECCANISMO DI SVOLGIMENTI DEI LAVORI:

  • art 61: le elezioni delle camere hanno luogo entro 70 giorni dalla caduta del parlamento precedente perché è importante non rimanere in stallo. La prima riunione ha luogo entro il ventesimo giorno dall’elezione. I poteri delle Camere non più in carica sono prorogati finché le nuove Camere non subentrino, per atti straordinari.
  • Art 62: le camere si uniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. In questo modo la costituzione fissa almeno due date l’anno per cui il parlamento deve unirsi, cioè assicura una certa vita istituzionale in caso ci sia una situazione particolare. C’è anche la possibilità, in momenti in cui le camere non stanno lavorando, se c’è un’emergenza, di essere convocate in via straordinaria dal Presidente della Repubblica, dal presidente della camera o del senato o da 1/3 dei parlamentari; in questo caso però se si riunisce una, deve riunirsi anche l’altra. La costituzione prescrive la regola base per qualsiasi organo collegiale= la presenza del numero legale: le camere possono svolgere le loro funzione solo se è presente la maggioranza dei loro funzionari (la metà+1). Il numero legale non è controllato da nessuno, si presume che ci sia. Si può però chiedere la verifica del numero legale, chiesta di solito dall’opposizione; per la validità della deliberazione, essa deve essere fatta a maggioranza dei presenti. Se c’è il numero legale quei presenti decidono adottando il criterio di metà+1 dei presenti= maggioranza semplice usata per tutte le funzioni, soprattutto per le funzioni ordinarie (approvazioni legge ordinare e voto di fiducia). Per certe deliberazioni le maggioranze si alzano: maggioranza assoluta= la metà+1 dei componenti (revisione costituzionale e decisione del debito pubblico); maggioranze qualificate= 2/3, 3/5, previste per le elezioni di cariche come il Presidente della Repubblica, i membri della Corte costituzionale, il consiglio superiore della magistratura. Le sedute delle camere sono pubbliche, tuttavia c’è la possibilità che le Camere richiedano di lavorare senza pubblico presente per decisioni che vanno prese in forma segreta; sono le Camere che decidono chi vi deve accedere. Il Governo, anche se non fanno parte delle Camere hanno diritto di assistere alle sedute

MECCANISMO DI INDIPENDENZA DI OGNI CAMERA:

Viene specificato da diversi articoli all’interno della nostra costituzione. Le camere sono indipendenti l’una dall’altra, ognuna di essa giudica da sé i titoli dei suoi eletti. Ma, oltre a ciò, il Parlamento nel suo insieme, in quanto organo legislativo, va protetto e sottratto al potere del Governo e della Magistratura; in questo caso interviene l’articolo 64 della costituzione che ci enuncia:

“ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta (50%+1) dei

suoi componenti”

Serve per poter togliere il Parlamento dalle leggi ordinarie e garantire la sopravvivenza dell’Opposizione. Quindi i costituenti vollero creare delle riserve di regolamento parlamentari, questo documento tratta sia l’organizzazione delle due camere ma inoltre anche il rapporto maggioranza-minoranza. Art. 66 ciascuna camera giudica da sé i titoli di ammissione per i propri seggi.

 Immunità della sede: luoghi fisici che servono per l’attività politica il parlamento decide chi può entrare e chi no. Molto spesso le forze dell’ordine vengono lasciate fuori dalla sede, perché dipendono dal governo e che quindi possono minacciare il parlamento. Si esclude la forza pubblica del Governo.  L’autodichia: Per difendere l’autonomia del parlamento si è affermata questa regola che se esistono controversie di lavoro il tutto viene risolto con la giustizia domestica, ovvero si vogliono escludere i giudici. Questo processo è chiamato “giustizia domestica2 che dovrebbe essere superata dato che va contro i principi della uguaglianza. Si esclude la Magistratura. Assunzione e cessazione della carica di parlamentare: ASSUNZIONE: nominati dal Corpo Elettorale tramite le elezioni. CESSAZIONE: avviene dopo cinque anni, solo il Presidente della Repubblica può porre fine al Parlamento anticipatamente, ma lo fa solo per sbloccare una situazione di stallo, ovvero quando il parlamento non ha più una maggioranza chiara. Se il Presidente vuole sciogliere il Parlamento anche se c’è una maggioranza è un atto incostituzionale.

LE CARATTERISTICHE D’INDIPENDENZA DI OGNI SINGOLO

PARLAMENTARE:

Come per il Parlamento, anche i parlamentari stessi hanno delle immunità che sono:  Il riconoscimento dell’Indennità , non viene chiamato stipendio, ma è un “rimborso” del loro servizio in quanto parlamentari (articolo 69 costituzione). Non viene inteso come stipendio perché non è giusto, ma viene riconosciuto il servizio che fanno. Nel Regno d’Italia il Parlamento era senza alcun compenso, ma nel 1946 si capì che serviva l’indennità per renderlo INDIPENDENTE da coloro che detengono i soldi. Ma così proprio non è. Solo i parlamentari possono decidere di aumentare o diminuire la loro indennità.  Articolo 67 (divieto di mandato imperativo): è il concetto di rappresentanza delle democrazie occidentali. La costituzione ci dice che il deputato e il senatore rappresentano la nazione, essi quindi devono decidere senza vincolo di mandato ma con la loro coscienza, questa rappresentanza pubblica è diversa da quella privata infatti i parlamentari possono cambiare idea. Questa regola è contro i gruppi parlamentari che impongono come votare ai loro appartenenti. I gruppi parlamentari lasciano la libertà di coscienza solo sulle leggi morali/etiche (es aborto). L’unico modo per poter votare liberalmente è tramite un voto segreto ma ormai si utilizzano solo voti palesi. Se un parlamentare vota contro il valore del partito erano chiamati “franco tiratore”.  L’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni Art. 68. Ovvero i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero i deputati non possono essere portati in tribunale per ciò che hanno detto, votato o scritto durante le loro funzioni. Le opinioni hanno un problema perché ora i parlamentari parlano con il popolo e il pubblico in maniera più diretta, così dicono le loro opinioni anche offendendo giornalisti e persone, allora la Corte costituzionale ha affermato che l’insindacabilità è valida anche all’esterno della sede, ma non è illimitata e vale solo per ciò che si può riferire alla sua attività parlamentare.

L’immunità da limitazione della libertà personale e dalle intercettazioni. Sono la libertà di domicilio e il comunicare in maniera privata con chi vogliamo, queste sono le libertà che tutti noi abbiamo. Per i parlamentari queste regole valgono lo stesso e se un giudice vuole indagare su un deputato e vuole entrare nel suo domicilio o vedere le sue comunicazioni deve chiedere il permesso alla Camera, se viene negata il giudice può rifarsi alla Corte costituzionale. Questo articolo è stato riformato durante Tangentopoli, prima non si poteva neanche iniziare un’indagine contro un Parlamentare, così sono diminuiti i privilegi del parlamento.

LE FUNZIONI PARLAMENTARI:

 La funzione legislativa  La funzione di controllo del governo  La funzione di indirizzo pubblico  Le funzioni esercitate con le camere riunite Inizialmente il Parlamento non era nato per creare il diritto, ma nasceva per autorizzare le spese di bilancio di chi è al potere. La funzione legislativa: la funzione legislativa ordinaria e l’altra costituzionale. Le fasi del procedimento legislativo sono molto lunghe:

  1. Iniziativa : c’è bisogno che qualcuno faccia partire il modello, il qualcuno sono i soggetti autorizzati, il Popolo, Le regioni (una sola regione basta), ciascun parlamentare, CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) (da pareri al governo, e in più ha il diritto legislativo ma solo materie di natura economico- sociale), il principale è il GOVERNO che produce DECRETI LEGGE, che hanno valore di legge con cui il governo sta prendendo il potere del parlamento.
  2. Istruttoria : arrivato in una delle due camere del parlamento ogni presidente si baserà su delle commissioni che ha per far vedere la legge, viene eseguito un esame di studio della legge dove anche il testo viene modificato, per poter dopo inviare la legge all’assemblea insieme ad una relazione, successivamente una volta che viene inviato in camera la legge può essere ancora modificata.
  3. Discussione e approvazione: dopo l’approvazione nel ramo del parlamento in cui è stata esposta la legge si discute sui vari emendamenti degli articoli, votando articolo per articolo, mentre la seconda votazione si basa sul voto nell’interezza del pacchetto del disegno di legge. Dopo che il ramo del parlamento lo approva si ha il passaggio del disegno di legge nell’altra camera. Finito l’operazione è quasi sicuro che il testo della seconda camera sia diverso dal primo, allora si ha “LA NAVETTE” dove la prima camera vede se si approva il nuovo disegno di legge. Una volta approvata il presidente della repubblica ha tempo un mese per promulgare la legge, firmandola il presidente PROMULGA la legge. Il presidente può rimandare indietro la legge con un messaggio presidenziale dove il presidente dice ciò che si dovrebbe migliorare, ma se le camere la riapprovano ugualmente il Presidente non può rimandarla indietro ed è “costretto” a promulgare la legge.
  4. La Pubblicazione : affinché tutti ne prendano conoscenza, la legge deve essere pubblicata sulla “GAZZETTA UFFICIALE”, e la nuova legge entra in vigore 15 giorni dopo (VACATIO LEGIS). La Vacatio Legis può essere modificata quindi o anticipata o rimandata.

SALDI FINANZIABILI

 Il governo deve dichiararli da aprile nel documento DEF—> non è di natura legislativa, il parlamento lo approva con un voto, viene mandato alle commissioni europee (per il controllo)  NADEF—> nota di aggiornamento del DEF, entro il 27 settembre  DPB—> governo presenta il documento programmatico di bilancio all’UE, si presentano gli ultimi saldi da inserire nella legge di bilancio (una sorta di ultimo controllo) ART 81 cost. Camere approvano ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consultivo Bilancio:  Documento contabile,  Anno finanziario coincide con l’anno solare,  Sessione di bilancio, non si lavora ad altre leggi  Funzione preventiva, quindi, deve essere per forza approvato entro 31/12.  Ultimi tre mesi dell’anno sessione di bilancio, ha priorità questa legge—> sessione di bilancio, non si lavora ad altre leggi  Solo il governo può presentarlo, se non c’è questa legge non può spendere il governo. Ogni mese si spende 1/12 del bilancio stabilito.  Annuale e pluriennale  Obbligo di copertura finanziaria—> qualsiasi legge che per essere applicata richiede una spesa deve indicare al suo interno le risorse che utilizzerà per effettuare quella spesa.  Dal 2011 è stato chiesto di fare il pareggio del bilancio: 0 indebitamento e 0 disavanzo bilancio europeo:  Dal 1992: “parametri di Maastricht” per ingresso in UE. I 2 parametri numerici sono stati fatti per garantire un equilibrio economico in Europa, i 2 principii sono: 3% (rapporto tra disavanzo e prodotto interno lordo) e il 60% (rapporto debito pubblico/PIL), anche se dal 2011 agli stati europei era stato chiesto di andare in Pareggio. Il governo fin da aprile dovrebbe mostrare il DEF, un documento che il parlamento approva, successivamente viene inviato all’unione europea che deve verificare che i dati finanziari messi corrispondano ad un evento plausibile della crescita dello stato (PIL). Dopo che la commissione si è espressa c’è il 27 settembre la data di aggiornamento del DEF (chiamato DADEF) dove viene modificato il DEF e aggiustato in caso di tendenza migliore o peggiore. Una volta fatto tutto il 15 ottobre c’è l’ultimo incontro di ogni singolo paese con L’UE, dove aggiorniamo i saldi che si vogliono inserire per la legge di bilancio. La legge di bilancio è una legge politica perché la maggioranza che sta al governo sceglierà delle manovre adatte ai loro elettori.

GLI STRUMENTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUL GOVERNO E

SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono gli strumenti di controllo che il Parlamento ha su Governo e PA. Esistono vari metodi:

La “fiducia”: è un rapporto che c’è tra la maggioranza parlamentare e il governo, questo viene dato dal Parlamento per dare pieni poteri al Governo, mentre se il Parlamento vuole capire il motivo o il modo in cui agisce il Governo può usare:  Interrogazioni : sono delle domande fatte dai parlamentari o a tutto il governo o a dei ministri specifici, con queste domande ci si aspetta una risposta orale nella sede del Parlamento. Una volta che arriva l’informazione chiara la questione si chiude lì.  Interpellanze: sono un passo in più perché di fronte alla risposta del Governo c’è un momento di discussione del Parlamento ma ancora nessun voto.  Mozioni e Ordini del giorno: oltre alla funzione di controllo ora si ha anche la funzione di indirizzo, è un testo scritto sottoscritto da almeno 1/10 di una delle 2 camere, ci sarà una discussione e dopo votata. Se viene approvata ci si aspetta che il Governo segua la linea decisa dal Parlamento. È un tipico strumento usato dalla minoranza, però si fa affidamento su una parte della maggioranza che voti per quella mozione. Quindi se la mozione passa vuol dire che la maggioranza non è ben coesa. La mozione indica una linea-guida che il governo deve seguire. Esiste una mozione importante, denominata dal secondo comma dell’art 94, mozione di fiducia e di sfiducia. La fiducia viene data dalla maggioranza parlamentare per iniziare un governo, mentre con la mozione di sfiducia il Governo si deve dimettere. In entrambi i casi ci deve essere un testo scritto in cui vengono elencate i motivi per cui il Parlamento vota ciò. Si vota con voto palese tramite appello nominale. La fiducia viene data entro dieci giorni dalla formazione del Governo. Mentre la mozione di sfiducia deve essere firmata da 1/10 dei componenti della camera e solo allora verrà discussa dopo tre giorni. Per vincere basta la maggioranza semplice 50%+1.  Inchieste parlamentari: commissioni bicamerali che hanno lo scopo di indagare sull’attività del Governo è visto come atto di controllo e non d’indirizzo.

Il Parlamento in seduta comune :

viene presieduto dal presidente della Camera (quindi di utilizza il regolamento della Camera) e non quello del Senato, perché al presidente del Senato spetta il potere di supplente nel momento in cui il presidente della repubblica non possa svolgere le sue funzioni. I vari momenti in cui risiedono in seduta comune saranno visti durante il percorso.

Capitolo 8

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA