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Testi dei giuristi romani contenuti nel Digesto
Tipologia: Appunti
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I punti di vista di questo studio sono due, il pubblico e il privato. Il diritto pubblico è quello che riguarda l’assetto della “cosa pubblica” romana, il (diritto) privato (è) quello che (riguarda) l’interesse dei singoli.
È opportuno che chi sta per dedicarsi al diritto in primo luogo conosca da dove deriva il nome di diritto. Ora, (il diritto) è così chiamato da giustizia: infatti, come Celso correttamente definisce, il diritto è l’arte del buono e dell’equo. 1. Del quale a ragione qualcuno potrebbe chiamarci sacerdoti: infatti, coltiviamo la giustizia e professiamo la conoscenza del buono e dell’equo, separando l’equo dall’iniquo, distinguendo il lecito dall’illecito, desiderando rendere buoni (gli uomini) non solo con la paura delle pene, ma anche con l’incentivo dei premi, aspirando, se non mi sbaglio, a una filosofia vera, non apparente.
La giustizia è la volontà costante e perpetua di attribuire a ciascuno il suo diritto. (1) I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non ledere altri, attribuire a ciascuno il suo.
‘ Urbs ’ è stata così denominata da urbo : urbare è tracciare i confini con l’aratro. (…)
Gli auguri del popolo romano, che scrissero i libri sugli auspici, definirono cosa fosse il pomerium in tale senso: Pomerium è lo spazio di terreno consacrato (dagli auguri) intorno al perimetro dell’intera città dietro le mura delimitato da determinati confini, che costituisce il limite degli auspici urbani. Il più antico pomerio, che è stato stabilito da Romolo, finiva ai piedi del monte Palatino. Ma quel pomerio, per gli incrementi della res publica , fu spostato più volte (…).
Gentiles sono coloro i quali fra di loro hanno lo stesso nome (…).
Erano denominati quaestores parricidi coloro che di solito erano nominati per indagare sui crimini capitali. Infatti parricida era detto non soltanto colui che avesse ucciso il genitore, ma anche (colui che avesse ucciso) un qualunque uomo non condannato. Così mostra che fosse una legge del re Numa Pompilio, composta di queste parole: ‘Se qualcuno uccide consapevolmente con volontà un uomo libero, paricidas esto ’.
Una legge regia vieta che una donna, che sia morta incinta, sia seppellita prima che le sia distaccato il feto: chi avrà fatto al contrario sembra che abbia fatto morire con la puerpera la speranza di una creatura.
Allora quegli ottimati saggiamente escogitarono l'interregno, originale e sconosciuto agli altri popoli, affinché, fino a quando non si fosse dichiarato un re stabile, la città non restasse senza un re né ci fosse un solo re durevole… 24. ... i nostri antenati invece, malgrado la loro rusticità, compresero che occorreva cercare virtù e saggezza di un re, non progenie.
(Romolo) nomina cento senatori, sia perché tale numero era sufficiente, sia perché erano soltanto cento quelli che potevano essere nominati senatori. Certamente furono chiamati patres per l’onore e i loro discendenti (furono chiamati) patrizi.
Curie ... sono quelle nelle quali Romolo distribuì il popolo in numero di trenta ….
… è homo sacer colui che il popolo ha condannato per un crimine; non è fas che lui sia immolato, ma chi lo uccide non sarà condannato per parricidio; infatti nella prima legge tribunizia è stabilito (che) ‘ se qualcuno ucciderà colui che è sacer per plebiscito, non sia parricida’ …
Ma dopo alcuni anni, non bastando quel pretore per la gran quantità anche di stranieri che veniva in città, fu creato anche un secondo pretore, che fu detto peregrino appunto perché amministrava la giustizia per lo più tra gli stranieri.
Tutti i popoli, che sono retti da leggi e costumi, utilizzano, in parte il diritto loro proprio, in parte il diritto comune a tutti gli uomini: infatti, ciò che ciascun popolo stabilisce per sé come diritto, quello è suo proprio e si chiama diritto civile, come se diritto proprio della città; invece ciò che una ragione naturale ha stabilito fra tutti gli uomini, quello è custodito ugualmente presso tutti i popoli e si chiama diritto delle genti, come se tutte le genti facciano uso di quel diritto. (...)
Quando poi si dovette fare il censimento, richiedendosi ormai maggior tempo e non essendo i consoli in grado di adempiere anche tale ufficio, si crearono i censori.
In seguito furono proposte delle leggi che non solo assolsero il console dal sospetto di aspirare al regno, ma che capovolsero talmente la situazione da renderlo perfino popolare; da ciò il soprannome di «Publicola». 2. Più di tutte furono gradite al popolo la legge sulla provocatio ad populum contro i magistrati e quella sulla consacrazione agli dei della persona e dei beni di chi progettasse di impossessarsi del regno.
Quindi, (i consoli Valerio e Orazio) non solo ripristinarono la legge consolare sulla provocatio ( ad populum ), unico presidio della libertà, abolita dal potere decemvirale, ma la rafforzarono per l’avvenire, facendo approvare una nuova legge (5) affinché non si creasse un qualche magistrato esente da provocatio ; chi lo avesse creato sarebbe stato ucciso secondo il diritto umano e divino e quell’uccisione non sarebbe stata ritenuta un delitto capitale.
Nello stesso anno il console Marco Valerio presentò una legge sulla provocatio più prudentemente provvista di sanzione. Per la terza volta dopo la cacciata dei re tale legge fu presentata, sempre dalla stessa famiglia. … 5. La legge Valeria dopo aver vietato di fustigare e decapitare chi si fosse appellato (al popolo), nel caso in cui qualcuno avesse trasgredito la legge, non aggiungeva nient’altro che (la valutazione di) « improbe factum ».
Dopo di allora fui superiore a tutti per auctoritas , ma non ebbi maggiore potestas di quanti mi furono anche colleghi nella magistratura.
… infatti il prefetto dell’annona e il prefetto dei vigili non sono magistrati, ma sono nominati in via straordinaria per ragioni di utilità …
E’ equo che rimanga in vigore una norma, anche se generale, posta dal prefetto del pretorio, non contraria a leggi o costituzioni imperiali, se poi nulla sia innovato in base alla mia autorità.
P.Giess. 40.1 …. Concedo dunque la cittadinanza romana a tutti gli stranieri che vivono nel territorio romano, restando fermo ogni genere di organizzazione cittadina eccetto quelle dei dediticii. …
Gai 1.14. Vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt.
Sono chiamati invece peregrini dediticii, coloro che un tempo, prese le armi, combatterono contro il popolo romano, e dopo essere stati sconfitti, fecero la deditio.
Invero, nei primi tempi della nostra città il popolo ebbe a regolarsi senza legge certa, senza diritto certo e tutto era governato autoritariamente dai re.
Poi (…) (Romolo) propose al popolo alcune leggi curiate; ne proposero anche i re che gli successero e tutte si contengono scritte nel libro di Sesto Papirio … quel libro è intitolato ‘diritto civile Papiriano’ …
Poi, essendo stati cacciati i re, … tutte queste leggi andarono in disuso e il popolo romano cominciò di nuovo a regolarsi più con un diritto incerto e con la consuetudine che con la legislazione, una situazione a cui si adattò per quasi un ventennio.
Se poi si chiedesse chi sia veramente da chiamare giureconsulto, io direi colui che è esperto delle leggi e di quelle consuetudini che utilizzano i privati cittadini, e che è in grado sia di dare responsi, sia di redigere schemi processuali e negoziali (…).
… diritto civile in senso stretto, che senza essere scritto consiste nella sola interpretazione dei giuristi …
Vennero in seguito Publio Mucio, Bruto e Manilio che dettero le basi al diritto civile. Di questi Publio Mucio ha lasciato anche dieci piccoli libri, Bruto sette e Manilio tre, e ancora ci sono i rotoli scritti dei commentari di Manilio. I primi due sono stati consoli, Bruto pretore e Publio Mucio anche pontefice massimo.
Dopo di loro, Quinto Mucio, figlio di Publio, pontefice massimo, fu il primo a dare assetto al diritto civile, sistemandolo per generi in 18 libri.
ora passiamo alle obbligazioni. La loro fondamentale divisione si basa su due specie: infatti ogni obbligazione nasce o da contratto o da delitto. (…)
Si tramanda che Servio, il primo degli oratori o secondo comunque solo a Marco Tullio, essendo andato a consultare Quinto Mucio circa una questione riguardante un amico e non avendo ben inteso il responso giuridico, avrebbe di nuovo interrogato Quinto, di nuovo tuttavia non comprendendo il parere dato da Quinto Mucio e sarebbe stato pertanto duramente ripreso da Quinto Mucio. E invero gli avrebbe detto che era oltre modo disdicevole che un patrizio, un nobile, un patrocinatore ignorasse quel diritto di cui si occupava; e che Servio, così svergognato, si applicasse al diritto civile e molto studiasse presso coloro di cui si è detto (…).
In quello stesso tempo anche i magistrati concedevano i diritti e, perché i cittadini sapessero quale diritto ciascuno di loro avrebbe enunciato in ogni campo e si premunissero, emanavano degli editti. Tali editti dei pretori costituirono il diritto onorario: lo si chiama onorario perché deriva dalla carica e dal prestigio del pretore.
Il diritto pretorio è quello che i pretori introdussero per la pubblica utilità, al fine di esplicare, o di supplire o di correggere lo ius civile. Questo si dice anche onorario, così chiamato dalla carica dei pretori.
Così nella nostra città o si dispone con il diritto nel senso della legge o si ha diritto civile in senso stretto, che senza essere scritto consiste nella sola interpretazione dei giuristi o si hanno azioni di legge contenenti i mezzi processuali o il plebiscito, fatto indipendentemente da un intervento senatorio o l’editto dei magistrati, dal quale nasce il diritto onorario, o il senatoconsulto, introdotto per sola autorità del senato senza legge, o la costituzione del principe, vale a dire che si osserva come legge ciò che lo stesso principe ha stabilito.
La legge è ciò che il popolo comanda e stabilisce. Il plebiscito è ciò che la plebe comanda e stabilisce. Ora, la plebe è distinta dal popolo in questo, che con la parola popolo sono indicati tutti i cittadini, compresi anche i patrizi, con la parola plebe sono indicati, con esclusione dei patrizi, tutti gli altri cittadini; onde un tempo i patrizi dicevano di non essere vincolati dai plebisciti, perché fatti senza la loro approvazione; ma in seguito fu emanata la legge Ortensia, con la quale fu stabilito che i plebisciti vincolassero tutto il popolo: pertanto, in tale maniera, essi furono equiparati alla legge.
Il senatoconsulto è ciò che il senato delibera e statuisce, e ciò fa le veci della legge, sebbene se ne sia discusso.
La costituzione del principe è ciò che l'imperatore stabilisce per mezzo di decreto o editto o epistola. Non si è mai dubitato che ciò faccia le veci della legge, poiché lo stesso imperatore riceve il potere per mezzo di una legge.
I responsi dei giuristi sono i pareri e le opinioni di coloro ai quali era permesso di creare diritto. Infatti anticamente era stabilito che vi fossero coloro che interpretassero pubblicamente il diritto, ai quali tale ius respondendi era stato dato dall’imperatore, e che erano chiamati giureconsulti (…).
(…) Ma l’ottimo principe Adriano, quando alcuni ex-pretori gli chiesero di avere facoltà di dare responsi, stabilì con un rescritto che ciò si usava non già chiedere, bensì concedere; perciò, se qualcuno aveva tanta fiducia in se stesso, ne era contento, e si preparasse pure a dare responsi al popolo.
L’interesse generale riscatta quel che di iniquo ha ogni punizione esemplare di singoli individui.
Dopo di lui ( Tuberone ) ebbero massima autorità Ateio Capitone, allievo di Ofilio, e Antistio Labeone, che aveva ascoltato tutti questi giuristi ma ebbe a maestro Trebazio. Di essi, Ateio fu console, mentre Labeone, al quale Augusto aveva offerto il consolato come suffectus , rifiutò tale onore, dedicandosi invece tutto agli studi; e divideva l’intero anno tra sei mesi a Roma con gli studiosi e sei mesi ritirato in campagna a scrivere i suoi libri. Lasciò pertanto 400 volumi, molti dei quali vengono consultati. Questi due sono i primi che per dir così fondarono scuole contrapposte; infatti Ateio Capitone si atteneva fedelmente alla tradizione, mentre Labeone, per la qualità dell’ingegno e per fiducia nella propria cultura e dottrina, per aver anche studiato altre discipline, ebbe a innovare molte cose.
La regula , è quella che brevemente espone la cosa in questione. Non sia desunto il diritto dalla regula , ma dal diritto risulti ciò che è regula. (....)
Nello ius civile ogni definizione è pericolosa: infatti è difficile che non possa essere rovesciata.