Scarica DIRITTO ROMANO PRIVATO e più Sbobinature in PDF di Diritto Romano solo su Docsity!
DIRITTO ROMANO
PRIVATO
La persona, in senso giuridico, è l'essere umano indipendente, che sia soggetto o meno di diritto, singolo che appartiene alla comunità. Esistono varie definizioni di diritto privato. 1.Secondo i giuristi del digesto le banche principali del diritto sono due:
- pubblicistica: riguardante lo Stato romano, consta della disciplina, delle cose sacre, dei collegi sacerdotali, e delle magistrature
- privatistica: i cittadini privati dello Stato, l’utilità del singolo Un ’altra definizione, divide il diritto privato in tre settori:
- diritto naturale: quello che la natura ha connesso a tutti gli esseri animati
- diritto delle genti: comune a tutte le popolazioni
LA CAPACITÀ GIURIDICA
Si ottiene tramite tre status:
- status libertatis : essere persone libere (liberi - schiavi - liberti)
- status civitatis: essere cittadini romani
- status familiae: non essere indipendenti da un altro soggetto: autonomia familiare. soggetto sui iuris , cioè non è sotto la potestà di qualcun’altro. Non avevano al di sopra, un ascendente maschio, ancora in vita. Distinzione tra persone Sui Iuris di proprio diritto e di diritto altrui, non sono autonomi. Gli status non erano eterni, potevano anche essere tolti, per esempio per crimini, era prevista una capitis deminutio: maxima (perdevano tutti gli status), media (solo cittadinanza) minima (stato della famiglia). ★ GLI UOMINI LIBERI Uomini liberi dalla nascita sono definiti ingenui. Si poteva diventare uomini liberi tramite manomissioni: chiamati liberti. Gli uomini liberi sono cittadini romani. SCHIAVI Individuo nato, al di fuori del matrimonio, dalla madre schiava. Si poteva diventare tali, se un individuo non riusciva a pagare un debito, veniva dunque venduto al di là del Tevere, nella riva etrusca, nessun romano diventava schiavo in territorio romano. Gli schiavi erano i soggetti prigionieri di guerra o individui catturati da pirati. Consegna del figlio, dal padre di famiglia, a un altro soggetto, poiché figlio si rendeva colpevole per un crimine commesso, es: furto. Consegna di un individuo, effettuata da comunita straniera, perché violate regole internazionali. Gli uomini schiavi, potevano ricoprire anche cariche importanti: come insegnanti ai figli del loro padrone. LIBERTI Uomini che si liberavano tramite manomissioni : atti giuridici, con i quali il padrone rinunciava al proprio potere sullo schiavo, rendendolo libero.
- vindicta: processo che prevede la partecipazione di tre soggetti: schiavo, padrone, adsertor libertatis (figura di fiducia del padrone) e il giudice. L’adsertor prendeva la bacchetta e la appoggiava sullo schiavo e dichiarava che l’individuo era libero, se il padrone non contestava, il giudice gli attribuiva libertà allo schiavo.
- testamentaria: il padrone dello schiavo poteva scrivere o dichiarare nel testamento che era sua intenzione concedere la libertà al suo schiavo.
- censo: il padrone durante il censimento chiedeva al censore di scrivere nella lista degli uomini liberi anche il suo schiavo. Le forme pretorie: altri modi per liberare uno schiavo
- inter amicos: il padrone presenta ai suoi amici il suo schiavo come uomo libero
- per epistulam: il padrone scrive allo schiavo concedendogli la libertà
- per mensam: il padrone portava al banchetto lo schiavo e lo presentava come libero. Queste, non sono forme previste del diritto, nascevano dalla prassi, interviene il pretore, tuttavia, non essendoci niente di scritto, che autenticava dunque la trasformazione dello status, non potevano diventare cittadini romani. Si verificò un abuso delle manomissioni, dovettero intervenire per limitare la liberazione degli schiavi, durante l’impero di augusto: ● Lex Fufia Caninia: 2 a.c., manomissioni testamentarie, dovevano essere eseguite nominativamente, indicando cioè il nome dello schiavo che si intendeva liberare. C’era una percentuale da rispettare, rispetto al numero di schiavi, non si superava n. 100. ● Lex Aelia Sentia: 4 a.c., sempre sotto Augusto, non si potevano liberare schiavi in frode ai creditori, e schiavi che hanno avuto un comportamento turpe, i padroni dovevano avere più di 20 anni, manomissioni di schiavi giovani, approvati dai magistrati. ● Lex Iunia: 19 d.c., i liberi manomessi con forme non previste dal diritto civile, sono liberi, ma non cittadini. // Imperatore Claudio, all’interno dei suoi uffici pubblici aveva inserito funzionari liberti, si fidava di loro.
LA CAPACITA’ DI AGIRE
Idoneità di operare nel mondo del diritto, compiere personalmente atti giuridici. Per esempio, gli schiavi, non avevano la capacità giuridica, ma avevano la capacità di agire. Era necessario raggiungere una determinata età e di possedere e la capacità di intendere e di volere. TUTELA: previsto per i minori e per le donne Sistema, instituto utilizzato, per andare incontro ai problemi che potevano nascere quando c’era una carenza totale o parziale di facltà intellettive. Tutela per gli impuberi: il termine impubero si riferisce ai soggetti che non hanno raggiunto la pubertà, cioè che non potevano procreare, e non hanno alcuna figura paterna, e necessitano dunque di un tutore. Tre tipologie di tutela:
- testamentaria: il padre indicava nel testamento il futuro tutore del figlio.
- legittima: previsto dalla legge, adegnatus proximus, subentrava il parente di sesso maschile più vicino di grado, al figlio.
- atiliana: la madre o i parenti prossimi davanti al giudice chiedono la nomina di un tutore, il quale adempie a tale richiesta emanando un decreto. La tutela aveva carattere potestativo, non nasce come misura protettiva del figlio minore, ma come tutela del patrimonio. Dopo la nomina del tutore, si procedeva alla redazione dell'inventario dei beni del soggetto minore. Poi, sottoposto al giudice quando terminava la tutela, al fine di controllare se il patrimonio fosse rimasto intatto, e
Ha la funzione di controllo e assistenza sulla persona e sui suoi beni, Tale figura garantisce la non dispersione del patrimonio. Il curatore veniva nominato anche per:
- il soggetto furioso, cioè malato di mente, pazzo
- il prodigo: prodigus, colui che dissipava i propri beni
IL MATRIMONIO
Solo da nozze legittime, nascevano figli legittimi. Per potersi sposare occorreva possedere delle capacità:
- matrimoniale: diritto ius conubii, essere liberi e avere la cittadinanza (fino al V secolo non erano ammessi matrimoni tra patrizi e plebei, cambiò nel 455 con Lex Canuleia.)
- naturale: aver raggiunto la pubertà (12 femmine, 14 maschi), tuttavia esistevano matrimoni con ragazzine più giovani. Per i romani il matrimonio era una monogamia. In epoca antica si parlava di matrimonio cum manu : donna entrava nella famiglia, sotto potere al marito, se questo è soggetto al padre, la donna entrava sotto il potere del suocero. La donna entrava nella posizione di “figlia’’ del marito, dal punto di vista dell’eredità della nuova famiglia, o figlia del suocero, e sorella del marito. Come l’uomo acquistava la manus della donna Tre forme diverse: 1. Confarreatio : allusione al farro, gli sposi consumavano insieme focacce di farro, simbolo di vita in comune. Cerimonia di origine patrizia, partecipavano il Pontefice Massimo, il Flamen (capo dei flamini, si occupa del Dio Giove), dieci testimoni. Uomo e donna si sedevano su un pelo di capra, mangiavano insieme, rompevano e spezzavano la focaccia di farro, l’unione definitiva avviene con la congiunzione della mano destra. Scomparve prima delle altre. Resta solo per i Flamen 2. Coentio: vendita fittizia, in epoca arcaica vera e propria vendita della moglie, mentre in epoca storica, non si acquista la donna ma la manus (potere sulla donna). 3. Usus: sorta di usucapione, che si creava dopo un anno di convivenza fra i soggetti, l’uomo otteneva la manus sulla donna. Prima della scadenza, la donna poteva andarsene via per 3 notti, interrompendo così tale periodo, la donna cioè rimaneva nella famiglia d'origine, e l’uomo non può ottenere la manus. Non sempre c’era la convenienza di passare nella famiglia del marito, a partire dal II secolo a.c. Si parla di matrimonio sine manu , cioè senza mano del marito o del padre del marito, dunque se non si passa nella famiglia del marito, la donna eredita i beni dal padre. Ci sono cerimonie: banchetto, processione con le fiaccole, donna viene portata alla casa del marito, all’interno della quale, verranno eseguiti i riti, tramite i quali poi, la donna partecipa alla religione del marito (venera gli stessi dèi, venerati dalla famiglia). Deductio in domum mariti, cerimonia giuridica che esplicitava il passaggio della donna a casa del marito, inizia vita coniugale, solo in questo passaggio, si dice sposata. Era proibito fare donazioni sostanziose alla donna dopo tale cerimonia, prima sì. Le leggi demografiche L’imperatore Augusto, emanò delle leggi demografiche, a causa del calo della popolazione:
- Lex iulia de maritandis ordinibus: nel 18 a.c.
- Lex Papia et poppaea: proposta da un funzionario, su richiesta di Augusto, nel 9 d.c., completa la prima. Quando si parla di riforma di Augusto, parliamo di Lex Iulia et Papia.
Spingere il popolo a sposarsi e procreare , a chi lo faceva, si davano privilegi agli sposati, si obbligavano anche, le persone a sposarsi in questo modo: donne tra 20 e 50 anni e uomini tra 25 e 60 anni, in caso contrario, venivano puniti, venivano chiamati celibi, considerato all’epoca, in senso negativo, perdevano parte del patrimonio, non hanno diritto alla proprietà. Se la coppia si sposava, ma non avevano figli, essi prendevano nome di orbi: diritto solo al 50 % dell’eredità che gli spettava. Non cambiarono le cose.
- Lex Iulia de adulteriis: 18 a.c., prima adulterio fatto privato con tribunale domestico, ora diventa crimine pubblico con tribunale permanente che si occupa di tale crimine. Il marito e il suocero avevano due mesi di tempo per denunciare la donna di adulterio, se non l’avesse fatto, veniva accusato lui del crimine di lenocinio , cioè sfruttamento della prostituzione, come se fosse d’accordo. Anche gli estranei, avevano 4 mesi per denunciare la donna, la pena prevista: i due adulti mandati in isole diverse e veniva confiscato il patrimonio*. Questa legge funziona. All'interno di tale legge c’era la previsione in caso eccezionale di uccisione dell'adulterio, da parte del marito della donna, in caso di flagranza, anche per il padre della donna che sorprendeva la figlia con un altro uomo, tale azione veniva giustificata da un’improvvisa emozione di rabbia o delusione. *In epoca tardo imperiale, un figlio di Costantino (Costante) applicò una pena tremenda agli adulteri: messi in un sacco, inseriti degli animali come cane, vipera, scimmia e gallo, e il sacco veniva buttato in mare; tale pena era prevista già per l'uccisione del padre di famiglia. L’obbligo di fedeltà era solo per la donna, ci fu timore che nascessero figli, che non fossero del marito della donna. Per la donna, inoltre, era previsto un tempo per piangere: Tempus Lugendi, della durata di 10 mesi, nel caso in cui il marito venisse a mancare, dopo questi mesi, la donna poteva risposarsi, in questo modo, se fosse nato un bambino, era certamente del nuovo marito. Si giunse a una morale di coppia, se prima il matrimonio costituiva una questione di affari, dopo secoli si trasformò nella condivisione tra uomo e donna, in cui quest’ultima diventa compagna di vita, condivisione dell’umano e del divino. Con Augusto, successe, che gli uomini, occupandosi di campagne militari per anni, le donne iniziarono a guardarsi in giro. Il consenso Durante il principato e tardo impero, il rito del matrimonio doveva avvenire tramite consenso degli sposi e del padre, con la presenza dei testimoni, il tutto avveniva in modo orale. Successivamente venne aggiunta la forma scritte, tramite tavolette matrimoniali, non solo veniva indicata la dote (cioè il padre della sposa conferiva la dote al marito per il sostentamento del matrimonio), conferita allo sposo, ma anche indicata l’intenzione degli sposi di unire la loro vita con un fine: procreazione dei figli; venivano scritte poi, tutto quello che si pretendeva dalla coppia, successivamente venivano archiviate, cioè era la documentazione dell’avvenuto matrimonio, forma di sostanza del matrimonio, davanti ai testimoni c’era la recitatio: lettura pubblica. Definito dal giurista Modestino: congiunzione tra maschio e femmina, una comunione di tutta la vita, compartecipazione di diritto divino e umano. Il ripudio IV secolo d.c. Costantino. Previsto solo per presenza di cause di adulterio, per la donna e per l’uomo. Non sempre veniva concesso, c‘erano delle forme da rispettare:
- mandare lettera di ripudio al coniuge contenente motivi (responsabile di crimine, come adulterio). Abbigliamento della sposa e le cerimonie Toga bianca con mantello color fiamma, che copriva il capo Acconciatura con un’asta che tirava su i capelli, erano divisi in sei parti
automaticamente, ognuno ha una quota uguale all’altro, se un figlio muore, ereditano i nipoti, ma non aumenta il patrimonio. Venivano esclusi gli emancipati. Qui ci sono
- Adgnati : parenti per linea maschile più vicini, in assenza dei figli
- Gentiles: appartenenti alla stessa gens, raggruppava famiglie con uno capostipite comune, in mancanza di parenti, a partire da un periodo storico non esistono più. Esiste successione prevista dal pretore, il quale interviene per integrare e correggere il diritto civile, prevede altre categorie:
- unde liberi: figli naturali adottivi ed emancpati
- unde legittimi: previsti dal diritto civile delle 12 tavole, ma vengono considerati solo adugnatus, e parenti per linea di sangue, cioè cognati. (tolti heredes sui e gentiles)
- unde cognati: parenti per linea maschile e femmiline, fino al sesto grado, solitamente s’intende per linea femminile, siccome maschile già previsti
- unde vire et uxor: coniuge superstite, donna sposata sine manu. Tale categorie sono solo possessori dei beni ereditati, il pretore poteva concedere il possesso dei beni: in caso di assenza del testamento, presenza del testamento ma non ben definito, in contrasto al testamento, e nel caso in cui venivano dimenticati eredi necessari. Secondo Bonfante, prima nasce la successione per testamento, poi per legge; è più facile ritenere il contrario, la successione per legge riguarda persone appartenenti di una famiglia, per testamento di indica anche erede estraneo alla famiglia; è facile in epoca arcaica pensare di lasciare i beni nel nucleo familiare. ➔ testamentaria: in base a un testamento, il de cuius esegue un testamento, la successione cioè viene regolata da essa.
IL TESTAMENTO
Atto di ultima volontà, eseguita solennemente in vita, diretta ad avere effetto dopo la morte. Ulpiano : enunciazione legittima dei nostri intendimenti, fatta dinanzi a testimoni in forma solenne, allo scopo che produca effetto dopo la morte. Modestino: testamento era la manifestazione legittima della nostra volontà, relativamente a ciò che vogliamo sia fatto dopo la nostra morte. Le forme più antiche, arcaiche Gaio, nel suo manuale indica due tipologie:
- calatis comiti : a comizi (curiati) convocati, due volte all'anno, 24 marzo e 24 maggio (assemblee pubbliche). Il testatore si presentava dinanzi ai comizi per lasciare le sue ultime volontà, diventò un problema a causa della convocazione.
- in procintu : davanti all'esercito schierato, prima di partire per campagna militare, il soldato eseguiva testamento, davanti all’esercito, forse interamente o forse davanti ai suoi comilitoni (non c’entra con testamento militare). Il problema: non ci sono molte occasioni per eseguire il testamento, il rimedio fu: ● mancipatio familiae nasce dall’esigenza di esprimere le proprie volontà in modo urgente, il testatore eseguiva una vendita fittizia del suo patrimonio a un uomo di fiducia, veniva eseguito in presenza di 5 testimoni: cittadini romani e adulti, e un uomo con la bilancia. L’uomo di fiducia acquistava i beni tramite un pezzo di rame, il testatore indicava gli eredi, dopo la sua morte, l’uomo di fiducia avrebbe dovuto assegnare quei beni ai veri eredi, faceva da tramite. Gli eredi potevano chiedere eredità, ma era stata venduta, bisognava aspettare che l’uomo fosse disposto ad attribuire; tuttavia, non venne considerato testamento, da tale forma nacque: Il testamento per bilancia e bronzo, poi “testamento pretorio”
5 testimoni: cittadini romani puberi, acquirente che è solo figurante e l’uomo con la bilancia. Il testatore pronuncia, tramite fase nuncupatio, chi fossero eredi, in forma orale, forma che rimane. ● nuncupare=nominare oralmente Successivamente, vennero utilizzate tavolette. Per tutta epoca classica, viene utilizzata tale forma. Era comunque complicato, seguire tutte le forme richieste, bastava dimenticare un passaggio che testamento non era valido. Intervenne il pretore, e fece in modo che fossero rispettate le forme richieste e le volontà del testatore, stabilendo la presenza obbligatoria della tavoletta del testamento e la partecipazione di sette testimoni, senza cioè passaggio del rame e della bilancia. Teodosio II appoggia tutte le forme del testamento: scritto orale e olografo.
- Scritto: il testatore si presentava davanti ai sette testimoni e sottoscriveva il testamento, i testimoni lo sottoscrivevano mettevano i sigilli imperiali.
- Orale: il testatore legge il contenuto, davanti ai testimoni e viene svolto un verbale di quanto scritto.
- testamento olografo , scritto dallo stesso testatore, però abolito da Giustiniano. Esistono anche forme pubbliche, come quella di portare all'imperatore il testamento, cioè negli uffici imperiali o in altri come gli uffici giudiziari e municipali. Nel tardo impero, con Costantino , perde senso la rigidità delle formule, ha più importanza la sostanza, il testamento veniva conservato presso amici, parenti, archivi o templi, al momento della morte del De Cuius, davanti agli uffici riguardanti i tributi, dovevano essere presenti i testimoni, non necessariamente tutti, ma che riconoscessero il proprio sigillo e la firma del testamento, che veniva aperto, rompendo il filo, si passava alla lettura, cioè recitatio , sorta di recita davanti a tutti, poi veniva redatto un verbale. Ci furono anche altre forme: Con Diocleziano Testamento previsto in epoca della peste: in cui si indicava di stare lontani per evitare il contagio. Rimane numero previsto di testimoni, cioè sette. In epoca Giustinianea, vengono meno le formule a livello processuale e nel campo del diritto ereditario, cambia la forma, il testamento inizia: con generalità del testatore, e qualche sua indicazione e tutto il suo contenuto. C’era l’istituzione d’erede, fondamento dell'intero documento. Poteva essere scritto su pergamena, venne trovato uno largo 30 cm, lungo 4 m, testamento di un medico. Testamento del cieco : non può fare testamento se non osservano disposizioni della legge di giustino Testamento fatto in campagna , se non 7 testimoni, ne intervengono almeno 5, non numero minori, se due o più sanno scrivere, possono firmare per coloro che non sanno, purchè alla presenza di questi ultimi. E’ necessario che i testimoni debbano conoscere le volontà del testatore, cioè gli/l’ eredi/e , e che lo confermino con giuramento dopo la morte del testatore. (per l luogo isolato, era complicato trovare molte persone) Testamento militare con libertà di forma E’ un privilegio, si diffonde grazie a Cesare, poi riformata da diversi imperatori. Il militare lontano da casa per anni, non conoscendo diritto alla perfezione, viene garantita loro la libertà di forma: il testatore può scrivere ovunque, anche sulla pietra le sue ultime volontà, vale se il soldato muore senza rientrare a casa. Ma se torna vivo, il soldato ha tempo un anno per redigere in forma di diritto civile il testamento. Oltre alla forma, vi era anche una libertà di contenuto, poteva lasciare i suoi ben: al commilitone, a una persona straniera, o addirittura alla sua compagna di vita che aveva conosciuto in quegli anni. Se torna in patria, è costretto a farlo entro forme e contenuto previsti. Giustiniano lo mantiene, ma vale solo per i soldati impegnati con imprese belliche, a rischio di vita.
Falso testamentario Nel crimine di falso, si colpiva il falso testamentario, crimine gravissimo, complesso poiché riguardava fattispecie diverse, si parla di:
- soppressione illegale del testamento
- sostituzione di ultima disposizione
- produzione di disposizione di cui si conosce
- apposizione di sigilli di testamento falso verbi usati: sottrarre, nascondere, rompere, distruggere, raschiare, sostituire firma falsa, recitatio falsa di testamento: si legge quello che si vuole far credere. ➔ Riassumendo Il testamento lo scrive , chi è dotato di:
- capacità giuridica
- capacità di intendere e di volere Colui che riceve il testamento è:
- dotato di capacità giuridica
- tranne postumi, cioè ereditano coloro che vengono concepiti prima della morte del de cuius. Ricorda la questione della successione dell’eredità dei celibi, orbi… (matrimonio sotto augusto).
LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE: LEGATO Fiorentino: il testatore stabilisce che una parte di ciò che spetterebbe all’erede venga attribuita a una persona diversa, la definisce cioè come detrazione dell’eredità. Ulpiano: ciò che per legge si lascia sul testamento Modestino: donazione lasciata per testamento. E’ una disposizione testamentaria accessoria che attribuiva a un terzo: legatario una singola cosa, rapporto, diritto, che andava a impoverire l’eredità. Venivano inserite dopo l'istituzione d’erede, sennò sarebbe stato nullo. Legato è un istituto antico, ma nasce dopo il testamento, i legati, secondo Gaio, erano quattro. I personaggi: 1.testatore, 2.erede, 3.legatario: persona , diverso da legato: istituzione -due riguardanti effetti reali, cioè il bene o diritto o oggetto passa dal testatore al legatario. testatore→legatario -due riguardanti effetti obbligatori, cioè il testatore crea in capo all’erede l’obbligo di trasmettere al legatario, non c’è passaggio diretto. testatore→erede→legatario Al momento della morte del testatore, il diritto a ricevere per legato, veniva eseguito in modo immediato, tale diritto, se moriva anche il legatario poteva essere trasmesso ai suoi eredi. Il legatario poteva esigere il suo bene o diritto, solo quando l'erede avesse accettato l’eredità.
- per vindicationem : per rivendica, effetti reali Si caratterizza per i termini: dò, lego. Il legatario diventa subito proprietario del bene, oggetto del legato. Il legatario deve agire con l’intenzio, formula del processo, in cui afferma la pretesa che la cosa è sua, secondo il diritto romano. Utilizzata forma imperativa. La cosa diventa del legatario come dominio, come priopertà, in modo immediato.
- per damnationem : per imposizione, effetti obbligatori Forma diversa, si può disporre anche di cosa altrui, l’erede deve comparare la cosa e pagarne la stima. Il legatario non agisce come cosa sua, è l'erede ad attribuirglielo.
- sinendi modo: per imposta, effetti obbligatori l’erede sia tenuto a permettere che tizio prenda e tenga per sé lo schiavo ostico. L’erede non compie azione
positiva. Il legatario si prenda il suo bene.
- per praeceptionem: per prelevamento, effetti reali Tizio con precedenza pigli lo schiavo ostico, se uno voleva lasciare un bene al legato, bisognava prestare attenzione, il legatario era anche un co-erede, si dice che il legatario prende prima il bene oggetto del legato, poi partecipa alla suddivisione dell’eredità, insieme agli altri co-eredi. SPIEGAZIONE DI PRAECEPTIONEM
praeceptionem ↔ vindicationem; sinendi modo ↔ per damnationem
Non tutti conoscono il diritto, eppure tutti possono fare testamento, tizio lascia bene per legato al suo amico, usando formulario di questa categoria, ma il suo amico non lo indica come erede, dunque legato era nullo. Secondo i sabiniani, il testatore avrebbe potuto scegliere altri modi, cioè quelli precedenti. I proculiani affermavano che era importante la volontà del testatore, ma non si può annullare, ma tenerne conto, era valido se si considera legato, come se fosse legato per vindicationem, in questo modo era comunque legato a effetti reali salvando la volontà del testatore. Un altro modo era quello di utilizzare Senatoconsulto neroniano che permetteva di trasformare il legato a effetti obbligatori, del secondo caso, che avrebbe posto all’erede l'obbligo di dare bene al legatario. Si crea un altro problema, tutela dell’erede Diventa semplice lasciare bene ai legati, il testatore disperda il suo patrimonio con tanti legati e all’erede non rimane nulla. Si vuole tutelare anche l’erede, per esempio, se il testatore aveva un immenso patrimonio, ma lo disperdeva in legati, e forse rimaneva poco per l’erede stesso, che poteva anche ereditare i debiti, e poteva quindi verificarsi che l’erede doveva risanare questi ultimi ma non riusciva, mentre i legatari non dovevano pagare nessun debito. Si pensa dunque di proporre delle leggi Si pone un divieto a fare legati per importi molto alti, pone divieto a un legato che comporti un valore troppo alto, in modo che rimanga qualcosa all’erede.
- lex furia, II secolo a.c.
- lex voconia, 169 a.c., più conosciuta, limita capacità di succedere per le donne, ma per i legati. Leggi che non funzionano, non c’è un limite nel numero dei lagti, sperperano il patrimonio in tanti legati. Funziona la lex falcidia, 40 a.c., perché afferma che patrimonio non passa ai legatari per più di 3/4, almeno ¼ rimane all’erede. In epoca tarda imperiale salta tale suddivisione, tolto il valore alla formula, non c’è questo formalismo.
FEDECOMMESSI
Istituto come quello dei legati, il soggetto che li riceve è il fedecommissario, non devono avere forma imperativa ed esserci nel testamento. il testatore non ordine all’erede, ma lo prega di dare un determinato bene a una determinata persona, forma precativa, forma di preghiera, non si lascia con parole solenni. Non deriva dal rigore del diritto civile, è il diritto civile che pretende il rigido formalismo, è dato dalla volontà di chi muore e vuole far avere oggetti a determinate persone. L’erede in molti casi ignorava la preghiera e si teneva il bene, non c’era una tutela giuridica. In epoca augustea, si sente l’esigenza di tutelare anche questi. Due consoli si occupano delle cause riguardanti fedecommessi, cioè il fedecommissario si recava presso i consoli, quando l’erede non voleva conferire a questo il bene, e i consoli intervenivano processualmente. Con Claudio, non vi erano due consoli, ma due pretori. Con l'imperatore Tito si arriva a un solo pretore. Con Giustiniano, vengono equiparati, non c'è differenza tra legati e fedecommessi. Codicilli: documenti scritti senza formalità, richieste per testamenti, contengono disposizioni di ultima volontà.
mediana lungo la corrente del fiume, per capire di chi è l’isola, può essere tutta del fondo a, oppure per ¾ del fondo a e ¼ del fondo b. Stesso procedimento per letto abbandonato del fiume , cioè fiume cambia percorso, rimane parte del terreno, che però va diviso, si traccia una linea mediana per capire se va al fondo a o al fondo b.
- Mobile-immobile Semina nel terreno altrui, l’estraneo non diventa proprietario di ciò che ha seminato, e dunque dei futuri frutti, ma rimane proprietario, il proprietario del terreno, siccome l’albero è una cosa secondaria, rispetto al terreno→ il terreno è la cosa principale che attira tutto ciò che cresce sopra di esso. Costruzione su terreno altrui, la casa o il capanno, diventa di proprietà del proprietario del terreno, → il terreno è la cosa principale che attira tutto ciò che cresce sopra di esso. Nel momento in cui si demolisce la costruzione, il proprietario deve restituire all’altro soggetto, tutto il materiale che ha utilizzato. -Mobile-mobile Scrittura: scrivo qualcosa su una tavoletta che appartiene a un altro, diventa proprietario del tutto il proprietario della tavoletta, non ha importanza del valore che ha la tavoletta. Pittura: tizio dipinge su tavola che appartiene a caio, per i sabiniani diventi proprietario, colui a cui appartiene la tavola; per i proculiani, era fondamentale dare valore all’opera, si dice che diventa proprietario chi ha dipinto, per poi risarcire il proprietario della tavoletta, per il costo della tavoletta, prevale l’idea dei proculiani. Saldatura: se io saldo a una statua un braccio che manca, e la statua appartiene a un altro soggetto, secondo il concetto di cosa principale attira cosa secondarie, io proprietario è colui che ha la statua. Se però, avviene una saldatura particolare, cioè fa le due parti, messo strato di piombo fuso, per unire le parti, il braccio è di proprietà di colui che l’ha inserita, perchè le parti, con questa procedura, si può nuovamente staccare. Tintura: tingere un panno, il panno è di proprietà del proprietario iniziale. Tessitura: se si infila un filo d’oro che vale poco su un panno, rimane sempre il proprietario del panno, tuttavia, la scuola dei proculiani dicevano diversamente, per valore di ciò che veniva inserito. ● Ritrovamento del tesoro Su cosa si soffermano i manuali
- il tesoro è una cosa mobile di pregio, nascosta per caso o volontà
- non ci deve essere una persona che possa reclamare il tesoro
- la scoperta deve avvenire per caso
- occorre presa del possesso dello scopritore Cioè un bene antico, occultato da tempo, il cui proprietario era ormai irreperibile. Secondo la disciplina dell’imperatore Adriano, se il tesoro si trovava in un luogo sacro (destinate al culto) o religioso (destinato al culto dei defunti), lo scopritore di esso ne diventava proprietario. Se il tesoro si trovava in un terreno privato, metà andava al proprietario del terreno, e metà allo scopritore. In epoca tardo imperiale, nel codice teodosiano 10181, costituzione del 315 di Costantino, stabiliva che il tesoro doveva essere denunciato al fisco, metà del tesoro andava allo scopritore, metà al fisco; se lo scopritore non procede alla denuncia, perde ogni diritto su di esso. Sempre nel codice teodosiano 10182, del 380, gli imperatori del periodo: Graziano, Valentiniano, Teodosio, tale legge prevedeva che i ¾ andassero allo scopritore, e ¼ al proprietario del terreno. In un altro codice 10183, costituzione del 390, di Valentiniano e Teodosio, stabiliva che tutto il tesoro ritrovato, diventava proprietà dello scopritore. Secondo costituzione del 474, che si trova all’interno del Codice di Giustiniano, 10151, si ritorna al regime di Adriano, con Leone e Zenone, il suo regime viene indicato, per sempre.
● Confusione mescolati liquidi diversi, per i sabiniani, il proprietario era quello che possedeva la maggior parte dei liquidi, per proculiani abbiamo una comproprietà sull’intero. ● Specificazione termine indicato da noi, per i romani: specie ma facere, cioè creare una nuova specie. Tizio proprietario della materia prima, Caio la lavora. Non esiste alcun accordo tra i due, se ci fosse sarebbe contratto di locazione. Tramite lavoro si crea nuova specie, esistono teorie diverse su quale sia il proprietario della nuova specie. Per i sabiniani, il proprietario era colui in possesso della materia prima, per i proculiani, il proprietario del nuovo prodotto era del soggetto che l’aveva lavorata, poiché i proculiani esaltano il lavoro. Esempio: si fonde l’oro (proprietario 1) e si crea bracciale (proprietario 2), per i sabiniani il bracciale è del proprietario 1, per i proculiani, il proprietario del bracciale è lo stesso che ha lavorato loro. Altri esempi; Uva-vino Ulivo-Olio I giuristi nell’epoca classica (nel tardo impero i giuristi insegnano, non creano diritto), hanno un’idea che viene poi recepita da giustiniano, si dice che vale il principio di reversibilità, se il bene creato torna allo stato precedente, il proprietario è colui che possiede la materia prima, diversamente, se il bene lavorato non torna allo stato di materia prima, diventa proprietario colui che l’ha lavorata. Il proprietario del bracciale d’oro è colui che possiede l’oro, poiché il bracciale può tornare a uno stato di materia, cioè può essere nuovamente sfuso. Mentre, per il caso Uva-Vino, il proprietario del vino è colui che ha lavorato l’uva per ottenere il vino, proprio perché, da questo stato, non si può tornare a uno stato di materia, cioè l’uva, vale lo stesso ragionamento per il caso Ulivo - olio. Titolo derivativo C’era prima un primo proprietario, si verifica dunque una derivazione ● Mancipatio Atto solenne, prevede presenza del venditore, acquirente, portatore della bilancia, 5 testimoni maschi cittadini e puberi, e la cosa su cui si ottiene proprietà. Si doveva percuotere con il bronzo, la bilancia, in ricordo del tempo in cui si pesava il bronzo come moneta di scambio. Una volta che la moneta viene coniata, la mancipatio diventa una finta vendita, perché in origine il bronzo veniva pesato e corrispondeva al prezzo della cosa venduta. (Qui più avanti come epoca). Si applica solo ai res mancipi: terreni che si trovano nel suolo romano, poi italico, case, edifici, schiavi, animali che si domano per collo o dorso: cavalli, buoi, asini, muli e antiche servitù prediali→ suddivisione che ci fa intendere che siamo collocati in epoca arcaica, dove c’era un’economia, specialmente agricola. (Res nec mancipi, tutt’altro che non viene nominato.) Dopo la moneta coniata, l’effetto non muta, continua a trasferire la proprietà, viene utilizzata anche per scopi diversi: per acquistare l potestà su persone libere (coemptio o adozione, o anche per rinunciare a potestà su persone libere.) Sopravvive fino al principato, nel tardo impero non esiste, Giustiniano afferma che non avesse senso la sua esistenza, abolisce anche distinzione tra res mancipi e res nec mancipi. ● In iure cessio Ci doveva essere un accordo precedente tra acquirente e alienante, in base a ciò si instaura un finto processo di rivendica, davanti a un magistrato, partecipazione ovviamente anche della cosa che si doveva acquistare. L’acquirente, finge di rivendicare il bene, e afferma che la cosa è sua, secondo il diritto dei quiriti. Nel processo normale, l’altro proprietario, cioè contendente, affermerebbe la stessa cosa, e partirebbe così il processo. Il venditore, cioè il vero proprietario tace, dunque al magistrato non rimane che attribuire il bene all’acquirente, che ha rivendicato il bene. (causa vinta da chi rivendica). Utilizzata anche per altre cause: vendita, costituzione di dote, donazione.
- servitù per lo scolo dell’acqua piovana: non c’era più l’impluvium, quindi l’acqua piovana viene raccolta direttamente o tramite canalizzazioni.
- servitù per l’immissione di una trave, case addossate
- servitù per appoggio di una costruzione
- servitù per lo sporgere di una costruzione come balcone o grondaia
- servitù per proibire la facoltà di sopraelevare, si dice che il proprietario non può sopraelevare sennò non vede più nulla
- servitù per proibire opere che tolgono luci o vista al vicino Dopo un cambio urbanistico e un cambio demografico, è necessario espandere gli istituti di servitù, l’esistenza dunque di diritti che regolino e soddisfino una nuova città urbana. Con la servitù, parliamo dunque di un fondo dominante e di un fondo servente. Il fondo dominante ha dei diritti sul fondo servente, che appartiene a un altro proprietario, per esempio: il proprietario di un fondo dominante, passa da un fondo servente per andare a raccogliere frutta, nel suo frutteto. La giurisprudenza individua delle regole che valgono sia per le rustiche che per le urbane, in riferimento a terreni. Caratteri :
- non ci può essere 1 proprietario per entrambi i fondi, se questa condizione successiva, sarà motivo per estinzione della servitù.
- il comportamento titolare del fondo servente deve consistere in sopportare o non fare qualcosa, non è tenuto a condotta attiva, ma effettuare prestazione di fare: solo di tollerare o non fare. Secondo Pomponio, la natura di servitù non è tale da costringere un soggetto a fare qualcosa: piantare alberi, ecc… Le servitù non consistono in un fare.
- utilià di tipo economico, passo nel tuo terreno per vedere tramonto, non è motivo per costituire servitù, ma posso andarci perché devo andare a raccogliere frutta nel mio frutteto ed è l'unico passaggio.
- i fondi non devono necessariamente essere attaccati, ma vicini
- le servitù durano all'infinito, ha una causa perpetua
- indivisibilità, dividere il terreno e la servitù rimane unica. Come si costituiscono le servitù ● antiche: con la mancipatio ● successive: si costituiscono con patti e stipulazioni, tramite iure cessio, legato, si costituiscono poi con deduzione (vendo terreno a un soggetto ma mi riservo di tenere diritto di servitù su terreno veduto), dopo suddivisione ereditaria: attribuire terreno a una persona e il diritto sul terreno a un altro individuo. I modi di costituzione dei diritti reali di son tutti uguali, ma la servitù ha modo caratteristico, solo per questo istituto, tale modo si chiama destinazione del padre di famiglia, proprio perchè se ci sono due fondi devono essere di proprietari diversi. esempio: un padre di famiglia ha un terreno, solo suo, che è grande e su due parti c’è un rapporti di servizio, sulle parti di terreno c’è una fonte, che può derivare acqua per irrigare, anche l’altra parte di terreno, poiché terreno unico, non si parla di servitù, ma c’è comunque un rapporto di servizio, perché il terreno ha bisogno di derivare acqua dall altro terreno; se però il padre muore, lascia ai figli metà terreno (cioè a uno la parte a, all’altro la parte b), continua a rimanere il rapporto tra il terreno e l’altra parte di terreno, ma essendoci due padroni, si crea una servitù. In altre parole, il padre, lasciando in eredità i figli il terreno suddiviso, automaticamente, ha destinato i due terreni a subire una servitù: uno dominante e l’altro servente, deve sopportare che il proprietario dell’altro terreno derivi acqua per irrigare tutto appezzamento. A dominante, b servente. B sopporta A.
Domanda su servitù: esporre forme antiche, le nuove servitù non più res, servitù urbane, principi indicati da giurisprudenza e di come si costituiscono e di come si estinguono. Si estinguono per:
- confusione : il proprietario del fondo a, diventa proprietario anche del fondo b, dunque un unico proprietario, si verifica una confusione dei ruoli (uno dei due eredita il fondo b e compera successivamente il fondo a), si estingue quindi la servitù - rinuncia: un soggetto ha diritto a tale servitù, ma rinuncia poiché non gli serve; si estingue - non uso: esiste una servitù, che rappresenta un carico per il proprietario del fondo servente, dunque, ci si pone la domanda: perché deve esistere se viene utilizzata , se si verifica un non uso biennale, si estingue. Chi ha terreno gravato da servitù, non ne ha la piena proprietà, ma quando si estingue tale diritto, la proprietà si estende per principio di elasticità. esempi: passo per il terreno del vicino per andare a raccogliere della terra da mettere sui miei vasi, c’è dietro un motivo economico, non ci sarebbe se dovessi prendere una strada veloce per raggiungere amica o amico, non c’è quindi utilità economica. Esistono cioè servitù di passaggio per motivi economici: raccogliere frutta nel mio frutteto, poichè la strada più vicino al terreno è quella dell’altro proprietario. Per i romani, questi erano singoli istituti, inoltre, queste servitù sono a numero chiuso, non se ne aggiungono altre, poiché già previste. Quando si parla di diritti non si parla di costituire con la mancipatio, perché i diritti sono immateriali, nascono altri sistemi di diritti. ● Usufrutto Quali sono i poteri e i doveri dell’usufruttuario istituiti ai fini dell’usufrutto: quasi usufrutto, uso, abitazione Definiamo l’usufrutto quel diritto di godere le cose, impadronendosi dei frutti. L’origine dell’usufrutto. E’ un istituto creato dalla giurisprudenza, nasce inizialmente come istituto per scopi alimentari, al fine di tutelare la donna sposata sine manu. La donna, sposata sine manu, non ereditava i beni del marito, poiché non era entrata nella sua famiglia (come figlia) o nella famiglia del suocero (come figlia e sorella del marito), rimaneva appunto nella sua stessa famiglia, perdendo così la possibilità di vivere con lo stesso tenore di vita a cui era abituata (quando il marito era in vita, se ricco, vivevano vita lussuosa). si faceva matrimonio sine manu per timore che la donna si riposasse e avesse altri figli, si voleva quindi che i beni del marito andassero ai figli. E’ un’invenzione geniale dei giuristi: i figli hanno la nuda proprietà del patrimonio del padre, la donna, era indicata nel testamento come legata su usufrutto, ha il godimento dei beni che erano del marito, finché era viva, alla morte, andranno ai figli (principio elasticità). Non è testimoniata l’epoca di questo istituto, ma tra la seconda metà del II secolo a.c., nacque una disputa tra giuristi sul parto di una schiava: i figli della schiava, vanno all’usufruttuario o al proprietario della schiava? -Secondo Cicerone: se il parto, cioè figlio nato dalla schiava, debba essere considerato fra i frutti, è oggetto di discussione fra più grandi ingegni della città: Publio Scevola e Malio Maniglio e in contrapposizione Marco Bruto. -Secondo Ulpiano, tratto dal Digesto: ci fu una vecchia questione, se il parto debba appartenere all'usufruttuario, ebbe maggior seguito l’opinione di Giunio Bruto, che debba cioè non essere considerato fra i frutti, poiché l’uomo non può essere frutto dell’uomo, per questo l'usufruttuario non avrà l’usufrutto su di esso , ma poi se fossero stati lasciati in usufrutto anche i parti, ci si chiede se l’usufruttuario avrà l’usufrutto su di esso, ora dal momento che si possono lasciare in legato i nati, così si potrà lasciare l’usufrutto su di essi. L’usufrutto degli schiavi, nacque prima dell’usufrutto dei terreni, possiamo quindi ritenere che esso sia nato fra III e II secolo a.c. (nello stesso periodo succede la disgregazione del potere del padre di famiglia, periodo in cui viene meno matrimonio cun mano)
- non uso, biennale in caso di immobili e annuale in caso di beni mobili Con giustiniano: 20 anni se sono assenti, e 10 anni se presenti.
- consolidazione: il dominus e usufruttuario sono la stessa persona Rinuncia
- non serve, decido di rinunciare ● Uso : affine all’usufrutto, creato dai giuristi Il titolare del diritto dell’uso, avrà il semplice uso su una cosa e non quindi sui frutti. Nel tempo però, i giuristi affermano la concessione al titolare di tale diritto, i frutti utili per il fabbisogno quotidiano (latte, lana, ortaggi…)
- uso di una casa: il dominus rimaneva nella casa e dietro compenso, teneva un pensionante, non poteva dunque affittare la casa, ha comunque un compenso. Solo in epoca giustinianea, l'uso della casa diventa un istituto indipendente, si parla di abitazione, si potrà affittare anche la casa. ● Superficie Periodo Giustinianeo. Le parti: dominus e superficiario Non si può avere una proprietà, sopra proprietà di qualcun altro, perché si diceva che la proprietà dei romani era per piani verticali, saliva fino alle stelle, scendeva, fino agli inferi; per i greci esisteva proprietà per piani orizzontali. Quando viene pavimentato il foro, si concede agli argentari, di costruire sopra le loro botteghe, oppure concessione di costruire abitazioni su tale parte del foro, in contrasto con principio che regola cessione, per cui superficie cede al suolo, e si comincia a dire che tale concessioni sono per anni o per sempre, sono quindi diritti obbligatori, e non più diritti reali, viene pagato un importo, e non si capisce se si tratta di locazione o vendita. Con l'urbanizzazione si crea il problema di ospitare tutte queste persone in più abitazioni, una vicina all’altra, cambiando così aspetto urbanistico, ci sono insule, nasce il diritto di sopraelevare da parte di uno sulla abitazione a più piani. Se tizio ha la concessione di sopraelevare rispetto alla casa di un altro, doveva pagare canone chiamato solarium, se paga canone si pensa di più a locazione. Con giustiniano, si ha un’azione reale tipica della proprietà, si va verso l 'idea di superficie come diritto reale di godimento su beni altrui. ● Enfiteusi Ha origine greca orientale. In epoca repubblicana il censore cede dei territori a privati, i quali pagano un canone (vectigal=agri vectigales), va avanti fino al principato. Rapporto di locazione Nel III secolo d.c., la fase imperiale è segnata da una crisi economica, le campagne venivano abbandonate e i terreni rimanevano incolti e improduttivi, dunque tali terreni dovevano essere concessi a privati,avveniva in modo diverso:
- ius perpetuum: fondi impersonali dell’imperatore, erano irrevocabili e non potevano essere riviste le disposizioni sui canoni
- ius emphtyteuticarium: fondi patrimoniali dell’imperatore, erano revocabili, si potevano vedere le condizioni relative al canone. Tale canone poteva essere pagato in denaro o in natura: derrate alimentari. Quindi, i beni non si estinguono e si risolve problema della crisi economica (pagando canone). Nel IV secolo questi due istituti vengono uniti, nasce così l'istituto dell'enfiteusi, in cui le parti sono: l’enfiteuta e il dominus(proprietario). L’enfiteuta non deve deteriorare il fondo, deve dissodare il terreno, coltivarlo, le migliorie possono essere pattuite contrattualmente.
L’enfiteuta, titolare del diritto di enfiteusi, può vendere il suo diritto, a un terzo, ma deve notificare al proprietario, indicando anche il prezzo, entro 2 mesi il dominus poteva esercitare il suo diritto di prelazione, cioè decidere se acquistare lo stesso diritto alle stesse condizioni offerte al terzo, cioè acquirente. Il dominus aveva tale diritto per proteggere i suoi interessi ed evitare che un nuovo enfiteuta, magari meno affidabile, subentrasse al precedente. Se il proprietario non acquista il terreno, l’enfiteuta vendeva il suo diritto a un terzo, però doveva dare al dominus il 2% dei ricavi. Solo nel V secolo con l'imperatore Zenone si dice che questo diritto è un terzo genere, non è locazione o vendita, si apre strada per arrivare a considerarlo con giustiniano come diritto reale di godimento su beni altrui. Estinzione:
- il proprietario esercita il diritto di prelazione (confusione)
- mancata notifica dell’enfiteuta della sua volontà di vendere
- mancato pagamento del canone per 3 anni di seguito
- rinuncia
- distruzione del bene
- scadenza del termine
LE OBBLIGAZIONI Giustiniano lo definisce come vincolo giuridico (iuris vinculum) per il quale siamo costretti nella necessità di liberarci tenendo il comportamento prescritto della nostra città. Conferma che vinculum dovesse essere fisico o materiale, il legame ideale (iuris) corrisponda a un punto di svolta della storia giuridica romana: lex poetelia papiria, del 327 a.c.; abolì il nexum. Gaio, non attribuisce una definizione precisa, nel suo manuale ne tratta in maniera evoluta, da essere trasmessa ai giorni nostri. L’origine del termine obligatio, significa legare, cioè costringere (in epoca arcaica possiamo supporre che ci fosse una costrizione fisica). Il pagamento, solutio, fa intendere allo scioglimento di un nodo (l'obbligazione). Le parti: creditore e debitore. LE FONTI Secondo disciplina del giurista Gaio, nel terzo libro, 3 88 89, le obbligazioni nascono principalmente da:
- contratto , di 4 generi, si contraggono per:
- mezzo di cosa, obbligazioni reali, si perfezionano con la consegna della cosa
- mezzo di parole, si perfezionano con pronuncia di parole solenni
- mezzo di consenso, nasce in virtù del consenso, condizione sufficiente
- mezzo di scritture, litteris, contratte per scrittura, nasce con materiale di registrazione per iscritto di certe operazioni contabili.
- delitto: violazione di interessi a privati. In un’altra opera fa una tripartizione: nascono da contratto o delitto (maleficium) o categorie di figure che non rientrano in queste due. Secondo Modestino, noi siamo obbligati, o per la cosa, o per le parole, o per entrambi questi modi, o attraverso consenso o per legge o per diritto onorario, o per necessità o per delitto (peccatum). Con Giustiniano, c’è una diversa classificazione, fa una quadrificazione, parla di contratto o quasi contratto, di delitto o quasi delitto. **Istituti contenuti in essi
- Istituto del mutuo, del comodato, del pegno e della fiducia (obb. reali)**