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Diritto privato romano Editto del pretore Obbligazioni
Tipologia: Appunti
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Le Obbligazioni e l’Azione in PersonamPer comprendere le obbligazioni nel diritto romano, bisogna tenere sempre presente la distinzione fondamentale tra diritti reali e diritti relativi (o di obbligazione).
b) Liceità La prestazione deve essere lecita, cioè non contraria all’ordinamento o ai principi generali del diritto. I Romani dicevano che non deve essere contraria ai boni mores, cioè ai buoni costumi e all’ordine morale della società. → Non può essere oggetto di obbligazione un comportamento “turpe” o illecito. c) Determinazione o determinabilitàLa prestazione deve essere determinata o almeno determinabile. Non può essere completamente vaga (“fare qualcosa”), ma deve essere descritta in modo chiaro o comunque identificabile. Nel nostro esempio, “dare 100” è perfettamente determinato. d) Valutabilità economica La prestazione deve essere valutabile economicamente in denaro. Ciò deriva dal collegamento tra intentio e condemnatio nella formula processuale: Il giudice, alla fine, condanna sempre in una somma di denaro, anche se la prestazione originaria era diversa. Quando l’obbligazione nasce da un contratto, Gaio distingue quattro modi attraverso cui essa può formarsi. Un contratto si può concludere:
si fa più riferimento alla volontà, bensì alle obbligazioni che ne derivano.
Abbiamo visto che il mutuo genera un’obbligazione di restituzione: chi riceve una somma di denaro o beni fungibili diventa proprietario, ma deve restituire l’equivalente. Questo obbligo è molto simile a quello che nasce nella condictio, poiché anche qui si richiede la restituzione di una somma di denaro determinata e certa. Tuttavia, nella condictio non è necessario specificare la causa per cui si chiede la restituzione. Infatti, la formula della condictio è astratta: non contiene la ragione del credito, ma solo la pretesa di una somma determinata. Nella formula processuale della condictio, io (attore) mi limito a dire che tu mi devi 100. Non devo spiegare perché: che si tratti di mutuo, pagamento per errore o altro, lo chiarirò nella fase del giudizio. Sarà il giudice a verificare se effettivamente quei 100 siano dovuti, o se invece il convenuto non li debba perché: