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Diritto privato romano, Appunti di Diritto Privato Romano

Diritto privato romano Editto del pretore Obbligazioni

Tipologia: Appunti

2025/2026

Caricato il 31/03/2026

Emily.d
Emily.d 🇮🇹

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Diritto romano 10/11
Le Obbligazioni e l’Azione in PersonamPer comprendere le obbligazioni nel diritto romano, bisogna tenere sempre
presente la distinzione fondamentale tra diritti reali e diritti relativi (o di obbligazione).
Se esiste un’actio in rem, vuol dire che c’è un diritto reale, cioè un diritto che vale erga omnes, nei
confronti di chiunque (ad esempio la proprietà).
Se invece esiste un’actio in personam, si tratta di un diritto relativo, perché è rivolto solo contro una
persona determinata, detta obbligatus (il debitore).
2. L’editto del pretore e le formule Leditto del pretore conteneva una serie di formule processuali, che indicavano
i diversi tipi di azioni ammesse. All’interno dell’editto, dunque, troviamo:
•le formule delle actiones in rem, come la rei vindicatio;
•le formule delle actiones in personam, che riguardano invece le obbligazioni.
L’esistenza di una formula di actio in personam indica che il soggetto che agisce (attore) può far valere una
situazione giuridica soggettiva nei confronti di un altro soggetto (convenuto). Spostandoci dal piano processuale a
quello sostanziale, questo significa che l’attore è creditore di una prestazione, mentre il convenuto è debitore.
3. Esempio di actio in personam Formula ipotetica: Se risulta che Numerio Regidio deve dare 100 ad Aulo Gerio, il
giudice condanni Numerio Regidio a dare 100 ad Aulo Gerio.”In questo caso:
Attore (creditore): Aulo Gerio
Convenuto (debitore): Numerio Regidio
Prestazione dovuta: dare 100
4. Struttura della formula All’interno della formula processuale troviamo diverse parti.Quella che inizia con “si
paret…” (cioè “se risulta che…”) è chiamata clausola ipotetica o clausola della formula. In particolare, la parte in
cui si esprime la pretesa dell’attore, cioè ciò che egli chiede, si chiama intentio. Ogni intentio varia a seconda della
domanda dell’attore: può trattarsi di una somma di denaro, di un oggetto, o di un comportamento dovuto.
5. Il verbo tecnico: oportere Nel diritto romano, il dovere giuridico di adempiere a una prestazione si esprime con il
verbo latino “oportere”, che significa “dover dare, fare o prestare qualcosa”. Quando nella formula si legge
oportere, vuol dire che il debitore ha un obbligo secondo lo ius civile.
La pretesa dell’attore a determinare il contenuto dell’obbligazione: ciò che egli afferma che il debitore gli deve.
Il Contenuto dell’Obbligazione
1. Perché Gaio non descrive il contenuto dell’obbligazione Gaio non descrive in modo esplicito il contenuto
dell’obbligazione, perché esso si ricava direttamente dal testo dell’intentio nella formula processuale. Ogni
intentio varia in base al tipo di obbligazione e quindi al tipo di prestazione dovuta.
2. Il legame obbligatorio: rapporto relativo Il legame che unisce il debitore (Numerio Regidio) al creditore (Aulo
Gerio) è di tipo relativo, cioè vale solo tra loro due e non nei confronti di altri. Il termine obligatio deriva proprio da
ob-ligare, cioè “legare verso”.
Indica un vincolo giuridico per cui il debitore è “legato” al creditore e tenuto a un certo comportamento, chiamato
prestazione (praestatio).
3. I soggetti dell’obbligazioneOgni obbligazione coinvolge sempre due soggetti:
•il creditore, che ha il diritto di esigere la prestazione;
•il debitore, che ha il dovere di eseguirla.
4. La prestazione come oggetto dell’obbligazione La prestazione è l’oggetto dell’obbligazione: è il
comportamento che il debitore deve tenere (dare, fare o non fare qualcosa).
Ogni obbligazione ha quindi tre elementi:
1. Soggetti (creditore e debitore)
2. Oggetto (la prestazione)
3. Vincolo giuridico che li lega
5. I requisiti della prestazione
a) Possibilità La prestazione deve essere possibile. Non si può pretendere un comportamento che il debitore non
può compiere. Esempio: non posso obbligare qualcuno a “dare il sole di domenica”, perché è impossibile. Una
prestazione impossibile non può costituire oggetto di obbligazione.
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Diritto romano 10/

Le Obbligazioni e l’Azione in PersonamPer comprendere le obbligazioni nel diritto romano, bisogna tenere sempre presente la distinzione fondamentale tra diritti reali e diritti relativi (o di obbligazione).

  • Se esiste un’actio in rem, vuol dire che c’è un diritto reale, cioè un diritto che vale erga omnes, nei confronti di chiunque (ad esempio la proprietà).
  • Se invece esiste un’actio in personam, si tratta di un diritto relativo, perché è rivolto solo contro una persona determinata, detta obbligatus (il debitore).
  1. L’editto del pretore e le formule L’editto del pretore conteneva una serie di formule processuali, che indicavano i diversi tipi di azioni ammesse. All’interno dell’editto, dunque, troviamo:
  • le formule delle actiones in rem, come la rei vindicatio ;
  • le formule delle actiones in personam, che riguardano invece le obbligazioni. L’esistenza di una formula di actio in personam indica che il soggetto che agisce ( attore ) può far valere una situazione giuridica soggettiva nei confronti di un altro soggetto ( convenuto ). Spostandoci dal piano processuale a quello sostanziale, questo significa che l’attore è creditore di una prestazione, mentre il convenuto è debitore.
  1. Esempio di actio in personam Formula ipotetica: Se risulta che Numerio Regidio deve dare 100 ad Aulo Gerio, il giudice condanni Numerio Regidio a dare 100 ad Aulo Gerio.”In questo caso:
  • Attore (creditore): Aulo Gerio
  • Convenuto (debitore): Numerio Regidio
  • Prestazione dovuta: dare 100
  1. Struttura della formula All’interno della formula processuale troviamo diverse parti.Quella che inizia con “si paret…” (cioè “se risulta che…”) è chiamata clausola ipotetica o clausola della formula. In particolare, la parte in cui si esprime la pretesa dell’attore, cioè ciò che egli chiede, si chiama intentio. Ogni intentio varia a seconda della domanda dell’attore: può trattarsi di una somma di denaro, di un oggetto, o di un comportamento dovuto.
  2. Il verbo tecnico: oportere Nel diritto romano, il dovere giuridico di adempiere a una prestazione si esprime con il verbo latino “oportere”, che significa “dover dare, fare o prestare qualcosa”. Quando nella formula si legge “ oportere ”, vuol dire che il debitore ha un obbligo secondo lo ius civile. La pretesa dell’attore a determinare il contenuto dell’obbligazione: ciò che egli afferma che il debitore gli deve. Il Contenuto dell’Obbligazione
  3. Perché Gaio non descrive il contenuto dell’obbligazione Gaio non descrive in modo esplicito il contenuto dell’obbligazione, perché esso si ricava direttamente dal testo dell’intentio nella formula processuale. Ogni intentio varia in base al tipo di obbligazione e quindi al tipo di prestazione dovuta.
  4. Il legame obbligatorio: rapporto relativo Il legame che unisce il debitore (Numerio Regidio) al creditore (Aulo Gerio) è di tipo relativo, cioè vale solo tra loro due e non nei confronti di altri. Il termine obligatio deriva proprio da ob-ligare , cioè “legare verso”. Indica un vincolo giuridico per cui il debitore è “legato” al creditore e tenuto a un certo comportamento, chiamato prestazione ( praestatio ).
  5. I soggetti dell’obbligazioneOgni obbligazione coinvolge sempre due soggetti:
  • il creditore, che ha il diritto di esigere la prestazione;
  • il debitore, che ha il dovere di eseguirla.
  1. La prestazione come oggetto dell’obbligazione La prestazione è l’oggetto dell’obbligazione: è il comportamento che il debitore deve tenere (dare, fare o non fare qualcosa). Ogni obbligazione ha quindi tre elementi:
  2. Soggetti (creditore e debitore)
  3. Oggetto (la prestazione)
  4. Vincolo giuridico che li lega
  5. I requisiti della prestazione a) Possibilità La prestazione deve essere possibile. Non si può pretendere un comportamento che il debitore non può compiere. Esempio: non posso obbligare qualcuno a “dare il sole di domenica”, perché è impossibile. → Una prestazione impossibile non può costituire oggetto di obbligazione.

b) Liceità La prestazione deve essere lecita, cioè non contraria all’ordinamento o ai principi generali del diritto. I Romani dicevano che non deve essere contraria ai boni mores, cioè ai buoni costumi e all’ordine morale della società. → Non può essere oggetto di obbligazione un comportamento “turpe” o illecito. c) Determinazione o determinabilitàLa prestazione deve essere determinata o almeno determinabile. Non può essere completamente vaga (“fare qualcosa”), ma deve essere descritta in modo chiaro o comunque identificabile. Nel nostro esempio, “dare 100” è perfettamente determinato. d) Valutabilità economica La prestazione deve essere valutabile economicamente in denaro. Ciò deriva dal collegamento tra intentio e condemnatio nella formula processuale: Il giudice, alla fine, condanna sempre in una somma di denaro, anche se la prestazione originaria era diversa. Quando l’obbligazione nasce da un contratto, Gaio distingue quattro modi attraverso cui essa può formarsi. Un contratto si può concludere:

  1. Re (con la cosa )
  2. Verbis (con le parole )
  3. Litteris (con la scrittura )
  4. Consensu (con il consenso )
  • Contratti reali (re)Si perfezionano con la consegna di una cosa (es. mutuo, comodato, deposito).
  • Contratti verbali (verbis) Si concludono con parole solenni, cioè formule orali previste dal diritto (es. stipulatio).
  • Contratti letterali (litteris)Si formano con scritto o registrazione contabile, cioè attraverso la scrittura.
  • Contratti consensuali (consensu)Si perfezionano con il solo accordo di volontà (es. compravendita, locazione, società, mandato).
  1. Confronto: tipicità dei diritti reali e dei contratti Il sistema dei diritti reali, come già visto, è un sistema chiuso, perché non è possibile creare nuovi diritti che abbiano efficacia erga omnes (cioè verso tutti). Lo stesso vale per i contratti: anche questi sono tipici e chiusi, poiché solo quelli riconosciuti dal pretore possono produrre effetti obbligatori. Tuttavia, nel corso della storia romana, sia i diritti reali sia i contratti si evolvono:
  • nuovi diritti reali minori vengono aggiunti per rispondere a esigenze economiche e sociali (come usufrutto , uso , abitazione , superficie );
  • e nuove azioni vengono introdotte per riconoscere situazioni che prima non avevano una tutela contrattuale (per esempio rapporti nati da accordi atipici o da comportamenti di fatto).
  1. Esempio: il contratto di deposito
  • il depositante consegna una cosa mobile al depositario,affinché questi la custodisca e poi la restituisca. L’obbligazione del depositario è quindi quella di restituire la cosa ricevuta. Questo è un contratto reale, perché nasce con la consegna della cosa ( res ). Tuttavia, in origine, il deposito non era ancora riconosciuto come contratto. Quando questo tipo di rapporto non era tipizzato, non esisteva un’azione specifica per farlo valere; in seguito, il pretore introdusse una nuova azione (actio depositi) per regolare e tutelare questa situazione. Quando nasce il contratto di depositoQuando viene prevista un’azione tipica che consente al depositante di agire contro chi detiene la cosa. Da quel momento, esiste un obbligo di restituzione e dunque un vero rapporto obbligatorio. Contratti reali È fondamentale non confondere i due concetti:
  • Negozi ad effetti reali → trasferiscono la proprietà o costituiscono un diritto reale (es. vendita, donazione, costituzione di usufrutto).
  • Contratti reali → si perfezionano con la consegna di una cosa, ma non trasferiscono la proprietà. La consegna serve solo a far nascere l’obbligazione. I contratti reali sono atti bilaterali, in quanto richiedono l’accordo di due parti. Si chiamano “reali” perché nascono con la consegna della cosa ( traditio ). Il mutuo: il più antico contratto reale Il mutuo è il più antico contratto reale. Nasce quando una parte (mutuante) consegna a un’altra (mutuatario) una determinata quantità di beni fungibili, con lo scopo di trasferirne la proprietà e di ottenere la restituzione di una quantità uguale di beni dello stesso genere.

si fa più riferimento alla volontà, bensì alle obbligazioni che ne derivano.

  • Se l’obbligazione nasce a carico di una sola parte, il contratto si dice unilaterale.
  • Se nascono obbligazioni reciproche, cioè entrambe le parti sono obbligate, il contratto è bilaterale. Nel caso del mutuo, l’obbligazione sorge solo a carico del mutuatario, che deve restituire quanto ricevuto. Il mutuante, invece, una volta consegnato il denaro, non ha più obblighi. Per questo motivo, il mutuo è un contratto unilaterale.
  1. La condictio è un’azione che serve a richiedere la restituzione di una somma di denaro o di un bene fungibile ricevuto senza giusta causa. La condictio certae creditae pecuniae riguarda la restituzione di una somma determinata di denaro: “certa” = determinata,’’pecunia” = denaro Questa azione è utile perché, quando il credito è quantificabile esattamente, il creditore può ottenere più facilmente il pagamento, senza bisogno di ulteriori valutazioni del giudice.
  2. L’indebita solutio (pagamento non dovuto) Esempio: Tizio paga per errore una somma a Caio, credendo di essere suo debitore. Caio riceve per errore, credendo che gli sia dovuto quel denaro. Entrambi sono in errore. Esempio pratico del professore: Io trovo una bolletta a casa di mia madre, credo che non sia stata pagata e la pago. Poi scopro che era già stata saldata. Ho quindi pagato due volte, ossia ho eseguito una prestazione non dovuta. In questo caso, non c’è un contratto di mutuo, perché le parti non erano d’accordo su un prestito: il pagamento è avvenuto per errore. Tuttavia, nasce ugualmente un’obbligazione di restituzione, perché chi ha ricevuto deve restituire ciò che non gli era dovuto. Questa situazione è disciplinata dalla condictio indebiti, cioè l’azione di chi ha pagato per errore per ottenere la restituzione di ciò che ha indebitamente dato. L’obbligazione nasce “re”, non contractu”:cioè nasce dal fatto del pagamento (la cosa data), non da un accordo contrattuale.

6. Differenza tra mutuo e condictio indebiti

Aspetto Mutuo Condictio indebiti

Accordo tra le parti Sì, sul prestito No, nasce da un errore

Origine dell’obbligazione Da contratto reale Da fatto (pagamento non

dovuto)

Effetto Obbligo di restituzione Obbligo di restituzione

Natura giuridica Contratto reale e

unilaterale

Obbligazione re, non

contractu

IL MUTUO, LA CONDICTIO E L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Abbiamo visto che il mutuo genera un’obbligazione di restituzione: chi riceve una somma di denaro o beni fungibili diventa proprietario, ma deve restituire l’equivalente. Questo obbligo è molto simile a quello che nasce nella condictio, poiché anche qui si richiede la restituzione di una somma di denaro determinata e certa. Tuttavia, nella condictio non è necessario specificare la causa per cui si chiede la restituzione. Infatti, la formula della condictio è astratta: non contiene la ragione del credito, ma solo la pretesa di una somma determinata. Nella formula processuale della condictio, io (attore) mi limito a dire che tu mi devi 100. Non devo spiegare perché: che si tratti di mutuo, pagamento per errore o altro, lo chiarirò nella fase del giudizio. Sarà il giudice a verificare se effettivamente quei 100 siano dovuti, o se invece il convenuto non li debba perché:

  • li ha già pagati, oppure
  • non esisteva una causa che giustificasse il debito (ad esempio nel caso dell’ indebiti solutio ).
  1. La condictio come azione astratta Proprio perché la condictio è astratta, essa può essere utilizzata in ogni situazione in cui si pretende la restituzione di una somma di denaro determinata, anche al di fuori del mutuo. Si parla quindi di condictio certae creditae pecuniae, ogni volta che:
  • una persona risulta debitrice di una somma determinata, e
  • tale situazione rappresenta un arricchimento senza giusta causa.
  1. Il principio dell’arricchimento senza causaSe c’è uno spostamento patrimoniale da Tizio a Caio,allora Caio si arricchisce, mentre Tizio si impoverisce. Questo spostamento è legittimo solo se ha una causa, cioè uno scopo giuridico, economico o sociale che lo giustifichi (ad esempio: contratto, donazione, pagamento di un debito, ecc.). Se non esiste una causa, lo spostamento patrimoniale deve essere restituito, perché il diritto romano non tutela l’arricchimento senza causa.
  2. Il perfezionamento del mutuoIl mutuo si perfeziona con la consegna materiale del bene o del denaro. La traditio è quindi un comportamento reale e concludente, non un semplice accordo verbale. Se le parti dicono soltanto: “Ti darò un mutuo”, non nasce ancora alcuna obbligazione. Quella è una proposta, non un contratto. L’obbligo di restituzione nasce solo al momento della consegna effettiva della somma o della cosa.
  3. Altri contratti reali nel diritto romano Oltre al mutuo, esistono altri tre contratti reali fondamentali:
  • Comodato
  • Deposito
  • Pegno (pignus) Gaio, però, non li include inizialmente nella classificazione dei contratti reali perché si sviluppano successivamente nel tempo, dopo la sistemazione più antica del ius civile. Infatti, Gaio li tratta nelle Institutiones, segno che al suo tempo questi contratti erano già riconosciuti dal diritto romano più evoluto.
  1. Il deposito è il contratto mediante il quale: Il depositante consegna una cosa mobile al depositario, affinché quest’ultimo la custodisca e la restituisca quando gli viene richiesta. Caratteristiche
  • È un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa.
  • È a titolo gratuito ( gratuitus ): il depositario non riceve compenso. Se ci fosse un pagamento per la custodia, non si tratterebbe più di un deposito, ma di un altro tipo di contratto.
  • È unilaterale, perché solo il depositario ha obblighi (custodire e restituire).
  • L’oggetto deve essere una cosa mobile.
  • La causa è la custodia (funzione economico-sociale del deposito). Il contratto di deposito nasce nel diritto delle genti (ius gentium), cioè in un contesto di rapporti di fiducia e collaborazione tra persone di popoli diversi. In origine, infatti, chi affidava una cosa a un altro lo faceva per amicizia o fiducia, e la mancata restituzione si risolveva come una controversia reale (quasi come se si trattasse di una proprietà non restituita).Quando la società diventò più complessa, e la fiducia personale non bastava più, il pretore introdusse una tutela giuridica specifica: l’actio depositi, cioè l’azione per riottenere la cosa depositata.
  1. L’evoluzione processuale: actio in factum e actio in iusIn origine, il pretore concedeva un’azione in factum, cioè una formula che descriveva il fatto concreto del deposito e la mancata restituzione. Esempio: “Poiché è stato effettuato un deposito e la cosa non è stata restituita, il giudice condanni il depositario.” Successivamente, si sviluppa anche una formula in ius, basata sul diritto civile e sulla buona fede. In questa formula, non si descrive solo il fatto, ma si fa riferimento al dovere del depositario di comportarsi secondo buona fede (ex bona fide). Questo passaggio è fondamentale:
  • la formula in factum descrive solo l’accaduto;
  • la formula in ius riconosce il deposito come contratto civile a pieno titolo, fondato sul principio di buona fede contrattuale.
  1. Significato del deposito nel sistema dei contratti Con la formula in ius , il deposito entra ufficialmente nel sistema dei contratti civilistici, accanto al mutuo e agli altri contratti reali. Diventa quindi un contratto pienamente riconosciuto, in cui:
  • il depositante è titolare dell’azione per riottenere la cosa (actio depositi directa),
  • il depositario può difendersi dimostrando di aver adempiuto o di non essere responsabile della