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Processo privato romano, Sintesi del corso di Diritto Romano

E la sintesi del processo privato romano, dalla spiegazione della prof con integrazione manuale

Tipologia: Sintesi del corso

2025/2026

Caricato il 17/04/2026

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IL PROCESSO PRIVATO
REALIZZAZIONE DEL DIRITTO
Ciò che caratterizza la norma giuridica, e quindi l’ordinamento nel suo complesso, è la coattività,
ossia la capacità capacità di imporre obblighi e prevedere sanzioni in caso di violazione!
L’attuazione del diritto richiede sempre un accertamento della violazione lamentata e una verifica
da parte di organi imparziali, i quali operano in nome dello Stato per garantire la certezza e la
legalità delle relazioni giuridiche.!
L’ordinamento giuridico, inteso come insieme delle norme che regolano la vita sociale, assume il
compito di disciplinare i rapporti tra i soggetti, prevedendo non solo diritti e doveri, ma anche i
mezzi attraverso i quali ottenere tutela in caso di violazione. Tale tutela si manifesta attraverso il
processo, ossia il procedimento giurisdizionale che consente l’applicazione della norma giuridica
al caso concreto.!
La presenza di organi incaricati di esercitare il potere sanzionatorio è essenziale: essi agiscono su
richiesta di una parte che avanza una domanda di giustizia, rivolta al magistrato, anché
applichi la norma giuridica al fatto lesivo. Questo momento segna la nascita di una azione, cioè
l’iniziativa del soggetto che si ritiene titolare di un diritto soggettivo e che invoca la tutela
dell’ordinamento.!
Già con le Leggi delle XII Tavole (V sec. a.C.), i Romani avevano elaborato un sistema organico di
regole che disciplinavano la vita pubblica e privata, prevedendo procedure destinate a garantire
l’osservanza del diritto. Queste norme, nate in un contesto fortemente formalistico, imponevano
un rigoroso rispetto dei precetti e delle formule processuali, pena la nullità dell’azione.!
Il soggetto che lamentava una violazione aveva l’onere di promuovere il processo e di assumere
l’iniziativa dell’azione; l’autorità giudicante interveniva solo su impulso di parte (nemo iudex sine
actore). L’azione, dunque, rappresentava non solo uno strumento processuale, ma anche una
manifestazione concreta della titolarità di un diritto soggettivo.!
Nel diritto romano, l’attività del magistrato si fondava sull’interpretazione e sull’applicazione della
norma generale e astratta alla fattispecie concreta. La norma, in quanto espressione
dell’imperativo generale e astratti, trovava piena attuazione solo nel momento in cui veniva
tradotta in comando particolare, rivolto ai litiganti.!
Quando la fattispecie reale non era espressamente disciplinata dalla norma vigente, il magistrato
e i giuristi, dovevano ricorrere a un’operazione interpretativa più complessa. Si faceva così uso di
interpretazioni estensiva o analogica:!
estensiva, quando il significato dei vocaboli normativi veniva ampliato per ricomprendere casi
simili a quelli previsti;!
analogica, quando si cercava una volontà presunta non espressa dal legislatore, mediante
l’applicazione di una norma posta per una fattispecie analoga, ma non identica.!
Qualora il giurista, il magistrato o il giudice avessero accertato l’assenza, all’interno
dell’ordinamento giuridico romano, di norme o di principi idonei a disciplinare la fattispecie
concreta — o una fattispecie ad essa quantomeno analoga —, essi erano tenuti a concludere che
il comportamento umano dal quale era originata la controversia dovesse considerarsi lecito, in
quanto non espressamente vietato dall’ordinamento.!
Al fine di ottenere un accertamento circa la liceità o l’illiceità di una condotta altrui, il cittadino
romano — con esclusione, almeno in una fase iniziale, della generalità degli stranieri, i quali erano
privi di tutela giuridica statale — aveva l’onere di promuovere un’azione giudiziaria.!
Egli doveva, pertanto, rivolgersi agli organi preposti all’amministrazione della giustizia: nella fase
monarchica al rex, e in età repubblicana a un magistrato.!
Tale organo procedeva, avvalendosi di un iudex privatus, a un accertamento in ordine al diritto
vantato dal cittadino e alla sua presunta violazione.!
Più precisamente, il civis disponeva della facoltà di sollecitare un accertamento giudiziale relativo
alla violazione della norma di diritto oggettivo che costituiva il fondamento della sua situazione
giuridica soggettiva attiva, ossia del diritto soggettivo di cui si riteneva titolare.!
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IL PROCESSO PRIVATO

REALIZZAZIONE DEL DIRITTO

Ciò che caratterizza la norma giuridica, e quindi l’ordinamento nel suo complesso, è la coattività, ossia la capacità capacità di imporre obblighi e prevedere sanzioni in caso di violazione L’attuazione del diritto richiede sempre un accertamento della violazione lamentata e una verifica da parte di organi imparziali, i quali operano in nome dello Stato per garantire la certezza e la legalità delle relazioni giuridiche. L’ordinamento giuridico, inteso come insieme delle norme che regolano la vita sociale, assume il compito di disciplinare i rapporti tra i soggetti, prevedendo non solo diritti e doveri, ma anche i mezzi attraverso i quali ottenere tutela in caso di violazione. Tale tutela si manifesta attraverso il processo, ossia il procedimento giurisdizionale che consente l’applicazione della norma giuridica al caso concreto. La presenza di organi incaricati di esercitare il potere sanzionatorio è essenziale: essi agiscono su richiesta di una parte che avanza una domanda di giustizia, rivolta al magistrato, affinché applichi la norma giuridica al fatto lesivo. Questo momento segna la nascita di una azione , cioè l’iniziativa del soggetto che si ritiene titolare di un diritto soggettivo e che invoca la tutela dell’ordinamento. Già con le Leggi delle XII Tavole (V sec. a.C.), i Romani avevano elaborato un sistema organico di regole che disciplinavano la vita pubblica e privata, prevedendo procedure destinate a garantire l’osservanza del diritto. Queste norme, nate in un contesto fortemente formalistico, imponevano un rigoroso rispetto dei precetti e delle formule processuali, pena la nullità dell’azione. Il soggetto che lamentava una violazione aveva l’onere di promuovere il processo e di assumere l’iniziativa dell’azione; l’autorità giudicante interveniva solo su impulso di parte (nemo iudex sine actore). L’azione, dunque, rappresentava non solo uno strumento processuale, ma anche una manifestazione concreta della titolarità di un diritto soggettivo. Nel diritto romano, l’attività del magistrato si fondava sull’interpretazione e sull’applicazione della norma generale e astratta alla fattispecie concreta. La norma, in quanto espressione dell’imperativo generale e astratti, trovava piena attuazione solo nel momento in cui veniva tradotta in comando particolare, rivolto ai litiganti. Quando la fattispecie reale non era espressamente disciplinata dalla norma vigente, il magistrato e i giuristi, dovevano ricorrere a un’operazione interpretativa più complessa. Si faceva così uso di interpretazioni estensiva o analogica:

  • estensiva , quando il significato dei vocaboli normativi veniva ampliato per ricomprendere casi simili a quelli previsti;
  • analogica , quando si cercava una volontà presunta non espressa dal legislatore, mediante l’applicazione di una norma posta per una fattispecie analoga, ma non identica. Qualora il giurista, il magistrato o il giudice avessero accertato l’assenza, all’interno dell’ordinamento giuridico romano, di norme o di principi idonei a disciplinare la fattispecie concreta — o una fattispecie ad essa quantomeno analoga —, essi erano tenuti a concludere che il comportamento umano dal quale era originata la controversia dovesse considerarsi lecito, in quanto non espressamente vietato dall’ordinamento. Al fine di ottenere un accertamento circa la liceità o l’illiceità di una condotta altrui, il cittadino romano — con esclusione, almeno in una fase iniziale, della generalità degli stranieri, i quali erano privi di tutela giuridica statale — aveva l’onere di promuovere un’azione giudiziaria. Egli doveva, pertanto, rivolgersi agli organi preposti all’amministrazione della giustizia: nella fase monarchica al rex, e in età repubblicana a un magistrato. Tale organo procedeva, avvalendosi di un iudex privatus, a un accertamento in ordine al diritto vantato dal cittadino e alla sua presunta violazione. Più precisamente, il civis disponeva della facoltà di sollecitare un accertamento giudiziale relativo alla violazione della norma di diritto oggettivo che costituiva il fondamento della sua situazione giuridica soggettiva attiva, ossia del diritto soggettivo di cui si riteneva titolare.

NASCITA DEL PROCESSO Il termine processus indica la sequenza ordinata di atti che conduce alla pronuncia del giudice, ossia alla sentenza. Il processo è sempre caratterizzato da una certa forma, che serve a garantire il controllo e la regolarità di ogni fase. Il processo sostituisce i mezzi di autotutela violenta: non è più la forza a risolvere le controversie, ma un procedimento giuridico regolato. L’attore (actor) è colui che agisce, mentre il convenuto (reus) è colui che resiste alla pretesa. La causa è il fondamento razionale della pretesa, e il processo mira a far emergere la verità dei fatti. L’atto iniziale si chiama actio, ovvero l’azione processuale: un soggetto che ritiene di avere un diritto consulta l’editto del pretore e, se vi trova le parole adatte alla sua situazione, può agire in giudizio. L’attore ha quindi un’azione in senso processuale (il diritto di ottenere una pronuncia) e, se risulta vincitore, anche un’azione in senso sostanziale (il riconoscimento del suo diritto). Chi agisce senza ragione può subire sanzioni, a tutela del corretto uso del processo. Nella storia romana possiamo identificare ben tre diversi sistemi processuali:

  1. Procedura per legis actiones( V sec a.c. - II/I sec a.c.)
    • Basata su formule verbali^ fisse.
    • Caratteristiche: solennità, ritualità verbale e gestuale, tipicità, parole immutabili.
    • Riservata ai cittadini romani.
  2. Procedura per concepta verba o per formule( IV sec a.c. - 343 d.c.)
    • Le parole si uniscono in una formula scritta nell’editto del pretore.
    • La formula diventa un modello tecnico astratto che il giudice applica al caso concreto.
    • Accessibile anche agli stranieri (peregrini).
  3. Procedura extra ordinem(17 a.c.-600)
    • Più libera e^ flessibile, usata quando non si trovava una formula adeguata.
    • Rappresenta il superamento della rigidità formale. LE DUE FASI DEL PROCESSO Sia nel processo per legis actiones sia in quello formulare, si distinguono due fasi: In iure: davanti al pretore, si impostava la controversia e a tale fine le parti dovevano pronunciare le certa verba. Era fondamentale che i litiganti prendessero parte attiva del processo, l’attore doveva citare in giudizio il convenuto, che avrebbe dovuto recarsi dal magistrato a sentire l’affermazione del diritto che aveva dato impulso al procedimento. Ad essere ammessi in giudizio nel ruolo di attore o convenuto erano solo i cittadini romani sui iuris. Il giudice te doveva constatare che i litiganti pronunciassero le frasi solenni della legge e che le battute di essi siano incompatibili ( es. io sono proprietario di x, no affermo che sono io proprietario di x), ed infine nominare un giudice privato per aprire la seconda fase del processo. Apud iudicem : questa fase è affidata da un giudice privato, che in età repubblicana era un collegio, consiste nell’esame delle dimostrazioni fornite dalle parti in causa a sostegno di ciò che si è affermato nella fase in iure. Una volta formatosi il proprio convincimento, il giudicante doveva e,amare la sententia, che poteva essere a seconda delle finalità dell’azione processuale promossa dall’attore o meramente dichiarativa, o di assoluzione, o di condanna. Il momento di passaggio è la litis contestatio, cioè la “contestazione della lite”: le parti si impegnano formalmente ad accettare la futura sentenza. La litis contestatio ha effetti vincolanti e preclusivi: dopo di essa non si può più riaprire la stessa causa. Nel processo formulare, la condanna del convenuto è sempre pecuniaria, cioè limitata al pagamento di una somma di denaro.
  • Legis actio per sacramentum in personam La legis actio per sacramentum in rem aveva ad oggetto l’affermazione solenne di un diritto reale sulla cosa controversa. Nella fase in iure consisteva in una vindicatio , cioè una rivendica, effettuata dalle parti in causa, le quali pretendevano entrambe di essere proprietarie di una cosa o di una persona sottoposta. I due litiganti si recavano dal magistrato, in iure, portando la res litigiosa, se era un bene mobile, o un simbolo di essa. Le due parti in causa dovevano, a questo punto, affermare solennemente il proprio diritto sulla cosa. Così prima l'una e poi l'altra imponevano sul bene controverso una festuca , cioè una verghetta che, spiega Gaio, anticamente simboleggiava la lancia militare e dunque l'occupatio bellica, l'antichissimo diritto di proprietà sulle cose prese al nemico (signo quodam iusti domini), e quindi pronunciavano le parole solenni: “affermo che questo schiavo è mio secondo il diritto dei Quiriti, in conformità alla condizione giuridica che gli è propria. Ecco, così come ho dichiarato, ti impongo la mia bacchetta". Entrambi i litiganti, dunque, dovevano fare la medesima affermazione solenne. Ma uno dei due poteva anche tacere, e in tal caso l'affermazione del primo e solo dichiarante veniva considerata determinante dal magistrato: il diritto di proprietà dell'unico rivendicante si dava per accertato e il giudizio non aveva ragione di proseguire. Se invece anche la controparte effettuava la sua rivendica con le stesse espressioni già riportate, la contravindicatio , di fronte a due dichiarazioni uguali, il processo doveva continuare: due diverse persone affermavano diritti uguali sulla stessa cosa e si rendeva necessario accertare chi dei due avesse vantato un diritto di cui in realtà non era titolare. Il magistrato ordinava allora ai litiganti di lasciare la cosa, poi questi si sfidavano al sacramentum. Il pretore a questo punto doveva assegnare il possesso interinale della res litigiosa a uno dei due contendenti, il quale era tenuto a offrire idonee garanzie di eventuale restituzione della cosa è dei suoi frutti. Entrambi i litiganti erano invece tenuti a presentare garanti per il pagamento della summa sacramenti, che il perdente avrebbe dovuto versare. Successivamente il magistrato passava alla nomina del giudice e che avrebbe portato a termine il processo. Una volta individuato il giudice la fase in iure si conclude con l’invito rivolto dal magistrato alle parti e agli astanti, i testimoni, affinché tenessero amente la pronuncia di certa Verba e ciò che era stato svolto al cospetto del magistrato e riferissero poi al giudice gli esatti termini della controversia. Sulla fase apud iudicem delle antiche azioni di legge sappiamo poco. La procedura della legis actio sacramento in personam risulta più semplice rispetto a quella in rem e inoltre i ruoli delle parti in causa e risultavano ben distinti. Non abbiamo però la descrizione della struttura in quanto è illeggibile. Siamo a conoscenza di alcune differenze con quella in rem. Colui che dava impulso al procedimento si affermava creditore del convenuto, quest’ultimo poteva ammettere tale circostanza o negarla. L’attore si rivolgeva perciò al reus pronunciando questa frase stereotipata in cui poteva cambiare solo l’importo o l’oggetto dell’obbligo del convenuto asserito dall’attore. Vi è una netta distinzione tra il ruolo dell’attore che si affermava creditore, e il ruolo del convenuto, che negava di essere debitore. L’onere probatorio spetta all’attore che al compito di dimostrare le proprie asserzioni il convenuto poteva anche restare inerte, dal momento che l’ipotesi di insoddisfacente dimostrazione da parte dell’attore e gli sarebbe stato assolto. Caratteristiche processo per legis actiones:
  • Solennità
  • Ritualità verbale e gestuale
  • Tipicità
  • Parole fisse e immutabili

LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVEAE POSTULATIONES.

Stando alle XII tavole, questa legis actio consiste nel fatto di poter agire con una richiesta di giudice o di arbitro. Questo ci fa capire che questa è una legis actio in personam, perché vale in relazione ad un’altra persona, ovvero il debitore. Si tratta di una procedura nata dopo la legis actio sacramento perché:

  • Ha caratteri laici, meno solenni e una maggiore celerità. Infatti, non c’è più la formula sacramentale e il rito diventa sempre meno solenne e religioso. Il formalismo consiste solo nel fatto di andare davanti al giudice.
  • È una procedura causale, perché nella fase in iure viene indicata la fonte del credito, che deve essere provata. Questa legis actio poteva essere esperita solo in determinati casi:
  • Stando alle XII tavole, si poteva usare se il credito deriva da sponsio (contratto per ius civile).
  • Per divisioni successorie, con la lex licinia
  • Per la divisione di cose comuni (tra codomini). FASE IN IURE, cioè davanti al magistrato:
  1. L’attore dichiara le proprie ragioni, cioè che il debitore gli deve dare un tot (1000 sesterzi), che derivano dalla sponsio. Il creditore chiede poi al debitore se conferma o nega: se il debitore conferma e paga, non ci sono problemi, se il debitore nega, si va al processo.
  2. A questo punto il creditore chiede al magistrato di prendere un giudice o arbitro che effettuerà le valutazioni economiche necessarie per effettuare la divisione. Questa legis actio era molto più facile rispetto alla legis actio sacramento, perché il perdente non perdeva soldi. LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM È la legis actio più semplice e più recente, che risale al III secolo a.C. con la LEX SILLIA, per l'accertamento di crediti di somme di denaro determinate; venne estesa, da una LEX CALPURNIA dello stesso periodo, ai crediti di cose determinate. Condictione deriva da condicere che significa intimare, questa legis è quindi detta anche legis actio per intimazione, o per appuntamento. La procedura per condictionem si distingue dalla l.a. per iudicis arbitrive postulationem per la mancanza della menzione dell’atto (causa) che aveva originato l’obbligazione dal momento che l’oggetto dell’obbligazione risultava già nella formula dell’azione. FASE IN IURE: L'attore afferma con parole solenni l'esistenza del suo credito e il suo ammontare!
  • Se il convenuto nega, l'attore lo invita a ripresentarsi dopo 30 giorni dal magistrato per farsi assegnare un giudice
  • Se dopo 30 giorni il convenuto non ha pagato, le parti si presentano davanti al magistrato che nomina il giudice privato. FASE APUD IUDICEM: Il giudice deve verificare l'esistenza del credito, con ampia discrezionalità nel poter individuare la fonte dell'obbligazione, e se l'ammontare richiesto è quello corretto. I vantaggi offerti della nuova procedura consistevano:
  1. Nella possibilità di evitare il sacramento umma
  2. Nell’astrattezza della pretesa affermata in iure dall’attore
  3. E dall’intervallo di 30 giorni per consentire alle parti di raggiungere un accordo LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM La legis actio per manus iniectionem è contemporanea alla legis actio sacramentum in rem. Gaio racconta che, nel caso di un debitore condannato siccome la condanna è sempre pecuniaria, il debitore ha 30 giorni per pagare. Il creditore, quindi, ha un'aspettativa di 30 giorni nei quali deve aspettare il pagamento. Se il debitore non paga, il creditore è autorizzato a svolgere contro dilui la manus iniectio.

Questa intensificazione dei rapporti internazionali mette in luce l’inadeguatezza delle legis actiones, incapaci di offrire un modello processuale utilizzabile anche con i peregrini. Parallelamente, nel corso del III secolo a.C. si verifica una rilevante trasformazione culturale: la scrittura , inizialmente riservata a ristretti gruppi sociali, si diffonde con maggiore ampiezza, favorita dall’istituzione delle prime scuole pubbliche e dalla produzione letteraria in lingua latina. Il passaggio da una cultura orale a una cultura scritta incide direttamente sulla struttura del pensiero giuridico, poiché la scrittura consente l’elaborazione di forme astratte, la stabilizzazione dei concetti e la possibilità di predisporre formule applicabili a casi tipizzati. Questa evoluzione culturale costituisce il presupposto indispensabile del processo formulare, che è infatti un processo fondato su testi scritti, razionali e adattabili. All’interno di questa realtà in trasformazione, anche l’assetto istituzionale della Repubblica favorisce lo sviluppo di un nuovo modello processuale. Il potere, non più concentrato in un unico sovrano, è affidato a magistrati dotati di imperium, potere supremo ma temporalmente limitato e soggetto a controbilanciamenti come l’intercessio e la provocatio ad populum. L’imperium viene progressivamente ripartito in varie sfere di competenza, chiamate province, tra le quali assume particolare rilievo quella denominata iuris dictio, ossia il potere di dichiarare quale norma giuridica debba essere applicata nel caso concreto. L’esercizio della iuris dictio viene attribuito a un magistrato specifico, il pretore , nelle sue diverse articolazioni: il pretore urbano, competente per le controversie tra cittadini romani, e dal 242 a.C. il pretore peregrino, istituito per dirimere le controversie tra cittadini e stranieri o tra stranieri. Quest’ultimo assume un ruolo determinante nel processo di superamento delle legis actiones, poiché deve disporre di strumenti idonei a regolare rapporti che coinvolgono soggetti privi dello status civitatis. PROCESSO FORMULARE O PER CONCETTA VERBA Il processo formulare fu definito così poiché implica l’uso delle formule edittali, le formule delle azioni previste nell’editto pretorio. Il vocabolo formula assume un un duplice significato: da un lato indica lo schema astratto dell’azione, dall’altro il contenuto dell’atto scritto che in concreto concludeva la fase in iure, ossia frasi, le cui parole il magistrato , d’accordo con le parti, poteva combinare e precisare nel modo più opportuno (concepta verba). Il processo formulare si diffuse dal III sec. a.c., ma inizialmente riguardò soltanto le liti con e tra stranieri; successivamente divenne applicabile per le controversie tra cittadini. Perciò la coesistenza tra il processo per legis actio e la processo formulare durò due secoli. Per dare impulso al processo era necessario che l’interessato:

  1. Comunicasse l’azione esperita alla persona che intendeva citare in giudizio
  2. Compisse l’atto privato e non solenne della vocatio in ius, cioè la citazione in giudizio, denuntiatio litis Il convenuto poteva:
  3. Offrire un vindex, garante solvibile
  4. Effettuare personalmente tramite stipulatio, una promessa stragiudiziale di pagamento di una penale per l’ipotesi di una sua mancata comparizione Le parti processuali. Qualora due o più persone risultassero accomunate dal medesimo interesse e concorressero perciò la posizione di parte attrice o convenuta era loro consentito agire congiuntamente nel litisconsorzio attivo o passivo. FASE IN IURE Affinché il procedimento in iure inizi, occorreva la comparizione di delle parti, o dei loro sostituti. Entrambe le parti in causa dovevano necessariamente partecipare e collaborar e alla concepito

verborum, cioè all’elaborazione dello iudicium , atto scritto contenente l’inquadramento giuridico della lite, che costituiva il risultato di una sorta di accordo tra le parti e il magistrato. Tale accordo era coincidente con la litis contestatio , che concludeva la fase in iure. Al fine di evitare che il processo si bloccasse in caso di inerzia del convenuto, nelle procedure formulari i pretori inserirono nei loro editti una serie di sanzioni atte a svolgere una funzione deterrente nei confronti dell’indifensio. Una volta presentatisi i contendenti in iure il primo atto era una edictio actionis : l’attore doveva enunciare con precisione la propria pretesa specificare i fatti su cui fondare la richiesta indicare l’azione processuale esercitata scegliendo nell’albo pretorio la formula più idonea. Dopo l’edictio actionis aveva luogo il contraddittorio fra le parti, che aveva la funzione di chiarire i fatti controversi tra le parti e di far emergere i punti fondamentali per la elaborazione della formula dello iudicium. In questa fase i litiganti potevano discutere liberamente, il magistrato esercita la sua causae cognitio, cioè il controllo. Denegatio actionis: Il magistrato, in seguito, con un suo provvedimento discrezionale poteva “negare l’azione” qualora ritenesse l’azione:

  1. Improcedibilità sul piano formale
  2. Manifestamente infondata o iniqua
  3. Inutile, confessione da parte del convenuto Escluse queste ipotesi eccezionali, dopo il contraddittorio tra le parti si verificava la litis contestatio, che concludeva il procedimento in iure. Prima di procedere con la stesura dello iudicium nelle actiones in rem, era necessario fornire garanzie. Il convenuto non soltanto si impegnava a pagare all’attore la somma di denaro cui il giudice lo avesse eventualmente condannato ma anche a promettere di aderire alla litis contestatio e di arenarsi da qualsiasi comportamento doloso. La litis contestatio nel processo formulare coincideva col momento in cui il magistrato dava lettura dello iudicium, cioè l’atto scritto in cui si riassumeva l’inquadramento giuridico della controversia, e le parti lo accettavano. Secondo quanto apprendiamo da Gaio era necessario che ogni iudicium si componesse di alcune parti tipiche:
  4. La datio iudicis
  5. La demonstratio
  6. La intentio
  7. La condemnatio e/o adiudicatio La datio iudicis consisteva nella nomina del giudice o dei recuperatores, potevano essere suggerito sia dalla parte e sia dal magistrato. Con la demonstratio si esponeva il fatto, ovvero il rapporto giuridico su cui si era accesa la controversia, essa non constituiva una parte essenziale dello iudicium ma qualora fosse inserita precedeva l’intentio. L’intentio era parte della formula in cui l’ attore racchiudeva là proprio pretesa nei confronti del convenuto, esponendo il fondamento giuridico dell’ azione. La intentio non poteva mancare nello iudicium Essa poteva essere:
  8. Certa: in genere nelle actiones in rem, perché certo era di regola l’oggetto del diritto vantato dall’attore, e nelle actiones in personam civili relative ad obbligazioni del convenuto di dare una cosa determinata o una somma di denaro. Per l’attore formulare un intentio certa è imprudente perché rischiava di incorrere in un eccesso di richiesta che nella intentio incerta non avviene.
  9. Incerta: quando spettava al giudicante quantificare la somma, o in generale accertare l’estensione del diritto affermato dall’attore. Quando l’intentio era incerta era generica e quindi era preceduta da una demonstratio.

Un altra parte non essenziale della formula era la premessa, che poteva essere o a favore del convenuto o a favore dell’attore. Una volta accettato lo iudicium dalle parti, queste erano vincolate dal suo contenuto. Le conseguenze della litis contestatio erano tre:

  1. Effetti conservativi La litis contestatio rendeva lo iudicium immodificabile e irretrattabile non solo dalla volontà delle parti, ma anche da fatti sopravvenuti. I termini della controversia rimanevano cristallizzati, tale effetto implicava l’irrilevanza di eventi successivi , per cui la pretesa vantata dall’attore andava accertata con riferimento esclusivo al momento della litis contestatio.
  2. Effetti modificativi L’obbligo per entrambe le parti processuali di subire le conseguenze della sentenza che avrebbe messo il giudice alla fine della fase apud iudicium.
  3. Effetti estintivi Con la litis contestatio si estingue l’obbligazione originaria di nasci una obbligazione del convenuto di subire la sentenza del giudice. Inoltre non era consentito, dopo la litis contestatio, un secondo processo sullo stesso a fare. Entro 18 mesi dalla litis contestatio la fase apud iudicium doveva concludersi, decorsi questi termini senza che la sentenza fosse stata emanata, si verificava la mors litis. Molti dubbi sul significato della mors litis, non sembra credibile che si verificasse un avere propria estinzione del processo, sembra più verosimile che che si intendesse una mera “perenzione d’istanza”, consentendosi all’attore di chiedere lo stesso magistrato che aveva mandato la formula il suo successore una reiterazione una conferma dello iudicium. FASE APUD IUDICIUM Abbiamo poche informazioni a riguardo, forse perché non era rigida quanto la fase in iure, infatti non era indispensabile la presenza di entrambe le parti. Il compito fondamentale del giudice era quello di esaminare le prove addotte dalle parti in ordine ai fatti e rapporti giuridici pensionati nello iudicium. Non vi era gerarchia tra le prove processuali, o una regola precisa sulla loro ammissibilità ed efficacia. Dal momento che il giudice non era obbligato a motivare la sentenza, la sua discrezionalità nella valutazione delle prove era davvero molto ampia. L’onere probatorio grava su chi afferma, non su chi nega, pertanto spettava all’attore fornire una convincente dimostrazione di quanto rappresentato nell’intenzione, mentre il convenuto non era tenuto a provare nulla se non per l’eccezione inserite nella formula. Una volta formatosi un convincimento, il giudice doveva elaborare la sentenza e quindi proclamarla. Soltanto in via di eccezione era consentito al giudice rifiutarsi di addivenire a sentenza, mediante giuramento e li poteva affermare di dinanzi al magistrato che la questione non gli era chiara, si provvedeva quindi alla sostituzione dello iudex. Nel formulare la sentenza il giudice era posto di fronte all’alternativa si condannare o assolvere il convenuto, non gli era invece consentito condannare l’attore, a meno che non fosse stata inserita la clausola dello iudicium contrarium, la quale consentiva al giudice di infliggere una condanna pecuniaria all’attore, in favore del convenuto assolto. Se il giudice emana una sentenza di condanna, questa era necessariamente pecuniaria. Nella indicazione della somma condannata al convenuto il giudice doveva strettamente attenersi alle istruzioni ricevute nello iudicium. La sentenza del giudice aveva generalmente forma scritta, la sentenza era verità assoluta e perciò non erano ammessi ulteriori gradi di giudizio, inoltre la sentenza era il revocabile dallo iudex.

Risultava possibile contestare la sentenza soltanto chiedendo un accertamento circa la responsabilità del giudice per dolo o per interessi privati in atti d’ufficio. In caso di condanna la sentenza determinava la nascita di un rapporto obbligatorio intercorrente tra l’attore vittorioso e il convenuto soccombente, quest’ultimo era tenuto a pagare al primo l’ammontare della condemnatio e questa obbligazione veniva tutelata mediante l’actio iudicati. Conseguenza della sentenza era la res iudicata, escludeva che taluno tentasse di ottenere lo stesso risultato ma esercitando un’azione differente, oppure che chiedesse una cosa diversa fondando la propria pretesa sul medesimo presupposto giuridico. Qualora il convenuto soccombente non pagasse spontaneamente, l’attore era tenuto 30 giorni dopo la pronuncia della sentenza prima di dare inizio al procedimento che avrebbe trasformato la sentenza in un titolo esecutivo, legittimante l’esecuzione forzata. L’attore poteva quindi esercitare una nuova azione di accertamento, l’actio iudicati. Nel corso del processo conseguente all’esercizio di tale azione, il convenuto poteva o ammettere le buone ragioni dell’attore mediante una confessione o il semplice silenzio, oppure asserire l’invalidità della sentenza, o ancora affermare di aver pagato all’attore la somma. Se l’opposizione del convenuto risultava fondata la sentenza veniva dichiarata nulla, oppure veniva solo tu sei il giudice accertava l’avvenuto pagamento della somma; ma se le contestazioni venivano respinte e la validità della sentenza risultava confermata il convenuto era condannato al doppio dell’importo originario della somma. Una volta conclusa la procedura dell’ actio iudicati in senso favorevole all’attore, quest’ultimo aveva finalmente facoltà di fare valere l’obligatio iudicati, ovvero chiedere al magistrato di dare inizio all’esecuzione forzata. LE AZIONI E LA LORO CLASSIFICAZIONE NELLA PROCEDURA FORMULARE Il termine actio significava ogni attività svolta dall'attore per promuovere e portare avanti il processo, nonché il potere di compiere tali atti. Habere actionem, avere l'azione, era appunto l'espressione usata dai giuristi romani al fine di indicare il potere di esercitare l'azione e di svolgere le relative attività processuali, riconosciuto alla persona titolare di specifiche situazioni, di fatto e di diritto. Mentre ciascuna legis actio coincideva con una procedura tipica, nel processo formulare ogni azione formulare risultava specificamente intesa alla tutela di una determinata situazione giuridica, indicata dalla formula. Tutte le azioni erano elencate nell' editto del magistrato e ciascuna di esse risultava collegata allo schema formulare. Questo era il principio propriamente romano della tipicità delle azioni. Il fondamento delle azioni poteva essere lo ius civile o lo ius honorarium. ACTIONES IN REM, IN PERSONAM E MISTE Le azioni in rem erano rivolte alla tutela dei diritti reali e servivano a far valere la potestà dell’attore sulla cosa, opponibile erga omnes. La loro formula era costruita in modo da accertare se la cosa appartenesse all’attore e, in caso affermativo, permettere la condanna del convenuto. Erano dunque azioni caratterizzate da un contenuto assoluto, perché non miravano a far valere un obbligo personale, ma un diritto che si imponeva nei confronti di chiunque interferisse con la sfera giuridica del titolare. Le azioni in personam tutelavano invece i diritti di credito. Venivano esercitate contro un soggetto determinato che, per contratto o per altro fatto, era obbligato a una prestazione. Qui il giudice non accertava la titolarità di una cosa, ma valutava se il convenuto fosse tenuto a dare o fare qualcosa in base al vincolo obbligatorio. Si trattava quindi di azioni relative, dirette solo contro un debitore determinato. Accanto a queste due categorie la giurisprudenza riconobbe una serie di azioni miste, nelle quali convivevano aspetti reali e personali. Le azioni divisorie ne sono un esempio classico, perché miravano allo scioglimento di una comunione o di un’eredità, con attribuzioni reali ma anche eventuali conguagli di natura obbligatoria. Anche le azioni noxali erano considerate miste, poiché

In mancanza di uno di questi requisiti, il giudizio non era considerato legittimo secondo la legge Giulia. AZIONI DI STRETTO DIRITTO, DI BUONA FEDE E ARBITRARIE Le azioni di stretto diritto erano tipicamente azioni in personam in cui l’obbligo del convenuto era definito in modo preciso nella formula. Il giudice non aveva margine di discrezionalità e doveva limitarsi ad accertare la sussistenza dell’obbligazione così come era stata descritta. La formula poteva persino indicare l’importo della condanna, lasciando al giudice un ruolo puramente applicativo. Le azioni di buona fede, al contrario, attribuivano al giudice un ampio margine di valutazione. La decisione doveva essere presa secondo il criterio della bona fides, e quindi tenendo conto dell’equità, della correttezza e degli usi. Nell’ambito di tali azioni si sviluppò la distinzione tra interesse positivo e interesse negativo: il primo serviva a valutare quale sarebbe stata la situazione dell’attore se l’obbligazione fosse stata adempiuta, includendo sia le perdite subite sia il mancato guadagno; il secondo, invece, veniva utilizzato soprattutto nei casi di dolo in contrahendo e mirava a riportare il soggetto nella situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto. Una sottospecie delle azioni di buona fede era costituita dalle actiones in bono et aequum conceptae, nelle quali la formula attribuiva espressamente al giudice il potere di determinare la condanna secondo equità, senza vincoli predeterminati. Infine esistevano le azioni arbitrarie, nelle quali il giudice poteva ordinare al convenuto di restituire la cosa o di porre rimedio al comportamento illecito prima di essere condannato al pagamento della somma pecuniaria. Se il convenuto ottemperava all’ordine del giudice, evitava la condanna; se non lo faceva, veniva condannato sulla base della valutazione del danno formulata dal giudicante, spesso anche in modo severo. LA COGNITIO EXTRA ORDINEM La cognitio extra ordinem rappresenta la forma di giurisdizione che, a partire dall’età del Principato, si affianca e progressivamente sostituisce il sistema classico del processo formulare. Essa nasce come procedura “straordinaria”, cioè non incardinata nello schema rigido in iure/ apud iudicem, e caratterizzata da una forte concentrazione dei poteri giudiziari nelle mani del funzionario pubblico. Con l’evoluzione dell’apparato imperiale, diventerà la procedura prevalente nell’età tardo-classica e dominata. Durante la repubblica e la prima età augustea il processo formulare rimane il procedimento ordinario, fondato sulla collaborazione tra il magistrato e il giudice privato (iudex privatus). Tuttavia:

  • la crescente complessità dell’amministrazione imperiale,
  • la necessità di una giustizia più rapida e centralizzata,
  • l’espansione delle competenze dell’imperatore e dei suoi funzionari, favorirono la diffusione di procedimenti decisionali “fuori d’ordine” (extra ordinem), inizialmente concessi per particolari categorie di controversie (petizioni al principe, cause fiscali, questioni di interesse pubblico o militare). Con il III secolo d.C., la cognitio extra ordinem si stabilizza come procedura unica e generale, soppiantando la giustizia privata. Caratteri peculiari: a) Monocriticità del giudizio A differenza del processo formulare, il procedimento non è più diviso in due fasi. Il giudice pubblico (governatore provinciale, praefectus urbi, prefetti del pretorio, o funzionari imperiali) gestisce tutto il processo: dall’ammissione della domanda alla decisione finale. b) Professionalizzazione del giudice Il giudice non è più un privato cittadino, ma un funzionario dello Stato, responsabile dell’istruttoria e della sentenza.

Ciò contribuisce all’uniformità delle decisioni e alla subordinazione dell’attività giudiziaria all’amministrazione imperiale. c) Predominio dell’istruttoria pubblica La fase dell’istruzione è gestita direttamente dal magistrato: raccolta delle prove, interrogatori, ammissione dei testimoni, ordine di esibizione dei documenti, poteri coercitivi verso le parti. La ricerca della verità assume un carattere inquisitorio, seppur non esclusivo, poiché le parti continuano ad avere un ruolo attivo. d) Flessibilità procedimentale La cognitio non è vincolata a formulæ rigide. Il giudice dispone di un’ampia discrezionalità: può modellare l’istruttoria secondo le necessità del caso, può concedere rimedi non previsti dalle azioni civili classiche, può applicare equità (aequitas) e direttive imperiali. Questo favorisce un processo più dinamico e adattabile.