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Diritto Romano Privato, Sintesi del corso di Diritto Romano

Sintesi del diritto privato romano, completo di eventuali esempi

Tipologia: Sintesi del corso

2025/2026

Caricato il 13/04/2026

mariacicala07
mariacicala07 🇮🇹

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Diritto Privato
Il Processo Civile, Processo per Legis Actiones, Processo per Formulas e Cognitio
Extra Ordinem
PROCESSO CIVILE
Un rapporto giuridico è una relazione sociale rilevante doppiamente perché si compone
di due soggetti: un soggetto attivo, il titolare del diritto, ed un soggetto passivo, colui che
deve adempiere per la soddisfazione del diritto del soggetto attivo. Generalmente la
realizzazione del diritto del soggetto attivo è una realizzazione che avviene in modo pacifico.
Che cosa accade se il soggetto passivo minaccia la lesione del diritto?
- RIMETTERE AL SINGOLO LA COMPOSIZIONE DEL CONFLITTO: il cosiddetto
esercizio arbitrario (composizione arbitraria dei conflitti)
oppure
- INTERVIENE L’ORDINAMENTO a mezzo dei suoi organi istituzionali :
composizione autoritativa dei conflitti
Più andiamo indietro nel tempo più la composizione dei conflitti è rimessa all’iniziativa del
privato, quindi il soggetto attivo del rapporto giuridico .Questi vede il suo diritto violato (da
parte del soggetto passivo) e gode dell'iniziativa della riparazione, un potere discrezionale
.Tuttavia già a partire dall’età monarchica entra in gioco l’ordinamento, un ordinamento
primitivo che durante i primordi dell'esperienza giuridica è caratterizzato da una commistione
tra IUS e FAS, dove un fenomeno giuridico nel senso proprio del termine non c'è.
Se per la repressione criminale, abbiamo visto che durante l'epoca monarchica è raro che la
comunità intervenga, per quanto riguarda il campo civilistico, già abbiamo un primo rito
processuale. Questo perché, se lo scopo di una comunità è quello di salvaguardare gli
equilibri istituzionali e sociali, è chiaro che non è possibile conferire al singolo la possibilità di
farsi giustizia da solo. L’autodifesa viene qualificata con un decretum, sotto Marco Aurelio,
come crimen.
Dunque, è necessario ricorrere agli organi istituzionali per la soddisfazione del diritto
soggettivo. Allora, già a partire dall'età monarchica, abbiamo una prima forma di processo.
- PROCESSO PER LEGIS ACTIONES, che caratterizza l'età monarchica e parte
dell'età repubblicana.
- PROCESSO PER FORMULAS che riscontriamo nel cuore dell'età repubblicana
- PROCESSO DELLA COGNITIO EXTRA ORDINEM : Affiancherà per molto tempo la
procedura formulare, prima di soppiantarla definitivamente diventando l’unico sistema
processuale dopo il 342.
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Diritto Privato

● Il Processo Civile, Processo per Legis Actiones, Processo per Formulas e Cognitio Extra Ordinem

PROCESSO CIVILE

Un rapporto giuridico è una re lazione sociale rilevante doppiamente perché si compone di due soggetti: un soggetto attivo, il titolare del diritto, ed un soggetto passivo, colui che deve adempiere per la soddisfazione del diritto del soggetto attivo. Generalmente la realizzazione del diritto del soggetto attivo è una realizzazione che avviene in modo pacifico.

Che cosa accade se il soggetto passivo minaccia la lesione del diritto?

  • RIMETTERE AL SINGOLO LA COMPOSIZIONE DEL CONFLITTO: il cosiddetto esercizio arbitrario (composizione arbitraria dei conflitti)

oppure

  • INTERVIENE L’ORDINAMENTO a mezzo dei suoi organi istituzionali : composizione autoritativa dei conflitti

Più andiamo indietro nel tempo più la composizione dei conflitti è rimessa all’iniziativa del privato, quindi il soggetto attivo del rapporto giuridico .Questi vede il suo diritto violato (da parte del soggetto passivo) e gode dell'iniziativa della riparazione, un potere discrezionale .Tuttavia già a partire dall’età monarchica entra in gioco l’ordinamento, un ordinamento primitivo che durante i primordi dell'esperienza giuridica è caratterizzato da una commistione tra IUS e FAS, dove un fenomeno giuridico nel senso proprio del termine non c'è.

Se per la repressione criminale, abbiamo visto che durante l'epoca monarchica è raro che la comunità intervenga, per quanto riguarda il campo civilistico, già abbiamo un primo rito processuale. Questo perché, se lo scopo di una comunità è quello di salvaguardare gli equilibri istituzionali e sociali, è chiaro che non è possibile conferire al singolo la possibilità di farsi giustizia da solo. L’autodifesa viene qualificata con un decretum, sotto Marco Aurelio, come crimen.

Dunque, è necessario ricorrere agli organi istituzionali per la soddisfazione del diritto soggettivo. Allora, già a partire dall'età monarchica, abbiamo una prima forma di processo.

  • PROCESSO PER LEGIS ACTIONES, che caratterizza l'età monarchica e parte dell'età repubblicana.
  • PROCESSO PER FORMULAS che riscontriamo nel cuore dell'età repubblicana
  • PROCESSO DELLA COGNITIO EXTRA ORDINEM : Affiancherà per molto tempo la procedura formulare, prima di soppiantarla definitivamente diventando l’unico sistema processuale dopo il 342.

PROCESSO PER LEGIS ACTIONES

Innanzitutto si parla di actiones agere per intendere l’ esercizio un potere di azione (definiamo l'azione, la dichiarazione solenne del proprio diritto ,effettuata dinanzi al magistrato; il potere di azione è il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti)

In realtà, in origine, si parlava generalmente di actiones, non di legis actiones; poiché però le actiones caratterizzarono anche il processo per formulas, gli storici ed i giuristi vollero distinguere le actiones del primo rito, dalle actiones della seconda vicenda processualistica. Si parla di legis actiones, con riferimento alla fonte che conteneva questo diritto, le 12 tavole.

I protagonisti del rapporto sono:

  • il soggetto attivo che, in ambito processualistico, assume il nome di ATTORE. L’attore è colui che intraprende un'azione, colui che intende tutelare il proprio diritto a fronte di una minaccia reale o potenziale da parte del soggetto passivo.
  • il soggetto passivo , denominato CONVENUTO , colui che è convenuto in giudizio, che è trascinato in giudizio.

È la procedura più antica, caratterizzata da un rigido formalismo. È un processo che risente della commistione tra lo ius e il fas, per cui si tratta, in realtà, di un rito processuale solenne, sacramentale infatti viene anche definito processo per “CERTA VERBA”, parole certe, cioè parole determinate e gesti fissi immodificabili e ben precisi. Queste parole e questi gesti, simbolicamente, rappresentavano le pretese delle parti in causa. Prevede due fasi:

Da un punto di vista propriamente strutturale, il processo per legis actiones è un processo bifasico, quindi si suddivide in due fasi:

· FASE IN IURE , presieduta dal magistrato (che durante l'età delle origini era il dittatore e durante l'età repubblicana il pretore): si tratta di una fase finalizzata alla impostazione della controversia, sia in termini di fatto che in termini di diritto (capire che cosa è accaduto, comprendere quale sia la pretesa dell'attore, qual sia la resistenza del convenuto)

Le parti pronunciavano le dichiarazioni solenni

IL PRETORE VERIFICAVA SE PAROLE E GESTI FOSSERO STATI ESPERITI CORRETTAMENTE

Il processo comincia con una citazione in giudizio ( LA IUS VOCATIO): l’attore invita il convenuto a comparire in giudizio dinanzi al pretore. Se il convenuto non adempie alle pretese dell’attore, l’attore ha la possibilità di costringerlo fisicamente con la LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM , un trascinamento dinanzi al magistrato.

LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM : è un'azione dichiarativa a carattere generale che può essere esperita in relazione a qualunque pretesa dell'attore.

Si caratterizza per il sacramentum, un giuramento solenne : l’ attore sfida il convenuto a pronunciare un giuramento, imponendogli il pagamento di una somma di denaro o di un certo numero di capi di bestiame nel caso in cui risultasse il suo torto. A questo punto si profilano due possibilità:

  • Il convenuto può rifiutarsi di giurare se a quel punto il torto era implicitamente riconosciuto.
  • i due contendenti si sfidavano e ciascuno effettuava questo giuramento solenne (l'attore del proprio diritto, il convenuto del fatto che il diritto dell'attore non era stato violato)

Si declina in modo differente a seconda se si tratti di:

  • LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN REM : l’ attore vanta un diritto assoluto
  • LEGIS ACTIO PER SACRAMENTUM IN PERSONAM : vanta un diritto relativo.

· AZIONE ESECUTIVA non è una dichiarazione finalizzata alla dichiarazione di un diritto; la dichiarazione è già avvenuta, non c'è un dubbio giuridico. Il diritto dell'attore è già stato accertato. Dunque, per il giudice che nella seconda fase del processo emani la sentenza, condannando il convenuto ad una somma di danaro, ma che veda questi non elargire quella somma, deve passare alla fase cosiddetta esecutiva. Rappresenta un'azione finalizzata alla pronuncia da parte del giudice della ADDICTIO , cioè la dichiarazione del convenuto in stato di servitù e rapporto con l'attore. Il convenuto non diventa uno schiavo, nel senso proprio del termine, ma l'attore ha il diritto di rivalersi sulla sua persona come fosse uno schiavo.

LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM: un’azione di legge di tipo esecutivo, non sussiste la fase in iure. Si passa direttamente alla fase in cui il giudice privato pronuncia L'ADDICTIO del convenuto, dichiarando il suo stato di servitù di fatto.

Man mano che la vita sociale andò evolvendosi, la legis actiones manifestarono un grandissimo difetto: le parti riversavano le proprie richieste in pochi, rigidi e predeterminati schemi formali. Bisognava imbrigliare la molteplicità di necessità in rigidi schemi formali, che non erano più in grado di tradurre in termini processuali le plurime istanze sociali. Di qui, la crescente insofferenza verso questo sistema procedurale vetusto. Le legis actiones vennero considerate non elastiche, cosicché si affermò una nuova procedura.

LA PROCEDURA PER FORMULAS

Se il processo per legis actiones è collocato nel cuore dello ius civile,nel cuore dell'età repubblicana si creano degli sviluppi significativi: Roma comincia in qualche modo ad allargare il bacino dei rapporti con le popolazioni straniere. Allora, se per definizione lo ius si applicava ai soli cittadini romani, il presupposto della nascita del secondo processo, il processo per formulas, è la sua applicabilità in relazione ad una plausibile controversia che insorge tra un romano ed uno straniero.

Alle origini c'era un collegio cosiddetto di recuperatores, così definiti perché avevano il compito di far riavere all’attore il suo. Questo collegio giudicava sulla base dell’accordo tra le parti : le parti stabilivano il diritto attraverso cui volevano che il giudice decidesse.

Nel 242 a.C l'esigenza inevitabile di uniformità si traduce nei fatti, nella creazione di una figura, il pretore peregrino. Questo pretore, analogamente al pretore urbano, gode dei poteri giurisdizionali, ma con una diversa competenza territoriale: il pretore urbano pratica in città; il pretore peregrino all'interno delle province.

Di conseguenza, le parti avevano la possibilità di impostare la controversia in modo molto più informale rispetto al sistema della legis che non era fruibile per soggetti diversi dai cittadini romani. Semplicemente le parti si recavano dal magistrato per impostare la controversia, dichiaravano il proprio diritto in modo informale e poi ancora; nella fase apud iudicem, si supportavano le dichiarazioni dell'attore con l’istruzione probatoria e poi ancora la fase decisoria con l'emanazione finale della sentenza.

Il processo formulare nasce come espressione di ius gentium. È un processo più snello, molto meno formale rispetto a quello delle legis actiones, ma più efficace, perché è un processo che effettivamente tutela il diritto dell'attore: prende in considerazione le resistenze del convenuto, se paragonato al processo delle legis actiones , in cui non c'era un accertamento del diritto, non c'era un'escussione probatoria.

Questo processo è detto anche processo per "CONCEPTA VERBA”, parole concordate caso per caso.

Le formule sono delle regole di giudizio concepite caso per caso.

SVOLGIMENTO

Il processo per formulas nasce con la citazione in giudizio ,la in IUS VOCATIO ,operata dall'attore nei confronti del convenuto, che se si fosse rifiutato , si sarebbe visto esperita la manus iniectio (il costringimento fisico dell'attore nei confronti del convenuto)

· FASE IN IURE :

L’attore effettua una EDITIO ACTIONIS ; quindi, espone i termini generici della sua pretesa al magistrato. Il magistrato valuta sommariamente la pretesa dell'autore e può decidere di delegare l'azione, se manifestamente infondata per motivi di forma (ad esempio, l'attore non ha citato in giudizio il convenuto) oppure per motivi attinenti alla sostanza della pretesa dell'attore. Questo procedimento prende il nome di POSTULATIO ACTIONIS

  1. Pars pro actore : è la parte della formula in cui si ipotizza che siano fondati gli argomenti addotti dall’attore e si chiede al giudice di emettere un provvedimento di condanna.
  2. Pars pro-reo : è la parte a favore del convenuto, si ipotizza la ragione del convenuto e si invita ad assolverlo.
  3. Iussum iudicandi : l’ordine di giudicare. Il giudice viene investito del potere di decidere e di emanare la sentenza.

Dal punto di vista strutturale è possibile individuare altri 4 elementi, due necessari (intentio e condemnatio) e due possibili (demonstratio e adiudicatio).

L’INTENTIO è la dichiarazione del diritto vantato dall'attore. L'attore espone qual è la sua pretesa; essa poteva essere certa, ben determinata o incerta. L'intentio certa va ad indicare con precisione i termini della questione; mentre l’ intentio incerta si caratterizza per un senso di indeterminatezza, viene indicata la pretesa nei suoi punti generici, ma questa dichiarazione non è supportata da un fatto specifico.

La CONDEMNATIO era la parte della formula nella quale si conferiva al giudice il potere di assolvere o di condannare: poteva essere certa, cioè si indicava anche la somma precisa della condanna, o incerta, si lasciava al giudice il compito di stabilire la somma.

Una formula carente di questi elementi è una formula priva di consistenza giuridica, invalida dal punto di vista sia formale che sostanziale. Gli elementi invece accidentali della formula sono:

la DEMONSTRATIO ( nel caso di una intentio incerta) supporta una intentio incerta attraverso l'allegazione dei fatti.

TAXATIO per il caso di comdemnatio incerta. Non è stato ancora individuato l'importo a cui il convenuto dovrà essere condannato e di conseguenza ,la taxatio fissa l'importo massimo pecuniario per la condanna del convenuto.

L’ ADIUTICATIO , aggiudicazione, era la parte della formula con la quale si attribuiva al giudice il potere di assegnare determinati beni e determinate cose. Era inserita nei giudizi divisori, di divisione della cosa comune provvisorimente tra le parti

la PRESCRIPTIO : utile nei casi in cui c'erano più controversie tra le stesse parti del processo e di conseguenza si delimitava la possibilità di procedere solo per una questione, rimandando quindi ad un futuro processo la risoluzione delle altre controversie.

COGNITIO EXTRA ORDINEM

Nel 17 a.C Augusto emana la LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM, la quale abolisce le legis actiones. Il processo per formula nelle sue caratteristiche essenziali resta il medesimo, ma avanza una nuova tipologia di processo : la cognitio extra ordinem.

Con l’affermarsi del principato abbiamo sicuramente un mutamento dell’assetto costituzionale, ma anche un mutamento del diritto privato e degli strumenti di tutela.

L’assolutismo imperiale sul piano legislativo determinò la sostituzione di tutte le pregresse forme di produzione con l’unicità dell’unica fonte imperiale, sul piano processuale si addiviene ad una pubblicazione del processo civile. Il processo viene a configurarsi come un processo pubblico a tutti gli effetti.

Il processo civile viene attratto e scivola nella scena pubblicistica, dove sappiamo esserci il processo criminale: ciò accade perché la sentenza è emanata dal potere pubblico, non c’è più il giudice privato. La potestà giurisdizionale si bipartisce tra il tribunale del Principe e dei suoi funzionari imperiali ed il tribunale senatorio, quantomeno nell'età del Principato.

Il processo rimane privato perché lo mette in moto il singolo privato ed erano dedotti interessi privati, ma il compito di decidere la lite e il provvedimento decisorio è assunto ora dal potere imperiale, l’organo pubblico.

Questo nuovo tipo di giudizio è così chiamato perché cognitio vuol dire conoscenza (indica l’accertamento dei fatti e il riscontro della loro rilevanza giuridica), extra ordinem indica che si tratta di una procedura straordinaria , nasce fuori dall’ordinaria prassi giudiziaria.

Extra ordinem indica un distacco dai principi e dai caratteri della precedente procedura. Inizialmente veniva utilizzata quando i cittadini chiedevano un riesame della causa o quando preferivano rivolgersi al potere imperiale. Dal II secolo d.C inizia quindi ad assumere un’importanza tale da soppiantare le decisioni del processo formulare.

Esistono tre momenti fondamentali:

  1. EVOCATIO: convocazione giudiziaria. La vocatio, la citazione non è più atto di parte, ma è un atto che prevede la diretta partecipazione del funzionario imperiale ed assume il nome di EVOCATIO: sarà il funzionario imperiale ad invitare il convenuto a comparire in udienza. Sarebbe stato possibile procedere, pur in assenza del convenuto.
  2. CAUSA CONIECTIO : Non è altro che la trattazione della causa.

Prevedeva momenti:

  • litis contestatio , in cui si esplicitano le pretese delle parti
  • la medium litis, l’udienza dibattimentale, cioè lo scontro tra la pretesa dell’attore
  • la narratio
  • la contradictio, la difesa del convenuto
  • udienza finale , in cui le parti chiudevano il dibattimento

3.L'ISTRUZIONE PROBATORIA per cui il funzionario imperiale procede autonomamente alla escussione delle prove. Poiché il processo è inquisitorio: il

anche eventualmente tradursi in condanna pecuniaria se non era più possibile in forma specifica.

b. esecutività ufficiale della sentenza: se un convenuto non si comporta in modo conforme ai dettati del giudice privato, emanati attraverso sentenza, non c'è più bisogno di intraprendere un'azione.

c. È impugnabile dinanzi ad un funzionario gerarchicamente superiore. Con la cognitio extra ordinem nasce l’appello, la possibilità di impugnare la sentenza dinanzi ad un organo superiore.

● Successio Mortis Causa, Testamentum e Bonorum Possessio

Carlo Falda nella sua opera “Concetti fondamentali del diritto romano” si chiedeva, “quando l’uomo scompare dalla scena del mondo, qual è la sorte dei diritti che si riannodano alla sua persona?”.

La morte di un soggetto giuridico apre nuovi scenari sul piano del diritto. Con la morte si estingue la patria potestas e si pone la questione della sorte del patrimonio del pater.

Questa espressione designa il fenomeno del sub-ingresso di un soggetto giuridico ad un altro soggetto giuridico nella titolarità dei suoi rapporti giuridici patrimoniali trasmissibili. Un nuovo titolare dei diritti si viene a collocare al posto del precedente titolare. Se scomponiamo questa definizione nei suoi elementi, possiamo individuare i soggetti coinvolti nella successione e l’oggetto della successione.

  • Il soggetto che decede, IL DE CUIUS , era il soggetto al quale faceva capo tutto il complesso dei rapporti giuridici nella cui titolarità si realizza il sub-ingresso. Decuius è una forma ellittica della forma “is de cuius hereditate agitur”, colui della cui eredità si tratta.
  • Il soggetto che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius è il successore, HERES, o, al plurale SUI. Il complesso dei rapporti giuridici- patrimoniali trasmissibili è definito "hereditas".

Se il pater avesse già nella famiglia un heres maschio, questi gli sarebbe successo inderogabilmente in morte: né il pater avrebbe potuto contestare, né l’ erede avrebbe potuto rinunciare all'eredità. Si ammetteva solo che il pater mancando un discendente maschio avrebbe potuto nominare un heres attraverso due dichiarazioni solenni dinanzi al popolo riunito in comizio, il TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS o all'esercito prima della battaglia, il TESTAMENTUM PROCINCTU.

Bisogna precisare che LA SUCCESSIO MORTIS CAUSA SI DISTINGUE IN:

  1. SUCCESSIONE UNIVERSALE (successio in universum ius): è una successione in tutti i rapporti giuridici patrimoniali trasmissibili, di cui il de cuius era titolare. È la successione di tutto il patrimonio del defunto o una quota di esso se ci sono più heredes.
  2. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE (successio in singulas res): è una successione in determinati rapporti giuridici. Era la successione che si verificava nel legato. Il legato è un’attribuzione mortis causa a titolo particolare: in sostanza il legatum consiste in un lascito di un determinato cespite ereditario, un oggetto, un fondo o un singolo diritto, un credito. Il legatario era il destinatario del legato.

SISTEMI SUCCESSORI

I Romani conobbero due diversi sistemi successori, che non sono antitetici, ma integrativi. Un sistema è disciplinato dallo ius civile, un altro disciplinato dallo ius honorarium.

Il sistema civilistico contempla due tipi fondamentali di chiamata successoria:

  1. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA , la vocatio ex testamento : è quella che si apre quando il de cuius muore lasciando testamento
  2. SUCCESSIONE INTESTATA , vocatio ab intestato : è detta anche successione legittima, che si apriva qualora il de cuius fosse morto senza aver fatto testamento, intestatus, senza aver testato, fatto testamento.
  3. Si aggiungeva un terzo tipo di successione per casi eccezionali, LA SUCCESSIONE NECESSARIA , vocatio contra testamentum : è una successione che aveva luogo eccezionalmente, andando contro la volontà del testatore. SI aveva solo in determinate ipotesi a favore di determinati soggetti, qualora ricorressero determinate situazioni.

Il sistema disciplinato dallo ius honorarium ebbe lo scopo di integrare la disciplina civilistica, mediante l’istituto del bonorum possessio , possesso para-ereditario dei beni. Il bonorum possessor non era qualificato eres, tuttavia era sostanzialmente considerato tale, heredis loco.

Anche il sistema successorio pretorio prevedeva due fondamentali tipi di chiamata successoria:

  1. BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS : è la bonorum possessio concessa dal pretore in presenza delle tavole testamentarie
  2. BONORUM POSSESSIO SINE TABULIS : un bonorum possessio concessa dal pretore in assenza delle tavole testamentarie. Gli emancipati che avessero eseguito tale bonorum possessio avrebbero dovuto restituire ai sui chiamati all'eredità il valore dei beni o i beni stessi da loro acquisiti successivamente all'emancipazione ( collatio emancipati)
  3. In casi particolari era prevista LA BONORUM POSSESSIO CONTRA TABULAS , in contrasto con le tavole testamentarie che consentì di ottenere il possesso dei beni ereditari disapplicando le disposizioni contenute nel testamento. Fu concessa a tutti liberi anche se emancipati che il testatore non avesse menzionato.

Dobbiamo distinguere:

· TESTAMENTI SPECIALI : potevano essere fatti da determinati soggetti, come i militari, o in situazioni di gravi problematiche generali.

· TESTAMENTI ORDINARI : sono i testamenti che possono essere fatti solo da cittadini aventi la capacità di testare La forma più antica di testamento ordinario è il “ TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS”, il testamento davanti ai Comizi curiati, sotto la presidenza del Pontefice massimo, il 24 marzo e il 24 maggio. Il testatore dichiarava le sue ultime volontà davanti al popolo, la comunità riunita in curie. I cittadini fungevano da testimoni. Questa forma cadde in desuetudine già con l’età repubblicana.

La forma di testamento tipico più importante dello ius civile fu il “ TESTAMENTO LIBRALE”, anche detto “Testamento per hes et libram”; il testamento pretorio era detto “testamento praetorium facta”.

Il testamento librale fu un testamento creato dalla giurisprudenza dopo l’esperienza delle XII tavole ed è un’applicazione a fine successori di un atto inter vivos, la MANCIPATIO, il più antico negozio del trasferimento della proprietà.

Il testatore trasferiva il suo patrimonio ad una persona di fiducia, il familiae emptor, a cui veniva dato l’incarico di trasferire questo patrimonio alle persone designate in una contestuale dichiarazione, chiamata NUNCUPATIO TESTATORIS.

Il compratore di fiducia doveva comprare il patrimonio per poterlo trasferire alla morte del testatore. Toccava la bilancia e consegnava il bronzo a titolo di prezzo.

Già in età repubblicana invalse l’uso di scrivere le disposizioni testamentarie su delle tavolette cerate, la cui autenticità doveva essere garantita dalla presenza di sette testimoni. L’orale nuncupatio testatoris si ridusse ad un mero rinvio al contenuto delle tavolette, e nel tempo l’impegno del familiae empto si ridusse alla dichiarazione di voler fare da esecutore testamentario, curatore dell’esatto adempimento delle disposizioni testamentarie.

Il testamento pretorio, richiedeva soltanto l’esibizione delle tavolette testamentarie, munite dei sette sigilli dei sette testimoni, perché in presenza di questi requisiti, il pretore concedeva la BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS.

Si riconobbe dunque che il pater non solo potesse fare testamento in forma privata, il testamento librale, ma che avesse la facoltà di nominare eredi estranei alla famiglia : solo si postulava che in presenza di suoi eredi, dovesse farne necessariamente menzione nel testamento. Il pretore riconobbe che chi fosse stato designato erede in un testamento privo della forma librale avesse potuto ottenere, su istanza, l'immissione nel possesso dei beni ereditari

Questo testamento era irregolare dal punto di vista civilistico, perché privo della formalità della mancipatio ; viene quindi “salvato” dal pretore.

In età tardo-antica si affermano nuovi tipi di testamento, come IL TESTAMENTUM TRIPERTITUM,” che richiedeva che fosse redatto e sottoscritto alla presenza dei sette testimoni, una fusione dei due tipi di testamento precedenti. Si afferma anche il TESTAMENTO “PER NUPATIONEM”, un testamento orale che doveva essere fatto alla presenza di sette testimoni. Infine, il “ TESTAMENTUM PRINCIPI OBLATUM ” un testamento che risultava dalle ultime volontà del testatore, verbalizzate presso una cancelleria imperiale, che raccoglieva le dichiarazioni di ultima volontà; il testamento veniva poi consegnato al princeps e consegnato in un archivio pubblico.

Alla morte del de cuius è necessario procedere all’apertura del testamento. Esso era solitamente depositati presso i sacerdoti di un tempio o presso un amico di fiducia. In sostanza, consisteva nella rottura dei sigilli e nella lettura delle disposizioni testamentarie.

Per il diritto civile, l’acquisto dell’eredità avveniva in alcuni casi IPSO IURE , automaticamente, in altri casi mediante ADITIO , accettazione. L’acquisto ipso iure avveniva in caso di eredi discendenti in potestà e gli schiavi manomessi e contemporaneamente eredi nel testamento: essi erano eredi necessari, non era prevista accettazione, ma non potevano rifiutare. L’aditio era necessario per persone non soggette alla potestà del pater familias, che per acquistare l’eredità doveva compiere un atto di accettazione e potevano quindi scegliere se accettare o meno.

L’erede poteva accettare attraverso:

1. ACCETTAZIONE TACITA: pro herede gestio, un comportamento concreto da erede: il soggetto compiva atti di gestione del patrimonio che manifestavano in concreto la sua volontà di accettare.

  1. SOLENNE E FORMALE: detta cretio hereditatis, un atto solenne di accettazione dell’eredità; si ritiene che fosse rituale la presenza di testimoni.

Per lo ius honorarium dobbiamo ricordare che per l’acquisto della bonorum possessio era sempre necessaria un’istanza da parte dell’interessato, detto PETITIO BONORUM POSSESSIONIS. A questa richiesta doveva seguire la concessione della bonorum possessio da parte del pretore, che avrebbe dovuto procedere alla datio bonorum possessionis.

SUCCESSIONE INTESTATA

Aveva luogo quando il de cuius fosse morto, senza lasciare testamento.

● Matrimonio – trinoctium, coemptio, estinzione del matrimonio

Il presupposto per la costituzione della famiglia, definita familia proprio iure, era il matrimonio legittimo, le iusta1740e nuptiae.. Le fonti parlano del matrimonio come un’unione di vita; è celebre la definizione di Modestino come “Le nozze sono l’unione di un uomo e della donna, consortium omnis vitae (unione di tutta la vita)”; Giustiniano definisce le nozze nelle Institutiones come l’unione dell’uomo e della donna che implica un’inseparabile intimità di vita.

Il matrimonio dal punto di vista giuridico era l’unione tra uomo e donna, seria, manifesta e continuata; in sostanza il matrimonio consisteva nella convivenza stabile tra due persone di sesso diverso, con la volontà seria e costante di essere marito e moglie. Analizziamo presupposti e requisiti del matrimonio legittimo.

  • LA MONOGAMIA : assenza di precedenti vincoli di matrimonio.
  • LA ESOGAMIA : assenza di rapporti di parentela tra marito e moglie.

I requisiti fondamentali per un matrimonio legittimo sono:

  • LA SANITÀ MENTALE : i soggetti non dovevano essere affetti da infermità
  • CAPACITÀ SESSUALE : la concreta attitudine al congiungimento fisico, ovvero maturità sessuale. Questo implicava il raggiungimento della pubertà. A Roma si riteneva che la pubertà venisse raggiunta dagli uomini a 14 anni e dalle donne a 12 anni.
  • ETEROSESSUALITÀ : i coniugi dovevano essere di sesso diverso.

Oltre a questi requisiti si aggiunge:

  • LO IUS CONNUBII : capacità matrimoniale, capacità di contrarre un valido matrimonio secondo lo ius civile. Era richiesta l’appartenenza alla stessa comunità culturale, la libertà e la cittadinanza romana.
  • L’ADFECTIO MARITALIS : consenso, ossia la volontà dei coniugi di unirsi in matrimonio. In mancanza di questa volontà si aveva concubinato, si aveva unione di fatto, mera convivenza, non si producevano la conseguenza che derivavano dal matrimonio legittimo.

Ulpiano afferma che “il matrimonio non si costituisce con la mera convivenza ma per effetto del consenso espresso dai coniugi” Il venir meno del consenso determinava lo scioglimento dei legami matrimoniali.

Cause di scioglimento del matrimonio

  • La morte di uno dei due coniugi
  • La perdita di uno dei due requisiti fondamentali
  • Il divorzio (divorzium, deriva da divertere, allontanarsi, separarsi). Si aveva divorzio quando veniva meno l’affectio maritalis in entrambi i coniugi. Il divorzio era la cessazione della convivenza.

La moglie, soggetta alla manus maritalis si trovava in una situazione simile a quella dei figli; si soleva dire che fosse filiae loco, in condizione dei figli.

Tipi di matrimonio

Il diritto romano conobbe due matrimoni:

Matrimonium cum manu

É la forma più antica di matrimonio. Nel periodo più antico, la manus maritalis accompagnava sempre il matrimonio. La cosiddetta CONVENTIO IN MANUM , passaggio sotto la manus. Atto che aveva come effetto la sottoposizione della donna a questa peculiare potestà maritale.

La donna che contraeva un matrimonio cum manu usciva dalla sua famiglia di origine, entrando nella sua nuova famiglia come sottoposta, cioè FILIAE LOCO rispetto al marito, in condizione di figlia. Il marito acquistava sulla moglie la manus maritalis. Se la donna usciva dalla sua famiglia di origine ed entrava in quella del marito, la donna perdeva ogni aspettativa successoria rispetto ai suoi familiari originari.

SONO TRE I FATTI COSTITUTIVI DELLA MANUS MARITALIS:

CONFARREATIO : solenne cerimonia religiosa che prendeva il nome da una focaccia di farro che i coniugi spezzavano ed offrivano a Giove come simbolo della loro futura vita. Gli sposi si tenevano per la mano destra e pronunciavano delle formule prestabilite. Formule che manifestavano la volontà di unirsi in matrimonio. Secondo le fonti, la sposa esprimeva il suo consenso pronunciando “ ubi tu Gaius, ego Gaia ” “Dove sarai tu Gaio, sarò io Gaia”. É una solenne cerimonia perché si svolgeva dinanzi a 10 testimoni e alla presenza del pontefice massimo e del sacerdote di Giove (flamen dialis).

COEMPTIO : compera fittizia, l’acquisto della donna a scopo di matrimonio. É la compera della donna da parte del marito dal suo pater. Venivano utilizzate delle formule adatte allo scopo matrimoniale, allo scopo di far entrare la donna nella famiglia del marito in condizione di mulier, di uxor, donna sottoposta alla manus maritalis. La coemptio è un’applicazione speciale dell’emancipatio. L’emancipatio è un negozio solenne traslativo della proprietà.

L’USUS : convivenza stabile sotto lo stesso tetto protratta per un anno. Dopo un anno intero di convivenza ininterrotta, si riteneva che il marito acquistasse la manus maritalis. Usucapiva la manus. L’usucapione è una modalità di acquisto della proprietà, infatti l’usus è una forma speciale di usucapione.La donna avrebbe potuto evitare la manus conseguente all’usus, allontanandosi per tre notti (trinoctium) dalla casa maritale.

matrimonium sine manu

Tra il III e il II secolo a.C., si diffonde l’idea e, quindi, la pratica, di un matrimonio libero. Questo per evitare che la donna uscisse per sempre dalla sua famiglia di origine e per evitare che perdesse i suoi rapporti e legami con la famiglia di origine e dunque le aspettative successorie.

I poteri del pater familias sono plurimi, egli esercita:

  • La PATRIA POTESTAS sui figli e sui discendenti ulteriori
  • MANUS MARITALIS : ovvero una particolare potestà sulla moglie
  • DOMINICA POTESTAS sugli schiavi, potere non molto diverso da quello esercitato sulle res, sugli oggetti, sulle cose inanimate. La dominica potestas è una manifestazione del diritto di proprietà del pater familias.

La patria potestas

Le persone soggette alla patria potestas sono i figli legittimi e adottivi. Sono soggetti anche tutti i discendenti ulteriori. La moglie è soggetta alla MANUS MARITALIS che la poneva in una condizione “parificata” a quella dei figli. La donna sottoposta alla manus era FILIAE LOCO, in condizione di figlia, come una figlia.

Contenuto

In origine era un potere senza limiti. Gli oggetti della patria potestas del pater familias sono i figli, sia legittimi sia adottivi e i discendenti ulteriori.

Il pater familias aveva una serie di facoltà e poteri, facoltà ampie che gradualmente divennero più astratte che concrete, più teoriche che pratiche.

I poteri principali del pater familias sono:

  1. IUS VITAE AC NECIS : il diritto di vita e di morte. Era il potere più duro di tutti. Il padre aveva il potere, se lo ritenesse necessario, di uccidere i propri figli. Fin dai tempi più antichi il sentimento religioso, la coscienza sociale limitarono l’esercizio di questo diritto. In età repubblicana l’abuso di questo potere del pater familias era punito dai censori in sede di censimento con la nota censoria. I censori dovevano controllare la condotta morale dei cives, anche la condotta dei patres nell’esercizio della patria potestas. In età imperiale si arrivò ad infliggere la pena della deportatio in insulam al pater familias che avesse ucciso il proprio figlio per futili motivi. Sono però azioni sporadiche. Fu in età tardo-antica, con l’influsso del Cristianesimo, che questo diritto fu notevolmente soppresso fino a scomparire del tutto. L’Imperatore Costantino, primo imperatore cristiano, stabilì che dovesse considerarsi reato di omicidio l’uccisione del figlio da parte del padre.
  2. IUS EXPONENDI : il diritto di esporre. Era il diritto di abbandonare il neonato al momento della nascita. Lo si esponeva in un luogo pubblico: poteva essere raccolto e allevato da un terzo (nutritor) che poteva anche tenerlo come schiavo presso di sé. Questa usanza colpì soprattutto i neonati deformi o i figli illegittimi.L’ abbandono estingue la patria potestas del padre.
  3. IUS VENDENDI : il diritto di vendere. È il diritto di vendere il proprio figlio. Il figlio venduto veniva ad essere sottoposto ad una particolare potestà dell’acquirente.

Il figlio venduto diventava liber in mancipio: era un particolare stato di soggezione del figlio, sottoposto al mancipium dell’acquirente.

Era una condizione intermedia tra la posizione di figlio e di schiavo. Era un cittadino libero, ma in condizione di schiavo, servi loco. Questa scandalosa abitudine di vendere il proprio figlio fu limitata già dalle XII tavole.

  1. IUS NOXAE DANDI , il diritto di dare a nossa. Era un diritto di dare a riparazione di un illecito compiuto dal proprio figlio. La noxae deditio è l’abbandono riparatore del figlio che avesse compiuto un illecito; il figlio veniva consegnato direttamente dal pater familias al terzo affinché potesse punirlo. Per gli illeciti privati, i delicta, che ledevano quindi solo gli interessi privati ed erano puniti con una sanzione pecuniaria, commessi dai sottoposti, rispondeva il pater familias. Il pater familias aveva la possibilità di liberarsi dalla responsabilità consegnando il colpevole alla persona offesa, che poteva sia punirlo, che utilizzarlo come forza lavoro.

Cause di costituzione della patria potestas

Tra le cause di costituzione bisogna annoverare la nascita da matrimonio legittimo , la nascita dalle IUSTAE NUPTIAE , nozze giuridicamente valide. I figli nati da un matrimonio legittimo venivano direttamente sottoposti alla potestà del padre. Tra le cause di costituzione bisogna ricordare l’adoptio di un figlio altrui , e l ’arrogazione ( adrogatio ). Il diritto romano riconobbe da sempre la possibilità di far entrare nella famiglia un estraneo “artificialmente”, in qualità di discendente. Esso entra a far parte dal vincolo di sangue, ma non è legato da vincoli di sangue. I processi per far entrare un soggetto estraneo all’interno della famiglia sono proprio l’adoptio e l’adrogatio.

ADOPTIO

Procedimento volto a trasferire la patria potestas da un pater familias originario, ad un altro pater familias. É un atto di trasferimento di una persona alieni iuris, da un gruppo familiare ad un altro.

Questo istituto nasce dalla giurisprudenza repubblicana dopo le XII tavole, sul finire del V secolo a.c. Nasce dopo le XII tavole perché questo istituto viene ideato dalla giurisprudenza sfruttando un precetto decemvirale, una disposizione delle XII tavole. La disposizione è quella relativa alle 3 vendite del filius da parte del pater.

La prassi decemvirale delle XII tavole, afferma che: “se il padre ha venduto per tre volte il figlio, il figlio sia libero dalla sua potestà” “filius a patre liber esto”.

Si operavano tre vendite consecutive del filius da parte del pater ad una persona di fiducia, detto compiacente. Tuttavia, prima dell’ultima affrancazione (manumissio finale) si instaura un finto