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diritto ROMANO RISPOSTE APERTE
Tipologia: Panieri
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Nozione che serve a considerare insieme, a conglobare --in ogni situazione-- sia la realtà dei rapporti che vi si svolgono e delle norme che su di essi vengono costruite.. .“, sia ,,.. le correlative elaborazioni delle singole scienze giuridiche. La nozione di ESPERIENZA GIURIDICA, infatti, ricomprende accanto al DATO NORMA, anche la riflessione giurisprudenziale sulle norme, cioè il DATO SCIENZA e gli elementi concreti che le norme e la loro interpretazione presuppongono, cioè il DATO REALTA. 18 COMPLESSO DI ESPERIENZE GIURIDICHE Occorre parlare di un complesso di esperienze giuridiche”, anziché di un’unica esperienza giuridica romana. Una nozione come “complesso di esperienze”, che si rivela particolarmente utile in quanto consente di cogliere le singole esperienze nella loro individualità e specificità, senza tralasciarne però le connessioni, i legami, le interdipendenze. 19 PERIODIZZAZIONE Nell’esperienza storica romana possono distinguersi diverse fasi di organizzazione politica MONARCHIA: Il periodo compreso tra la fondazione di Roma (753 a.C.) e la morte di Giustiniano (565 d.C.). Comunità arcaica, concezione del diritto (ius e fas), strutture organizzative, poteri del rex, legem dicere, mores maiorum, giurisprudenza pontificale. REPUBBLICA: Populus come baricentro del sistema, centro d’imputazione di relazioni giuridiche, governo democratico, magistrature, comitia, leges, plebiscita, leges sacratae, rapporti patrizi/plebei, equiparazione, XII Tavole. Editto del pretore, ius civile e ius honorarium. PRINCIPATO: Ottaviano, mutamento costituzionale sul piano fattuale, depotenziamento delle magistrature repubblicane, nuova organizzazione amministrativa, l’affermarsi di una nuova forma di processo (cognitio extra ordinem) e di nuove forme di produzione del diritto (costituzioni imperiali). Fiscus. ruolo della giurisprudenza: ius respondendi ex auctoritate principis Le riforme adrianee, editto perpetuo, consilium principis. Constitutio antoniniana. I giuristi burocrati dell’età dei Severi. La “crisi” del terzo secolo. DOMINATO: Nel 384 Diocleziano sale al potere. Nuova concezione del potere imperiale: dominus et deus. Divisione impero, tetrarchia. Imperatori cristiani da Costantino a Giustiniano. 20 TRADIZIONE ROMANISTICA Con l’espressione “tradizione romanistica” s’intende l’imponente riflessione giuridica che nel corso dei secoli, dalla morte di Giustiniano ai nostri giorni, si è svolta sul Corpus iuris, la raccolta di leges (= costituzioni imperiali) e iura (= pareri tratti dalle opere dei giuristi romani). Questa secolare attività di riflessione è stata intesa come rilettura delle fonti romane con l’intento di trarre dal diritto romano i principi, le regole da applicare nella società coeva,laddove vi fosse una carenza di regolamentazione sul piano legislativo o consuetudinario. A partire dal Codice napoleonico nei vari paesi europei, si è pervenuti, nel corso del XIX secolo, alla realizzazione di una codificazione nuova e, per ultimo, il codice tedesco ha chiuso definitivamente una interpretatio diretta a fini pratici e la riflessione romanistica si è rivolta allo studio del Corpus Iuris in una prospettiva storiografica. 21 FONTI DEL DIRITTO SAVIGNY Nel XIX secolo, in Germania, sorse, ad opera di Savigny, la cosiddetta scuola storica tedesca. Il diritto, secondo il Savigny, è espressione dello Spirito popolare (=Volkgeist).si contrappone a tutti
coloro che esprimevano l’idea di costruire un codice sul modello di quello francese del 1804 anche per la Germania. Innanzitutto, bisogna dire che questo è dovuto principalmente al fatto che Savigny pensasse che i tempi non erano ancora maturi per introdurre un codice per la Germania. 22 TEORIA NORMATIVA Si parla di teoria normativa con riferimento alla concezione normativa elaborata da H. Kelsen, il quale parte dalla dicotomia scienze “naturalistiche”, che studiano la sfera del sein [= essere], come scienze sociali e quelle “normative” che assumono ad oggetto il sollen (= il dover essere).Di conseguenza per Kelsen è “diritto” solamente il “diritto positivo” cioè elaborato in conformità ed in concatenazione con la norma fondamentale. È il diritto positivo che Stabilisce quale debba essere la condotta degli individui, che impone obblighi ed autorizzazioni. 23 TEORIA ISTITUZIONALE prende spunto dalla realtà, dalla concretezza dei fenomeni sociali, siano essi statuali o meno. I fenomeni sociali, in quanto tali, sono considerati costitutivi di diritto. La teoria istituzionale ha avuto largo seguito e sviluppo in Francia ed in Italia è stata seguita ed ulteriormente elaborata da Santi Romano. Di conseguenza ogni istituzione, da intendere come ente sociale, è un ordinamento giuridico. E' una teoria che tiene conto del dato normativo e del dato realtà. Nella teoria istituzionale è contemplato un ordinamento generale dal quale dipendono altri ordinamenti particolari. Nel caso del Diritto romano l'esempio più evidente è La plebe,ordinamento particolare riconosciuto da un ordinamento generale senza il quale non esisterebbe. 24 CONCEZIONE STORICA DEL DIRITTO La concezione storica del diritto mira a ricostruire il divenire dell’esperienza giuridica romana senza essere condizionati da preconcetti. Il Diritto romano viene studiato adottando un criterio che segue l'aspetto prettamente storiografico,poichè è oggetto di studio un arco temporale molto ampio non si studia con una prospettiva che segue criteri qualitativi dando appunto un giudizio sull'evoluzione dei vari istitituti giuridica,se ne studiano i mutamenti in relazione al mutamento delle condizioni storiche. 25 PROCEDIMENTI DI SPOSTAMENTO,AUTOPROEZIONE GENERALIZZAZIONE Per un corretto studio dell’esperienza giuridica romana, occorre tener sempre presente la ‘storicità’ di tale esperienza, ma anche la ‘nostra’ storicità in modo da evitare che condizionamenti, dovuti al nostro Orestano parla di procedimenti di ,,spostamento”, con riferimento al caso in cui nozioni sorte all’interno di un’esperienza diversa dalla nostra vengano utilizzate, non come oggetto di studio, bensì per esprimere sia esperienze anteriori che posteriori di un medesimo svolgimento (sotto forma di anticipazioni, posticipazioni, trasposizioni). Si tratta di procedimenti di ‘generalizzazione’ quando una nozione sorta nell’ambito di una determinata esperienza viene Impiegata come categoria ‘universale’, idonea ad essere utilizzata per qualsiasi realtà, tempo e luogo. Si parla di procedimenti di “autoproiezione’ con riferimento a nozioni --create nel presente e per il presente-- che finiscono per essere generalizzate ed utilizzate per esprimere esperienze del passato o del presente, in ogni caso diverse da quella in cui si sono formate: ad esempio --come abbiamo ricordato parlando delle origini di Roma-- non possiamo prendere la nostra categoria giuridica ‘consuetudine’ ed applicarla al mondo romano per tradurre mores
Il periodo monarchico (753 – 509 a.C.) si caratterizza, sotto il profilo costituzionale, per una gestione monocratica del potere regio. L’età monarchica suole distinguersi in due fasi: una prima latino-sabina e una seconda etrusca. A capo della comunità in epoca monarchica vi è il re (rex), che è comandante militare (dux), sacerdote (augur) e giudice (iudex), funge da mediatore tra la comunità e gli dei, con il compito di garantire la ‘pace con gli dei’ (pax deorum). Egli è la figura centrale dell’ordinamento arcaico, intorno alla quale ruota l’intero sistema. Il potere regio era di tipo carismatico. Il Rex aveva il legem dicere, cioè il potere di “dire”, “pronunciare” le leggi ,da intendere come potere di dare imperativi, vincolanti in quanto “parola pronunciata. E' coaudiuvato dal senato e dagli ausiliari,i duoviri perduellionis (con competenza in materia di alto tradimento) e i quaestores parricidii (competenti in materia di omicidi) e i collegi sacerdotali. Tito Livio riferisce che il re nominava il prefetto della città (praefectus urbi) quando doveva allontanarsi per la guerra. Alla morte del re iniziava l'interregno,periodo di 5 giorni in cui il potere era esercitato a turno dai senatori (auspicia redeunt ad patres) in attesa della nomina del nuovo re. La Monarchia termina nel 509 a.C. Con la cacciata di Tarquinio il superbo. 51 PRIMORDIA CIVITATIS Nell’epoca più antica, i primordia civitatis (= i primordi della città) sono caratterizzati dalla figura del rex (dux, optimus augur e iudex = condottiero, ottimo augure e giudice) che s’impone sui consociati per il proprio potere carismatico. Egli è mediatore tra la comunità romana e gli dei. Secondo le concezioni più antiche si riteneva, infatti, che gli dei presiedessero ad ogni momento dell’esistenza dell’uomo, dalla nascita alla morte. Di conseguenza era essenziale che la vita della comunità si svolgesse in piena armonia con essi, cha la pax deorum (= pace con gli dei) non venisse in alcun modo incrinata. Le conseguenze di un comportamento illecito, se di minore entità, potevano essere espiate con un’offerta, un sacrificio. Nell’ipotesi, invece, che si trattasse di uno scelus inespiabile (= delitto non espiabile), la violazione dello ius avrebbe impedito la protezione del territorio romano e dei suoi abitanti da parte degli dei e sarebbe stato, pertanto, necessario liberare la comunità dalla presenza del colpevole del delitto. 52 REPUBBLICA (dal 509 al 27 a.C.) La cacciata di Tarquinio il superbo segna un profondo mutamento a livello costituzionale. Il potere centrale spetta al populus romanus (popolo romano),non più al rex che assume la funzione religiosa di pontifex maximus. Si tratta di un potere democratico esercitato mediante le magistrature, il senato ed i comizi. Caratteristiche importanti delle magistrature repubblicane sono la temporaneità,la collegialità e la gratuità. Chi ricopre determinati incarichi esercita il potere in nome e per conto del popolo romano. Al vertice delle magistrature romane vi erano i consoli,un elemento importante che aiuta a comprendere la centralità del popolo rispetto alle istituzioni romane è l'intercessio,infatti un console poteva sfiduciare l'altro se avesse ravvisato qualsiasi irregolarità nell'esercizio del potere. Anche il senato in epoca repubblicana assume un ruolo ancora più preminente poiché la fonte principale di ius civile è la lex publica,detta anche lex rogata poiché frutto di una deliberazione del senato su proposta dei magistrati. Un altro elemento fondamentale del passaggio dalla monarchia alla repubblica riguarda l'interpretatio,si passa da un'interpretazione pontificale ad opera dei collegi sacerdotali,ad una giurisprudenza laica. 53 DOMINATO Il termine DOMINATO è stato coniato dagli studiosi moderni in base al titolo DOMINUS et DEUS ed indica l’impero romano assoluto, da Diocleziano (284 – 305 d.C.) a Giustiniano 527–565 d.C.). Le vaste dimensioni dell'impero portarono alla necessità sempre maggiore di risorse economiche per far fronte alle numerose spese per gli stipendi, i donativi e la difesa dei confini,questo portò l'imperatore a ordinare confische e ad aumentare sensibilmente la pressione tributaria. Le confische poi colpirono soprattutto i grandi latifondisti, cioè l’aristocrazia senatoria e
contribuirono ad acuire l'ostilità del senato verso gli imperatori del III secolo. Si trattò di una lotta, per lo più sotterranea, che si concluse con la vittoria degli imperatori: i senatori furono gradualmente privati di gran parte dei loro privilegi amministrativi. Così si finì per svalutare l'importanza del riconoscimento ufficiale dell’imperatore da parte del senato, che costituiva ancora un elemento indispensabile per legalizzare il potere imperiale. In seguito, dopo un periodo intermedio di “crisi”, in cui si succedettero rapidamente imperatori eletti dall’esercito, per creare una nuova base di legittimità fu promosso lo sviluppo di una vera e propria mistica dell'autorità imperiale e ne fu consacrato il carattere sovrumano: veniva così aperta la via all’avvento della forma assolutistica del Dominato (284 – 565 d.C).La trasformazione avvenne con Diocleziano. Non più un popolo dominatore, formato da civesi guidati dal princeps e dal senatus, ma un solo signore dominus et deus, che reggeva tutte le genti dell'immenso impero, assoggettato unicamente al monarca. Diocleziano, grande riformatore, individuò nella tetrarchia, sistema in cui ogni imperatore si sceglieva un collega, formalmente di pari grado, cui affidava una metà dell’impero e due Cesari, destinati a succedere all’imperatore, il sistema per porre fine alle lotte dinastiche. Nell'epoca del Dominato le maggiori fonti di produzione normativa sono le costituzioni imperiali e si afferma il Cristianesimo che con Teodosio II diventa la religione ufficiale dell'Impero. 54 PRINCIPATO Si suole definire ‘Principato’ quel periodo dell’esperienza giuridica romana che va dalla presa di potere da parte di Ottaviano,potere che fu caratterizzato dalla coesistenza delle antiche istituzioni repubblicane e delle nuove istituzioni introdotte da Augusto e dai suoi successori, fino a Diocleziano (284-305) Con Augusto viene creato un apparato amministrativo nuovo, voluto dal principe che sceglie i funzionari tra persone di sua fiducia, crea assetti nuovi, realizzando un’organizzazione amministrativa regolata dal principio gerarchico. Per usare un’immagine una sorta di piramide all’apice della quale è il principe stesso. Anche in campo processuale si afferma un nuovo tipo di processo: la cognitio extra ordinem, incentrata sulla figura del principe, che affianca e poi sostituisce il processo formulare. Fondamentale per comprendere l'importanza del princeps e lo spostamento del baricentro del sistema dal populus al princpes,è un passo di Ulpiano,il quale afferma: “Quod principi placuit, legis habet vigorem” 55 POENA CULLEI (PENA DEL SACCO) La poena cullei (dal latino «pena del sacco») nel diritto romano criminale era la pena inflitta al soggetto che si era reso responsabile di parricidio. Immediatamente dopo la condanna, il reo veniva tradotto in carcere con soleae ligneae («zoccoli di legno») ai piedi e un cappuccio di pelle di lupo in testa. Il parricida veniva poi frustato con virgae sanguineae («verghe colore del sangue») e quindi veniva cucito in un culleus (sacco) di cuoio impermeabile insieme ad un cane, un gallo, una vipera o una scimmia,e, dopo essere stato trasportato attraverso la città su di un carro trainato da un bue nero, veniva gettato nel Tevere o in mare. 56 LEGIS ACTIONES DICHIARATIVE Le legis actiones dichiarative erano dirette ad accertare se la pretesa fatta valere da una delle parti nei confronti dell’altra fosse fondata in fatto e in diritto; le legis actiones dichiarative eranotre: sacramentum (legis actio sacramenti in rem o in personam),iudicis postulatio,condictio.Si svolgevano tradizionalmente in due fasi, una in iure, davanti al pretore,l’altra apud iudicem, davanti a un giudice o a un arbitro privato, cui spettava emettere la sentenza di condanna o di assoluzione. La procedura più antica era la legis actio sacramenti, così denominata in quanto, al termine della prima fase, le parti si sfidavano reciprocamente a giurare che le proprie affermazioni erano vere, dal che originariamente derivava, anche sul piano religioso, la necessità di stabilire chi dei due avesse spergiurato; la procedura era esperibile per far valere ogni genere di pretesa, sia in materia di proprietà e di altri diritti assoluti (sacramentum in rem) sia in materia di diritti di credito (sacramentum in personam). La iudicis postulatio, probabilmente introdotta dalla legge delle Dodici tavole, era frutto di una semplificazione, in quanto al termine della fase in iure l’attore si limitava a chiedere al magistrato di nominare un giudice, perché decidesse una lite avente a oggetto obbligazioni derivanti da sponsio, oppure la divisione di patrimoni. La condictio venne invece introdotta da leggi molto più tarde, risalenti alla fine dell’età
comiziali (proposte di legge o di nomina di un candidato) che il proponente riferiva al senato (referre ad senatum), rimettendo così all’auctoritas del senato la conferma delle delibere popolari. 62 POTERI DI AUGUSTO Nel 32 a.C. si ebbe l’acclamazione ufficiale di Augusto: la CONIURATIO ITALIAE ET PROVINCIARUM (Res Gestae). Nel 30 a. C. gli fu riconosciuto lo ius auxilii, cioè il potere d’intervenire a favore di ogni plebeo. Nel 28 a,C. nominato moderator Rei publicae (rnoderatore della Repubblica) ,egli afferma che riceve il potere con il CONSENSUS UNIVERSORUM. Nel 27 a.C. gli furono confermati i poteri attribuiti negli anni compresi tra il 31 ed. il 27 a.C. Fu nominato console e gli fu conferito L’IMPERIUM (potere supremo, comando) PROCONSULARE MAIVS ET INFINITUM (comando proconsolare maggiore ed infinito). Nel nuovo regime da lui instaurato, Augusto diviene il nuovo, principale, “centro d’imputazione”, il nuovo baricentro del sistema. In modo “rivoluzionario” -- com’è stato osservato dal de Francisci-- i poteri conferiti ad Augusto: TRIBUNICIA POTESTAS e IMPERIUM PROCONSULARE, furono per la prima volta nella storia di Roma separati dalle rispettive cariche repubblicane, e questo sottolinea la novità del regime augusteo rispetto all’ordinamento repubblicano. Quella di Augusto --come riferisce egli stesso nelle Res Gestae-- è una posizione di totale preminenza, è un’ AUTORITÀ DI FATTO --come la definisce Orestano. 63 LEGEM DICERE DEL REX In epoca quiritaria il REX doveva garantire la pax deorum,per mantenere la pax deorum non fu sufficiente soltanto il rispetto dei mores ma anche l'emanazione di leges regiae ad opera del Rex che era dux,augur,iudex. Le leges regiae sono appunto la manifestazione del potere di legem dicere del Rex,secondo la visione del giurista Pomponio,le leges regiae avevano il compito di regolare le controversie che si creavano e che non sempre i mores riuscivano a risolvere oltre che dare al rex la possibilità di risolvere in prima persona o per mezzo di ausilium le controversie o le questioni militari o sacre e la materia criminale,infatti le parole del rex avevano forma di lex solo per il fatto di essere parola pronunciata. Secondo quanto detto nei frammenti di Pomponio e di altri autori a proposito delle leges regiae, si afferma che furono deliberazioni dei comitia curiata oltre che del senato approvate dal re e con l'appoggio del pontifex maximus. 64 ACTIONES FICTICIAE Le actiones ficticiae rano actiones utilizzate nel processo formulare. Queste formule erano caratterizzate dal fatto che il pretore, nel dare le istruzioni al giudice, lo invitava a pronunciare la sentenza, in base ad una “finzione giuridica”, cioè dando per esistente una situazione (di fatto o di diritto), in realtà non esistente, ma che sarebbe stata necessaria, per una tutela fondata sullo ius civile (per esempio l’actio Serviana e l’actio Publiciana). 65 DIRITTO CRIMINALE ROMANO IN ETA' REPUBBLICANA Il diritto criminale romano è oggetto di un mutamento importante nel passaggio dall'età monarchica all'età repubblicana.Nel 509 a.C. fu istituita la provocatio ad populum (= provocazione al popolo), considerata “uno dei pilastri della costituzione repubblicana”, diretta ad impedire abusi da parte dei magistrati nei processi che prevedevano condanne alla poena capitis (= pena capitale). A seguito della pronuncia da parte dell’accusato di “civis romanus sum” o “provoco”, il processo, veniva svolto, a garanzia della sua regolarità, davanti al popolo riunito nelle assemblee comiziali. 66 TEODOSIO II Teodosio II fu imperatore romano d'Oriente dal 428 al 450. Si ricorda il suo impero in ambito giuridico per l'emanazione del Codice Teodosiano del 15 febbr. 438,raccolta delle costituzioni imperiali da Costantino in poi. Questa rappresenta il primo tentativo di una codificazione ufficiale delle fonti del diritto e, nello stesso tempo, la raccolta più cospicua di costituzioni pervenutaci fuori dalla compilazione giustinianea. accolto e pubblicato in Occidente dall'imperatore Valentiniano III, sono da menzionare le Novelle teodosiane e posteodosiane, raccolta di costituzioni, orientali e occidentali, emanate tra il 438 e il 468, applicate in Occidente. In essa sono contenute costituzioni di Teodosio II e di Valentiniano III,
posteriori alla compilazione del Codice teodosiano, e costituzioni dei loro successori. Le Novelle posteodosiane sono riportate in appendice al Codice. 67 GALLA PLACIDIA In Oriente Teodosio II, salito al trono dopo la morte di Arcadio, accolse a corte la sorella Galla Placidia ed il figlio, il futuro Valentiniano III. Sotto il loro regno fu realizzata la prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali, il Codex Theodosianus (Codice Teodosiano) entrato in vigore nel 439 68 GRAZIANO Fu imperatore romano d'Occidente,subentrò a Valentiniano che morì durante una delle numerose guerre per la difesa dei confini. Graziano scelse Teodosio I come collega in Oriente,lo scelse per la sua abilità militare e politica (era un generale iberico),necessaria per la difesa dell'impero. La nomina di Teodosio infatti avvenne dopo che l’esercito romano fu sconfitto e distrutto dai Goti (sospinti dagli Unni)ad Adrianopoli nel 378. 69 VALENTINIANO I Valentiniano fu imperatore romano d'Occidente,proclamato a Nicea nel 364 d.C. ,venne eletto dopo la morte di Gioviano che morì poco dopo essere stato eletto come successore di Giuliano. Valentiniano nominò come collega per l'Oriente il fratello Valente. La politica di Valentiniano I era diretta, da un lato a favorire i militari chiamati alle più alte cariche e, dall’altro, a porre un freno allo strapotere dei potentes (= potenti) che vessavano gli appartenenti alla classe degli humiliores. A tal fine fu creato il defensor civitatis. 70 POLITICA E RIFORME AUGUSTEE Augusto svolse una politica molto abile, mettendo in atto una serie di profonde, radicali modifiche, ma con l’accortezza di mantenere formalmente le strutture e le forme organizzative repubblicane e contemporaneamente mantenendo esteriormente un buon rapporto con l'aristocrazia senatoria. Al monocentrismo di età repubblicana si sostituisce, con il nuovo ordinamento, un policentrismo che ha inizialmente una forma dualistica (POPOLO ROMANO e PRINCIPE) e poi, all’interno di questa nuova organizzazione si affermano nuovi centri minori d’imputazione di relazioni giuridiche come, ad esempio, il fisco (fiscus). Con Augusto viene creato un apparato amministrativo nuovo, voluto dal principe che sceglie i funzionari tra persone di sua fiducia, crea assetti nuovi, realizzando un’organizzazione amministrativa regolata dal principio gerarchico. Anche in campo processuale si afferma un nuovo tipo di processo: la cognitio extra ordinem, incentrata sulla figura del principe, che affianca e poi sostituisce il processo formulare. 71DINASTIA DEI TEODOSII?? 72 DINASTIA DEI SEVERI?? 73 IMPERATORE ADRIANO Il Principato di Adriano ebbe luogo dal 117 al 138,Un caposaldo della politica adrianea fu l'idea di ampliare, quando possibile, i livelli di tolleranza. Si fece promotore di una riforma legislativa per alleggerire la posizione degli schiavi, i quali si trovavano in situazioni disumane allorché si verificasse un crimine ai danni del dominus. Anche nei confronti dei cristiani mostrò maggiore tolleranza dei suoi predecessori. In ambito giuridico Adriano viene ricordato per l'emanazione dell'editto perpetuo ad opera del giurista Salvio Giuliano nel 132,una codificazione dell'editto tralaticio formatosi fino ad allora. Adriano si dimostrò, oltre che esperto in ambito militare, anche un grande riformatore della pubblica amministrazione. Il suo intervento sulle strutture amministrative dell'impero fu profondo e radicale, dimostrando che era parte di un piano globale che l'imperatore andava applicando, mano a mano, alla struttura dell'esercito, alla difesa dei confini, alla politica estera, alla politica economica. Adriano aveva una sua visione dell'impero e cercava di uniformare le singole parti al suo disegno. In luogo dei liberti cesarei diede spazio e importanza a nuovi funzionari provenienti dalla classe dei cavalieri. Essi erano preposti alle varie branche amministrative suddivise per materie: finanze, giustizia,
secondo cui le decisioni assunte nei concilia plebis vincolassero tutti i cittadini. 79 COLONIE Le colonie si formavano quando dei cittadini venivano inviati a fondare città in zone insicure o su confini deboli. Si distinguevano in Coloniae civium romano rum (= colonie di cittadini romani) equiparate ai municipia optimo iure (abitanti equiparati ai cittadini romani )e Coloniae latinae, in cui i cittadini perdevano la cittadinanza romana ed erano equiparate alle città federate,indipendenti ma legate a Roma da fatti. 80 MUNICIPIA Municipia (= Municipi, da munus capere, = accettare doni) istituiti quando Roma incorporava territori conquistati. I municipi si impegnavano a fornire prestazioni e godevano di una certa autonomia, ma erano amministrati da funzionari nominati dal pretore. Si distinguevano in Municipia sine suffragio (= senza diritti politici) e Municipia optimo iure (= cittadini romani a pieno titolo) 81 POPULUS E PRINCEPS al monocentrismo di età repubblicana si sostituisce, con il nuovo ordinamento, un policentrismo che ha inizialmente una forma dualistica (POPOLO ROMANO e PRINCIPE) e poi, all’interno di questa nuova organizzazione si affermano nuovi centri minori d’imputazione di relazioni giuridiche come, ad esempio, il fisco (fiscus). Si assiste ad un progressivo spostamento delle imputazioni, che in questa prima fase sono del popolo e del principe, al solo principe. Ciò accade nel momento in cui il principe --consolidato il proprio potere e creata una nuova organizzazione amministrativa che inizialmente affianca quella repubblicana e poi finirà per sostituirsi completamente ad essa-- si sostituisce apertamente al popolo romano come centro massimo di imputazione di relazioni giuridiche 82 AUCTORITAS PRINCIPIS Il termine AUCTORITAS indica la posizione di supremazia del principe, il potere da lui esercitato e il fondamento degli atti posti in essere personalmente o in suo nome. È un potere nuovo, diverso da qualsiasi potere del regime repubblicano e, anche nei casi in cui ne conserva la denominazione, trascende le singole attribuzioni. È un potere posto in essere concretamente, attraverso una serie di “fatti normativi”, che pongono in essere una nuova costituzionalità. 83 BIPARTIZIONE IN QUALE TIPO DI PROCESSO La bipartizione processuale è una caratteristica che si riscontra in epoca arcaica nel Processo per legis actiones,caratteristica che poi si mantiene nel processo formulare in epoca repubblicana. Con bipartizione si intende che il processo si svolgeva in due fasi,la prima in iure dinnanzi a un magistrato (in epoca arcaica davanti al pontifex,in epoca repubblicana col processo formulare dinnanzi al pretore),la seconda,denominata apud iudicem,si svolgeva dinnanzi a un iudex privatus che doveva attenersi a quanto emerso nella fase in iure. 84 CERTA VERBA NEL PROCESSO PER LEGIS ACTIONES Nel processo per Legis Actiones l'uso di certa verba si tramanda oralmente attraverso la cristallizzazione di gesti e parole che hanno come fondamento i mores custoditi dalla giurisprudenza pontificale. L'epoca arcaica era un periodo in cui vigeva un forte formalismo e l'utilizzo errato delle forme verbali e gestuali previste dalla singola actio faceva venir meno la tutela giurisdizionale. LEZ. 3 INTERPRETATIO DEI PONTEFICI I pontifices (= pontefici) erano gli interpreti del diritto che fornivano responsa (=pareri) sui casi concreti; I responsa, che all’origine erano probabilmente tramandati a memoria verranno in seguito conservati negli arcana pontificum (= archivi dei pontefici). A capo del collegio dei pontefici vi era il Pontifex Maximus. Inzialmente i responsa pontificali si basavano esclusivamente sui mores,con l'emanazione della legge delle XII Tavole anch'esse diventano suscettibili di interpretazione pontificale.
Ius civile è una nozione ampia che si può definire in diversi modi: si intende il diritto applicabile soltanto nei rapporti tra cittadini romani quando si contrappone allo ius gentium. Se invece consideriamo lo Ius civile parallelo allo Ius honorarium si intende il diritto proveniente da fonti diverse rispetto all'editto pretorio,in particolare: leges rogatae, plebiscita, senatusconsulta, constitutiones imperiales 5 IUS HONORARIUM E IUS CIVILE Tra Ius honorarium e ius civile vi è un rapporto di complementarietà. Nei casi in cui lo ius honorarium si contrapponeva allo ius civile, questo non era formalmente abrogato, non avendone il magistrato il potere, ma solo reso inoperante: in pratica il dualismo, si componeva con la prevalenza dello ius honorarium, poiché il magistrato rendeva lo ius civile inapplicabile nel caso concreto. 6 IUS HONORARIUM O PRAETORIUM Processo di norme create di volta in volta dal pretore, per regolare casi concreti non direttamente disciplinati dallo ius civile, attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi. Oltre a supplire le lacune dello ius civile, lo ius honorarium, talvolta, vi apportava correttivi, onde impedire la rigida applicazione di norme ritenute non più accettabili in un mutato panorama storico politico. La nascita del diritto onorario può collocarsi nel periodo successivo al 367 a.C. data di creazione della figura del praetor urbanus. 7 EDITTO DEL PRETORE L’editto (edictum praetorium) è il programma -esposto in pubblico e scritto su tavole imbiancate (album)- che i magistrati, dotati di ius edicendi emanano al momento dell’assunzione della carica. Le varie parti dell’editto:
Raccolta privata di costituzioni imperiali pubblicata nel 1631 dal Sirmond, un religioso francese. Si tratta di 16 costituzioni, emanate nel periodo compreso tra il 333 ed il 425, in materia di rapporti tra Chiesa ed Impero. La raccolta è stata composta in epoca successiva ai Codici Gregoriano ed Ermogeniano, ma precedente il Codice teodosiano. E’ una raccolta di grande interesse in quanto le costituzioni imperiali ivi accolte si presentano in una versione più ampia rispetto al materiale trasmesso dal Teodosiano, consentendoci di valutare quale fosse, presumibilmente, la redazione originale. Molte costituzioni del Codice teodosiano sono state accolte nel Codice giustinianeo consentendoci di individuare le modifiche (interpolazioni) effettuate dai commissari giustinianei 2 BREVIARIO ALARICIANO Si tratta di una raccolta di costituzioni imperiali pubblicata dal re dei Visigoti, Alarico II, il quale, di fronte al pericolo di una guerra con i Franchi, cercò una sintonia con la popolazione romana e con la Chiesa. La lex Romana Visigothorum era destinata a valere solo per i Romani residenti nel regno visigotico (Spagna e Gallia) ed è stata composta da giuristi romani su incarico del re e pubblicato nel 506 d.C.. Fu messo insieme materiale di vario genere, proveniente soprattutto dal Codice Teodosiano e dalle Novelle post-teodosiane, ma anche dalle Institutiones di Gaio e dalle Pauli Sententiae. L’importanza della Lex è legata anche al materiale raccolto che è di varia provenienza e che ci ha consentito di conoscere l’intera Epitome Gai, nonché brani delle Pauli Sententiae e del Codice Teodosiano. 3 LEX ROMANA BURGUNDIORUM Fu pubblicata, intorno al 500 d.C. da Gundobado, re dei Burgundi. Con la scelta del termine lex, Gundobado sembra aver voluto sottolineare la propria autonomia dall’Impero Romano. La raccolta è divisa in 46 titoli e presenta numerose imprecisioni e una formulazione, non sempre rigorosa, delle norme. Destinata a regolare i rapporti tra i cittadini romani, trae ispirazione dal diritto romano e più precisamente dalle stesse fonti utilizzate dall’editto di Teodorico. 4 LEX ROMANA VISIGOTHORUM VEDI BREVIARIUM ALARICIANUM 5 EDITTO DI TEODORICO Teodorico affidò ai Romani l’amministrazione del suo regno ed ai Goti la difesa militare. Per dare unità al suo regno e per favorire la fusione delle due popolazioni emanò un editto con il quale intendeva superare il principio della “personalità del diritto”. Pubblicò l’editto , in lingua latina, diviso in 155 capitoli, diretto sia alla popolazione gota, sia a quella romana. Nell’editto sono ripresi, pur non mancando nuove norme, essenzialmente, i seguenti codici e scritti giurisprudenziali: - Gregoriano - Ermogeniano - Teodosiano - Pauli Sententiae 6 LEGGE DELLE CITAZIONI Emanata nel 426 d.C. affronta la questione delle opere di giurisprudenza classica da utilizzare dalle parti in occasione di un processo e dai giudici nel formulare la sentenza, qualora non fosse già prospettata una soluzione a livello di normativa imperiale. Il legislatore, con essa, vuole fissare definitivamente un criterio guida, rispetto ad una prassi da tempo radicata. Stabilisce che in giudizio possano essere utilizzati solamente i responsa tratti dalle opere di alcuni giuristi. Gli autori che potevano essere utilizzati erano: Gaio,Papiniano,Paolo,Ulpiano Nell’ipotesi di una divergenza di opinioni (ius controversum), il giudice doveva scegliere il parere da applicare nella controversia che si accingeva ad esaminare. Prevaleva l’opinione seguita dalla maggior parte degli autori ed in caso di parità prevaleva l’opinione condivisa da Papiniano. In assenza dell’opinione papinianea il giudice sceglieva, a sua discrezione, il parere da seguire. 7 LIBRO XVI CODICE TEODOSIANO Il libro XVI del codice Teodosiano è dedicato alla materia religiosa e rappresenta --rispetto al modello
sistematico offerto dai Codici Gregoriano ed Ermogeniano– una novità. La novità, rispetto alle precedenti raccolte di costituzioni, è legata al mutamento dell’ideologia e della concezione del potere imperiale che viene conferito da Dio. Dal Codice emerge una costante difesa della fides catholica, con una costante e capillare lotta contro le dottrine ereticali ed i loro adepti, contro il paganesimo, l’apostasia e con limiti e restrizioni nei confronti di coloro che aderiscono alla religione giudaica. Tutto ciò comporta, inoltre, una grande quantità di disposizioni con le quali gli imperatori cristiani, da Costantino in poi, riconoscono una serie di privilegi alla chiesa cattolica. Nel libro XVI, è disciplinato anche lo status dei clerici e la figura del vescovo. Gli eretici sono colpiti non solo in quanto attentano all’integrità della fede cattolica, ma anche agli interessi dell’intera società. Il primo titolo è dedicato alla fides catholica e contiene quattro costituzioni, la più nota delle quali è l’editto di Tessalonica, emanato da Teodosio il Grande nel 380 d. C. nella quale si afferma il Cristianesimo come religione ufficiale dell'Impero. 8 CODICE TEODOSIANO Si tratta della prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali. E’ composto da sedici libri, ciascuno dei quali è diviso in titoli (ognuno dedicato ad una materia specifica) in cui le costituzioni, prive di praefatio (= prefazione) sono inserite in ordine cronologico. Realizzato per ragioni di chiarezza (=claritas). Il codice è stato realizzato su ordine di Teodosio II e Valentiniano III, terminato nel 438 d. C., e è entrato in vigore in tutto l’impero dal primo gennaio 439. Nel codice si trovano la legge delle citazioni,l'editto di Tessalonica e numerose costituzioni in materia di fides catholica. 9 CODICE ERMOGENIANO Il codice, non è diviso in libri, ma in titoli in cui le costituzioni sono inserite in ordine cronologico. Sono raccolte prevalentemente costituzioni dioclezianee, probabilmente ad integrazione del codice Gregoriano. Pervenuto indirettamente con provvedimenti richiamati sia dalla legislazione romano- barbarica, sia dal Codice Giustinianeo 10 CODICE CREGORIANO Raccolta privata di rescritti imperiali in materia di diritto civile, divisa in quindici libri. La raccolta comprende rescritti del periodo compreso tra Adriano (117 - 138 d. C.) e Diocleziano (284 – 305 d. C.). Non pervenuta direttamente, è stata utilizzata, in seguito, soprattutto dai compilatori giustinianei. LEZ. 5 QUINQUAGINTA DECISIONES Le quinquaginta decisiones, da collocarsi secondo il Rotondi nel 530 d. C., sono un’insieme di costituzioni dirette a superare divergenze, contrasti di opinione nelle opere giurisprudenziali di età classica probabilmente allo scopo di realizzare lavori preparatori del Digesto. Esse attestano che nella seconda metà del 530 d.C. si sentiva l’esigenza di una raccolta di iura. 6 INTERPOLAZIONI Con questo termine si indicano le modifiche apportate dai compilatori giustinianei ai testi classici per rispondere all’esigenza di adeguarli ai mutamenti verificatisi nella società romana nonché alle finalità della compilazione stessa. Tali modifiche, a volte minime, a volta profonde, sono state oggetto di indagine da parte della riflessione romanistica (c.d. critica interpolazionistica) che, attraverso un minuzioso esame dei testi, ha cercato di individuare l’apporto di età giustinianea in modo da riportare in luce il diritto classico in tutta la sua perfezione. 7 DIGESTO il Digesto fu pubblicato il 16 dicembre 533 d.C. con la costituzione Tanta, indirizzata al senato e a tutte le genti. Si tratta di una raccolta di tutti i migliori frammenti tratti dalle opere della giurisprudenza classica in cui sono stati eliminate ambiguità e discordanze. Il 15 dicembre del 530 d.C. la costituzione Deo auctore (C.I. 1.17.1) segna l’inizio dei lavori del Digesto. Giustiniano precisa lo scopo dell’opera e dà le direttive ai compilatori. Particolarmente significativo il par. 2 in cui l’imperatore afferma che occorre “racogliere ed emendare tutta la normativa romana, e racchiudere in un
successiva al Codice (repetitae praelectionis). Molte di esse presentano carattere innovativo, soprattutto quelle relative all’amministrazione ed alla burocrazia ed in materia di matrimonio e di successione 14 PRIMO CODICE Vedi Codex Iustinianus LEZ. SOGGETTI DI DIRITTO: NASCITA La vita del nuovo essere, secondo il diritto romano, inizia al momento della nascita, cioè del distacco del feto dalla madre, ed è sufficiente anche un istante di vita per poter acquisire e trasmettere diritti. Il nascituro veniva considerato una portio mulieris ed era privo, in quanto tale di soggettività giuridica. Bastava un qualsiasi segno di vita per accertare la nascita. LEZ. 9 LIBERTO Nella Roma antica, un liberto era uno schiavo affrancato, che generalmente continuava a vivere nella casa del patronus e aveva nei suoi confronti doveri di rispetto e obblighi di natura economica. 10 PATRONO Patrono (in latino patronus = "protettore", da pater = padre) era nella Roma antica un cittadino di una certa autorevolezza, in genere patrizio, chiamato così per via del legame, detto di patrocinio, ossia di protezione, che aveva con i clientes. 11 MANUMISSIO CENSU E' una delle forme di affrancazione degli schiavi previste dallo Ius civile. Consiste nell'iscrizione dello schiavo come cittadino libero nelle liste del censimento. Le liste del censimento dal 367 a.C. SI tenevano ogni 5 anni. 12 MANUMISSIO TESTAMENTI E' una forma di affrancazione degli schiavi previste dallo Ius civile. Attraverso la Manumissio testamenti il dominus dichiarava di voler liberare lo schiavo nel proprio testamento. Erano previste due forme: -MANUMISSIO TESTAMENTI DIRECTIS VERBIS In cui il testatore dichiarava direttamente l’affrancazione, per cui lo schiavodiveniva libero non appena l’erede compiva l’accettazione dell’eredità. In questo caso si parla di libertus Orcinus -MANUMISSIO TESTAMENTI PER FIDECOMMISSUM Qualora il testatore imponga all’erede, al legatario o fidecommissario, di affrancare un determinato schiavo. 13 MANUMISSIO VINDICTA La manumissio vindicta vede i suoi natali già nell'età arcaica, con un negozio formale e solenne, dove non erano tollerati condizioni o termini. si svolgeva davanti al magistrato, con presenti il padrone e lo schiavo. Sembra che in origine si trattasse di una finta vindicatio in libertatem, assai simile alla in iure cessio. Prende il nome dall'atto con cui si dichiara di voler liberare lo schiavo toccandolo con la bacchetta. 26 IUS COMMUNE Espressione designa il diritto romano giustinianeo [vedi Corpus iuris civilis] e il diritto canonico così come furono elaborati ed interpretati tra i secoli XII-XVIII dalla dottrina e dalla giurisprudenza dell’Europa occidentale [ Glossatori]. L’identificazione del Corpus iuris civilis col diritto romano affonda le sue radici nell’Alto Medioevo e si ricollega alla rinascita dell’impero [vedi Renovatio imperii] attuata nei secoli IX e X in seguito all’opera unificatrice di Carlo Magno. Con Ius commune si indicava il diritto di tutto l'impero come ordinamento
generale,poi quando i vari ordinamenti particolari raggiunsero la loro autonomia lo ius commune ebbe una funzione integrativa. 18 lez 15- ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO Sono gli elementi essenziali per l’esistenza del negozio stesso e la cui mancanza impedisce il sorgere stesso del negozio giuridico, la produzione dei suoi effetti giuridici. Ad esempio un’emptio-venditio, cioè una compravendita (trasferimento di una cosa contro un determinato prezzo) non esiste qualora non ci sia un prezzo. In un negozio giuridico gli elementi essenziali sono causa,voluntas e forma. Lez 17 3 CAUTIO DAMNI INFECTI La Cautio damni infecti era una stipulatio imposta dal pretore cui si ricorreva nella fattispecie in cui ci fosse il ragionevole timore che un edificio su un fondo altrui potesse recare danno al proprio fondo. L'attore, ricorrendo a tale cautio, avrebbe potuto avere la certezza, che, qualora il danno temuto si fosse verificato, avrebbe ricevuto il risarcimento del danno. Senza un apposito rimedio per il danno temuto il dominus del fondo danneggiato non avrebbe potuto di norma pretendere né il risarcimento né una pena pecuniaria sostanzialmente corrispondente al risarcimento. Il rifiuto di prestare la cautio era sanzionato dal pretore con missio in possessionem limitatamente all'immobile dal quale si temeva il danno. LEZ 18 1 ERRORE L’errore è dovuto a ignoranza o a falsa conoscenza di una circostanza che, qualora fosse stata nota, avrebbe avuto rilievo nel processo di formazione della volontà che o non si sarebbe formata, o si sarebbe determinata in modo diverso. Perloius civile la volontà aveva scarso rilievo (era addirittura esclusa nei negozi inter vivos), mentre era considerata rilevante nei negozi mortis causa. Loius honorarium, invece, riconosceva rilevanza all’èrror facti ed il pretore concedeva una exceptio doli. In età classica il negozio giuridico viziato da errore era considerato inutile se, oltre ad essere un negozio a forma libera, l’errore fosse provato e si trattasse : - di un errore essenziale; - di errore riconoscibile dalla controparte; - di errore scusabile, nel senso che chiunque, dotato di intelligenza e diligenza avrebbe potuto commetterlo. 2 SIMULAZIONE Si parla di simulazione quando entrambi i contraenti del negozio giuridico dichiarano di voler concludere quel negozio, ma in realtà ne vogliono un altro. in età classica, la riflessione giurisprudenziale cominciò a dar rilievo all’accordo sottostante. La simulazione può essere assoluta (qualora le parti non intendano concludere alcun negozio giuridico) o relativa (qualora ne vogliano uno diverso). 3 DOLO Il dolus malus (= dolo malevolo) consiste nel comportamento ricco di artifizi e raggiri con cui un deceptor (= soggetto che compie il raggiro), nel corso di una trattativa o un rapporto giuridico, induce il deceptus (= colui che viene raggirato) ad una falsa rappresentazione della realtà al fine di fargli concludere un negozio giuridico pregiudizievole ai propri interessi, negozio che il deceptus non avrebbe altrimenti concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse. La giurisprudenza ha prestato grande attenzione a questo vizio di volontà, distinguendo tra: CAUSAM DANS O DOLO DETERMINANTE comportava la nullità del negozio giuridico, in quanto il deceptor aveva determinato nel deceptus una falsa rappresentazione della realtà che lo aveva indotto a concludere un negozio giuridico che, in assenza di dolo, non avrebbe concluso (mancava la volontà). DOLUS INCIDENS O DOLO INCIDENTE In questo caso il deceptor aveva determinato le condizioni negoziali pregiudizievoli per il deceptus, il quale voleva, in ogni caso, concludere il negozio giuridico, anche se a condizioni migliori. In questo caso il deceptus aveva diritto ad un indennizzo o ad avere una congrua prestazione. Il pretore
1 DOMINIUM EX IURE QUIRITUM: Nel diritto romano l'istituto del dominium ex iure Quiritium (letteralmente: dominio secondo il diritto dei Quiriti) designava in origine l'appartenenza piena ed esclusiva di una res a un individuo, situazione riconosciuta e tutelata dal risalente ius civile. LEZ 24 1 SERVITU' PREDIALI Istituto appartenente alla categoria dei diritti in iura re aliena. Per servitù prediale s’intende un peso, gravante su un fondo (detto servente), a vantaggio o utilità oggettiva di un altro fondo (detto dominante), confinante o contiguo, appartenenti a proprietari diversi. Per servitù prediale s’intende un peso, gravante su un fondo (detto servente), a vantaggio o utilità oggettiva di un altro fondo (detto dominante), confinante o contiguo, appartenenti a proprietari diversi 2 SUPERFICIE LA SUPERFICIES (= superficie) comportava, per un soggetto (superficiario), il diritto di utilizzare un fondo altrui per costruirvi un proprio edificio; Per superficie si intende il diritto reale parziario di godimento, in base al quale un soggetto, diverso dal dominus di un fondo, può costruire sul fondo altrui un edificio e mantenerne la proprietà, pur non essendo il dominus del fondo su cui insiste l’edificio. 3 QUASI USUFRUTTO Sorto in età classica, per ovviare all’inconveniente di legati d’usufrutto aventi ad oggetto l’intero patrimonio (o una parte di esso), senza fare distinzione tra res consumabili e res inconsumabili. Si trattava di un diritto di usufrutto avente ad oggetto cose consumabili. In particolare, si impose al beneficiario il versamento di una càutio [vedi], che garantiva all’erede la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris cioè di cose dello stesso genere e qualità di quelle ricevute, che, essendo consumabili, non potevano essere usate e restituite. Le res consumabili passavano immediatamente in proprietà del quasi-usufruttuario; la cautio garantiva, nel caso di mancata restituzione del tantundem eiusdem generis, il pagamento del controvalore in denaro della res. LEZ 25 43 SATIS DATIO BONI VIRI A TUTELA DELL'USUFRUTTUARIO è MEZZO DI IUS CIVILE,HONORARIUM,GENTIUM O SACRUM? La satis datio è una stipulazione pretoria. 44 ACTIO CONFESSORIA Denominazione giustinianea della vindicàtio servitùtis,infatti con tale azione si intendeva affermare l’esistenza di una servitù, e quindi far riconoscere, alla controparte, questa esistenza. Parte della dottrina ricomprende nell’ambito applicativo dell'ACTIO CONFESSORIA anche la vindicatio usufructus. 45 TUTELA DELL'USUFRUTTO A difesa del diritto d’usufrutto, l’ordinamento offriva all’usufruttuario la possibilità di agire mediante la c.d. vindicatio usufructus, esperibile nei confronti del dominus e, a partire dall’età classica, di qualsiasi possessore. A tutela dell’usufrutto è prevista, nell’ambito del processo formulare, l’actio confessoria. Se ilc onvenuto non ottemperava allo iussum de restituendo, rimuovendo gli ostacoli all’esercizio dell’usufrutto, il giudice -basandosi sullo ius iurandum in lite (giuramento in lite) dell’attore- pronunciava la condanna pecuniaria (condemnatio pecuniaria) che comportava, secondo il diritto pretorio (iure pretorio), la perdita dell’usufrutto. La legittimazione passiva all’actio confessoria, che al principio spettava al proprietario della res usufructuaria, fu poi estesa contro chiunque impedisse l’esercizio del diritto di usufrutto. 46 I SERVI FRUCTUARII
Il gregge, come qualsiasi altra res, deve essere restituito nella sua originaria consistenza, cioè com’era al momento della costituzione dell’usufrutto. Di conseguenza i nuovi nati dovevano sostituire i capi estinti (summissio dei capita demortua, la cui carne spetta all’usufruttuario). La loro proprietà è, quindi, pendente. Solo al momento della restituzione del gregge verranno ripartiti i nuovi nati: al nudo proprietario quelli necessari a sostituire i capi morti, all’usufruttuario quelli eccedenti il numero originario di capi presenti nel gregge. 48 MODI DI COSTITUZIONE DELL'USUFRUTTO IN IURE CESSIO USUFRUCTUS (= cessione dell’usufrutto in giudizio) DEDUCTIO (= deduzione) ADIUDICATIO (= aggiudicazione) LEGATO PER VINDICATIONEM Nel legato di usufrutto, l’usufruttuario deve dare la satisdatio boni viri arbitratu se usurum fruiturum (di usare la cosa e percepirne i frutti in base all’arbitrium boni viri, cioè come persona corretta e in buona fede). LA SATISDATIO è una stipulazione pretoria. Se non viene data, il pretore nega l’azione o concede una exceptio doli contro il legatario che agisca per ottenere l’esecuzione del legato a suo favore. 49 ENFITEUSI Comportava il diritto di un soggetto di utilizzare, per tempo illimitato o comunque per lungo tempo, un fondo altrui, coltivandolo e migliorandolo come se fosse proprio, pagando al concedente (= proprietario del fondo) un modesto canone. Per enfiteusi si intende un diritto reale parziario di godimento su un bene altrui, a seguito della concessione di un fondo dietro pagamento di un canone 50 MODI DI ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO ESTINZIONE DELL’USUFRUTTO : MORTE E CAPITIS DEMINUTIO DELL’USUFRUTTUARIO CONSOLIDATIO (= consolidazione) Si verifica quando l’usufruttuario diventa anche dominus, acquistando la proprietà della res usufructuaria o viceversa. REMISSIO (= rinuncia) In epoca classica, veniva effettuata mediante in iure cessio al proprietario. In epoca giustinianea, la forma era libera. NON USUS (= non uso) L’inutilizzazione dell’usufrutto per un biennio, nel caso di beni immobili, e di un anno, nel caso di beni mobili, ne comportava l’estinzione MUTATIO REI (= cambiamento o distruzione della res usufructuaria) 51 COS'E' L'HABITATIO? HABITATIO (= abitazione), un diritto reale di godimento, valevole erga omnes, che conferisce al titolare (habitator) la facoltà di vivere in una casa altrui ed anche di locarla a terzi 52 PIGNUS CONVENTUS (IPOTECA) IPOTECA Diritto reale di garanzia su cosa altrui. A differenza del pignus era una mera convenzione in virtù della quale, senza il materiale trasferimento del possesso del bene al creditore una cosa veniva assegnata a quest’ultimo a garanzia di un debito. LEZ 27