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Diritto romano - Risposte Aperte - AGGIORNATO
Tipologia: Panieri
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EDITTO TRALATICIO: detto IUS HONORARIUM O PRAETORIUM: IUS EDICENDI :COSA PRETORE PEREGRINO: è una IUS HONORARIUM E IUS anche vetus, era un corpo quando un nuovo pretore assumeva la E’, A CHI SPETTA? figura istituita nel 242 a.C. alla CIVILE: è il sistema di norme stabile di regole che ciascun carica prendeva come riferimento è la potestà per i quale spettava l’esercizio della che nel periodo successivo al pretore emanava formalmente l’editto tralacio del predecessore magistrati (pretore giurisdizione nelle controversie 367 a.C. venne introdotto dai all’inizio del suo anno di carica integrandolo. In questo modo si urbano, pretore tra cittadini romani e stranieri. magistrati romani al fine di e che sarebbe decaduto con la formarono una serie di principi, regole peregrino, edili curuli, Tale magistratura fu istituita colmare le lacune dell’obsoleto fine di essa per poi essere e mezzi pretori che regolavano le presidi delle province) alla scopo di soddisfare le IUS CIVILE oramai inadeguato successivamente aggiornato in esigenze concrete che si presentavano. di emanare editti. esigenze di tutela giuridica dei per il periodo di grande base alle nuove situazioni che Questo costituiva lo ius praetorum (o Spettava al Praetor nascenti rapporti economi e espansione economica, si erano verificate. Ovviamente Honorarium) che consentiva al pretore, urbanus e quello commerciali con gli stranieri. geografica e militare di Roma. il pretore poteva anche oltre che effettuare un controllo di peregrinus con cui Grazie al pretore peregrino il IUS CIVILE: è quella parte del cambiare quelle regole che regolarità formale, anche di entrare nel venivano enunciate le diritto romano fu qualcosa di diritto romano derivato dai durante l’anno non avevano merito della controversia per negare o regole che avrebbe applicabile a tutti i territori mores maiorum. Esso è avuto una buona riuscita. concedere l’azione. In quest’ultimo seguito dell’impero romano. l’evoluzione laica del più antico caso trasmetteva la stessa per iscritto nell’integrazione dello dei diritti romani ancora ad un giudice che una volta verificata la ius civile. strettamente connesso alla veridicità o meno della pretesa religione. condannava o assolveva. Tale processo si affiancava a quello previsto dallo ius civile. EDITTO REPENTINO: è un editto FONTI DI COGNIZIONE E FONTI DI XXII TAVOLE: sono un corpo INTERPRETATIO: era per i romani il PRETORE ED emanato dal pretore in PRODUZIONE: si intende fonte di di leggi compilato nel 450- presupposto primo per l’applicazione AEQUITAS: il circostanze particolari, quando cognizione qualunque reperto o 451 a.C. contenenti regole di del diritto e consisteva in un processo pretore l’editto perpetuo non era documento da cui noi siamo riusciti diritto pubblico e privato. tecnico per cui, partendo dalle parole interveniva sul sufficiente o non contemplava ad attingere le informazioni Rappresentano una delle della legge e considerando ulteriori piano normativo una nuova fattispecie. In questo riguardanti lo IUS. Sono lo strumento prime codificazioni scritte elementi, si perveniva a ricostruire utilizzando il caso il pretore emana un decreto attraverso il quale le norme prodotte del diritto romano. Sono la l’effettiva portata della norma principio delle per risolvere una questione ad dalle fonti di produzione vengono prima redazione scritta delle giuridica. aequitas. Il hoc. portate a conoscenza dei consociati. leggi nella storia di Roma ed La INTERPRETATIO pretore era visto Queste possono essere giuridiche o erano dirette ad assicurare a prudèntium (cioè dei soggetti come un extragiuridiche. Queste ultime sono tutte le classi sociali particolarmente esperti di diritto) interprete delle documenti atti o testimonianze l’ugualianza di fronte alla peraltro, nei tempi più antichi, aveva cose della società. attraverso le quali veniamo a legge. Contenutisticamente portata più vasta, conoscenza dell'esperienza giuridica non sono particolarmente importando sviluppo ed romana. innovative infatti sono la adattamento del diritto vigente alle FONTI DI PRODUZIONE: sono gli atti e trascrizione degli antichi contingenze della vita. i fatti abilitati dal sistema giuridico a mores. Ciò che è rilevante è Funzione dell’interprete, quindi, era modificare il diritto oggettivo quindi che lo ius non è più quella di interpretare ed adottare a formulare nuove norme., Orestano monopolio del ceto patrizio gli antichi costumi , con la le definiva fatti di produzione ma tutti potevano conoscere conseguenza che i giuristi erano normativa. Si suddivino in meri fatti e il diritto e quindi accedere considerati iuris auctòres , ossia veri e atti normativi alla tutela. propri autori del diritto vigente. Sul finire dell’epoca classica venne attribuito valore vincolante al parere dei giure consulti e si giunse gradatamente a far coincidere il ius civile con la sola interpretazione giurisprudenziale. Cicerone affermava che i giuristi operavano tre tipi d’intervento: respondère , fornire responsi su una determinata questione; àgere , cioè comporre schemi processuali su richiesta dei magistrati dei privati; cavère , cioè l’elaborazione di schemi negoziali, quali testamenti, mancipationes , stipulatio nes ecc. Particolare rilievo nel periodo arcaico ebbe, altresì, l’interpretatio pontìficum ; il monopolio pontificale della interpretazione durò sino al III sec. a.C., per lasciare spazio ad analoga attività interpretativa da parte della giurisprudenza laica. Quando si diffusero le fonti legislative scritte ed in particolare le lèges
publicæ , l’interpretatio, rispetto ad esse, assunse funzione intellettiva, simile a quella moderna: si iniziò a parlare di mens legis. La interpretatio comprendeva anche quella che i moderni chiamano interpretazione analogica o analogìa : attraverso di essa infatti fu ampliata la cerchia delle servitùtes , dei contractus , delle disposizioni testamentarie. IUS CIVILE: è quella parte del diritto romano derivato dai mores maiorum, dalle XXII tavole e dalla loro Interpretatio. Sviluppatosi nel periodo preclassico Indicava il complesso delle norme che regolamentava i rapporti tra cittadini romani e era trasmesso tra i padri per via consuetudinaria.
Con l’espansione del potere di Roma, vennero stabiliti foedera di vari tipi con le popolazioni assoggettate o alleate e, anche se Roma controllava militarmente i territori conquistati, alle popolazioni veniva lasciata una certa autonomia ed il proprio ius civile. Sorgeva quindi un problema negli scambi commerciali tra i Romani ed i cittadini delle diverse comunità su quale fosse il diritto che meglio tutelasse entrambi. Il pretore, non potendo applicare lo ius civile romano, dovette valutare le singole situazioni secondo un criterio diverso: la bona fides che da criterio morale divenne criterio giuridico. Nel 242 a. C., come già detto, fu creato il praetor peregrinus il cui compito era risolvere le difficoltà scaturenti dalle controversie relative a negozi giuridici tra Romani e peregrini. Come già detto le regole, inizialmente stabilite dal pretore caso per caso, vennero in seguito istituzionalizzandosi e gli interventi venivano programmati per l’intero anno di nomina (edictum perpetuum). Rimaneva anche al pretore la possibilità di risolvere questioni non previste per mezzo di un edictum repentinum (= editto repentino); poteva anche intervenire, ove la controversia lo richiedesse, con un decreto, una decisione estemporanea, ad hoc. L’editto (edictum praetorium) è il programma -esposto in pubblico e scritto su tavole imbiancate (album)- che i
SIRMONDIANE: raccolta privata di costituzioni imperiali pubblicata da Sirmond un religioso francese nel 1631, afferenti la materia dei rapporti tra Chiesa e Impero nel periodo compreso tra 333 e il 425. Essendo una versione più ampia di quanto trasmesso da Teodosiano presumibilmente sono allineati alla versione originale. CODICE GREGORIANO:è una delle fonti di cognizione del diritto romano- è una raccolta privata dei rescritti imperiali in materia di diritto civile, divisa in 15 libri. Questa comprende rescritti del periodo compreso tra Adriano e Diocleziano. E’ stato utilizzato in seguito dai compilatori giustinianei.
il libro è dedicato alla materia religiosa, per la prima volta presente in una raccolta legislativa. E’ diviso in 11 titoli, in cui è ripartita la legislazione relativa alla fede, ed in particolare ai privilegi riconosciuti alla chiesa ed ai clerici, alla repressione delle eresie, dell’apostasia ed al trattamento di iudaei e pagani. Nel codice teodosiano XVI 1e2 viene definita l’ortodossia e la distinzione tra cristiani ortodossi e eterodossi. L’eretico è considerato un male non solo per la fede cattolica ma anche per la societa’ (si poteva
massa sabiniana (opere relative allo ius civile) 2)massa edittale 579 libri e commentari di Caio (opere dello ius honorarium) 3) massa papinianea (opere di papiniano) 4) appendice attuavano cambiamenti e pensavano tutti necessariamente allo stesso modo. Inoltre la giurisprudenza classica era vista come qualcosa di intoccabile e si è finiti in tal modo per perdere la specificità dei ragionamenti e inoltre per avere risultati astorici poco chiari. Le interpolazioni hanno finito per modificare troppo radicalmente i testi perdendo per cui un nesso storico di essi considerando anche che probabilmente data la loro precarietà avevano subito modifiche quando raccolti dai compilatori giustinianei. poter acquistare e trasmettere diritti. Il nascituro veniva considerato parte della donna ed era privo di soggettività giuridica. Vi era una punzione per il procurato aborto e qualora fosse un erede o un legato veniva istituito un curatore per la conservazione dei beni. Non era prevista una denuncia di nascita ma bastava dichiararlo ( figlio legittimo DICHIARAZIONE figlio illegittimo ESTAZIONI). Se si nasceva da madre schiava si era schiavi. Altrimenti vi erano liberi (madre libera) libertini (madre ex schiava). MANUMISSIO CENSU Si trattava di una dichiarazione effettuata dal dominus mediante il quale si iscriveva nelle liste del censo lo schiavo si voleva affrancare.
Il patrono è il padrone che dà la libertà allo schiavo che diventa liberto e si instaura quindi un rapporto giuridico di patronato. Alla morte del patrono il rapporto si trasmetteva ai discendenti se il patrono veniva danneggiato la libertà da manomissione poteva essere revocata.
Era lo schiavo che acquista la libertà. Egli non poteva accedere a cariche e il loro voto contava poco. Vi erano varie modalità di acquisto; con costantino (1° imperatore cristiano) poteva essere effettuata la manomissione pure di fronte al vescovo. La manomissione doveva essere fatta nelle forme di diritto civile.
Manomissione per testamento. Il dominus dichiarava nel testamento di voler affrancare-liberare lo schiavo. Vi erano due forme: DIRECTIS VERBIS lo schiavo era libero appena l’erede avesse accettato l’eredità. PER FIDECOMMISUM qualora il testatore imponga all’erede o fidecommisario di affrancare lo schiavo.
E’ un finto processo risalente alle XII tavole in cui l’assertore della libertà dichiarava di fronte al padrone lo stato di libertà dello schaivo. Il dominus non protestava e veniva dichiarata la libertà. ELEMENTI ESSENZIALI NEGOZIO GIURIDICO sono gli elementi essenziali per l’esistenza del negozio stesso e la cui mancanza impedisce il sorgere stesso del negozio giuridico e la produzione dei suoi effetti giuridici. Gli elementi essenziali sono quindi: 1)la CAUSA:è la funzione oggettiva. Essa può essere lecita,illecita(negozio nullo). Con il tempo la causa venne meno e come punto centrale del negozio vi fu la volontà. 2) la VOLONTA’poteva essere sana,viziata,inesistente. acquistò successivamente autonomia della forma. Vi era comunque la necessità della manifestazione di volontà. Non esisteva il negozio tacito.
qualora si tema un danno dall’immobile vicino che sia pericolante per fatto naturale o umano, il proprietario minacciato può richiedere o far richiedere dal pretore al proprietario dell’immobile minacciante la prestazione di una cauzione per il danno temuto. Se il proprietario dell’immobile minacciante non provvede alle riparazioni necessarie o alla cauzione il pretore immette il minacciato nel possesso in concorso dell’immobile pericolante. Se non si verifica nulla in un secondo momento il minacciato avrà possesso esclusivo dell’immobile. CAUTIO MUCIANA se in un legato si inseriva una condizione sospensiva per avere la certezza che la condizione fosse verificata o meno bisognava attendere la morte del legato. Il giurista QUINTO MUCIO risolse la questione considerando verificata la condizione, in modo che il legatario potesse ricevere l’oggetto. Qualora avesse tenuto un comportamento non conforme alla condizione con una stipulatio avrebbe restituito l’oggetto o la cosa. ERRORE: nel diritto romano c’era una divergenza tra la manifestazione di volontà e la volontà stessa, tra il voluto e il dichiarato. Vi era l’errore vizio e l’errore ostativo. Il primo incide a monte sul processo di formazione della volontà il secondo è un fraintendimento non vi è quindi la volontà. DOLO: consiste in un comportamento ricco di artifizi e raggiri con cui un decptor(soggetto che compie il raggiro) nel corso di un trattativa induce il deceptus(il raggirato) a concludere una trattativa che altrimenti non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse.
3)la FORMA: era il modo in cui la volontà si manifestava in un negozio giuridico e poteva essere vincolata o libera. Nella vincolata vi era una precisa modalità di manifestazione nella libera no. Con le riforme giustiniane la forma scritta sarà ritenuta essenziale e costituirà la base della documentazione notarile sino ad oggi. Vi è : dolo DETERMINANTE: comportava la nullità del negozio giuridico in quanto il decptus è stato indotto a concludere un rapporto che altrimenti non avrebbe concluso(mancanz a di volontà). Dolo INCIDENTE: il deceptor ha determinato le condizioni negoziali pregiudizievoli per il deceptus il quale voleva comunque concludere il negozio anche se a condizioni migliori. RES DIVINI IURIS : sono le cose destinate a soddisfare le varie esigenze religiose. Vi erano inoltre le res sacre, religiosae, sanctae. RES HUMANI IURIS sono tutte le cose non destinate a soddisfare esigenze religiose. Vi erano res privatee, publicae e universitatis. RES IN COMMERCIO: fanno parte della categoria res in patrimonio e sono le cose sulle quali è in atto un diritto di proprietà ed i privati possono disporne nei vari rapporti giuridici RES EXTRA COMMERCIUM: sono quelle di cui i privati non possono disporre; esse, quindi, non possono essere oggetto di rapporti giuridici patrimoniali. RES COMMUNES OMNIUM: sono le cose a disposizione di tutti, illimitatamente, come ad es. il mare, l’acqua piovana, l’aria etc. Esse non erano suscettibili di apprensione, salvo la possibilità di usufruirne o di acquistarne in quantità limitata la proprietà.
cosa che sia stata abbandonata dal legittimo proprietario con l’intenzione di rinunciare alla sua proprietà, e possa quindi divenire oggetto di occupazione da parte di terzi. RES MANCIPI: sono le cose che, sin dalle origini, erano state oggetto di màncipium, cioè quelle strettamente collegate ai bisogni della familia. RES NEC MANCIPI: sono anche esse collegate alla familia, ma non ad essa indispensabili, sono solamente fonte di ricchezza. RES CORPORALES : cose corporali, che possono essere toccate.Vi rientrava anche il dominium ex iure Quiritium, identificato con la cosa che ne era oggetto. INCORPORALES: Cose che, secondo Cicerone, erano quelle create con un atto intellettivo e, secondo Gaio, quelle che non potevano essere toccate. Ad es. obbligazioni, eredità, usufrutto etc.
è una tipologia di proprietà,ed è un rapporto giuridico assoluto che ha per oggetto le res, sia màncipi sia nec màncipi, sia mobili, sia immobili— è disciplinato dallo ius civile vetus. SUPERFICIE: comportava, per un soggetto (superficiario), il diritto di utilizzare un fondo altrui per costruirvi un proprio edificio.
ENFITEUSI : Per enfiteusi si intende un diritto reale parziario di godimento su un bene altrui, a seguito della concessione di un fondo dietro pagamento di un canone. L’enfiteusi subisce numerosi cambiamenti nel corso della storia romano con costantino e giustiniano ad esempio. POSSESSO: In diritto romano il dominium era una signoria giuridica tutelata da legge, mentre la possessio era una signoria di fatto tutelata solo in certe circostanze, ma non è stato sempre così poiché inizialmente, in età arcaica, non vi era differenza tra dominium e possessio, i quali presero poi a differenziarsi nell’epoca successiva grazie al riconoscimento giuridico nello ius civile del dominium e al riconoscimento nello ius honorarium della possessio. La possessio poiché era tutelata attraverso gli interdicta, si parlava anche di possessio ad interdicta. L’estinzione del possesso avviene per: morte del possessore privo di eredi. Incorporazione della res. Venir meno del corpus. Venir meno dell’ànimus
Il creditore e il debitore convenivano in iure: dinanzi al magistrato il creditore, rivolgendosi al debitore, affermava il proprio diritto e l’esistenza di un credito verso il convenuto. Il convenuto poteva tacere, nel qual caso risultava definitivamente accertato il suo debito, o contestare il diritto azionato: in questo caso il creditore lo provocava al sacramentum.
Attore e convenuto comparivano dinanzi al magistrato portando la cosa controversa o una parte simbolica di essa, se si trattava di cosa non trasportabile. L’attore, tenendo in mano una verga (festùca), toccava la cosa e pronunciava la frase affermo solennemente che questo schiavo mi appartiene per diritto.) contestualmente toccava la cosa con la festuca. poiché la festuca rappresentava la lancia di guerra, questo atto simboleggiava l’occupazione bellica e, quindi, nel toccare la cosa con la festuca, l’attore manifestava il suo diritto di piena proprietà sulla cosa. A questo punto due erano le possibilità. Se il convenuto non compiva alcuna dichiarazione contraria, la cosa restava definitivamente in proprietà dell’attore. Se, invece, il convenuto compiva la stessa dichiarazione ed eseguiva gli stessi atti compiuti già dall’attore, operando la vindicatio contraria, sorgeva la controversia vera e propria. In questo caso il magistrato intimava ad entrambe le parti di abbandonare la cosa. ciascuna parte produceva le prove che intendeva porre a sostegno della sua tesi, ed il giudice, dopo averle valutate, emetteva la sua sententia, con la quale, risolvendo il tema oggetto della controversia, proclamava quale dei sacramenta fosse iùstum e quale iniustum. RESTITUTIO IN INTEGRUM: consiste nel ripristino di una situazione precedentemente modificata da un fatto o da un atto giuridico. La restitutio integrum consegue all'annullamento e alla nullità del contratto, alla rescissione, alla risoluzione, alla ripetizione dell'indebito o alla responsabilità per fatti illeciti.
Modo di estinzione ìpso iùre e di modificazione delle obbligazioni; consistente nella sostituzione di una nuova obbligazione ad una precedente, con la conseguente estinzione di quest’ultima. Essa produceva un duplice effetto: estintivo della prìor obligàtio (obbligazione precedente), costitutivo della nova obligatio (nuova obbligazione). Per la realizzazione della NOVAZIONE era necessario che la nuova obbligazione avesse ad oggetto la medesima prestazione di quella precedente e, nello
Nell’esperienza giuridica romana essa più che un contratto, risulta essere un genus, al cui schema potevano essere ricondotte diverse figure. Con tale termine s’indica il contratto consensuale e bilaterale con cui un soggetto (locatore) si obbliga a dare una cosa (mobile o immobile) nella materiale disponibilità di un altro (conduttore) per un periodo di tempo limitato. Il conduttore, a sua volta, s’impegna a restituirla dopo averla goduta per il periodo di tempo stabilito o raggiunto lo scopo prefisso. Le reciproche obligationes del locatore e del conduttore erano tutelate rispettivamente da un’actio locati
stesso tempo, presentasse anche qualche elemento di novità. A seguito della novazione si estinguevano anche i rapporti accessori e gli eventuali interessi connessi all’obbligazione precedente. In epoca giustinianea, la novazione si svincolò dalla necessità del requisito della identità del debito e da qualunque altro requisito formale, ritenendosi necessario e sufficiente il consenso delle parti, Si distingueva, altresì, la novazione soggettiva da quella oggettiva, a seconda dell’elemento cui si riferiva.
L'adempimento divenne, a differenza che nel periodo antico, efficace da solo a estinguere il vincolo. La solutio, che inizialmente indicava l'atto di scioglimento del vincolo, venne ad indicare l'adempimento effettuato. Gli antichi atti solenni formali necessari per liberare il debitore rimasero in uso ma con la funzione di dichiarare formalmente estinto un debito non effettivamente adempiuto. L'adempimento deve avere ad oggetto l'intera prestazione e deve consistere esattamente in ciò che è stato promesso. Se il debitore, col consenso del creditore, esegue una prestazione diversa da quella dovuta viene chiamata datio in solutum. La prestazione deve essere eseguita nel luogo e nel tempo prescritti. L'adempimento può essere fatto da un qualunque terzo, spontaneamente o per incarico del debitore. Per le obbligazioni di dare è necessario che l'adempiente sia capace di alienare. Poteva accadere che il debitore, eventualmente anche prima della scandenza del termine e/o dell'interpellatio, o comunque prima della litis contestatio, offrisse l'adempimento. Se il creditore non accettava la prestazione, si configurava la mora del creditore: il debitore da quel momento veniva liberato da qualunque responsabilità. e da un’actio conducti, entrambi azioni in ius, ex fide bona. A partire dall’inizio del III sec. a.C. esse furono concesse anche ai peregrini. Di conseguenza la locatio-conductio era di diritto civile sotto il profilo degli effetti e di ius gentium per quanto concerneva i soggetti. Nella locatio-conductio rientravano varie fattispecie: 1) locatio rei 2) locatio operis 3) locatio operarum COMPRAVENDITA: Contratto consensuale con cui un contraente (venditore) si obbliga a trasferire la pacifica disponibilità di una cosa (merx) all’altra parte (acquirente, èmptor), il quale a sua volta s’impegnava a trasferire la proprietà di una somma di danaro (prezzo). Funzione socio- economica della compravendita è lo scambio tra la disponibilità della cosa ed il suo valore in danaro. Nel periodo più antico veniva effettuata solamente la vendita in contanti, per le res màncipi occorreva la mancipatio, in quanto il consenso non era sufficiente a trasferire la proprietà. Il contratto di compravendita, nato nella prassi della iurisdictio peregrina, venne in seguito tutelato iure honorario anche tra i cives. La compravendita era un contratto consensuale che creava solamente obbligo di trasferire la res. Ti amo capra