Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto sindacale schema, Schemi e mappe concettuali di Diritto Sindacale

Schema diritto Sindacale

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2014/2015
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 19/03/2015

Asdrubalemangiasassi
Asdrubalemangiasassi 🇮🇹

5

(2)

1 documento

1 / 30

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Diritto sindacale schema
Diritto sindacale: introduzione
Branca del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali poste
dallo stato/dalle organizzazioni dei lavoratori/dagli imprenditori che disciplinano la
dinamica del conflitto di interessi nella distribuzione del potere nei processi
produttivi
Parallelo alla storia del movimento operaio e riflette la contrapposizione tra
capitale e lavoro
Conflitto come elemento della lotta di classe per la lotta di classe
Ampliato dalla dottrina come ipotesi di conflitto con l’autorità che viene
esercitata nell’organizzazione del lavoro
Relazioni industriali
Sottoinsieme del sistema sociale più complessivo che indica le relazioni tra
imprenditori, prestatori di lavoro organizzati e gli organi pubblici
Effettività del diritto sindacale
Norma deve essere stabile e continua
Supportata da consenso sociale e mediazione politica
Astensione legislativa
Legislatore spesso si è astenuto, poche novelle legislative
300/70
146/90
Ruolo decisivo di dottrina e giurisprudenza, in materia di interpretazione
Si parla di politica del diritto
Regole del conflitto e problema della loro stabilità
Due posizioni di principio
Cgil privilegia l’autonomia di base (sindacato-movimento)
Valorizza strutture rappresentative elette da tutti i lavoratori
Cisl privilegia il momento organizzativo (sindacato-associazione)
Democrazia sindacale e democrazia dell’associazione sono
sinonimi
Queste due contrapposizioni si riflettono nel problema generale della
rappresentatività delle stesse
Incertezza sui soggetti legittimati alla trattativa
Individuazione necessaria
Per la circolazione democratica
Per la maggior disponibilità della controparte all’impiego
negoziale
Protocollo del 23/7/93 individua i soggetti titolari
Accordo del 22/1/2009 lo modifica
Non sottoscritto dalla Cgil
Libertà sindacale
Principio costituzionale: 39 cost
Organizzazione sindacale è libera
Non era così nel periodo fascista con i sindacati nello Stato
Facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi viene attribuita agli
stessi soggetti
Diritto soggettivo pubblico di libertà
Opera nei rapporti intersoggettivi privati
Libertà di organizzazione (18 cost)
Riconosce una libertà di organizzazione se i fini non sono vietati dalla legge
penale
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto sindacale schema e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Sindacale solo su Docsity!

Diritto sindacale schema

  • Diritto sindacale: introduzione
    • Branca del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali poste dallo stato/dalle organizzazioni dei lavoratori/dagli imprenditori che disciplinano la dinamica del conflitto di interessi nella distribuzione del potere nei processi produttivi
    • Parallelo alla storia del movimento operaio e riflette la contrapposizione tra capitale e lavoro ■ Conflitto come elemento della lotta di classe per la lotta di classe ■ Ampliato dalla dottrina come ipotesi di conflitto con l’autorità che viene esercitata nell’organizzazione del lavoro
  • Relazioni industriali ■ Sottoinsieme del sistema sociale più complessivo che indica le relazioni tra imprenditori, prestatori di lavoro organizzati e gli organi pubblici
    • Effettività del diritto sindacale ■ Norma deve essere stabile e continua - Supportata da consenso sociale e mediazione politica
    • Astensione legislativa ■ Legislatore spesso si è astenuto, poche novelle legislative - 300/ - 146/ ■ Ruolo decisivo di dottrina e giurisprudenza, in materia di interpretazione ■ Si parla di politica del diritto
    • Regole del conflitto e problema della loro stabilità ■ Due posizioni di principio - Cgil privilegia l’autonomia di base ( sindacato-movimento ) - Valorizza strutture rappresentative elette da tutti i lavoratori - Cisl privilegia il momento organizzativo ( sindacato-associazione ) - Democrazia sindacale e democrazia dell’associazione sono sinonimi ■ Queste due contrapposizioni si riflettono nel problema generale della rappresentatività delle stesse - Incertezza sui soggetti legittimati alla trattativa - Individuazione necessaria - Per la circolazione democratica - Per la maggior disponibilità della controparte all’impiego negoziale ■ Protocollo del 23/7/93 individua i soggetti titolari ■ Accordo del 22/1/2009 lo modifica - Non sottoscritto dalla Cgil
  • Libertà sindacale
    • Principio costituzionale: 39 cost ■ Organizzazione sindacale è libera - Non era così nel periodo fascista con i sindacati nello Stato ■ Facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi viene attribuita agli stessi soggetti ■ Diritto soggettivo pubblico di libertà ■ Opera nei rapporti intersoggettivi privati
    • Libertà di organizzazione (18 cost) ■ Riconosce una libertà di organizzazione se i fini non sono vietati dalla legge penale

■ Termine organizzazione ha accezione più ampia del termine associazione: tutela forme di organizzazione più ampie dell’associazione

  • Consigli di fabbrica
  • Termine “sindacale” ■ Attività di tutela d’interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro ■ Presuppone una delegazione di soggetti, almeno potenziale
  • Opinioni divise in dottrina se un singolo possa svolgere attività sindacale
  • È pacifico che non sia solo il gruppo il titolare
  • Normativa comunitaria ■ Carta dei diritti di Nizza tutela la libertà sindacale come semplice libertà di associazione
  • Trattasi di riconoscimento politico solenne non di un trattato ■ Vigente Amsterdam che esclude la competenza normativa comunitaria sul diritto di sciopero
  • Libertà sindacale nelle convenzioni internazionali ■ Convenzioni 87 e 98 dell’OIL tutelano
  • Libertà sindacale nei confronti dello stato (98)
  • Diritto di organizzazione e contrattazione collettiva (87) ■ Altre convenzioni
  • Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
  • Prevede l’impegno per gli stati di garantire libertà sindacale e diritto di sciopero
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo delle libertà fondamentali
  • Diritto di associazione
  • Carta sociale europea
  • Diritto alla contrattazione collettiva e all’autotutela
  • Divieto di atti discriminatori ■ 300/70, Statuto dei lavoratori, in tale legge concorsero 3 obiettivi
  • Tutela della libertà e della dignità del lavoratore
  • Rafforzamento dell’effettività del principio di libertà sindacale
  • Politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ■ Norme sulla libertà sindacale
  • Art 14
  • Diritto di costituire associazione garantito a tutti
  • Art 15
  • Nullità di atti discriminatori, due tipi ■ Atti diretti a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o meno a un’associazione sindacate ■ Atti discriminatorio a causa di affiliazione al sindacato/sciopero
  • Art 16
  • Divieto di concedere trattamenti economici privilegiati ad una pluralità di persone in cambio di una non appartenenza al sindacato
  • Art 17
  • Sindacati di comodo/sindacati gialli proibiti ■ Scriminante il rapporto di asservimento
  • Art 15 a
  • Libertà sindacale negativa

■ Confcoltivatori ■ Organizzazione sindacale non associativa

  • Cobas
  • Regolamentazione giuridica ■ Libertà di scelta
  • Organizzazione eteronoma
  • Determinata dallo stato
  • Organizzazione autonoma
  • Auto decisa
  • Possibilità di sorta dei conflitti risolvibili con compromessi tra le parti ■ Mancata attuazione articolo 39 cost
  • Art 39 prevede scelta libera da parte del gruppo sindacale
  • Commi successivi (convergenza tra le varie posizioni)
  • Sindacati siano sottoposti alla registrazione
  • Registrabili solo se statuti democratici
  • Attraverso la registrazione acquistano personalità giuridica
  • Solo quelli registrati, rappresentati in base alla proporzionalità, possono stipulare contratti collettivi efficaci
  • Mancata attuazione
  • Il procedimento di registrazione poteva diventare strumento di intromissione
  • Opposizione della CISL perché aveva poco potere nella contrattazione
  • Dottrina giuslavorista che si è liberata di retaggi corporativistici
  • Consolidato un sistema con alto potere contrattuale con legislazione di sostengo, che presupponeva il sistema sindacale di fatto esistente
  • La mancata attuazione non costituisce un inadempimento costituzionale ■ Scelta privatistica
  • Scelta di non procedere con l’emanazione della legge sindacale assume un significato normativo non contingente ■ Associazione non riconosciuta
  • Primo corollario: il sindacato è associazione non riconosciuta ex 36 cc
  • Definizione che qualifica normativamente fenomeni organizzati, regolamentata dal codice del 1943
  • Scorgevano nell’associazione un’unità giuridica
  • Questa dottrina influì sulla disciplina dettata dal nuovo codice con queste conclusioni ■ Fondo sociale che costituisce un’unità che va oltre i singoli ■ Fondo permane oltre la volontà del socio ■ Regime di responsabilità patrimoniale consiste nella congiunta e solidale responsabilità ■ La natura unitaria confermata dalla attribuzione della rappresentanza processuale
  • Associazione non riconosciuta costituisce un centro autonomo di imputazioni giuridiche
  • Gravi insufficienze della disciplina
  • Questioni risolte spesso con transazioni stragiudiziali
  • Disciplina costituzionale ■ Identità di struttura con le associazioni riconosciute
  • Si ricollegano tutte le norme non legate al riconoscimento della personalità giuridica
  • Dubbio in dottrina se gli accordi tra associati siano l’unica fonte di regolamentazione
  • Disciplina delle forme organizzative non associative ■ Organizzazione può assumere una veste diversa da quella associativa
  • Compatibili con il principio della libertà fondamentale ■ Mancando l’elemento della stabilità nelle delegazioni occasionali si riscontra la forma del comitato
  • Alla Figura del mandato collettivo può ricondursi il rapporto con i lavoratori
  • I nteressi collettivi, individuali e generali ■ Inquadramento del sindacato nel diritto privato è espressione del riconoscimento giuridico della diversità tra
  • Interesse collettivo
  • Il sindacato è portatore
  • Non è la somma di diversi interessi individuali, ma la loro combinazione ed è indivisibile
  • Il carattere dell’indivisibilità porta il sindacato a difendere il bene nell’interesse di iscritti e non iscritti
  • La postulazione dell’estensione degli effetti dell’azione sindacale ai non iscritti è un derivato della corretta valutazione degli interessi degli stessi organizzati
  • Differente da interesse diffuso, nell’interesse collettivo è essenziale la sua appartenenza ad un’organizzazione che ne sia titolare.
  • Interesse generale
  • Di cui è portatrice l’intera comunità
  • Rappresentanza e rappresentatività sindacale
  • Sindacato non agisce in nome mandato di rappresentanza
  • Rappresentatività definibile come la capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori
  • Maggiore rappresentatività nello statuto dei lavoratoriRatio della selezione tra i sindacati
  • Statuto riconosce ai sindacati ulteriori diritti tramite le legislazioni di sostegno
  • Diritti che favoriscono il rapporto tra l’organizzazione e lavoratori rappresentanti
  • Riconosciuta solo alle organizzazioni effettivamente rappresentative in base a dei criteri di selezioni ex art 19
  • Aderenza alle associazioni maggiormente rappresentative (rappresentatività storica/presunta) ■ Termine generico ■ Dottrina e giurisprudenza hanno individuato indici
  • Consistenza del numero degli iscritti
  • Presenza equilibrata in un ampio arco di settori produttivi
  • Svolgimento attività contrattazione
  • Associazioni non affiliate firmatarie di contratti collettivi nazionali
  • Crisi della maggiore rappresentatività ■ Sistema privato ancorato ad indici generici - Metodologia entrata in crisi tra l’85 e il 95 ■ Art 19 non rispecchia più a pieno la rappresentatività - Deve essere verificata, non presunta - Verifica attuata, CGIL, CISL UIL confermano potere ■ Non c’è ancora una novella legislativa che superi il criterio
  • Rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro
  • Organizzazione sindacale sui luoghi di lavoro ■ Due tipi di rappresentanza
  • Canale doppio
  • Uno elettivo di rappresentanza
  • Uno associativo che riproduce la struttura di rappresentanza a base volontaria
  • Canale unico
  • Struttura di rappresentanza è sindacale ed associativa sia all’interno e all’esterno ■ Prima espressione del doppio canale è data dalle commissioni interne
  • Soppresse dai fascisti e ripristinate dal patto Buozzi Mazzini ■ Nel 1947 riconoscono solo funzioni di controllo sull’applicazione di alcune discipline collettive
  • Scelta determinata dalla composizione delle commissioni
  • Scelte su base proporzionali
  • Vengono fondate le SAS (sezioni sindacali aziendali)
  • Articolazione interna del sindacato esterno ■ Dopo gli anni 68/69 si formano i delegati e il consiglio di fabbrica
  • Delegati rappresentano i lavoratori appartenenti ad uno stesso gruppo omogeneo
  • Consiglio di fabbrica formato da tutti i delegati di una certa unità ■ Mutua entrambi i modelli
  • Doppio canale: duplicità dei criteri
  • Canale unico: unicità delle struttura
  • Rsa dell’art 19 ■ Art 19 attribuisce i diritti sindacali a generiche rappresentanze sindacali
  • Carattere definitorio, due sole richieste
  • Costituzione avvenga ad iniziativa dei lavoratori
  • Operi nell’ambito delle organizzazioni ex 19
  • Questa scelta ha consentito di identificare nelle attuali rappresentanze sindacali unitarie le titolari dei diritti
  • Crisi dei consigli e RSU nel privato ■ Delegati/consigli compromesso tra le varie anime del sindacato ■ Quando il consiglio va in crisi, rallentò la necessaria riforma della rappresentanza ■ Mediazione trovata nelle RSU ■ Soluzione condivisa
  • RSU subentra alle RSA
  • Sindacato firmatario può revocare il proprio riconoscimento in un determinato luogo di lavoro solo dando disdetta dell’intero accordo interconfederale ■ Iniziativa per la costituzione delle RSU e del loro rinnovo va a ciascuna delle rappresentanze firmatarie del protocollo, e dell’accordo interconfederale
  • Se hanno il 5 % dei voti

■ Strumenti volti ad una autonomia dell’RSU, che però ha strumenti di controllo

  • Solo 2/3 dei seggi sono ripartiti tra le liste presentati, 1/3 tra le liste dei sindacati firmatari del CCNL
  • Per Quel 1/3 il sindacato potrà scegliere chi preferisce
  • Le RSU dovranno trattare assieme agli organismi locali
  • Sindacati conservano comunque parte dei diritti utili ad operare nell’azienda direttamente ■ Quorum del 50% più uno
  • Derogabile ■ 3 anni di mandato
  • Rappresentanza sindacale unitarie nella PA ■ Vige la legge quadro 165/ ■ Analogo alle RSU di diritto privato
  • Obbligatori la loro costituzione nelle amministrazioni con più di 15 persone
  • Facoltativa quella delle RSA ■ Pertanto ciascun sindacato ha
  • La facoltà di partecipare alle elezioni delle RSU
  • Ovvero di rinunciarvi mantenendo il diritto a costituire la propria RSA ■ Per essere ammessi alla contrattazione almeno il 10% degli iscritti
  • Se non partecipanti alle elezioni ■ Differenze con il settore privato
  • Nel settore pubblico la fonte delle disciplina delle RSU è nella legge
  • Settore pubblico solo metodo proporzionale
  • Nel settore privato possono presentare la propria lista sindacati che non abbiano sottoscritto il contratto nazionale nel settore pubblico no
  • Nel settore privato RSU obbligatorie solo con almeno 15 dipendenti, nella PA contano anche le strutture periferiche
  • Legge affida alle RSU piubbliche la titolarità esclusiva dei diritti di informazione e partecipazione previsti dalla legge o dai CCNL e una legislazione potenzialmente esclusiva rigurado alla contrattazione integrativa.
  • Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese ■ Diritto dei lavoratori art 46 cost
  • Carente la legislazione in merito
  • Tale mancata attuazione dovuta alla ferma opposizione degli imprenditori ■ Mutuata da una tendenza a rendere partecipi i rappresentanti alla discussione dei dati e delle loro prevedibili conseguenze (esame congiunto)
  • Es protocollo Iri
  • Comitati aziendali europei ■ Tentativi di introdurre una normativa su uno statuto di società europea nei cui organi vi fossero rappresentanze dei lavoratori ■ Sforzi che hanno prodotto solo la direttiva comunitaria 45/
  • Limitata a
  • Imprese comunitarie ■ 1000 dipendenti ■ 150 in almeno due stati membri
  • Gruppi di imprese comunitarie ■ 1000 dipendenti ■ 150 in due imprese in almeno due stati membri
  • Diritto di assentarsi dal lavoro per motivi sindacali entro limiti stabiliti dalla legge nella loro misura minima
  • Relativa ai dirigenti sindacali nominati dall’organizzazione, nominati secondo le norme e comunicati al datore
  • Da fissare il monte ore con la contrattazione
  • Retribuiti 23
    • Dirigenti per l’espletamento del loro mandato
    • Comunicazione entro 24 ore
  • Non retribuiti 24
    • Partecipazione a trattative sindacali, da interpretare in senso ampio
    • Entro 3 giorni prima di regola ■ Guarentigie per i dirigenti sindacali
  • Protezione specifica contro i licenziamenti e i trasferimenti
  • Art 18
  • Immediata reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente di RSA che sia stato licenziato
  • Valido il trasferimento, previo nullaosta delle associazioni sindacali
  • Valido sempre quello all’interno dell’unità produttiva ■ Diritto di affissione e all’uso dei locali
  • Art 25
  • Obbligo di predisporre per ciascuna RSA gli spazi per l’affissione, in posti accessibili per tutti i lavoratori
  • Limite
  • Comunicazioni di carattere lavorativo
  • Distinzione
  • Aziende con più di 200 persone ■ Obbligo di porre permanentemente a disposizione del rsa per l’esercizio delle funzioni un idoneo locale
  • Aziende con meno di 200 persone ■ Obbligo di porre su richiesta a disposizione del rsa per l’esercizio delle funzioni un idoneo locale ■ Diritto di proselitismo
  • Riconosce al dirigente opera di proselitismo ■ Campo di applicazione del titolo 3 dello statuto
  • Per imprese industriali e commerciali si applicano ogni cosa che occupa più di 15 dipendenti
  • Agricole 5
  • Individuato campo di applicazione
  • Si escludono i non imprenditori ■ Diritti sindacali nella PA
  • A seguito della privatizzazione del pubblico impiego si sono rese analoghe le leggi sul rapporti di lavoro subordinati
  • Differenza
  • Nel privato spettano in maniera paritaria a tutte le RSA nel pubblico in proporzione al loro grado di rappresentatività
  • Lavoratore dipendente nella PA che occupa una carica sindacale può essere collocato in aspettativa retribuita per la durata del mandato
  • Organizzazioni sindacali operano nelle PA tramite RSA, RSU e terminali di associazioni sindacali che partecipano alla RSU.
  • Repressione della condotta antisindacale ■ Art 28 dello statuto dei lavoratori
  • In caso di limiti all’attività sindacale giudice del luogo sentite a siti le parti ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo
  • Efficacia della sentenza non può essere revocata fino alla sentenza del giudice del lavoro - Se il datore di lavoro non ottempere colpevole ex 650 cp ■ Condotta antisindacale
  • Requisiti
  • Messa in atto dal datore di lavoro
  • Sia idonea a ledere beni protetti ■ Sia verso il lavoratore ■ Che verso l’interesse collettivo ■ Plurioffensività del comportamento
  • Possono agire in giudizio sia lavoratore (in via ordinaria) che sindacato
  • È illecito il comportamento dell’imprenditore mirante a opporsi al conflitto
  • Quale è l’elemento costitutivo della condotta antisindacale?
  • Giurisprudenza (SSUU) non pensa che sia l’intento lesivo (parte pensa che sia necessario ma non sufficiente)
  • Violazioni ex lege
  • 146/90 violazione dei diritti e delle liberta sindacali ex CCNL
  • Mancato rispetto dell’obbligo di esame congiunti
  • Legittimazione attiva
  • Legittimato è il sindacato ■ Non il lavoratore o le forme di organizzazione cbe non hanno rappresentatività nazionale
  • Corte costituzionale ■ Ha rilevato che il sindacato non sostituisce ma si aggiunge agli ordinari strumenti processuali ■ Ha affermato che la norma non impedisce al sindacato non legittimato di avvalersi degli ordinari sistemi di tutela ■ Rileva che la norma in questione realizza un differenza di trattamento ma proprio per l’efficienza e la forza di penetrazione nel sistema sarebbe uno strumento pericoloso per sindacati che non diano affidamento di un uso responsabile
  • Interesse ad agire
  • Le associazioni interessate ■ Interesse tutelato è la libertà di tutti i lavoratori e di tutti i sindacati ■ Agisce a tutela di un proprio interesse
  • Il sindacato no ha potere di azionare in giudizio le posizioni appartententi a singoli lavoratori perché ■ Violazione meramente eventuale ■ Sindacato chiede tutela per la propria libertà sindacale
  • Apparato sanzionatorio
  • Se condannato deve ripristinare la situazione di pieno godimento delle libertà
  • In caso di inadempimento condanna ex 650 cp ■ Arresto fino a 3 mesi ■ Ammenda
  • Corte riconosce legittimità alla Vigorelli per la sua transitorietà. Successiva estensione del provvedimento ne ha dischiarato l’illegittimità
  • La corte ha fissato dei paletti
    • Art 39 non pone una riserva in favore alla contrattazione collettiva per il regolamento dei rapporti di lavoro
    • Art 39 conferisce efficacia erga omnes ai CCNL ■ Se stipulati da soggetti forniti dei requisiti ■ In base alla procedura prevista dalla costituzione
  • Contratto collettivo di diritto comune ■ Rilevanza e natura giuridica
  • Contratto di diritto comune con natura privatistica è quello più utilizzato ■ Funzione normativa
  • Si distingue per un’incontrovertibile tipicità sociale che lo rende giuridicamente rilevante
  • Clausole principali legate al trattamento minimo economico e normativo
  • Ciò riconducibile alla funzione normativa
  • Si colloca all’interno del contratto normativo
  • Determina i contenuti di una futura produzione contrattuale
  • Necessario che almeno uno sia un soggetto collettivo
  • Predetermina le clausole dei contratti individuali di lavoro, presenti e futuri ■ Inderogabilità
  • Non può disporre trattamenti economici e normativi peggiori
  • Qualora avvenga le clausole sono automaticamente sostituite da quelle del CCNL
  • Affermazione del principio dell’inderogabilità abbia costituito tema di un acceso dibattito
  • Quattro orientamenti
  • Passarelli “ fenomeno di autoregolamentazione di privati interessi tra gruppi contrapposti”, “ definito autonomia collettiva ” (interesse collettivo prevale sull’interesse individuale) ■ Fondamento negli art 1723, 1726 ■ Inderogabilità del contratto collettivo privatistico
  • Meccanismo di prevalenza del contratto collettivo individuale debba essere individuato nell’atto di adesione del singolo al sindacato ■ Come la prima non hanno permesso di trovare un fondamento all’inderogabilità in peius
  • C’è chi ha cercato in fondamento normativo eteronomo rispetto alla disciplina del contratto
  • Parimenti criticabile il ricorso al 2077
  • Il problema dell'inderogabilità in peius del contratto collettivo ha trovato una più precisa definizione legislativa con la formulazione del nuovo testo dell'art. 2113 c.c.
  • Invalidità di atti con cui il prestatore dispone di diritti derivanti da contratti o accordi collettivi
  • Clausole nel CCNL concorrono a determinare la disciplina dei rapporti di lavoro indipendentemente dalla volontà dei contraenti ■ Derogabilità in meius
  • Possibile che il contratto di lavoro si discosti in meius dal CCNL
  • Comparazione dei trattamenti, non sempre è agevole:
  • Conglobamento : operata tra i trattamenti complessivi previsti da ciascuna fonte, valutando globalmente la più favorevole
  • Cumulo : porre a confronto le singole cause
  • Operazione mediane di confronto ■ Efficacia soggettiva e categoria contrattuale
  • Contratto collettivo di diritto comune si estende solo agli iscritti alle associazioni stipulanti
  • Grazie alla natura privatistica e le inquadrabilità nella categoria civilistica
  • Conferimento del mandato tramite l’adesione
  • Ambito di applicazione determinato dalla volontà delle parti o meglio dal contratto stesso ■ Efficacia soggettiva nella giurisprudenza
  • Principio generale: vincolatività solo nei confronti degli aderenti
  • Mutuata dalla giurisprudenza (già teorizzata dalla dottrina)
  • Datore di lavoro appartenente ad una associazione deve corrispondere le disposizioni contrattuali a tutti i suoi dipendenti
  • Contratto collettivo vincola i datori di lavoro non iscritti che ne abbiano spontaneamente applicato il contenuto (comportamento concludente)
  • Richiamando il combinato disposto tra art 36 cost e 2099 cc estende le determinazioni delle retribuzioni minime ■ Nullità di clausola contrastante con art 36, quindi ex 2099 compenso stabilito dal giudice secondo equità ■ Efficacia soggettiva nella legislazione
  • Legislatore vuole assicurarne la funzione di regolamentazione del mercato del lavoro
  • Legislatore ha riconosciuto agevolazione a imprenditori che abbiano applicato i contratti collettivi
  • Es 36 SDL: imposizione alla PA di agevolazione fiscali a favore di imprenditori che danno ai dipendenti condizioni di lavoro non inferiori al contratto minimo ■ Altre funzioni
  • Contratto collettivo si atteggia a contratto con clausola normativa, ma non ha solo questa funzione
  • Obbligatoria
  • Instaurano rapporti obbligatori che non fanno capo alle parti del rapporto individuale di lavoro ma al soggetti collettivi ■ Ad esempio il CCNL metalmeccanico vincola a livello provinciale i metalmeccanici e gli industriali
  • Istituzionali
  • Creano enti bilaterali per la gestione del contratto
  • Clausole difficilmente identificabili
  • Es quelle per la risoluzione dei conflitti ■ Dovere di pace sindacale
  • Nelle ipotesi di reale procedimentalizzazione, l’accordo non spiega direttamente alcun effetto ma è solo un momento del procedimento che l’imprenditore deve seguire ■ Effetto su quest’ultimo lo conferisce l’atto negoziale ■ Contratti collettivi espressamente previsti dalla legge
  • Ci sono ipotesi di contratto collettivo riconducibili alla legge
  • Non si tratta più di mere autoregolamentazioni di interessi privati, ma di autoregolamentazioni integrative o sostitutive del precetto legale
  • Il legislatore ritiene che alcuni aspetti delle relazioni di lavoro siano meglio regolati dal contratto collettivo
  • Si riserva la stipula ai sindacati maggiormente rappresentativi
  • Rinvii legislativi di due tipi
  • Propri: una legge dispone una regola e poi autorizza il contratto a derogarla
  • Impropri: legge rinvia direttamente al contratto affinché questo regoli ■ Hanno valore politico
  • Spesso però le norme rinviano solo ai sindacati più rappresentativi
  • Probabile violazione del 39 cost
  • O la legge regola direttamente una materia con norme inderogabili
  • O lascia che la materia resti disponibile per l’autonomia privata
  • Contrattazione collettiva
  • Evoluzione storica ■ Premessa
  • Contrattazione collettiva : processo attraverso cui i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro definiscono congiuntamente la regolazione dei rapporti di lavoro
  • Processo contrattuale che può svolgersi periodicamente o essere permanente
  • Contrattazione che si svolge su più livelli, si parla di struttura contrattuale
  • Perno del sistema è il contratto collettivo nazionale di categoria ■ Stipulato ogni 4 annni ■ Disciplina i minimi trattamenti economici normativi
  • A livello superiore troviamo gli accordi interconfederati, stipulati direttamente dalle associazioni che regolano singoli istituiti per i quali le parti ritengono necessaria una uniformità per pluralità di categorie
  • Contratto decentrato: stipulato a livello territoriale,
  • Struttura contrattuale può essere centralizzata o decentrata in base alle tendenza dominante dal punto di vista gerarchico-funzionale ( se più o meno esteso)
  • Bipolare se entrambi gli aspetti regolano cose differenti ■ Evoluzione della contrattazione (anni 50)
  • Post fascismo fortemente centralizzato, determinato da
  • Situazione economica disastrosa post bellica
  • Persistente disoccupazione
  • Ampia riserva di manodopera agricola che si sposta verso l’industria
  • Lenta crescita del sistema produttivo
  • Organizzazioni sindacali sono in grado di ricostruire le proprie strutture di vertice
  • Centralizzazione massima, anche dopo l’accordo interconfederale che riconosce alle federazioni di categoria la funzione di negoziare autonomamente
  • Contrattazione debole in seguito all’uscita di Cisl e Uil dalla CGIL, contratti nazionali saltuari, rinnovati con diversi anni di ritardo, contrattazione aziendale non formalmente riconosciuta, ma informalmente praticata dalle commissioni. ■ Gli anni 60 e la contrattazione articolata
  • Alla fine degli anni 50 i contratti nazionali di categoria diventano la fonte principale della disciplina del rapporto di lavoro
  • Nel 1962 le federazioni dei metalmeccanici firmano con l’Intersid e l’Asap un’intesa che fissa i principi generali di un nuovo sistema di contrattazione, “contrattazione articolata”
  • Struttura contrattuale su 3 livelli,
  • Nazionale di categoria ■ Che determina con clausole di rinvio i poteri degli inferiori
  • Di settore
  • Aziendale
  • In cambio i sindacati si impegnano a una tregua ( clausole di tregua) ■ Ciclo 1968-73 e la contrattazione non vincolata
  • Dopo il 67 nuovo ciclo contrattuale
  • Elementi fondamentali che lo influenzano
  • Rigidità del mercato del lavoro
  • Stretta sui salari 64-
  • Emersione viene sancita dal nuovo contratto dei metalmeccanici del 69 ( dopo l’autunno caldo)
  • Si mette in evidenza un sistema in cui i due movimenti (nazionale e aziendale) sono fondamentalmente autonomi
  • Contrattazione aziendale può essere aperta in qualsiasi momento
  • Struttura contrattuale raggiunge il massimo decentramento
  • Si forma un modello bipolare
  • Sparisce l’interconfederato ma non il nazionale, che diventa strumento di generalizzazione dei risultati ottenuti da grandi aziende ■ Gli anni dal 1975 al 90
  • Nuovo accentramento attraverso il recupero dell’interconfederale
  • Protocollo del 22/01/1983: principio di non ripetibilità della contrattazione aziendale di materie già definite ad altri livelli
  • Nella seconda metà degli anni 80 le imprese italiane. Seguendo i cambiamenti dell’economia puntano su una forte flessibilità attraverso la deregulation e un decentramento ■ Protocollo 23/7/
  • Prevede due livelli di contrattazione
  • Nazionale di categoria ■ Distribuiva le competenze ■ Rafforzato da questo sistema
  • Aziendale/territoriale ■ Definire i premi per obiettivi e ciò che non era previsto dal CCNL
  • Anche in peius ■ Concorso conflitto tra contratti di diverso livello
  • Possibile che contratti di diverso ambito o livello regolino la stessa materia
  • Non si realizza conflitto quando
  • Legge attribuisce ruolo ordinante al CCNL e sanzioni il decentrato che lo violi
  • CCNL contenga clausole di uscita che consentono al decentrato la deroga
  • Soluzioni
  • Giurisprudenza: derogabilità in peius verso l’inferiore
  • Cassazione: prevalenza della regolamentazione posteriore nel tempo ■ Principio della successione
  • Dottrina ha utilizzato il criterio della speciaità
  • A partire dal protocollo del 93 assetto precido con clausole di rinvio e non ripetibilità
  • Accordo del 2009 però ha mostrato che le regole in esso contenuto non possono fungere da criterio di giudizio
  • Contrattazione e legge ■ Inderogabilità unilaterale e la legge
  • Regolamentazione del rapporto di lavoro è il risultato della combinazione della combinazione delle regole dettate tra il contratto individuale, quello collettivo e la legge
  • Rapporto di subordinazione dell’autonomia alla legge
  • La legge
  • Ha dato la possibilità delle modifiche in peius
  • Ha imposto di non disporre trattamenti migliorativi ■ Rinvii legali alla contrattazione collettiva
  • Garantismo collettivo : legge autorizza il contratto collettivo ad integrare o sostituire in peius quello che ha stabilito
  • Mediante tecniche diverse
  • Norma pone una regola consentendo la deroga
  • Norma pone una regola suppletiva da applicar quando la materia non sia regolata dal contratto
  • Norma pone regola di massima
  • Norma pone regola attribuendo al contratto il compito di integrarla o derogarla
  • Norma legale affida al contratto la regolamentazione di una materia ■ Limiti legali alla contrattazione collettiva
  • Non frequente
  • Con dl 12/77 e dl 79/84 eccezione di incostituzionalità
  • Non è stata data una soluzione definitiva
  • Due punti chiariti ■ Non esiste una riserva in favore della contrattazione che esclude l’intervento legislativo ■ Contrattazione collettiva trova fondamento costituzionale di principio nel comma 1 del 39 a prescindere dalla attuazione
  • Contrattazione collettiva nel lavoro pubblico
  • Diritto pubblico e rapporto di pubblico impiego

■ Riforma del rapporto di lavoro pubblico una delle innovazioni legislative più importanti ■ Sovverte un’impostazione duratura: la PA aveva la supremazia sui rapporti di lavoro ad essa interni

  • In realtà il conflitto interno non dipende dei suoi fini pubblici ma dalla diseguale distribuzione dei suoi poteri
  • Accordi sindacali e disciplina del rapporto attraverso il loro recepimento in atti regolamentari ■ Dal 68 riconosciuta la contrattazione collettiva alla PA ■ Presupposto per una serie di atti unilaterali per la regolamentazione dei rapporti di impiego ■ Concezione poi recepita dalla legge quadro sul pubblico impiego
  • Contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego ■ Avvenuta mediante diversi passaggi ■ 421/92 “rapporti ricondotti alla disciplina del diritto civile”
  • fa propria la concezione privatistica dell’ordinamento del lavoro ■ D.lgs. 165/01 restano sottoposte al diritto pubblico solo le linee fondamentali degli atti di macro organizzazione ■ Superato indenne l’esame della Corte Costituzionale
  • Risponde all’esigenza di imparzialità ed efficienza
  • Contrattazione collettiva e lavoro pubblico ■ Elemento fondamentale è l’aver ricondotto sotto la disciplina del diritto civile i rapporti di lavoro della Pa ■ Conseguenze
  • CCNL regola direttamente e immediatamente il rapporto di lavoro pubblico
  • Senza bisogno di atti ricettizi
  • Stipulazione dell’accordo affidata al rapporto di forza negoziale ■ Se accordo non raggiunto la PA può procedere unilateralmente nei limiti in cui può farlo il datore di lavoro ■ Limite: non può corrispondere trattamento economico superiore ■ Ridimensionato da dlgs 150/
  • Introduce una serie di regole sulla struttura della contrattazione
  • Interrotto il processo di delegificazione
  • Struttura del sistema contrattuale ■ Legittimazione nell’art 40.3 del 165/01 che affida alla contrattazione il compito di determinare la propria struttura ■ Perno del sistema è il contratto nazionale di comparto
  • Comparti settori omogenei individuati da appositi accordi ■ Possibilità di accordi quadro applicabili all’insieme dei comparti ■ Previsto che possano attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa ■ Sotto il profilo economico il contratto integrativo non è vincolato dalla legge, lo è nelle materie stabilite dal CCNL ■ Legge stabilisce al contratto nazionale una funzione ordinatrice del sistema
  • Nullo ogni contratto difforme
  • Non è così nel diritto privato
  • Soggetti della contrattazione ■ Rappresentanza dei lavoratori